Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 261/2009 – Quota TFR al coniuge divorziato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12-bis della legge sul divorzio (l. n. 898/1970), che riconosce al coniuge divorziato una quota del TFR dell’ex coniuge. Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato i profili di illegittimità sotto i diversi parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Una donna divorziata chiedeva la liquidazione della quota del trattamento di fine rapporto spettantele per legge sull’ex marito collocato in pensione dopo il divorzio. L’art. 12-bis l. div. prevede che il coniuge titolare di assegno divorzile abbia diritto al 40% del TFR maturato durante il matrimonio. Il Tribunale di Catania sollevava dubbi di legittimità in relazione agli artt. 3, 29, 38 e 47 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 (introdotto dall’art. 16 l. n. 74/1987), in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, sia sotto profili prospettati dalle parti sia d’ufficio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha motivato in modo adeguato i diversi profili di illegittimità rispetto ai parametri costituzionali richiamati, rendendo la questione generica e non scrutinabile nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a enumerare i parametri costituzionali senza specificare, per ciascuno, le ragioni del contrasto con la norma impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12-bis della legge sul divorzio?

    Riconosce al coniuge cui spetta l’assegno divorzile il diritto a percepire una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge durante il matrimonio, in proporzione alla durata del matrimonio medesimo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il Tribunale rimettente aveva enumerato vari parametri (artt. 3, 29, 38, 47 Cost.) senza spiegare in modo specifico e comprensibile, per ciascuno di essi, il motivo del supposto contrasto con la norma impugnata.

    Il TFR maturato dopo il divorzio rientra nel diritto del coniuge?

    No: l’art. 12-bis si riferisce alla quota di TFR maturata durante il matrimonio, in proporzione alla sua durata; il TFR maturato dopo la cessazione del vincolo matrimoniale non rientra nel calcolo.

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  • Corte cost. n. 260/2009 – Rinvio obbligatorio pena per madre e gravidanza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 146, comma 1, nn. 1) e 2) c.p. (rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per gravidanza e madre di bambino sotto un anno), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. La norma, pur non contemplando un potere discrezionale del giudice, è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia era investito dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata da una donna incinta, madre di un bambino di meno di un anno e di spiccata pericolosità sociale. La norma imponeva il rinvio in modo obbligatorio, senza consentire al giudice di negarlo anche in presenza di pericolo di recidiva. Il Tribunale chiedeva se ciò fosse compatibile con gli artt. 3, 27 e 30 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, nn. 1) e 2) c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il rinvio quando sussista pericolo di commissione di altri delitti e la detenzione domiciliare non sia idonea, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la tutela della madre e del minore, garantita dalla norma in modo automatico, è un valore costituzionalmente protetto; il sistema prevede strumenti alternativi (come la detenzione domiciliare) per gestire il rischio di recidiva, sicché la norma non è irragionevole.

    Il principio

    Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per le madri di bambini di età inferiore a un anno e per le donne in stato di gravidanza è costituzionalmente legittimo: la tutela del minore e della maternità giustifica la limitazione automatica dell’esecuzione, anche in presenza di pericolosità sociale della condannata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 146 c.p. sul rinvio obbligatorio?

    Impone al giudice di rinviare l’esecuzione della pena quando la condannata è in stato di gravidanza o è madre di un bambino di meno di un anno; il rinvio è automatico, senza valutazione discrezionale della pericolosità.

    Come si gestisce la pericolosità sociale della madre durante il rinvio?

    L’ordinamento prevede la possibilità di applicare misure alternative come la detenzione domiciliare, che consente la custodia senza carcerazione proteggendo al contempo la collettività.

    Quali valori costituzionali sono in gioco?

    Da un lato l’art. 27 Cost. (funzione rieducativa e umanità della pena) e l’art. 30 Cost. (tutela della famiglia e dei figli), dall’altro l’interesse alla sicurezza pubblica; la norma realizza un bilanciamento che la Corte ha ritenuto non irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2009 – Impugnabilità atti esclusione liste elettorali

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sulla non impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale che escludono un candidato o una lista dalle elezioni politiche. Il difetto di giurisdizione del rimettente rende la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Un candidato escluso dalla lista elettorale per le elezioni della Camera dei deputati del 2006 aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Sicilia, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, investito dell’appello, dubitava che l’assenza di tutela giurisdizionale amministrativa contro le decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico elezioni Camera), nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni che escludono definitivamente un candidato o una lista, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 103, 113 e 117 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non aveva giurisdizione sulla materia, poiché le controversie in tema di elezioni politiche spettano alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (organo interno parlamentare) e non alla giurisdizione amministrativa. Essendo il rimettente privo di giurisdizione, la questione è inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è proposta da un giudice privo di giurisdizione nella materia oggetto del giudizio principale; la verifica della propria competenza è un presupposto logicamente anteriore alla proposizione di qualsiasi incidente di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Chi controlla la regolarità delle elezioni politiche in Italia?

