Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 276/2010 – Matrimonio tra persone dello stesso sesso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 2 della Costituzione e manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 3 e 29, riguardanti le norme del codice civile che non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La disciplina è stata ritenuta conforme alla Costituzione, ferma restando la discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due uomini avevano chiesto la pubblicazione di matrimonio all’ufficiale di stato civile di Firenze, che aveva respinto la richiesta. Dopo l’opposizione al Tribunale e il reclamo alla Corte d’appello, quest’ultima aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che escludevano il matrimonio omosessuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibile la questione in riferimento all’art. 2 Cost.; b) manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. L’art. 29 Cost. si riferisce al matrimonio come istituto tradizionalmente inteso tra uomo e donna. L’art. 2 Cost. garantisce i diritti delle formazioni sociali (incluse le coppie omosessuali), ma non impone al legislatore di equipararle al matrimonio.

    Il principio

    L’art. 29 della Costituzione, riferendosi alla «società naturale» fondata sul matrimonio, rispecchia una nozione di matrimonio storicamente intesa come unione tra un uomo e una donna. La Costituzione non impone né vieta al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali: si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità del Parlamento, nel rispetto dei principi di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Le coppie omosessuali hanno diritti riconosciuti dalla Costituzione?

    Sì. La Corte ha ribadito che le coppie formate da persone dello stesso sesso rientrano nelle «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. e hanno diritto a un nucleo di diritti fondamentali. Ciò non equivale però al diritto al matrimonio.

    Questa sentenza ha definitivamente chiuso la questione?

    No. Successivamente la Corte ha riconosciuto (sent. n. 138 del 2010, coeva) che il legislatore può e, in alcuni casi, deve garantire specifici diritti alle coppie omosessuali. La questione è stata poi ripresa in più occasioni, sino alla legge Cirinnà (l. n. 76 del 2016) che ha introdotto le unioni civili.

    Perché la questione sull’art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché l’art. 2 Cost. non è una norma che può essere utilizzata come parametro diretto per dichiarare l’illegittimità di una norma ordinaria senza l’intermediazione di un diritto specificamente garantito; la Corte ha ritenuto che la questione fosse mal formulata rispetto a quel parametro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2010 – Integrazione stranieri Marche processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla legge della Regione Marche n. 13 del 2009 sull’integrazione degli stranieri immigrati. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni, ma ha successivamente rinunciato al ricorso, con accettazione della Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato la legge n. 13 del 2009, recante «Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati». Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni che, a suo avviso, disciplinavano il soggiorno degli stranieri non ancora regolarizzati, invadendo la competenza statale in materia di immigrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), e le disposizioni collegate (artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16) della legge regionale marchigiana n. 13 del 2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione. La norma censurata includeva tra i destinatari degli interventi regionali anche gli stranieri «in attesa del procedimento di regolarizzazione».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accettazione della controparte (Regione Marche). La rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo ai sensi delle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito. La legge regionale rimane in vigore.

    Domande e risposte

    La legge regionale marchigiana è rimasta in vigore?

    Sì. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di costituzionalità: la legge regionale rimane in vigore, ma non è stata «promossa» dalla Corte. Il Governo ha semplicemente rinunciato a contestarla.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Il testo non specifica le ragioni della rinuncia. È prassi che il Governo ritiri i ricorsi quando la Regione modifica la legge impugnata o quando si raggiunge un accordo politico-istituzionale sulla questione.

    Gli stranieri in attesa di regolarizzazione possono ricevere servizi regionali?

