Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 326/2009 – Fuori ruolo professori universitari anticipato pensionamento

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che aveva ridotto progressivamente il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia in relazione a professori per i quali il collocamento fuori ruolo era già stato formalmente disposto.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) aveva progressivamente ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari che precede il pensionamento: da tre anni a due dall’1 gennaio 2008, a uno dall’1 gennaio 2009, e zero dall’1 gennaio 2010. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione di legittimità in relazione a tre professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze del 30 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si applicherebbe anche ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi nel merito della costituzionalità della norma.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta di elementi essenziali — quali un’adeguata descrizione della fattispecie concreta o una sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza — che permettano alla Corte di valutarne la fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il «fuori ruolo» per i professori universitari?

    Il fuori ruolo è un periodo (in origine di tre anni) che precede il pensionamento definitivo del professore universitario, durante il quale il docente cessa le attività didattiche ordinarie ma può continuare a svolgere attività di ricerca e altri incarichi. La legge finanziaria 2008 ha progressivamente eliminato questo periodo.

    Cosa contestavano i professori ricorrenti?

    I professori sostenevano che, avendo già ricevuto un formale provvedimento di collocamento in fuori ruolo, avessero acquisito un diritto alla durata triennale del fuori ruolo che la nuova legge non avrebbe potuto ridurre retroattivamente senza violare il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Perché la questione era manifestamente inammissibile?

    Per difetti dell’ordinanza di rimessione che non consentivano alla Corte di esaminare nel merito se l’applicazione retroattiva della riduzione del fuori ruolo ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo violasse i principi costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 274/2009 – Appello in giudizio abbreviato contro assoluzione per vizio di mente

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato, nel giudizio abbreviato, possa appellare la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 aveva limitato l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato. Tuttavia ciò creava una situazione paradossale: l’imputato assolto per totale infermità mentale si vedeva applicare una misura di sicurezza (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) ma non poteva impugnare la sentenza per chiedere una qualificazione diversa del fatto o una misura meno afflittiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato contro le sentenze di assoluzione per vizio totale di mente nel rito abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. L’imputato ha il diritto di impugnare per contestare la qualificazione del fatto o la misura di sicurezza applicata.

    Il principio

    Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio impongono che l’imputato, destinatario di una misura di sicurezza, possa impugnarla. Escludere l’appello contro una sentenza di assoluzione per vizio di mente è irragionevole perché priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni anche quando la decisione incide sulla sua libertà.

    Domande e risposte

    Perché una persona assolta vorrebbe fare appello?

    Perché l’assoluzione per vizio totale di mente comporta l’applicazione di una misura di sicurezza, spesso il ricovero in O.P.G. L’imputato può voler contestare la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza del vizio di mente o la scelta della misura di sicurezza, chiedendo ad esempio una misura meno restrittiva.

    Cosa prevede l’art. 443 c.p.p.?

    Disciplina l’appello nel giudizio abbreviato, stabilendo i limiti all’impugnazione delle sentenze di proscioglimento. Prima della pronuncia di incostituzionalità, escludeva del tutto la possibilità per l’imputato di appellare quando era stato assolto per vizio totale di mente.

    Il pubblico ministero poteva invece appellare?

    La norma censurata riguardava esclusivamente l’appello dell’imputato. La disparità era pertanto evidente: il P.M. manteneva le proprie prerogative di impugnazione, mentre l’imputato — destinatario della misura di sicurezza — era privo di tutela.

