Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 270/2010 – Concentrazione Alitalia esenzione antitrust costituzionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003, introdotto dalla legge n. 166/2008, che ha sottratto alla procedura ordinaria antitrust la comunicazione dell’operazione di concentrazione Alitalia-CAI. La norma non viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nell’autunno 2008, la Compagnia Aerea Italiana (CAI) aveva acquisito i rami d’azienda di Alitalia in amministrazione straordinaria, in un’operazione di concentrazione senza precedenti. Una norma speciale (l’art. 4, comma 4-quinquies, introdotto dal d.l. n. 134/2008) aveva stabilito che tale concentrazione non fosse soggetta alla normale procedura di notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ma a una procedura semplificata. Eurofly e altre compagnie concorrenti avevano impugnato il provvedimento AGCM davanti al TAR Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 10, del d.l. n. 134/2008, conv. legge n. 166/2008), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto alle normali procedure antitrust e per lesione della libertà d’iniziativa economica delle imprese concorrenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Dichiara inoltre inammissibile l’intervento di Alitalia-Linee Aeree Italiane in una delle cause. La scelta legislativa di una procedura speciale per la concentrazione in una grande crisi industriale rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né l’eguaglianza né la libertà d’impresa.

    Il principio

    Norme speciali per la gestione di crisi industriali di rilevanza sistemica (come il salvataggio di Alitalia) possono derogare alle procedure ordinarie in materia di concorrenza, purché non creino distorsioni irragionevoli o sproporzionate: la discrezionalità del legislatore in situazioni di crisi eccezionale è ampia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede di solito la procedura antitrust per le concentrazioni?

    Le imprese che intendono procedere a una fusione o acquisizione di dimensioni rilevanti devono notificare l’operazione all’AGCM, che valuta se essa possa creare o rafforzare una posizione dominante lesiva della concorrenza.

    Perché la norma speciale per Alitalia era controversa?

    Perché sottraeva alla normale valutazione antitrust un’operazione di concentrazione gigantesca (fusione di Alitalia e AirOne), che creava di fatto un monopolio su molte rotte nazionali, a danno dei concorrenti.

    Eurofly ha poi vinto la causa amministrativa?

    Questo giudizio riguardava solo la questione costituzionale; la causa principale davanti al TAR Lazio proseguiva separatamente.

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  • Corte cost. n. 269/2010 – Immigrati irregolari servizi regionali Toscana

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2, della legge toscana n. 29/2009 (accoglienza degli stranieri) per difetto di motivazione sul punto più delicato (estensione dei servizi agli stranieri irregolari); dichiara non fondate le questioni sugli altri articoli, ritenendo che le disposizioni regionali non invadano la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva approvato nel 2009 una legge organica sull’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, che prevedeva tra l’altro interventi anche a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno e l’estensione di alcune tutele ai cittadini neocomunitari. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte: (1) dichiara inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2 (servizi agli irregolari) per difetto di motivazione; (2) dichiara non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d): le disposizioni regionali riguardano l’integrazione sociale e non la disciplina del soggiorno, materia questa ultima riservata allo Stato.

    Il principio

    Le Regioni possono legiferare in materia di integrazione sociale degli stranieri (tutela dei diritti sociali, accesso ai servizi, integrazione lavorativa) senza per questo invadere la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, che riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno, non l’organizzazione dei servizi di accoglienza.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono erogare servizi agli stranieri irregolari?

    La Corte non ha risposto nel merito su questo punto specifico (inammissibilità del primo motivo). In linea generale, le Regioni non possono disciplinare l’immigrazione, ma possono organizzare servizi sociali sul proprio territorio; i limiti dipendono dall’ampiezza delle prestazioni garantite.

    Cosa distingue la competenza statale sull’immigrazione da quella regionale sull’integrazione?

    La competenza statale riguarda le regole di ingresso, soggiorno e allontanamento; quella regionale può riguardare l’organizzazione di servizi sociali, sanitari, educativi a favore delle persone presenti sul territorio, anche straniere.

