Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 163/2009 – Conflitto poteri Senato insindacabilità improcedibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Ancona contro il Senato della Repubblica in merito a una deliberazione di insindacabilità del senatore Cortelloni. La notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta in modo irrituale e oltre il termine perentorio, rendendo impossibile la prosecuzione della fase di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso nel 2004 un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni nei confronti di alcune persone. La Corte aveva ammesso il conflitto con ordinanza del 2005. Il Tribunale avrebbe dovuto notificare il ricorso e l’ordinanza al Senato entro un termine perentorio, ma non lo aveva fatto nei tempi e nelle forme prescritte.

    La questione

    Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 18/XIV legislatura) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Cortelloni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il conflitto era stato ammesso ma la notificazione era avvenuta in modo irregolare e tardivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il giudizio. Il Tribunale di Ancona aveva proceduto, in data 19 gennaio 2009, alla mera trasmissione a mezzo posta del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità al Senato, non alla notificazione prescritta. Anche l’eventuale invio al Senato del 18 settembre 2008 sarebbe stato tardivo e irrituale. Il termine per la notificazione al contraddittore deve essere osservato a pena di decadenza: la sua inosservanza impedisce lo svolgimento della fase di merito.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto deve essere osservato a pena di decadenza. L’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti impone la perentorietà del termine di notificazione. La mera trasmissione a mezzo posta non equivale alla notificazione.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) lamenta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionali o ne abbia menomato le prerogative. Nel caso delle deliberazioni parlamentari di insindacabilità ex art. 68 Cost., i tribunali possono sollevare conflitto se ritengono che il Parlamento abbia qualificato erroneamente come «opinioni espresse» nell’esercizio del mandato atti che non hanno tale natura.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre i discorsi in aula, i voti, i documenti parlamentari e — secondo la giurisprudenza — gli atti compiuti fuori dal Parlamento che siano espressione di attività parlamentare, come il «nesso funzionale» tra atto extraparlamentare e attività parlamentare.

    Il merito del conflitto (le opinioni del senatore erano coperte da insindacabilità?) è stato deciso?

    No. La dichiarazione di improcedibilità è un esito meramente processuale: la Corte non ha esaminato se le opinioni del senatore Cortelloni fossero effettivamente coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il giudizio si è chiuso per il mancato rispetto delle forme e dei termini procedurali.

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  • Corte cost. n. 91/2009 – Incompatibilità avvocatura e pubblico impiego part-time

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto già iscritti negli albi forensi di continuare a esercitare la professione di avvocato. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato dubbi di contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, ma la Corte ritiene che le questioni siano inammissibili per difetto di motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge 25 novembre 2003, n. 339 ha introdotto il divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) di esercitare la professione forense, imponendo a chi già era iscritto all’albo di scegliere entro un breve periodo tra il rapporto di lavoro pubblico e l’avvocatura. Un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, che aveva chiesto la trasformazione del contratto in part-time per esercitare la professione e si era visto opporre un diniego risalente al 2002, impugna il provvedimento davanti al Tribunale civile di Napoli. Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, nella parte in cui estendono il divieto di esercizio della professione forense anche ai dipendenti già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della legge e fissano un termine brevissimo per l’esercizio dell’opzione, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo né ha descritto sufficientemente la fattispecie concreta, così da impedire il necessario controllo di ammissibilità.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie oggetto del giudizio principale e motivare adeguatamente la rilevanza della questione: l’omissione di questi requisiti rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?

    No: la legge n. 339/2003 vieta l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (orario non superiore al 50% del tempo pieno). Chi era già iscritto all’atto dell’entrata in vigore della legge ha dovuto scegliere tra le due attività entro il termine previsto.

    Cosa significa che la questione è manifestamente inammissibile?

    Significa che la Corte non entra nel merito della costituzionalità della norma perché il giudice che ha sollevato la questione non ha rispettato i requisiti formali minimi (descrizione della fattispecie e motivazione della rilevanza). Non è quindi una pronuncia sulla legittimità della legge.

