Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 283/2009 – Concorsi di architettura regionali e competenza statale

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità degli artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 della legge regionale Puglia n. 14/2008 sulla qualità architettonica, per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di appalti pubblici e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva emanato una legge per promuovere la qualità architettonica, disciplinando i concorsi di idee e di progettazione per affidare incarichi professionali. Il Governo ha impugnato le norme sui concorsi, sostenendo che esse invadessero la competenza esclusiva statale in materia di appalti pubblici e di ordinamento civile (contratti e professioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 2, e gli artt. 6, 7, 8 e 16 della legge regionale Puglia n. 14/2008, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità degli artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 della legge pugliese, che disciplinavano nel dettaglio le procedure per i concorsi di idee e di progettazione in modo difforme dalla normativa statale. Ha dichiarato invece non fondata la questione relativa all’art. 16, non rilevando violazioni della competenza statale.

    Il principio

    La disciplina dei concorsi di progettazione per l’affidamento di incarichi professionali rientra nella materia degli appalti pubblici e dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono introdurre procedure di affidamento diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici, neppure per valori sotto la soglia comunitaria.

    Domande e risposte

    Perché la qualità architettonica non giustifica la competenza regionale?

    L’obiettivo della qualità architettonica è legittimo, ma il mezzo scelto — regolamentare le procedure di affidamento degli incarichi professionali — invade un campo di esclusiva competenza statale. Le Regioni avrebbero potuto perseguire l’obiettivo con strumenti diversi (incentivi, premialità, criteri di valutazione) senza interferire con le regole di gara.

    Cosa è l’«uniformità come valore» citata nel commento alla sentenza?

    La sentenza è stata commentata dalla dottrina come esempio di come la Corte abbia tutelato l’uniformità della disciplina degli appalti su tutto il territorio nazionale come valore autonomo, non solo come strumento di tutela della concorrenza.

    Le Regioni possono fare concorsi di architettura?

    Sì, ma devono seguire le regole del Codice dei contratti pubblici statale. Possono aggiungere criteri di valutazione qualitativa o promuovere i concorsi come prassi, ma non possono istituire procedure alternative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2009 – Impianti eolici e fotovoltaici in Molise

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità della legge regionale Molise n. 15/2008 sugli impianti eolici e fotovoltaici, per contrasto con la disciplina statale sulle energie rinnovabili e con il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva emanato una legge per disciplinare l’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici, prevedendo vincoli localizzativi, distanze minime e procedure autorizzative più restrittive rispetto alla normativa statale. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che essa ostacolasse lo sviluppo delle energie rinnovabili e violasse la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1 (lettere e, g, h, i, j, k, l, m, n), 3, 4 e 5 della legge regionale Molise n. 15/2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, per contrasto con il d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 della legge regionale n. 15/2008. Le disposizioni censurate introducevano restrizioni non previste dalla normativa statale, ostacolando l’insediamento degli impianti da fonti rinnovabili in contrasto con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva comunitaria 2001/77/CE.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre vincoli agli impianti di energia rinnovabile più restrittivi di quelli previsti dalla disciplina statale e dalle linee guida nazionali. La materia «energia» è di competenza concorrente e la legislazione regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, anche in attuazione degli impegni comunitari.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può restringere ulteriormente gli impianti rinnovabili?

    La produzione di energia è materia di competenza concorrente Stato-Regioni. I principi fondamentali fissati dallo Stato (come la semplificazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni agli impianti rinnovabili) prevalgono sulla legislazione regionale. Le Regioni possono aggiungere solo elementi che non ostacolino l’interesse nazionale alle fonti rinnovabili.

    Quali erano i vincoli più problematici della legge molisana?

    La legge introduceva distanze minime obbligatorie dai centri abitati, dai beni culturali e paesaggistici, e da altre infrastrutture, in misura superiore a quanto previsto dalle linee guida statali, di fatto rendendo molto difficile individuare aree idonee all’installazione.

    La sentenza ha avuto effetti pratici sugli impianti già autorizzati?

