Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 208/2009 – Misura sicurezza seminfermo di mente

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    La questione sull’art. 219 c.p. (assegnazione a casa di cura e custodia), sollevata per consentire al giudice di sostituire la misura detentiva con misure meno restrittive per il seminfermo di mente pericoloso, è dichiarata inammissibile perché il rimettente non ha valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme già tracciata dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 219 c.p. prevede che al condannato riconosciuto seminfermo di mente (vizio parziale di mente) si applichi obbligatoriamente, in aggiunta alla pena, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani dubitava che questa obbligatorietà fosse costituzionale, chiedendo che il giudice potesse sostituire il ricovero con una misura non detentiva più adatta alle condizioni del soggetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 219 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza idonea ad assicurare adeguate cure e a fronteggiare la pericolosità sociale. Parametri: artt. 3 e 32 Cost. Rimettente: GUP Tribunale di Trapani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente, pur conoscendo la sentenza n. 253/2003 (che ha dichiarato incostituzionale l’automatismo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ex art. 222 c.p.), non ha valutato se quella sentenza permettesse già un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 219 c.p., che avrebbe consentito di superare i dubbi di costituzionalità senza una nuova pronuncia additiva.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione che consenta di superare il dubbio. Il principio elaborato nella sentenza n. 253/2003 (nessun automatismo nelle misure di sicurezza detentive) è già applicabile — in via interpretativa — anche alla casa di cura e custodia ex art. 219 c.p.

    Domande e risposte

    Cos’è la casa di cura e custodia?

    È una misura di sicurezza detentiva (art. 215, co. 2, n. 2, c.p.) applicata ai condannati riconosciuti seminffermi di mente (art. 89 c.p.) che siano pericolosi socialmente. La struttura è intermedia tra il carcere ordinario e l’ospedale psichiatrico giudiziario (ora residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, REMS).

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 253/2003 della Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’automatismo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.), statuendo che il giudice deve poter scegliere la misura di sicurezza più adeguata, compresa la libertà vigilata, quando questa è sufficiente a tutelare la società e le esigenze terapeutiche del soggetto.

    Il principio della sentenza 253/2003 vale anche per la casa di cura e custodia?

    Sì: la Corte lo afferma esplicitamente in questa sentenza (n. 208/2009), rilevando che la casa di cura e custodia è anch’essa misura detentiva e segregante. Il rimettente avrebbe dovuto applicare quel principio in via interpretativa, senza richiedere una nuova pronuncia additiva.

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  • Corte cost. n. 207/2009 – Revocazione per errore di fatto in Cassazione

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    L’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. è dichiarato incostituzionale nella parte in cui non ammette la revocazione per errore di fatto contro le ordinanze con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile un ricorso. Chi è vittima di un errore percettivo della Cassazione ha diritto a un rimedio processuale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 391-bis c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 40/2006) disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto. Il problema era che tale rimedio non era esteso alle ordinanze con cui la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso ai sensi dell’art. 375, primo comma, n. 1, c.p.c. La Corte di cassazione stessa aveva sollevato la questione: se essa erra percettivamente e dichiara inammissibile un ricorso che invece era ammissibile, il cittadino non ha alcun mezzo per rimediare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 391-bis, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per le ordinanze pronunciate dalla Cassazione ex art. 375, co. 1, n. 1, c.p.c. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di revocazione per errore di fatto contro le ordinanze con cui la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. L’errore percettivo del giudice di legittimità che determina l’inammissibilità del ricorso priva irreversibilmente la parte del controllo di legalità garantito dall’art. 111, settimo comma, Cost., in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    L’errore puramente percettivo (svista, equivoco materiale) in cui incorra la Corte di cassazione nella lettura degli atti del proprio giudizio, quando determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve poter essere rimediato attraverso la revocazione per errore di fatto. In assenza di tale rimedio, il diritto al controllo di legalità garantito dall’art. 111, co. 7, Cost. e il diritto di difesa ex art. 24 Cost. sono violati.

