Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 247/2009 – Bonifica siti contaminati e intesa con le Regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) nella parte relativa ai rifiuti speciali e alla bonifica dei siti contaminati. In particolare, ha censurato l’art. 241 e l’art. 265, comma 3, perché non prevedevano che i relativi regolamenti e decreti ministeriali fossero adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, violando così il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ha dettato una disciplina organica in materia di rifiuti, inclusi rifiuti speciali e recupero, nonché le procedure per la bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte IV). Numerose Regioni hanno impugnato varie disposizioni sostenendo che invadessero le loro competenze legislative e amministrative nelle materie dell’ambiente, del governo del territorio e della salute, senza prevedere adeguate forme di cooperazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche hanno impugnato gli artt. da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché l’allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, nella parte in cui non prevedeva che il relativo regolamento fosse adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e dell’art. 265, comma 3, nella parte in cui non prevedeva analoga intesa per il relativo decreto ministeriale. Ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 217-226 sollevata dalla Regione Calabria e inammissibili numerose altre questioni, riservando a pronunce separate le restanti.

    Il principio

    Quando la normativa statale in materia ambientale – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – incide su materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni (governo del territorio, tutela della salute), l’adozione di atti regolamentari o ministeriali richiede la previa intesa con la Conferenza unificata, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.

    Domande e risposte

    Cos’è la Conferenza unificata e qual è il suo ruolo?

    La Conferenza unificata (istituita dall’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997) riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. È il luogo istituzionale in cui Stato, Regioni ed Enti locali concordano le scelte legislative e regolamentari che li riguardano, applicando il principio di leale collaborazione previsto dalla Costituzione.

    Cosa riguardano le procedure di bonifica dei siti contaminati?

    Le norme sulla bonifica (Titolo V della Parte IV del Codice dell’ambiente) disciplinano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), le procedure di caratterizzazione e analisi di rischio dei siti inquinati, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica vera e propria, con distribuzione delle competenze tra soggetti privati, Comuni, Regioni e Stato.

    Perché la mancata previsione dell’intesa rende incostituzionale la norma?

    Il principio di leale collaborazione impone che le decisioni dello Stato che incidono su sfere di competenza regionale siano assunte con il coinvolgimento delle Regioni. Quando ciò avviene tramite atti regolamentari o decreti ministeriali (che esulano dal procedimento legislativo parlamentare), l’intesa con la Conferenza unificata è lo strumento sostitutivo che garantisce il necessario coordinamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2009 – Servizio idrico integrato e competenze regionali

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    La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto i ricorsi di numerose Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di servizio idrico integrato. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui imponeva che i bilanci delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) fossero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, escludendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, violando così le competenze costituzionali delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) ha riformato la disciplina del servizio idrico integrato, istituendo le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) quali enti preposti all’organizzazione del servizio a livello locale. Molte Regioni hanno impugnato varie disposizioni del decreto davanti alla Corte Costituzionale, lamentando un’invasione delle loro competenze legislative e amministrative nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dei servizi pubblici locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 135, 136, 141, 144-160, 166, 170, 172 e 176 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei bilanci e delle loro variazioni delle AATO nella Gazzetta Ufficiale anziché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni pendenti sullo stesso Codice dell’ambiente.

    Il principio

    Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico sono enti di natura locale: imporre per legge statale la pubblicazione dei loro atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anziché nel Bollettino Ufficiale regionale, viola le competenze costituzionali delle Regioni in materia di governo del territorio e di organizzazione dei servizi pubblici locali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) per il servizio idrico?

    Le AATO erano enti preposti all’organizzazione, all’affidamento e al controllo del servizio idrico integrato a livello locale, coinvolgendo i Comuni di ciascun ambito territoriale. Il d.lgs. 152/2006 le aveva istituite in attuazione dei principi di gestione unitaria della risorsa idrica per bacini territoriali omogenei.

    Perché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale era ritenuta illegittima?

    La Gazzetta Ufficiale della Repubblica è lo strumento di pubblicazione degli atti statali. Per gli atti di enti locali o regionali, la pubblicazione avviene normalmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Imporre per legge statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per atti di un ente locale sconfinava nelle competenze organizzative regionali.

    Qual era la posizione del WWF in questo giudizio?

