Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 46/2009 – Agevolazioni prima casa e obbligo di residenza

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’obbligo di adibire a propria abitazione principale l’immobile riacquistato per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”. Il legislatore può legittimamente porre condizioni più restrittive per il riacquisto rispetto al primo acquisto, senza violare il principio di uguaglianza né la tutela del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Chi acquista un’abitazione con le agevolazioni fiscali “prima casa” e poi la rivende prima di cinque anni rischia di perdere quei benefici, a meno che entro un anno non acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Un contribuente contestava questa condizione: aveva rivenduto la prima casa e riacquistato un’altra abitazione in piena proprietà, ma non vi aveva fissato la residenza. L’Agenzia delle entrate gli aveva revocato le agevolazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Udine ha impugnato l’ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), nella parte in cui impone l’obbligo di destinare il secondo immobile acquistato ad abitazione principale, per violazione degli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alla nuda proprietà (priva di rilevanza nel caso concreto) e manifestamente infondata quella sull’obbligo di residenza. La norma non disciplina una reiterazione delle agevolazioni, ma un’eccezione alla decadenza: è quindi ragionevole che il legislatore richieda condizioni più restrittive per il secondo acquisto. Le censure ex art. 35 Cost. sono pure infondate, poiché la norma non vieta il riacquisto ma fissa specifiche condizioni per evitare la decadenza.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere condizioni più restrittive per il secondo acquisto immobiliare rispetto al primo, nell’ambito della disciplina delle agevolazioni “prima casa”, senza incorrere in arbitrarietà o irrazionalità: l’ampia discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni fiscali incontra solo il limite della palese irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Se rivendo la prima casa prima di cinque anni, devo necessariamente abitare nel nuovo immobile?

    Sì, per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è necessario che il nuovo immobile acquistato entro un anno sia destinato ad abitazione principale. La Corte ha confermato che questa condizione è costituzionalmente legittima.

    Chi ha acquistato solo la nuda proprietà di un secondo immobile può beneficiare della stessa eccezione?

    La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto per difetto di rilevanza nel caso concreto: il contribuente aveva acquistato la piena proprietà, non la nuda proprietà. La questione rimane quindi aperta sul piano interpretativo.

    L’obbligo di adibire a residenza principale il secondo immobile penalizza i lavoratori trasferiti all’estero?

    La Corte ha risposto negativamente: la norma non impedisce il riacquisto di un immobile, ma fissa condizioni per evitare la decadenza dalle agevolazioni. Non viola né la tutela del lavoro né la libertà di emigrazione ex art. 35 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2009 – Favoreggiamento personale e diritto al silenzio dell’indagato connesso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 384, secondo comma, del codice penale nella parte in cui non estendeva la causa di non punibilità per il favoreggiamento personale a chi, pur non potendo essere obbligato a deporre in quanto persona indagata per un reato probatoriamente connesso, avesse reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria. La norma violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 384 c.p. disciplina le cause di non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento personale, art. 378 c.p.) commessi per salvare un prossimo congiunto. L’art. 384, secondo comma, escludeva però dall’area di non punibilità chi avesse reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria a tutela di un coimputato del medesimo fatto o di un reato collegato probatoriamente, anche se tale soggetto aveva diritto di non rispondere in quanto indagato per un reato connesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva la non punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere in quanto indagato per un reato probatoriamente collegato a quello cui le dichiarazioni si riferivano (art. 371, comma 2, lettera b, c.p.p.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato — a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. — a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferivano.

    Il principio

    Chi è indagato per un reato probatoriamente collegato (ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.) a quello cui le sue dichiarazioni si riferiscono non può essere obbligato a rispondere alla polizia giudiziaria. Sarebbe irragionevole e discriminatorio punirlo per favoreggiamento personale quando rende dichiarazioni false o reticenti a tutela di terzi, in una situazione in cui, come testimone, avrebbe avuto il diritto di non rispondere.

    Domande e risposte

    Cosa è il favoreggiamento personale?

    Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è il reato di chi aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di quest’ultima. Chi, ad esempio, nega di conoscere una persona ricercata o mente sulla sua presenza in un luogo commette favoreggiamento personale.

    Cosa prevede l’art. 384 c.p. sull’esimentè in favore dei congiunti?

