Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 1/2008 – legge finanziaria bilancio

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    La sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione d. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. ¾ Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006 ), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall’art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente. 1.1. ¾ I predetti commi da 483 a 492 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un’articolat

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione d, censurata in riferimento a art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettament.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costi

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2008 – Recidiva reiterata e comparazione circostanze ex Cirielli

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005) che aveva introdotto limiti alla comparazione tra recidiva reiterata e attenuanti, in quanto i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di interpretazioni alternative che avrebbero potuto superare o rendere irrilevanti i dubbi di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato le norme del codice penale sulla recidiva, rendendo obbligatorio in certi casi l’aumento di pena per la recidiva reiterata e limitando la possibilità del giudice di bilanciare questo aggravante con eventuali attenuanti generiche. I Tribunali di Perugia e Ragusa avevano dubitato della legittimità costituzionale di queste norme, ritenendo che comprimessero eccessivamente il potere discrezionale del giudice e violassero i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Perugia, il Tribunale di Ragusa e il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, hanno sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni perché i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di soluzioni interpretative diverse da quelle a fondamento dei dubbi di costituzionalità. In particolare, i rimettenti non avevano verificato se, nei casi concreti, l’applicazione dell’art. 69, quarto comma, che blocca la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva, potesse essere superata interpretando diversamente la fattispecie o applicando altre disposizioni.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare la praticabilità di interpretazioni della norma conformi alla Costituzione; se non effettua questa verifica e non motiva per quale ragione l’interpretazione alternativa non sia percorribile, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge ex Cirielli sulla recidiva?

    Ha reso obbligatorio in caso di recidiva reiterata aggravata un aumento di pena e ha vietato al giudice di considerare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla recidiva nel giudizio di comparazione delle circostanze (art. 69, quarto comma, c.p.), eliminando di fatto la discrezionalità in questi casi.

    Perché i giudici rimettenti ritenevano le norme incostituzionali?

    Perché l’obbligatorietà dell’aumento di pena e il divieto di prevalenza delle attenuanti avrebbero potuto produrre risultati sanzionatori sproporzionati, in contrasto con i principi di uguaglianza, legalità e funzione rieducativa della pena.

    La Corte ha poi deciso nel merito queste questioni?

    Sì. In successive pronunce (ad es. sent. n. 251/2012) la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2008 – Processo contumaciale imputato irreperibile

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione del Tribunale di Pinerolo sulla mancata sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti dell’imputato dichiarato irreperibile e notificato al difensore d’ufficio. La stessa questione era già stata decisa dal medesimo giudice, con la sentenza n. 117/2007, e la nuova ordinanza non aggiungeva profili nuovi.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale italiano, quando un imputato non viene trovato e risulta irreperibile, il decreto di citazione può essere notificato al difensore d’ufficio. Se l’imputato non compare al dibattimento, viene dichiarato contumace e il processo prosegue in sua assenza. Il Tribunale di Pinerolo aveva dubitato della legittimità di questo sistema, ritenendo che il processo dovesse essere sospeso fino a quando non fosse garantita la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, come richiederebbe la Corte di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione è stato notificato mediante emissione di decreto di irreperibilità, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, rilevando che la stessa questione era già stata sollevata dal medesimo Tribunale di Pinerolo e decisa con la sentenza n. 117/2007. In quella pronuncia la Corte aveva sottolineato la centralità del diritto di difesa e aveva rilevato che la Corte di Strasburgo (caso Sejdovic, sentenza Grande Camera 1° marzo 2006) non aveva negato in linea di principio la rilevanza di misure ripristinatorie. La nuova ordinanza non aggiungeva profili nuovi o diversi.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte, sollevata nuovamente dallo stesso giudice senza aggiungere profili nuovi o diversi rispetto alla pronuncia precedente, è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Cosa succede nel processo penale italiano quando l’imputato è irreperibile?