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  • Corte cost. n. 325/2009 – Contratti lavoro determinato art. 4-bis d.lgs. 368/2001

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 e manifestamente inammissibili quelle sull’art. 4-bis introdotto dal d.l. n. 112/2008. L’art. 4-bis, che nei giudizi in corso limitava il rimedio per i contratti a termine illegittimi alla sola indennità, escludendo la ricostituzione del rapporto, presentava problemi di ammissibilità che hanno impedito l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 aveva introdotto l’art. 4-bis nel d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), prevedendo che per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto unicamente a corrispondere un’indennità e non a riassumere il lavoratore. Vari giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Corte d’appello di Milano, Tribunali di Roma, Rossano, Pistoia, Pesaro e Tivoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 11 e 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 76, 77 e 117, primo comma, Cost., contestando principalmente la retroattività dell’art. 4-bis sui giudizi in corso e la limitazione del rimedio alla sola indennità.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 (relative alla violazione della delega e degli obblighi comunitari) e manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4-bis, per molteplici difetti delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici con contenuti non omogenei e con difetti motivazionali delle ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili. La manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità possono essere dichiarate in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?

    L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, disponeva che per i giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore, in caso di accertata violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto solo a corrispondere un’indennità risarcitoria (tra 2,5 e 12 mensilità), escludendo la ricostituzione del rapporto di lavoro come conseguenza dell’illegittimità.

    Perché i giudici contestavano l’art. 4-bis?

    Principalmente per la sua applicazione retroattiva ai giudizi già in corso, che trasformava il rimedio applicabile in pendenza di lite. I giudici temevano che ciò violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e gli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 1999/70/CE.

    Cosa significa «manifestamente inammissibile» rispetto a «manifestamente infondato»?

    La manifesta inammissibilità riguarda difetti formali o procedurali della questione (motivazione carente, assenza di rilevanza, premessa interpretativa errata) che impediscono alla Corte di esaminare il merito. La manifesta infondatezza riguarda invece il merito: la questione è esaminata e giudicata priva di ogni fondamento.

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  • Corte cost. n. 324/2009 – Agenzia autonomia scolastica legge finanziaria 2007

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo, dopo che le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato diverse disposizioni della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) in materia di istruzione e formazione professionale. La decisione sulle altre questioni è stata riservata a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2007, tra cui quelle relative all’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e alla fissazione dell’obbligo scolastico a dieci anni, ritenendo che violassero le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una cessazione della materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato l’art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., contestando l’istituzione dell’Agenzia per l’autonomia scolastica senza coinvolgimento regionale e le modifiche all’obbligo scolastico incidenti sulla formazione professionale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo in relazione alle questioni esaminate, riservando a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalle stesse Regioni con i medesimi ricorsi.

    Il principio

    La dichiarazione di estinzione del processo costituzionale viene pronunciata quando viene meno la materia del contendere, ad esempio per intervenute modifiche normative che abbiano eliminato le disposizioni impugnate o ne abbiano alterato il contenuto in modo tale da far venir meno l’interesse al ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa è l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica?

    Era un ente pubblico istituito dalla legge finanziaria 2007 per supportare le scuole autonome nell’autovalutazione e nel miglioramento qualitativo. Le Regioni contestavano che fosse stata istituita senza il loro coinvolgimento, pur incidendo su un ambito (l’istruzione) di competenza concorrente.

    Perché le Regioni contestavano l’estensione dell’obbligo scolastico a dieci anni?

    Perché i primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sui quali incideva l’obbligo decennale, erano contigui all’istruzione e formazione professionale, materia di competenza legislativa residuale regionale. Le Regioni temevano un’espansione dell’obbligo statale a danno della loro competenza sulla formazione professionale.

    Cosa significa «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?

    Il processo costituzionale si estingue quando viene meno la materia del contendere, ossia quando le disposizioni impugnate sono state abrogate, modificate o disapplicate in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dalle Regioni ricorrenti.

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  • Corte cost. n. 273/2009 – Diffamazione militare e prova liberatoria

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non estende al reato di diffamazione militare la causa di non punibilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596 c.p. per la diffamazione comune.