    La questione è rimasta irrisolta sul piano costituzionale. In generale, la Corte ha chiarito in altre sentenze che le Regioni possono intervenire nell’ambito delle proprie competenze (servizi sociali, sanità) anche a favore di stranieri irregolari, ma non possono disciplinare l’ingresso e il soggiorno, riservati allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2010 – Ronde sicurezza urbana competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare l’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale da parte delle associazioni di osservatori volontari (le cosiddette «ronde»). Il decreto ministeriale dell’8 agosto 2009 è stato parzialmente annullato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza) aveva previsto la possibilità di costituire associazioni di volontari che collaborassero con le forze dell’ordine nella segnalazione di situazioni di disagio sociale. Il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2009 ne aveva regolato il funzionamento. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno contestato la competenza statale nella parte relativa al disagio sociale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto ministeriale dell’8 agosto 2009, lamentando la violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera h), quarto e sesto, della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano che la disciplina del disagio sociale rientrasse nelle loro competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare l’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale e ha annullato le parti del decreto ministeriale che vi si riferivano: l’art. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»), l’art. 1, comma 2 (limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale») e l’art. 2, comma 1 (limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale»). La disciplina relativa alla sicurezza pubblica è rimasta intatta.

    Il principio

    La gestione delle situazioni di disagio sociale rientra nelle competenze regionali in materia di politiche sociali (art. 117, quarto comma, Cost.); lo Stato può disciplinare le associazioni di volontari nella misura in cui operano per la sicurezza pubblica — materia esclusivamente statale — ma non può estendere tale disciplina alla segnalazione di fenomeni di disagio sociale, che è di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le associazioni di osservatori volontari di cui alla legge n. 94 del 2009?

    Sono gruppi di cittadini che collaborano con le forze dell’ordine nella segnalazione di situazioni sospette o di disagio. La stampa le ha chiamate comunemente «ronde». La legge ne ha previsto l’iscrizione in elenchi prefettizi e la loro collaborazione con sindaci e prefetti.

    Qual è il confine tra sicurezza pubblica e disagio sociale?

    La sicurezza pubblica (ordine pubblico e prevenzione dei reati) è materia esclusiva dello Stato. Il disagio sociale (povertà, esclusione, marginalità) è invece di competenza regionale nell’ambito dei servizi sociali. Le ronde possono segnalare l’uno, ma non possono ricevere mandato statale per l’altro.

    Il decreto ministeriale è stato interamente annullato?

    No, solo nella parte in cui disciplinava la segnalazione di situazioni di disagio sociale. Le disposizioni relative alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico sono rimaste in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: la sicurezza pubblica è materia esclusiva statale (comma 2, lett. h); le politiche sociali spettano alle Regioni (comma 4)
  • Corte cost. n. 273/2010 – Scarichi idrici sanzione penale inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 in materia di scarichi idrici, per erronea ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice rimettente. La questione era stata sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata disciplinava le sanzioni penali per i titolari di scarichi di acque reflue urbane che non rispettassero le prescrizioni dell’autorizzazione. Il Tribunale di Firenze (sezione di Pontassieve) aveva sollevato dubbi sull’irragionevolezza della disciplina sanzionatoria nel confronto tra diverse categorie di soggetti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 (come modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma censurata sostituiva l’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933 e prevedeva sanzioni penali per chi scaricava acque reflue senza rispettare le prescrizioni autorizzative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze. Il difetto riscontrato era nell’erronea ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice rimettente, che non aveva correttamente identificato le disposizioni applicabili al caso concreto e il perimetro del regime sanzionatorio.

    Il principio

    L’inammissibilità per erronea ricostruzione del quadro normativo opera quando il giudice rimettente basa la questione su una lettura inesatta del sistema di norme applicabili: se il presupposto interpretativo è errato, la questione non può essere esaminata nel merito dalla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito del dubbio di costituzionalità. Non si pronuncia sulla fondatezza o infondatezza, ma constata che la questione non poteva essere posta nei termini in cui è stata formulata. Il giudice può sollevarla nuovamente in modo corretto.

    La norma sulle sanzioni per gli scarichi è rimasta in vigore?

    Sì. La pronuncia di inammissibilità non incide sulla validità della norma. L’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 (nel testo vigente all’epoca) è rimasto applicabile secondo l’interpretazione dei giudici ordinari.

