Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 25/2008 – Ineleggibilità docenti universitari in Valle d’Aosta

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2, lettera e) della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 20/2007, che includeva tra gli incompatibili con la carica di consigliere regionale i professori, i ricercatori e i titolari di contratti di insegnamento universitario. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul Rettore dell’Università.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva disciplinato con propria legge le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale, includendo tra i soggetti ineleggibili il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta e, tra gli incompatibili, i professori, i ricercatori e i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella regione. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, per violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, sostenendo che le norme limitassero ingiustificatamente il diritto di elettorato passivo dei soggetti indicati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2, lettera e) (incompatibilità dei docenti), poiché per i professori e i ricercatori universitari non sussistono esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare la limitazione del diritto di elettorato passivo: né il contatto con gli studenti determina situazioni di metus publicae potestatis o di captazione del consenso elettorale. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, lettera s) (ineleggibilità del Rettore), in quanto la particolare posizione istituzionale del Rettore – nomina governativa, funzioni di rappresentanza, interazioni con gli organi regionali – giustifica la limitazione.

    Il principio

    L’ineleggibilità e l’incompatibilità con cariche elettive sono eccezionali e devono essere giustificate da un adeguato interesse pubblico; la semplice funzione docente universitaria non integra le condizioni che legittimano una compressione del diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità?

    L’ineleggibilità preclude la candidatura e l’eventuale elezione risulta nulla; l’incompatibilità non impedisce la candidatura ma, se si è eletti, impone di scegliere tra la carica elettiva e l’altra funzione incompatibile entro un termine prefissato.

    Perché il Rettore può essere dichiarato ineleggibile?

    Il Rettore è nominato con decreto del Ministro e presiede gli organi accademici con funzioni di rappresentanza dell’università; questa posizione istituzionale, con le sue interazioni con gli organi regionali, giustifica il timore di influenze sul risultato elettorale.

    La Valle d’Aosta può dettare norme più restrittive in materia elettorale?

    La Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi del proprio statuto speciale, può disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità in armonia con la Costituzione, ma non può introdurre restrizioni del diritto di elettorato passivo prive di adeguata giustificazione costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2008 – Tributo rifiuti regione Basilicata genericità censure

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 2, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 1/2006, relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Le censure erano generiche e non dimostravano un’incompatibilità concreta tra la norma regionale e quella statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva fissato con propria legge gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, differenziando le aliquote per provenienza e natura dei rifiuti. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che i criteri regionali di classificazione dei rifiuti fossero difformi da quelli stabiliti dalla legge statale, che fa riferimento alle tipologie di discarica anziché alla natura dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, sostenendo che la norma regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per genericità delle censure. L’illegittimità costituzionale della norma regionale può conseguire solo a un’incompatibilità concreta con quella statale (tassare rifiuti esclusi, non tassare rifiuti tassati, o applicare aliquote fuori dai limiti). Il ricorrente non aveva dimostrato quale di questi profili di incompatibilità concreta ricorresse nel caso di specie.

    Il principio

    Il ricorso in via principale deve identificare con precisione il profilo di incompatibilità tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta; la mera difformità di criteri classificatori non integra di per sé l’illegittimità costituzionale, occorrendo dimostrare che la norma regionale superi i limiti minimi o massimi del tributo statale o assoggetti a tassazione categorie escluse.

    Domande e risposte

    Cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi?

    Si tratta di un tributo istituito dalla legge statale (art. 3, comma 29, l. n. 549/1995) e determinato dalle Regioni entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge statale; le entrate confluiscono in fondi regionali per la gestione dei rifiuti.

    Perché la Regione Basilicata aveva un suo sistema di classificazione?

    La Regione Basilicata aveva adottato criteri basati sulla provenienza e sulla natura dei rifiuti (estrattivi, edilizi, speciali pericolosi, ecc.), anziché sulle tipologie di discarica; questo non necessariamente genera un contrasto con la legge statale, che pure deve essere dimostrato in concreto.

    La norma regionale era già stata abrogata al momento della decisione?

    Sì: l’art. 2, comma 1, l. reg. Basilicata n. 1/2006 era stato abrogato dalla l. reg. n. 16/2007 con effetto dal 4 ottobre 2007; tuttavia l’interesse del ricorrente permaneva per il periodo di vigenza della norma (2005-2007).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario
  • Corte cost. n. 23/2008 – Rito societario delega legislativa reiterazione questioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Napoli sull’art. 12 l. n. 366/2001 e sugli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003, riunendo quattro giudizi di contenuto identico. Le questioni erano già state decise dall’ordinanza n. 404/2007 e presentavano gli stessi vizi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, aveva sollevato d’ufficio quattro questioni identiche di legittimità costituzionale sulle stesse norme (l. n. 366/2001 e d.lgs. n. 5/2003), concernenti altrettanti giudizi in materia societaria e di intermediazione finanziaria. La Corte ha riunito i quattro giudizi e li ha decisi con un’unica pronuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, per mancanza di sufficienti principi e criteri direttivi nella delega al Governo per la riforma del rito societario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i quattro giudizi e ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, richiamando integralmente le ragioni già esposte nell’ordinanza n. 404/2007, che aveva esaminato identiche questioni dello stesso remittente con gli stessi vizi motivazionali.

