Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 141/2009 – Giurisdizione tributaria canone pubblicità comunale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulle controversie aventi ad oggetto il canone comunale sulla pubblicità. Il rimettente contestava che tali controversie fossero affidate al giudice tributario anziché a quello ordinario, con possibile violazione del divieto di istituire giudici speciali.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova, in un giudizio sull’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova, aveva sollevato dubbi di costituzionalità. L’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (testo unico del processo tributario), come modificato nel 2005, attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità (art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997). Il rimettente si chiedeva se ciò violasse il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle commissioni tributarie le controversie sul canone comunale sulla pubblicità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le commissioni tributarie, pur essendo giudici speciali, sono espressamente previste e conservate dalla Costituzione (art. 103 e disposizioni transitorie). Il canone comunale sulla pubblicità ha natura tributaria, sicché rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie senza violare l’art. 102 Cost.

    Il principio

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali costituzionalmente ammessi. L’attribuzione a esse delle controversie sul canone comunale sulla pubblicità non viola l’art. 102, secondo comma, Cost. purché il tributo in questione abbia effettiva natura tributaria, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale per il canone ex art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997.

    Domande e risposte

    Dove si impugna l’ingiunzione di pagamento del canone pubblicitario comunale?

    Davanti alla commissione tributaria (oggi corte di giustizia tributaria, a seguito della riforma del 2022). La Corte ha confermato che tali controversie appartengono alla giurisdizione tributaria.

    Tutte le entrate comunali sono di competenza del giudice tributario?

    No. Solo quelle aventi natura tributaria. Se l’entrata è di natura patrimoniale o concessoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario o al giudice amministrativo secondo i casi. La distinzione tra tributo e canone non tributario può essere complessa in concreto.

    Cosa sono le commissioni tributarie?

    Sono organi giurisdizionali speciali competenti sulle controversie in materia tributaria. Istituite prima della Costituzione e conservate dall’ordinamento costituzionale vigente, hanno competenza esclusiva sulle imposte, tasse e tributi elencati dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2009 – Astensione testimonianza nel processo civile e congiunti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 249 del codice di procedura civile, sollevata dal GUP del Tribunale di Vallo della Lucania. La norma non prevede per i prossimi congiunti di una parte il diritto di astenersi dal testimoniare nel processo civile, a differenza di quanto stabilisce il codice di procedura penale per l’imputato.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, l’art. 249 c.p.c. richiama le norme del vecchio codice di procedura penale del 1930 sul segreto professionale e sul segreto di Stato, ma non prevede la facoltà di astensione per i prossimi congiunti di una parte. Nel processo penale, invece, l’art. 199 c.p.p. consente ai congiunti dell’imputato di non testimoniare. La questione era nata in un procedimento penale per falsa testimonianza resa in un processo civile (rito del lavoro) in cui tra le parti vi era la moglie del testimone imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 249 c.p.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include i prossimi congiunti di una parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile. Il rilievo della questione dipendeva dall’applicabilità della causa di non punibilità per falsa testimonianza prevista dall’art. 384 c.p.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice redattore è stato Paolo Maria Napolitano.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato il nesso causale tra la norma censurata e l’esito del giudizio principale, ovvero non ha spiegato in modo convincente perché la declaratoria di incostituzionalità cambierebbe il dispositivo della sua decisione.

    Domande e risposte

    Nel processo civile, i congiunti di una parte possono rifiutarsi di testimoniare?

    No, non in base all’art. 249 c.p.c. Come regola generale, nel processo civile vige l’obbligo di testimoniare. Il richiamo dell’art. 249 al vecchio codice penale del 1930 copre solo il segreto professionale e quello di Stato, non la facoltà di astensione per motivi familiari.

    Cosa prevede invece il processo penale per i congiunti?

    L’art. 199 c.p.p. attribuisce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di non rispondere alle domande, salvo che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.

    Cosa è la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p.?

    L’art. 384, secondo comma, c.p. prevede la non punibilità per falsa testimonianza quando il testimone avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. Se nel processo civile i congiunti avessero il diritto di astenersi, testimoniando falsamente potrebbero beneficiare di questa causa di non punibilità.