    Chi era coinvolto nel procedimento?

    Il giudizio nasceva da procedimenti penali a carico di soggetti accusati di aver scaricato acque reflue in violazione delle prescrizioni autorizzative. Nel procedimento davanti alla Corte erano costituiti R.A. ed altri, C.M. e P.V., nonché il Presidente del Consiglio dei ministri.

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  • Corte cost. n. 272/2010 – Tariffe ARPAT telefonia mobile incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000, nella parte in cui imponevano alle imprese di telefonia mobile il pagamento di oneri per i controlli ARPAT sugli impianti di radiocomunicazione. La disciplina regionale invadeva la competenza legislativa statale in materia di comunicazioni elettroniche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva previsto che le aziende titolari di impianti di telefonia mobile dovessero sostenere i costi dei controlli ambientali svolti dall’ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). H3G s.p.a. contestò questa imposizione davanti al Tribunale di Pisa, che sollevò la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pisa ha impugnato gli artt. 6, 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale toscana n. 54 del 2000 e l’art. 19 del Regolamento comunale di Pisa sugli impianti di telefonia mobile, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione. La norma regionale prevedeva oneri a carico degli operatori per lo svolgimento di controlli ARPAT, incidendo sulla materia delle comunicazioni riservata alla legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale toscana n. 54 del 2000 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 6 della stessa legge e all’art. 19 del Regolamento comunale di Pisa.

    Il principio

    La disciplina degli oneri a carico degli operatori di telefonia mobile per i controlli sugli impianti di radiocomunicazione rientra nella materia «ordinamento della comunicazione» attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni; la Regione non può introdurre autonomamente tariffe o contributi che interferiscano con l’assetto economico del settore fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono imporre oneri alle imprese di telefonia per i controlli ambientali sugli impianti?

    No, almeno non in modo autonomo. La materia rientra nella legislazione concorrente e la Regione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Oneri che incidono sui costi delle imprese di telecomunicazione devono trovare base nella disciplina statale.

    Cosa cambia per H3G e le altre imprese di telefonia?

    Le disposizioni regionali che fondavano l’obbligo di pagamento dei controlli ARPAT sono state eliminate dall’ordinamento. Le ingiunzioni di pagamento emesse in base a tali norme perdono il proprio fondamento giuridico.

    La questione sul regolamento comunale è stata risolta?

    No: la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa, perché il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza su quel punto specifico.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; il terzo comma include «ordinamento della comunicazione» tra le materie concorrenti
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro dal giudice rimettente
  • Corte cost. n. 346/2010 – Toponomastica italiana minoranza linguistica tedesca Bolzano

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto legislativo n. 179 del 2009 nella parte in cui mantiene in vigore il regio decreto del 1923 che aveva italianizzato la toponomastica dell’Alto Adige, in contrasto con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e con le norme di attuazione a tutela della minoranza linguistica tedesca.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 179 del 2009 aveva individuato le disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 ritenute indispensabili e ne aveva disposto la permanenza in vigore. Tra queste, il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (convertito in legge n. 473 del 1925), che aveva imposto la toponomastica italiana nell’Alto Adige, sopprimendo i nomi di luogo in lingua tedesca e ladina. La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato la scelta di mantenere in vigore tale decreto, lesiva delle garanzie linguistiche della minoranza tedesca.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui mantiene in vigore il r.d. n. 800 del 1923, in riferimento a numerose disposizioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), agli artt. 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché a diverse convenzioni internazionali a tutela delle minoranze linguistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il r.d. n. 800 del 1923, convertito in legge n. 473 del 1925. Il mantenimento in vigore di tale atto normativo era incompatibile con il quadro di tutela della minoranza linguistica tedesca garantito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    Il principio

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e le sue norme di attuazione garantiscono alla minoranza linguistica tedesca e ladina la tutela della propria lingua, anche in materia di toponomastica; il mantenimento in vigore di un decreto del 1923 che ha imposto con la forza la toponomastica italiana contrasta con tali garanzie e è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il regio decreto n. 800 del 1923?