    I cittadini neocomunitari possono ricevere tutele regionali aggiuntive?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 4, che estendeva le tutele ai neocomunitari: la disposizione era considerata compatibile con la disciplina statale e comunitaria.

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  • Corte cost. n. 268/2010 – Parità rappresentanza comitati caccia Molise

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 19/1993, nella parte in cui la composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia non garantisce la paritaria rappresentanza tra associazioni venatorie e organizzazioni professionali agricole, in violazione del principio fissato dalla legge statale n. 157/1992.

    Di cosa si tratta

    La legge molisana sulla caccia prevedeva una composizione sbilanciata dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC): 11 rappresentanti delle associazioni venatorie contro soli 5 rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori. La Federazione provinciale coltivatori diretti di Campobasso aveva impugnato davanti al TAR Molise le delibere provinciali che applicavano tale composizione, e il TAR aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio di rappresentanza paritaria fissato dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale molisana, nella parte in cui non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole nei comitati di gestione degli ATC.

    Il principio

    La legge statale n. 157/1992 enuncia un principio fondamentale di rappresentanza paritaria tra cacciatori e agricoltori negli organi di gestione della caccia; le Regioni non possono derogare a tale principio, che tutela gli interessi ambientali e agricoli in modo equilibrato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli ambiti territoriali di caccia (ATC)?

    Sono gli enti che gestiscono la programmazione e la gestione venatoria in un determinato territorio; nei loro comitati di gestione sono rappresentate sia le associazioni dei cacciatori sia le organizzazioni degli agricoltori, poiché la caccia incide sull’attività agricola.

    Perché la rappresentanza paritaria è un principio fondamentale?

    Perché la caccia interagisce direttamente con l’ambiente agricolo: i cacciatori utilizzano i fondi altrui, e i danni alla fauna selvatica o alle coltivazioni dipendono anche dall’equilibrio tra le due categorie negli organi di gestione.

    Come doveva essere corretta la norma molisana?

    La Regione Molise avrebbe dovuto garantire una composizione paritaria (o comunque non sbilanciata a favore dei cacciatori) nei comitati, in conformità al principio statale.

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  • Corte cost. n. 267/2010 – Sanità Calabria commissario e fondazione oncologica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 sul piano di rientro dal disavanzo sanitario, nella parte relativa all’assorbimento del personale della Fondazione Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini senza concorso. Dichiara invece estinti i giudizi su altre disposizioni a seguito di cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 11/2009 sul ripiano del disavanzo sanitario 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai deficit del servizio sanitario. Alcune disposizioni prevedevano l’assorbimento diretto — senza concorso — del personale medico e sanitario della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge per violazione del principio del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 e l’art. 1 della legge n. 48/2009 (modifica), in riferimento agli artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. Parallelamente, la Regione Calabria aveva impugnato l’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 (nomina del Commissario per il piano di rientro).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 11/2009 nella parte relativa all’assorbimento senza selezione del personale della Fondazione Campanella. Dichiara estinti i giudizi sugli altri articoli impugnati (artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6) per cessazione della materia del contendere, nonché il giudizio sull’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 promosso dalla Regione Calabria.

    Il principio

    L’assorbimento diretto di personale tra enti del servizio sanitario regionale, senza alcuna procedura selettiva, viola il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione: anche le esigenze di continuità del servizio non possono giustificare l’omissione totale di qualsiasi forma di selezione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Fondazione Campanella?

    La Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella era un ente privato operante nel settore oncologico in Calabria, con unità operative poi assorbite nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

    Perché alcuni giudizi sono stati dichiarati estinti?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in modo da eliminare i vizi contestati, e le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio.

    Qual era il piano di rientro sanitario calabrese?

    Un accordo tra la Regione Calabria e lo Stato per il ripianamento progressivo del debito accumulato dal servizio sanitario regionale, con misure di riorganizzazione e controllo della spesa, sotto la supervisione di un Commissario governativo.