    Il WWF Italia – Onlus è intervenuto nei giudizi chiedendo che le norme impugnate fossero dichiarate illegittime. La Corte ha tuttavia dichiarato inammissibili gli interventi dei terzi (incluso il WWF) nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, poiché tali interventi non sono ammessi in questa tipologia di giudizi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 245/2009 – Spese legali Corte dei conti e responsabilità amministrativa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, sull’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, che disciplina la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto in caso di sentenza favorevole nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Nella prassi del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005 prevedeva la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto nel caso di sentenza favorevole. La Corte dei conti, sezione di appello per la Sicilia, si interrogava sulla corretta applicazione della norma nelle ipotesi di dichiarazione di prescrizione dell’azione di responsabilità – che tecnicamente non costituisce una sentenza favorevole al convenuto nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si sarebbe prestata ad applicazioni estensive alle sentenze dichiarative della prescrizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è in forma di ordinanza, adottata ai sensi delle norme che consentono la definizione semplificata quando mancano i presupposti per l’esame nel merito.

    Il principio

    Per poter sottoporre una questione di legittimità costituzionale alla Corte occorre indicare con precisione la norma impugnata, il parametro costituzionale violato e la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La carenza di tali elementi, anche in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, determina l’inammissibilità della questione stessa.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti?

    Il giudizio di responsabilità amministrativa si svolge davanti alla Corte dei conti ed è diretto ad accertare se un funzionario pubblico abbia causato un danno all’erario nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di condanna, il funzionario è tenuto a risarcire il danno. L’azione è promossa dalla Procura della Corte dei conti.

    Cosa prevede l’art. 10-bis co. 10 del d.l. 203/2005 sulle spese legali?

    La norma prevedeva che, in caso di proscioglimento nel merito, le spese legali sostenute dal convenuto fossero poste a carico dello Stato. Il contenzioso riguardava se la stessa regola si applicasse alle sentenze di prescrizione, che non decidono nel merito la sussistenza della responsabilità.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il rimettente non aveva soddisfatto i requisiti formali e sostanziali necessari per sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, rendendo impossibile l’esame nel merito della compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 244/2009 – Statuto contribuente e nullità accertamento anticipato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania sull’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui non prevede esplicitamente la nullità dell’avviso di accertamento notificato prima del decorso dei 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

    Di cosa si tratta

    Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede all’art. 12, comma 7, che dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo il contribuente abbia 60 giorni per presentare osservazioni e che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima di tale termine, salvo casi di urgenza motivata. La Commissione tributaria della Campania contestava che la norma non sanzionasse esplicitamente con la nullità l’atto emesso in anticipo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità dell’avviso di accertamento notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di contestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, con ordinanza emessa in forma semplificata. La pronuncia non ha esaminato il merito delle censure costituzionali, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di ammissibilità della questione.

    Il principio

    La mancata previsione esplicita di una sanzione di nullità per l’atto emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni non integra, di per sé, un vizio costituzionalmente rilevante che renda la questione ammissibile: il rimettente avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione il petitum e la rilevanza nel caso concreto.

    Domande e risposte

    A cosa serve il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 co. 7 dello Statuto del contribuente?

    Il termine di 60 giorni è un periodo di garanzia riconosciuto al contribuente dopo l’accesso o la verifica fiscale: in questo lasso di tempo può presentare memorie, osservazioni e documenti che l’ufficio è tenuto a valutare prima di emettere l’atto impositivo. La norma mira a garantire il contraddittorio anteriore all’accertamento.

    Cosa succede in pratica se l’ufficio emette l’accertamento prima dei 60 giorni?

    La questione della nullità dell’atto anticipato era controversa in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha successivamente (dopo questa pronuncia) elaborato orientamenti articolati, riconoscendo la nullità dell’atto quale regola generale, salvo casi di comprovata urgenza motivata.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile e non ha deciso nel merito?

    L’inammissibilità indica che il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti processuali necessari – tipicamente la descrizione precisa del petitum (cosa esattamente si chiede di dichiarare incostituzionale) e la rilevanza nel caso concreto – senza i quali la Corte non può procedere alla valutazione nel merito.