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  • Corte cost. n. 112/2009 – Spoils system Lazio e restituzione atti al Consiglio di Stato

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    La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato nel giudizio sulla legge regionale Lazio n. 8/2007, che prevedeva il reintegro o un equo indennizzo per i dirigenti degli enti pubblici decaduti per effetto di disposizioni regionali poi dichiarate incostituzionali (spoils system). La restituzione è conseguenza di sopravvenienze normative o giurisprudenziali che richiedono un nuovo esame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva introdotto un sistema di spoils system per cui i vertici degli enti pubblici regionali decadevano automaticamente con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Alcune di queste norme erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte. La legge regionale n. 8/2007 cercava di porre rimedio alla situazione dei dirigenti decaduti, prevedendo o il reintegro o un indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio n. 8/2007 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Il caso concreto riguardava il direttore generale dell’azienda USL di Frosinone, decaduto per effetto del sistema di spoils system regionale.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. Questo provvedimento viene adottato quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene uno ius superveniens o una pronuncia della Corte stessa che impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione. Il giudice redattore è stato Sabino Cassese.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è il provvedimento con cui la Corte, anziché pronunciarsi nel merito, restituisce la causa al giudice a quo affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system nelle amministrazioni regionali?

    È il meccanismo per cui i vertici amministrativi nominati dall’esecutivo precedente decadono automaticamente con il cambio di governo regionale, consentendo alla nuova maggioranza di rinnovare i vertici degli enti pubblici. La Corte Costituzionale ne ha limitato l’applicazione nelle successive pronunce.

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?

    Significa che la Corte rinvia il giudizio al giudice che aveva sollevato la questione, affinché questi riesamini se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, alla luce di modifiche normative o di nuove pronunce della Corte intervenute nelle more del giudizio.

    Il direttore generale decaduto ha poi ottenuto tutela?

    Il giudizio è proseguito davanti al Consiglio di Stato, chiamato a rivalutare la questione. Lo spoils system regionale è stato successivamente censurato dalla Corte Costituzionale in varie pronunce che hanno ridefinito i limiti costituzionali di questo istituto.

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  • Corte cost. n. 111/2009 – Espulsione straniero convivente more uxorio con italiana

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sulla disciplina delle espulsioni degli stranieri (artt. 13 e 19 del T.U. immigrazione n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Como e dalla Corte d’Appello di Perugia. Le questioni erano relative alla mancata tutela dello straniero convivente con cittadino italiano e alla convalida quasi obbligatoria dell’espulsione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como si trovava a giudicare un cittadino albanese — residente in Italia dal 1999 e convivente con una cittadina italiana — che era stato espulso. Il giudice aveva dubitato che la legge sull’immigrazione non prevedesse tutele per chi convive more uxorio (senza matrimonio) con un cittadino italiano, a differenza di chi è coniugato. La Corte d’Appello di Perugia aveva sollevato una questione connessa sulla convalida dell’arresto ai fini dell’espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. sull’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (mancata tutela del convivente more uxorio) e in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost. sull’art. 13, comma 3-bis (nulla-osta quasi obbligatorio all’espulsione). La Corte d’Appello di Perugia ha sollevato questione sull’art. 13, commi 3 e 3-bis.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, ritenendo che i giudici rimettenti non avessero adeguatamente descritto la fattispecie e motivato la rilevanza. Il giudice redattore è stato Gaetano Silvestri.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce le questioni di legittimità in cui il giudice rimettente non ha sufficientemente illustrato come la norma censurata debba concretamente applicarsi nel giudizio pendente e quale esito alternativo deriverebbe dalla sua eventuale dichiarazione di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Uno straniero convivente more uxorio con un italiano può essere espulso?

    Secondo la disciplina vigente al momento della decisione, la convivenza di fatto non rientrava automaticamente tra le cause ostative all’espulsione previste dall’art. 19 T.U. immigrazione, a differenza del matrimonio con cittadino italiano. La situazione è poi evoluta per effetto delle norme europee e della giurisprudenza successiva.

    Cosa è il nulla-osta del giudice della convalida all’espulsione?

    È il provvedimento con cui il giudice che convalida l’arresto dello straniero irregolare autorizza l’esecuzione dell’espulsione. L’art. 13, comma 3-bis, T.U. immigrazione prevedeva un meccanismo che i giudici rimettenti ritenevano rendere il nulla-osta “sostanzialmente obbligato”.

    Perché la questione sul convivente more uxorio non è stata decisa nel merito?

