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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui impone obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-quater c.p.), senza consentire al giudice di applicare misure meno gravose quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti. La norma violava gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Con il d.l. n. 11/2009 (pacchetto sicurezza), il legislatore aveva introdotto per i reati di violenza sessuale una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere: il giudice non poteva applicare misure alternative (come gli arresti domiciliari) nemmeno quando riteneva che le esigenze cautelari fossero fronteggiabili con esse. I GIP di Belluno e Venezia e il Tribunale del riesame di Torino avevano sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), nella parte in cui impone la custodia in carcere per gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. senza far salva l’ipotesi in cui le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno gravose. Parametri: artt. 3, 13 primo comma e 27 secondo comma della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione assoluta cede a una presunzione relativa, superabile caso per caso.
Il principio
Le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere violano il principio di proporzionalità della misura cautelare, il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.): il giudice deve poter valutare sempre il caso concreto, anche per i reati più gravi.
Domande e risposte
La sentenza vale solo per i reati sessuali?
Questa pronuncia riguarda specificamente gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. La Corte ha poi esteso il ragionamento ad altri reati con analoghe presunzioni assolute in successive sentenze (tra cui la n. 231/2011 e la n. 110/2012 per i reati di mafia).
Cosa può fare ora il giudice?
Può applicare una misura diversa dalla custodia in carcere (ad esempio gli arresti domiciliari) se, nel caso concreto, esistono elementi specifici che dimostrano che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con quella misura meno gravosa.
La presunzione assoluta era prevista anche per altri reati?
Sì: l’art. 275, comma 3, c.p.p. conteneva presunzioni assolute per i reati di mafia, terrorismo e altri gravi delitti. La Corte ha dichiarato l’illegittimità di quelle relative ai reati sessuali, con pronunce analoghe per le altre categorie nei periodi successivi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, parametro violato
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro violato
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, parametro violato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.