    La dichiarazione di incostituzionalità non ha effetto sugli impianti già autorizzati e funzionanti. Incide sui procedimenti autorizzativi ancora in corso al momento della pronuncia, per i quali si applica la normativa statale.

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  • Corte cost. n. 281/2009 – Termine a difesa e valutazione del giudice

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 108 c.p.p., sollevata dal GUP del Tribunale di Lecce, che chiedeva al giudice il potere di valutare se la richiesta del termine a difesa fosse realmente finalizzata alla difesa o a scopi ostruzionistici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 108 c.p.p. prevede che il nuovo difensore dell’imputato abbia diritto a un termine per prendere cognizione degli atti, senza che il giudice possa valutarne la fondatezza o l’effettiva necessità. Nel caso in esame, imputato e difensori avevano posto in essere una sequenza di revoche e nomine di difensori con reiterate richieste di termini, con finalità apparentemente ostruzionistiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 108 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa sia stato richiesto effettivamente per ragioni difensive o per finalità ostruzionistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva spiegato in modo adeguato perché le garanzie difensive costituzionali non potessero già essere bilanciate con gli strumenti interpretativi disponibili.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non fornisce un’adeguata descrizione della fattispecie concreta e non argomenta sufficientemente la non manifesta infondatezza, lasciando alla Corte il compito di supporre le ragioni del dubbio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il termine a difesa dell’art. 108 c.p.p.?

    Quando un imputato nomina un nuovo difensore, questi ha diritto a un termine non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti. Il diritto è automatico e il giudice, secondo la lettera della norma, non può disconoscerlo.

    Esistono strumenti per contrastare l’ostruzionismo processuale?

    Il sistema processuale prevede diversi rimedi (ad esempio l’art. 497 c.p.p. sulla decadenza dal diritto alla prova in caso di atteggiamenti dilatori), ma la questione se il giudice possa negare il termine a difesa quando ritenuto strumentale è rimasta dibattuta.

    La Corte ha mai affrontato questo problema nel merito?

    Non con questa pronuncia, che è di mera inammissibilità. La questione sostanziale — se l’art. 108 c.p.p. imponga un diritto assoluto al termine anche in caso di ostruzionismo — è rimasta aperta a ulteriori rimessioni.

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  • Corte cost. n. 280/2009 – Esame del dichiarante e forme processuali

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 210 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Verbania, in quanto la motivazione del rimettente si fonda su premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie.

    Di cosa si tratta

    L’art. 210 c.p.p. disciplina le modalità di assunzione della prova quando il dichiarante è imputato in un procedimento connesso. Il Tribunale di Verbania chiedeva se il giudice del dibattimento potesse autonomamente decidere di sentire un soggetto nelle forme dell’art. 210 c.p.p. anziché come testimone ordinario, anche in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verbania ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 210 c.p.p. «nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, rilevando che il rimettente aveva posto a fondamento della questione premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie: da un lato aderiva all’orientamento che richiederebbe la previa iscrizione dell’indagato, dall’altro sosteneva una tesi incompatibile con tale premessa. La mancanza di una premessa interpretativa coerente rende inammissibile la questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve fondarsi su premesse interpretative coerenti. Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente descrive la portata della norma in modo contraddittorio, facendo dipendere il dubbio di costituzionalità da un’interpretazione che egli stesso non ha adottato univocamente.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 210 c.p.p.?

    Regola l’esame nel dibattimento della persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato. Tale soggetto ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e gode delle garanzie previste per l’imputato, a differenza del testimone ordinario.

    Perché la premessa interpretativa era «contraddittoria»?

    Il rimettente ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’art. 63, comma 2, c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni), ma poi ha costruito la questione come se solo uno dei due orientamenti fosse valido, senza scegliere consapevolmente quale seguire.

    Quali garanzie ha il dichiarante ex art. 210 c.p.p.?

    Ha il diritto di essere assistito da un difensore, di essere avvertito della facoltà di non rispondere e non può essere costretto a deporre. Le sue dichiarazioni, se rese senza queste garanzie, sono inutilizzabili.