    Il decreto di citazione viene notificato previa emissione del decreto di irreperibilità mediante consegna al difensore d’ufficio designato. Se l’imputato non si presenta, viene dichiarato contumace e il processo si svolge in sua assenza.

    La Corte EDU ritiene il processo contumaciale contrario alla CEDU?

    Non in assoluto. Con la sentenza Sejdovic (Grande Camera, 1° marzo 2006), la Corte di Strasburgo aveva precisato che non nega in linea di principio la validità del processo in absentia, purché esistano misure ripristinatorie adeguate per consentire all’imputato di far valere i propri diritti.

    Successivamente a questa ordinanza, il legislatore è intervenuto?

    Sì. La disciplina del processo in absentia è stata profondamente riformata con la legge n. 67/2014, che ha abolito il processo contumaciale e introdotto la sospensione del processo per assenza dell’imputato quando non vi sia prova della sua conoscenza effettiva del procedimento.

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  • Corte cost. n. 88/2008 – Bacini idrografici interregionali e intese Campania

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 13 della legge regionale campana sulla difesa del suolo, che rimanda alle intese interregionali per il funzionamento dei bacini dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto. L’ipotizzata «legificazione» del contenuto dell’intesa non trovava riscontro nella struttura della norma.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei bacini idrografici che attraversano più regioni richiede una governance condivisa. La legge regionale campana aveva recepito la disciplina statale (l. n. 183/1989) rinviando alle intese interregionali per il funzionamento dei bacini dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto. Il Consiglio di Stato dubitava che, così facendo, la Regione avesse «legificato» il contenuto delle intese, con possibili violazioni del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo), in riferimento all’art. 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha ritenuto non condivisibile la tesi del rimettente secondo cui la norma impugnata avrebbe «legificato» il contenuto delle intese interregionali: un’interpretazione del genere avrebbe implicato che ogni difetto dell’intesa si traducesse in incostituzionalità della legge regionale, e che le Regioni non potessero più modificare le intese una volta che la legge le avesse recepite. Mancava inoltre il rapporto di integrazione e specificazione che, secondo la giurisprudenza, consente l’impugnazione di disposizioni legislative come specificate da quelle di rango subordinato.

    Il principio

    Una norma regionale che rinvia alle intese interregionali per la disciplina di bacini idrografici non ne «legifica» il contenuto nel senso di renderlo immodificabile o di trasformare ogni vizio dell’intesa in incostituzionalità della legge; la questione fondata su tale premessa interpretativa è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa regolamenta la legge regionale campana n. 8/1994?

    La legge attuava la disciplina statale sulla difesa del suolo (l. n. 183/1989) e stabiliva le modalità di funzionamento delle autorità di bacino idrografico in Campania, prevedendo il coordinamento con le altre Regioni per i bacini interregionali.

    Perché il Consiglio di Stato riteneva violato l’art. 97 Cost.?

    Il rimettente sosteneva che il rinvio alle intese avesse dato forza di legge regionale al contenuto di accordi interregionali, impedendo una gestione efficiente e imparziale dei bacini idrografici in violazione del buon andamento della PA.

    La questione potrebbe essere riproposta?

    Sì, con una diversa impostazione che superi il difetto di ammissibilità rilevato dalla Corte, ma la questione dovrebbe fondarsi su una diversa interpretazione del rapporto tra la norma regionale e le intese interregionali.

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  • Corte cost. n. 75/2008 – Formazione dipendenti pubblici agenzia competenza regionale