    Qual è il rapporto tra questa ordinanza e le norme sul part-time nel pubblico impiego?

    La legge n. 339/2003 è una norma speciale che deroga al regime generale del part-time nel pubblico impiego (art. 1, comma 58, legge n. 662/1996), escludendo espressamente la professione forense tra le attività compatibili con il rapporto a tempo parziale ridotto.

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  • Corte cost. n. 179/2009 – Potere d’ufficio tribunale minorenni tutela minore inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 336 c.c. nella parte in cui non consente al tribunale per i minorenni di nominare d’ufficio un curatore al minore quando nessuno esercita l’azione di decadenza o limitazione della potestà genitoriale. Il Tribunale per i minorenni di Ancona non aveva sufficientemente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Ancona era intervenuto d’urgenza per tutelare una minore con comportamenti devianti e genitori inadeguati, collocandola in una comunità. Il PM aveva poi chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo le condotte dei genitori semplici “inadeguatezze” e non “gravi carenze” ex artt. 330 ss. c.c. Senza che il PM o le parti proposero azione di potestà, il provvedimento d’urgenza del tribunale sarebbe caduto. Il giudice chiedeva di poter nominare d’ufficio un curatore per valutare se proporre l’azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 336 c.c., nella parte in cui non prevede il potere del tribunale di nominare d’ufficio un curatore al minore in caso di urgenza e di inerzia di tutti i legittimati all’azione, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., ritenendo inadeguata la tutela del minore se nessuna parte intraprende l’azione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente non aveva sufficientemente dimostrato la rilevanza: non era chiaro se il provvedimento d’ufficio già adottato (collocamento in comunità) potesse sopravvivere senza l’esercizio dell’azione da parte dei legittimati, né se la nomina di un curatore avrebbe realmente modificato la situazione giuridica della minore. Anche la non manifesta infondatezza non era adeguatamente sviluppata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve dimostrare che l’eventuale accoglimento modificherebbe concretamente la situazione giuridica oggetto del procedimento. In materia di tutela dei minori, la Corte non può supplire a carenze argomentative del giudice rimettente, anche quando la tutela del minore sia in gioco.

    Domande e risposte

    Chi può esercitare l’azione ex art. 336 c.c.?

    Secondo il testo vigente, l’azione per la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e per la sua limitazione (art. 333 c.c.) può essere esercitata dall’altro genitore, dai parenti entro il quarto grado o dal pubblico ministero. Il tribunale interviene solo su impulso di tali soggetti, salvo che si tratti di provvedimenti urgenti e temporanei (art. 336, secondo comma).

    Perché il giudice voleva nominare un curatore?

    L’idea del rimettente era di creare un soggetto terzo — il curatore — che valutasse in modo indipendente se fosse opportuno proporre l’azione di decadenza/limitazione della potestà, superando l’inerzia sia del PM sia dei parenti. In assenza di un’azione formale, i provvedimenti urgenti del tribunale sarebbero infatti destinati a caducarsi.

    La tutela del minore è adeguata nel sistema attuale?

    La questione sollevata dal rimettente è una delle più delicate del diritto minorile: la dipendenza dei procedimenti dall’iniziativa di soggetti privati o del PM può lasciare minori in situazioni di pericolo quando nessuno agisce. La riforma della filiazione del 2013 (d.lgs. n. 154/2013) ha parzialmente ampliato i poteri d’ufficio del tribunale, ma il tema resta aperto.

