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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, che lamentava la mancata presentazione da parte del Ministro dell’interno del disegno di legge per il distacco dalla Regione Veneto, nonostante l’esito favorevole del referendum ex art. 132, secondo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

I comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Colle Santa Lucia avevano votato favorevolmente (tramite referendum) per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige. Il Ministro dell’interno non aveva presentato al Parlamento il disegno di legge previsto dall’art. 45, comma 4, della legge n. 352/1970, mentre alcuni parlamentari avevano depositato proprie proposte di legge costituzionale. Il Comune di Livinallongo aveva promosso conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il Comune di Livinallongo sosteneva che la mancata presentazione del DDL da parte del Ministro dell’interno e la presentazione di proposte di legge da parte dei parlamentari avessero leso il diritto di iniziativa e di autodeterminazione comunale garantito dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella fase di ammissibilità. I Comuni non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale: tale legittimazione spetta solo ai poteri dello Stato, non agli enti territoriali.

Il principio

I Comuni, pur essendo soggetti costituzionalmente garantiti, non sono «poteri dello Stato» ai sensi degli artt. 134 e 37 della legge n. 87/1953; non possono quindi promuovere conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 132, secondo comma, della Costituzione?

Consente, con legge della Repubblica, il distacco di province e comuni da una Regione per aggregarli a un’altra, previo consenso della maggioranza delle popolazioni interessate espresso tramite referendum.

Il Comune di Livinallongo ha potuto far valere le sue ragioni?

No, in questo giudizio: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella fase di delibazione preliminare, senza esaminare il merito del conflitto. Altre vie processuali (TAR, eventuale ricorso per conflitto tra enti) restano teoricamente percorribili.

Il distacco dei tre comuni è poi avvenuto?

La vicenda del distacco di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto è rimasta a lungo irrisolta sul piano legislativo, nonostante l’esito positivo del referendum.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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