Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 297/2009 – Legge finanziaria 2008 e autonomia regionale nelle spese

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    La Regione Veneto contestava alcune norme della legge finanziaria 2008 che imponevano anche alle Regioni di attuare misure di risparmio (autovetture di servizio, posta elettronica, VoIP) originariamente indirizzate alle sole amministrazioni statali. La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma impositiva: le misure dettagliate di risparmio non costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 588-602) aveva introdotto varie misure di razionalizzazione della spesa pubblica: tetto alla cilindrata delle auto di servizio (1.600 cc), obbligo di usare la posta elettronica, uso del VoIP, piani triennali per ottimizzare le dotazioni strumentali. Il comma 600 imponeva a Regioni ed enti del SSN di attuare i “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili” da questi commi. La Regione Veneto contestava che questo meccanismo non rispettasse l’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 2, comma 600, e l’art. 3, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Esito articolato. La Corte ha dichiarato illegittimo il comma 600 nella parte in cui imponeva alle Regioni di attuare i principi desumibili dai commi 588-593 (specifiche misure sulle auto, l’email e il VoIP): si tratta di norme di dettaglio, non di principi di coordinamento della finanza pubblica, e la loro imposizione alle Regioni viola l’autonomia organizzativa garantita dalla Costituzione. Ha dichiarato non fondate le censure relative ai commi 594-602 (piani triennali di razionalizzazione), che invece esprimono principi di carattere generale. Ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 600 in riferimento all’art. 118 e sul comma 162 in riferimento all’art. 117 terzo comma.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle Regioni principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma non norme di dettaglio sull’organizzazione interna (es. tetto alla cilindrata delle auto di servizio, obbligo specifico di usare email o VoIP). Queste ultime, quando imposte alle Regioni, violano la loro autonomia organizzativa e finanziaria garantita dagli artt. 117 e 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica?

    È una norma statale che fissa un obiettivo di contenimento della spesa pubblica lasciando alle Regioni libertà di scelta su come raggiungerlo. Non è un principio di coordinamento la norma che impone direttamente uno specifico comportamento (es. “le auto devono avere cilindrata massima di 1.600 cc”).

    Le Regioni devono rispettare le norme sul contenimento della spesa pubblica?

    Sì, ma solo nei limiti in cui lo Stato rispetti la competenza regionale. I principi generali di risparmio (riduzione della spesa, ottimizzazione delle risorse) vincolano le Regioni; le norme di dettaglio sull’organizzazione interna no.

    Cosa sono i piani triennali di razionalizzazione citati nella sentenza?

    Sono documenti di programmazione che le pubbliche amministrazioni devono adottare per ottimizzare l’uso di beni strumentali, autovetture e immobili. La Corte ha ritenuto che l’obbligo di adottare tali piani costituisca un principio di coordinamento della finanza pubblica legittimamente esteso anche alle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 296/2009 – Concessioni idroelettriche tra Province autonome

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    La Provincia di Trento contestava una norma della Provincia di Bolzano che imponeva l’intesa tra le due Province per le concessioni idroelettriche a cavallo dei rispettivi territori. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il meccanismo dell’intesa è coerente con i principi di buona amministrazione e di leale collaborazione tra enti autonomi.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale di Bolzano del 2008 aveva introdotto l’obbligo di intesa tra le due Province autonome per il rilascio di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che interessassero entrambi i territori. Il caso concreto riguardava l’impianto di San Floriano d’Egna (lago di Stramentizzo), le cui infrastrutture ricadono in parte in Trentino e in parte in Alto Adige. Trento sosteneva di essere l’unica competente, in base alle norme di attuazione dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008, deducendo violazione dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972, artt. 8, 9, 16), delle norme di attuazione (d.P.R. n. 381/1974, d.P.R. n. 235/1977, d.lgs. n. 463/1999) e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento e di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il meccanismo dell’intesa obbligatoria tra le due Province per le concessioni a cavallo dei rispettivi territori non viola le attribuzioni di Trento: è anzi coerente con i principi di buon andamento e di leale collaborazione che devono regolare i rapporti tra enti titolari di competenze concorrenti sullo stesso bene. Le norme di attuazione dello statuto già prevedevano forme di coordinamento, e la norma bolzanina ne è sviluppo coerente.