    Di cosa si tratta

    Per la diffamazione ordinaria, il codice penale prevede all’art. 596 che l’imputato non sia punibile se prova la verità del fatto attribuito (c.d. prova liberatoria o «exceptio veritatis»), in particolari ipotesi. Il codice penale militare di pace prevedeva il reato di diffamazione militare senza però richiamare questa scusante, creando una disparità di trattamento tra militari e civili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Napoli ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria (art. 596, terzo comma, n. 1 e 2, e quarto comma, c.p.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità, anche alla diffamazione militare, dell’art. 596, terzo comma, nn. 1 e 2, e quarto comma, c.p. Ha inoltre esteso la dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, all’ipotesi di cui al n. 2 del terzo comma, dichiarandone l’incostituzionalità conseguente.

    Il principio

    È costituzionalmente illegittima la norma che, per il reato di diffamazione militare, non prevede la possibilità di provare la verità del fatto come causa di non punibilità, quando tale scusante è invece prevista per il corrispondente reato comune: la disparità di trattamento è priva di giustificazione razionale e viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa è l’«exceptio veritatis»?

    È la scusante che consente all’imputato di diffamazione di non essere punito se dimostra che il fatto attribuito alla persona offesa corrisponde al vero. Nel diritto penale comune è prevista in ipotesi tassative dall’art. 596 c.p., ad esempio quando il fatto riguarda l’esercizio di funzioni pubbliche.

    Perché la Corte ha dichiarato anche l’incostituzionalità in via conseguenziale?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, quando una norma è dichiarata incostituzionale la Corte può estendere la pronuncia ad altre disposizioni «connesse» la cui illegittimità deriva direttamente dalla stessa ratio. Così ha incluso anche il n. 2 del terzo comma dell’art. 596 c.p.

    Questa sentenza si applica anche ad altri reati militari?

    La pronuncia è circoscritta alla diffamazione militare. Per altri reati militari potrebbe essere necessario valutare caso per caso se analoghe disparità rispetto al diritto penale comune ledano il principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 323/2009 – Trattenimento in servizio dirigenti scolastici Trento

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 5/2006, sollevate dal Tribunale di Trento in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici oltre i sessantacinque anni di età. L’inammissibilità è determinata da difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti delle istituzioni scolastiche oltre il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinando questa prosecuzione alla vacanza del posto. Tre dirigenti scolastici avevano contestato la mancata proroga del loro rapporto di lavoro, e il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento, con tre ordinanze di identico contenuto (nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, in riferimento agli artt. 9, primo comma, n. 2, e 107 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e all’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405/1988.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo che le ordinanze di rimessione presentassero difetti che impedivano alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono contenere una descrizione adeguata della fattispecie concreta, una motivazione sulla rilevanza della questione e un’argomentazione sulla non manifesta infondatezza. La loro mancanza o insufficienza determina la manifesta inammissibilità della questione, che viene dichiarata senza esaminare il merito costituzionale.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono disciplinare autonomamente il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze legislative primarie in materia di ordinamento scolastico ai sensi dello Statuto speciale. Possono quindi disciplinare aspetti organizzativi del sistema scolastico, compreso il regime di collocamento a riposo dei dirigenti, entro i limiti costituzionali e dei principi fondamentali statali.

    Cosa si intende per «vacanza del posto» come condizione del trattenimento in servizio?

    Il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari di età è possibile solo se nell’organico esiste un posto vacante che l’interessato può continuare a coprire. Ciò evita che il prolungamento del rapporto lavorativo ostacoli l’accesso a nuovi dirigenti o blocchi il turn-over nell’amministrazione scolastica.

    Perché le questioni erano manifestamente inammissibili?

    Per difetti dell’ordinanza di rimessione che non consentivano alla Corte di valutare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni. La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, riservando ogni valutazione sulla costituzionalità della norma a eventuali future questioni correttamente formulate.