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  • Corte cost. n. 243/2009 – Riserva incidente probatorio e accertamenti DNA

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Asti sull’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, che ricollega il divieto del PM di procedere ad accertamenti tecnici alla sola riserva di promuovere incidente probatorio, anche senza che tale richiesta venga poi effettivamente depositata. La questione è risultata carente nei requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di indagini per tentato furto aggravato, il PM aveva disposto un accertamento tecnico non ripetibile per estrarre il profilo del DNA da un mozzicone di sigaretta. Il difensore dell’indagato aveva formulato riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.p., ma non aveva poi depositato alcuna richiesta nella cancelleria del GIP. Il PM, ritenendo di dover attendere comunque, ha richiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che lo obbligava ad attendere anche in presenza della sola riserva non seguita da deposito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il divieto del PM di procedere agli accertamenti tecnici alla riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all’effettivo deposito della richiesta di incidente probatorio nella cancelleria del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è un’ordinanza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 87/1953 e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative, senza svolgimento nel merito delle censure costituzionali sollevate.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono soddisfare precisi requisiti di ammissibilità – tra cui la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza – prima di poter essere esaminate nel merito dalla Corte: la carenza di tali requisiti determina una pronuncia di inammissibilità in forma di ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 360, comma 4, c.p.p. sugli accertamenti tecnici non ripetibili?

    L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti dal PM nelle indagini preliminari. Il comma 4 prevede che, se la persona sottoposta alle indagini formula riserva di promuovere incidente probatorio, il PM non può procedere agli accertamenti tecnici. La norma impugnata era criticata perché basta la sola riserva – anche non seguita da deposito – a bloccare il PM.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità è una pronuncia processuale che non entra nel merito della questione costituzionale: significa che la questione non presentava i presupposti formali o sostanziali richiesti (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata) per essere esaminata nel merito dalla Corte.

    Qual era il rischio concreto lamentato dal GIP?

    La norma, nell’interpretazione del rimettente, consentiva all’indagato di paralizzare l’accertamento tecnico non ripetibile (come il test del DNA) con la sola formulazione di una riserva, anche senza poi richiedere concretamente l’incidente probatorio, con possibile dispersione della prova.

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  • Corte cost. n. 242/2009 – Appello PM contro non luogo a procedere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale – nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere – ritenendo che la situazione processuale dell’udienza preliminare sia strutturalmente diversa da quella dibattimentale e giustifichi una disciplina differenziata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, anche sostituendo l’art. 428 c.p.p. in modo da escludere l’appello contro le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare. Precedenti sentenze della Corte (nn. 26 e 320 del 2007) avevano già dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro proscioglimenti dibattimentali. I giudici rimettenti sostenevano che la stessa ratio dovesse valere per le sentenze di non luogo a procedere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia e la Corte militare d’appello di Verona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dall’art. 4 della legge n. 46/2006), nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di non luogo a procedere, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che l’udienza preliminare abbia carattere essenzialmente cartolare e preliminare, strutturalmente diverso dal dibattimento: in essa non si svolge la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la situazione processuale è eterogenea rispetto a quella che aveva indotto la Corte a censurare le limitazioni all’appello nelle sentenze di proscioglimento dibattimentale, e la differenziazione normativa risulta costituzionalmente giustificata.

    Il principio

    La parità tra le parti processuali sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost. non impone un regime identico di appello in tutte le fasi del processo penale: la struttura essenzialmente cartolare e non contraddittoria dell’udienza preliminare giustifica una disciplina dell’appello del PM differente rispetto a quella prevista per il giudizio dibattimentale.

    Domande e risposte

    Cos’è la sentenza di non luogo a procedere e come si differenzia dal proscioglimento dibattimentale?

    La sentenza di non luogo a procedere è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, quando il giudice ritiene che gli elementi raccolti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il proscioglimento dibattimentale, invece, avviene al termine del processo vero e proprio, dopo la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

    Perché la Corte aveva già censurato la legge n. 46/2006 per i proscioglimenti dibattimentali?

    Le sentenze nn. 26 e 320 del 2007 avevano dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del dibattimento (art. 593 c.p.p.) e del giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.), per contrasto con il principio di parità delle parti. In quei casi l’asimmetria non era giustificata da differenze strutturali del rito.

    Cosa può fare il PM se non può appellare il non luogo a procedere?