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  • Corte cost. n. 162/2009 – Arbitrato appalti calamità naturali manifesta infondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul divieto di arbitrato nelle controversie relative ad appalti per opere pubbliche rese necessarie da calamità naturali. Il divieto è giustificato dall’interesse pubblico che permea la ricostruzione post-calamità e non integra una discriminazione irragionevole rispetto al principio generale di compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

    Di cosa si tratta

    Il Collegio arbitrale di Napoli, costituito per un arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile locale in relazione ad appalti di ricostruzione post-calamità in Campania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano la devoluzione agli arbitri delle controversie relative ad appalti per opere pubbliche in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Il rimettente riteneva irragionevole distinguere tra appalti ordinari (compromettibili) e appalti post-calamità (non compromettibili).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998, dell’art. 8, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 354/1999, e dell’art. 1, comma 2-quater, del d.l. n. 15/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria costante giurisprudenza sul divieto di arbitrato per le controversie in materia di appalti pubblici. Il divieto è giustificato dal rilevante interesse pubblico che permea la materia della ricostruzione post-calamità: le controversie relative a tali appalti non possono essere sottratte alla giurisdizione ordinaria perché il controllo pubblicistico sull’esecuzione dei lavori richiede la garanzia del giudice statale. La limitazione dell’autonomia contrattuale è giustificata da ragioni di utilità economico-sociale.

    Il principio

    Il divieto di arbitrato in materia di appalti pubblici per la ricostruzione post-calamità è giustificato dall’interesse pubblico che caratterizza tali rapporti. La limitazione dell’autonomia contrattuale delle parti — che non possono scegliere il giudice privato — non integra una violazione del principio di uguaglianza quando è giustificata da ragioni di ordine pubblico economico e dalla necessità di garantire il controllo giurisdizionale statale sulla corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

    Domande e risposte

    Perché alcune controversie non possono essere risolte da arbitri?

    In linea generale, possono essere devolute ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, la legge può vietare l’arbitrato quando è in gioco un rilevante interesse pubblico: per gli appalti pubblici ordinari il divieto era già previsto, e la Corte ha costantemente ritenuto che l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori giustifichi la riserva alla giurisdizione statale.

    Cos’è il principio di compromettibilità in arbitri?

    Il principio di compromettibilità stabilisce che le parti di un contratto possono accordarsi per demandare la soluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra loro a un arbitro privato anziché al giudice statale. Questo è possibile solo per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (cioè di cui le parti possono disporre liberamente), mentre i diritti indisponibili devono essere tutelati esclusivamente dal giudice ordinario.

    Il divieto si applica anche alle calamità naturali che colpiscono privati?

    Il divieto riguardava specificamente gli appalti per la ricostruzione inseriti in programmi pubblici di intervento post-calamità (come quelli relativi alle frane in Campania del 1998). Non riguardava in quanto tale ogni appalto commissionato in conseguenza di una calamità naturale, ma solo quelli inseriti nei programmi di ricostruzione disciplinati dalle norme impugnate.

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  • Corte cost. n. 161/2009 – Sorveglianza speciale inosservanza pena non fondata

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956 sulle misure di prevenzione, che prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi viola gli obblighi della sorveglianza speciale. La pena non è sproporzionata rispetto al fine rieducativo perché il divario tra minimo e massimo edittale consente al giudice di graduarla alle singole violazioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Caltanissetta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956 sulle misure di prevenzione, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144/2005 (misure antiterrorismo), nella parte in cui prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non rispetti gli obblighi e le prescrizioni imposte. Il giudice rimettente riteneva la pena sproporzionata rispetto al disvalore delle violazioni, che possono essere anche di lieve entità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a cinque anni per l’inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha innanzitutto escluso la comparabilità tra la norma impugnata e l’art. 47-ter, ottavo comma, dell’ordinamento penitenziario, richiamato dal rimettente come tertium comparationis: le due fattispecie non presentano alcuna omogeneità. Ha poi escluso la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che il consistente divario tra minimo e massimo edittale (da uno a cinque anni) rende il trattamento punitivo sufficientemente flessibile per adeguarsi al diverso disvalore delle singole violazioni.

    Il principio

    Una norma penale non viola la finalità rieducativa della pena quando prevede un divario significativo tra minimo e massimo edittale che consenta al giudice di graduare la sanzione in relazione alla gravità del fatto concreto. La manifesta sproporzione non può essere dedotta dalla mera ampiezza della cornice edittale, quando questa risponde alla necessità di coprire condotte di disvalore molto differente.

