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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 107 CCII – Voto dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

    2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.

    3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

    4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

    5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

    6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

    9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  • Articolo 64 Legge Fallimentare

    Articolo 64 Legge Fallimentare

    Art. 64 L. Fall. – Atti a titolo gratuito

    Atti a titolo gratuito

  • Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • La territorialità delle cessioni dipende anche dal luogo dei beni.
    • Merci spedite, ferme in magazzino o in dropshipping richiedono analisi diversa.
    • Documenti di trasporto e prove di uscita sono decisivi.
    • B2B UE ed extra UE hanno adempimenti specifici.
    • La logistica deve dialogare con la fatturazione.

    Prima degli esempi: dove si trova il bene?

    L’art. 7-bis DPR 633/1972 riguarda la territorialità delle cessioni di beni. Per applicare correttamente l’IVA bisogna sapere dove si trovano i beni e come si muovono.

    Nelle vendite moderne la merce può trovarsi in un magazzino terzo, partire da altro Paese, essere venduta online o transitare direttamente dal fornitore al cliente. La fattura deve seguire la logistica reale.

    Le prove fisiche sono fondamentali: DDT, CMR, tracking, bolle doganali, contratti di trasporto, conferme cliente e registrazioni di magazzino.

    Prima di fatturare beni esteri

    • luogo beni;
    • cliente B2B/B2C;
    • spedizione;
    • prove trasporto;
    • regime IVA applicato.

    Caso 1: merce in Italia venduta a cliente tedesco

    Scenario. La merce parte dal magazzino italiano verso cliente con VAT tedesca.

    Come si legge in pratica. Serve verificare cessione intra UE, status cliente e prova di trasporto. Senza prova uscita, il trattamento è fragile.

    Documenti

    • VAT cliente;
    • ordine;
    • DDT/CMR;
    • tracking;
    • fattura.

    Caso 2: dropshipping da fornitore estero

    Scenario. Il venditore italiano vende online, ma il fornitore spedisce direttamente dall’estero al cliente.

    Come si legge in pratica. La territorialità dipende dalla catena reale e dal luogo dei beni. Serve mappare contratti e flussi.

    Mappa

    • fornitore;
    • luogo partenza;
    • cliente;
    • incoterms;
    • documenti doganali.

    Caso 3: merce già in magazzino estero

    Scenario. Una società italiana vende beni stoccati in Germania.

    Come si legge in pratica. Potrebbero emergere obblighi IVA esteri o identificazione. Non basta emettere fattura italiana standard.

    Controlli

    • magazzino;
    • proprietà beni;
    • cliente;
    • spedizione;
    • registrazione estera.

    Quando chiedere una verifica

    Per ecommerce, magazzini esteri e vendite UE: mappa IVA logistica e fatture.

    Norme e fonti collegate

    Art. 7-bis T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Conta dove è il cliente o il bene?

    Per le cessioni di beni conta molto il luogo dei beni e il trasporto.

    Serve prova di uscita UE?

    Sì, è fondamentale.

    Dropshipping è semplice IVA?

    No, va mappata la catena.

    Magazzino estero crea obblighi?

    Può crearli, va verificato.

  • Vendere casa, quote o crypto: esempi pratici sull’art. 67 TUIR

    Vendere casa, quote o crypto: esempi pratici sull’art. 67 TUIR

    L’art. 67 TUIR intercetta molti redditi che non sono stipendio, impresa o lavoro autonomo: vendite immobiliari, partecipazioni, cripto-attività e altri redditi diversi. Il problema pratico è ricostruire prezzo, costo e documenti prima della dichiarazione.

    Perché molti errori nascono dall’art. 67

    Le plusvalenze sembrano semplici: compro a 100, vendo a 150, pago sul 50. In realtà la parte difficile è capire se la plusvalenza è imponibile, quale costo si può usare, quali spese riducono il guadagno e quali documenti servono.

    Prima si qualifica, poi si calcola

    L’art. 67 TUIR non è una norma di calcolo puro: individua categorie di redditi diversi. Il primo passaggio è quindi qualificare correttamente l’operazione: immobile, terreno edificabile, partecipazione, cripto-attività, rapporto finanziario o altra fattispecie. Solo dopo si passa alla determinazione della base imponibile, che per molte ipotesi è disciplinata dall’art. 68 TUIR.

