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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 16 Bis Contenzioso Tributario

    Articolo 16 Bis Contenzioso Tributario

    Art. 16 Bis Cont. Trib. – Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

    2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giusti- zia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.

    3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16. 3 bis. […]

    4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 4 bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonchè delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

  • Art. 34 bis T.U.IVA: Attivita’ agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA: Attivita’ agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA – Attivita’ agricole connesse.

    In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le attivita’ dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
    l’imposta sul valore aggiunto e’ determinata riducendo l’imposta relativa
    alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,
    a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed
    alle importazioni.
    2. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione del
    presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
    dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal
    regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
    successive modificazioni.”

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  • Articolo 51 Legge Fallimentare

    Articolo 51 Legge Fallimentare

    Art. 51 L. Fall. – Divieto di azioni esecutive individuali

    Divieto di azioni esecutive individuali

  • Articolo 91 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 91 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 91 CCII – Offerte concorrenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.

    2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.

    3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.

    4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere presta- te dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

    5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

    6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

    7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

    8. Con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall’originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell’originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

    9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.

    10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l’originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all’offerta indicata al comma 1.

    11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a).

  • Articolo 16 Imposta di Registro

    Articolo 16 Imposta di Registro

    Art. 16 Imp. Reg. – Esecuzione della registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui è stata richiesta.

    2. […]

    3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse. […]

    4. L’ufficio annota sull’atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

    5. Quando la registrazione e stata eseguita con il pagamento dell’imposta in misura fissa a norma dell’art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.

    6. Eseguita la registrazione, l’ufficio restituisce al richiedente l’atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l’ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4. 6 bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.

    7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione […].

  • Art. 92 bis T.U.B.: Procedure prive di risorse liquide o con ris

    Art. 92 bis T.U.B.: Procedure prive di risorse liquide o con ris

    Art. 92 bis T.U.B. – Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e’ priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.

    2. L’autorita’ di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell’amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita’ ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell’incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l’eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

    3. I commissari pagano, con priorita’ rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti, per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

    a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;

    b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;

    c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo’ essere anticipata dall’autorita’ di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita’ degli organi liquidatori.

    4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita’ rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall’autorita’ di risoluzione ai sensi del presente comma.

    5. Il pagamento dei crediti prededucibili e’ effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l’elenco di questi crediti e’ comunicato dai commissari all’autorita’ di risoluzione.

    6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a presentare offerte vincolanti per l’ acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall’importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 35 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 90 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 90 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 90 CCII – Proposte concorrenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

    2. Ai fini del computo della percentuale del cinque per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

    3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore […] […] per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un’unione civile tra persone […] o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

    4. La relazione di cui all’articolo 87, comma 3, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

    5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare complessivodei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’articolo 13.

    6. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

    7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

    8. […]

  • Articolo 50 Legge Fallimentare

    Articolo 50 Legge Fallimentare

    Art. 50 L. Fall. – [Pubblico registro dei falliti]

    [Pubblico registro dei falliti]

  • Articolo 89 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 89 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 89 CCII – Riduzione o perdita del capitale della societa’ in crisi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

    2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.

  • Articolo 49 Legge Fallimentare

    Articolo 49 Legge Fallimentare

    Art. 49 L. Fall. – Obbligo di residenza del fallito

    Obbligo di residenza del fallito