Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 153/2009 – Rifiuti Abruzzo cessazione materia del contendere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Abruzzo n. 45/2007 in materia di rifiuti. La Regione aveva modificato la normativa impugnata adeguandosi alle censure statali, e il Governo aveva rinunciato al ricorso: venute meno le ragioni della controversia, la Corte ha preso atto della cessazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante norme per la gestione integrata dei rifiuti, per contrasto con la normativa statale in materia ambientale. Successivamente, la Regione Abruzzo aveva adottato la legge regionale n. 16/2008 che modificava le norme impugnate in conformità a quanto concordato con il Dipartimento degli Affari Regionali. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo n. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), ritenendo le disposizioni contrastanti con la normativa statale di riferimento in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il successivo intervento normativo della Regione Abruzzo (legge n. 16/2008) aveva modificato le norme impugnate recependo sostanzialmente le censure statali. Il Governo aveva rinunciato al ricorso, e le norme impugnate non avevano medio tempore trovato applicazione. Pur in assenza di formale accettazione della rinuncia da parte della Regione, la Corte ha ritenuto venute meno le ragioni della controversia.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando la rinuncia al ricorso non sia stata formalmente accettata dalla controparte, qualora l’intervento normativo successivo sia satisfattivo della pretesa avanzata, le norme impugnate non abbiano avuto applicazione nel frattempo e il contenuto dell’atto di rinuncia sia inequivoco.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, è venuta meno la ragione stessa della controversia: la Regione ha modificato le norme impugnate in senso conforme alle censure del Governo, e quest’ultimo ha rinunciato al ricorso. Non vi è più nulla su cui la Corte debba pronunciarsi nel merito.

    La rinuncia al ricorso deve sempre essere accettata dalla controparte?

    In linea di principio sì, la rinuncia non accettata non comporta l’estinzione del processo. Tuttavia, può fondare — insieme ad altri elementi (come la modifica normativa satisfattiva e la mancata applicazione delle norme impugnate) — una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che è un esito diverso dall’estinzione formale del giudizio.

    Le norme abruzzesi sui rifiuti erano effettivamente incostituzionali?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato cessata la materia del contendere senza valutare la fondatezza delle censure. Ciò significa che non sappiamo se le originarie disposizioni della legge n. 45/2007 fossero effettivamente illegittime o meno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2009 – Competenze provinciali Bolzano su esercizi pubblici e ordine pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto del Questore di Bolzano che disponeva la sospensione decennale della licenza di un bar, a seguito di episodi di turbativa dell’ordine pubblico connessi all’abuso di alcol degli avventori. Le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di esercizi pubblici non si estendono alle funzioni di pubblica sicurezza in senso stretto.

    Di cosa si tratta

    Il Questore di Bolzano aveva sospeso per dieci giorni la licenza del Bar Caffè Teatro, a seguito di interventi della Polizia per episodi di turbativa dell’ordine pubblico connessi all’abuso di bevande alcoliche da parte degli avventori. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che tale competenza spettasse al Presidente della Provincia in forza dello Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Questore. Sosteneva che le sue competenze in materia di esercizi pubblici (art. 9, primo comma, n. 7, e artt. 16 e 20 dello Statuto speciale) includessero anche i poteri di pubblica sicurezza connessi a tale materia, sicché l’atto del Questore avrebbe violato le sue attribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondato il conflitto. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le Province autonome non sono titolari di competenza propria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Le funzioni di polizia amministrativa provinciale si esauriscono negli ambiti di stretta pertinenza locale, senza toccare gli interessi fondamentali la cui tutela è riservata allo Stato. Il provvedimento del Questore, finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica ex art. 100 T.U.L.P.S., era legittimo esercizio dei poteri statali.

    Il principio

    La distinzione tra polizia amministrativa (di competenza regionale o provinciale) e polizia di sicurezza pubblica (riservata allo Stato) si basa sulla finalità del provvedimento: se mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in senso stretto — e non semplicemente a regolare un’attività amministrativa — la competenza è statale, anche se l’atto incide in una materia di competenza provinciale.

    Domande e risposte

    Quando il Questore può sospendere la licenza di un bar?

    L’art. 100 del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) consente al Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio quando la sua frequentazione è pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza o la moralità pubblica. Il provvedimento è una misura preventiva, non una sanzione disciplinare.