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  • Corte cost. n. 266/2010 – Cattura richiami vivi caccia Lombardia e Toscana illegittima

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, che autorizzavano la cattura di uccelli selvatici da richiamo vivi per la stagione venatoria. Le Regioni avevano legiferato in assenza dei presupposti fissati dalla direttiva UE sulla tutela degli uccelli selvatici, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Lombardia e Toscana avevano approvato leggi per la stagione venatoria 2009/2010 che autorizzavano la cattura viva di alcune specie di uccelli da utilizzare come richiami in caccia. La normativa UE (direttiva 79/409/CEE) consente tale deroga solo in condizioni rigidamente controllate e in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le leggi regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto le Regioni avevano autorizzato la cattura in deroga senza rispettare i presupposti della direttiva 79/409/CEE e della legge statale n. 157/1992 (che richiede parere favorevole dell’ISPRA).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le leggi regionali, riuniti i giudizi. Le Regioni non potevano autorizzare la cattura di uccelli in deroga senza rispettare i presupposti comunitari (in particolare il parere favorevole dell’ISPRA, che nella specie era stato negativo) e senza tener conto dei vincoli posti dalla normativa statale a tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni possono legiferare in materia venatoria, ma non possono derogare ai vincoli statali e comunitari sulla protezione della fauna selvatica senza rispettarne le condizioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «richiami vivi» nella caccia?

    Uccelli della stessa specie o di specie affini, catturati vivi e utilizzati dai cacciatori per attrarre altri uccelli selvatici. La loro cattura è consentita in deroga alle norme di protezione solo in presenza di condizioni specifiche previste dalla direttiva UE.

    Perché il parere dell’ISPRA era decisivo?

    La legge statale n. 157/1992 subordina la potestad legislativa regionale in materia di cattura di richiami vivi al parere favorevole dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Nel caso della Regione Lombardia, l’ISPRA aveva espresso parere negativo il 9 giugno 2009.

    Le Regioni possono regolare la caccia?

    Sì, nell’ambito della legislazione concorrente; ma non possono derogare ai principi fondamentali statali né agli obblighi comunitari in materia di tutela della fauna selvatica, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

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  • Corte cost. n. 265/2010 – Custodia cautelare obbligatoria reati sessuali incostituzionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui impone obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-quater c.p.), senza consentire al giudice di applicare misure meno gravose quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti. La norma violava gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Con il d.l. n. 11/2009 (pacchetto sicurezza), il legislatore aveva introdotto per i reati di violenza sessuale una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere: il giudice non poteva applicare misure alternative (come gli arresti domiciliari) nemmeno quando riteneva che le esigenze cautelari fossero fronteggiabili con esse. I GIP di Belluno e Venezia e il Tribunale del riesame di Torino avevano sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), nella parte in cui impone la custodia in carcere per gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. senza far salva l’ipotesi in cui le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno gravose. Parametri: artt. 3, 13 primo comma e 27 secondo comma della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione assoluta cede a una presunzione relativa, superabile caso per caso.

    Il principio

    Le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere violano il principio di proporzionalità della misura cautelare, il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.): il giudice deve poter valutare sempre il caso concreto, anche per i reati più gravi.

    Domande e risposte

    La sentenza vale solo per i reati sessuali?

    Questa pronuncia riguarda specificamente gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. La Corte ha poi esteso il ragionamento ad altri reati con analoghe presunzioni assolute in successive sentenze (tra cui la n. 231/2011 e la n. 110/2012 per i reati di mafia).

    Cosa può fare ora il giudice?

    Può applicare una misura diversa dalla custodia in carcere (ad esempio gli arresti domiciliari) se, nel caso concreto, esistono elementi specifici che dimostrano che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con quella misura meno gravosa.

    La presunzione assoluta era prevista anche per altri reati?

    Sì: l’art. 275, comma 3, c.p.p. conteneva presunzioni assolute per i reati di mafia, terrorismo e altri gravi delitti. La Corte ha dichiarato l’illegittimità di quelle relative ai reati sessuali, con pronunce analoghe per le altre categorie nei periodi successivi.