    Il decreto aveva imposto la toponomastica italiana in tutto il territorio altoatesino, sostituendo i nomi di luogo tradizionali in lingua tedesca e ladina con denominazioni in lingua italiana. Si trattava di una misura adottata in piena politica di italianizzazione forzata nel periodo fascista.

    Perché la Corte ha ritenuto incostituzionale mantenerlo in vigore nel 2009?

    Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (nella versione consolidata del d.P.R. n. 670 del 1972) e le relative norme di attuazione garantiscono alla minoranza linguistica tedesca una protezione incompatibile con la sopravvivenza di quel decreto del 1923; la scelta del legislatore delegato di mantenerne la vigenza era quindi contraria alle garanzie costituzionali e statutarie.

    Quale è l’attuale disciplina della toponomastica in Alto Adige?

    La questione della toponomastica bilingue (tedesco/italiano) è ancora oggetto di discussione politica e giuridica. La sentenza n. 346 del 2010 ha rimosso un ostacolo rappresentato dal vecchio decreto del 1923, ma la disciplina positiva della toponomastica nella Provincia di Bolzano richiede un intervento normativo specifico.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e divieto di discriminazione, rilevante per la tutela delle minoranze linguistiche
    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale (convenzioni a tutela delle minoranze) e comunitario
  • Corte cost. n. 345/2010 – Cave e torbiere Bolzano lavorazione materiali inerti

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione del Presidente del Consiglio contro la legge della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva, all’interno delle cave, la lavorazione di materiali inerti provenienti da siti esterni. La Provincia ha esercitato la propria competenza sulle cave senza invadere la materia della tutela dell’ambiente, di competenza statale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2009 aveva modificato la legge provinciale sulle cave e torbiere (l.p. n. 7 del 2003), consentendo, all’interno delle cave, la lavorazione di materiali inerti provenienti da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti e zone colpite da eventi naturali, purché ubicati entro una determinata distanza. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale sulla tutela dell’ambiente (qualificazione dei materiali come rifiuti o sottoprodotti).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 4, 8 e 9 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che la norma definisse il regime giuridico dei materiali (rifiuti, sottoprodotti o prodotti), materia riservata alla competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la norma provinciale si limita a disciplinare la coltivazione delle cave e la lavorazione dei materiali in esse estratti, materia di competenza provinciale. Non è intervenuta sulla qualificazione giuridica dei materiali (rifiuto, sottoprodotto o prodotto), che rimane disciplinata dalla legislazione statale in materia di tutela dell’ambiente, a cui la legge provinciale stessa fa espresso rinvio.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare l’attività estrattiva e la lavorazione dei materiali nelle cave nell’esercizio della propria competenza speciale, a condizione di non qualificare tali materiali come rifiuti o sottoprodotti: tale qualificazione spetta esclusivamente alla legislazione statale in materia ambientale.

    Domande e risposte

    Qual è la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di cave?

    In base allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), la Provincia ha una competenza propria in materia di cave e torbiere, che include la disciplina della coltivazione e lavorazione dei materiali estratti.

    Chi decide se un materiale è un rifiuto, un sottoprodotto o un prodotto?

    La classificazione dei materiali come rifiuti, sottoprodotti o prodotti è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., tutela dell’ambiente) e disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).

    Perché la norma provinciale non ha invaso la competenza statale sulla tutela dell’ambiente?