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  • Corte cost. n. 279/2009 – Emergenza rifiuti Campania e giudice naturale

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente di Santa Maria Capua Vetere affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’emergenza rifiuti in Campania, alla luce dello ius superveniens che ha modificato le norme censurate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90/2008 aveva attribuito al Procuratore della Repubblica di Napoli e ai giudici del Tribunale di Napoli la competenza per tutti i reati ambientali commessi in Campania fino al 31 dicembre 2009, sottraendo la cognizione ai tribunali territorialmente competenti. Il GIP di Santa Maria Capua Vetere aveva dubitato della legittimità costituzionale di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge), e 102, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e l’art. 19 del d.l. n. 90/2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che le norme censurate erano state nel frattempo modificate dalla legge n. 123/2008 (di conversione del d.l. n. 90/2008) e che il giudice doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo testo normativo.

    Il principio

    Le deroghe alla competenza territoriale, introdotte per ragioni di emergenza, devono confrontarsi con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Quando le norme censurate vengono modificate durante il giudizio costituzionale, gli atti sono restituiti al rimettente per una nuova valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio del giudice naturale?

    L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che le competenze dei giudici devono essere fissate in modo generale e preventivo, non attraverso deroghe ad hoc per singoli procedimenti o categorie.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le norme censurate erano cambiate durante il procedimento. Il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare se la questione fosse ancora rilevante con il testo modificato. La Corte non si sostituisce al rimettente in questo giudizio di rilevanza.

    I procedimenti già avviati a Santa Maria Capua Vetere potevano proseguire?

    L’assegnazione al Tribunale di Napoli per le nuove competenze sollevava problemi anche per i procedimenti già in corso, tema su cui il rimettente era chiamato a rivalutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

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  • Corte cost. n. 278/2009 – Azione di paternità naturale contro eredi degli eredi

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 276, primo comma, c.c., sollevata dal Tribunale di Padova, in quanto il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie concreta né ha motivato sufficientemente sulla rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 276, primo comma, c.c. prevede che l’azione per la dichiarazione di paternità naturale si svolga in contraddittorio con il presunto genitore o, se defunto, con i suoi eredi. Il Tribunale di Padova dubitava che tale norma fosse incostituzionale nella parte in cui non consente di agire nei confronti degli eredi degli eredi, quando sia deceduta anche la prima generazione di eredi diretti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 276, primo comma, c.c. nella parte in cui non prevede — in caso di morte sia del genitore sia dei suoi eredi diretti — la possibilità di agire nei confronti degli eredi degli eredi, o di un curatore speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il rimettente non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie concreta né aveva motivato compiutamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ripresentando sostanzialmente la stessa questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 450/2007.

    Il principio

    Il giudice rimettente che ripropone una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte è tenuto ad arricchire la motivazione con elementi nuovi, descrivendo analiticamente la fattispecie concreta e le ragioni per cui la questione è determinante per la soluzione del caso.

    Domande e risposte

    Perché non si può agire contro gli «eredi degli eredi» per la paternità naturale?

    L’art. 276 c.c. limita il contraddittorio al genitore o ai suoi eredi diretti. Se questi sono tutti deceduti, la norma nella sua formulazione letterale non prevede altri soggetti legittimati passivi, creando un vuoto di tutela per chi voglia accertare la propria filiazione naturale.

    Questa pronuncia ha lasciato il problema irrisolto?

    Sì, nel caso concreto la questione è stata dichiarata inammissibile per difetti formali. Il problema sostanziale dell’art. 276 c.c. in caso di morte degli eredi diretti è rimasto aperto, in attesa di una nuova rimessione più motivata o di un intervento legislativo.

    Cos’è il «curatore speciale» citato nella questione?

    È un soggetto nominato dal giudice per tutelare gli interessi di chi non può stare in giudizio in proprio. Il rimettente chiedeva di estendere per via analogica al giudizio di accertamento della paternità lo stesso meccanismo previsto dall’art. 274 c.c. per il disconoscimento.

