Art. 72 Ter L. Fall. – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno

L’art. 1418 c.c. disciplina le cause di nullità del contratto. Il contratto nullo è privo di effetti giuridici nel suo nucleo essenziale, salvo regole particolari. Per questo non va confuso con inadempimento, annullamento o semplice convenienza economica negativa.
La nullità può derivare dalla contrarietà a norme imperative, dalla mancanza dei requisiti essenziali o da causa, motivi od oggetto illeciti nei casi previsti. Ma non ogni violazione di legge rende nullo il contratto: bisogna verificare se la legge prevede altra conseguenza.
Invocare nullità ha effetti pratici forti: restituzione di somme, blocco di prestazioni, impatti contabili e fiscali, rischio di contenzioso. Serve quindi un fascicolo tecnico, non una contestazione generica.
Scenario. Le parti firmano un accordo per ‘servizi vari’ senza prezzo, tempi e contenuto minimo.
Come si legge in pratica. Va verificato se l’oggetto è davvero indeterminato o se può essere ricostruito da allegati, prassi e condotte successive.
Scenario. Un contratto contiene una clausola che scarica su una parte un divieto previsto dalla legge.
Come si legge in pratica. Bisogna capire se è nulla solo la clausola o l’intero contratto, e se la legge prevede sostituzione automatica.
Scenario. Una parte scopre un possibile vizio di nullità dopo avere pagato acconti.
Come si legge in pratica. Se la nullità è fondata, bisogna valutare restituzioni e prova dei pagamenti, oltre agli effetti fiscali delle fatture emesse.
Prima di dichiarare nullo un accordo o bloccare pagamenti: verifica validità contrattuale.
Art. 1418 c.c., art. 1325 c.c., art. 1419 c.c..
No. Serve una causa di nullità prevista dal sistema.
Sì, va valutata la nullità parziale.
La disciplina è ampia, ma va verificato il caso concreto.
Si valutano restituzioni e documenti fiscali.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

Art. 77 bis T.U.B. – Aumenti di capitale (1).
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e’ stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l’adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, se cosi’ e’ previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea:
a) la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea;
b) il termine di cui all’articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalita’ di pubblicita’ di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e’ stata disposta l’amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 22 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.”
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Contratti relativi ad immobili da costruire

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito […] di cui all’art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzio- ne, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professio- nista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all’esito il tribunale provvede con decreto motivato.

L’art. 2560 c.c. è centrale nelle cessioni d’azienda perché affronta il tema dei debiti dell’azienda ceduta. Il compratore spesso guarda clienti, marchio, attrezzature e fatturato, ma il rischio reale può stare nei debiti contabili, fiscali, lavoristici e contrattuali.
La regola impone di leggere libri contabili, contratti e passività prima di firmare. Una clausola in cui il venditore dichiara che non ci sono debiti è utile, ma non sostituisce la verifica documentale.
La due diligence deve avere un perimetro pratico: debiti verso fornitori, banche, dipendenti, Erario, INPS, leasing, contenziosi, garanzie prestate e contratti che proseguono con l’azienda. Solo così il prezzo ha senso.
Scenario. Dopo l’acquisto emergono fatture fornitori registrate ma non pagate.
Come si legge in pratica. Se i debiti risultavano dai libri contabili obbligatori, il compratore non può trattarli come sorpresa assoluta. Va verificata responsabilità e garanzia contrattuale del venditore.
Scenario. L’acquirente riceve notizia di debiti fiscali riferiti a periodi precedenti.
Come si legge in pratica. Serve distinguere debito dell’impresa ceduta, responsabilità fiscale specifica e garanzie contrattuali. Prima del closing si dovevano chiedere estratti e certificazioni.
Scenario. Il prezzo include macchinari, ma alcuni sono in leasing e richiedono consenso della società finanziaria.
Come si legge in pratica. Non basta indicare il bene in inventario. Bisogna verificare proprietà, debito residuo, subentro e autorizzazioni.
Prima di comprare o vendere un’azienda: due diligence fiscale e contrattuale.
Art. 2560 c.c., art. 2558 c.c., art. 2112 c.c..
No. Serve verificare norme applicabili e documenti contabili.
Debiti, contratti, dipendenti, fisco, banche, leasing e contenziosi.
Va verificata la disciplina specifica e le certificazioni richieste.
Sì, proporzionata al valore e al rischio dell’operazione.