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  • Corte cost. n. 264/2010 – Distacco comuni Veneto Trentino conflitto poteri

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, che lamentava la mancata presentazione da parte del Ministro dell’interno del disegno di legge per il distacco dalla Regione Veneto, nonostante l’esito favorevole del referendum ex art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    I comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Colle Santa Lucia avevano votato favorevolmente (tramite referendum) per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige. Il Ministro dell’interno non aveva presentato al Parlamento il disegno di legge previsto dall’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970, mentre alcuni parlamentari avevano depositato proprie proposte di legge costituzionale. Il Comune di Livinallongo aveva promosso conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il Comune di Livinallongo sosteneva che la mancata presentazione del DDL da parte del Ministro dell’interno e la presentazione di proposte di legge da parte dei parlamentari avessero leso il diritto di iniziativa e di autodeterminazione comunale garantito dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella fase di ammissibilità. I Comuni non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale: tale legittimazione spetta solo ai poteri dello Stato, non agli enti territoriali.

    Il principio

    I Comuni, pur essendo soggetti costituzionalmente garantiti, non sono «poteri dello Stato» ai sensi degli artt. 134 e 37 della legge n. 87/1953; non possono quindi promuovere conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 132, secondo comma, della Costituzione?

    Consente, con legge della Repubblica, il distacco di province e comuni da una Regione per aggregarli a un’altra, previo consenso della maggioranza delle popolazioni interessate espresso tramite referendum.

    Il Comune di Livinallongo ha potuto far valere le sue ragioni?

    No, in questo giudizio: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella fase di delibazione preliminare, senza esaminare il merito del conflitto. Altre vie processuali (TAR, eventuale ricorso per conflitto tra enti) restano teoricamente percorribili.

    Il distacco dei tre comuni è poi avvenuto?

    La vicenda del distacco di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto è rimasta a lungo irrisolta sul piano legislativo, nonostante l’esito positivo del referendum.

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  • Corte cost. n. 263/2010 – Intercettazioni parlamentari autorizzazione Camera

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6 della legge n. 140/2003, che impone di richiedere l’autorizzazione parlamentare per utilizzare in giudizio le intercettazioni occasionali di conversazioni di un parlamentare, anche quando il destinatario del procedimento è il parlamentare stesso. La questione è inammissibile per difetto di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in un processo per reati contro la pubblica amministrazione (concussione, abuso d’ufficio, rivelazione di segreti) a carico di un senatore della Repubblica, si trovava a dover usare intercettazioni telefoniche in cui il senatore era interlocutore occasionale di altri imputati già intercettati. La legge n. 140/2003 richiedeva l’autorizzazione del Senato anche per questo tipo di intercettazioni «indirette».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2-6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per utilizzare intercettazioni occasionali di conversazioni di un parlamentare, anche nei suoi confronti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non argomentava adeguatamente la necessità di una pronuncia nel caso concreto.

    Il principio

    La questione della portata dell’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni «indirette» dei parlamentari è costituzionalmente rilevante (la Corte l’ha affrontata in altri giudizi), ma può essere dichiarata inammissibile per difetti formali dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cos’è un’intercettazione «occasionale» di un parlamentare?

    Si verifica quando il parlamentare partecipa a una conversazione telefonica con un soggetto che è lui il bersaglio principale dell’intercettazione; il parlamentare non era sottoposto a intercettazione diretta, ma viene captato come interlocutore.

    L’art. 68 Cost. richiede l’autorizzazione per le intercettazioni indirette?

    Il rimettente sosteneva di no: l’art. 68, terzo comma, Cost. parla di autorizzazione preventiva per «intercettazioni in qualsiasi forma», ma si riferisce all’intercettazione diretta del parlamentare, non alle intercettazioni occasionali. La Corte non ha esaminato il merito.

    La legge n. 140/2003 è stata successivamente modificata?

    La normativa sulle intercettazioni parlamentari è stata oggetto di ulteriori pronunce della Corte costituzionale (tra cui la n. 390/2007) e di successivi interventi legislativi.

