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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori già disposti sulla base di un regolamento annullato dal TAR. La deroga al pubblico concorso non era giustificata da peculiari esigenze funzionali dell’amministrazione, ma solo da finalità perequative nei confronti dei dipendenti, che non costituiscono ragione legittima.

Di cosa si tratta

La Regione Lazio aveva approvato una legge che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori (anche dirigenziali) concessi a circa 480 dipendenti regionali in esecuzione di un regolamento del 2001, poi annullato dal TAR Lazio nel 2008. La legge convalidava retroattivamente quegli inquadramenti, consentendo ai dipendenti di mantenere le qualifiche superiori senza superare un regolare concorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio impugnava la l.r. Lazio 16 aprile 2009, n. 14, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, e per aggiramento delle statuizioni del giudice amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge. La deroga al principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) è ammissibile solo quando trova fondamento in peculiari ragioni funzionali dell’amministrazione, legate alla natura dei compiti da svolgere. La finalità perequativa — ovvero equiparare retributivamente i dipendenti che avevano svolto funzioni più elevate — è un interesse strumentale che prescinde dalla natura delle funzioni e non può giustificare la deroga al concorso.

Il principio

Le deroghe al pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici sono costituzionalmente legittime solo se giustificate da peculiari e specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione, desumibili dai compiti assegnati al personale da reclutare. Finalità di carattere perequativo o di gestione del personale non costituiscono ragioni idonee a derogare al principio di eguaglianza nell’accesso agli impieghi pubblici.

Domande e risposte

Una legge regionale può convalidare inquadramenti in qualifiche superiori disposti senza concorso?

No, se la deroga al concorso non è giustificata da specifiche esigenze funzionali. Non basta che il dipendente abbia svolto de facto mansioni superiori: la qualifica superiore si acquisisce regolarmente solo tramite concorso o procedure selettive conformi alla Costituzione.

Cosa succede se una legge regionale elude una sentenza del TAR?

Il legislatore può modificare le norme su cui si è fondata la sentenza, ma non può adottare norme retroattive che incidano sui rapporti già definiti giudizialmente, salvo giustificato motivo. L’elusione sistematica delle statuizioni giudiziarie viola i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

Il principio del pubblico concorso si applica anche alle Regioni?

Sì. L’art. 97 Cost. si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni. Le assunzioni e le progressioni di carriera dei dipendenti regionali devono rispettare il principio del concorso pubblico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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