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  • Corte cost. n. 329/2009 – Litisconsorzio necessario sinistro stradale assicurazioni

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, che prevede il litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati dallo stesso sinistro stradale. La questione presentava difetti che ne impedivano l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede che tra l’impresa di assicurazione e tutte le persone danneggiate dallo stesso sinistro stradale sussista litisconsorzio necessario. In un caso di grave sinistro autostradale con molte vittime, il Tribunale di Avezzano aveva ritenuto impossibile rintracciare e citare in giudizio tutti i danneggiati, contestando la costituzionalità dell’obbligo di litisconsorzio necessario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede il litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati dallo stesso sinistro, ritenendo che tale obbligo rendesse praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento in caso di sinistri catastrofici con molte vittime.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo che l’ordinanza di rimessione presentasse difetti che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale relativa a norme processuali sul litisconsorzio necessario deve essere adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo e alla non manifesta infondatezza. L’inammissibilità dichiarata dalla Corte non pregiudica la riproposizione della questione in modo correttamente formulato.

    Domande e risposte

    Cos’è il litisconsorzio necessario?

    Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) si verifica quando la decisione non può essere emessa utilmente se non nei confronti di più parti contemporaneamente. In questo caso, la legge imponeva che tutti i danneggiati dallo stesso sinistro fossero parti del giudizio contro la compagnia assicurativa.

    Perché il litisconsorzio necessario era problematico in caso di sinistri catastrofici?

    In un grave sinistro stradale con decine di vittime e danneggiati, individuare e citare in giudizio tutti i soggetti danneggiati poteva risultare estremamente difficile o impossibile. Il Tribunale di Avezzano temeva che questa difficoltà pratica rendesse di fatto impossibile per chi agiva in giudizio ottenere il risarcimento.

    Come si tutela il danneggiato in un sinistro con molte vittime?

    I danneggiati da sinistri stradali possono agire in giudizio per il risarcimento contro la compagnia assicurativa del responsabile. Se vige il litisconsorzio necessario, devono essere citati tutti i conlitisconsorti; in alternativa, possono essere previste procedure speciali o liquidazioni stragiudiziali per gestire sinistri catastrofici con molte parti.

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  • Corte cost. n. 328/2009 – Revisori cooperativi Trentino-Alto Adige

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 5/2008, che disciplinavano la figura professionale del revisore cooperativo, istituzione di un elenco apposito e requisiti di iscrizione. La disciplina delle professioni, compresi i profili e gli ordinamenti, è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Trentino-Alto Adige aveva disciplinato autonomamente la vigilanza sugli enti cooperativi, creando la figura professionale del «revisore cooperativo» con un proprio elenco regionale, requisiti di iscrizione e doveri specifici. Il Governo aveva impugnato le norme che disciplinavano questa figura professionale, ritenendo che lo Stato avesse competenza esclusiva in materia di regolamentazione delle professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di professioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale, ritenendo che le disposizioni disciplinassero l’accesso e l’esercizio di una figura professionale — il revisore cooperativo — violando il principio fondamentale statale per cui la definizione delle figure professionali e dei relativi profili spetta esclusivamente allo Stato.

    Il principio

    Il principio fondamentale in materia di professioni stabilito dalla legislazione statale riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici. Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire nuove figure professionali o disciplinarne autonomamente i requisiti di accesso e di esercizio.

    Domande e risposte

    Cosa fa il revisore cooperativo?

    Il revisore cooperativo è un professionista incaricato di svolgere le operazioni di revisione ordinaria e straordinaria sugli enti cooperativi, verificando la regolarità della gestione e la conformità alla normativa sulle cooperative. La sua attività è distinta, ma connessa, a quella del revisore contabile.

    Perché la disciplina delle professioni è di competenza statale?

    La materia «professioni» rientra nella competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con lo Stato che fissa i principi fondamentali e le Regioni che legiferano nel dettaglio. Tuttavia, la definizione stessa delle figure professionali — incluse abilitazione, profili e ordinamenti — costituisce un principio fondamentale riservato allo Stato.

