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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 6 Revisione Legale

    Articolo 6 Revisione Legale

    Art. 6 Rev. Leg. – Iscrizione nel Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione; b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 1 bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.

    3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all’interessato.

  • Articolo 29 Legge Fallimentare

    Articolo 29 Legge Fallimentare

    Art. 29 L. Fall. – Accettazione del curatore

    Accettazione del curatore

  • Articolo 3 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Articolo 3 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Art. 3 Ipot. Cat. – Base imponibile per le iscrizioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

    1. L’imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l’iscrizione e la rinnovazione.

    2. Se l’ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all’imposta di registro.

    3. L’imposta dovuta sull’annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro.

  • Articolo 60 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 60 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 60 CCII – Accordi di ristrutturazione agevolati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all’articolo 54.

  • Articolo 9 Contenzioso Tributario

    Articolo 9 Contenzioso Tributario

    Art. 9 Cont. Trib. – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il personale dell’ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

    2. Le attività dell’ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

  • Articolo 96 ter del T.U.B.

    Articolo 96 ter del T.U.B.

    Art. 96 ter T.U.B. Poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;

    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;

    d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

    e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;

    g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

    2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.”

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  • Articolo 9 Imposta di Registro

    Articolo 9 Imposta di Registro

    Art. 9 Imp. Reg. – Ufficio competente

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.

    2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

  • Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 59 CCII – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.

    2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

  • Articolo 28 Legge Fallimentare

    Articolo 28 Legge Fallimentare

    Art. 28 L. Fall. – Requisiti per la nomina a curatore

    Requisiti per la nomina a curatore

  • Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 58 CCII – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

    2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.