    Il principio

    Quando una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico interessa il territorio di due diverse Province autonome, l’obbligo di intesa tra le Province per il rilascio della concessione è coerente con i principi di leale collaborazione e di buon andamento e non viola le attribuzioni di nessuna delle due Province.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sulle grandi derivazioni d’acqua in Trentino-Alto Adige?

    Dopo le norme di attuazione del 1999 e del 2006, ciascuna Provincia autonoma ha competenza legislativa e amministrativa per le grandi derivazioni d’acqua che ricadono nel proprio territorio. Per gli impianti a cavallo dei due territori, la competenza è condivisa e richiede coordinamento.

    Cosa è il principio di leale collaborazione?

    È un principio costituzionale che impone agli enti pubblici di cooperare in buona fede nell’esercizio delle rispettive competenze, specialmente quando queste si sovrappongono. Si concretizza in istituti come l’intesa, il concerto, la concertazione e la conferenza di servizi.

    Cosa è una grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico?

    È una concessione che autorizza il prelievo di grandi quantità d’acqua da corsi d’acqua o laghi per produrre energia elettrica. Per le grandi derivazioni (oltre soglie di potenza stabilite dalla legge), la concessione è rilasciata dall’Autorità di bacino o, nelle Province autonome, dall’ente provinciale competente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Distribuzione delle competenze legislative; applicato in combinato con le norme dello Statuto speciale
  • Corte cost. n. 295/2009 – Disciplina regionale farmacie e tutela della concorrenza

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    La Puglia ha cercato di disciplinare autonomamente tre aspetti delle farmacie: i margini di distribuzione dei farmaci di fascia A, la pianta organica nei piccoli comuni e l’età massima per il proseguimento del servizio. La Corte ha dichiarato incostituzionali tutte e tre le norme: la materia appartiene allo Stato (concorrenza, ordinamento civile e penale, principi della tutela della salute).

    Di cosa si tratta

    La legge regionale pugliese n. 19/2008 conteneva tre disposizioni sulle farmacie: l’art. 8 vietava di modificare, anche per accordo tra privati, le quote di spettanza (margini) su farmaci di fascia A; l’art. 14 ricalcolava la pianta organica delle farmacie nei comuni fino a 12.500 abitanti (una farmacia ogni 3.500 abitanti); l’art. 17 prolungava automaticamente il servizio dei farmacisti oltre i 65 anni fino al pensionamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia n. 19/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), e terzo comma, della Costituzione (tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, tutela della salute come materia concorrente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutti e tre gli articoli. L’art. 8: incide sulla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) e sull’ordinamento penale (introduce di fatto una nuova fattispecie di illecito). L’art. 14: viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute (pianta organica è materia statale di principio). L’art. 17: la deroga al limite massimo di età non è circoscritta nel tempo e manca di qualsiasi valutazione discrezionale dell’Amministrazione, violando i principi della materia.

    Il principio

    La disciplina delle farmacie coinvolge materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza, ordinamento penale) e principi fondamentali di competenza concorrente (tutela della salute). Le regioni non possono intervenire su questi aspetti nemmeno invocando le proprie competenze in materia di commercio o salute, quando le disposizioni toccano il nucleo di competenza statale.

    Domande e risposte

    Le regioni possono modificare le regole sulla pianta organica delle farmacie?

    Non liberamente. La pianta organica è disciplinata da principi fondamentali di derivazione statale che le regioni devono rispettare. Modifiche al criterio demografico (una farmacia ogni tot abitanti) devono restare nei margini consentiti dalla legge statale.

    Perché la norma sui margini farmaceutici viola la tutela della concorrenza?

    Le quote di spettanza sui farmaci di fascia A sono fissate dalla legge statale. Una norma regionale che vieta di modificarle anche per accordo privato incide sull’assetto concorrenziale del settore, materia riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Un farmacista può continuare a lavorare oltre i 65 anni?

    Le deroghe al limite massimo di età per il proseguimento del servizio possono essere previste dalla legge, ma devono essere circoscritte nel tempo e prevedere una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Un prolungamento automatico senza limiti temporali e senza valutazione del caso concreto è incostituzionale.