    Perché la Corte ha rilevato vizi formali nella motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il tema della tutela del convivente di fatto straniero è stato successivamente affrontato in altri giudizi.

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  • Corte cost. n. 140/2009 – Scriminante familiare convivente more uxorio art. 384 c.p.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’art. 384, primo comma, del codice penale, che non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono beneficiare della causa di non punibilità prevista per chi agisce per salvare un prossimo congiunto da gravi conseguenze nella libertà o nell’onore. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Como.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di favoreggiamento personale per aver dato ospitalità alla sua convivente more uxorio, ricercata per l’esecuzione di una pena detentiva. L’imputato chiedeva di beneficiare della scriminante di cui all’art. 384 c.p., che esenta dalla pena chi ha agito per salvare sé stesso o un «prossimo congiunto» da gravi e inevitabili conseguenze nella libertà. Il problema era che, ai sensi dell’art. 307 c.p., la nozione di «prossimo congiunto» comprende il coniuge ma non il convivente di fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, impugnando l’art. 384, primo comma, del codice penale nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono giovarsi della causa di non punibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di limitare la causa di non punibilità ai prossimi congiunti in senso stretto non fosse irragionevole, anche considerando che la situazione del convivente more uxorio è diversa da quella del coniuge sotto molteplici profili giuridici e che la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) si riferisce alla famiglia legittima.

    Il principio

    La mancata estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. al convivente more uxorio non viola gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto la distinzione tra coniuge e convivente di fatto si ricollega a una differenziazione giuridica rilevante che il legislatore può legittimamente considerare. La norma penale di favore non è suscettibile di interpretazione analogica.

    Domande e risposte

    Il convivente di fatto può essere condannato per aver aiutato il partner a sfuggire alla giustizia?

    Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca di questa sentenza. La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. non si applicava al convivente more uxorio. Va segnalato che la situazione è cambiata con la legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze di fatto), che ha introdotto ulteriori tutele per i conviventi.

    Perché non si poteva applicare l’art. 384 c.p. per analogia al convivente?

    In diritto penale, l’analogia è vietata per le norme incriminatrici e, secondo l’orientamento prevalente, anche per le cause di non punibilità che costituiscono eccezioni al principio generale di responsabilità. Il giudice di Como aveva già escluso questa possibilità nel rinvio alla Corte.

    La Corte non ha mai cambiato orientamento su questo punto?

    La giurisprudenza costituzionale sull’assimilazione del convivente al coniuge in ambito penale è stata nel tempo oggetto di successive questioni. Con l’evoluzione del quadro normativo, in particolare dopo la legge sulle unioni civili del 2016, i termini del problema si sono in parte modificati.

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  • Corte cost. n. 139/2009 – Coordinamento finanza pubblica comuni legge finanziaria 2008

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge finanziaria statale 2008 in materia di personale e coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per una delle disposizioni impugnate, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 2, commi 35 e 36, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244 del 2007) e l’art. 27 del decreto-legge n. 248 del 2007 (convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 2008). Le norme statali imponevano vincoli agli enti territoriali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale. La Regione sosteneva che tali disposizioni, pur qualificate come «coordinamento della finanza pubblica», eccedessero i limiti della competenza concorrente e invadessero l’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato le disposizioni in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall’art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, sostenendo che le norme statali non fossero veri principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ma disposizioni di dettaglio lesive dell’autonomia regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’art. 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, in quanto la norma era stata modificata nel corso del giudizio, facendo venir meno l’interesse alla decisione. Ha dichiarato invece non fondate le questioni relative al comma 35 e all’art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, ritenendo che si trattasse di legittimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Lo Stato può imporre agli enti territoriali limiti alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché si tratti di norme che fissino obiettivi generali lasciando agli enti la scelta dei mezzi per raggiungerli. La mera qualificazione legislativa come «coordinamento della finanza pubblica» non è sufficiente, ma può essere confermata dall’esame del contenuto della norma.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che nel corso del giudizio la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dalla Regione. La Corte chiude il processo senza pronunciarsi nel merito perché non c’è più nulla da decidere.

    Le Regioni possono stabilire autonomamente le dotazioni organiche del personale?

    Sì, nell’ambito dei principi fissati dallo Stato. La Corte ha confermato che il legislatore statale può imporre tetti massimi e criteri generali, ma le Regioni conservano l’autonomia organizzativa nei limiti di questi vincoli.