    L’errore più frequente è ragionare solo sull’incasso. Fiscalmente contano anche costo fiscalmente riconosciuto, spese documentate, data di acquisto, data di vendita, natura del bene e regime applicabile. Due operazioni con lo stesso guadagno economico possono avere effetti fiscali diversi se cambia il bene ceduto o se mancano i documenti di costo.

    Per gli immobili bisogna distinguere abitazione principale, seconda casa, terreni e aree edificabili. Per le quote societarie servono atti, versamenti e aumenti di capitale. Per le cripto-attività il problema diventa soprattutto ricostruttivo: senza storico operazioni, wallet, exchange e valori di carico, anche una plusvalenza apparentemente semplice diventa fragile.

    Ordine di lavoro prima della dichiarazione

    • classifica l’operazione prima di calcolare l’imposta;
    • ricostruisci costo, valore di acquisto e spese documentate;
    • controlla date, provenienza del bene e regime applicabile;
    • separa incassi, permute, swap e trasferimenti interni;
    • prepara il fascicolo prima della scadenza dichiarativa.

    Caso 1: seconda casa venduta dopo tre anni

    Scenario. Tizio compra una seconda casa a 180.000 euro e la rivende dopo tre anni a 235.000 euro. Ha spese notarili, imposte e lavori documentati per 9.000 euro.

    Calcolo pratico. La differenza non va calcolata guardando solo i due prezzi. Si parte dal prezzo di vendita, si sottrae il costo di acquisto e si verificano le spese incrementative documentate. Se i lavori sono reali ma non fatturati o non pagati correttamente, diventano difficili da usare.

    Fascicolo vendita immobile

    • rogito di acquisto;
    • rogito di vendita o bozza;
    • fatture lavori e bonifici;
    • spese notarili e imposte;
    • prova di eventuale abitazione principale.

    Caso 2: terreno agricolo diventato edificabile

    Scenario. Caio eredita un terreno agricolo. Dopo una variante urbanistica, il terreno diventa edificabile e un costruttore offre 420.000 euro.

    Come si gestisce. Le aree edificabili sono delicate: il decorso del tempo non risolve automaticamente il problema. Serve ricostruire valore di carico, destinazione urbanistica, eventuale rivalutazione e documenti di provenienza.

    Documenti decisivi

    • atto di provenienza o dichiarazione di successione;
    • certificato di destinazione urbanistica;
    • eventuale perizia di rivalutazione;
    • preliminare o proposta del costruttore;
    • bozza rogito e modalità di pagamento.

    Caso 3: cessione quote SRL da persona fisica

    Scenario. Sempronio ha comprato il 30% di una SRL per 25.000 euro. Dopo alcuni anni vende la quota a 110.000 euro.

    Come si gestisce. La plusvalenza non è solo l’incasso. Bisogna ricostruire costo fiscalmente riconosciuto, aumenti di capitale, versamenti soci, spese direttamente collegate alla cessione e regime applicabile.

    Scheda quota da preparare

    • atto di acquisto o sottoscrizione;
    • versamenti e aumenti capitale;
    • patti parasociali, se presenti;
    • atto di cessione quote;
    • bonifici e costi professionali.

    Caso 4: crypto su exchange estero

    Scenario. Tizia compra cripto-attività su due exchange esteri, fa swap durante l’anno e a dicembre riconverte parte del portafoglio in euro. Non ha scaricato lo storico operazioni.

    Come si gestisce. Il problema non è solo sapere se c’è guadagno, ma provarlo. Senza export CSV, movimenti tra wallet, saldi e prezzi di carico, la ricostruzione fiscale diventa fragile.

    Documenti crypto minimi

    • export CSV di ogni exchange;
    • movimenti wallet e transfer interni;
    • acquisti in euro e vendite in euro;
    • swap e operazioni non convertite in euro;
    • saldi al 31 dicembre e report annuali.

    Quando chiedere supporto

    Serve supporto quando l’operazione riguarda immobili venduti prima dei cinque anni, terreni edificabili, quote societarie, portafogli crypto o redditi esteri. In questi casi la consulenza serve prima della dichiarazione, non dopo l’avviso: richiedi un check-up fiscale e patrimoniale.

    Norme collegate

    Art. 67 TUIR sui redditi diversi, art. 68 TUIR sulla determinazione delle plusvalenze, calcolatore valore catastale per immobili.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    La vendita della seconda casa genera sempre plusvalenza tassabile?