    La verifica dei titoli di ammissione dei deputati eletti spetta alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, che è un organo interno parlamentare, non un giudice in senso tecnico.

    Perché il giudice amministrativo non ha giurisdizione in materia elettorale politica?

    Perché la Costituzione e la legge elettorale riservano al Parlamento il controllo sulla regolarità delle proprie elezioni, in conformità al principio di autodichia delle assemblee legislative.

    Il candidato escluso è rimasto senza tutela?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione per difetto di giurisdizione del rimettente; la questione dei rimedi esperibili era dunque lasciata aperta.

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  • Corte cost. n. 258/2009 – IRAP e deducibilità ai fini IRPEF

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    La Corte riunisce più giudizi relativi all’IRAP e alla sua deducibilità ai fini IRPEF: dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni per difetto di rilevanza o motivazione e restituisce gli atti ad altri giudici rimettenti per rivalutare alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Più commissioni tributarie provinciali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 del TUIR, nella parte in cui non consentivano la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRPEF. I rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Parma, Chieti, Genova, e Bologna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 TUIR, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando che l’IRAP non fosse deducibile ai fini IRPEF.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Parma e di Chieti per difetto di motivazione sulla rilevanza; ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di Genova e Bologna affinché rivalutino la rilevanza alla luce dello ius superveniens (le norme sopravvenute che nel frattempo avevano modificato la disciplina).

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti dopo la proposizione della questione di costituzionalità, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’IRAP?

    È l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal d.lgs. n. 446/1997, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti nelle loro attività.

    Perché si discuteva della sua deducibilità dall’IRPEF?

    I contribuenti sostenevano che l’IRAP, gravando su una ricchezza che non rappresenta reddito netto disponibile, dovrebbe essere deducibile ai fini IRPEF per non violare il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost.

    Cosa è cambiato con lo ius superveniens?

    Il legislatore era intervenuto con norme che introducevano forme parziali di deducibilità dell’IRAP, rendendo necessario rivalutare se le questioni originarie avessero ancora ragione d’essere.

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  • Corte cost. n. 257/2009 – Giurisdizione tributaria su contributi SSN

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione rilevabile d’ufficio), sollevata dalla Corte d’appello di Genova in una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti sui contributi per il Servizio sanitario nazionale. La questione manca di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Un’azienda aveva impugnato davanti al giudice ordinario una cartella di pagamento dell’INPS per contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale. La legge finanziaria 2002 aveva trasferito queste controversie alla giurisdizione tributaria, sollevando dubbi sul coordinamento con l’art. 37 c.p.c., che consente al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Genova chiedeva se ciò violasse gli artt. 24 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c. in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nell’ambito di una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti aventi ad oggetto il contributo per il SSN.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione: la Corte d’appello non ha illustrato in modo sufficiente le ragioni per cui la norma impugnata (art. 37 c.p.c.) sarebbe non manifestamente infondata rispetto ai parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare non solo la rilevanza della questione ma anche la non manifesta infondatezza, motivando specificamente perché la norma sospettata sia in contrasto con i parametri costituzionali invocati; l’omissione di tale motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 37 c.p.c.?

    Stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali può essere rilevato d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

    Perché la controversia era dubbia sul piano della giurisdizione?

    Perché la legge finanziaria 2002 aveva attribuito alla giurisdizione tributaria le liti sul contributo SSN, ma il giudizio era stato instaurato davanti al giudice ordinario prima di tale modifica.

    Cosa accade quando la Corte dichiara inammissibile una questione?

    Il processo a quo riprende il suo corso e il giudice rimettente deve decidere sulla base delle norme vigenti, senza poter beneficiare di una pronuncia nel merito della questione costituzionale.

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  • Corte cost. n. 256/2009 – Mandato d’arresto europeo e riesame cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 22 della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), sollevata dal Tribunale di Bolzano in relazione alla preclusione del riesame della misura cautelare applicata nell’ambito della procedura di consegna. La questione è carente di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una procedura di consegna attivata dall’Austria mediante mandato di arresto europeo, il Tribunale di Bolzano aveva arrestato alcuni cittadini stranieri. Il tribunale rimettente dubitava che la norma che precludeva il ricorso al tribunale del riesame per impugnare la misura cautelare applicata fosse in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 69/2005, nella parte in cui preclude l’impugnazione della misura cautelare davanti al tribunale del riesame competente, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non ha adeguatamente illustrato per quale ragione la questione fosse rilevante nel procedimento principale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva in modo adeguato la rilevanza della norma impugnata rispetto al giudizio in corso, anche se la questione riguarda diritti fondamentali come quello di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il mandato di arresto europeo?