    Perché la Regione Veneto ha perso questo ricorso?

    La Corte ha ritenuto che le norme statali impugnate fissassero effettivamente principi generali di coordinamento della finanza pubblica e non disposizioni di dettaglio, quindi rientrassero nella competenza esclusiva o concorrente dello Stato. Il ricorso era fondato su una lettura più restrittiva dell’autonomia regionale di quella accolta dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 138/2009 – Pratiche bionaturali competenza legislativa regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna che disciplinava le pratiche bionaturali e i centri benessere. La norma regionale invadeva la competenza statale in materia di professioni sanitarie, riservata alla legislazione concorrente con la determinazione dei principi fondamentali spettante allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge (n. 2 del 2008) per regolamentare l’esercizio di pratiche bionaturali (come naturopatia, riflessologia, shiatsu) e dei centri benessere. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge sostenendo che la Regione, nel disciplinare chi potesse esercitare queste attività e con quale formazione, stava in realtà legiferando sulle professioni sanitarie, materia di competenza concorrente Stato-Regioni dove i principi fondamentali spettano allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la normativa regionale eccedesse la competenza concorrente invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di professioni (sanitarie).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge regionale, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni del Titolo I della legge e di ulteriori articoli parzialmente collegati. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa alle disposizioni del Titolo II della stessa legge.

    Il principio

    Le Regioni, nella materia concorrente delle professioni, non possono individuare autonomamente nuove figure professionali né determinare i requisiti per il loro esercizio, poiché ciò costituisce determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. La disciplina regionale delle pratiche bionaturali era incostituzionale in quanto creava di fatto un quadro normativo autonomo senza la previa definizione statale dei principi di settore.

    Domande e risposte

    Le pratiche bionaturali sono diventate illegali dopo questa sentenza?

    No. La sentenza ha caducato le norme regionali che le disciplinavano, ma non ha vietato l’esercizio delle pratiche in sé. Semplicemente, dopo la sentenza, è venuta meno la regolamentazione regionale e l’attività è tornata ad essere regolata (o non regolata) secondo il quadro generale.

    Perché la Corte si è pronunciata anche su articoli non impugnati dal Governo?

    La Corte ha utilizzato la dichiarazione di illegittimità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953): quando una norma incostituzionale è inscindibilmente collegata ad altre, la Corte può estendere d’ufficio la pronuncia anche a queste ultime per evitare che rimangano in vigore disposizioni prive di senso.

    Cosa può fare la Regione per disciplinare queste attività?

    La Regione può intervenire solo dopo che lo Stato abbia fissato i principi fondamentali della materia. In assenza di una legge statale di cornice sulle pratiche bionaturali, la Regione non può legiferare autonomamente sui requisiti professionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, in particolare la competenza concorrente in materia di professioni
  • Corte cost. n. 110/2009 – Nullità contratto locazione non registrato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.) e manifestamente infondata (in riferimento all’art. 24 Cost.) la questione sull’art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2005, che sancisce la nullità dei contratti di locazione non registrati. La norma mira a contrastare l’evasione fiscale nel mercato delle locazioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, si trovava davanti a una procedura di sfratto per morosità relativa a un appartamento a Forio di Ischia. Il contratto di locazione, stipulato il 1 gennaio 2005, non risultava registrato. La norma impugnata (art. 1, comma 346, l. n. 311/2004) prevede che i contratti di locazione non registrati siano nulli, il che impediva al giudice di convalidare lo sfratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la nullità del contratto non registrato privasse il locatore di qualsiasi tutela giurisdizionale e fosse una sanzione sproporzionata.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 3 e 41 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondata quella relativa all’art. 24 Cost. Il giudice redattore è stato Alfio Finocchiaro.

    Il principio

    La sanzione di nullità dei contratti di locazione non registrati non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.): il locatore che non abbia adempiuto l’obbligo di registrazione non può lamentare la perdita di tutela giurisdizionale, essendo la registrazione un onere che rientra nella sua sfera di disponibilità.

    Domande e risposte

    Cosa succede se un contratto di locazione non viene registrato?

    Ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciò significa che né il locatore né il conduttore possono far valere diritti derivanti dal contratto finché esso non sia registrato.

