Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 249/2010 – Illegittimità aggravante di clandestinità nel codice penale

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    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale — introdotto nel 2008 come circostanza aggravante per i reati commessi da chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato — è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte. La norma violava il principio di uguaglianza e quello di personalità della responsabilità penale, perché agganciava un aumento di pena alla mera condizione amministrativa di irregolarità del soggiorno, indipendentemente dalla pericolosità concreta del reo.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto «pacchetto sicurezza» del 2008 aveva introdotto nel codice penale una nuova circostanza aggravante: commettere un reato mentre ci si trova illegalmente in Italia aumentava la pena di un terzo. I Tribunali di Livorno e di Ferrara avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma punisse uno status (l’irregolarità del soggiorno) anziché un comportamento pericoloso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale era censurato in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, rispettivamente dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 16 del 2010) e dal Tribunale di Ferrara (r.o. n. 121 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. In via consequenziale, ha dichiarato illegittima anche la norma della legge n. 94 del 2009 che lo aveva introdotto e la disposizione dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. che escludeva la sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati aggravati da clandestinità. La Corte ha ritenuto che la mera condizione di irregolarità del soggiorno non possa essere assunta a presupposto di un’aggravante di carattere generale, in quanto non è di per sé indicativa di pericolosità sociale e non connette l’aumento di pena a un comportamento del reo, ma al suo «tipo d’autore».

    Il principio

    Le circostanze aggravanti devono essere connesse a elementi che esprimono una maggiore capacità criminale o un più elevato disvalore del fatto nel caso concreto. Una condizione amministrativa come l’irregolarità del soggiorno non può essere assunta come aggravante generale perché punisce uno status anziché un comportamento, violando il principio di personalità della responsabilità penale e il divieto di responsabilità per fatto altrui.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’aggravante di clandestinità?

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. stabiliva che la pena si aumentasse di un terzo quando il reato era commesso da uno straniero che si trovava illegalmente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura del reato e dal legame tra l’irregolarità del soggiorno e il fatto commesso.

    Perché la norma violava l’art. 3 della Costituzione?

    Perché parificava in modo irragionevole situazioni fortemente eterogenee: l’irregolarità del soggiorno può dipendere da fattori molto diversi (permesso scaduto, difficoltà burocratiche, ecc.) e non è di per sé indicativa di una particolare propensione a delinquere, a differenza di altre aggravanti come la latitanza o la recidiva.

    La sentenza aveva effetti anche su altri processi in corso?

    Sì. La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti su tutti i giudizi in corso alla data della sentenza (5 luglio 2010) nei quali era stata contestata l’aggravante. Nei processi già definiti con sentenza irrevocabile, si applicavano le disposizioni in materia di revoca della sentenza di condanna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2010 – Frazionamento ipoteca fondiaria e terzo acquirente

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    Il Presidente del Tribunale di Catania aveva sollevato la questione se il diritto al frazionamento dell’ipoteca fondiaria, riconosciuto dalla legge solo al mutuatario, dovesse essere esteso anche al terzo acquirente del bene ipotecato. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Quando un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario viene frazionato e venduto in più lotti, sorge il problema della suddivisione dell’ipoteca tra le diverse porzioni. L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 prevedeva il diritto al frazionamento del mutuo in quote e alla correlata suddivisione dell’ipoteca, ma solo su richiesta del mutuatario, non del terzo acquirente dell’immobile ipotecato. Tre persone che avevano acquistato un terreno derivante dal frazionamento di un immobile ipotecato avevano chiesto che fosse disposta anche la suddivisione dell’ipoteca.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1991 era censurato — nella parte in cui non riconosce il diritto al frazionamento dell’ipoteca anche al terzo acquirente del bene ipotecato — in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Catania (r.o. n. 228 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento principale, non chiarendo perché la norma censurata, nella sua formulazione letterale, impedisse di accogliere la domanda degli acquirenti e non fosse possibile un’interpretazione conforme a Costituzione o comunque soddisfacente per le parti.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio principale, chiarendo perché la norma censurata sia applicabile e perché non sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione. La carenza di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Il terzo acquirente di un immobile frazionato ha diritto alla suddivisione dell’ipoteca?