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    • Art. 117 della Costituzione — Secondo comma lett. e): tutela della concorrenza (competenza statale esclusiva); lett. l): ordinamento civile e penale; terzo comma: tutela della salute (competenza concorrente)
  • Corte cost. n. 314/2009 – Rifiuti Campania, localizzazione impianti e concorrenza

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionali la lettera e) e la lettera m) dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 4/2008 (rifiuti), mentre dichiara non fondata la questione sulla lettera c). La legge regionale ha abrogato norme di tutela ambientale essenziali e ha introdotto deroghe alle gare per la gestione dei rifiuti in contrasto con la disciplina statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, comma 1, lettere c), e) e m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). La lettera c) riguardava la competenza delle Province nell’individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti; la lettera e) abrogava l’obbligo regionale di rispettare determinati criteri di tutela ambientale; la lettera m) modificava le regole sulle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, e l’art. 81 del Trattato CE.

    Le questioni di legittimità costituzionale

    Lo Stato censurava: 1) la lettera c), per avere attribuito alle Province il potere di individuare (non solo escludere) le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero, in contrasto con l’art. 197 del d.lgs. 152/2006; 2) la lettera e), per avere abrogato la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della legge regionale 4/2007, che imponeva alla Regione di rispettare soglie minime di tutela ambientale; 3) la lettera m), per avere introdotto deroghe alle procedure di gara in contrasto con i principi comunitari di concorrenza.

    La decisione della Corte

    La questione sulla lettera c) è non fondata: la localizzazione degli impianti di recupero rientra nel “governo del territorio” regionale e le Province possono individuare le zone idonee nell’ambito delle valutazioni urbanistiche, purché nel rispetto dei criteri tecnici statali. La questione sulla lettera e) è fondata: l’abrogazione della clausola di garanzia ambientale lede la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), rimuovendo un livello uniforme di tutela imposto dalla legislazione statale. La questione sulla lettera m) è fondata nei sensi di cui in motivazione: le deroghe alle gare si pongono in contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e con i principi comunitari.

    Il principio

    Le Regioni non possono abrogare clausole di garanzia che assicurano il rispetto dei livelli minimi di tutela ambientale imposti dalla legislazione statale. In materia di tutela dell’ambiente, la disciplina statale costituisce un livello uniforme inderogabile che le Regioni possono solo rafforzare, non abbassare.

    Domande e risposte

    Perché la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti è di competenza regionale?

    Perché attiene al “governo del territorio”, materia di competenza legislativa concorrente. Lo Stato fissa i criteri tecnici essenziali (soglie di protezione ambientale), mentre le Regioni – attraverso le Province – valutano le condizioni urbanistiche e territoriali per individuare le aree idonee.

    Cosa si intende per “livello uniforme di tutela ambientale”?

    La disciplina statale in materia ambientale stabilisce soglie minime di protezione che si applicano su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono adottare norme più rigorose, ma non possono derogare in senso peggiorativo ai livelli di tutela fissati dallo Stato, pena la violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

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  • Corte cost. n. 294/2009 – Riammissione in polizia penitenziaria dopo guarigione

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    Un agente della polizia penitenziaria, dichiarato inidoneo per leucemia e trasferito ai ruoli amministrativi, aveva poi guarito completamente. La legge non gli consentiva di chiedere la riammissione nel corpo di provenienza. La Corte ha dichiarato incostituzionale questa lacuna: l’avvenuta guarigione deve aprire la porta al rientro nei ruoli operativi.

    Di cosa si tratta

    Un agente del Corpo di polizia penitenziaria era stato giudicato inidoneo ai compiti di istituto a causa di una leucemia diagnosticata nel 1994. Su sua domanda era stato trasferito ai ruoli amministrativi dell’Amministrazione penitenziaria. Nel 2006, ottenuta la completa guarigione certificata dai medici, aveva chiesto di essere riammesso nel Corpo originario. L’Amministrazione aveva respinto la domanda: l’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992 non prevedeva la possibilità di riammissione una volta avvenuto il trasferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 80 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, per la mancanza di qualsiasi meccanismo che consentisse al dipendente guarito di rientrare nel ruolo operativo di provenienza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992, nella parte in cui non consentiva al dipendente che fosse guarito di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza. Il parametro è l’art. 3 Cost.: la norma trattava in modo irragionevolmente uguale situazioni diverse (inidoneità permanente e inidoneità temporanea poi superata). Gli altri parametri (artt. 2, 4, 35) restano assorbiti.