    L’art. 384 c.p. prevede la non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (tra cui il favoreggiamento) quando commessi per salvare un prossimo congiunto da grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Il secondo comma estendeva tale esclusione ad alcune ipotesi di false dichiarazioni, ma escludeva il caso degli indagati per reati connessi.

    Cosa significa “reato probatoriamente collegato” ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.?

    Si tratta di reati connessi non per i motivi tipici della connessione processuale (stesso autore, concorso di persone, ecc.), ma perché la prova di un reato è rilevante per la prova dell’altro. Chi è indagato per un tale reato connesso ha il diritto di non rispondere come testimone, ma non era tutelato dall’art. 384 c.p. in caso di false dichiarazioni rese come informato sui fatti.

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  • Corte cost. n. 74/2009 – Autonomia finanziaria Regioni speciali e legge finanziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge finanziaria 2008 che imponeva alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura fissata unilateralmente dallo Stato, senza seguire le procedure pattizie previste dagli statuti speciali. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato la norma che comprimeva la sua autonomia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) aveva imposto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un concorso al contenimento della spesa pubblica, fissando unilateralmente la misura del contributo senza ricorrere alle procedure pattizie (accordi o intese) previste dagli statuti speciali per la determinazione delle risorse spettanti alle autonomie regionali differenziate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 2, comma 5, legge n. 244/2007, lamentando la violazione degli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) e del d.lgs. n. 137/2007 in materia di finanza regionale, nonché degli artt. 3 e 119, quarto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 244/2007, nonché in via conseguenziale dell’art. 47-ter del d.l. n. 248/2007 e dell’art. 41, comma 11, del d.l. n. 207/2008 (proroghe della norma dichiarata illegittima). Ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo periodo dello stesso comma 5.

    Il principio

    Lo Stato non può imporre unilateralmente alle Regioni a statuto speciale obblighi di concorso al risanamento finanziario in misura determinata dalla legge ordinaria, quando gli statuti speciali prevedono procedure pattizie (accordi o intese) per la determinazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie regionali differenziate. La modifica unilaterale di tali rapporti lede l’autonomia finanziaria garantita dalle norme di rango costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “procedure pattizie” tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria?

    Sono le procedure di accordo o intesa previste dagli statuti speciali, in base alle quali i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale vengono definiti di comune accordo, anziché imposti unilateralmente dallo Stato. Esse riflettono la natura peculiare dell’autonomia delle Regioni speciali, tutelata da norme di rango costituzionale.

    Perché la Corte ha dichiarato illegittime anche le proroghe della norma originaria?

    Perché le norme di proroga (art. 47-ter d.l. n. 248/2007 e art. 41, comma 11, d.l. n. 207/2008) si limitavano a estendere nel tempo l’efficacia della norma dichiarata incostituzionale, condividendone il vizio originario. La Corte ha applicato l’art. 27 della legge n. 87/1953 per dichiararne l’illegittimità in via conseguenziale.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    Significa che, durante il giudizio, è intervenuto un fatto che ha eliminato la ragione del contendere. Nel caso di specie, il secondo periodo dell’art. 2, comma 5, era stato modificato nel corso del giudizio in modo da far venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia su di esso.

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  • Corte cost. n. 73/2009 – Riciclaggio intermediazione valutaria e delega legislativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153/1997 in materia di intermediazione valutaria abusiva, ritenuto eccedente i limiti della delega legislativa. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 153/1997, attuativo di una direttiva comunitaria sul riciclaggio, configurava come delitto l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria in cambi senza la prescritta iscrizione nell’elenco degli operatori tenuto presso l’Ufficio Italiano Cambi. Secondo i giudici rimettenti, la norma eccedeva i limiti della delega contenuta nella legge comunitaria 1994 (legge n. 52/1996), che prevedeva “minimi edittali” più bassi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più tribunali (Palermo, Macerata, Alessandria, Sondrio) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153/1997, nelle parti in cui configurava il fatto come delitto e comminava pene superiori ai minimi edittali indicati nella legge delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riunite per connessione. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato in che termini la norma eccedesse i limiti della delega e non si erano confrontate con la giurisprudenza costituzionale sull’eccesso di delega in materia penale.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità per eccesso di delega legislativa (artt. 76 e 77 Cost.) deve motivare adeguatamente in che modo il decreto legislativo si discosta dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. La mera affermazione generica di un eccesso non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa è l’eccesso di delega legislativa?