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  • Corte cost. n. 272/2009 – Parco Alpi Liguri e tutela del paesaggio

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale Liguria n. 34/2007 istitutiva del Parco delle Alpi Liguri, per violazione della competenza esclusiva statale nella tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria ha istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri con propria legge, attribuendo all’ente parco competenze in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio naturale. Il Governo ha impugnato alcune norme ritenendo che invadessero la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e sulle aree protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e l’art. 8, commi 1 lett. c) e 2 lett. b), della legge regionale Liguria n. 34/2007, per contrasto con gli artt. 9, 117, secondo comma lett. s), e 118, terzo comma, della Costituzione, nonché con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), dell’art. 8, comma 1, lettera c), e dell’art. 8, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 34/2007. Le norme censurate attribuivano all’ente parco compiti di tutela del paesaggio che l’art. 117 Cost. riserva allo Stato.

    Il principio

    La tutela del paesaggio e del patrimonio culturale è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Le Regioni, nell’istituire parchi naturali regionali, non possono attribuire agli enti parco funzioni di tutela paesaggistica che competono allo Stato e alle sue articolazioni periferiche.

    Domande e risposte

    Cosa possono fare le Regioni in materia di aree protette?

    Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali e disciplinarne la gestione, ma le funzioni di tutela del paesaggio (che presuppone l’imposizione di vincoli e la verifica della compatibilità degli interventi) spettano allo Stato e alle Soprintendenze, anche all’interno dei parchi regionali.

    Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» del paesaggio?

    La tutela (competenza esclusiva statale) riguarda la conservazione e la protezione dei valori paesaggistici. La valorizzazione (competenza concorrente) attiene alla promozione e alla fruizione del patrimonio. La legge regionale ligure aveva confuso i due ambiti, attribuendo all’ente parco compiti di tutela.

    La sentenza ha inciso sull’esistenza del Parco delle Alpi Liguri?

    No. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità solo delle disposizioni che attribuivano all’ente parco funzioni di tutela paesaggistica, lasciando intatto il resto della legge istitutiva del Parco.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2009 – Controlli imprese certificate autonomia regionale

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, che sostituisce i controlli amministrativi sulle imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità con i controlli degli enti certificatori. La norma non viola l’autonomia regionale perché rientra nella disciplina della competitività e dell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (convertito con l. n. 133/2008) ha previsto che le imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità accreditata possano vedersi sostituiti i controlli periodici delle pubbliche autorità con quelli degli enti certificatori privati. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato questa disposizione ritenendo che invadesse le competenze regionali in materia di commercio e industria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, Cost., nonché al principio di legalità sostanziale, sostenendo che la norma disciplinasse materie di competenza regionale quali commercio, industria e agricoltura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma impugnata attenesse alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., e non a materie di competenza concorrente o residuale regionale.

    Il principio

    La disciplina della semplificazione dei controlli pubblici sulle imprese in possesso di certificazioni di qualità o ambientali accreditate rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono sindacare la scelta statale di sostituire i controlli amministrativi con quelli privati accreditati.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30 del d.l. n. 112/2008 per le imprese certificate?

    Prevede che per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi ordinari o le attività di verifica delle autorità pubbliche, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

    Perché la Regione contestava la norma?

    La Regione sosteneva che la norma disciplinasse il commercio, l’industria e l’agricoltura, cioè materie di competenza legislativa residuale regionale, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni né meccanismi di leale collaborazione.

    Cosa si intende per «tutela della concorrenza» come materia statale?

    La tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.) comprende non solo le misure antitrust ma anche tutte le disposizioni che riducono gli ostacoli al mercato e aumentano la competitività delle imprese, inclusa la semplificazione burocratica. È una materia trasversale che consente allo Stato di intervenire in settori anche di competenza regionale.

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  • Corte cost. n. 271/2009 – Professioni turistiche regionali e competenza esclusiva

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2008 sulle attività di animazione e accompagnamento turistico, nella parte in cui invadono la competenza statale esclusiva in materia di professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva disciplinato con propria legge le attività di animazione turistica e accompagnamento, creando un registro regionale di operatori e stabilendo requisiti per l’accesso. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che le professioni turistiche rientrano nella materia «professioni», di competenza concorrente Stato-Regioni, con principi fondamentali riservati al legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2008, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (competenza concorrente in materia di professioni) e quarto comma della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4/2000 (come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 7/2008), dell’art. 3, commi 1 e 7 (come modificati dalla legge n. 7/2008). Le disposizioni censurate introducevano requisiti professionali e sistemi di accreditamento che spettano alla legge statale fissare come principi fondamentali della materia «professioni».