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  • Corte cost. n. 262/2010 – Reclutamento personale presidi idraulici Calabria

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria n. 31/2009 sul reclutamento del personale per i presidi idraulici, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31, che disciplinavano il reclutamento del personale tecnico-amministrativo per i presidi idraulici e le assunzioni temporanee da parte dell’Azienda Foreste Regionali (AFOR). Le norme erano ritenute in contrasto con il principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.) e con le regole sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria n. 31/2009, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, contestando l’inquadramento riservato del personale LSU/LPU (art. 2) e le assunzioni temporanee senza il requisito dell’eccezionalità (art. 3).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo, verosimilmente a seguito di rinuncia o di modifiche normative intervenute medio tempore che hanno fatto venir meno l’interesse a coltivare il ricorso.

    Il principio

    L’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale non implica alcuna pronuncia nel merito sulla legittimità delle norme impugnate, che restano in vigore salvo ulteriori interventi del legislatore o nuovi ricorsi.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i presidi idraulici della Regione Calabria?

    Strutture regionali per il monitoraggio e la sorveglianza della rete idrogeografica e la manutenzione dei corsi d’acqua, gestite con personale tecnico-specializzato.

    Cosa sono i bacini LSU e LPU?

    Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU): categorie di lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità in attesa di stabilizzazione, la cui inclusione diretta nel personale di ruolo senza concorso era considerata dubbia sul piano costituzionale.

    Il processo è estinto: le norme rimangono in vigore?

    Sì. L’estinzione del giudizio non equivale a una pronuncia di legittimità o illegittimità: le norme calabresi non sono state né annullate né confermate dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2010 – Riassunzione processo dopo fallimento

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 305 c.p.c., che prevede il decorso del termine di riassunzione del processo (dopo l’interruzione per fallimento) dalla data dell’interruzione stessa, e non dal momento in cui le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza. La norma non viola il diritto di difesa né il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Vicenza, la società convenuta era stata dichiarata fallita. Il processo si era interrotto automaticamente, ma le altre parti non erano state informate tempestivamente. Quando una di esse aveva tentato di riassumere il processo oltre i sei mesi dall’interruzione, il fallimento aveva eccepito l’estinzione. Il Tribunale aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 305 c.p.c., che fa decorrere il termine dall’interruzione e non dalla conoscenza effettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui il termine perentorio di riassunzione decorre, per le parti diverse dalla fallita, dalla data dell’interruzione e non da quella in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema di interruzione automatica e il termine decorrente dall’interruzione rispondono a esigenze di certezza processuale; spetta al legislatore valutare eventuali correttivi, e la Corte aveva già esaminato questioni analoghe in precedenza.

    Il principio

    Le regole processuali che fissano termini perentori a decorrenza automatica non violano il diritto di difesa se il sistema nel suo insieme offre strumenti adeguati di tutela; la Corte non sostituisce le proprie valutazioni a quelle del legislatore in materia processuale.

    Domande e risposte

    Da quando decorre il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c.?

    Dalla data dell’evento interruttivo (in questo caso, la dichiarazione di fallimento), e non dal momento in cui le parti ne vengono a conoscenza: è questa la regola confermata dalla Corte come costituzionalmente legittima.

    Cosa succede se il termine di sei mesi scade senza riassunzione?

    Il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c., con le conseguenze previste (perdita della pendenza, possibile decadenza di diritti processuali).