    Quali sono le competenze della Provincia autonoma di Bolzano sugli esercizi pubblici?

    La Provincia ha competenza legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici (art. 9, n. 7, Statuto speciale) e il Presidente della Provincia esercita alcune funzioni di pubblica sicurezza in questa materia. Tuttavia, i poteri di ordine pubblico in senso stretto restano statali.

    Cosa succede se un pubblico esercizio diventa ritrovo di persone pericolose?

    Il Questore può sospendere o revocare la licenza in via cautelare, senza che sia necessario accertare una responsabilità del titolare: l’obiettivo è impedire che il luogo continui a essere fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, indipendentemente dal comportamento dell’esercente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la sicurezza pubblica è materia esclusiva statale ai sensi del comma 2, lett. h)
  • Corte cost. n. 171/2009 – Recidiva reiterata e giudizio di prevalenza inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 69 comma 4, 81 comma 4 e 99 comma 5 del codice penale, sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Bari con riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) aveva riformato il codice penale vietando al giudice di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, c.p.). Ciò significava che a un recidivo reiterato non poteva mai essere applicata una pena inferiore al minimo edittale, neppure quando il fatto fosse di lieve entità. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma e 99, quinto comma, c.p. — nel testo modificato dalla legge n. 251/2005 — in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena) della Costituzione, lamentando un irrazionale automatismo sanzionatorio che equiparava situazioni diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano lacune argomentative sulla non manifesta infondatezza, non sviluppando adeguatamente le ragioni per cui il divieto di prevalenza costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. rispetto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione ricorre quando le ordinanze di rimessione non offrono argomenti sufficienti a superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario alle censure sollevate, o non sviluppano adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione. Il problema della recidiva reiterata e della prevalenza delle attenuanti verrà poi affrontato nel merito in successive decisioni della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa vieta esattamente l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione del 2005?

    La norma vietava di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In pratica, un recidivo reiterato doveva sempre essere punito almeno con il minimo edittale del reato, anche quando il fatto era di lieve entità e avrebbe altrimenti meritato una pena inferiore.

    Perché le questioni sono inammissibili anziché infondate?

    La Corte non entra nel merito della costituzionalità del divieto, ma rileva che le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente affermare l’irrazionalità della norma: il rimettente deve sviluppare la censura in modo tale da consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

    Come è stato poi risolto il problema della recidiva reiterata?

    La Corte costituzionale, con sentenze successive (tra cui la n. 251/2012), ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in diversi contesti, ritenendo che tale automatismo sanzionatorio violi il principio di proporzionalità della pena e la finalità rieducativa garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 152/2009 – Polizia invalida indennità e uguaglianza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 sul personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. La diversità di trattamento rispetto al personale militare è giustificata dall’autonomia degli ordinamenti e dalla specialità delle ipotesi regolate, e non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981, che disciplina l’utilizzo del personale delle forze di polizia divenuto invalido per causa di servizio. La norma non prevedeva, per questo personale, la corresponsione di un’indennità analoga a quella riconosciuta al personale militare in condizioni simili. Il giudice rimettente riteneva che ciò violasse l’art. 3 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la corresponsione di un’indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, sul modello di quanto previsto per i militari in analoga situazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza sull’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate, escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico tra i due corpi. La norma impugnata è una disciplina speciale per il personale di polizia, che si distingue da quella militare per il collegamento tra l’invalidità e uno specifico evento e per la specifica destinazione del dipendente invalido: per questo non può essere comparata con il trattamento riservato ai militari.

    Il principio

    L’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate impedisce una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza. La diversità di trattamento retributivo o normativo tra i due corpi non determina di per sé una violazione dell’art. 3 Cost., purché la disciplina differenziata risponda a caratteristiche proprie della categoria regolata e non sia arbitraria.

    Domande e risposte

    Perché il personale di polizia invalido non ha diritto alla stessa indennità dei militari?

    Secondo la Corte, polizia e forze armate hanno ordinamenti distinti e autonomi. La disciplina sull’invalidità per causa di servizio della polizia risponde a caratteristiche proprie (collegamento con un evento specifico, destinazione del dipendente invalido) che la rendono non comparabile con la disciplina militare. La Costituzione non impone parità di trattamento tra categorie diverse.

    Il principio di uguaglianza non si applica al rapporto polizia-militari?