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    La legge finanziaria 2007 aveva creato una nuova Agenzia nazionale per la formazione dei dipendenti pubblici, obbligando le ‘pubbliche amministrazioni’ ad avvalersi solo di strutture accreditate da questa agenzia. Toscana, Valle d’Aosta e Lombardia avevano contestato la norma, sostenendo che invadesse la loro competenza esclusiva in materia di formazione professionale e organizzazione dei propri uffici. La Corte ha però salvato le norme impugnate, interpretandole nel senso che il sistema di accreditamento riguarda solo le amministrazioni statali, non le Regioni. Con questa lettura, le autonomie regionali restano libere di gestire la formazione dei propri dipendenti.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, commi 581, 583, 584 e 585, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – istituzione dell’Agenzia pe. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 1, commi 581, 583, 584 e 585, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Scuola nazionale della pubblica amministrazione) e obbligo di accreditamento
    Parametro costituzionale: Artt. 3, 97, 117, 118, 119, 120 della Costituzione; art. 2 Statuto speciale Valle d’Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4)
    Giudice rimettente: Regione Toscana, Regione Valle d’Aosta, Regione Lombardia (ricorsi in via principale)

    La decisione della Corte

    Dichiara inammissibili le questioni sui commi 581 (Regione Toscana) e 584 (Regione Lombardia); dichiara non fondate le questioni sui commi 583 e 585 con riferimento a tutte le Regioni ricorrenti

    Il principio

    Le disposizioni della legge finanziaria 2007 che istituiscono l’Agenzia nazionale per la formazione e il sistema di accreditamento delle strutture formative possono essere interpretate in modo conforme a Costituzione, intendendo l’espressione ‘pubbliche amministrazioni’ come riferita alle sole amministrazioni statali, con esclusione delle Regioni e degli enti locali. Una simile interpretazione restrittiva è corroborata dal fatto che la riforma si svolge a livello nazionale e riguarda esclusivamente le scuole di formazione nazionali.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono usare l’Agenzia nazionale per formare i propri dipendenti?

    No. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il sistema di accreditamento riguarda solo le scuole di formazione delle amministrazioni statali. Le Regioni rimangono libere di gestire autonomamente la formazione dei propri dipendenti e dirigenti.

    Cos’è la Scuola nazionale della pubblica amministrazione?

    È l’istituzione (oggi SSPA – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) preposta alla formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato. La legge finanziaria 2007 ne aveva ridisegnato l’assetto istituzionale.

    Perché Toscana e Lombardia avevano impugnato la norma?

    Perché temevano che l’obbligo di usare strutture formative accreditate dall’Agenzia nazionale si estendesse anche alle Regioni, invadendo la loro competenza esclusiva in materia di formazione professionale (art. 117, quarto comma, Cost.).

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  • Corte cost. n. 74/2008 – Pensione reversibilità iis interpretazione autentica retroattività

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    La legge finanziaria 2007 aveva chiarito in modo retroattivo che l’indennità integrativa speciale (un assegno aggiuntivo delle pensioni pubbliche) deve essere calcolata nella pensione di reversibilità nella stessa misura percentuale del trattamento principale, e non nella misura intera come sosteneva la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti. Due giudici pensionistici avevano dubitato della legittimità di questa interpretazione retroattiva. La Corte ha però confermato che il legislatore può intervenire retroattivamente per chiarire una norma ambigua, purché sia ragionevole farlo, come in questo caso dove esistevano finalità di perequazione e contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, comma 774, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – norma di interpretazione autentica dell’art. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 1, comma 774, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 41, l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella pensione di reversibilità
    Parametro costituzionale: Art. 3 della Costituzione (ragionevolezza; principio di affidamento)
    Giudice rimettente: Giudice unico delle pensioni, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti; Giudice unico delle pensioni, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti

    La decisione della Corte

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica è costituzionalmente legittima quando, pur non essendo strettamente necessaria a risolvere un contrasto giurisprudenziale, assegna alla norma interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Non è decisivo stabilire se la norma sia genuinamente interpretativa o innovativa con efficacia retroattiva: ciò che conta è che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non leda il legittimo affidamento, soprattutto in presenza di finalità perequative e di esigenze di equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) nelle pensioni pubbliche?

    È un assegno aggiuntivo storicamente corrisposto ai dipendenti pubblici per compensare l’inflazione. Viene incluso nel calcolo di alcune voci della pensione, tra cui la reversibilità (la pensione che spetta al coniuge superstite).