    Il principio

    La normativa sul personale dei corpi di polizia che disciplina il trasferimento per inidoneità ai compiti di istituto non può essere interpretata in modo da precludere in assoluto al dipendente guarito di chiedere la riammissione nel ruolo operativo di provenienza. Tale preclusione assoluta è irragionevole e contrasta con l’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico dichiarato inidoneo può rientrare nel ruolo operativo se guarisce?

    Dopo questa sentenza, sì: almeno per la polizia penitenziaria, la guarigione apre il diritto a presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza. L’Amministrazione deve poi valutare la domanda anche tenendo conto delle esigenze organiche al momento della presentazione.

    Il rientro è automatico?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma solo nella parte in cui non prevedeva la possibilità di presentare l’istanza. L’accoglimento della domanda dipende dalle valutazioni dell’Amministrazione, inclusa la verifica dei posti disponibili in organico.

    La sentenza vale solo per la polizia penitenziaria?

    Formalmente sì, perché la Corte ha dichiarato incostituzionale solo l’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992. Il principio espresso – l’irragionevolezza di una preclusione assoluta al rientro dopo guarigione – ha però ispirato interpretazioni analoghe per altri corpi di polizia e per i militari.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza: parametro decisivo per dichiarare incostituzionale la preclusione assoluta al rientro
  • Corte cost. n. 313/2009 – Misure di prevenzione, arresto fuori flagranza infondato

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 1423/1956 (misure di prevenzione – arresto fuori flagranza del sorvegliato speciale per violazione delle prescrizioni). La questione è già stata risolta in senso negativo dalla sentenza n. 161 del 2009 e, anteriormente, dalla sentenza n. 64 del 1977.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui prevede che la violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno – inclusa la commissione di delitti di qualsiasi gravità – legittima l’arresto fuori flagranza. I parametri indicati erano gli artt. 3 e 13 della Costituzione (il rimettente aveva erroneamente citato l’art. 19, corretto a art. 13).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente dubitava che estendere la misura dell’arresto fuori flagranza anche alla commissione di qualsiasi delitto – indipendentemente dalla sua gravità – violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà personale (art. 13 Cost.).

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata. La Corte richiama la sentenza n. 161 del 2009, con cui aveva già esaminato e rigettato una questione identica, e, ancor prima, la sentenza n. 64 del 1977. Poiché il rimettente non adduce argomentazioni nuove idonee a far riesaminare tali conclusioni, la questione è dichiarata manifestamente infondata per identità con precedenti pronunce.

    Il principio

    La previsione dell’arresto fuori flagranza per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che violi le prescrizioni – anche commettendo delitti – è compatibile con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, come già affermato dalla Corte nelle sentenze n. 64 del 1977 e n. 161 del 2009.

    Domande e risposte

    Chi è il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno?

    Il sorvegliato speciale è il soggetto nei cui confronti è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’obbligo di soggiorno impone al sorvegliato di risiedere in un determinato comune e di rispettare una serie di prescrizioni comportamentali stabilite dall’autorità giudiziaria.

    Perché l’arresto fuori flagranza è consentito per le misure di prevenzione?

    La violazione delle prescrizioni del sorvegliato speciale costituisce un reato autonomo. La legge n. 1423/1956 consente l’arresto fuori flagranza in questi casi come strumento per garantire l’effettività delle misure di prevenzione e contrastare la recidiva di soggetti già ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2009 – Stabilizzazione dirigenti regionali senza concorso pubblico

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    La legge del Veneto che stabilizzava in ruolo – senza concorso – il personale dirigenziale precario (incluso quello di fiducia degli organi politici) è stata dichiarata integralmente incostituzionale. La Corte ha ribadito che l’accesso ai ruoli pubblici mediante concorso è regola generale derogabile solo in modo rigorosamente circoscritto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Veneto n. 3/2008 dettava due misure: la prima (art. 1) interpretava autenticamente una norma precedente per estendere la stabilizzazione del personale precario del SSN anche al livello dirigenziale; la seconda (art. 4, commi 1, 2 e 4) disponeva l’accesso nei ruoli regionali del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (personale fiduciario), attraverso una procedura selettiva riservata e senza previo concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge del Veneto n. 3/2008, in riferimento agli artt. 3, 51 primo comma, 97 e 117 secondo comma della Costituzione, contestando la violazione dei principi statali sulla stabilizzazione del personale pubblico e dell’obbligo costituzionale del concorso pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Quanto all’art. 1: la stabilizzazione dei dirigenti viola i principi statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 co. 2 Cost.) che escludono tale livello dalle stabilizzazioni. Quanto all’art. 4: la stabilizzazione in ruolo senza concorso del personale di fiducia viola l’art. 97 Cost.; tale personale può essere assunto a tempo determinato (per la durata dell’organo politico), ma non stabilizzato in pianta stabile senza selezione pubblica.