    Il PM può chiedere, ai sensi dell’art. 434 c.p.p., la revoca della sentenza di non luogo a procedere qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova. Questa facoltà è stata ritenuta dalla Corte idonea a garantire comunque l’esercizio dell’azione penale.

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  • Corte cost. n. 241/2009 – Reati ministeriali e competenza parlamentare

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    La Corte Costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno. La Corte ha dichiarato che non spettava ai giudici ordinari trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica senza prima darne comunicazione al Presidente della Camera, ogniqualvolta il fatto risultasse potenzialmente riconducibile a un reato ministeriale commesso da un deputato, anche se i giudici ritenevano trattarsi di reato comune.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento penale riguardava l’allora Ministro Altero Matteoli, imputato di reati (rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale). Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo i reati non ministeriali, e aveva trasmesso direttamente gli atti alla Procura della Repubblica ordinaria, senza investire la Camera dei deputati. La Camera ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che la trasmissione diretta alla Procura le impediva di esercitare le proprie prerogative costituzionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina), contestando la trasmissione diretta degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria senza previa comunicazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989. Il parametro è l’art. 96 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1/1989, che subordina il giudizio dei reati ministeriali all’autorizzazione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava al Tribunale dei Ministri di Firenze omettere la comunicazione alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989, né spettava al Tribunale di Livorno affermare l’insussistenza dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere. Ha chiarito che l’obbligo di rimessione alla sede parlamentare sussiste in tutti i casi diversi dalla vera e propria archiviazione, inclusa l’ipotesi in cui il giudice ritenga il fatto configurare un reato comune anziché ministeriale.

    Il principio

    Quando il Collegio per i reati ministeriali ritiene che il fatto non integri un reato ministeriale ma un reato comune, non può trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica: deve invece inviare comunicazione al Presidente della Camera competente, affinché il Parlamento possa esercitare le proprie valutazioni. Solo l’archiviazione vera e propria (che esclude qualsiasi seguito procedimentale) esonera dall’obbligo di coinvolgimento parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è il «Tribunale dei Ministri» e come funziona?

    Il Tribunale dei Ministri (Collegio per i reati ministeriali) è un organo costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio. È istituito dalla legge costituzionale n. 1/1989 per giudicare i reati commessi dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione della Camera competente.

    Perché è necessaria l’autorizzazione parlamentare per processare un Ministro?

    L’art. 96 Cost. prevede che i Ministri, anche cessati dalla carica, siano giudicati per i reati ministeriali dalla giurisdizione ordinaria, ma solo previo assenso della Camera competente. Questa garanzia tutela l’esercizio delle funzioni governative da possibili interferenze giudiziarie e consente al Parlamento di valutare se il fatto abbia carattere ministeriale.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i procedimenti a carico di Ministri?

    I giudici non possono più «scavalcare» la Camera trasmettendo direttamente gli atti alla Procura ordinaria, anche quando ritengano il reato non ministeriale. La rimessione al Parlamento è obbligatoria ogni volta che non si tratti di vera e propria archiviazione, lasciando alla Camera la valutazione sul seguito da dare alla vicenda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2009 – ICI abitazione principale e risorse Sicilia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Siciliana contro le norme del decreto-legge n. 93/2008 che abolivano l’ICI sull’abitazione principale, finanziando la misura con una riduzione di fondi già assegnati alla Regione. La Corte ha ritenuto che le norme censurate non incidessero su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione, escludendo così la violazione dello Statuto speciale siciliano.

    Di cosa si tratta

    Nel 2008 il Governo ha approvato con decreto-legge (n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008) l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per finanziare questa misura, il decreto ha previsto la riduzione di alcuni fondi già destinati alla Regione Siciliana, tra cui contributi per l’indennizzo dei danni da peronospora all’agricoltura. La Regione ha impugnato davanti alla Corte le disposizioni che riducevano le sue risorse, sostenendo che incidessero su materie di sua competenza esclusiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha impugnato in via principale l’art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), n. 14), e 12 del d.l. n. 93/2008, nonché l’elenco n. 1 allegato, lamentando la violazione dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale siciliano e delle correlative norme di attuazione. Secondo la Regione, le disposizioni riguardavano materie rientranti nelle sue attribuzioni «proprie e peculiari» e avrebbero richiesto la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha chiarito che le norme censurate non riguardavano materie rientranti nella sfera di attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione Siciliana, con la conseguenza che per la loro approvazione non era richiesta la partecipazione necessaria del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri. La riduzione dei fondi destinati agli agricoltori danneggiati dalla peronospora, in particolare, non costituiva una indebita ablazione di risorse già nella disponibilità della Regione.