    Perché ha disciplinato solo la possibilità di lavorare certi materiali all’interno di un’area estrattiva, senza modificare il loro regime giuridico (rifiuto/sottoprodotto/prodotto) e rimandando espressamente al rispetto delle norme statali in materia ambientale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s): tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale; primo comma: vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
  • Corte cost. n. 344/2010 – Impianti eolici Puglia e competenza esclusiva statale autorizzazione

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge finanziaria della Regione Puglia nella parte in cui richiamava il regolamento regionale sugli impianti eolici, che imponeva criteri di localizzazione e distanze in contrasto con la competenza statale in materia di produzione di energie rinnovabili e tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 16, della legge finanziaria pugliese 2008 (l. n. 40 del 2007) richiamava il regolamento regionale n. 16 del 2006, che disciplinava i criteri per la localizzazione, le distanze dai centri abitati e le procedure di autorizzazione per gli impianti eolici in Puglia. Una società (Farpower S.r.l.) si era vista rifiutare l’autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico in applicazione di tale regolamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava il regolamento n. 16 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e produzione di energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006. Ha inoltre dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità della stessa norma nella parte in cui richiamava le restanti disposizioni del regolamento, tutte strettamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo.

    Il principio

    Le regioni non possono disciplinare autonomamente i criteri di localizzazione degli impianti eolici in contrasto con la normativa statale di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulle energie rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003); ciò vale anche quando la disciplina regionale è introdotta mediante rinvio a un regolamento regionale.

    Domande e risposte

    Quale normativa statale disciplina l’autorizzazione degli impianti eolici?

    Il d.lgs. n. 387 del 2003, che attua la direttiva comunitaria 2001/77/CE sulle fonti energetiche rinnovabili, stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti siano rilasciate attraverso un procedimento unico regionale, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato.

    Perché il regolamento pugliese sugli impianti eolici era incostituzionale?

    Perché imponeva criteri di localizzazione e distanze che andavano oltre la competenza regionale concorrente in materia di produzione energetica, incidendo su aspetti (come la tutela dell’ambiente e la concorrenza nel settore) riservati alla competenza esclusiva statale.

    Cosa è la dichiarazione di illegittimità consequenziale in questa sentenza?

    La Corte ha esteso l’illegittimità a tutte le restanti norme del regolamento pugliese richiamate dalla legge impugnata, perché erano tutte intimamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo degli impianti eolici: caduta la norma principale, le altre non potevano sopravvivere autonomamente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — lettera s) del secondo comma (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) e terzo comma (produzione di energia, competenza concorrente)
  • Corte cost. n. 343/2010 – Reato di ingresso irregolare e competenza penale Giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più Giudici di pace sull’art. 10-bis del Testo unico immigrazione (reato di ingresso o soggiorno illegale) e sulle norme processuali correlate. I rimettenti non avevano descritto adeguatamente le fattispecie concrete né motivato correttamente sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuendone la competenza al Giudice di pace. Erano state introdotte anche norme processuali specifiche (artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000). Più Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità sulle modalità di citazione degli imputati e sull’esercizio dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Albano Laziale e di Cuorgnè hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo tra l’altro che il potere di esercizio dell’azione penale fosse attribuito alla polizia giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in unico giudizio: le ordinanze di rimessione relative all’art. 10-bis erano prive di specifici riferimenti alle vicende concrete; quelle sugli artt. 20-bis e 20-ter non specificavano le modalità di citazione degli imputati; infine, la motivazione sulla non manifesta infondatezza era erronea, perché il potere di esercizio dell’azione penale era attribuito al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono contenere riferimenti precisi alla fattispecie concreta (non solo astratta descrizione della norma impugnata) e una motivazione sulla non manifesta infondatezza che non poggi su un’erronea lettura del testo normativo: entrambi i vizi determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10-bis del Testo unico immigrazione?

    Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso nel territorio italiano o vi si trattiene in violazione delle disposizioni del Testo unico e di quelle sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri nell’Unione europea. La competenza è del Giudice di pace.

    A chi spetta l’esercizio dell’azione penale per i reati di competenza del Giudice di pace?

    Spetta al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria: i rimettenti avevano interpretato erroneamente le norme processuali sulle modalità di avvio del procedimento davanti al Giudice di pace.