    Domande e risposte

    Cosa è la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno?

    La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale che il Tribunale può applicare a persone ritenute socialmente pericolose. Comporta una serie di prescrizioni (obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia, divieto di allontanarsi dal comune, orari di rientro) che, se violate, costituiscono reato. L’obbligo o divieto di soggiorno ne è una variante più restrittiva.

    Perché la Corte non ha ritenuto sproporzionata la pena da 1 a 5 anni?

    Perché l’ampio divario tra minimo e massimo edittale consente al giudice di modulare la pena in funzione della gravità della singola violazione: una violazione minore (es. ritardo nel rientro serale) può essere punita con il minimo, mentre una violazione grave e reiterata giustifica pene più severe. La flessibilità della cornice edittale esclude la manifesta sproporzione.

    La norma è ancora vigente?

    La disciplina delle misure di prevenzione personali è stata successivamente riformata con il d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Per la norma attuale sulle conseguenze penali dell’inosservanza degli obblighi di sorveglianza speciale è necessario verificare il testo vigente del Codice antimafia.

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  • Corte cost. n. 160/2009 – Appalti pubblici Campania illegittimità legge regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione Campania n. 1/2008 che modificavano la disciplina regionale dei lavori pubblici in modo contrastante con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 3/2007 per tardività dell’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 27, comma 1, lettere l), p) e t), della legge finanziaria della Regione Campania n. 1/2008, che modificava la disciplina regionale degli appalti pubblici, nonché numerose disposizioni della legge regionale n. 3/2007 sulla disciplina dei lavori pubblici, servizi e forniture in Campania. Le censure riguardavano la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettere e ed l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania n. 1/2008 e numerosi articoli della legge regionale n. 3/2007, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettere l), p) e t), punti 1 e 5, della legge regionale n. 1/2008, in quanto incidenti su materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Ha dichiarato altresiì l’illegittimità in via consequenziale dell’art. 20, comma 2, della legge n. 3/2007. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sulle altre disposizioni della legge n. 3/2007, perché il termine perentorio per l’impugnazione diretta di quella legge era ormai scaduto e le censure di leale collaborazione non trovano ingresso nel giudizio di costituzionalità.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare gli appalti pubblici in modo da derogare alle norme statali sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. L’impugnazione di una legge regionale per violazione del principio di leale collaborazione è inammissibile in assenza di norme costituzionali che consentano di attribuire rilievo agli accordi tra Stato e Regione sul contenuto della legislazione.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono disciplinare liberamente gli appalti pubblici?

    Perché la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere e ed l, Cost.). Le norme sugli appalti pubblici che incidono su queste materie devono essere uniformi sull’intero territorio nazionale per garantire le condizioni di mercato e la parità di trattamento degli operatori economici.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare l’illegittimità anche di norme non direttamente impugnate, quando esse si pongano in rapporto di inscindibile connessione con le norme dichiarate illegittime. Nel caso di specie, l’art. 20, comma 2, della legge n. 3/2007 era inscindibilmente connesso alle disposizioni della legge n. 1/2008 dichiarate illegittime.

    Perché le censure sulle disposizioni della legge regionale n. 3/2007 erano tardive?

    Perché il ricorso era stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore di quella legge. Il Governo non aveva impugnato tempestivamente la legge n. 3/2007, e la violazione del principio di leale collaborazione non è un vizio autonomamente impugnabile nel giudizio di costituzionalità in via principale.