    Il principio

    L’obbligo di coinvolgimento del Presidente della Regione Siciliana nei procedimenti del Consiglio dei Ministri sussiste soltanto quando lo Stato legifera su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione ai sensi dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale: la semplice incidenza economica di una norma statale sulle finanze regionali non è di per sé sufficiente a integrare tale requisito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Siciliana aveva uno statuto speciale rilevante in questo caso?

    La Sicilia è una regione a statuto speciale e il suo Statuto (r.d.lgs. n. 455/1946) prevede che, quando il Consiglio dei Ministri delibera su materie di specifica competenza regionale, il Presidente della Regione partecipa alla riunione. La Regione sosteneva che la riduzione dei propri fondi toccasse proprio queste materie.

    In cosa consisteva la riduzione di fondi contestata?

    Il d.l. 93/2008 aveva previsto, tra l’altro, la riduzione dell’intero importo di 1.363,5 milioni di euro già stanziato per l’anno 2008 e destinato alla Regione Siciliana, nonché il taglio di altri trasferimenti, inclusi quelli per i danni da peronospora in agricoltura.

    Quale è la differenza tra competenza «propria e peculiare» e semplice interesse economico?

    Una materia è «propria e peculiare» della Regione Siciliana quando lo Statuto speciale le attribuisce potestà legislativa esclusiva. Il mero interesse economico regionale a ricevere certi fondi statali non trasforma la materia in una competenza esclusiva che attivi l’obbligo di partecipazione regionale al Consiglio dei Ministri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, quadro costituzionale di riferimento per le autonomie speciali
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, rilevante per i trasferimenti di risorse contestati
  • Corte cost. n. 239/2009 – Confisca lottizzazione abusiva e responsabilità penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che impone al giudice penale la confisca dei terreni e delle opere in caso di lottizzazione abusiva accertata, anche nei confronti di persone estranee al reato. La questione era inammissibile perché il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare la possibilità di un’interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 44, comma 2, del Testo Unico Edilizia prevede che, in caso di sentenza definitiva di condanna per lottizzazione abusiva, il giudice ordini la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già dichiarato questa norma incompatibile con l’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege) nella misura in cui viene applicata anche nei confronti di soggetti estranei al reato o prosciolti. La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. Si lamentava l’imposizione automatica della confisca anche nei confronti di persone prosciolte o estranee alla commissione del reato, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio di legalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare se fosse possibile interpretare la norma in modo conforme alla Convenzione CEDU, come richiesto dall’art. 117, primo comma, Cost. Laddove tale adeguamento interpretativo si rivelasse impossibile o desse luogo a un diritto vivente di dubbia costituzionalità, la questione avrebbe potuto essere riproposta alla Corte. Il compito primario di adeguare la norma interna alla CEDU spetta ai giudici comuni, non direttamente alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con la CEDU, il giudice deve verificare se sia praticabile un’interpretazione della norma interna conforme alle disposizioni convenzionali, come imposto dall’art. 117, primo comma, Cost. Solo quando tale interpretazione sia impossibile o il diritto vivente che si formi sollevi dubbi di costituzionalità, la questione può essere rimessa alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la lottizzazione abusiva?

    Si tratta della trasformazione non autorizzata di terreni a scopo edificatorio, realizzata o attraverso opere materiali (costruzioni, strade, impianti) o attraverso atti giuridici (frazionamento, vendita di lotti) che determinino una destinazione d’uso del suolo contraria a quella prevista dagli strumenti urbanistici. È un reato previsto dall’art. 44, lett. c), del T.U. Edilizia.

    Perché la confisca può colpire anche chi non ha commesso il reato?

    La norma impugnata prevede la confisca dei terreni e delle opere “a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti”. Ciò significa che la confisca può essere disposta anche contro chi abbia acquistato in buona fede un lotto da un lottizzante abusivo, senza aver partecipato al reato.