    Si applica, ma richiede il confronto tra situazioni omogenee. La Corte ha costantemente affermato che la diversità degli ordinamenti (polizia vs. forze armate) impedisce di prendere l’uno come tertium comparationis dell’altro. Il raffronto è possibile solo tra posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe, e qui non lo erano.

    Questa sentenza vale anche per altre categorie di dipendenti pubblici invalidi?

    Il principio della Corte è circoscritto agli ordinamenti del personale di polizia e militare. Per i dipendenti pubblici delle altre categorie, la valutazione della legittimità di trattamenti differenziati dipende dalle specifiche caratteristiche del loro ordinamento e dalla comparabilità con le categorie prese come termine di raffronto.

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  • Corte cost. n. 128/2009 – Sospensione condizionale e divieto del bis in idem in executivis

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 669 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Palermo-Monreale, che chiedeva di consentire al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena quando questa era stata negata a causa di una condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem. La questione era mal posta perché il condannato aveva scelto di eseguire la sentenza più sfavorevole.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto era stato condannato due volte per lo stesso fatto (violazione del divieto del bis in idem). Aveva scelto di eseguire la seconda condanna (che non accordava la sospensione condizionale), invece della prima (che la accordava). Poi chiedeva che il giudice dell’esecuzione concedesse la sospensione condizionale, negatagli a causa della precedente condanna per il medesimo fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo-Monreale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando questa era stata negata esclusivamente a causa di una condanna poi revocata per bis in idem.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata perché il condannato aveva scelto liberamente di eseguire la sentenza più sfavorevole (che non concedeva la sospensione condizionale), esercitando la facoltà prevista dall’art. 669, comma 2, c.p.p. Non poteva poi pretendere di correggere le conseguenze di questa scelta. Il presupposto per un intervento della Corte — l’irragionevole compressione di un diritto — non sussisteva, potendo l’interessato ottenere la sospensione condizionale semplicemente scegliendo l’altra sentenza.

    Il principio

    L’art. 669 c.p.p. prevede, in caso di condanna per il medesimo fatto, che il condannato possa scegliere quale sentenza eseguire. Se il soggetto opta per la sentenza più sfavorevole, non può poi lamentarsi delle conseguenze di questa scelta: la facoltà di scelta è già il rimedio apprestato dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa è il divieto del bis in idem nel processo penale?

    Il divieto del bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Se accade, l’art. 669 c.p.p. stabilisce quale delle due sentenze va eseguita, revocando l’altra.

    Può il giudice dell’esecuzione concedere la sospensione condizionale?

    Solo nei casi espressamente previsti dalla legge: in caso di riconoscimento della continuazione tra reati (art. 671, comma 3, c.p.p.) e in caso di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.). Al di fuori di questi casi, la concessione del beneficio è riservata al giudice della cognizione.

    Perché la scelta del condannato era rilevante in questo caso?

    Perché il condannato aveva optato per la sentenza più sfavorevole (la seconda, che non accordava la sospensione condizionale), quando avrebbe potuto scegliere la prima (che la accordava). Il mancato uso di uno strumento già previsto dall’ordinamento non configura una lesione costituzionale.

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  • Corte cost. n. 170/2009 – Rito camerale fallimentare manifestamente infondato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942 nel testo riformato dal d.lgs. n. 5/2006), nella parte in cui assoggetta al rito camerale le controversie derivanti dal fallimento. Il Tribunale di Lucca riteneva violati gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ma la Corte conferma la legittimità del rito scelto dal legislatore delegato.

    Di cosa si tratta

    La riforma organica delle procedure concorsuali del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) aveva modificato l’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, assoggettando al rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) le controversie derivanti dal fallimento, salva diversa previsione. Il Tribunale di Lucca, investito di quindici cause di azione revocatoria fallimentare, dubitava che il rito camerale — ritenuto privo di adeguate garanzie — fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, Cost., questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, l. fall. (testo riformato), lamentando che il rito camerale non garantirebbe adeguato contraddittorio nelle controversie fallimentari, e che la norma delegata avrebbe ecceduto i limiti della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione, riuniti i quindici giudizi. Il rito camerale è struttura processuale di per sé non incompatibile con il diritto di difesa se offre garanzie adeguate al tipo di controversia; spetta al legislatore delegato scegliere il modello processuale più idoneo nell’ambito della delega. La norma non era più vigente (abrogata dal d.lgs. n. 169/2007), ma continuava ad applicarsi ai giudizi già intrapresi.