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  • Corte cost. n. 178/2009 – Competenza tribunale sorveglianza misure alternative inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 656, comma 6, c.p.p. sulla competenza del tribunale di sorveglianza a decidere le istanze di misure alternative alla detenzione in caso di cumulo di condanne da distretti diversi. Il Tribunale di sorveglianza di Bari non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 656, comma 6, c.p.p. individua la competenza del tribunale di sorveglianza nelle istanze di misure alternative alla detenzione in funzione del pubblico ministero che cura l’esecuzione. In presenza di condanne emesse da giudici di distretti diversi, con successivi cumuli di pene, può essere incerto quale PM sia “competente” e quindi quale tribunale di sorveglianza debba decidere l’istanza del condannato “libero sospeso”. Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva sollevato la questione in quattro procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 656, comma 6, c.p.p. in riferimento agli artt. 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge), 111, secondo comma (giusto processo), e 97, primo comma (buon andamento della PA), Cost. La questione riguardava il caso in cui, presentata l’istanza al tribunale inizialmente competente, sopravvenissero nuove sentenze di condanna da distretti diversi che spostassero la competenza del PM.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riuniti i quattro giudizi. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato né la rilevanza (le vicende processuali erano complesse e non era chiaro quale norma si applicasse ai singoli casi) né la non manifesta infondatezza (la questione non era adeguatamente sviluppata rispetto ai parametri invocati).

    Il principio

    In presenza di situazioni processuali complesse (più cumuli di condanne, più pubblici ministeri competenti in successione temporale), il rimettente deve descrivere con precisione le circostanze concrete di ciascun procedimento e indicare esattamente quale norma sia applicabile e in che modo essa sia lesiva dei parametri costituzionali invocati, pena l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa è il “libero sospeso” ex art. 656, comma 5, c.p.p.?

    È il condannato che, avendo una pena residua inferiore a tre anni (o quattro in alcuni casi), riceve dal PM un ordine di esecuzione sospeso e può presentare, entro 30 giorni, istanza di ammissione a misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà). Durante questa fase non entra in carcere e rimane libero in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

    Perché i cumuli di condanne creano problemi di competenza?

    Quando sopravvengono nuove sentenze di condanna da un altro distretto, il PM di quel distretto emette un nuovo cumulo assorbendo le condanne precedenti. Questo può “spostare” la competenza esecutiva a un PM diverso da quello davanti al quale era stata presentata l’istanza di misura alternativa, creando incertezza su quale tribunale di sorveglianza sia territorialmente competente a decidere.

    Qual è il rilievo del giudice naturale precostituito per legge?

    L’art. 25, primo comma, Cost. garantisce che nessuno possa essere sottratto al giudice precostituito per legge. Questo principio vale anche nelle procedure di sorveglianza: il condannato ha diritto a sapere in anticipo quale tribunale di sorveglianza è competente, senza che ciò dipenda da eventi processuali successivi imprevedibili (come un nuovo cumulo di pene).

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  • Corte cost. n. 159/2009 – Lingua friulana tutela regionale e competenza statale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29/2007 sulla tutela della lingua friulana. La Regione aveva legiferato in modo incompatibile con la legge statale n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche, che riserva allo Stato la determinazione del quadro normativo di riferimento in materia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge n. 29/2007 per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana, disciplinando tra l’altro l’uso del friulano negli uffici pubblici, nell’istruzione e nei mezzi di comunicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni ritenendole in contrasto con la legge statale n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche, che prevede un sistema di zonizzazione territoriale e specifici requisiti procedurali per l’attivazione delle misure di tutela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29/2007, in riferimento all’art. 6 della Costituzione e in relazione all’art. 4 della legge n. 482/1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 29/2007. Tali disposizioni, regolando l’uso del friulano negli ambiti pubblici senza rispettare il sistema di zonizzazione e i requisiti procedurali previsti dalla legge statale, esulavano dalla competenza regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 18, comma 4, che consentiva alla Regione di sostenere economicamente l’insegnamento del friulano anche fuori dal territorio di insediamento della minoranza: tale misura di sostegno finanziario era compatibile con la legge n. 482/1999.

    Il principio

    In materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la legge statale n. 482/1999 costituisce il quadro di riferimento che le Regioni devono rispettare. Le Regioni possono integrare e ampliare la tutela, ma non possono ignorare il sistema di zonizzazione territoriale e i requisiti procedurali previsti dalla legge statale, che garantiscono l’uniforme applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche sull’intero territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le minoranze linguistiche storiche tutelate dall’art. 6 della Costituzione?