    Si parla di eccesso di delega quando il governo, nell’esercitare la delega conferita dal Parlamento (art. 76 Cost.), adotta disposizioni che vanno al di là dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, o che comunque si discostano dall’oggetto e dalle finalità della delega stessa.

    Chi può esercitare l’intermediazione finanziaria in cambi?

    Ai sensi della normativa anti-riciclaggio, l’intermediazione finanziaria in cambi (cambio di valuta, trasferimento di denaro, prestazione di servizi di pagamento) è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (poi AIFI). L’esercizio abusivo di tali attività costituisce reato.

    Quali sono le finalità della normativa anti-riciclaggio citata nel caso?

    La direttiva 91/308/CEE (recepita dal d.lgs. n. 153/1997) mirava a contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, imponendo obblighi di identificazione della clientela e segnalazione alle autorità per le operazioni sospette, e riservando determinate attività finanziarie a soggetti autorizzati e vigilati.

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  • Corte cost. n. 72/2009 – Inappellabilità sentenze proscioglimento da parte del PM

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulle norme che limitavano l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. Le ordinanze erano state sollevate dopo che la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità delle stesse norme, e la questione era quindi già priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. limitando la possibilità del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento alle sole ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, c.p.p. (prove nuove). La Corte costituzionale aveva dichiarato tali norme illegittime con sentenza n. 26/2007. Le ordinanze di rimessione erano state depositate prima di quella sentenza, ma decise dopo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello di Trieste e di Perugia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come novellato dalla legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le norme impugnate erano già state dichiarate illegittime dalla Corte con sentenza n. 26/2007, sicché al momento della decisione non vi era più una norma su cui pronunciarsi: la questione era divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata in una questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente pronuncia della Corte, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?

    Sì, dopo la sentenza Corte cost. n. 26/2007 che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 46/2006, è tornata in vigore la disciplina previgente che consentiva al PM di appellare liberamente le sentenze di proscioglimento. L’appello del PM contro le sentenze assolutorie è quindi ora pienamente ammesso.

    Cosa prevede l’art. 112 della Costituzione sull’azione penale?

    L’art. 112 Cost. stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Tra i poteri del PM rientra anche la facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento, poiché ciò fa parte dell’esercizio del suo ruolo nel processo.

    Perché le Corti d’appello avevano sollevato una questione già decisa?

    Le ordinanze di rimessione erano state depositate prima della sentenza n. 26/2007. Quando la Corte ha deciso le questioni nel 2009, la sentenza n. 26/2007 era già intervenuta, rendendo le questioni prive di oggetto e quindi inammissibili.

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  • Corte cost. n. 71/2009 – Cittadinanza italiana requisito assunzione trasporto pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul requisito della cittadinanza italiana per l’assunzione nel personale delle aziende di trasporto in regime di concessione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10, comma 1, n. 1), dell’allegato A al r.d. n. 148/1931 richiedeva la cittadinanza italiana come requisito di ammissione in prova al servizio nelle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione. Un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia aveva impugnato il rifiuto di assunzione da parte di un’azienda di trasporto pubblico che aveva applicato questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia (giudice monocratico del lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, n. 1), dell’allegato A al r.d. n. 148/1931, nella parte in cui richiede la cittadinanza italiana per l’ammissione in prova al servizio, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva chiarito adeguatamente in quale modo la norma censurata fosse rilevante nel giudizio principale: l’azione esercitata dal ricorrente era un’azione contro la discriminazione ai sensi dell’art. 44 del Testo unico immigrazione, e il giudice non aveva spiegato in che termini la declaratoria di incostituzionalità avrebbe inciso sul giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non chiarisce in modo adeguato in qual modo la norma impugnata sia rilevante nel giudizio principale e come una eventuale declaratoria di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione del caso concreto.

    Domande e risposte

    Il requisito della cittadinanza per i dipendenti di aziende di trasporto pubblico è ancora vigente?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: la questione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali dell’ordinanza di rimessione. La questione sostanziale — se il requisito della cittadinanza per le aziende di trasporto in concessione sia compatibile con i principi di uguaglianza e libertà di lavoro — resta aperta.

    Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono lavorare nelle aziende di trasporto pubblico?