    Cosa cambia con l’interpretazione autentica del 2007?

    L’I.I.S. entra nella pensione di reversibilità nella stessa percentuale della quota principale della pensione (es. 60%), e non per intero come parte della giurisprudenza della Corte dei conti aveva riconosciuto. Il cambiamento vale retroattivamente.

    Il legislatore può sempre intervenire retroattivamente con norme di interpretazione autentica?

    No, non sempre. Può farlo solo se la retroattività è giustificata da ragioni di ragionevolezza e non lede l’affidamento legittimo dei cittadini. In questo caso la Corte ha ritenuto che esigenze di perequazione e di bilancio giustificassero la scelta del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2008 – Riabilitazione del fallito e ius superveniens

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    La Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Udine e Pescara che avevano sollevato questioni sulla disciplina della riabilitazione del fallito. Sopravvenienze normative (d.lgs. n. 5/2006) e nuova giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avevano modificato in modo sostanziale il quadro normativo, imponendo una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Prima della riforma delle procedure concorsuali (d.lgs. n. 5/2006), il fallito restava iscritto nel «registro dei falliti» con tutte le connesse incapacità giuridiche fino all’ottenimento della riabilitazione, che richiedeva un procedimento apposito e il decorso di cinque anni dalla chiusura del fallimento. I rimettenti avevano dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendola sproporzionata rispetto all’art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Udine e il Tribunale di Pescara hanno sollevato questione di legittimità degli artt. 17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma procedure concorsuali) nonché degli artt. 24, 25 e 26 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (casellario giudiziale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che successivamente alle ordinanze di rimessione erano intervenute rilevanti sopravvenienze normative (d.lgs. n. 5/2006 in più disposizioni) e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva precisato, con la sentenza Vinter, che le sanzioni accessorie connesse allo status di fallito non possono perdurare senza corrolarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela. Ha restituito gli atti affinché i rimettenti valutassero la perdurante rilevanza delle questioni.

    Il principio

    La complessità e articolazione delle sopravvenienze normative, unite alla nuova giurisprudenza della Corte EDU, possono rendere necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché questi rivaluti la rilevanza delle questioni e consideri eventuali interpretazioni costituzionalmente orientate.

    Domande e risposte

    Cosa erano le incapacità del fallito nel diritto previgente?

    Il fallito era iscritto in un pubblico registro, non poteva ricoprire cariche di amministratore o sindaco di società, né intraprendere nuove attività imprenditoriali fino all’ottenimento della riabilitazione, che richiedeva cinque anni dalla chiusura del fallimento.

    Come ha cambiato la situazione il d.lgs. n. 5/2006?

    La riforma delle procedure concorsuali ha profondamente modificato la disciplina della riabilitazione del fallito e delle incapacità ad essa connesse, eliminando alcune limitazioni e modificando le condizioni e i termini per il recupero della piena capacità giuridica.

    Che ruolo ha avuto la Corte EDU in questa vicenda?

    La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva chiarito che le sanzioni accessorie che permangono dopo la chiusura del fallimento devono correlarsi alla protezione di interessi concreti e meritevoli di tutela; non possono essere automaticamente perpetue né svincolate da ogni valutazione di proporzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2008 – Dirigenti sanitari intra moenia e rapporto esclusivo