    L’art. 6 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. La legge n. 482/1999 ha individuato dodici minoranze linguistiche storiche (tra cui il friulano, il tedesco, lo sloveno, il ladino, il sardo) e ha disciplinato le modalità di tutela nei comuni appartenenti al territorio di insediamento storico di ciascuna minoranza.

    Perché alcune disposizioni della legge friulana erano illegittime?

    Perché prevedevano l’uso del friulano negli uffici pubblici, nell’istruzione e nelle comunicazioni istituzionali senza rispettare il sistema di zonizzazione previsto dalla legge statale, che richiede che le misure di tutela siano attivate su richiesta della maggioranza dei consiglieri comunali nel rispetto di specifici presupposti procedurali. La Regione non può estendere unilateralmente i meccanismi di tutela oltre i limiti fissati dalla legge statale.

    La Regione può finanziare l’insegnamento del friulano anche fuori dalle aree di insediamento storico?

    Sì, secondo la Corte. Il sostegno economico regionale all’insegnamento del friulano nelle scuole che autonomamente lo ritengano utile — anche fuori dalla zonizzazione — è compatibile con la legge n. 482/1999, che prevede analoga possibilità di finanziamento regionale di iniziative culturali connesse alle lingue minoritarie senza limiti territoriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2009 – Evasione detenzione domiciliare madre soglia 12 ore

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 lett. a) e 8, della legge n. 354/1975, nella parte in cui non esclude la punibilità per evasione dell’allontanamento dal domicilio inferiore a 12 ore per la madre in detenzione domiciliare ordinaria. La norma violava il principio di uguaglianza perché riservava alla detenzione domiciliare speciale una soglia di tolleranza non prevista per quella ordinaria.

    Di cosa si tratta

    Una donna, madre di figlio infradecenne, era stata ammessa alla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1, l. n. 354/1975). Aveva violato l’orario di rientro di soli 40 minuti ed era stata condannata per il delitto di evasione (art. 385 c.p.). La difesa sosteneva che, analogamente a quanto previsto per la detenzione domiciliare speciale (art. 47-sexies), dovesse valere una soglia di tolleranza di 12 ore prima che l’allontanamento diventasse penalmente rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 47-ter, commi 1 e 8, l. n. 354/1975, in riferimento all’art. 3 Cost. La rimettente rilevava che la madre in detenzione domiciliare ordinaria era punita più severamente rispetto alla madre in detenzione domiciliare speciale, pur essendo la loro situazione sostanzialmente identica sul piano della finalità delle due misure (favorire il rapporto madre-figlio).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude la punibilità per evasione quando l’allontanamento dura meno di 12 ore, a condizione che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (come previsto dall’art. 47-quinquies). La disparità di trattamento tra le due misure alternative era priva di giustificazione razionale.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) esige che situazioni sostanzialmente identiche siano trattate allo stesso modo. La madre in detenzione domiciliare ordinaria e quella in detenzione domiciliare speciale perseguono la medesima finalità (rapporto con il figlio infradecenne); applicare solo alla seconda la soglia di tolleranza di 12 ore per il reato di evasione costituisce una disparità di trattamento irragionevole e sproporzionata.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra detenzione domiciliare ordinaria e speciale?

    La detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter) è accessibile alle madri con figli infradecenni che abbiano ricevuto condanne fino a quattro anni (o non abbiano ancora scontato più di quattro anni). La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) si applica invece alle madri condannate a pene più lunghe, quando il figlio ha meno di 10 anni.

    Cosa significa la soglia delle 12 ore?

    L’art. 47-sexies della legge penitenziaria esclude che l’allontanamento non autorizzato di meno di 12 ore costituisca il delitto di evasione per le madri in detenzione domiciliare speciale. La Corte ha esteso questa soglia anche alla detenzione domiciliare ordinaria per le madri con figli infradecenni, eliminando la disparità.

    Quali sono le condizioni per l’applicabilità della soglia?

