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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 21 Imposta di Registro

    Articolo 21 Imposta di Registro

    Art. 21 Imp. Reg. – Atti che contengono più disposizioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

    2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

    3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

  • Articolo 68 Legge Fallimentare

    Articolo 68 Legge Fallimentare

    Art. 68 L. Fall. – Pagamento di cambiale scaduta

    Pagamento di cambiale scaduta

  • Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 113 CCII – Chiusura della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

    2. L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40.

  • Professionisti, incassi e spese: esempi pratici sull’art. 54 TUIR

    Professionisti, incassi e spese: esempi pratici sull’art. 54 TUIR

    In sintesi

    • Per il lavoro autonomo il principio di cassa è centrale.
    • Conta l’incasso o il pagamento, non solo la fattura emessa o ricevuta.
    • Le spese devono essere sostenute nell’esercizio dell’attività.
    • Costi promiscui e anticipazioni richiedono ordine documentale.
    • Fine anno e pagamenti a cavallo sono punti sensibili.

    Prima degli esempi: la logica di cassa

    L’art. 54 TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. La regola di base è diversa da quella dell’impresa: per il professionista il reddito si determina, in larga parte, guardando compensi percepiti e spese sostenute nel periodo d’imposta.

    Questo rende decisivi incassi, pagamenti, date bancarie e ritenute. Una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio può avere un trattamento diverso da una fattura emessa e incassata nello stesso anno. Allo stesso modo una spesa prenotata ma pagata dopo può non seguire la data del documento.

    La parte più delicata riguarda spese miste e anticipazioni: telefono, auto, studio in casa, viaggi, software, rimborsi al cliente. Serve distinguere costo del professionista, anticipazione in nome e per conto del cliente e spesa personale non deducibile.

    Controllo pratico del professionista

    • estratto conto incassi e pagamenti;
    • fatture emesse non incassate;
    • fatture ricevute non pagate;
    • spese promiscue con criterio di riparto;
    • ritenute, CU e compensi da clienti sostituti.

    Caso 1: fattura emessa a dicembre e pagata a gennaio

    Scenario. Un consulente emette fattura il 20 dicembre, ma il cliente bonifica il 10 gennaio.

    Come si legge in pratica. Nel lavoro autonomo va verificato l’incasso effettivo. La data fattura non basta per imputare il compenso se il pagamento arriva l’anno successivo.

    Documenti

    • fattura emessa;
    • bonifico ricevuto;
    • estratto conto;
    • ritenuta subita;
    • CU del cliente.

    Caso 2: software annuale pagato in anticipo

    Scenario. Un professionista paga a novembre un abbonamento software di 12 mesi.

    Come si legge in pratica. Il pagamento e l’uso professionale sono il punto di partenza. Bisogna poi verificare regole specifiche e documentare che il software serve all’attività.

    Prova del costo

    • fattura intestata;
    • pagamento tracciato;
    • licenza professionale;
    • uso nel lavoro;
    • eventuale quota promiscua.

    Caso 3: viaggio con parte personale

    Scenario. Caia partecipa a un convegno di due giorni e resta altre due notti per vacanza.

    Come si legge in pratica. La parte professionale va separata dalla parte personale. Senza riparto chiaro, l’intera spesa può diventare contestabile.

    Riparto da fare

    • programma convegno;
    • biglietto viaggio;
    • notti professionali;
    • notti personali;
    • criterio di separazione.

    Quando chiedere una verifica

    Per professionisti con incassi irregolari, spese promiscue o crescita verso SRL: verifica fiscale professionista.

    Norme e fonti collegate

    Art. 54 TUIR, art. 53 TUIR, comparatore regimi fiscali.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Per il professionista conta la fattura o l’incasso?

    Di regola conta l’incasso, salvo regole particolari.

    Una spesa personale può diventare deducibile?

    No. Deve essere collegata all’attività professionale.

    Come gestire costi promiscui?

    Con criteri di riparto coerenti e documentati.

    A fine anno cosa devo controllare?

    Incassi, pagamenti, fatture aperte, ritenute e spese non ancora saldate.

  • Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”

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  • Articolo 67 Bis Legge Fallimentare

    Articolo 67 Bis Legge Fallimentare

    Art. 67 Bis L. Fall. – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    Patrimoni destinati ad uno specifico affare

  • Articolo 112 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 112 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 112 CCII – Giudizio di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

    2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

    3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c).

    4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

    5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.

    6. […]

  • Articolo 19 Contenzioso Tributario

    Articolo 19 Contenzioso Tributario

    Art. 19 Cont. Trib. – Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; g-ter) il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; h-bis) la decisione di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonchè delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.

    3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

  • Articolo 10 Quater Revisione Legale

    Articolo 10 Quater Revisione Legale

    Art. 10 Quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell’incarico. Al responsabile dell’incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività. 1 bis. Ove l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell’incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. 1 ter. La qualità della revisione legale e dell’attestazione di conformità, l’indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell’incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.

    2. Il responsabile dell’incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

    3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell’incarico dedica sufficiente tempo all’incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo , ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

    5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 6 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all’articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 7 bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all’articolo 9bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.

    8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.

  • Articolo 111 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 111 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 111 CCII – Mancata approvazione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce […] al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 110, comma 2, richieda l’omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2 .