    La regola è rimasta invariata dopo questa pronuncia?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale della norma, che continua ad applicarsi con le stesse modalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2010 – Sospensione patente modulabile per lavoro

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Chiavenna sull’art. 186 del Codice della strada e sull’art. 23 della legge n. 689/1981, che non permettono di modulare la sospensione cautelare della patente tenendo conto delle esigenze lavorative del destinatario. La questione è inammissibile per difetti formali.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva subito la sospensione cautelare della patente da parte del Prefetto di Sondrio per guida in stato di ebbrezza. Nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace di Chiavenna, aveva chiesto di limitare la sospensione agli orari notturni e ai fine settimana, per non perdere il lavoro. Il giudice, ritenendo di non avere tale potere, aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Chiavenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e dell’art. 23 della legge n. 689/1981, per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono al giudice dell’opposizione il potere di modulare le modalità di esecuzione della sospensione cautelare della patente in funzione delle esigenze lavorative.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando difetti di motivazione nella descrizione della fattispecie e nella dimostrazione della rilevanza.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione è distinta dal merito della questione: la Corte non valuta se sarebbe opportuno attribuire al giudice il potere di modulare la sospensione, ma constata che la questione non era stata adeguatamente argomentata dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Chi subisce la sospensione cautelare della patente può chiederne la modulazione?

    Nel quadro normativo del 2010, il giudice dell’opposizione all’ordinanza prefettizia non aveva tale potere, a differenza del giudice dell’esecuzione penale in altri contesti (pene sostitutive, misure in materia di stupefacenti).

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità dipende da vizi formali della motivazione dell’ordinanza di rimessione, non da una valutazione nel merito della legittimità costituzionale della norma.

    La disparità di trattamento rispetto ai condannati penali era reale?

    Il rimettente evidenziava che chi aveva commesso reati più gravi (con pena sostitutiva della libertà controllata) poteva ottenere la modulazione della misura, mentre chi aveva solo subito una sanzione amministrativa no. La Corte non ha esaminato il merito di questo rilievo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2010 – Chiusura esercizi pubblici Bolzano conflitto Stato-Provincia

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzioni tra la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato: spettava allo Stato (Commissario del Governo e Questore) adottare i provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici nella provincia di Bolzano per violazione delle norme sulla sicurezza stradale, anche in deroga alle competenze provinciali in materia di esercizi pubblici.

    Di cosa si tratta

    Tra il settembre e l’ottobre 2008, il Commissario del Governo e il Questore della Provincia di Bolzano avevano disposto la chiusura temporanea di diversi esercizi pubblici (bar e locali) per somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione del d.l. n. 117/2007 sulla sicurezza stradale. La Provincia autonoma di Bolzano riteneva che tali poteri spettassero ai propri organi, in forza dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzioni tra enti (non di legittimità in senso stretto). La Provincia autonoma di Bolzano rivendicava la competenza a disporre la chiusura degli esercizi pubblici, richiamando gli artt. 9 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione. Lo Stato sosteneva che i provvedimenti di chiusura rientravano nelle attribuzioni statali di pubblica sicurezza e sicurezza stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava allo Stato adottare tutti i provvedimenti di chiusura impugnati dalla Provincia. In materia di sicurezza pubblica e sicurezza stradale, la competenza statale prevale sulle attribuzioni provinciali in tema di esercizi pubblici, anche nell’ambito dell’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige.

    Il principio

    Anche nelle province autonome a statuto speciale, le misure di pubblica sicurezza connesse alla sicurezza stradale restano prerogativa dello Stato: le competenze provinciali sugli esercizi pubblici non si estendono ai provvedimenti adottati nell’esercizio della potestà di polizia di sicurezza pubblica.

    Domande e risposte

    Le province autonome hanno competenza sugli esercizi pubblici?

    Sì, in linea generale, lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia di Bolzano competenze in materia di esercizi pubblici e spettacoli pubblici. Tuttavia questa competenza non include i provvedimenti di pubblica sicurezza, che restano allo Stato.

    Qual era la norma violata dagli esercizi pubblici?

    L’art. 6 del d.l. n. 117/2007 (convertito dalla legge n. 160/2007) vietava la somministrazione di bevande alcoliche oltre certi orari, per prevenire incidenti stradali da guida in stato di ebbrezza.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i gestori di locali a Bolzano?

    I provvedimenti di chiusura per violazione delle norme sulla sicurezza stradale continuano a essere adottati dagli organi statali (Prefettura, Questura) e non da quelli provinciali.

    Norme collegate