    Perché il fatto che le ordinanze non descrivessero le fattispecie concrete rendeva le questioni inammissibili?

    Perché la rilevanza della questione deve essere verificabile rispetto al caso concreto; senza tale descrizione, è impossibile stabilire se, nell’ipotesi in cui la norma fosse dichiarata incostituzionale, l’imputato verrebbe effettivamente assolto nel giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 331/2010 – Leggi regionali anti-nucleare e competenza statale sull’energia

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    Le Regioni Puglia, Basilicata e Campania avevano approvato leggi che escludevano o condizionavano l’installazione di impianti nucleari sui rispettivi territori. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania che precludevano l’insediamento nucleare senza o in deroga all’intesa con lo Stato, riaffermando la competenza statale esclusiva in materia di energia e sicurezza nucleare.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009-2010, mentre il Governo avviava il ritorno al nucleare con la legge n. 99/2009 (art. 25), alcune Regioni hanno approvato leggi che dichiaravano il loro territorio precluso agli impianti nucleari. La Regione Puglia (l. n. 30/2009, art. 1, comma 2) vietava impianti di produzione, stoccaggio e deposito di rifiuti radioattivi in assenza di intesa con lo Stato; analoghe disposizioni erano contenute nella legge della Regione Basilicata n. 1/2010 e nella legge finanziaria della Regione Campania n. 2/2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009, l’art. 8 della l.r. Basilicata n. 1/2010 e l’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010, in riferimento agli artt. 41, 117 (secondo comma, lettere d, e, h, s, e terzo comma), 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009 e dell’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010. Ha riservato a separata pronuncia le questioni sulla legge della Regione Basilicata. La disciplina nucleare attiene a competenze esclusive statali (sicurezza, ordine pubblico, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza) e alla strategia energetica nazionale; le Regioni non possono precludere unilateralmente il proprio territorio agli impianti nucleari, nemmeno condizionando l’insediamento alla mera mancanza di intesa.

    Il principio

    La localizzazione di impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (artt. 117, secondo comma, lettere d, e, h, s, e 120 Cost.); le Regioni non possono introdurre divieti o condizioni che ostacolino l’esercizio di tali competenze statali, nemmeno in forma di clausola subordinata all’intesa.

    Domande e risposte

    Perché nel 2010 il nucleare era di nuovo attualità in Italia?

    La legge n. 99/2009 aveva avviato il processo normativo per il ritorno all’energia nucleare, delegando il Governo a definire la strategia energetica nazionale e le procedure di localizzazione dei siti. Il referendum del 2011 ha poi bloccato definitivamente tale percorso.

    Cosa sostenevano le Regioni a difesa delle loro leggi?

    Che la previsione dell’intesa con lo Stato fosse rispettosa del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, e che le competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute giustificassero un intervento di salvaguardia del proprio territorio.

    Perché la Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali?

    Perché la localizzazione di impianti nucleari è funzione che, anche quando richiede l’intesa Stato-Regioni, deve essere disciplinata dalla legge statale, non da quella regionale. Le leggi regionali non possono introdurre autonomamente un ostacolo o una condizione sospensiva, nemmeno qualificandola come «attesa dell’intesa».

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 330/2010 – Impianti a fune Regione Veneto: processo estinto per rinuncia

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Veneto n. 21/2008 sugli impianti a fune, che rinviavano a una legge regionale in materia di lavori pubblici per la disciplina dei collaudi. La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Veneto aveva modificato le norme contestate prima dell’udienza e aveva confermato che le disposizioni originarie non avevano trovato applicazione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 21/2008 disciplina gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto e le piste da sci. I suoi artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, per la disciplina dei collaudi, rinviavano alla legge regionale n. 27/2003 sui lavori pubblici. Il Governo riteneva che questo rinvio violasse la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e sicurezza dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva modificato le disposizioni contestate con la legge regionale n. 4/2010, sostituendo il rinvio alla l.r. n. 27/2003 con un generico richiamo alla «normativa vigente». La Regione aveva inoltre attestato che le norme originarie non erano state applicate nel periodo di vigenza. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, determinando l’estinzione.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la norma impugnata viene modificata in modo da rimuovere il contrasto contestato e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo si estingue senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico?