    Non sempre. Conta il periodo di possesso, l’uso dell’immobile e la tipologia del bene.

    I lavori riducono la plusvalenza?

    Possono ridurla se sono documentati, inerenti e fiscalmente riconoscibili.

    Per le crypto basta guardare il bonifico finale?

    No. Bisogna ricostruire storico operazioni, acquisti, vendite, swap e saldi.

    Quando devo preparare i documenti?

    Prima del rogito o della dichiarazione, non quando il consulente deve chiudere il modello fiscale.

  • Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 106 CCII – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

    3. All’esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

  • Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B. – Adempimenti iniziali.

    In vigore dal 01/09/1996

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
    2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.”

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  • Articolo 63 Legge Fallimentare

    Articolo 63 Legge Fallimentare

    Art. 63 L. Fall. – Coobbligato o fideiussore del fallito con

    Coobbligato o fideiussore del fallito con

  • Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 105 CCII – Operazioni e relazione del commissario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita […] almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.

    2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

    3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare […] e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.

    4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

    5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.

  • Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • La dichiarazione di successione ha termini e contenuti da rispettare.
    • Ritardi e omissioni vanno gestiti prima che diventino contestazioni.
    • Beni dimenticati possono richiedere dichiarazioni integrative.
    • Gli eredi devono coordinare documenti e responsabilità.
    • Successioni complesse richiedono una regia unica.

    Prima degli esempi: la successione non è solo un modulo telematico

    L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 disciplina la dichiarazione di successione e i relativi obblighi dichiarativi. Per gli eredi, il problema concreto è rispettare tempi e completezza dei dati.

    Un file inviato senza mappatura può lasciare fuori conti, immobili, quote, debiti o donazioni pregresse. L’errore emerge spesso quando si vende un immobile o si sblocca un rapporto bancario.

    La soluzione pratica è trattare la successione come progetto: raccolta documenti, elenco beni, verifica valori, accordo tra eredi, invio e controllo ricevute.

    Prima dell’invio

    • certificato morte;
    • eredi e codici fiscali;
    • beni immobili;
    • rapporti bancari;
    • ricevute telematiche.

    Caso 1: conto corrente scoperto dopo l’invio

    Scenario. Dopo la dichiarazione emerge un rapporto bancario non indicato.

    Come si legge in pratica. Bisogna verificare valore, intestazione e necessità di dichiarazione integrativa. Ignorare il conto crea problemi anche con la banca.

    Azioni

    • saldo decesso;
    • dichiarazione inviata;
    • ricevute;
    • integrazione;
    • banca.

    Caso 2: immobile con dati catastali errati

    Scenario. La voltura non va a buon fine per dati catastali incoerenti.

    Come si legge in pratica. Prima si correggono visure e dati, poi si valuta rettifica. Il problema va risolto prima di vendita o divisione.

    Catasto

    • visura;
    • titolo;
    • dati eredi;
    • dichiarazione;
    • voltura.

    Caso 3: eredi in disaccordo sui valori

    Scenario. Un erede vuole dichiarare un valore basso per un immobile, un altro teme contestazioni.

    Come si legge in pratica. Il valore va deciso con criterio documentato. Il conflitto fiscale può diventare anche conflitto civile tra eredi.

    Metodo

    • stima;
    • visure;
    • mercato;
    • accordo eredi;
    • consulenza.

    Quando chiedere una verifica

    Per successioni in ritardo, incomplete o con eredi in disaccordo: metti ordine prima dell’invio o dell’integrazione.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 346/1990 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una successione incompleta si può correggere?

    Spesso si valuta un’integrazione o rettifica.

    I conti scoperti dopo contano?

    Sì, vanno gestiti.

    La voltura catastale è automatica?

    Dipende dai dati e dall’esito.

    Chi coordina gli eredi?

    Meglio avere un fascicolo unico e un referente.

  • Articolo 10 Ter Revisione Legale

    Articolo 10 Ter Revisione Legale

    Art. 10 Ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l’indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all’attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l’esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l’efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L’esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell’ente sottoposto a revisione.

    5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all’articolo 10-quater, comma 7, non- chè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

    8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività di revisione legale.

    9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l’entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all’ente sottoposto a revisione.

    10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

    11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all’ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte. 11 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.