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 15-quinquies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 e sull’art. 59, comma 1, della legge regionale toscana n. 40/2005 in materia di attività libero-professionale intra moenia dei dirigenti sanitari. Le norme, che consentono al dirigente di optare per il rapporto esclusivo anche prima che la struttura pubblica garantisca spazi adeguati per l’attività intra moenia, non violano il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge prevede che i dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale possano scegliere tra il rapporto esclusivo con la struttura pubblica (che limita o esclude la libera professione privata esterna) e il rapporto non esclusivo. Quando un dirigente opta per il rapporto esclusivo, l’azienda sanitaria deve garantirgli la possibilità di esercitare la libera professione intra moenia (cioè all’interno delle strutture pubbliche). Il Tribunale di Grosseto si è chiesto se fosse costituzionalmente legittimo permettere al dirigente di scegliere l’esclusiva prima che tali spazi fossero disponibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15-quinquies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, come interpretato autenticamente dall’art. 6 della l.r. toscana 14 dicembre 2005, n. 67, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che le norme impugnate perseguano una logica di programmazione delle scelte organizzative dell’amministrazione sanitaria, consentendo al dirigente di optare per l’esclusiva indipendentemente dalla disponibilità immediata degli spazi intra moenia. Subordinare tale scelta all’allestimento preventivo degli spazi avrebbe costretto l’amministrazione a invertire la normale sequenza organizzativa.

    Il principio

    Non viola il principio di uguaglianza la norma che consente al dirigente sanitario di optare per il rapporto esclusivo prima che l’azienda sanitaria abbia predisposto gli spazi per l’attività intra moenia; tale scelta si inserisce in un’ordinata programmazione organizzativa rimessa all’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per attività libero-professionale intra moenia?

    L’attività svolta dal medico o da altro dirigente sanitario del SSN a favore di soggetti che ne facciano richiesta, al di fuori dell’orario di lavoro ma all’interno delle strutture pubbliche, con oneri a carico degli assistiti.

    Perché il rimettente riteneva vi fosse una disparità di trattamento?

    Perché i dirigenti che sceglievano l’esclusiva in un momento in cui gli spazi intra moenia non erano disponibili si trovavano impossibilitati sia a esercitare la libera professione esterna sia a svolgere quella intra moenia, subendo una penalizzazione rispetto a chi aveva scelto il rapporto non esclusivo.

    Qual è la differenza tra rapporto esclusivo e non esclusivo per i dirigenti sanitari?

    Con il rapporto esclusivo, il dirigente si impegna a prestare la propria attività solo per la struttura pubblica (con un compenso aggiuntivo) e può esercitare la libera professione solo intra moenia. Con il rapporto non esclusivo, può anche svolgere attività libero-professionale extramuraria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2008 – Diritto dell’imputato ad appellare il proscioglimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 46/2006 che impedivano all’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. La limitazione violava i principi di uguaglianza, di tutela giurisdizionale e di parità tra le parti nel processo.

    Di cosa si tratta

    La legge Pecorella (l. n. 46/2006) aveva introdotto, nell’obiettivo dichiarato di limitare i doppioni di giudizio, una forte restrizione all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento: non solo il pubblico ministero, ma anche l’imputato non poteva più appellare quando veniva prosciolto (e l’imputato, paradossalmente, poteva voler impugnare per ottenere un proscioglimento «più pieno», ad esempio cambiando la formula da prescrizione ad assoluzione nel merito). Le Corti d’appello di Roma, Bologna e Bari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello di Roma, Bologna e Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 – nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda – e dell’art. 10, comma 2, che dichiarava inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge; in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa (salvo ipotesi di nuova prova decisiva ex art. 603, comma 2, c.p.p.). Analogamente è stata dichiarata incostituzionale la norma transitoria che dichiarava inammissibili gli appelli già proposti. La Corte ha anche segnalato al legislatore l’opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra PM e imputato anche con riguardo alle contravvenzioni.

    Il principio

    L’imputato ha diritto di appellare la sentenza di proscioglimento quando abbia un interesse concreto a ottenere una formula più favorevole; privarlo di tale diritto viola i principi di uguaglianza (art. 3), di tutela giurisdizionale (art. 24) e di parità delle parti nel processo penale (art. 111, secondo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Perché un imputato prosciolto potrebbe voler fare appello?

    Perché esistono diverse formule di proscioglimento: essere prosciolti per prescrizione è meno favorevole dell’assoluzione nel merito («perché il fatto non sussiste»). L’imputato ha interesse a ottenere la formula più ampiamente liberatoria, anche per evitare conseguenze civili o disciplinari.