    La norma censurata prevedeva il frazionamento solo su richiesta del mutuatario. La questione di costituzionalità sull’estensione al terzo acquirente non è stata esaminata nel merito, per difetto di ammissibilità.

    Cos’è il frazionamento dell’ipoteca fondiaria?

    Il frazionamento dell’ipoteca consiste nella suddivisione della garanzia ipotecaria che grava su un immobile unitario in più quote corrispondenti alle singole porzioni in cui l’immobile viene diviso. In questo modo, ogni acquirente di un lotto risponde solo della quota di ipoteca proporzionalmente attribuita alla propria porzione.

    Perché la manifesta inammissibilità e non la manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità riguarda difetti processuali della questione (come la carenza di motivazione sulla rilevanza), mentre la manifesta infondatezza attiene al merito. Qui il problema era formale: il giudice non aveva spiegato perché la norma fosse applicabile al caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sul trattamento differenziato tra mutuatario e terzo acquirente
  • Corte cost. n. 247/2010 – Divieto commercio itinerante nei centri storici del Veneto

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    La legge regionale del Veneto vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il TAR del Veneto aveva sollevato la questione lamentando la violazione della libertà di iniziativa economica e la discriminazione nei confronti dei venditori ambulanti extracomunitari. La Corte ha dichiarato non fondata la questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva vietato il commercio ambulante in forma itinerante nei centri storici dei comuni con più di cinquantamila abitanti. Il divieto era stato contestato dall’Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante e da due cittadini extracomunitari in possesso di regolare autorizzazione commerciale, che avevano impugnato un’ordinanza del Sindaco di Venezia applicativa del divieto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 4, comma 4-bis, della legge Regione Veneto n. 10 del 2001 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), e 118 della Costituzione, dal TAR del Veneto (r.o. n. 186 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le Regioni sono competenti a disciplinare il commercio su aree pubbliche e possono prevedere limitazioni all’esercizio del commercio itinerante, anche in forma di divieto in determinate aree. L’intervento regionale non invadeva la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto il divieto non incideva sulle condizioni di mercato ma riguardava la modalità di esercizio dell’attività in luoghi specifici. La norma non determinava neppure discriminazioni vietate, poiché il divieto era obiettivo e applicabile a tutti i titolari di licenza itinerante.

    Il principio

    Le Regioni hanno competenza legislativa in materia di commercio su aree pubbliche e possono vietare il commercio in forma itinerante nei centri storici dei comuni più grandi, senza per questo invadere la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Il divieto di commercio itinerante in determinati luoghi non costituisce limitazione alla libertà di iniziativa economica, poiché lascia intatta la possibilità di esercitare l’attività nelle altre aree del territorio.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono vietare il commercio ambulante nei centri storici?

    Sì. La materia del commercio su aree pubbliche rientra nella competenza legislativa regionale e le Regioni possono prevedere limitazioni o divieti per determinati luoghi, purciò non incidano sulle condizioni di mercato in modo tale da violare la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il divieto valeva anche per i venditori stranieri regolari?

    Sì, ma la Corte ha ritenuto che il divieto non fosse discriminatorio, poiché si applicava in modo obiettivo a tutti i titolari di autorizzazione per il commercio itinerante, indipendentemente dalla nazionalità.

    I Comuni avevano ancora poteri in materia?

    Il TAR aveva rilevato che la norma regionale comprimeva i poteri comunali, togliendo ai Comuni la possibilità di differenziare la disciplina in base alle proprie specifiche caratteristiche territoriali. La Corte ha però ritenuto non fondate anche queste censure.