    Cosa ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo su questa norma?

    La Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 7 CEDU (nessuna pena senza legge), ritenendo che la confisca applicata a soggetti non condannati costituisse una “pena” in senso sostanziale irrogata in violazione del principio di legalità. La Corte costituzionale ha ritenuto che spettasse ai giudici comuni adeguare l’interpretazione della norma interna a questi principi.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale: la pena non può essere estesa a chi non ha commesso il reato
    • Art. 117 della Costituzione — Obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento CEDU: parametro che impone l’interpretazione conforme alla Convenzione
  • Corte cost. n. 238/2009 – TIA giurisdizione tributaria e giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania e non fondata quella della Commissione tributaria provinciale di Prato, sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA). La TIA ha natura tributaria e la sua attribuzione alla giurisdizione tributaria è costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti (TIA) era stata introdotta in sostituzione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Una norma del 2005 ha attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie relative alla TIA. Alcuni giudici di pace e una commissione tributaria hanno contestato questa scelta, dubitando che la TIA potesse essere qualificata come tributo e che le relative controversie potessero essere attribuite ai giudici speciali tributari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Catania e la Commissione tributaria provinciale di Prato hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.l. n. 203/2005. I parametri invocati erano gli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, della Costituzione e la VI disposizione transitoria della Costituzione, che vietano l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli già esistenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania, per difetti di motivazione sulla rilevanza. Ha invece dichiarato non fondata la questione della Commissione tributaria di Prato con riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost.: la TIA ha natura tributaria (come confermato anche dalla sentenza n. 117/2009 delle Sezioni Unite della Cassazione), e la sua attribuzione alle commissioni tributarie è conforme alla Costituzione, che consente l’istituzione di giudici speciali per determinate materie.

    Il principio

    La tariffa di igiene ambientale (TIA) ha natura tributaria: le controversie che la riguardano possono essere legittimamente attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie senza violare il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali previsto dall’art. 102, secondo comma, Cost. e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra TIA e TARSU?

    La TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) era un tributo locale classico, commisurato alla superficie degli immobili. La TIA (tariffa di igiene ambientale) era strutturata come corrispettivo per un servizio, ma la giurisprudenza e la Corte costituzionale ne hanno poi riconosciuto la natura tributaria sostanziale, con conseguente applicazione del regime fiscale e delle regole processuali proprie dei tributi.

    Perché la questione del Giudice di pace era inammissibile?

    Perché il Giudice di pace non aveva sufficientemente motivato sulla rilevanza della questione, ossia non aveva spiegato in modo adeguato perché la risoluzione della questione di costituzionalità fosse necessaria per decidere il caso concreto sottopostogli.

    Le commissioni tributarie possono essere considerate «giudici speciali» vietati dalla Costituzione?

    No: le commissioni tributarie erano già esistenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione e rientrano tra i giudici speciali consentiti in via transitoria, poi oggetto di riforma e potenziamento. Il loro utilizzo per materie fiscali aggiuntive (come la TIA) non viola la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2009 – Comunità montane soppressione e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 20, 21 (ultimo periodo) e 22 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), relativi alla soppressione delle comunità montane nelle Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20%. La legge statale non poteva imporre alle Regioni la soppressione di questi enti, rientrando la loro disciplina nella competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 ha introdotto disposizioni volte a ridurre il numero delle comunità montane, prevedendo la soppressione di quelle situate in Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20% del territorio regionale. Le comunità montane sono enti locali a base associativa, costituiti dai Comuni montani per l’esercizio associato di funzioni e la valorizzazione delle zone montane. Le Regioni Toscana e Veneto hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Veneto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17-22, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Si contestava che il legislatore statale avesse imposto la soppressione di enti locali la cui disciplina compete alle Regioni, senza che ciò fosse giustificato da un adeguato titolo di competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 20 e 22 dell’art. 2 e dell’ultimo periodo del comma 21 (che faceva decorrere gli effetti del comma 20 dalla pubblicazione del decreto ministeriale). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto con riferimento ad alcuni parametri, e non fondate le questioni relative ai commi 17 e 18, che si limitavano a fissare criteri e criteri indirizzi senza imporre soppressioni dirette. La sentenza è stata depositata il 24 luglio 2009.