    Il principio

    Il concorso pubblico è la regola per l’accesso agli impieghi pubblici (art. 97, quarto comma, Cost.). Deroghe sono ammissibili solo in modo rigorosamente circoscritto nel tempo e per il solo personale assunto a tempo determinato. La stabilizzazione in ruolo – senza selezione pubblica – del personale di fiducia degli organi politici è incostituzionale perché non soddisfa queste condizioni.

    Domande e risposte

    Il personale precario delle pubbliche amministrazioni può essere stabilizzato?

    Sì, ma entro i limiti fissati dalla legge statale, che fissa criteri di anzianità, requisiti e tetti di spesa. La stabilizzazione dei livelli dirigenziali è espressamente esclusa dalla normativa statale, che la Corte qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Il personale di fiducia degli organi politici regionali può essere assunto senza concorso?

    Può essere assunto a tempo determinato, per la durata dell’organo politico che lo ha nominato, anche con modalità fiduciarie. Non può però essere successivamente stabilizzato in ruolo senza concorso: quella fase richiede sempre una selezione pubblica che garantisca merito e imparzialità.

    Cosa ha detto la Corte sul merito nei concorsi pubblici?

    La Corte ha ribadito (citando la sentenza n. 252/2009) che anche le deroghe al concorso pubblico richiedono criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti prescelti. Non è sufficiente una procedura selettiva riservata che prescinda dal raffronto con candidati esterni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2009 – Centri storici Umbria, processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso avverso gli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 della legge della Regione Umbria n. 12/2008 (tutela dei centri storici, beni culturali, distanze e proprietà), dopo un «approfondito esame» della legge impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale numerosi articoli della legge della Regione Umbria 24 marzo 2008, n. 12, in materia di tutela dei centri storici. Le norme censurate riguardavano la tutela dei beni culturali e paesaggistici, il regime della proprietà, le distanze tra edifici. I parametri erano gli artt. 9, 42, secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato censurava le norme regionali sostenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nonché la competenza concorrente in materia di governo del territorio.

    La decisione della Corte

    In data 5 ottobre 2009, a seguito di un «approfondito esame» della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. La Corte prende atto della rinuncia, non constando accettazione della controparte regionale, e dichiara l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in assenza di accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato può rinunciare al ricorso?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha la legittimazione a impugnare le leggi regionali, può rinunciare al ricorso se, dopo un riesame della situazione, ritiene che la legge regionale sia compatibile con la Costituzione o che non sussista più interesse a ottenere una declaratoria di incostituzionalità (ad esempio, perché la Regione ha modificato o abrogato le norme censurate).

    Quali materie erano in gioco nella legge Umbria sui centri storici?

    La legge toccava la disciplina della tutela dei centri storici, che si pone all’incrocio tra competenze statali esclusive (beni culturali, paesaggio, ordinamento civile) e competenze regionali (governo del territorio). La questione riguardava in particolare le distanze tra edifici, il regime della proprietà e i vincoli paesaggistici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2009 – Personale ATA, interpretazione autentica e CEDU

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (interpretazione autentica sul maturato economico del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato). La norma interpretativa retroattiva rispetta i limiti imposti dall’art. 6 della CEDU, sussistendo ragioni imperative di interesse generale.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Ancona (con sei ordinanze) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Questa norma ha interpretato autenticamente l’art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilendo che il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) trasferito dagli enti locali ai ruoli statali del settore scuola va inquadrato sulla base del “maturato economico” – e non dell’anzianità complessiva maturata – con effetto retroattivo che incideva su numerosi giudizi pendenti in cui lo Stato era parte convenuta. Il parametro era l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto al giusto processo).