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  • Corte cost. n. 246/2010 – Distacco comuni dalla Regione Marche e leale collaborazione

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    La Regione Marche aveva impugnato la legge n. 117 del 2009 che distaccava sette comuni (Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello) per aggregarli alla Regione Emilia-Romagna, lamentando che il suo parere non favorevole non era stato adeguatamente considerato. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo rispettata la procedura prevista dall’art. 132 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 132, secondo comma, della Costituzione prevede una procedura aggravata per il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione: è necessario un referendum tra le popolazioni interessate, il parere dei Consigli regionali interessati e un’apposita legge parlamentare. La Regione Marche aveva espresso parere non favorevole al distacco ma il Parlamento aveva approvato la legge di distacco comunque.

    La questione di legittimità costituzionale

    La legge 3 agosto 2009, n. 117 era censurata dalla Regione Marche in riferimento all’art. 132 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (r. ricorsi n. 95 del 2009). La ricorrente sosteneva che il suo parere non favorevole non fosse stato effettivamente considerato nel procedimento parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il procedimento previsto dall’art. 132 della Costituzione richiede la previa acquisizione del parere dei Consigli regionali interessati, non che il Parlamento sia vincolato da tale parere. Il parere del Consiglio regionale delle Marche era stato formalmente acquisito e portato all’esame parlamentare. Il principio di leale collaborazione non impone al Parlamento di motivare le ragioni per cui ha disatteso un parere non vincolante delle assemblee regionali.

    Il principio

    La procedura di modifica territoriale ex art. 132 Cost. richiede l’acquisizione formale dei pareri dei Consigli regionali interessati, ma questi pareri non sono vincolanti per il Parlamento. Il principio di leale collaborazione non obbliga il legislatore nazionale a motivare esplicitamente le ragioni per cui si discosta da un parere regionale non favorevole.

    Domande e risposte

    Il Parlamento può approvare il distacco di comuni anche contro il parere della Regione?

    Sì. Il parere del Consiglio regionale previsto dall’art. 132 della Costituzione è obbligatorio ma non vincolante. Il Parlamento deve acquisirlo ma non è tenuto a seguirlo, potendo legittimamente distaccare i comuni anche in presenza di un parere negativo della Regione cedente.

    Il referendum tra le popolazioni interessate era necessario?

    Sì. Il procedimento ex art. 132 Cost. richiede un referendum favorevole delle popolazioni dei Comuni interessati. Nel caso di specie il referendum si era tenuto nel dicembre 2006 e aveva dato esito favorevole al distacco con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.

    Cosa si intende per principio di leale collaborazione?

    Il principio di leale collaborazione regola i rapporti tra Stato e Regioni e impone a ciascuna parte di agire in modo da non vanificare le prerogative dell’altra. Tuttavia, nel caso di procedure parlamentari, esso non si traduce nell’obbligo di motivare espressamente le ragioni per cui non si è seguito un parere non vincolante di un Consiglio regionale.

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  • Corte cost. n. 245/2010 – Autorizzazione studi medici privati e accreditamento SSN

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    La Regione Abruzzo aveva esentato dall’autorizzazione sanitaria gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendessero chiedere l’accreditamento istituzionale col SSN. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, perché il d.lgs. n. 502 del 1992 impone l’autorizzazione anche per studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, indipendentemente dall’accreditamento.

    Di cosa si tratta

    Tutti gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità devono essere autorizzati dalla struttura pubblica competente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. La Regione Abruzzo aveva introdotto un’esenzione da questo obbligo per gli studi che non chiedono l’accreditamento col SSN, contrastandosi con la disciplina statale di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 103 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono come principio fondamentale della legislazione statale che gli studi medici e odontoiatrici, quando attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche complesse, devono essere autorizzati. Questa previsione vale indipendentemente dalla scelta di richiedere o meno l’accreditamento col SSN. La norma regionale, escludendo dall’autorizzazione una categoria di studi sulla base di un criterio (la rinuncia all’accreditamento) estraneo alla ratio della normativa statale, eccedeva la competenza concorrente regionale.