    Domande e risposte

    Cos’è la revocazione per errore di fatto?

    È un rimedio straordinario (art. 395, n. 4, c.p.c.) che consente di rimettere in discussione una sentenza passata in giudicato quando il giudice è incorso in un errore meramente percettivo (svista) su un fatto risultante dagli atti di causa che ha determinato la decisione.

    In cosa consiste l’errore percettivo della Cassazione?

    È un errore materiale: il giudice ha letto male un atto, ha confuso date o parti, ha creduto che mancasse un documento che invece c’era. È diverso dall’errore di diritto (valutazione giuridica sbagliata), che è il tipico oggetto del ricorso per cassazione.

    Dopo questa sentenza, come ci si può opporre a una ordinanza erronea della Cassazione?

    Grazie alla pronuncia, è ora possibile proporre revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso le ordinanze della Cassazione ex art. 375, n. 1, c.p.c. che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per un errore di percezione degli atti interni al giudizio di legittimità.

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  • Corte cost. n. 181/2009 – Notifica imputato con domicilio eletto presso difensore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 420-bis c.p.p., sollevata dal Giudice di pace di Bellano. Il rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta, omettendo di indicare perché fosse probabile che l’imputato, pur avendo eletto domicilio presso il difensore, non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bellano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, lamentando che la norma non consentisse al giudice di disporre la rinnovazione della notifica quando sembrava probabile che l’imputato — pur avendo eletto domicilio presso il difensore — non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico. Il difensore dell’imputato aveva eccepito l’irregolarità del contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica quando sia probabile che l’imputato con domicilio eletto non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Bellano, ordinanza del 6 novembre 2007.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per plurimi motivi concorrenti. Il rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta del giudizio, non aveva specificato in quale atto processuale, presso quale indirizzo e quale difensore fosse avvenuta l’elezione di domicilio, né le ragioni per cui sembrava probabile la mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato. Senza questi elementi, la Corte non poteva verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere la fattispecie concreta con sufficiente dettaglio: in mancanza di tale descrizione — indispensabile per valutare la rilevanza della questione nel giudizio a quo — la questione è manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza in astratto.

    Domande e risposte

    Cosa significa “elezione di domicilio presso il difensore”?

    Quando un indagato o imputato indica l’ufficio del proprio avvocato come indirizzo per ricevere le notifiche processuali, le comunicazioni successive vengono consegnate al difensore. L’imputato ha l’onere di comunicare ogni variazione di domicilio.

    Quando si può chiedere la rinnovazione della notifica?

    L’art. 420-bis c.p.p. disciplina i casi in cui l’imputato non compare all’udienza. La norma prevede specifiche ipotesi di sospensione o rinnovazione: se la notifica è avvenuta presso il domicilio eletto, di regola si ritiene che l’imputato fosse a conoscenza del procedimento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    La distinzione è rilevante: l’inammissibilità significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito per difetto di un requisito formale (la descrizione della fattispecie). Ciò non implica che la norma sia costituzionalmente legittima, ma soltanto che quella specifica ordinanza non soddisfaceva i requisiti processuali minimi per attivare il controllo di costituzionalità.

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  • Corte cost. n. 206/2009 – Marchi emittenti locali e retroattività

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    L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 15/1999 è dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di usare un marchio richiamante quello di un’emittente nazionale, quando tale uso era iniziato legittimamente prima dell’entrata in vigore della norma. La retroattività del divieto è irragionevole e contrasta con la libertà di manifestazione del pensiero.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito dalla legge 78/1999) vietava alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamassero quelli di emittenti nazionali. Il Consiglio di Stato, nel giudizio che coinvolgeva Pubblikappa s.n.c. (emittente locale che utilizzava un marchio riconducibile a una rete nazionale prima dell’entrata in vigore della norma), aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in quanto applicata retroattivamente a situazioni già consolidate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 2-bis, d.l. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva). Parametri: art. 3 Cost. (irragionevolezza) e art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero, declinata nella libertà di emittenza). Rimettente: Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 15/1999, nella parte in cui vieta alle emittenti locali di utilizzare marchi che richiamino quelli di emittenti nazionali quando tali marchi erano stati adottati legittimamente prima dell’entrata in vigore della norma. Il divieto retroattivo è irragionevole e sacrifica diritti già legittimamente acquisiti che concorrono alla realizzazione dei valori dell’art. 21 Cost.

