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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6 della legge n. 140/2003, che impone di richiedere l’autorizzazione parlamentare per utilizzare in giudizio le intercettazioni occasionali di conversazioni di un parlamentare, anche quando il destinatario del procedimento è il parlamentare stesso. La questione è inammissibile per difetto di motivazione.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in un processo per reati contro la pubblica amministrazione (concussione, abuso d’ufficio, rivelazione di segreti) a carico di un senatore della Repubblica, si trovava a dover usare intercettazioni telefoniche in cui il senatore era interlocutore occasionale di altri imputati già intercettati. La legge n. 140/2003 richiedeva l’autorizzazione del Senato anche per questo tipo di intercettazioni «indirette».
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2-6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per utilizzare intercettazioni occasionali di conversazioni di un parlamentare, anche nei suoi confronti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: l’ordinanza di rimessione non argomentava adeguatamente la necessità di una pronuncia nel caso concreto.
Il principio
La questione della portata dell’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni «indirette» dei parlamentari è costituzionalmente rilevante (la Corte l’ha affrontata in altri giudizi), ma può essere dichiarata inammissibile per difetti formali dell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Cos’è un’intercettazione «occasionale» di un parlamentare?
Si verifica quando il parlamentare partecipa a una conversazione telefonica con un soggetto che è lui il bersaglio principale dell’intercettazione; il parlamentare non era sottoposto a intercettazione diretta, ma viene captato come interlocutore.
L’art. 68 Cost. richiede l’autorizzazione per le intercettazioni indirette?
Il rimettente sosteneva di no: l’art. 68, terzo comma, Cost. parla di autorizzazione preventiva per «intercettazioni in qualsiasi forma», ma si riferisce all’intercettazione diretta del parlamentare, non alle intercettazioni occasionali. La Corte non ha esaminato il merito.
La legge n. 140/2003 è stata successivamente modificata?
La normativa sulle intercettazioni parlamentari è stata oggetto di ulteriori pronunce della Corte costituzionale (tra cui la n. 390/2007) e di successivi interventi legislativi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza, parametro invocato
- Art. 68 della Costituzione — immunità parlamentare e autorizzazione per intercettazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.