    Il principio

    La materia delle professioni turistiche rientra nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni: le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, ma non possono autonomamente definire i requisiti abilitanti o i registri professionali in modo difforme dalla disciplina statale.

    Domande e risposte

    Quali professioni erano coinvolte?

    Le figure di animatore turistico e accompagnatore turistico, disciplinate dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna come categorie professionali soggette a registrazione regionale con requisiti specifici.

    Perché la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità?

    Perché la disciplina dei requisiti abilitanti per le professioni è materia concorrente: la Regione può legiferare solo entro i principi fissati dallo Stato. La legge regionale aveva invece operato autonomamente, creando un regime diverso da quello statale di riferimento.

    Le Regioni non possono disciplinare le professioni?

    Possono farlo solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Possono invece intervenire pienamente sulle attività che non costituiscono «professioni» in senso tecnico, ossia quelle non soggette a riserva di attività o ad abilitazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2009 – Conflitto attribuzioni Parlamento e giudici

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Gasparri nei confronti del magistrato Woodcock. La Corte ordina la notifica alla Camera per la trattazione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.) delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri — all’epoca deputato — in una trasmissione radiofonica della RAI nel febbraio 2004, offensive nei confronti del sostituto procuratore Henry John Woodcock. Il Tribunale procedeva per diffamazione aggravata a mezzo radio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Tribunale di Roma, monocratico) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sostenendo che la delibera della Camera non contenesse alcuna indicazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e le funzioni parlamentari, requisito indispensabile per la copertura dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Si trattava dunque di un atto parlamentare che avrebbe invaso le attribuzioni del potere giudiziario.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, in fase di ammissibilità, ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, ordinando la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati e disponendo gli adempimenti processuali per la trattazione nel merito. La decisione è interlocutoria: non si pronuncia ancora sulla fondatezza del conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione promosso da un giudice ordinario contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile quando il ricorrente deduca in modo non manifestamente pretestuoso l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni coperte e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno strumento costituzionale che consente a un organo statale di ricorrere alla Corte quando ritiene che un altro organo abbia invaso le proprie competenze. Nel caso in esame, il Tribunale contestava alla Camera di aver paralizzato il processo penale attraverso una delibera di insindacabilità priva di adeguata motivazione.

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare»?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Per operare, è però necessario un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Qual è la differenza tra ammissibilità e fondatezza del conflitto?

    L’ammissibilità verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile e non è manifestamente pretestuoso. La fondatezza, decisa in un secondo momento, stabilisce se la delibera della Camera abbia effettivamente leso le attribuzioni del giudice.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogativa di insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 321/2009 – Appello tributario deposito copia segreteria

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 relative agli artt. 2 e 24 Cost., per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione, e non fondate quelle relative all’art. 3 Cost. L’obbligo di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice a quo non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata (art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) prevede che, quando l’appello nel processo tributario non viene notificato a mezzo ufficiale giudiziario ma mediante consegna diretta, l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. Una ricorrente aveva omesso questo adempimento, e il giudice d’appello aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. Il giudice rimettente censurava la disparità di trattamento tra chi notifica tramite ufficiale giudiziario (non soggetto all’obbligo di deposito) e chi notifica direttamente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 24 Cost. per totale assenza di motivazione nell’ordinanza di rimessione. Ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 3 Cost., ritenendo che la diversa disciplina dei due modi di notifica dell’appello fosse razionalmente giustificata dalla necessità di garantire la conoscibilità della proposizione del gravame da parte del giudice a quo.