    Il principio

    È irragionevole vietare retroattivamente l’uso di un marchio legittimamente acquisito da un’emittente locale, quando quell’uso era pienamente conforme alla normativa previgente e concorre alla realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero. Per l’avvenire il legislatore può preferire le emittenti nazionali, ma non può travolgere diritti già consolidati in modo contraddittorio rispetto alla ratio della norma stessa.

    Domande e risposte

    Perché la norma vietava alle emittenti locali di usare marchi di emittenti nazionali?

    Per evitare confusione nel pubblico e tutelare le emittenti nazionali che avevano investito nella costruzione del marchio. Il problema costituzionale emerso è che il divieto travolgeva retroattivamente anche chi aveva già legittimamente usato quel marchio prima della norma.

    Qual è il rapporto tra libertà di emittenza e art. 21 Cost.?

    La libertà di emittenza radiotelevisiva è una declinazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. Il marchio identificativo dell’emittente è funzionale all’esercizio di tale libertà e alla riconoscibilità editoriale.

    La Corte ha consentito al legislatore di vietare tali marchi per il futuro?

    Sì: la sentenza chiarisce espressamente che il legislatore può, per l’avvenire, privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali nell’uso di marchi identici o simili. Il vizio è solo la retroattività che travolge diritti già legittimamente acquisiti.

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  • Corte cost. n. 180/2009 – Risarcimento diretto RC auto e azione verso responsabile

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, che istituisce la procedura di risarcimento diretto. La norma, interpretata in senso costituzionalmente orientato, non elimina la tradizionale azione contro il responsabile civile: il danneggiato può scegliere tra l’azione diretta verso il proprio assicuratore e l’azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Palermo sollevava questione di costituzionalità dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), che obbliga il danneggiato da incidente stradale a rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice anziché a quella del responsabile del danno. La società convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda andasse proposta contro l’assicuratore dell’attrice. Il rimettente riteneva che la norma escludesse in modo assoluto l’azione contro il responsabile civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Il giudice rimettente era il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza del 20 marzo 2008. Il rimettente denunciava violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa, della delega legislativa e del giusto processo, poiché la norma avrebbe eliminato il diritto del danneggiato di agire contro il responsabile civile e la sua assicurazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte chiarisce che l’art. 149 introduce un’azione diretta aggiuntiva e non esclusiva: il danneggiato conserva la facoltà di agire secondo le regole ordinarie della responsabilità civile (art. 2054 cod. civ.) e con l’azione diretta ex art. 144 del medesimo Codice. La legge delega richiedeva la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli, il che è coerente con il riconoscimento di una forma ulteriore di tutela, non con l’eliminazione di quelle esistenti.

    Il principio

    L’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, interpretato in senso costituzionalmente orientato, configura un’azione diretta del danneggiato verso il proprio assicuratore come rimedio alternativo e non esclusivo rispetto alle azioni ordinarie di responsabilità civile previste dall’art. 2054 cod. civ. e dall’azione diretta ex art. 144, lasciando al danneggiato la scelta dello strumento di tutela più adeguato.

    Domande e risposte

    Dopo un incidente stradale devo rivolgermi solo alla mia assicurazione?

    No. La Corte ha chiarito che la procedura di risarcimento diretto (rivolgersi alla propria compagnia) è un’opzione aggiuntiva. Rimane possibile agire in giudizio contro il responsabile civile del danno e la sua assicurazione secondo le regole ordinarie.

    Cosa cambia nella pratica per chi ha subito un sinistro?