    Il principio

    La scelta del rito camerale per le controversie fallimentari rientra nella discrezionalità del legislatore e, purché siano assicurate forme di contraddittorio adeguate, non viola né il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). La manifesta infondatezza è dichiarata quando la questione ripropone dubbi già risolti dalla giurisprudenza costituzionale senza nuovi argomenti.

    Domande e risposte

    Cosa è il rito camerale nella legge fallimentare?

    Il rito camerale è una procedura semplificata, senza le forme ordinarie del processo di cognizione. Negli artt. 737-742 c.p.c. prevede la camera di consiglio, un contraddittorio scritto più snello e termini più brevi. La riforma del 2006 lo aveva adottato per tutte le controversie derivanti dal fallimento.

    Perché la questione riguardava una norma già abrogata?

    Il d.lgs. n. 169/2007 aveva successivamente abrogato l’art. 24, secondo comma, nel testo del 2006. Tuttavia, i procedimenti avviati durante la vigenza della vecchia norma continuavano ad essere disciplinati da essa (principio di ultrattività), rendendo la questione ancora rilevante per quei giudizi.

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    In sede di camera di consiglio, la Corte può decidere con ordinanza dichiara ndo una questione manifestamente infondata quando la tesi del rimettente contrasta con giurisprudenza costituzionale consolidata o con evidenti argomenti di diritto, senza necessità di approfondimento in pubblica udienza.

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  • Corte cost. n. 127/2009 – Appellabilità sanzioni amministrative e taratura autovelox

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    La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 40/2006 (appellabilità delle sentenze su sanzioni amministrative) e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 6, Codice della Strada (taratura autovelox). Entrambe le questioni erano già state affrontate dalla Corte con pronunce conformi.

    Di cosa si tratta

    Tre tribunali (Reggio Emilia, Pisa-Pontedera, Sondrio) avevano sollevato questioni sull’appellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative e sulla necessità di taratura periodica degli autovelox. Riguardo all’appellabilità, la questione era già stata decisa con la sentenza n. 98/2008; sull’autovelox, il Tribunale di Sondrio aveva sollevato la questione in modo insufficientemente motivato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Per l’art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 40/2006, la questione era in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega): la norma avrebbe reso appellabili le sentenze del giudice di pace su sanzioni amministrative, modificando una norma (art. 23 della l. n. 689/1981) estranea alla delega. Per l’art. 45, comma 6, c.d.s., la questione riguardava la mancata previsione di taratura periodica degli autovelox, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    Per la questione sull’appellabilità, la Corte ha confermato la manifesta infondatezza già dichiarata con la sentenza n. 98/2008 e le ordinanze n. 281 e 396/2008: la delega consentiva al legislatore delegato di modificare anche norme esterne al codice di rito, e l’abrogazione della inricorribilità immediata rientrava nella finalità nomofilattica della riforma. Per la questione sull’autovelox, l’inammissibilità derivava dall’insufficiente descrizione della fattispecie e dall’argomentazione palesemente contraddittoria del rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale già decise in senso negativo devono essere dichiarate manifestamente infondate se le ordinanze di rimessione non deducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati. Il principio di economia processuale e di certezza del diritto impone coerenza nelle decisioni ripetitive.

    Domande e risposte

    Gli autovelox devono essere tarati periodicamente?

    Secondo la costante giurisprudenza di legittimità all’epoca, gli autovelox regolarmente omologati non dovevano essere soggetti ai controlli previsti dalla legge n. 273/1991 sul sistema nazionale di taratura, in quanto l’omologazione era ritenuta sufficiente garanzia di affidabilità.

    Le sentenze del giudice di pace su multa stradale sono appellabili?

    Sì, dopo la riforma del 2006. La norma che le escludeva dalla ricorribilità immediata per cassazione è stata abrogata dall’art. 26 d.lgs. n. 40/2006, rendendo le sentenze soggette all’ordinario appello davanti al tribunale.

    Cosa si intende per «funzione nomofilattica» della Corte di cassazione?

    La nomofilachia è la funzione della Cassazione di garantire l’uniforme interpretazione della legge. La riforma del 2005-2006 era finalizzata a rafforzare questa funzione, riservando alla Cassazione i soli ricorsi su questioni di diritto rilevanti, non quelli routinari su sanzioni amministrative minori.