    Le Regioni a statuto speciale hanno maggiori poteri in materia di professioni?

    No. Anche le Regioni e le Province autonome con statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di professioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione competenza in materia di cooperative, ma non estende questa competenza alla disciplina delle professioni connesse alla vigilanza cooperativa.

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  • Corte cost. n. 277/2009 – Aggravante clandestinità e restituzione degli atti

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina per una nuova valutazione della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. (introdotto dal d.l. n. 92/2008) prevedeva come circostanza aggravante comune il fatto che il reato fosse commesso da uno straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale («clandestino»). Tre tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale aggravante in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Ferrara, Latina e Livorno avevano sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che l’aggravante fondasse la responsabilità penale aggravata sul mero status soggettivo del reo (diritto penale d’autore) piuttosto che sul fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha invece ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina perché rivalutassero la rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute nel frattempo (l’aggravante era stata intanto modificata dalla legge n. 94/2009).

    Il principio

    Quando una norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene modificata durante il giudizio davanti alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione con riguardo al nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «diritto penale d’autore»?

    È un sistema in cui la responsabilità penale (o la sua aggravazione) dipende da ciò che il soggetto è, non da ciò che ha fatto. L’aggravante della clandestinità era criticata perché aumentava la pena non per il modo in cui il reato era commesso, ma per lo status irregolare dell’autore.

    Cosa è successo dopo questa ordinanza?

    Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. per violazione del principio di uguaglianza, confermando che fondare un’aggravante sul solo status di clandestino viola la Costituzione.

    Perché il Tribunale di Livorno ha avuto una sorte diversa dagli altri due?

    Perché la sua ordinanza di rimessione presentava vizi di ammissibilità nella motivazione sulla rilevanza (il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la questione era determinante per la definizione del giudizio), mentre Ferrara e Latina ricevono la restituzione degli atti per rivalutare alla luce del ius superveniens.

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  • Corte cost. n. 276/2009 – Interruzione del processo per morte del contumace

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 300, quarto comma, c.p.c., chiarendo nei sensi della motivazione che la morte del contumace durante il giudizio divisorio determina comunque l’interruzione del processo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria, uno dei convenuti contumaci è deceduto mentre veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione. Il Tribunale di La Spezia si è chiesto se tale evento determinasse l’interruzione del processo, poiché l’art. 300, quarto comma, c.p.c. non richiama espressamente l’art. 789 c.p.c. (relativo alla divisione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 300, quarto comma, c.p.c. nella parte in cui, non richiamando l’art. 789 c.p.c., non prevederebbe l’interruzione del processo in caso di morte del contumace certificata nella relata di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza divisoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi della motivazione, chiarendo che l’interpretazione corretta dell’art. 300, quarto comma, c.p.c. già consente di ritenere applicabile l’interruzione: il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c. rientra nel novero degli atti la cui notificazione può certificare il fatto interruttivo. Non è dunque necessaria una declaratoria di incostituzionalità.

    Il principio

    La morte di una parte processuale — anche contumace — determina l’interruzione del processo quando risulta certificata dall’ufficiale giudiziario nella relata di notificazione. L’elenco degli atti rilevanti ex art. 300 c.p.c. va interpretato in modo da includere anche il decreto di fissazione dell’udienza nel giudizio divisorio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una parte è «contumace»?

    Il contumace è il convenuto che non si costituisce in giudizio. Il processo prosegue in sua assenza, ma egli rimane parte del giudizio. La sua morte durante il processo può determinare l’interruzione, per consentire agli eredi di costituirsi.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione non fondata «nei sensi della motivazione»?

    Questa formula significa che la norma impugnata non è incostituzionale se interpretata correttamente. La Corte offre un’interpretazione adeguatrice che rende la disposizione conforme a Costituzione, senza necessità di eliminarla dall’ordinamento.

    Cosa deve fare il giudice dopo l’interruzione del processo?