    Il danneggiato dispone di più strade: può usare la procedura veloce con il proprio assicuratore, oppure scegliere l’azione diretta contro l’assicurazione del responsabile, oppure l’azione risarcitoria ordinaria. La scelta dipende dalla convenienza del caso concreto.

    L’art. 149 viola il diritto di difesa e la delega parlamentare?

    La Corte risponde negativamente: la norma, letta in modo costituzionalmente orientato come alternativa e non come sostituto dell’azione ordinaria, non sopprime alcun diritto esistente e rispetta i criteri direttivi della legge delega n. 229 del 2003, che imponevano la tutela degli assicurati più deboli.

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  • Corte cost. n. 205/2009 – Appello sentenze proscioglimento p.m.

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    Le questioni sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 46/2006) sono dichiarate manifestamente inammissibili perché quelle stesse norme erano già state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 26/2007. L’oggetto delle questioni è dunque venuto meno.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva eliminato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo il caso di nuova prova decisiva. La Corte di appello di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limitazione. Tuttavia, nel frattempo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità di quelle stesse norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come novellato dall’art. 1 della l. 46/2006), nella parte in cui limita l’appello del p.m. alle sentenze di proscioglimento; art. 10, comma 2, della medesima legge, in materia di appelli proposti prima dell’entrata in vigore. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionali le stesse norme impugnate, con efficacia ex tunc. Le questioni successive che investono norme già caducate sono prive di oggetto.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di una norma con efficacia retroattiva (ex tunc), le successive questioni di legittimità costituzionale che investono la stessa norma sono manifestamente inammissibili per carenza di oggetto. Il giudice rimettente non deve ripresentare questioni già risolte.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?

    Sì, in seguito alla sentenza n. 26/2007 che ha ripristinato il potere di appello del p.m. eliminato dalla legge 46/2006. Oggi il p.m. può appellare le sentenze di proscioglimento nei casi ordinariamente previsti dall’art. 593 c.p.p.

    Cosa significa che la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia ex tunc?

    La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento fin dal momento della sua entrata in vigore, non solo per il futuro. Nei giudizi in corso al momento della sentenza, la norma caducata non può più essere applicata.

    Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e inammissibilità ordinaria?

    Entrambe producono lo stesso effetto (la questione non viene decisa nel merito), ma la prima è pronunciata in camera di consiglio con iter semplificato quando il vizio è ictu oculi evidente, come quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 204/2009 – Prescrizione truffa e riserva di legge penale

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    La questione sulla prescrizione del reato di truffa, sollevata per spostare il dies a quo dalla data di commissione del reato al momento in cui la vittima ne viene a conoscenza, è manifestamente inammissibile. La Corte non può pronunciare sentenze additive che aggravino in malam partem la posizione del reo in materia di prescrizione.

    Di cosa si tratta

    Nel reato di truffa (art. 640 c.p.) la vittima spesso si accorge di essere stata ingannata solo molto tempo dopo la consumazione del reato. Il Tribunale di Verbania chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale l’art. 158, primo comma, c.p. nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto. La stessa questione era stata già dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 5/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione per il reato di truffa dalla data di commissione e non dal giorno di conoscenza da parte della vittima. Parametri: artt. 3 e 112 Cost. Rimettente: Tribunale di Verbania, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La prescrizione è istituto di natura sostanziale, soggetto alla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. La Corte non può pronunciare sentenze additive in malam partem che allunghino i tempi di prescrizione, perché ciò equivarrebbe a rendere più gravosa la posizione del reo in modo non previsto dalla legge.

    Il principio

    Il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) preclude alla Corte costituzionale interventi additivi che, introducendo un nuovo regime della prescrizione più sfavorevole all’imputato, siano privi di copertura legislativa. Solo il legislatore può modificare il dies a quo della prescrizione.

    Domande e risposte

    Da quando decorre la prescrizione nel reato di truffa?

    Dal giorno di consumazione del reato (art. 158, co. 1, c.p.), cioè dal momento in cui si verifica l’ingiusto profitto con altrui danno. Non conta quando la vittima scopre di essere stata ingannata, anche se questo può avvenire molto dopo.