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  • Corte cost. n. 169/2009 – Blocco eolico Basilicata inammissibile per difetto rilevanza

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Basilicata n. 9/2007, che sospendeva sine die le autorizzazioni per impianti eolici. Il rimettente aveva impugnato solo l’art. 3, ma il diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6: non impugnare entrambi rendeva la questione irrilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva bloccato con l’art. 3 della legge n. 9/2007 il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici fino all’approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR). Wind Farm S.r.l. e Cooperativa Agrituristica del Vulture avevano chiesto un’autorizzazione per un parco eolico, negata dalla Regione richiamando sia l’art. 3 (moratoria) sia l’art. 6 (criteri di localizzazione). Il TAR Basilicata impugnò solo l’art. 3.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Basilicata aveva sollevato questione di legittimità del solo art. 3 della legge n. 9/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, terzo comma, Cost. Il rimettente riconosceva che anche l’art. 6 era applicabile, ma aveva chiesto solo un intervento ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (illegittimità derivata), senza impugnarlo direttamente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il provvedimento di diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge n. 9/2007; dichiarare incostituzionale il solo art. 3 non avrebbe rimosso il diniego, che restava sorretto dall’art. 6. La richiesta di intervento ex art. 27 sull’art. 6 contraddiceva logicamente l’omessa sua impugnazione diretta.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il rimettente stesso riconosce che la decisione del giudizio principale dipende da più norme tra loro connesse ma ne impugna solo una. Se la pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata non è sufficiente a rimuovere il provvedimento lesivo perché esso si fonda anche su un’altra norma non impugnata, la questione è irrilevante.

    Domande e risposte

    Cosa significa difetto di rilevanza in un giudizio di legittimità costituzionale?

    Una questione è rilevante quando la Corte, accogliendo la questione, consente al giudice di risolvere diversamente la causa a quo. Se l’eventuale accoglimento non cambierebbe l’esito del giudizio principale (perché esistono altre norme non impugnate che producono lo stesso effetto lesivo), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Perché il giudice non ha impugnato anche l’art. 6?

    Il TAR aveva espressamente segnalato la possibile incostituzionalità dell’art. 6 ai fini dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (pronunce di incostituzionalità conseguenziale), ma questo non sostituisce l’impugnazione diretta. La Corte non può dichiarare l’incostituzionalità di una norma in via conseguenziale se quella principale non è stata essa stessa validamente contestata.

    Cosa accadde poi con l’art. 6 della stessa legge?

    L’art. 6 fu dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 166/2009, emessa lo stesso giorno, su ricorso sollevato dal medesimo TAR in un procedimento diverso riguardante la sociétà Bluvento S.r.l., in cui l’art. 6 era stato impugnato direttamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2009 – Fondo politiche famiglia non fondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1251, lett. c-bis e c-ter della legge finanziaria 2007, introdotte dalla finanziaria 2008, che ampliano le finalità del Fondo per le politiche della famiglia. Il Fondo è compatibile con le competenze regionali perché le modalità di ripartizione delle risorse prevedono il necessario coinvolgimento delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 aveva ampliato le destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia (istituito dalla finanziaria 2007), aggiungendo tra le finalità il sostegno alla permanenza domiciliare di persone non autosufficienti e il rifinanziamento di interventi destinati ai lavoratori con figli. La Regione Veneto impugnò queste disposizioni, ritenendo che esse riguardassero materie di competenza regionale residuale (politiche sociali) e che lo Stato non potesse imporre finanziamenti vincolati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato le lettere c-bis) e c-ter) del comma 1251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, come modificate dall’art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., sostenendo che la materia delle politiche sociali spetti alla competenza legislativa residuale delle Regioni e che lo Stato non possa vincolare i finanziamenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 50/2008 che aveva già esaminato la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia. Le modalità di ripartizione delle risorse, che prevedono l’intesa con la Conferenza unificata, assicurano il necessario coinvolgimento delle Regioni, rendendo la norma compatibile con l’autonomia regionale in materia di politiche sociali.

    Il principio

    Lo Stato può istituire fondi destinati a materie di competenza regionale purché le modalità di ripartizione e utilizzo delle risorse garantiscano il coinvolgimento delle Regioni tramite procedure di intesa o accordo in sede di Conferenza unificata. Il vincolo di destinazione è compatibile con l’autonomia regionale se accompagnato da adeguate forme di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Lo Stato può creare fondi vincolati in materie di competenza regionale?

