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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte risolve il conflitto di attribuzioni tra la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato: spettava allo Stato (Commissario del Governo e Questore) adottare i provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici nella provincia di Bolzano per violazione delle norme sulla sicurezza stradale, anche in deroga alle competenze provinciali in materia di esercizi pubblici.

Di cosa si tratta

Tra il settembre e l’ottobre 2008, il Commissario del Governo e il Questore della Provincia di Bolzano avevano disposto la chiusura temporanea di diversi esercizi pubblici (bar e locali) per somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione del d.l. n. 117/2007 sulla sicurezza stradale. La Provincia autonoma di Bolzano riteneva che tali poteri spettassero ai propri organi, in forza dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La questione di legittimità costituzionale

Si tratta di un conflitto di attribuzioni tra enti (non di legittimità in senso stretto). La Provincia autonoma di Bolzano rivendicava la competenza a disporre la chiusura degli esercizi pubblici, richiamando gli artt. 9 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione. Lo Stato sosteneva che i provvedimenti di chiusura rientravano nelle attribuzioni statali di pubblica sicurezza e sicurezza stradale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che spettava allo Stato adottare tutti i provvedimenti di chiusura impugnati dalla Provincia. In materia di sicurezza pubblica e sicurezza stradale, la competenza statale prevale sulle attribuzioni provinciali in tema di esercizi pubblici, anche nell’ambito dell’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige.

Il principio

Anche nelle province autonome a statuto speciale, le misure di pubblica sicurezza connesse alla sicurezza stradale restano prerogativa dello Stato: le competenze provinciali sugli esercizi pubblici non si estendono ai provvedimenti adottati nell’esercizio della potestà di polizia di sicurezza pubblica.

Domande e risposte

Le province autonome hanno competenza sugli esercizi pubblici?

Sì, in linea generale, lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia di Bolzano competenze in materia di esercizi pubblici e spettacoli pubblici. Tuttavia questa competenza non include i provvedimenti di pubblica sicurezza, che restano allo Stato.

Qual era la norma violata dagli esercizi pubblici?

L’art. 6 del d.l. n. 117/2007 (convertito dalla legge n. 160/2007) vietava la somministrazione di bevande alcoliche oltre certi orari, per prevenire incidenti stradali da guida in stato di ebbrezza.

Cosa cambia dopo questa sentenza per i gestori di locali a Bolzano?

I provvedimenti di chiusura per violazione delle norme sulla sicurezza stradale continuano a essere adottati dagli organi statali (Prefettura, Questura) e non da quelli provinciali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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