    Il principio

    Il sistema autorizzatorio delle strutture sanitarie private risponde a esigenze di tutela della salute pubblica e deve essere applicato indipendentemente dalla scelta del soggetto di richiedere o meno l’accreditamento con il SSN. Le Regioni non possono esentare categorie di strutture dall’autorizzazione sulla base di criteri non previsti dalla disciplina statale di principio.

    Domande e risposte

    Uno studio medico privato deve sempre essere autorizzato?

    Non sempre. L’obbligo di autorizzazione scatta quando lo studio è attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

    L’esenzione dall’autorizzazione è condizionabile alla rinuncia all’accreditamento?

    No. La Corte ha chiarito che l’obbligo autorizzatorio serve a tutelare la sicurezza dei pazienti e vale indipendentemente dalla scelta dello studio di operare o meno in convenzione col SSN. Collegare l’esenzione alla rinuncia all’accreditamento contraddice la ratio della normativa statale.

    Cosa si intende per accreditamento istituzionale?

    L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento da parte della Regione che abilita una struttura sanitaria privata a erogare prestazioni per conto del SSN, ricevendo la relativa remunerazione tariffaria. È distinto dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che è preliminare e riguarda tutti gli operatori privati a prescindere dal rapporto col SSN.

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  • Corte cost. n. 244/2010 – Estinzione processo per rinuncia su appalti regionali Marche

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    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato una norma della Regione Marche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti edilizi. La Regione aveva successivamente abrogato la disposizione censurata e il Governo aveva rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, in assenza di costituzione della Regione che avrebbe dovuto accettare la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Marche n. 22 del 2009 prevedeva, per i lavori di riavvio dell’attività edilizia in periodo di crisi economica, criteri di selezione dei soggetti invitati alle procedure di affidamento che il Governo riteneva invasivi della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Dopo che la Regione aveva abrogato la norma con la legge n. 31 del 2009, l’Avvocatura dello Stato aveva depositato rinuncia al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Marche n. 22 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 104 del 2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 12 marzo 2010, motivato dall’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Marche. Non essendosi la Regione costituita nel giudizio, la rinuncia produceva direttamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza necessità di accettazione della controparte.

    Il principio

    Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce automaticamente l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione della controparte. L’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione può determinare il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso statale.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il ricorrente nel giudizio davanti alla Corte rinuncia al ricorso?

    Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia richiede l’accettazione di quest’ultima per produrre l’estinzione del processo. Se invece la parte resistente non si è costituita, la rinuncia produce direttamente l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    L’abrogazione della norma impugnata chiude automaticamente il giudizio?

    Non automaticamente. L’abrogazione può spingere il ricorrente a rinunciare al ricorso o può incidere sull’interesse a ricorrere, ma è necessario un atto formale di rinuncia (o una pronuncia di cessazione della materia del contendere) perché il giudizio si concluda.

    Le Regioni possono dettare criteri di selezione negli appalti pubblici?

    In via di principio, la competenza in materia di procedure di aggiudicazione e criteri di selezione dei concorrenti appartiene allo Stato in quanto connessa alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo per gli aspetti di propria competenza e nel rispetto della disciplina statale di riferimento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 243/2010 – Sconti tariffe SSN strutture private accreditate

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    Il TAR del Lazio aveva impugnato le norme che imponevano alle strutture private accreditate dal SSN uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di laboratorio di analisi. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni, confermando la legittimità della riduzione tariffaria imposta dallo Stato e dalla Regione Puglia.

    Di cosa si tratta

    Le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale erogano prestazioni per conto del SSN e vengono remunerate sulla base di tariffe stabilite con decreto ministeriale. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796, lettera o) aveva imposto uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di diagnostica di laboratorio. La Regione Puglia aveva recepito e applicato questi sconti. L’Ordine nazionale dei biologi e altre strutture private avevano impugnato i provvedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e l’art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n. 10 del 2007 erano censurati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal TAR del Lazio (r.o. n. 75 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni. Le censure erano state già valutate e respinte con la sentenza n. 94 del 2009, che aveva ritenuto legittima la scelta del legislatore di imporre sconti alle strutture private accreditate come misura di contenimento della spesa sanitaria. Il giudice rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

    Il principio

    La fissazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN rientra nella discrezionalità del legislatore e, in particolari condizioni di bilancio, può includere riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie senza violare la libertà di iniziativa economica delle strutture private accreditate.

