Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 2/2009 – Perequazione pensioni indice ISTAT FOI

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 nella parte in cui prevede la perequazione delle pensioni tramite l’indice ISTAT prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, anziché l’indice specifico per le famiglie dei pensionati.

    Di cosa si tratta

    La perequazione automatica delle pensioni è il meccanismo che adegua gli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita. L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 utilizza come riferimento l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Federazione Nazionale Pensionati CISL e altri avevano contestato che tale indice non rispecchierebbe fedelmente la spesa tipica dei pensionati, chiedendo si usasse un indice ad hoc.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza), nella parte in cui prevede l’indice FOI anziché un indice specifico per le famiglie dei pensionati. Udita in camera di consiglio il 2 dicembre 2008 (relatore Francesco Amirante).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. L’adozione dell’indice FOI rientra nella discrezionalità del legislatore: non è irragionevole utilizzare un indice generale dei prezzi al consumo per la perequazione pensionistica, né la Costituzione impone l’utilizzo di un indice specifico per le famiglie dei pensionati.

    Il principio

    La scelta dell’indice di riferimento per la perequazione automatica delle pensioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore; l’utilizzo dell’indice FOI non viola il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la perequazione automatica delle pensioni?

    La perequazione è il meccanismo che rivaluta annualmente le pensioni in base all’inflazione, per mantenere il potere d’acquisto degli assegni previdenziali. È disciplinata dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.

    Qual è la differenza tra l’indice FOI e un indice specifico per i pensionati?

    L’indice FOI misura la variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, comprendendo voci di spesa (es. trasporti per lavoro) che non riguardano i pensionati. Un indice specifico per i pensionati peso differente a spese come farmaci, assistenza sanitaria e utenze.

    Può il legislatore cambiare in futuro il criterio di perequazione?

    Sì. La Corte ha chiarito che la scelta dell’indice rientra nella discrezionalità del legislatore, che può modificarla nel rispetto del principio di ragionevolezza e del bilanciamento tra tutela dei pensionati ed equilibrio di bilancio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2009 – Delegato comunale non è potere dello Stato

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal delegato effettivo e supplente del Comune di San Michele al Tagliamento: tali soggetti non costituiscono “poteri dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost. e non sono perciò legittimati a sollevare il conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva avviato una procedura referendaria per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione. I delegati nominati dal Consiglio comunale per seguire la procedura referendaria avevano impugnato davanti alla Corte costituzionale gli atti dell’Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, lamentando una menomazione delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    I delegati sostenevano di essere “poteri dello Stato” legittimati al conflitto, sul modello dei promotori del referendum abrogativo ex art. 75 Cost. La Corte ha esaminato la questione in camera di consiglio il 19 novembre 2008 (relatore Ugo De Siervo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il delegato comunale — sia effettivo sia supplente — non è un potere dello Stato ai sensi degli artt. 134 e 137 Cost. La legislazione vigente non gli riconosce alcun potere autonomo nella fase di proclamazione dei risultati referendari, né tale ruolo è assimilabile a quello dei soggetti promotori del referendum abrogativo.

    Il principio

    Il delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost. non è un “potere dello Stato” e non può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo ritiene che un altro abbia invaso le proprie competenze costituzionali. Può essere proposto solo da soggetti qualificati come “poteri dello Stato”, cioè organi dotati di attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Chi è il delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost.?

    Il delegato è il soggetto nominato dal Consiglio comunale per seguire, in rappresentanza della comunità locale, la procedura di variazione territoriale. La legge n. 352/1970 gli attribuisce compiti di carattere tecnico-procedimentale, ma non autonomi poteri costituzionali.

    Perché il delegato comunale è diverso dal promotore del referendum abrogativo?

    Il comitato promotore del referendum ex art. 75 Cost. ha una legittimazione esplicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale perché raccoglie le firme e promuove il referendum. Il delegato comunale, invece, non raccoglie firme né avvia la procedura: segue solo gli atti già avviati dal Consiglio comunale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2009 – Conflitto attribuzioni su specie ittiche acque interne

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    La sentenza n. 30/2009 della Corte Costituzionale riguarda una disposizione legislativa. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalur

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una disposizione legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a una disposizione legislativa.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalurus melas ), trota iridea ( Oncorhynchus mykiss ) e lavarello ( Coregonus lavaretus ) devono essere considerate “specie para-autoctone”; annulla , di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di

    Il principio

    1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 439 ( recte 438), recante «Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico re

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 30/2009?

