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Autore: Andrea Marton

  • Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.I

    Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.I

    L’art. 19 T.U.IVA non dice semplicemente che l’IVA sugli acquisti si scarica. La detrazione richiede soggetto passivo, fattura corretta, collegamento con l’attività e rispetto dei tempi di registrazione.

    La domanda pratica

    Quando arriva una fattura, molti guardano solo due cose: intestazione e importo IVA. Ma la detrazione richiede di più. Bisogna chiedersi se l’acquisto serve davvero all’attività, se il soggetto può detrarre, se ci sono limitazioni specifiche e se il documento è registrato correttamente.

    La detrazione non è automatica

    L’art. 19 T.U.IVA esprime il principio di neutralità dell’IVA per chi esercita impresa, arte o professione: l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta dall’IVA sulle operazioni attive. Ma il principio funziona solo quando l’acquisto è collegato all’attività e l’operazione da cui deriva dà diritto alla detrazione.

    In pratica servono quattro controlli: il soggetto deve essere un soggetto passivo IVA; il documento deve essere corretto; il bene o servizio deve essere inerente all’attività; il diritto deve essere esercitato nei tempi e con le registrazioni corrette. Se uno di questi passaggi manca, la fattura intestata alla partita IVA non basta.

    Ci sono poi limiti e casi particolari. Alcuni acquisti possono avere IVA indetraibile o solo parzialmente detraibile; le operazioni esenti incidono sul pro-rata; i regimi speciali, come il forfettario, cambiano la logica ordinaria della detrazione. Anche la fatturazione elettronica conta: la ricezione tramite Sistema di Interscambio e la corretta conservazione aiutano a dimostrare il percorso del documento.

    Controllo minimo prima di detrarre

    • verifica soggetto, partita IVA e regime fiscale;
    • controlla fattura, data di ricezione e registrazione;
    • documenta l’inerenza dell’acquisto all’attività;
    • separa acquisti promiscui, esenti o con limiti specifici;
    • riconcilia liquidazione IVA, registri e dichiarazione annuale.

    Caso 1: computer intestato alla SRL ma usato dal socio

    Scenario. Una SRL compra un computer da 2.400 euro + IVA. La fattura è intestata alla società, ma il bene resta a casa del socio e non compare in nessun inventario.

    Come si gestisce. L’intestazione non basta. In caso di controllo bisogna dimostrare che il bene serve all’attività della società e non è un acquisto personale mascherato.

    Prova operativa

    • fattura intestata correttamente;
    • ordine o richiesta interna;
    • assegnazione a dipendente, socio o reparto;
    • inventario cespiti o beni aziendali;
    • policy uso personale, se il bene è promiscuo.

    Caso 2: forfettario che vuole detrarre l’IVA

    Scenario. Caia è in regime forfettario e compra un software da 1.000 euro + 220 euro IVA. Vuole recuperare l’IVA perché il software serve al lavoro.

    Come si gestisce. Il regime forfettario cambia la logica: il contribuente normalmente non addebita IVA e non detrae IVA sugli acquisti. Il costo può rilevare nella convenienza complessiva del regime, ma non come detrazione IVA ordinaria.

    Caso 3: attività con operazioni imponibili ed esenti

    Scenario. Sempronio svolge consulenza imponibile IVA e anche operazioni esenti. Compra servizi amministrativi comuni da 12.000 euro + IVA.

    Come si gestisce. Se gli acquisti sono comuni a operazioni imponibili ed esenti, la detrazione potrebbe non essere integrale. Serve una mappa tra acquisti esclusivi, acquisti comuni e ricavi esenti/imponibili.

    Tabella da costruire

    • ricavi imponibili dell’anno;
    • ricavi esenti dell’anno;
    • acquisti collegati solo a operazioni imponibili;
    • acquisti collegati solo a operazioni esenti;
    • acquisti comuni e criterio di riparto.

    Caso 4: fattura ricevuta tardi

    Scenario. Una società riceve a febbraio una fattura datata dicembre. Il costo è reale, ma la fattura non è stata considerata nella liquidazione IVA di fine anno.

    Come si gestisce. Per detrarre l’IVA bisogna verificare diritto alla detrazione, ricezione della fattura e registrazione. Le fatture di fine anno vanno controllate con particolare attenzione per evitare salti tra liquidazioni e dichiarazione annuale.

    Controllo di fine mese

    • fatture ricevute da SDI;
    • fatture attese ma non ricevute;
    • documenti registrati nel mese;
    • acquisti con IVA indetraibile o parzialmente detraibile;
    • riconciliazione con liquidazione IVA.

    Quando serve una verifica IVA

    Serve una verifica quando ci sono beni promiscui, auto, telefoni, immobili, operazioni esenti, regime forfettario in uscita o fatture ricevute a cavallo d’anno. Per imprese con acquisti ricorrenti e liquidazioni IVA: verifica la procedura IVA.

    Norme collegate

    Art. 19 T.U.IVA sulla detrazione, art. 19-bis1 T.U.IVA sulle esclusioni o limitazioni, calcolatore scorporo IVA.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Una fattura intestata alla partita IVA basta per detrarre?

    No. Serve anche collegamento con l’attività e rispetto delle regole di detrazione.

    Il forfettario può detrarre l’IVA sugli acquisti?

    Normalmente no. Il regime forfettario non segue la detrazione IVA ordinaria.

    Cosa succede con attività esenti e imponibili?

    La detrazione può essere parziale e richiede una mappa degli acquisti e dei ricavi.

    Qual è il controllo più utile?

    Una chiusura mensile con fatture ricevute, fatture attese, IVA detraibile, IVA indetraibile e liquidazione.

  • Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 99 CCII – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

    2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.

    3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

    4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo […], quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo […].

    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

  • Articolo 18 Imposta di Registro

    Articolo 18 Imposta di Registro

    Art. 18 Imp. Reg. – Effetti della registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.

    2. L’Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell’articolo 16 e i modelli di cui all’articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.

    3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall’art 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

  • Articolo 58 Legge Fallimentare

    Articolo 58 Legge Fallimentare

    Art. 58 L. Fall. – Obbligazioni e titoli di debito

    Obbligazioni e titoli di debito

  • Articolo 17 Bis Contenzioso Tributario

    Articolo 17 Bis Contenzioso Tributario

    Art. 17 Bis Cont. Trib. – [Il reclamo e la mediazione]

    [Il reclamo e la mediazione]

  • Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 98 CCII – Prededuzione nel concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

  • Articolo 10 Bis Revisione Legale

    Articolo 10 Bis Revisione Legale

    Art. 10 Bis Rev. Leg. – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17; b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione; d) nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto. 1 bis. Il comma 1 si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

  • Articolo 57 Legge Fallimentare

    Articolo 57 Legge Fallimentare

    Art. 57 L. Fall. – Crediti infruttiferi

    Crediti infruttiferi

  • Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B. – Insinuazioni tardive.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile (1).”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 31 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 97 CCII – Contratti pendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano nè funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

    2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

    4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria […] entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza.

    5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall’articolo 47, provvede sull’istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta nè invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

    7. La sospensione richiesta ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati” proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

    8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

    9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

    10. In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell’articolo 109.

    11. L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all’articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.

    12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazio- ne per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l’allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

    13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonchè ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

    14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.