    Sì, a determinate condizioni. La Corte ha chiarito che la lesione dell’autonomia regionale non deriva dall’istituzione del fondo in sé, ma dalle modalità di concreta ripartizione e utilizzo delle risorse. Se queste prevedono intese con le Regioni, il finanziamento vincolato è legittimo.

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 50/2008?

    Quella sentenza aveva dichiarato parzialmente illegittimo il comma 1252 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto ministeriale di ripartizione. Il principio era che il coinvolgimento regionale è indispensabile nelle materie di competenza residuale.

    Qual è la distinzione tra politiche sociali e livelli essenziali delle prestazioni?

    Le politiche sociali in senso stretto (sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare) rientrano nella competenza residuale regionale. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m)) sono invece di competenza statale esclusiva. Il Fondo può incidere su entrambi i livelli, il che giustifica la cooperazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2009 – Fecondazione assistita limiti embrioni illegittimi

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il limite massimo di tre embrioni da produrre e impiantare contestualmente comprimeva il diritto alla salute della donna e l’autonomia scientifica dei medici, imponendo un protocollo sanitario rigido costituzionalmente incompatibile con l’art. 32 Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabiliva che non potevano essere prodotti più di tre embrioni per ogni ciclo di fecondazione in vitro e che tutti dovevano essere impiantati contemporaneamente nell’utero della donna. La crioconservazione era consentita solo in casi eccezionali di forza maggiore. Diversi tribunali (il TAR Lazio e il Tribunale di Firenze) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste disposizioni, ritenendole lesive della salute della donna e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il Tribunale ordinario di Firenze (con più ordinanze) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Le norme imponevano un protocollo unico di produzione e impianto degli embrioni che poteva esporre la donna a ripetuti e rischiosi trattamenti sanitari non necessari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 14, commi 1 e 4, e all’art. 6, comma 3. La Corte ha affermato che il primato della scienza — intesa come valutazione clinica del singolo caso — non può essere sacrificato da un protocollo legale rigido.

    Il principio

    Il legislatore non può imporre un protocollo medico fisso che ignori le condizioni di salute della singola paziente. Il diritto alla salute della donna (art. 32 Cost.) impone che le scelte terapeutiche siano adeguate alle circostanze individuali: la norma che limita rigidamente a tre il numero di embrioni producibili e ne impone l’impianto contestuale è costituzionalmente illegittima nella misura in cui non lascia spazio alla valutazione clinica del medico e al rispetto della salute della donna.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ricorre alla fecondazione in vitro?

    Il medico può valutare caso per caso quanti embrioni produrre, senza il vincolo del massimo di tre. Il trasferimento nell’utero deve sempre avvenire in modo compatibile con la salute della donna. La crioconservazione degli embrioni soprannumerari torna ad essere possibile quando l’impianto immediato sarebbe pregiudizievole per la salute della paziente.

    L’art. 6, comma 3, che prevede l’irrevocabilità del consenso della donna è stato dichiarato illegittimo?

    No. Le questioni relative all’art. 6, comma 3 (irrevocabilità del consenso all’impianto) sono state dichiarate manifestamente inammissibili per vizi formali delle ordinanze di rimessione. La norma sull’irrevocabilità del consenso non è stata quindi toccata da questa sentenza.

    Qual è il principio del «primato della scienza sul diritto» in questa sentenza?