    In linea di principio, il diritto al lavoro spetta anche agli stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi del Testo unico immigrazione. Il problema specifico riguardava una norma risalente al 1931, il cui requisito di cittadinanza potrebbe essere incompatibile con il quadro normativo attuale.

    Cos’è l’azione contro la discriminazione ex art. 44 del Testo unico immigrazione?

    È uno strumento processuale che consente allo straniero che subisce una discriminazione fondata sulla nazionalità di chiedere al giudice la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno. Il giudizio si svolge con rito sommario.

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  • Corte cost. n. 70/2009 – Stabilizzazione personale precario pubblica amministrazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla norma che consentiva la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato non motivava adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) prevedeva la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione in servizio a tempo determinato da almeno tre anni (anche non continuativi), a condizione che fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. La norma era finalizzata a ridurre il precariato nelle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diniego di stabilizzazione a una lavoratrice che non aveva superato i tre anni di servizio richiesti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza del Consiglio di Stato non motivava adeguatamente perché la norma sulla stabilizzazione sarebbe in contrasto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né si confrontava con la giurisprudenza costituzionale esistente in materia di sanatorie del precariato pubblico.

    Il principio

    Le misure di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni devono fare i conti con il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.). Il giudice che voglia sollevare questione di legittimità su tali misure deve motivare adeguatamente perché esse violino tale principio, confrontandosi con la giurisprudenza costituzionale in materia.

    Domande e risposte

    Cosa è la “stabilizzazione” del personale precario nella PA?

    La stabilizzazione è la procedura che consente di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, senza svolgere un nuovo concorso pubblico. È una misura eccezionale che il legislatore adotta periodicamente per ridurre il precariato nelle pubbliche amministrazioni.

    La stabilizzazione senza concorso è compatibile con la Costituzione?

    La questione è controversa: l’art. 97 Cost. impone di norma il concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della PA. La Corte costituzionale ha ammesso deroghe eccezionali, a condizione che la selezione iniziale (anche a tempo determinato) sia avvenuta tramite procedure selettive, come richiesto dalla norma contestata.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile anziché esaminata nel merito?

    Perché il Consiglio di Stato non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza: si era limitato a sollevare dubbi generici senza confrontarsi con la giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva già affrontato questioni analoghe.

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  • Corte cost. n. 69/2009 – Revoca consigliere RAI e Commissione parlamentare vigilanza

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato, dichiarando che non spettava al Ministro dell’economia, d’intesa con il Presidente del Consiglio, revocare un consigliere di amministrazione della RAI senza la previa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Gli atti di revoca sono stati annullati.

    Di cosa si tratta

    Nel maggio 2007, il Ministro dell’economia e il Presidente del Consiglio avevano avviato la procedura di revoca del prof. Petroni dalla carica di consigliere di amministrazione della RAI, senza attendere una previa deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Camera e il Senato avevano sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che tale comportamento ledeva le prerogative del Parlamento sul servizio pubblico radiotelevisivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva la forma di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica contro il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il parametro era la normativa sul servizio pubblico radiotelevisivo e la competenza della Commissione parlamentare di vigilanza RAI.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Ministro dell’economia, d’intesa con il Presidente del Consiglio, richiedere e votare nell’Assemblea degli azionisti della RAI la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Ha annullato la nota del Ministro dell’economia, quella del Presidente del Consiglio, quella del Ministro rivolta al Direttore generale del Tesoro e quella del Direttore generale del Tesoro alla RAI.

    Il principio

    Il Governo non può procedere alla revoca di un consigliere di amministrazione della RAI senza la previa deliberazione della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tale deliberazione è condizione necessaria affinché il potere di nomina e revoca spettante allo Stato azionista venga esercitato nel rispetto delle prerogative parlamentari sul servizio pubblico radiotelevisivo.

    Domande e risposte

    Cos’è la Commissione parlamentare di vigilanza RAI?

    La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è un organo parlamentare bicamerale che esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo. La sua composizione e i suoi poteri sono disciplinati dalla legge n. 103/1975 e successive modifiche.

    In che senso il Governo aveva violato le prerogative parlamentari?

    Avviando la procedura di revoca del consigliere Petroni senza attendere la deliberazione della Commissione parlamentare, il Governo aveva esercitato il potere di azionista della RAI in modo da eludere il controllo parlamentare sul servizio pubblico radiotelevisivo, ledendo le attribuzioni costituzionali delle Camere.