    Il giudice deve sospendere il processo e attendere la riassunzione da parte degli eredi del defunto, che devono costituirsi entro il termine previsto dalla legge per poter proseguire il giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2009 – Indennizzo epatite da derivati del sangue

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di derivati del sangue (diversi dalle trasfusioni). La Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi ha subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Un soggetto aveva contratto epatite cronica HCV a seguito di sieroprofilassi antitetanica con immunoglobuline (derivati del sangue, non trasfusioni in senso stretto) e aveva chiesto l’indennizzo. La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per la mancata estensione dell’indennizzo a questa fattispecie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue (come le immunoglobuline).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, ritenendo che l’ordinanza di rimessione presentasse difetti che ne impedivano l’esame nel merito. La Corte non ha pertanto potuto pronunciarsi sulla questione sostanziale dell’estensione dell’indennizzo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale in materia di indennizzo per danni da vaccinazioni e somministrazioni deve essere adeguatamente motivata sul piano della rilevanza e della non manifesta infondatezza. La mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile, rinviando a una futura riproposizione correttamente formulata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992?

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi abbia subito complicanze irreversibili per vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. Include i danni da epatiti post-trasfusionali e da trasfusioni di sangue, ma la sua estensione ai derivati del sangue come le immunoglobuline era controversa.

    Qual è la differenza tra trasfusione e somministrazione di derivati del sangue?

    La trasfusione è il trasferimento di sangue intero o di suoi componenti (plasma, globuli rossi) da donatore a ricevente. I derivati del sangue sono invece prodotti ottenuti per lavorazione industriale del plasma (immunoglobuline, albumina, fattori della coagulazione). La legge n. 210/1992 menzionava esplicitamente le trasfusioni, ma la sua applicabilità ai derivati del sangue era oggetto di interpretazione.

    Cosa può fare chi ha subito un danno da derivati del sangue non riconosciuto dalla legge n. 210/1992?

    Può agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute sulla base della responsabilità aquiliana, oppure attendere una pronuncia della Corte costituzionale su una questione correttamente formulata che estenda l’ambito applicativo della legge n. 210/1992.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2009 – Obbligo di comunicazione anticipata per lavoratrici

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) nella parte in cui impone alle sole lavoratrici l’obbligo di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto oltre l’età pensionabile, pena la recedibilità ad nutum.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) imponeva alle sole lavoratrici, che volessero continuare a lavorare superata l’età della pensione di vecchiaia, di comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In mancanza, il datore poteva licenziarle liberamente. Nessun obbligo analogo era previsto per i lavoratori maschi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, nel procedimento tra Caterina Giovinazzo e Manutencoop Facility Management S.p.A., ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, censurando l’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 per la discriminazione tra lavoratori e lavoratrici nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 nella parte in cui impone alle lavoratrici l’obbligo di comunicazione anticipata e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione della tutela contro i licenziamenti individuali.

    Il principio

    La discriminazione basata sul sesso nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti è costituzionalmente illegittima. L’obbligo di comunicazione anticipata imposto alle sole donne, senza equivalente per gli uomini, viola il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché questo obbligo era discriminatorio?

    Perché colpiva le sole donne: esse dovevano comunicare la volontà di proseguire il lavoro, pena la perdita della tutela contro il licenziamento ingiustificato. Gli uomini, raggiunti i 65 anni, non avevano analoghi obblighi. La Corte ha già più volte dichiarato incostituzionali norme analoghe (sentenze n. 137/1986, n. 498/1988, n. 256/2002).

    La sentenza era prevedibile?

    Sì: la Corte aveva già dichiarato incostituzionali disposizioni identiche nelle sentenze n. 137/1986 e n. 498/1988. Il legislatore le aveva però reintrodotte con il Codice delle pari opportunità, portando a questa nuova pronuncia di incostituzionalità.

    Cosa succede dopo la sentenza alle lavoratrici licenziate?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo nei rapporti non ancora definitivamente conclusi: le lavoratrici licenziate in base alla norma incostituzionale, se ancora in pendenza di giudizio, possono far valere l’illegittimità del licenziamento.

    Norme collegate