    Perché il Tribunale riteneva irragionevole la norma?

    Nel reato di truffa l’inconsapevolezza della vittima è strutturale: il reo fa di tutto per nascondere l’inganno. Ciò favorisce le truffe più raffinate, in cui il tempo trascorre senza che la vittima denunci. La Corte ha però ritenuto che il rimedio spetti al legislatore, non alla Corte stessa.

    Cosa sono le sentenze additive in malam partem?

    Sono pronunce con cui la Corte costituzionale aggiungerebbe a una norma un contenuto più severo per l’imputato. La Corte le evita in materia penale perché violerebbe la riserva di legge: solo il Parlamento può introdurre norme penali più sfavorevoli al reo.

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  • Corte cost. n. 203/2009 – Abuso d’ufficio e giurisdizione militare

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    La questione sull’art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata per estendere la giurisdizione militare al reato di abuso d’ufficio commesso da militari, è dichiarata manifestamente inammissibile. La richiesta implica un intervento additivo di natura sistematica riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La Corte militare d’appello di Roma, nel procedimento a carico di un militare imputato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), dubitava che l’art. 37 del codice penale militare di pace fosse incostituzionale nella parte in cui non include l’abuso d’ufficio — commesso con abuso dei poteri militari — tra i reati militari, lasciandolo alla giurisdizione ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede tra i reati militari l’abuso d’ufficio commesso da militare con abuso dei poteri inerenti allo stato militare. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Rimettente: Corte militare d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto è di tipo manipolatorio: comporterebbe la ridefinizione del sistema di attribuzione della giurisdizione tra giudice ordinario e militare, richiedendo una revisione organica del quadro normativo che rientra nella discrezionalità del legislatore. Peraltro, come già chiarito nell’ordinanza n. 402 del 2008, l’intervento puntuale non risolverebbe la frammentazione di giurisdizione lamentata.

    Il principio

    La determinazione dei criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare in tempo di pace rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore. La Corte non può operare interventi additivi su singole fattispecie di reato quando questi presuppongono una revisione sistematica dell’intero quadro normativo sul riparto di giurisdizione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i reati militari?

    Sono i reati previsti dal codice penale militare di pace e di guerra, riservati alla cognizione dei tribunali militari. I reati comuni commessi da militari rimangono invece di competenza del giudice ordinario, salvo connessione con reati militari.

    Perché la Corte non ha potuto estendere i reati militari all’abuso d’ufficio?

    Perché l’attribuzione di una fattispecie criminosa alla giurisdizione militare non è una scelta puntuale ma presuppone una revisione dell’intero sistema di riparto. Un intervento mirato sulla sola ipotesi dell’abuso d’ufficio introdurrebbe una discriminazione irragionevole senza risolvere il problema sistemico.

    Cosa prevede l’art. 47 del codice penale militare di guerra richiamato dalla Corte?

    L’art. 47 c.p.m.g. disciplina il riparto di giurisdizione per situazioni belliche o di particolare pericolo (come le missioni all’estero) e non è applicabile in tempo di pace. La Corte ha rilevato che estenderlo al caso sarebbe sistematicamente incongruo.

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  • Corte cost. n. 202/2009 – Incompatibilità del giudice penale

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    La questione sull’art. 34 c.p.p. — che disciplina i casi in cui un giudice è incompatibile per aver già conosciuto i fatti in un procedimento precedente — è dichiarata manifestamente inammissibile per carenti descrizione della fattispecie e motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bellano, in due procedimenti penali connessi tra le stesse persone, dubitava di poter continuare a giudicare dopo essersi pronunciato in un procedimento parallelo sugli stessi fatti. L’art. 34 c.p.p. regola l’incompatibilità del giudice che “abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti”. Il rimettente chiedeva se tale norma fosse incostituzionale nella parte in cui non impone l’astensione in tutti i casi di previa conoscenza dei fatti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo di astensione del giudice che abbia avuto modo di conoscere i fatti ai fini della decisione anche in un procedimento parallelo. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bellano (due ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione presentano gravi lacune nella descrizione della fattispecie (non si indica il capo di imputazione, i fatti del procedimento parallelo, il tipo di provvedimento adottato) e la motivazione sulla non manifesta infondatezza si esaurisce nell’evocazione dei parametri senza argomenti a sostegno.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere “autosufficiente”: deve descrivere compiutamente la fattispecie del giudizio a quo, senza che la Corte debba integrare le lacune consultando il fascicolo processuale. Le carenze descrittive della fattispecie precludono qualsiasi verifica sulla rilevanza e rendono la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando un giudice deve astenersi per incompatibilità?