    La registrazione tardiva sana la nullità?

    La giurisprudenza di merito aveva elaborato un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la registrazione tardiva avrebbe effetto ex tunc, sanando retroattivamente il contratto. La questione è controversa e è stata poi affrontata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.

    Questa norma riguarda solo le locazioni abitative?

    No. L’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 si applica a tutti i contratti che costituiscono “diritti relativi di godimento di unità immobiliari”, quindi anche alle locazioni commerciali e ad altri contratti di godimento su immobili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2009 – Condono fiscale e reati tributari legge finanziaria 2003

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 53, 54 e 112 Cost. e manifestamente infondate quelle relative agli artt. 3 e 79 Cost. riguardanti l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003, che escludeva la punibilità di reati tributari in caso di perfezionamento del condono fiscale. La Corte aveva già esaminato questioni identiche con l’ordinanza n. 251 del 2007.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Spoleto, nel corso di un processo penale per evasione fiscale IVA e imposte dirette, aveva sollevato questione di legittimità della norma della legge finanziaria 2003 che prevedeva l’esclusione della punibilità per reati tributari in caso di perfezionamento del condono sui processi verbali di constatazione. Si trattava della stessa questione già proposta dallo stesso giudice e già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 15, comma 7, della legge n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione. La norma era censurata perché prevedeva un effetto estintivo della punibilità tributaria assimilabile a un’amnistia, approvata però con legge ordinaria anziché con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 79 Cost.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 53, 54 e 112 Cost. per incompleta descrizione della fattispecie, e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3 e 79 Cost., confermando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 251 del 2007.

    Il principio

    La reiterazione di questioni di legittimità già dichiarate inammissibili per incompleta descrizione della fattispecie, senza colmare i vizi indicati dalla precedente ordinanza, determina una nuova declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003?

    Prevedeva l’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari nei confronti dei soggetti che avessero perfezionato la definizione dei processi verbali di constatazione nell’ambito del condono fiscale introdotto dalla stessa legge n. 289 del 2002.

    Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale per violazione dell’art. 79 Cost.?

    Perché l’art. 79 Cost. richiede una maggioranza parlamentare qualificata (due terzi) per concedere amnistia e indulto. Il giudice riteneva che l’effetto estintivo del condono fosse sostanzialmente equivalente a un’amnistia approvata però con legge ordinaria.

    Cosa si intende per “manifesta infondatezza”?

    È una formula usata dalla Corte nelle ordinanze camerali quando la questione sollevata appare ictu oculi priva di fondamento, senza necessità di un approfondito esame nel merito. Diversa dall’inammissibilità, che è un giudizio procedurale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 108/2009 – Abilitazione forense e riammissione per via giudiziaria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce l’abilitazione professionale ai candidati riammessi agli esami per via giudiziaria che li abbiano poi superati. La norma non viola i principi di uguaglianza, di riserva di legge né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata stabilisce che conseguono l’abilitazione professionale — a tutti gli effetti — i candidati che, pur inizialmente non ammessi agli esami, vi siano stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela e abbiano poi superato le prove. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia aveva dubitato della costituzionalità di questa norma, ritenendola lesiva dei diritti di altri candidati e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (conv. l. n. 168/2005) con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, 113 e 125 della Costituzione. Il caso riguardava un candidato riammesso all’esame di abilitazione forense per ordine del TAR e successivamente iscritto all’Albo degli avvocati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma rispetti i parametri costituzionali invocati. Il ragionamento della Corte muove dalla centralità della tutela giurisdizionale effettiva: chi supera regolarmente le prove dopo essere stato riammesso per via giudiziale ha diritto all’abilitazione. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Amirante e giudice redattore Sabino Cassese.

    Il principio

    Il legislatore può disciplinare gli effetti della riammissione agli esami professionali disposta dall’autorità giudiziaria, attribuendo valore pieno alle prove superate in tale sede, senza violare i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005?

    Stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che abbiano superato le prove d’esame dopo essere stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrevano.

    Perché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva dubitato della costituzionalità?

    Perché riteneva che la norma potesse ledere i diritti dei candidati che non erano stati riammessi per via giudiziaria, creando una disparità di trattamento, e che potesse interferire con la competenza dei giudici amministrativi.

    Questa sentenza vale anche per l’abilitazione a professioni diverse dall’avvocatura?