    La legge n. 46/2006 è stata completamente eliminata dalla Corte?

    No. La Corte si è pronunciata su specifici profili di incostituzionalità riguardanti l’appello dell’imputato, lasciando impregiudicata la questione delle contravvenzioni punite con la sola ammenda. Altre parti della legge erano già state dichiarate incostituzionali nelle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007.

    Cosa succede agli appelli già dichiarati inammissibili prima di questa sentenza?

    La Corte ha dichiarato incostituzionale anche la norma transitoria (art. 10, comma 2) che imponeva di dichiarare inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006; ciò significa che quei processi potevano essere riaperti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2008 – Acque minerali bolzano competenza provinciale riconoscimento

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    La Provincia di Bolzano aveva affidato a un’agenzia provinciale il compito di riconoscere la qualità minerale delle acque del proprio territorio, senza coinvolgere il Ministero della salute come previsto dalla legge nazionale. Lo Stato aveva contestato questa scelta. La Corte ha però dato torto al Governo: la Provincia può decidere chi effettua il riconoscimento delle acque minerali, purché applichi gli stessi criteri scientifici stabiliti dalla legge statale e dalle direttive europee. Non avendo modificato i requisiti tecnici, ma solo l’organo incaricato, la legge provinciale è rimasta nei limiti della propria autonomia.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 73 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 13 e art. 19 della legge Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione d. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 13 e art. 19 della legge Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici)
    Parametro costituzionale: Artt. 8 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); principio di leale collaborazione; art. 117, primo comma, Cost.
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale)

    La decisione della Corte

    Dichiara estinto il giudizio sull’art. 19 (rinuncia accettata); dichiara non fondata la questione sull’art. 13

    Il principio

    La Provincia autonoma di Bolzano, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di acque minerali (art. 8, n. 14 Statuto), può attribuire ad un’agenzia provinciale la competenza al riconoscimento del carattere minerale delle acque, purché tale riconoscimento avvenga applicando i criteri e i protocolli fissati dalla legislazione statale e comunitaria (d.lgs. n. 105/1992 e direttiva 80/777/CEE). La norma provinciale non deroga ai requisiti di mineralità, ma si limita ad individuare l’organo competente.

    Domande e risposte

    Chi può riconoscere la qualità minerale di un’acqua in Italia?

    In base alla legislazione statale, il riconoscimento spettava al Ministero della salute. La sentenza ha confermato che la Provincia di Bolzano può affidare questo compito a un’agenzia provinciale, purché applichi gli stessi criteri scientifici nazionali.

    Cosa sono le acque minerali naturali?

    Sono acque con specifiche caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche che le distinguono dall’acqua potabile comune. La loro disciplina è armonizzata a livello europeo dalla direttiva 80/777/CEE e a livello nazionale dal d.lgs. n. 105/1992.

    Perché la norma provinciale è stata salvata?

    Perché la Provincia aveva solo scelto un organo diverso per effettuare il riconoscimento, senza cambiare i criteri scientifici e tecnici previsti dalla legge statale e comunitaria. La competenza sostanziale restava quella definita dallo Stato; cambiava solo chi svolgeva materialmente la verifica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2008 – Prescrizione legge ex cirielli appello retroattività lex mitior

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    La legge del 2005 (cd. ex Cirielli) aveva ridotto i termini di prescrizione, ma aveva escluso che queste riduzioni si applicassero ai processi già in corso in appello. Diversi giudici di secondo grado avevano dubitato della costituzionalità di questa esclusione, sostenendo che fosse ingiusta rispetto ai processi di primo grado (già dichiarati incostituzionali dalla Corte nel 2006). La Corte ha respinto i ricorsi ammissibili, spiegando che i processi in appello sono in una fase avanzata in cui le prove sono già state raccolte: mantenere i vecchi termini di prescrizione in quel caso è ragionevole, perché protegge il lavoro già svolto dai tribunali.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi . La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi (più brevi) termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge
    Parametro costituzionale: Art. 3 della Costituzione; artt. 10, secondo comma, e 11 Cost.
    Giudice rimettente: Corte d’appello di L’Aquila, Corte d’appello di Roma (più ordinanze), Corte d’appello di Palermo