    Il principio

    L’obbligo di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice a quo, previsto solo per le notifiche dirette e non per quelle a mezzo ufficiale giudiziario, è razionalmente giustificato e non viola il principio di uguaglianza, perché le due modalità di notifica sono strutturalmente diverse e il deposito serve a garantire la certezza della proposizione dell’impugnazione.

    Domande e risposte

    Qual è la procedura per proporre appello nel processo tributario?

    L’appello nel processo tributario (d.lgs. n. 546/1992) si propone notificando l’atto alla controparte e depositandolo presso la commissione tributaria regionale competente. Se la notifica avviene mediante consegna diretta (e non tramite ufficiale giudiziario), è necessario depositare copia anche presso la segreteria del giudice di primo grado, a pena di inammissibilità.

    Cosa succede se si omette il deposito della copia presso la segreteria del giudice a quo?

    L’appello è dichiarato inammissibile. Questa conseguenza è espressamente prevista dalla norma e è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte, che ha confermato la validità della sanzione processuale per l’omissione di un adempimento formale essenziale.

    Perché le questioni relative agli artt. 2 e 24 Cost. erano inammissibili?

    Perché l’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione sull’asserita violazione di questi parametri. Per l’art. 2 Cost. mancava qualsiasi argomentazione; per l’art. 24 Cost. il rimettente si era limitato a un generico rinvio senza spiegare le ragioni della violazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2009 – Registrazioni conversazioni polizia giudiziaria

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 e ss. c.p.p. sollevata dal Tribunale di Lecce in merito alla disciplina delle registrazioni di conversazioni effettuate da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria. La questione era formulata in modo da richiedere alla Corte di prendere posizione su un contrasto interpretativo ancora aperto nella giurisprudenza di legittimità.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo per tentata estorsione aggravata, la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità di una registrazione su audiocassetta di una conversazione tra presenti, eseguita dalla persona offesa d’intesa con la polizia giudiziaria e con strumenti da questa forniti, senza autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, assumendo che tali registrazioni dovessero essere soggette alla disciplina delle intercettazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 e ss. c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui — secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assunta come diritto vivente — qualificano come «documenti» le registrazioni di conversazioni eseguite da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria, sottraendole alla disciplina delle intercettazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il Tribunale rimettente aveva premesso che la giurisprudenza di legittimità non era affatto univoca sul punto, mentre aveva qualificato come «diritto vivente» solo uno degli orientamenti esistenti. In presenza di un contrasto interpretativo reale, la questione non era ammissibile perché costruita su una premessa errata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che presuppone come «diritto vivente» un’interpretazione giurisprudenziale su cui in realtà esiste un contrasto aperto nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, perché fondata su una premessa interpretativa erronea che non corrisponde al reale stato del diritto vivente.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra intercettazione e registrazione di una conversazione?

    L’intercettazione (artt. 266 ss. c.p.p.) è la captazione occulta di conversazioni tra terzi da parte della polizia giudiziaria, soggetta ad autorizzazione del giudice. La registrazione di una conversazione da parte di uno degli interlocutori non è soggetta, in linea di principio, alle stesse garanzie, ma la sua utilizzabilità nel processo penale è controversa quando avviene d’intesa con la polizia giudiziaria.

    Cosa si intende per «diritto vivente» in ambito costituzionale?

    Il «diritto vivente» è il significato che una norma acquista in base alla sua interpretazione costante e consolidata da parte dei giudici, in particolare della Corte di cassazione. Quando una questione di legittimità costituzionale è costruita sul diritto vivente, la Corte costituzionale non può rimettere in discussione quell’interpretazione ma ne valuta la conformità alla Costituzione.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente stesso aveva riconosciuto la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, smentendo così la premessa che esistesse un diritto vivente univoco. In assenza di un’interpretazione consolidata, il giudice avrebbe dovuto adottare lui stesso l’interpretazione costituzionalmente orientata, senza rivolgersi alla Corte.

    Norme collegate