Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 219/2009 – Mancato rinnovo permesso soggiorno per motivi di lavoro

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    Ordinanza n. 219/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 171 della legge 22 aprile 1941. Parametro: art. 13 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 171 della legge 22 aprile 1941. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 171 della legge 22 aprile 1941
    Parametro costituzionale: art. 13 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell art. 26, comma 7- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, dal

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 219/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 171 della legge 22 aprile 1941.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 13 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2009 – Giurisdizione tributaria e commissioni tributarie

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    Ordinanza n. 218/2009: La Corte dichiara la questione infondata. Norma oggetto: 30 della legge 30 dicembre 1991. Parametro: art. 102 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 30 della legge 30 dicembre 1991. La questione è stata sollevata da: Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 30 della legge 30 dicembre 1991
    Parametro costituzionale: art. 102 Cost.
    Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dell art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) come modificato dall art. 3- bis , comma 1, lettera b

    Il principio

    La Corte dichiara la questione infondata.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 218/2009?

    La Corte dichiara la questione infondata. La questione riguarda 30 della legge 30 dicembre 1991.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 102 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione infondata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2009 – Impedimento dell’imputato e dibattimento penale

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    Sentenza n. 217/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. Norma oggetto: 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfio FINOCCHIARO – Alfonso QUARANTA -.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)
    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfio FINOCCHIARO – Alfonso QUARANTA –

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dell art. 420- ter , comma 5, e dell art. 484, comma 2- bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l ordinanza indi

    Il principio

    Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimit costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 217/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione riguarda 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

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  • Corte cost. n. 216/2009 – Legge finanziaria regionale e competenze statali

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    Sentenza n. 216/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Norma oggetto: 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008. Parametro: art. 119 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 lugl.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008
    Parametro costituzionale: art. 119 Cost.
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 lugl

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l illegittimit costituzionale dell art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l anno 2008). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cance

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e ), e 119 della Costituzione questione di legittimit costituzionale dell art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 216/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguarda 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 119 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2009 – Stabilizzazione personale precario sanitario Campania

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    Sentenza n. 215/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 81 della legge regionale 30 gennaio 2008.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 81 della legge regionale 30 gennaio 2008. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 81 della legge regionale 30 gennaio 2008
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l intervento nel presente giudizio dell associazione Federazione dei precari della Regione Campania ; dichiara l illegittimit costituzionale dell articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzaz

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione questione di legittimit costituzionale dell articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 215/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 81 della legge regionale 30 gennaio 2008.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2009 – Lavoro a tempo determinato e direttiva UE 1999/70

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    Sentenza n. 214/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4- bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposiz

    Il principio

    – Con separate ordinanze, le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, Venezia, L’Aquila e Roma ed i Tribunali di Roma, Trani, Ascoli Piceno, Trieste, Viterbo, Milano e Teramo hanno sollevato, in riferimento agli artt

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 214/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2009 – Istruzione e formazione professionale Provincia di Bolzano

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    Sentenza n. 213/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Norma oggetto: 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2

    La decisione della Corte

    per questi motivi La CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimit costituzionale dell art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole ai sensi dell articolo 12 ; dichiara la illegittimit costituzionale dell art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008; dichiara la illegittimit costituzio

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit costituzionale degli artt

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 213/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguarda 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2009 – Correzione sentenza 183/2009 su pignorabilità pensione

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    Ordinanza n. 212/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nell ultima riga del dispositivo della sentenza n. 183 del 2009 dopo la parola rappresentanti e prima della parola del siano inserite le parole di commercio, anzich prevedere l impignorabilit , con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati al

    Il principio

    Visto l articolo 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 212/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

  • Corte cost. n. 211/2009 – Detenzione domiciliare speciale per padre con prole

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    Ordinanza n. 211/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 47- quinquies legge n. Parametro: art. 2 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 47- quinquies legge n. La questione è stata sollevata da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino; che.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 47- quinquies legge n
    Parametro costituzionale: art. 2 Cost.
    Giudice rimettente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino; che

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell art. 47- quinquies , comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull ordinamento penitenziario e sull esecuzione delle misure privative e limitative della libert ), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzion

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 211/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 47- quinquies legge n.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2009 – Rivalutazione esposizione amianto e previdenza INPS

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    Ordinanza n. 210/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 47 del decreto-legge 30 settembre 2003. Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 47 del decreto-legge 30 settembre 2003. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfonso QUARANTA – Franco GALLO – Luigi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 47 del decreto-legge 30 settembre 2003
    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfonso QUARANTA – Franco GALLO – Luigi

    La decisione della Corte

    PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale del combinato disposto dell art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), e dell art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per f

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 210/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 47 del decreto-legge 30 settembre 2003.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