    Domande e risposte

    Possono essere imposti sconti alle strutture private che lavorano per il SSN?

    Sì. La Corte ha già chiarito nella sentenza n. 94 del 2009 che il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN, anche prevedendo riduzioni rispetto alle tariffe vigenti.

    Lo sconto del 20% sulle analisi di laboratorio era legittimo?

    Sì, secondo la Corte. La norma statale non aveva escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori (a carico dei bilanci regionali) e perseguiva l’obiettivo condiviso di contenimento della spesa sanitaria, che le stesse Regioni avevano condiviso nel patto per la salute del 2006.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la Corte aveva già esaminato le medesime censure con la sentenza n. 94 del 2009 e il giudice rimettente non aveva proposto argomenti nuovi o diversi che giustificassero un riesame della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2010 – Indeducibilità IRAP da IRES e mutato quadro normativo

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    La Commissione tributaria provinciale di Prato aveva sollevato la questione di costituzionalità dell’indeducibilità dell’IRAP dall’IRES, invocando gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva considerato l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, che aveva già modificato il quadro normativo introducendo una deduzione forfettaria del 10%.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). Una società a responsabilità limitata aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata in eccesso, sostenendo che la mancata deduzione dell’IRAP generasse una doppia imposizione su redditi in realtà inesistenti. Il giudice tributario aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 — nella parte in cui esclude la deducibilità dell’IRAP ai fini IRES — era censurato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente era la Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 42 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non menzionava l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito in legge n. 2 del 2009), che aveva introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e del costo del personale. Il rimettente avrebbe dovuto valutare la rilevanza della questione alla luce di questo mutato quadro normativo, tanto più che la Corte aveva già restituito gli atti in una analoga vicenda con l’ordinanza n. 258 del 2009.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche significative dopo la rimessione ma prima della decisione della Corte, il giudice a quo deve motivare la rilevanza della questione tenendo conto delle nuove disposizioni. La mancata considerazione del mutato quadro legislativo determina la manifesta inammissibilità per ricostruzione incompleta del diritto applicabile.

    Domande e risposte

    L’IRAP è deducibile ai fini IRES?

    In linea generale no, per effetto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997. Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, il d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita agli interessi passivi e al costo del personale.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Perché il giudice rimettente non aveva considerato la novella legislativa del 2008 che aveva parzialmente modificato il regime di indeducibilità. Una ricostruzione incompleta del quadro normativo rende impossibile valutare correttamente la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente?

    Avrebbe dovuto esaminare se, alla luce della deduzione forfettaria introdotta nel 2008, la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio concreto e, in caso affermativo, motivare adeguatamente tale circostanza, come già indicato dalla Corte con l’ordinanza n. 258 del 2009.

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  • Corte cost. n. 241/2010 – Discarica rifiuti Campania e giurisdizione cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 2, e l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania), sollevate dal Tribunale di Salerno. Le questioni erano carenti di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non aveva adeguatamente dimostrato di avere giurisdizione nel giudizio di merito a quo né di essere competente a decidere la questione incidentale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 90/2008 (conv. l. n. 123/2008) aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di gestione dell’emergenza rifiuti in Campania (art. 4) e aveva autorizzato la realizzazione di nuove discariche in alcuni Comuni campani, tra cui il Comune di Serre (art. 9). Il Tribunale di Salerno, pendente un giudizio civile di merito promosso dal Comune di Serre per impedire la costruzione di una discarica, aveva impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 9, comma 1, del d.l. n. 90/2008, in riferimento a numerosi parametri (artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 113, 114, 117 e 118 Cost.), per la concentrazione della giurisdizione nella materia dell’emergenza rifiuti in capo al giudice amministrativo e per l’autorizzazione legislativa alla discarica di Serre.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il Tribunale di Salerno non aveva adeguatamente motivato: a) di essere competente nel giudizio di merito, nonostante la Cassazione avesse enunciato in favore del giudice amministrativo il principio di diritto; b) che la norma sulla concentrazione della giurisdizione (art. 4, comma 2) non potesse incidere sul giudizio di merito pendente; c) che la questione sull’art. 9 (autorizzazione discarica) avesse effetti diretti nel giudizio in corso.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità, il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia sulla propria giurisdizione/competenza nel giudizio principale, sia sulla rilevanza della questione: il giudice che non dimostri di poter fare applicazione della norma censurata non soddisfa il requisito della rilevanza e la questione va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 90/2008 sulla giurisdizione?