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità di alcune questioni (Corti d’appello di L’Aquila, Roma r.o. 105 e 106, Palermo) per carenza di motivazione sulla rilevanza; dichiara non fondate le questioni sollevate dalle Corti d’appello di Roma con le ordinanze r.o. 107 del 2007, r.o. 347 del 2007 e r.o. 383 del 2007

    Il principio

    L’esclusione dell’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi (legge n. 251/2005) ai processi pendenti in grado di appello è ragionevole, a differenza di quanto già dichiarato incostituzionale per i processi di primo grado (sentenza n. 393/2006). Nei giudizi di appello la prova è già stata acquisita in primo grado, e la sentenza di primo grado costituisce atto rilevante ai fini della prescrizione (art. 160 c.p.). Pertanto la scelta del legislatore di mantenere i vecchi termini per i processi in appello tutela l’efficienza processuale e non disperde le attività già compiute.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge ex Cirielli del 2005 sui termini di prescrizione?

    Riduceva in molti casi i termini di prescrizione dei reati. Per bilanciare l’impatto sui processi in corso, prevedeva disposizioni transitorie che escludevano l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in appello.

    Perché la Corte ha trattato diversamente i processi in primo grado e quelli in appello?

    I processi in primo grado partivano da zero, quindi applicare i vecchi termini più lunghi poteva prolungare indefinitamente il processo. In appello, invece, la prova era già stata raccolta e la sentenza di primo grado aveva già interrotto la prescrizione: mantenere i vecchi termini era ragionevole per non disperdere il lavoro fatto.

    Quali questioni sono state dichiarate inammissibili in questa sentenza?

    Quelle di alcuni giudici d’appello che non avevano adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel loro processo specifico. La Corte richiede sempre una motivazione dettagliata sul collegamento tra la questione di costituzionalità e la causa concreta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2008 – Conflitto attribuzioni insindacabilità Taormina Camera

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Carlo Taormina nei confronti di due magistrati della Procura di Aosta. L’ordinanza ammette il conflitto alla fase istruttoria; il merito verrà deciso successivamente.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato nel 2004 alcune interviste a quotidiani e periodici, accusando i magistrati della Procura di Aosta di aver falsificato le prove nel processo ad Anna Franzoni. La Procura di Milano aveva esercitato l’azione penale per diffamazione a mezzo stampa. La Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle funzioni parlamentari, garantendo così l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GUP di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro questa delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione GUP, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 2 agosto 2007 (doc. n. 200), con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina nei confronti dei magistrati Maria Del Savio Bonaudo e Stefania Cugge, in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo che sussistesse la materia di un conflitto la cui risoluzione spettava alla propria competenza. Ha disposto la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando la decisione di merito a una fase successiva.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo della giurisdizione lamenti che una delibera parlamentare di insindacabilità menomi la propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, impedendo l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera può dichiarare che certe dichiarazioni rientrano in questa garanzia, ma la Corte costituzionale può verificare se tale dichiarazione sia corretta.

    In cosa consistevano le dichiarazioni contestate?

    In due interviste (su «La Stampa» del 20 luglio 2004 e su «Oggi» del 11 agosto 2004), l’on. Taormina aveva accusato i magistrati di Aosta di essere «marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove» e di aver emesso «richieste di rinvio a giudizio basate su prove false o inventate».

    Questa ordinanza condanna Taormina?

    No. L’ordinanza si limita ad ammettere il conflitto alla fase istruttoria. Il merito – cioè se le dichiarazioni fossero o meno nell’esercizio di funzioni parlamentari – doveva essere deciso in una pronuncia successiva.

    Norme collegate

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