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Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui

    Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui

    Art. 10 c.c. Abuso dell'immagine altrui

    In vigore

    Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. TITOLO II – Delle persone giuridiche CAPO I – Disposizioni generali

  • Articolo 62 Legge Fallimentare

    Articolo 62 Legge Fallimentare

    Art. 62 L. Fall. – Creditore di più coobbligati solidali

    Creditore di più coobbligati solidali

  • Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    In sintesi

    • I movimenti bancari possono essere usati nei controlli fiscali.
    • Versamenti e prelevamenti vanno spiegati con documenti.
    • La prova contraria deve essere specifica, non generica.
    • Conti personali e societari non vanno mescolati.
    • Serve riconciliazione prima di rispondere all’Agenzia.

    Prima degli esempi: il conto corrente racconta una storia fiscale

    L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri istruttori rilevanti, anche tramite dati e rapporti bancari. Nella pratica, un controllo sui conti può trasformare movimenti ordinari in richieste di chiarimenti fiscali.

    Il contribuente deve poter collegare entrate e uscite a fatture, stipendi, rimborsi, prestiti, giroconti, disinvestimenti o movimenti familiari. La spiegazione deve essere analitica: dire ‘sono soldi miei’ non basta.

    La gestione preventiva è essenziale soprattutto per professionisti, piccoli imprenditori e soci di SRL che usano conti personali e societari in modo confuso.

    Prima di rispondere al questionario

    • estratti conto;
    • fatture e corrispettivi;
    • bonifici familiari;
    • prestiti e restituzioni;
    • giroconti documentati.

    Caso 1: versamento contanti del professionista

    Scenario. Un professionista versa 8.000 euro in contanti e non ricorda l’origine.

    Come si legge in pratica. Serve ricostruire provenienza con documenti. Senza prova, il versamento può diventare contestazione reddituale.

    Prove

    • agenda incassi;
    • fatture;
    • prelievi precedenti;
    • vendita beni;
    • dichiarazioni cliente.

    Caso 2: bonifici soci su conto SRL

    Scenario. I soci versano somme in società senza causale precisa.

    Come si legge in pratica. Bisogna distinguere finanziamento soci, aumento capitale, ricavo o restituzione. La contabilità deve allinearsi al conto.

    Documenti

    • bonifici;
    • delibera;
    • contabilità;
    • mastrino soci;
    • causali.

    Caso 3: giroconti tra conti personali

    Scenario. Il contribuente sposta denaro tra due conti propri e il movimento appare duplicato.

    Come si legge in pratica. I giroconti vanno evidenziati con IBAN, intestazione e data. Senza riconciliazione, gonfiano il totale dei movimenti da spiegare.

    Riconciliazione

    • IBAN origine;
    • IBAN destinazione;
    • data valuta;
    • importo uguale;
    • estratti di entrambi i conti.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di rispondere a questionari bancari: ricostruisci movimenti e prove.

    Norme e fonti collegate

    DPR 600/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Un versamento bancario è sempre reddito?

    No, ma va spiegato con prova specifica.

    I giroconti vanno giustificati?

    Sì, per evitare duplicazioni.

    Contanti e prestiti familiari sono rischiosi?

    Sono difendibili solo con documenti coerenti.

    Quando preparare la risposta?

    Prima di inviarla, con tabella movimento per movimento.

  • Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 104 CCII – Convocazione dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che si applica l’articolo 10, comma 3. […]

    3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell’articolo 10, comma 3. […]

    4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 242.

    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la vota- zione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

  • Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    In sintesi

    • Il ravvedimento consente di regolarizzare violazioni con sanzioni ridotte.
    • Prima si interviene, minore è spesso il costo.
    • Serve calcolare imposta, sanzione e interessi.
    • Non tutti gli errori si sanano allo stesso modo.
    • Dichiarazioni integrative e F24 vanno coordinati.

    Prima degli esempi: correggere presto costa meno

    L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, strumento con cui il contribuente può regolarizzare spontaneamente molte violazioni fiscali beneficiando di riduzioni sanzionatorie.

    Il ravvedimento non è un semplice pagamento tardivo. Bisogna individuare violazione, imposta dovuta, data originaria, data di regolarizzazione, sanzione ridotta e interessi. Se serve, va presentata anche dichiarazione integrativa.