  • Corte cost. n. 104/2009 – Cerimoniale di Stato e competenza esclusiva statale

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche dichiarando che spettava allo Stato adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 sull’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche. La disciplina del cerimoniale di Stato e delle precedenze tra le cariche pubbliche, anche quelle locali, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato nel 2008 un decreto che aggiornava le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche, modificando la posizione protocollare degli organi regionali e degli enti locali nelle cerimonie pubbliche. La Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il cerimoniale relativo agli organi regionali rientrasse nella propria competenza residuale e che il decreto fosse stato adottato senza rispettare il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra la Regione Marche e lo Stato. La ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, e dell’art. 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Il d.P.C.m. impugnato avrebbe inciso in ambiti di competenza legislativa residuale regionale senza il necessario fondamento legislativo e senza intesa con le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto non fondato e afferma la spettanza statale: la disciplina dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — anche quelle a carattere locale e anche per quanto riguarda gli organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), Cost., che attribuisce allo Stato la materia dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». La Corte richiama la propria sentenza n. 311/2008.

    Il principio

    La determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — comprese quelle che si svolgono a livello locale e che coinvolgono organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione: si tratta di una materia unitaria che non tollera frammentazione regionale, anche quando riguarda la collocazione protocollare di autorità regionali e locali.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplina il cerimoniale di Stato?

    Il cerimoniale di Stato regola l’ordine delle precedenze tra le autorità pubbliche nelle cerimonie ufficiali (inaugurazioni, commemorazioni, funerali di Stato, ricevimenti diplomatici). Stabilisce chi deve essere nominato prima, dove si siedono le autorità, a chi spetta la parola e via dicendo. È uno strumento simbolico che riflette la gerarchia costituzionale tra le istituzioni.

    Perché la Corte esclude che il cerimoniale riguardante gli organi regionali sia di competenza regionale?

    Perché l’ordine delle precedenze ha carattere unitario: frammentare la disciplina tra Stato e venti Regioni creerebbe incoerenza e conflitti nelle cerimonie che coinvolgono autorità di livelli diversi. La Corte riconosce che la materia appartiene allo Stato anche quando riguarda la posizione protocollare di organi regionali.

    La Regione doveva essere consultata prima dell’adozione del decreto?

    No: trattandosi di materia di competenza esclusiva statale, lo Stato non è tenuto a rispettare il principio di leale collaborazione nella forma dell’intesa. Il Presidente del Consiglio poteva adottare il d.P.C.m. autonomamente, senza acquisire il consenso o il parere della Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2009 – Indulto 2006 e impiego di proventi da traffico di stupefacenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, che chiedeva una pronuncia additiva per escludere dall’indulto del 2006 il delitto di impiego di proventi di traffico di stupefacenti (art. 648-ter c.p.). La pronuncia additiva «in malam partem» — che peggiora la situazione del condannato — è inammissibile perché vietata dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche) chiede di beneficiare dell’indulto concesso dalla legge n. 241/2006. Il fatto — commesso fino al 1994 — consisteva nell’investimento in società di capitale di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti. Il giudice dell’esecuzione di Milano ritiene ingiusto applicare l’indulto a questo caso e vuole che la Corte escluda il reato dall’ambito di applicazione del beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, nella parte in cui non esclude dall’indulto il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. allorché il fatto riguardi proventi da traffico di stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la pronuncia additiva richiesta avrebbe l’effetto di sottrarre il condannato al beneficio dell’indulto già concesso, modificandone in senso deteriore il trattamento. Una pronuncia in malam partem è inammissibile perché violerebbe il divieto di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può adottare pronunce additive «in malam partem» in materia penale: una sentenza che abbia l’effetto di estendere la punibilità o di aggravare il trattamento del condannato — anche indirettamente, come la sottrazione a un beneficio già concesso — sarebbe incostituzionale per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indulto e come funziona?

    L’indulto è un atto di clemenza del Parlamento (deliberato a maggioranza dei due terzi) che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Non cancella il reato né la condanna, ma riduce o elimina la pena da espiare. La legge n. 241/2006 ha concesso un indulto generale fino a tre anni di pena per reati commessi entro il 2 maggio 2006, con esclusioni espresse per alcune tipologie di reati.

    Perché la Corte non può escludere un reato dall’indulto con una pronuncia additiva?

    Perché tale pronuncia avrebbe effetto sfavorevole per il condannato: priverebbe del beneficio persone che, in base alla legge vigente al momento della condanna, avevano diritto all’indulto. Una sentenza della Corte con tale effetto violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost., che vieta di punire per un fatto non previsto come reato «al tempo in cui fu commesso»: il principio vale per qualsiasi aggravamento retroattivo del trattamento sanzionatorio.

    Il giudice poteva fare qualcosa per negare l’indulto nel caso concreto?

    No, non sulla base delle norme vigenti: il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. non era inserito nell’elenco delle esclusioni dalla legge n. 241/2006. Il giudice dell’esecuzione era tenuto ad applicare il beneficio. La via per escludere certi reati dall’indulto sarebbe stata quella legislativa, non quella giudiziaria o costituzionale.

    Norme collegate