    L’art. 34 c.p.p. stabilisce che il giudice è incompatibile se ha esercitato funzioni di giudice in un grado precedente, ha emesso il provvedimento cautelare o partecipato all’udienza preliminare. L’art. 36 c.p.p. prevede ulteriori cause facoltative di astensione (gravi ragioni di convenienza).

    Cosa succede se il giudice non si astiene pur potendolo fare?

    Se ricorrono le cause tassative di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., il vizio può essere fatto valere con la ricusazione. Se si tratta di una mera opportunità di astenersi ex art. 36, il giudice dispone di una discrezionalità valutativa.

    Perché la questione era manifestamente inammissibile e non semplicemente inammissibile?

    La manifesta inammissibilità consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica (art. 26, co. 2, legge 87/1953). Viene dichiarata quando i vizi dell’ordinanza di rimessione sono macroscopici e non richiedono un approfondito dibattito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2009 – Risarcimento diretto assicurazioni auto

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    Le questioni sollevate sul sistema del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale (artt. 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni) sono dichiarate manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza: i rimettenti non hanno dimostrato adeguatamente perché una sentenza di accoglimento cambierebbe l’esito dei giudizi a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) ha introdotto la procedura di risarcimento diretto: il danneggiato da sinistro stradale deve agire nei confronti della propria compagnia assicuratrice (non contro il responsabile civile). Due Giudici di pace (Marano di Napoli e Vizzini) dubitavano della compatibilità di tale sistema con la Costituzione, sotto vari profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 141, 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 11, 24, 76 e 111 Cost. Rimettenti: Giudice di pace di Marano di Napoli e Giudice di pace di Vizzini.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. I rimettenti non hanno spiegato in modo specifico come una dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe sui procedimenti pendenti: in particolare, non è chiaro se e come la domanda risarcitoria potrebbe essere estesa ad altri soggetti nel giudizio in corso.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere concretamente dimostrata dal giudice rimettente con riferimento alla specifica fattispecie del giudizio a quo. Non è sufficiente prospettare in astratto che una norma è incostituzionale: occorre spiegare come l’eventuale accoglimento cambierebbe la decisione del caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è il risarcimento diretto nell’assicurazione auto?

    È il sistema per cui il danneggiato da incidente stradale, invece di agire contro l’assicurazione del responsabile, si rivolge direttamente alla propria compagnia (CARD), che poi regola i rapporti con l’assicuratore del responsabile in via interna.

    Quali erano i dubbi di costituzionalità?

    I giudici rimettenti lamentavano: eccesso di delega (art. 76 Cost.), irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.), compressione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.), nonché contrasto con le direttive europee in materia di r.c. auto.

    La Corte ha valutato nel merito il sistema del risarcimento diretto?

    No. La decisione è di carattere processuale (inammissibilità): la Corte non ha giudicato se il risarcimento diretto sia o meno costituzionale, ma ha rilevato che i rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel loro specifico giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2009 – Riforma scuola e competenze regionali

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    L’art. 64 del d.l. 112/2008 sulla riorganizzazione del sistema scolastico (riduzione dei docenti, modifica degli orari) è contestato da numerose Regioni. La Corte accerta alcune violazioni del riparto Stato-Regioni in materia di istruzione, ma per diverse questioni dichiara la cessazione della materia del contendere per le modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, ha previsto una riorganizzazione del sistema scolastico con riduzione degli organici docenti, modifica dei piani di studio e risparmi di spesa. Undici Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Calabria) hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invasiva delle competenze regionali in materia di istruzione (competenza concorrente) e di organizzazione dell’istruzione nella specifica dimensione regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 64 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Parametri invocati: artt. 3, 5, 70, 76, 77, 81, 89, 97, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118, 119, 120 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: numerose Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Veneto, Abruzzo, Marche, Sicilia).