    La Corte ha precisato che la soglia delle 12 ore si applica solo in assenza di “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”, così come previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1. Non si tratta di un’impunità automatica, ma di una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2009 – Termine di costituzione del convenuto e rinvio d’ufficio dell’udienza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 166 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Pisa-Pontedera: la norma non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi dall’udienza effettiva quando questa è stata rinviata d’ufficio per ragioni di calendario, anziché dall’udienza indicata in citazione. La questione era già stata decisa in senso negativo con le ordinanze n. 461/1997 e n. 164/1998.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile, l’attore aveva fissato l’udienza di comparizione per un giorno in cui il tribunale non teneva udienze (giovedì), sicché l’udienza era stata automaticamente rinviata al giorno successivo. Il convenuto si era costituito rispettando i 20 giorni prima dell’udienza effettiva, ma non prima di quella indicata in citazione. L’attore aveva eccepito la tardività della domanda riconvenzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa-Pontedera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 166 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi dall’udienza fissata ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. (rinvio per ragioni di calendario), anziché dall’udienza indicata in citazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando le ordinanze n. 461/1997 e n. 164/1998. Le due ipotesi di rinvio dell’udienza (quarto e quinto comma dell’art. 168-bis c.p.c.) hanno ratio diverse: il rinvio per calendario può dipendere da qualsiasi motivo, anche fortuito, mentre il rinvio disposto dal giudice istruttore (quinto comma) risponde alla specifica esigenza di consentire al giudice di conoscere il thema decidendum prima della prima udienza, e prevede comunicazione alle parti da parte della cancelleria. La diversa disciplina è ragionevole e non viola i diritti invocati.

    Il principio

    Non ogni differenziazione di trattamento tra fattispecie simili costituisce violazione del principio di eguaglianza. Quando le due situazioni presentano differenze strutturali e funzionali significative — come avviene tra il rinvio automatico per calendario e il rinvio discrezionale del giudice istruttore — la diversa disciplina è costituzionalmente legittima, purché non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Entro quando deve costituirsi il convenuto in un processo civile?

    Almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, oppure almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata con decreto dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. Non rileva invece il rinvio automatico per ragioni di calendario.

    Cosa succede se il convenuto si costituisce in ritardo?

    Decade dal diritto di proporre domanda riconvenzionale e di sollevare eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio, come previsto dall’art. 167 c.p.c. La costituzione tardiva è comunque ammessa ma con questi limiti.

    Come può il difensore del convenuto sapere se l’udienza sarà rinviata per ragioni di calendario?

    Il calendario delle udienze del giudice designato ha adeguata pubblicità (artt. 69-bis e 80 disp. att. c.p.c.) ed è accessibile in cancelleria. Il difensore può verificare in anticipo se l’udienza cade in un giorno non di udienza e prevedere il rinvio automatico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2009 – Concorsi pubblici abilitazione superamento prove manifesta infondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce effetti abilitativi automatici al superamento delle prove di concorso anche quando l’ammissione era avvenuta in seguito a provvedimento giurisdizionale o di autotutela. La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra l’interesse alla verifica della legittimità dell’atto e l’interesse a evitare che esami svolti regolarmente restino privi di effetti per le vicende processuali successive.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005. La norma stabilisce che il superamento delle prove scritte e orali di un concorso conferisce al candidato l’abilitazione professionale o il titolo, anche quando l’ammissione alle prove era avvenuta in seguito a provvedimento giurisdizionale o di autotutela. Il giudice rimettente riteneva la norma lesiva del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 108 del 2009 con cui la stessa questione era già stata dichiarata infondata. La norma persegue lo scopo di evitare che il superamento regolare delle prove diventi inutile per effetto di vicende processuali successive. Il bilanciamento tra l’interesse alla verifica della legittimità degli atti e l’interesse a evitare esami ripetuti non è irragionevole: il diritto di difesa dell’amministrazione è compresso ma non eliminato.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente stabilire che il superamento delle prove di un concorso o di un esame abilitativo produca effetti definitivi indipendentemente dalle vicende processuali sull’ammissione, purché il diritto di difesa delle parti non sia eliminato ma solo ragionevolmente limitato in funzione di interessi pubblici prevalenti.