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti sostenevano che il legislatore, intervenendo retroattivamente con una norma interpretativa in presenza di numerosi giudizi pendenti sfavorevoli allo Stato, avesse violato il principio di parità delle armi e il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, sanciti dall’art. 6 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata. La Corte riconosce che l’art. 6 CEDU vieta interventi legislativi retroattivi diretti a influenzare l’esito di controversie in corso in cui lo Stato è parte, salvo che sussistano “ragioni imperative di interesse generale”. Nel caso di specie tali ragioni sussistono: l’interpretazione autentica ha ristabilito una delle plausibili varianti di lettura della norma, in linea con l’accordo sindacale del 2000, e perseguiva la finalità generale di rendere omogeneo il sistema retributivo del personale ATA al di là delle rispettive provenienze. Inoltre i livelli retributivi già acquisiti erano salvaguardati e i lavoratori avevano avuto accesso a un processo equo, compreso il controllo di costituzionalità.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica retroattiva che incide su procedimenti in corso in cui lo Stato è parte non viola l’art. 6 CEDU – e dunque l’art. 117, primo comma, Cost. – quando sussistono ragioni imperative di interesse generale, tra cui l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate e di garantire la parità di trattamento all’interno del comparto pubblico, purché i livelli retributivi acquisiti siano salvaguardati e il processo sia stato equo.

    Domande e risposte

    Chi è il personale ATA e perché fu trasferito allo Stato?

    Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole era originariamente alle dipendenze degli enti locali. La legge 124/1999 ne ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del Ministero della pubblica istruzione, con necessità di inquadramento nelle qualifiche corrispondenti.

    Che differenza c’è tra “anzianità complessiva” e “maturato economico”?

    L’anzianità complessiva (giuridica ed economica) avrebbe comportato il riconoscimento di tutti gli anni di servizio precedenti ai fini della progressione stipendiale. Il “maturato economico”, invece, prevede l’inquadramento sulla base del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento, con una posizione stipendiale corrispondente, e non necessariamente equivale a riconoscere l’intera carriera pregressa.

    Quando è ammessa un’ingerenza retroattiva del legislatore nei processi civili?

    La Corte di Strasburgo ammette l’ingerenza del legislatore nei processi in corso solo in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, da valutare caso per caso. Non basta il mero risparmio finanziario; occorrono finalità di riordino organizzativo, di parità di trattamento o di conformità all’originaria intenzione del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2009 – Fiere regionali e libertà di servizi UE

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge molisana sul settore fieristico, contestando che l’obbligo di autorizzazione per operatori UE e il fondo di sostegno regionale violassero la direttiva servizi e la disciplina sugli aiuti di stato. Prima della decisione nel merito, il Governo ha rinunciato al ricorso: il processo si è estinto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Molise n. 16/2008 subordinava lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale a un’autorizzazione regionale, applicabile anche agli operatori di altri Stati UE. Istituiva inoltre un fondo regionale con quota riservata alle fiere di interesse storico, economico e culturale. Il Governo contestava entrambe le previsioni per contrasto con il diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, 11 e 12 della legge della Regione Molise n. 16/2008 in riferimento all’art. 117, primo comma (obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario) e secondo comma, lettera a) (rapporti con l’Unione europea), della Costituzione, per contrasto con la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con le norme sugli aiuti di Stato (artt. 87-88 TCE).

    La decisione della Corte

    Con atto depositato il 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. La Regione Molise non si era costituita in giudizio. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza che questa si pronunci nel merito sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Le regioni possono imporre autorizzazioni agli operatori fieristici di altri Paesi UE?

    In linea generale no: la direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) vieta restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi, incluso l’obbligo di autorizzazione preventiva per attività temporanee. Le eccezioni devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

    Un fondo regionale che finanzia selettivamente le fiere locali costituisce aiuto di Stato?

    Può costituirlo se avvantaggia selettivamente imprese nazionali o locali rispetto a quelle di altri Stati UE, falsando la concorrenza. La qualificazione dipende dal meccanismo concreto di accesso al fondo e dalla sua incidenza sugli scambi intracomunitari.

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso di costituzionalità?

