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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 116 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 116 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 116 CCII – Trasformazione, fusione o scissione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.

    2. L’opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all’articolo 48. Tra la data dell’ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l’udienza fissata dal tribunale ai sensi dell’articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.

    3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l’attuazione anticipata, se ritiene che l’attuazione successiva all’omologazione pregiudicherebbe l’interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.

    4. Intervenuta l’omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l’invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.

    5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.

    6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.

  • Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)

    In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
    o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di
    affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
    effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento
    dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
    eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
    acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
    telematica dei corrispettivi.
    2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
    di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
    acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
    3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
    avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
    residenti.
    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
    di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
    presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma
    1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
    direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
    partita IVA.
    6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o
    professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
    comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
    attivita’ di cui all’articolo 35.
    7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
    optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
    per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
    presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
    di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno
    successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
    operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha
    effetto dall’anno in corso.
    8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
    detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
    il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
    dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
    dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in
    tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
    versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la
    modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
    con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
    periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
    l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
    9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
    modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle
    operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
    ancora verificata l’esigibilita’.
    10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
    l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
    presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
    successive modificazioni.
    11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
    le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
    la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che
    versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
    delle operazioni.
    12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
    articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate.
    13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
    adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
    competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
    una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
    utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
    entrate.
    14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
    contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
    sul valore aggiunto nei modi ordinari:
    a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
    superato uno dei limiti di cui al comma 1;
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
    dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di
    cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
    in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
    operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
    alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
    15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime
    ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
    presente articolo.”

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  • Articolo 69 Bis Legge Fallimentare

    Articolo 69 Bis Legge Fallimentare

    Art. 69 Bis L. Fall. – Decadenza dall’azione e computo dei termini

    Decadenza dall’azione e computo dei termini

  • Articolo 20 Contenzioso Tributario

    Articolo 20 Contenzioso Tributario

    Art. 20 Cont. Trib. – Proposizione del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

    2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

    3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

  • Articolo 6 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Articolo 6 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Art. 6 Ipot. Cat. – Termini per la trascrizione

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

    1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito.

    2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

    3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria.

  • Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 115 CCII – Azioni del liquidatore giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

    2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

    3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2394 del codice civile.

  • Articolo 114 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 114 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 114 Bis CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

    2. Se il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell’articolo 91.

    3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

  • Art. 81 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B. – Organi della procedura (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia nomina:

    a) uno o piu’ commissari liquidatori;

    b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

    1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa’ o altri enti.

    1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

    2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    3. La Banca d’Italia puo’ revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

    4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 24 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 69 Legge Fallimentare

    Articolo 69 Legge Fallimentare

    Art. 69 L. Fall. – Atti compiuti tra coniugi

    Atti compiuti tra coniugi

  • Articolo 114 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 114 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 114 CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1 bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.

    2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

    3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

    4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

    5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.

    6. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.