    La gestione corretta evita che un errore piccolo diventi cartella, avviso bonario o contestazione più costosa. Ma il calcolo va fatto con precisione.

    Prima del ravvedimento

    • violazione;
    • imposta dovuta;
    • scadenza originaria;
    • data pagamento;
    • codici tributo e interessi.

    Caso 1: IVA pagata con 20 giorni di ritardo

    Scenario. La società si accorge di non aver versato la liquidazione IVA mensile.

    Come si legge in pratica. Si calcolano imposta, sanzione ridotta e interessi fino al pagamento, usando codici corretti.

    Calcolo

    • liquidazione;
    • scadenza;
    • data F24;
    • sanzione;
    • interessi.

    Caso 2: costo dimenticato in dichiarazione

    Scenario. Il contribuente scopre un errore che riduce l’imposta dovuta.

    Come si legge in pratica. Potrebbe servire dichiarazione integrativa a favore o correzione secondo regole applicabili. Va valutato termine e documenti.

    Documenti

    • dichiarazione originaria;
    • fattura;
    • calcolo nuovo;
    • integrativa;
    • credito emergente.

    Caso 3: ritenuta non versata

    Scenario. Un sostituto d’imposta ha pagato un professionista ma dimenticato la ritenuta.

    Come si legge in pratica. Serve regolarizzare versamento, sanzioni e interessi, e coordinare CU e modello dichiarativo.

    Controlli

    • fattura;
    • pagamento netto;
    • ritenuta;
    • F24;
    • CU.

    Quando chiedere una verifica

    Per errori fiscali, F24 tardivi e integrative: calcola ravvedimento e documenti.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 472/1997 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il ravvedimento è sempre possibile?

    Va verificato in base alla violazione e allo stato dei controlli.

    Serve pagare interessi?

    Di regola sì, oltre alla sanzione ridotta.

    Posso correggere una dichiarazione?

    Spesso con integrativa, se nei termini.

    Meglio ravvedersi subito?

    Di solito prima si corregge, meglio è.

  • Articolo 19 Imposta di Registro

    Articolo 19 Imposta di Registro

    Art. 19 Imp. Reg. – Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

    2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

    3. […]

  • Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B. – Accertamento del passivo.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’ essere effettuata con le stesse modalita’ al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e’ onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

    2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche’ ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

    2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco e’ depositato presso la sede della societa’ o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma.

    3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

    4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

    5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

    6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonche’ gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

    7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche’ dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese.

    8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali e’ stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo e’ dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

    9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all’accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d’Italia degli elenchi di cui al comma 6.”

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  • Articolo 103 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 103 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 103 CCII – Scritture contabili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.

    2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

  • Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA – Regime speciale per i produttori agricoli. (1)

    In vigore dal 29/11/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:ripristino Per l’applicazione del c.4 si veda l’art.2, c.3 del dl 50/97 Ripristino Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.

    “1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

    2. Si considerano produttori agricoli:

    a) i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.

    b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

    c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

    3. (Comma abrogato)

    4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

    5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

    6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

    7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’ essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e’ consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

    8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’ consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

    9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche’ le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

    10. (Comma abrogato)

    11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.”

    ____________________________

    (1) Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005. D.I. 05/02/2021 GU 45/2021; D.I. 19/12/2021 GU 308/2021.

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  • Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA – Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.

    In vigore dal 09/04/1998 al 03/03/2000 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/03/1998 n. 56 Articolo 2

    Soppresso dal 03/03/2000 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11

    Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi l’art. 3, ultimo comma, della L. n. 31/80 .”1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
    imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
    professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
    oggetto altre attivita’, possono optare, dandone comunicazione
    all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
    ovvero nella dichiarazione di inizio attivita’:
    a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
    primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
    lire cinquantamila il versamento dovra’ essere effettuato insieme a quella
    dovuta per il trimestre successivo;
    b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il 15 marzo di
    ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
    dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
    versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
    frazione di mese successivo alla predetta data.
    2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
    contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non
    provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
    applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
    relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
    3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
    da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
    dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
    articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui e’
    esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
    comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
    corso.”

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