    Il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso in via principale, ad esempio se la norma regionale impugnata viene modificata o abrogata, se l’interesse alla pronuncia viene meno, o se si raggiunge un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La rinuncia non è un riconoscimento della legittimità della legge regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Primo comma: vincoli comunitari come limite alla legge regionale; secondo comma lett. a): competenza esclusiva statale sui rapporti con l’UE
  • Corte cost. n. 291/2009 – Cartella di pagamento senza responsabile del procedimento

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    Le commissioni tributarie avevano contestato che la legge salvasse dalla nullità le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, se riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni: la scelta del legislatore di non retroattivare la sanzione di nullità era ragionevole e non violava il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di indicare nelle cartelle esattoriali il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica, a pena di nullità, ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Le cartelle precedenti a tale data erano esplicitamente escluse dalla sanzione di nullità. Diversi contribuenti avevano impugnato cartelle più vecchie eccependo la nullità; i giudici tributari avevano dubitato della costituzionalità di questa scelta di non retroattività.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Chieti e la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248/2007 (conv. L. n. 31/2008), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione (e, in un caso, anche all’art. 53 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 53 Cost. (capacità contributiva), per difetto di rilevanza. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni per tutti gli altri parametri: la scelta di non applicare retroattivamente la nullità è ragionevole; non viola l’art. 24 Cost. perché il contribuente può ugualmente difendersi nel processo; non viola l’art. 97 Cost. perché il buon andamento non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente scegliere di applicare una nuova sanzione di nullità solo agli atti formati successivamente alla sua introduzione, senza estenderla retroattivamente a quelli precedenti: tale scelta non viola i principi di uguaglianza, buon andamento o diritto di difesa, purché il contribuente conservi la possibilità di tutelarsi nel giudizio.

    Domande e risposte

    La mancanza del responsabile del procedimento nella cartella la rende nulla?

    Solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 in poi. Per quelle precedenti, la legge ha espressamente escluso la nullità, e la Corte ha confermato la costituzionalità di questa scelta.

    Il contribuente può contestare una cartella per vizi formali?

    Sì, ma i vizi formali devono essere concretamente lesivi. La mancata indicazione del responsabile è stata sanzionata con la nullità solo per il futuro; per il passato, il contribuente può comunque difendersi nel merito e contestare l’atto per vizi sostanziali.

    Cosa è l’iscrizione a ruolo?

    È l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria affida la riscossione di un credito all’agente della riscossione (Equitalia, poi Agenzia delle Entrate-Riscossione), formando un elenco (ruolo) dei debitori e degli importi dovuti. La cartella di pagamento è la notifica al contribuente di questo atto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 310/2009 – Affidamento condiviso, decreto tribunale minorenni titolo esecutivo

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, ultimo comma, della legge n. 54/2006 (affidamento condiviso), nella parte in cui non prevede che il decreto del tribunale per i minorenni sul contributo al mantenimento del figlio naturale costituisca titolo esecutivo. Il rimettente non ha tentato un’interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede che il decreto con cui il tribunale per i minorenni stabilisce il contributo dell’altro genitore al mantenimento del figlio naturale costituisca titolo esecutivo. I parametri erano gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente lamentava che il decreto del tribunale per i minorenni in materia di mantenimento del figlio naturale non consentisse al genitore beneficiario di procedere in via esecutiva per ottenere il pagamento, a differenza di quanto avviene per i figli legittimi nell’ambito della separazione coniugale, con una disparità di trattamento ritenuta irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha tentato di dare alla norma un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di rimettere la questione. L’interpretazione adeguatrice è un passaggio obbligato che il giudice deve compiere; solo quando essa non sia praticabile può sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il giudice rimettente è tenuto a tentare, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile, la questione è inammissibile per omessa verifica del rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa è cambiato con la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso?

    La legge 54/2006 ha esteso l’affidamento condiviso anche ai figli naturali e ha riorganizzato le procedure per la determinazione del contributo al mantenimento, prevedendo che si applichi ai giudizi davanti al tribunale per i minorenni la stessa disciplina prevista per la separazione coniugale, salve le disposizioni specifiche.

    Perché è importante che il decreto sia titolo esecutivo?

    Un titolo esecutivo consente al creditore di procedere al pignoramento forzato dei beni del debitore inadempiente senza dover avviare un nuovo procedimento giudiziario. In assenza di tale qualità, il genitore che vanta il diritto al mantenimento del figlio dovrebbe intraprendere un’azione separata per ottenere un diverso titolo esecutivo.

    Norme collegate

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