    Il principio

    La disciplina delle comunità montane rientra nell’ambito della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali: lo Stato non può imporre con legge ordinaria la soppressione di tali enti, potendo solo dettare principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente. Il ricorso a «indicatori» quantitativi (numero di comuni montani, superficie montana) per determinare la soppressione diretta di enti locali eccede la competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Sono enti locali formati dall’associazione volontaria di Comuni situati in territorio montano. Svolgono funzioni di programmazione dello sviluppo montano, di pianificazione del territorio, di gestione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali delle aree montane.

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali i commi 20 e 22 ma non i commi 17 e 18?

    Perché i commi 17 e 18 si limitavano a fissare criteri di razionalizzazione e incentivi finanziari per le Regioni che avessero ridotto il numero di comunità montane, lasciando alle Regioni la scelta finale. I commi 20 e 22, invece, disponevano la soppressione automatica delle comunità montane al verificarsi di determinati parametri quantitativi, senza alcuna valutazione regionale.

    Quali effetti ha avuto la sentenza sulle comunità montane esistenti?

    Le comunità montane che avrebbero dovuto essere soppresse automaticamente per effetto dei commi 20 e 22 hanno potuto continuare a esistere. Spetta alle singole Regioni valutare, nell’esercizio delle proprie competenze, se e come riorganizzare le comunità montane presenti nel proprio territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2009 – Fuori ruolo professori universitari e legge finanziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applicava ai professori universitari per i quali fosse già stato disposto il collocamento in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che avevano già iniziato il periodo di fuori ruolo. La norma violava l’art. 3 Cost. perché trattava in modo uguale situazioni giuridiche diverse.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 ha ridotto la durata massima del fuori ruolo dei professori universitari, rendendo tale riduzione applicabile anche a coloro che erano già stati collocati in fuori ruolo con formale provvedimento e avevano già iniziato il relativo periodo. Alcuni professori universitari, ritenendo la norma applicata retroattivamente in loro danno, hanno promosso ricorsi davanti ai Tribunali amministrativi regionali di Catania e Roma, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia (Catania) e il TAR Lazio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma impugnata, riducendo la durata del fuori ruolo con effetto immediato, incideva negativamente sullo stato giuridico in atto dei professori già collocati in fuori ruolo, equiparando situazioni giuridiche tra loro diverse (chi era già in fuori ruolo e chi aspirava a esserlo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione con riferimento all’art. 3 Cost., rilevando che il professore già collocato in fuori ruolo è titolare di uno specifico stato professionale su cui la norma incide in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa. Equiparare le due situazioni realizza una disparità di trattamento autonomamente lesiva del principio di eguaglianza. Ha dichiarato l’incostituzionalità della norma limitatamente all’applicazione ai professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento che avevano iniziato il relativo periodo.

    Il principio

    È incostituzionale la norma che, riducendo la durata del fuori ruolo dei professori universitari, si applica con effetto immediato a chi sia già titolare di uno stato di fuori ruolo formalmente disposto, equiparandolo a chi aspira soltanto a esservi collocato. La titolarità di uno stato giuridico formalmente riconosciuto costituisce una posizione diversa dalla mera aspettativa, e un trattamento identico dei due casi viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa significa essere «fuori ruolo» per un professore universitario?

    Il fuori ruolo è lo status del professore che, pur conservando il rapporto di lavoro con l’ateneo, viene temporaneamente esonerato dai compiti didattici ordinari per svolgere incarichi istituzionali, di ricerca o altre funzioni. La legge fissa una durata massima per questo periodo.

    Perché la Corte ha limitato la declaratoria di incostituzionalità?

    Perché la norma era incostituzionale solo nella parte in cui si applicava a chi aveva già un provvedimento di collocazione in fuori ruolo e aveva già iniziato il periodo. Per i professori in servizio di ruolo che non avevano ancora ricevuto il provvedimento, la riduzione della durata massima del fuori ruolo poteva operare senza violare l’art. 3 Cost.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    I professori che erano stati formalmente collocati in fuori ruolo prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 e avevano già iniziato il periodo possono completare il fuori ruolo secondo la durata prevista al momento del provvedimento, senza subire la riduzione introdotta dalla legge successiva.

    Norme collegate