    Sono gli impianti (funivie, seggiovie, cabinovie, skilift ecc.) che trasportano persone, gestiti come servizio pubblico di trasporto. La loro costruzione, esercizio e collaudo sono soggetti a norme di sicurezza sia statali sia regionali.

    Perché il Governo aveva impugnato il rinvio alla l.r. n. 27/2003?

    Perché la legge regionale sui lavori pubblici n. 27/2003 disciplinava le modalità di collaudo in modo difforme dagli standard statali e comunitari applicabili agli impianti a fune, incidendo su materie di competenza statale esclusiva (ordinamento civile, sicurezza).

    Cosa ha fatto la Regione per risolvere il contrasto?

    Con la legge regionale n. 4/2010 ha sostituito il rinvio specifico alla l.r. n. 27/2003 con un generico rinvio alla «normativa vigente», rimuovendo il profilo contestato; ha inoltre attestato che le norme originarie non avevano avuto applicazione concreta nel periodo di vigenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 342/2010 – Gettito imposta sostitutiva rivalutazioni e autonomia finanziaria Sicilia

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione della Regione siciliana sull’art. 2, comma 230, della legge finanziaria 2010, che destinava a un fondo statale le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia affluisce alle risorse regionali, così che il presupposto interpretativo della questione era erroneo.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria statale 2010 aveva rideterminato i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti fino al 1° gennaio 2010, differendo al 31 ottobre 2010 il versamento dell’imposta sostitutiva. Il comma 230 dell’art. 2 destinava le “maggiori entrate” così generate a un fondo statale. La Regione siciliana sosteneva che tali maggiori entrate dovessero spettare alla Regione, in base al suo Statuto speciale e alle norme di attuazione finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione finanziaria), ritenendo che le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione spettassero alla Regione e non potessero essere destinate a un fondo statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il gettito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, riscosso nel territorio siciliano, spetta già alla Regione in forza dello Statuto e delle norme di attuazione. Il comma 230 destina a un fondo statale le “maggiori entrate” derivanti dall’applicazione del comma 229, che sono entrate erariali nuove; il gettito riscosso in Sicilia non confluisce in tale fondo. Il presupposto interpretativo della questione era quindi erroneo.

    Il principio

    La Regione siciliana ha diritto, in base al proprio Statuto speciale, al gettito delle imposte erariali riscosse nel suo territorio; tale attribuzione si applica anche all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. Una norma statale che destina tali entrate a un fondo è incostituzionale solo se effettivamente sottrae alla Regione proventi che le spettano; se il gettito siciliano rimane alle risorse regionali, la questione è infondata.

    Domande e risposte

    Quali entrate spettano alla Regione siciliana in base al suo Statuto speciale?

    In base agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliano e alle relative norme di attuazione finanziaria, alla Regione spettano le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, salvo quelle espressamente destinate dalla legge a soddisfare particolari finalità dello Stato.

    Cosa si intende per imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni?

    Una imposta agevolata che consente ai contribuenti di aggiornare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti a una certa data, versando un’aliquota sostitutiva ridotta invece delle imposte ordinarie sulle plusvalenze.

    Perché il presupposto interpretativo della Regione siciliana era erroneo?

    Perché la Corte ha accertato che il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia afferisce già alle risorse regionali e non confluisce nel fondo statale istituito dal comma 230; la norma impugnata riguardava le “maggiori entrate” statali, non il gettito siciliano.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — rilevante nel quadro del rapporto tra autonomie speciali e legislazione statale in materia finanziaria