    Sì. La norma impugnata si applica a tutte le abilitazioni professionali e ai titoli conseguiti mediante concorso, non solo all’esame forense. La pronuncia della Corte ha quindi portata generale per le procedure concorsuali e abilitanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2009 – Legge bilancio Lazio contributi associazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007. La norma assegnava contributi nominativamente a specifiche associazioni con importi predeterminati, configurandosi come legge-provvedimento lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso dall’associazione Codacons contro il rigetto di un contributo regionale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007 conteneva una norma (art. 17) che, nella tabella B allegata, elencava per nome i soggetti beneficiari di contributi regionali per iniziative sociali, culturali e sportive locali, fissando già l’importo per ciascuno. L’associazione Codacons, il cui progetto era stato respinto, contestava di essere stata esclusa con una scelta discrezionale non controllabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, denunciando che l’art. 17 e la tabella B della legge regionale n. 28 del 2006 operassero come un provvedimento amministrativo travestito da legge, individuando in modo nominativo i beneficiari e gli importi senza criteri generali ed astratti, in violazione del principio di imparzialità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006. Il difetto riscontrato è la natura di «legge in luogo di provvedimento»: il legislatore regionale ha compiuto scelte tipicamente amministrative (chi finanziare, quanto) senza fissare criteri astratti e predeterminati, sottraendosi in tal modo al controllo giurisdizionale amministrativo.

    Il principio

    Una legge che individua nominativamente i beneficiari di contributi pubblici e ne fissa gli importi, senza stabilire criteri generali applicabili a chiunque si trovi in posizione analoga, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché opera come provvedimento amministrativo e sottrae ai destinatari esclusi la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 113 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è una «legge in luogo di provvedimento»?

    È una legge che, anzi­ché dettare regole generali e astratte, decide il caso concreto: stabilisce chi ha diritto a un contributo, quanto deve ricevere, quale bene deve essere espropriato. Questo tipo di legge è incostituzionale quando lede i diritti di chi, trovandosi in posizione analoga, è stato escluso senza poter ricorrere al giudice amministrativo.

    Cosa dovrebbe fare la Regione in futuro?

    La Regione deve adottare criteri generali e predeterminati per la concessione di contributi, aprire procedure selettive accessibili a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, e lasciare all’amministrazione il compito di valutare le singole domande applicando quei criteri.

    L’associazione Codacons ha ottenuto il contributo grazie a questa sentenza?

    No. La sentenza caducato la norma che assegnava i contributi in modo discriminatorio, ma non ha assegnato automaticamente fondi al Codacons. L’associazione potrà partecipare a nuove procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2009 – Legge finanziaria 2008 e autonomia regionale Veneto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), sollevate dalla Regione Veneto. Il motivo è procedurale: la Regione aveva impugnato le disposizioni nell’ambito di una più ampia impugnativa senza specificare adeguatamente le censure relative a questi commi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato molte disposizioni della legge finanziaria per il 2008, tra cui i commi 46-49 dell’art. 2, che riguardavano il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in attuazione di accordi stipulati con lo Stato. La ricorrente riteneva che queste norme violassero l’autonomia legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato i commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il giudice rimettente era la Regione Veneto attraverso ricorso n. 19 del 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi da 46 a 49, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Alfonso Quaranta.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da una Regione devono essere adeguatamente specificate e motivate: una censura generica o formulata nell’ambito di una più ampia impugnativa senza sufficiente autonomia argomentativa è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i piani di rientro sanitari?

    Sono accordi tra lo Stato e le Regioni in forte disavanzo sanitario (come Lazio, Campania, Sicilia, Molise) con cui la Regione si impegna a ridurre il deficit sanitario in cambio di risorse statali. Possono limitare l’autonomia regionale nella gestione della sanità.

    Perché la Regione Veneto ha impugnato norme sui piani di rientro di altre Regioni?

    Perché le disposizioni contestate incidevano, secondo il Veneto, sui principi generali di coordinamento della finanza pubblica e sulle modalità di finanziamento della sanità, materie che riguardano tutte le Regioni.

    Cosa significa “inammissibilità” in questo contesto?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, avendo rilevato un difetto formale nella modalità con cui le questioni erano state proposte. Il merito — cioè se le norme fossero o meno incostituzionali — non è stato valutato.

    Norme collegate