    È uno strumento di cooperazione giudiziaria tra Stati UE che consente a uno Stato di chiedere la consegna di un soggetto ricercato, sostituendo la tradizionale estradizione con una procedura più rapida e semplificata.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione?

    La Corte non entra nel merito della questione perché il rimettente non ha rispettato i requisiti processuali minimi, come l’obbligo di spiegare perché la norma impugnata è determinante per la decisione del caso concreto.

    Il diritto al riesame è garantito in tutte le procedure di arresto?

    Nel diritto comune italiano sì, ma nella procedura di consegna relativa al mandato di arresto europeo vigono regole speciali; la Corte non ha esaminato nel merito se tali regole fossero costituzionalmente compatibili.

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  • Corte cost. n. 255/2009 – Indulto e amnistia senza contraddittorio

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui consentono di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità. La disciplina è compatibile con i parametri costituzionali invocati: diritto di difesa, parità, rieducazione, imparzialità.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Forlì dubitava che applicare l’indulto d’ufficio, senza instaurare un contraddittorio formale con il condannato, violasse i suoi diritti processuali. La Cassazione aveva stabilito, in sede di attribuzione di competenza, che il procedimento poteva svolgersi «senza formalità» e dunque d’ufficio. Il GIP chiedeva alla Corte se tale interpretazione fosse costituzionalmente ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui – secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione – consente di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il procedimento semplificato di cui agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p. è applicabile in favore del condannato, il quale può comunque opporsi; non sussiste pertanto la lesione dei diritti di difesa, di parità o di rieducazione denunciata dal rimettente.

    Il principio

    L’applicazione d’ufficio dell’amnistia e dell’indulto attraverso il procedimento semplificato previsto dal codice di procedura penale è conforme alla Costituzione, poiché il beneficio opera in favore del condannato e la possibilità di opposizione garantisce il contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cosa significa applicare l’indulto «d’ufficio»?

    Significa che il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio autonomamente, senza che il condannato ne faccia richiesta esplicita, seguendo il procedimento semplificato degli artt. 667 e 672 c.p.p.

    Il condannato può difendersi se non vuole l’applicazione del beneficio?

    Sì: la legge gli riconosce la facoltà di opporsi all’applicazione, garantendo così il rispetto del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

    Perché il GIP di Forlì aveva sollevato la questione?

    Perché la Cassazione, in una sentenza attributiva di competenza che lo vincolava, aveva affermato che il procedimento si svolge senza formalità e d’ufficio, e il GIP dubitava della compatibilità di tale regola con i diritti costituzionali del condannato.

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  • Corte cost. n. 224/2009 – Illeciti disciplinari magistrati e libertà associativa

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    Sentenza n. 224/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. Parametro: art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost.
    Giudice rimettente: Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dell art. 3, comma 1, lettera h ), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit , nonch modifica della disciplina in tema di incompatibilit , dispensa dal servizio e tr

    Il principio

    La questione di legittimit costituzionale posta dall ordinanza in epigrafe investe l art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 224/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2009 – Insindacabilità parlamentare e art. 68 Cost.

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    Sentenza n. 223/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran. Parametro: art. 68 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran. La questione è stata sollevata da: Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona con ricorso notificato il 9 gennaio 200.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran
    Parametro costituzionale: art. 68 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona con ricorso notificato il 9 gennaio 200

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

    Il principio

    Il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni adottate dall Assemblea nella seduta del 2 maggio 2007 (doc

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 223/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 68 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

  • Corte cost. n. 222/2009 – Conflitto attribuzioni e Commissione vigilanza RAI

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    Ordinanza n. 222/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei serv.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudice rimettente: Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei serv

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati. Cos dec

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 222/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione è di legittimità costituzionale.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2009 – Proroga termini tributari e commissioni tributarie

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    Ordinanza n. 221/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Parametro: art. 3, 53, 97 e 111 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. La questione è stata sollevata da: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
    Parametro costituzionale: art. 3, 53, 97 e 111 Cost.
    Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell articolo 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevat

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 221/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, 53, 97 e 111 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2009 – Patrocinio a spese dello Stato e onorari avvocato

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    Ordinanza n. 220/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Parametro: art. 97 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 97 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 220/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 97 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.