    Stabiliva che le misure cautelari adottate da un’autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti in Campania cessavano di avere effetto se non riconfermate entro 30 giorni dal giudice amministrativo competente.

    Perché la questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza?

    Il Tribunale di Salerno non aveva dimostrato di essere legittimamente competente nel giudizio di merito, né aveva spiegato come la norma impugnata (sulla giurisdizione) potesse trovare applicazione nel giudizio pendente davanti a sé: senza questa premessa la questione non è rilevante.

    Cosa è successo alla discarica di Serre?

    Il procedimento davanti al Tribunale di Salerno si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità della questione costituzionale. La Corte non si è pronunciata nel merito sull’art. 9 del d.l. n. 90/2008, che autorizzava la realizzazione della discarica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2010 – Deroga sismica Ferrovie e sopraelevazioni Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 3, comma 3 (deroga all’autorizzazione sismica per le Ferrovie dello Stato) e 6, comma 2 (sostituzione della certificazione sismica regionale con quella del progettista per le sopraelevazioni) della legge regionale calabrese n. 35/2009. La Regione aveva nel frattempo abrogato e modificato entrambe le norme.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 35, in materia di procedure sismiche, prevedeva: all’art. 3, comma 3, l’esonero delle Ferrovie dello Stato dall’obbligo di autorizzazione sismica; all’art. 6, comma 2, la possibilità che nei lavori di sopraelevazione la certificazione del competente ufficio tecnico regionale fosse sostituita da quella del progettista. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (governo del territorio) e con i principi fondamentali del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) in materia sismica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 3, comma 3, e 6, comma 2, l. reg. Calabria n. 35/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica e di governo del territorio (artt. 83, 88 e 90 del d.P.R. n. 380/2001).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Calabria aveva abrogato l’art. 3, comma 3, con l. reg. n. 1/2010 e radicalmente modificato l’art. 6, comma 2 – aggiungendo la parola «non» per rendere la norma pienamente conforme all’art. 90, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Consiglio dei ministri aveva deliberato la rinuncia al ricorso; la Regione Calabria aveva formalmente accettato la rinuncia.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare ai principi fondamentali statali in materia di sicurezza sismica: la normativa tecnica antisismica (artt. 83, 88 e 90 del T.U. edilizia) costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio vincolante per il legislatore regionale. Deroghe regionali a tutele di incolumità pubblica sono incostituzionali, indipendentemente dal soggetto beneficiario.

    Domande e risposte

    Perché l’esonero delle Ferrovie dall’autorizzazione sismica era incostituzionale?

    L’art. 88 del T.U. edilizia prevede che solo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possa concedere deroghe alle norme tecniche sismiche: una Regione non può sostituirsi a questa procedura con una deroga diretta per legge.

    In cosa consisteva il vizio dell’art. 6, comma 2, sulla certificazione per le sopraelevazioni?

    L’art. 90, comma 2, del T.U. edilizia richiede la certificazione dell’ufficio tecnico regionale per le sopraelevazioni in zona sismica. La norma calabrese sostituiva questo controllo pubblico con un certificato del progettista, privato, riducendo il livello di sicurezza garantito dalla normativa statale.