    Domande e risposte

    Cosa succede se un candidato è stato ammesso a un esame per effetto di una sentenza del TAR poi riformata?

    In base all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, se il candidato ha superato le prove, consegue ugualmente l’abilitazione o il titolo. Il legislatore ha scelto di rendere irreversibili gli effetti del superamento delle prove, nell’interesse della certezza e dell’efficienza del sistema dei concorsi pubblici. La questione della legittimità dell’ammissione non travolge il risultato dell’esame.

    Questa norma comprime il diritto di difesa dell’amministrazione?

    Sì, ma in modo non irragionevole secondo la Corte. L’amministrazione può continuare a difendersi in giudizio fino all’eventuale superamento delle prove, e la compressione del suo diritto di difesa è giustificata dall’interesse pubblico alla certezza degli esiti dei concorsi e all’efficienza del sistema.

    La questione era già stata esaminata dalla Corte?

    Sì. La stessa questione, sollevata dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, era già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 108 del 2009. Non essendo state proposte censure nuove, la nuova questione è stata dichiarata manifestamente infondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2009 – Inappellabilità sentenza opposizione esecuzione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. che rende inappellabile la sentenza di opposizione all’esecuzione. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva già sollevato la stessa questione, già dichiarata inammissibile dall’ordinanza n. 6/2009, senza aggiungere argomenti nuovi.

    Di cosa si tratta

    La riforma del 2006 (legge n. 52/2006) aveva modificato l’art. 616 c.p.c. rendendo inappellabile la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione, equiparandola alle opposizioni agli atti esecutivi. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva già sollevato la questione di costituzionalità in un precedente procedimento (oggetto dell’ordinanza n. 6/2009) e la risollevava ora in altro procedimento, richiamando le medesime motivazioni della Corte d’appello di Salerno (che la Corte aveva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 53/2008).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Caltanissetta aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 14 della legge n. 52/2006), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost., lamentando la compressione del diritto di difesa del debitore e l’ingiustificata equiparazione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. La rimettente si limitava a trascrivere le motivazioni dell’ordinanza della Corte d’appello di Salerno — già dichiarata inammissibile (sent. n. 53/2008) e poi riconfermata inammissibile nell’ord. n. 6/2009 — senza aggiungere argomenti nuovi né rispondere alle lacune argomentative già rilevate.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità ricorre quando il rimettente ripropone una questione già dichiarata inammissibile senza aggiungere argomenti nuovi rispetto a quelli già ritenuti insufficienti. Non è sufficiente trascrivere le motivazioni di un’altra ordinanza di rimessione: occorre sviluppare autonomamente la non manifesta infondatezza, anche rispondendo alle lacune rilevate nelle precedenti pronunce.

    Domande e risposte

    Perché la riforma del 2006 ha reso inappellabile la sentenza di opposizione all’esecuzione?

    La legge n. 52/2006 (riforma delle esecuzioni mobiliari) ha inteso semplificare e accelerare il processo esecutivo, riducendo i gradi di giudizio per le opposizioni. Ciò avvantaggia il creditore, che vede la procedura esecutiva concludersi più rapidamente, ma riduce le garanzie del debitore, che perde un grado di merito.

    Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?

    L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione (ad es. perché il debito non esiste o è già stato pagato). L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta solo irregolarità formali di singoli atti. L’equiparazione processuale, lamentava il rimettente, è irragionevole perché le due opposizioni hanno oggetti radicalmente diversi.

    La questione era ancora proponibile in altri giudizi?

    La Corte non preclude definitivamente la questione: dichiara inammissibile questo specifico ricorso per vizi argomentativi. Un rimettente diverso, con un’ordinanza adeguatamente motivata che superasse le lacune già rilevate, potrebbe in astratto risollevare la questione. Nella pratica, la questione non è stata poi accolta nel merito dalla Corte.

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