    Il Governo può mai esercitare il diritto di voto in assemblea RAI in modo autonomo?

    Sì, per le deliberazioni ordinarie che non riguardano la composizione del consiglio di amministrazione. Ma per la nomina e la revoca dei consiglieri è necessaria la previa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, che esprime l’indirizzo del Parlamento sul servizio pubblico.

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  • Corte cost. n. 68/2009 – Connessione lesioni reciproche giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla mancata previsione della connessione tra procedimenti davanti al giudice di pace e al tribunale per reati commessi in danno reciproco. La disciplina del d.lgs. n. 274/2000 rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    A seguito di una colluttazione, due persone si erano procurate lesioni reciproche: lesioni guaribili in cinque giorni per uno (competenza del giudice di pace) e in trenta giorni per l’altro (competenza del tribunale). Ne erano derivati due procedimenti penali separati davanti a giudici diversi. Il giudice di pace di Viterbo lamentava che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 non prevedesse la connessione per i reati commessi in danno reciproco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede la connessione tra i procedimenti per reati commessi da più persone in danno reciproco, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore ha la facoltà di scegliere i criteri di connessione tra procedimenti penali davanti a giudici diversi, e la scelta operata nel d.lgs. n. 274/2000 di non prevedere la connessione per i reati commessi in danno reciproco non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La disciplina della connessione tra procedimenti penali appartiene alla discrezionalità del legislatore. L’assenza di una specifica ipotesi di connessione per i reati commessi in danno reciproco tra il giudice di pace e il tribunale non costituisce una violazione manifesta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità e giusto processo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “reati commessi in danno reciproco”?

    Sono reati in cui le parti si arrecano vicendevolmente un danno, come accade tipicamente nelle risse o nelle colluttazioni. Ciascuna delle parti è allo stesso tempo vittima e autore del reato, sebbene la gravità delle lesioni (e quindi la competenza per giudice) possa differire.

    Cosa succede quando due procedimenti connessi vengono trattati separatamente?

    I due giudici competenti possono giungere a conclusioni diverse sullo stesso episodio. Tuttavia, questa possibilità di disomogeneità è insita nel sistema di ripartizione delle competenze e non è di per sé incostituzionale.

    Questa decisione è diversa da quella n. 64/2009 sullo stesso argomento?

    Sì, la n. 64/2009 riguardava la mancata connessione per il reato continuato (stesso disegno criminoso), mentre la n. 68/2009 riguarda i reati in danno reciproco. In entrambi i casi la Corte ha confermato la legittimità delle scelte del legislatore nel d.lgs. n. 274/2000.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2009 – Arresto obbligatorio immigrati inottemperanza ordine espulsione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. La norma del Testo unico immigrazione che prevede l’arresto obbligatorio (anziché facoltativo) non viola i principi di uguaglianza e di libertà personale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine impartito dal questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni. Il Tribunale di Paola aveva sollevato la questione in relazione al caso di un cittadino extracomunitario privo di precedenti penali, fermato per inottemperanza all’ordine del questore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Paola (sezione distaccata di Scalea) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio anziché meramente facoltativo, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La disciplina dell’arresto obbligatorio per il reato di inottemperanza all’ordine del questore rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione. La differenziazione rispetto all’arresto facoltativo non è irragionevole, tenuto conto della specificità della situazione dello straniero irregolare.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare le misure precautelari in materia di immigrazione, ivi compresa la scelta tra arresto obbligatorio e facoltativo. Tale scelta non è irragionevole quando è collegata alla specificità del reato contestato (inottemperanza all’ordine del questore) e alle esigenze di controllo del fenomeno migratorio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo unico immigrazione?

    La norma prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine impartito dal questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. L’arresto è obbligatorio, non lasciato alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria.

    Qual è la differenza tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo?

    Nell’arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria deve procedere all’arresto ogni volta che ricorrono i presupposti di legge, senza poter valutare l’opportunità del caso concreto. Nell’arresto facoltativo, la polizia giudiziaria può scegliere se procedere o meno, valutando le circostanze specifiche.

    La mancanza di precedenti penali rileva per l’arresto obbligatorio?