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalur

    Quale norma era impugnata?

    Una disposizione legislativa di cui alla pronuncia.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 29/2009 – Sentenze penali irrevocabili come prova

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    La sentenza n. 29/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Il principio

    1.— Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 238- bis del codice di procedura penale. Il remittente censura la suddetta disposizione «laddove consente l’acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fat

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 29/2009?

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1

    Quale norma era impugnata?

    dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 28/2009 – Indennizzo danni da vaccinazioni obbligatorie

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    La sentenza n. 28/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da co

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 1.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 1. I parametri costituzionali invocati sono: art. 2, art. 3, art. 32, art. 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue

    Il principio

    1. – Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata «spettino anche ai sogg

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 28/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da co

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 1

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 2, 3, 32, 38 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2009 – Ineleggibilità direttore generale ente locale

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    La sentenza n. 27/2009 della Corte Costituzionale riguarda della disposizione che dispone l’ineleggibilità del direttore sanitario di «struttura convenzionata» (cioè di casa di cura p. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della disposizione che dispone l’ineleggibilità del direttore sanitario di «struttura convenzionata» (cioè di casa di cura p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della disposizione che dispone l’ineleggibilità del direttore sanitario di «struttura convenzionata» (cioè di casa di cura p.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a c

    Il principio

    1. – La Corte d’appello di Salerno ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzio

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 27/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull

    Quale norma era impugnata?

    della disposizione che dispone l’ineleggibilità del direttore sanitario di «struttura convenzionata» (cioè di casa di cura p

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 26/2009 – Appello penale e diritto di difesa

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    L’ordinanza n. 26/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alla Corte d’appello di Bari, sezione minori.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’art. 593 del codice di procedura penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’art. 593 del codice di procedura penale.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alla Corte d’appello di Bari, sezione minori.

    Il principio

    n. 813 del registro ordinanze 2007 ed al n. 68 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 2007 (r.o. n. 68 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 26/2009?

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alla Corte d’appello di Bari, sezione minori.

    Quale norma era impugnata?

    dell’art. 593 del codice di procedura penale

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 25/2009 – Phone center e competenza regionale

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    La sentenza n. 25/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centr

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center ).

    Il principio

    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center ), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), e 41 della Costituzion

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 25/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centr

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 24/2009 – Proroga termini occupazione espropriativa

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    La sentenza n. 24/2009 della Corte Costituzionale riguarda della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da dis

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

    Il principio

    1. – Il Tribunale di Napoli – con due ordinanze identiche, come sono identici gli scritti difensivi delle parti costituite e intervenute nel giudizio innanzi alla Corte – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 24/2009?

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da dis

    Quale norma era impugnata?

    della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare t

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

  • Corte cost. n. 23/2009 – Opposizione verbale infrazione codice della strada

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    L’ordinanza n. 23/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 204- bis. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 204- bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 204- bis. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione

    Il principio

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di Milano ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzi

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 23/2009?

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204- bis , comma 7, del decreto

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 204- bis

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 3 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2009 – Sanzione forfettaria lavoro irregolare

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    L’ordinanza n. 22/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 3. dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Di

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 3.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 3. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3, art. 24, art. 102, art. 103 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 e degli artt. 2 e 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione de

    Il principio

    n. 413), promosso con ordinanza dell’11 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sul ricorso proposto dalla Patrizia s.a.s. di Consalvi Patrizia & C. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia 1, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervent

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con l’ordinanza n. 22/2009?

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Di

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 3

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli articoli 3, 24, 102, 103 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2009 – Favoreggiamento immigrazione clandestina

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    La sentenza n. 21/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 12. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizio

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 12.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: dell’articolo 12.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udi

    Il principio

    1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in mate

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 21/2009?

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizio

    Quale norma era impugnata?

    dell’articolo 12

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.