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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, che autorizzavano la cattura di uccelli selvatici da richiamo vivi per la stagione venatoria. Le Regioni avevano legiferato in assenza dei presupposti fissati dalla direttiva UE sulla tutela degli uccelli selvatici, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Di cosa si tratta

Le Regioni Lombardia e Toscana avevano approvato leggi per la stagione venatoria 2009/2010 che autorizzavano la cattura viva di alcune specie di uccelli da utilizzare come richiami in caccia. La normativa UE (direttiva 79/409/CEE) consente tale deroga solo in condizioni rigidamente controllate e in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le leggi regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto le Regioni avevano autorizzato la cattura in deroga senza rispettare i presupposti della direttiva 79/409/CEE e della legge statale n. 157/1992 (che richiede parere favorevole dell’ISPRA).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le leggi regionali, riuniti i giudizi. Le Regioni non potevano autorizzare la cattura di uccelli in deroga senza rispettare i presupposti comunitari (in particolare il parere favorevole dell’ISPRA, che nella specie era stato negativo) e senza tener conto dei vincoli posti dalla normativa statale a tutela dell’ambiente.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni possono legiferare in materia venatoria, ma non possono derogare ai vincoli statali e comunitari sulla protezione della fauna selvatica senza rispettarne le condizioni.

Domande e risposte

Cosa sono i «richiami vivi» nella caccia?

Uccelli della stessa specie o di specie affini, catturati vivi e utilizzati dai cacciatori per attrarre altri uccelli selvatici. La loro cattura è consentita in deroga alle norme di protezione solo in presenza di condizioni specifiche previste dalla direttiva UE.

Perché il parere dell’ISPRA era decisivo?

La legge statale n. 157/1992 subordina la potestad legislativa regionale in materia di cattura di richiami vivi al parere favorevole dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Nel caso della Regione Lombardia, l’ISPRA aveva espresso parere negativo il 9 giugno 2009.

Le Regioni possono regolare la caccia?

Sì, nell’ambito della legislazione concorrente; ma non possono derogare ai principi fondamentali statali né agli obblighi comunitari in materia di tutela della fauna selvatica, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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