    La Corte ha affermato che le scelte inerenti alla salute appartengono alla sfera clinica e non possono essere cristallizzate in un protocollo legislativo rigido. Il legislatore può regolare l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, ma non può imporre un procedimento medico uniforme che prescinde dalle condizioni di salute della singola donna: spetta al medico, nel rispetto delle regole dell’arte, adeguare il trattamento al caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2009 – Condono edilizio e manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sull’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003 (condono edilizio). Il giudice rimettente non impugnava la norma di legge ma contestava l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, mascherando sotto le vesti di un incidente di costituzionalità una questione meramente ermeneutica.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che disciplina il condono edilizio. La contestazione riguardava l’interpretazione che la Corte di cassazione aveva dato alla norma, ritenuta dal rimettente lesiva del gettito finanziario atteso dal legislatore. La Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può essere usato per sottoporre a censura un’interpretazione giurisprudenziale priva di rilievo costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Ischia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117 (secondo comma, lettere a, e ed l e terzo comma) e 119 della Costituzione. La norma disciplinava i presupposti del condono edilizio e la sua applicabilità nelle aree vincolate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Le censure del rimettente presupponevano l’errore del percorso interpretativo seguito dalla Cassazione, sottoponendo così all’esame della Corte non la norma di legge ma l’orientamento giurisprudenziale. Si trattava di un tentativo di mascherare sotto le vesti di un incidente di legittimità costituzionale una questione puramente interpretativa, priva di consistenza costituzionale.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione giurisprudenziale di una norma: il rimettente deve individuare un vizio della disposizione legislativa in sé, non un errore esegetico del giudice di legittimità. La questione che mira a sindacare un orientamento della Corte di cassazione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non censurava la norma di legge in sé, ma l’interpretazione datane dalla Corte di cassazione. Il giudice rimettente cercava di ottenere dalla Corte Costituzionale una sorta di correzione dell’orientamento giurisprudenziale, operazione che esula dal sindacato di legittimità costituzionale.

    Cosa riguardava il condono edilizio contestato?

    L’art. 32, comma 26, lettera a), del d.l. n. 269/2003 disciplinava le condizioni per accedere al condono edilizio del 2003, in particolare l’applicabilità del condono nelle aree sottoposte a vincoli. Il rimettente lamentava che l’interpretazione della Cassazione restringesse indebitamente l’ambito del condono nelle aree vincolate.

    Qual è la differenza tra censura di una norma e censura della sua interpretazione?

    La Corte Costituzionale può solo dichiarare illegittima una disposizione legislativa, non imporre un’interpretazione alla giurisprudenza ordinaria. Se il rimettente ritiene errata la lettura data dai giudici di legittimità alla norma, deve sollevare una questione che abbia ad oggetto la disposizione stessa, evidenziando un profilo di contrasto con la Costituzione indipendente dall’orientamento esegetico contestato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2009 – Archiviazione obbligatoria dopo sentenza n. 121 del 2009

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. sollevate da tre GUP (Catanzaro, Cosenza, Camerino). La norma era già stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza con la sentenza n. 121/2009, rendendo le questioni prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici dell’udienza preliminare avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (obbligo di archiviazione quando la Cassazione aveva escluso i gravi indizi cautelari), chiedendo un’estensione dell’obbligo anche ai casi in cui l’insussistenza degli indizi fosse stata dichiarata dal tribunale del riesame con decisione non impugnata. Tra le ordinanze di rimessione e la decisione della Corte era intervenuta la sentenza n. 121/2009 che aveva eliminato del tutto la norma dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I GUP di Catanzaro, Cosenza e Camerino avevano sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, lamentando l’irragionevole limitazione dell’obbligo di archiviazione ai soli casi di pronuncia della Cassazione, con esclusione delle decisioni del solo tribunale del riesame non impugnate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili perché prive di oggetto. La norma che i rimettenti volevano vedere ampliata era stata rimossa dall’ordinamento con effetti ex tunc dalla sentenza n. 121/2009. Non era quindi possibile pronunciarsi su una norma già inesistente, né restituire gli atti ai giudici per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Quando la Corte dichiara incostituzionale una norma con efficacia retroattiva, le questioni pendenti sulla stessa norma diventano automaticamente prive di oggetto e devono essere dichiarate inammissibili. Non è possibile pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale di una disposizione già rimossa dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa accade ai processi in cui era stata applicata la norma dichiarata incostituzionale?

    La declaratoria di incostituzionalità ha effetti retroattivi (ex tunc): la norma è considerata come mai esistita. I procedimenti che erano stati archiviati in forza di quella norma potevano in linea di principio essere riaperti, salvo la prescrizione o altre preclusioni processuali.

    Cosa sono le questioni «prive di oggetto»?

    Una questione di legittimità costituzionale è priva di oggetto quando la norma impugnata non esiste più nell’ordinamento, sia perché abrogata, sia perché già dichiarata incostituzionale. In tal caso la Corte dichiara l’inammissibilità.

    La sentenza n. 121/2009 ha avuto effetti immediati?

    Sì. L’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. è cessato di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, con retroattività per i rapporti ancora sub iudice.

    Norme collegate