    No: la natura obbligatoria dell’arresto esclude che la polizia giudiziaria possa tenere conto di circostanze soggettive come la mancanza di precedenti penali. Queste circostanze possono invece rilevare nella successiva udienza di convalida e nella decisione sul merito del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2009 – Giornalismo e protezione dati personali corrispondenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma del Codice della privacy che consente al giornalista di trattare dati di corrispondenza epistolare senza il consenso dell’interessato. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) consente ai giornalisti di trattare dati personali, anche sensibili, senza il consenso dell’interessato, nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di essenzialità dell’informazione. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione lamentando che la norma non richiedesse il consenso specificamente per il trattamento di dati relativi alla corrispondenza epistolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, nella parte in cui non prevede il consenso dell’interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare quando effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica, in riferimento all’art. 15 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato perché la norma sarebbe in contrasto con l’art. 15 Cost. né si era confrontata con il bilanciamento tra libertà di stampa (art. 21 Cost.) e libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) già effettuato dal legislatore.

    Il principio

    Il bilanciamento tra libertà di informazione giornalistica e diritto alla riservatezza della corrispondenza spetta in primo luogo al legislatore. L’art. 137, comma 2, del Codice privacy realizza tale bilanciamento richiedendo il rispetto del diritto di cronaca e del principio di essenzialità; la questione di legittimità che non si confronta con questo bilanciamento è inammissibile.

    Domande e risposte

    Un giornalista può pubblicare lettere private senza il consenso di chi le ha scritte?

    Sì, a condizione che la pubblicazione rispetti il diritto di cronaca (la notizia deve essere vera, di interesse pubblico e divulgata con correttezza formale) e il principio di essenzialità dell’informazione (si possono rivelare solo i dati strettamente necessari per la notizia). Il Codice della privacy (art. 137) lo consente per l’attività giornalistica.

    Cosa tutela l’art. 15 della Costituzione?

    L’art. 15 Cost. garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Tale libertà può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.

    Cosa succede se il giornalista viola il principio di essenzialità dell’informazione?

    Se il giornalista tratta dati di corrispondenza epistolare al di là di quanto strettamente necessario per la notizia, viola l’art. 137 del Codice privacy e può rispondere del reato previsto dall’art. 167 dello stesso decreto legislativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2009 – Apparecchi da gioco e irretroattività penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla norma che manteneva la rilevanza penale delle violazioni sugli apparecchi da gioco commesse prima del 2006, nonostante la successiva depenalizzazione. Le questioni erano state proposte senza sufficiente motivazione sulla loro non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 547, legge n. 266/2005) aveva stabilito che per le violazioni dell’art. 110, comma 9, del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) commesse prima del 1° gennaio 2006, si continuassero ad applicare le norme penali vigenti al momento del fatto. Poiché le condotte erano state depenalizzate (trasformate in illecito amministrativo), questa clausola di salvaguardia manteneva la punibilità penale solo per i fatti pregressi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucera (sezione distaccata di Apricena) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.; e dell’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773/1931, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione non contenevano una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare dubbi generici senza confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale pertinente.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare adeguatamente non soltanto la rilevanza della questione nel giudizio principale, ma anche la non manifesta infondatezza. La mancanza di una motivazione sufficiente su questo secondo requisito rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio di irretroattività della legge penale più favorevole?

    Quando una condotta viene depenalizzata (trasformata da reato in illecito amministrativo), il principio di retroattività della legge penale più favorevole (art. 2, comma 2, c.p.) imporrebbe di applicare retroattivamente la norma più mite. Una clausola di salvaguardia che esclude tale retroattività può sollevare problemi di legittimità costituzionale.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni invece di esaminarle nel merito?

    Perché le ordinanze di rimessione non motivavano adeguatamente perché le questioni non fossero manifestamente infondate. Il giudice rimettente non si era confrontato con la giurisprudenza costituzionale esistente sul punto, rendendo le ordinanze carenti sotto il profilo della motivazione.

    Cosa si intende per “manifesta inammissibilità” di una questione di legittimità costituzionale?

    Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i requisiti formali o sostanziali di ammissibilità in modo evidente: ad esempio, per difetto di rilevanza nel giudizio principale, per motivazione insufficiente, o perché la norma impugnata non esiste o non è quella effettivamente applicabile.

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