    Come è stata risolta la questione senza una pronuncia nel merito?

    La Regione Calabria ha modificato le norme con la legge n. 1/2010, rimuovendo i vizi censurati. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato: il processo si è estinto prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2010 – Nuovi profili professionali cooperazione sociale Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), della legge regionale calabrese n. 28/2009 (cooperazione sociale). La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni contestate, il Governo ha rinunciato al ricorso e – non essendosi la Regione costituita – l’assenza di costituzione equivale ad accettazione della rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28, sulle norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, aveva previsto: all’art. 13, comma 1, lett. a), che gli organi regionali e locali definissero nuovi profili professionali per le attività di inserimento lavorativo; all’art. 21, comma 2, lett. c), interventi di sostegno per la riqualificazione tecnico-professionale del personale delle cooperative. Il Governo aveva censurato queste norme per invasione della competenza statale in materia di istruzione e formazione professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), l. reg. Calabria n. 28/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per la previsione di nuove figure professionali e corsi di riqualificazione abilitanti in materia di profili professionali, riservati dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria aveva modificato le disposizioni censurate con la legge n. 55/2009. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso; la Regione Calabria non si era costituita, e ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, in mancanza di costituzione della parte resistente la rinuncia determina direttamente l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte qualora questa non si sia costituita in giudizio. La modifica legislativa regionale sopravvenuta che rimuove il vizio censurato è la causa tipica della rinuncia statale.

    Domande e risposte

    Perché la definizione di nuovi profili professionali è considerata di competenza statale?

    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la creazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e ordinamenti didattici attiene alla materia dell’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) o, per certi aspetti, alla formazione professionale (art. 117, terzo comma), ma in ogni caso richiede standard nazionali uniformi che le Regioni non possono determinare autonomamente.

    Qual era la differenza tra la legge calabrese n. 28/2009 e la successiva n. 55/2009?

    La legge n. 55/2009 ha modificato le disposizioni contestate, eliminando i riferimenti alla creazione autonoma di profili professionali da parte degli organi regionali e locali e limitando l’intervento regionale ai soli ambiti consentiti dalla normativa statale.

    La mancata costituzione della Regione comporta automaticamente l’estinzione per rinuncia?

    Sì: secondo l’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in caso di mancata costituzione del soggetto resistente, la rinuncia al ricorso produce direttamente l’estinzione senza necessità di accettazione formale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2010 – Riutilizzo acque reflue e competenza ambientale Toscana

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Governo contro l’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 (criteri regionali per il riuso delle acque reflue). La Regione Toscana aveva successivamente modificato la norma, il Governo ha rinunciato e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 della legge regionale toscana n. 62/2008 aveva previsto che la Regione emanasse un regolamento per la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in deroga alle sole prescrizioni dell’art. 99 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che affida alle Regioni solo la facoltà di adottare norme e misure per il riciclo delle acque reflue depurate. Il Governo aveva impugnato la disposizione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 34, l. reg. Toscana n. 62/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per la previsione di una potestà regolamentare regionale in materia di riuso delle acque che esulava dall’ambito consentito dal Codice dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: la norma impugnata era stata integralmente modificata dall’art. 88 della legge regionale n. 75/2009, il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso e la Regione Toscana aveva formalmente accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. Non si pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della norma originariamente impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 34 della legge toscana n. 62/2008 dichiarato oggetto di ricorso?

    Prevedeva che la Regione emanasse un regolamento per criteri di riutilizzo delle acque, non solo «in attuazione» dell’art. 99 del Codice dell’ambiente, ma «anche» in aggiunta: una formulazione più ampia rispetto al titolo di competenza regionale.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La Regione Toscana aveva già modificato la norma contestata con la legge n. 75/2009, venendo incontro ai rilievi del Governo: non aveva più senso proseguire il giudizio su una disposizione non più vigente.

    L’estinzione del processo significa che la norma era valida?

    No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza. Semplicemente, il giudizio non si è concluso nel merito perché è venuta meno la norma impugnata.

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