    La decisione della Corte

    La Corte pronuncia su di un dispositivo articolato: per la maggior parte delle questioni concernenti il comma 6-bis (introdotto dal d.l. n. 154/2008) dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un decreto-legge modificativo (n. 154/2008) che ha superato il vizio. Per alcune questioni dichiara le censure non fondate, ribadendo che le norme generali sull’istruzione sono di competenza statale esclusiva e i principi fondamentali spettano allo Stato in regime concorrente.

    Il principio

    Le misure di riorganizzazione del sistema scolastico incidenti sugli organici e sui programmi nazionali attengono alle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) oppure ai “principi fondamentali” della materia concorrente. Quando una norma sopravvenuta rimuove il vizio denunciato, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 64 sulla scuola?

    La norma ha disposto la riduzione degli organici docenti, la revisione dei piani di studio, la modifica del tempo pieno e del tempo prolungato, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa per miliardi di euro nel triennio 2009-2011.

    Le Regioni hanno qualche competenza sulla scuola?

    Sì: la materia “istruzione” è a competenza concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) per la parte che non costituisce “norme generali” statali. Le Regioni non possono però intervenire sui programmi nazionali, l’ordinamento scolastico di base e gli organici nazionali.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza decidere nel merito, perché la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da rimuovere il vizio denunciato. Non equivale né all’accoglimento né al rigetto del ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2009 – Professioni turistiche regionali estinzione

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    Il ricorso statale contro la legge regionale calabrese sulle professioni turistiche si estingue perché la Regione ha abrogato le norme impugnate con la legge n. 40/2008, e il Presidente del Consiglio ha formalmente rinunciato al ricorso senza opposizione della parte resistente.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 31 e 32 della legge della Regione Calabria 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), che istituiva ex novo alcune figure di professioni turistiche (guida naturalistico-ambientale, animatore del patrimonio culturale, ecc.) e attribuiva alle Province compiti di abilitazione e tenuta degli elenchi. La censura riguardava il superamento della competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 31 e 32 della l.r. Calabria n. 8/2008. Parametro: art. 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost. (competenza in materia di professioni e turismo). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso ex art. 127 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria ha abrogato tutte le disposizioni impugnate con la legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, e il Presidente del Consiglio ha formalizzato rinuncia al ricorso (notificata alla Regione il 24 marzo 2009). In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Quando le norme regionali impugnate in via principale vengono abrogate e il ricorrente rinuncia al ricorso senza opposizione della controparte (che non si è costituita), il processo si estingue. L’abrogazione sopravvenuta non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere se il ricorrente non vi rinuncia formalmente.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge sulle professioni turistiche calabresi?

    La legge n. 8/2008 istituiva nuove figure professionali nel settore turistico senza che esistesse una corrispondente disciplina statale, violando il principio per cui l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti di abilitazione è riservata allo Stato in materia di professioni (competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.).

    Cosa succede quando una Regione abroga la legge impugnata?

    L’abrogazione di per sé non estingue il giudizio: occorre che il ricorrente rinunci formalmente. Se invece il Governo ritiene che l’abrogazione abbia eliminato il vizio, rinuncia al ricorso e, senza opposizione, il processo si chiude con dichiarazione di estinzione.

    Cosa si intende per “competenza concorrente” in materia di professioni?

    In materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali — tra cui l’individuazione delle figure professionali — e le Regioni disciplinano i dettagli nel rispetto di tali principi. Una Regione non può creare nuove professioni senza un corrispondente riconoscimento statale.

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