    Il principio

    La riunione di giudizi aventi ad oggetto questioni identiche è uno strumento di economia processuale; l’inammissibilità di questioni già decise impedisce al remittente di riproporre le stesse censure senza superare i vizi precedentemente rilevati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Quando la Corte riunisce più giudizi?

    La Corte riunisce i giudizi quando le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o strettamente connesse, così da poter decidere con un’unica pronuncia per ragioni di coerenza ed economia processuale.

    Cosa prevede l’art. 12 della legge n. 366/2001?

    L’art. 12 delegava il Governo a disciplinare i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, con l’obiettivo di renderli più rapidi ed efficaci, indicando il principio di concentrazione e la riduzione dei termini, senza specificare il modello processuale da adottare.

    Il rito societario era applicabile alle controversie bancarie?

    Sì: il d.lgs. n. 5/2003 si applicava anche alle controversie in materia bancaria e creditizia ai sensi dell’art. 2 della legge delega n. 366/2001.

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  • Corte cost. n. 22/2008 – Rito societario delega carente giudice relatore Napoli

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. n. 366/2001 e degli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Napoli, per le stesse ragioni già indicate nell’ordinanza n. 404/2007 relativa a questioni identiche dello stesso remittente.

    Di cosa si tratta

    Il giudice relatore del Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sul rito societario (d.lgs. n. 5/2003) in un giudizio promosso da un privato contro un istituto di credito per la dichiarazione di nullità di documenti di investimento in titoli azionari. La questione era sostanzialmente identica a quella già esaminata nell’ordinanza n. 404/2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice relatore del Tribunale di Napoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (delega per la riforma del diritto societario) e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte relativa al rito societario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, richiamando integralmente l’ordinanza n. 404/2007 con cui erano state decise questioni identiche del medesimo remittente, escludendo il dedotto nesso di subordinazione tra le due questioni prospettate in via principale e subordinata.

    Il principio

    La reiterazione di identiche questioni di legittimità costituzionale già dichiarate inammissibili non è ammessa; il giudice deve motivare le ragioni per cui la nuova rimessione supera i vizi della precedente e perché il nesso di subordinazione tra questione principale e subordinata sia effettivo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per questione principale e questione subordinata?

    Nel giudizio incidentale, il rimettente può proporre più questioni: quella principale chiede l’incostituzionalità della norma in via diretta, mentre quella subordinata assume rilevanza solo se quella principale fosse respinta; le due questioni devono avere un effettivo nesso logico-giuridico.

    Qual era il rito societario oggetto della questione?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto per le controversie societarie un procedimento speciale con uno schema processuale diverso da quello del c.p.c., con scambio di memorie scritte prima dell’udienza e rigorosa preclusione delle allegazioni tardive.

    Il d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?

    No: il rito societario speciale è stato abrogato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha reintrodotto il processo ordinario di cognizione anche per le controversie in materia societaria.

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  • Corte cost. n. 21/2008 – Delega legislativa rito societario criteri direttivi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. n. 366/2001 (delega per la riforma del rito societario) e degli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003, per violazione dell’art. 76 Cost. Le questioni erano identiche a quelle già dichiarate inammissibili con precedenti pronunce dello stesso anno.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, sosteneva che la legge delega per la riforma del rito societario (l. n. 366/2001) fosse priva di sufficienti principi e criteri direttivi, avendo lasciato il legislatore delegato libero di creare un modello processuale del tutto nuovo, estraneo allo schema del procedimento ordinario del codice di procedura civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte relativa al rito societario di primo grado, assumendo che la delega fosse carente dei principi e criteri direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, in quanto identica a quelle già decise con ordinanza n. 404 del 2007 dallo stesso remittente. La Corte ha rilevato come le modalità e le argomentazioni del rimettente non consentissero di ravvisare il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica tra la questione principale e quella subordinata.

    Il principio

    La reiterazione di questioni identiche, già dichiarate inammissibili per difetto di motivazione, non può essere riproposta senza addurre elementi nuovi; il giudice rimettente è vincolato ad adeguare la motivazione ai rilievi contenuti nella precedente pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa richiede l’art. 76 Cost. per la delega legislativa?

    L’art. 76 Cost. richiede che la legge delega determini l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, e indichi il limite temporale entro cui il Governo deve esercitare la delega; senza questi elementi la delega è incostituzionale.

    Cos’è il rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003?

    Si trattava di un procedimento speciale di cognizione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria e credito, caratterizzato da uno schema processuale diverso da quello ordinario, poi abrogato dalla legge n. 69/2009 che ha reintrodotto il rito ordinario.

    Perché il Tribunale di Napoli non poteva riproporre la stessa questione?

    Perché la Corte aveva già dichiarato inammissibili le stesse questioni con l’ordinanza n. 404/2007; la reiterazione senza novità argomentative non è ammissibile nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — disciplina la delega legislativa al Governo con l’obbligo di determinare principi e criteri direttivi
  • Corte cost. n. 20/2008 – Inammissibilità questione su norma regolamentare aborto-maternità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 1026/1976, il quale qualifica come aborto l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi prima del centottantesimo giorno. La questione era inammissibile perché diretta contro una disposizione di natura regolamentare, sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice in stato di gravidanza era stata licenziata per superamento del periodo di comporto di malattia: il datore di lavoro aveva computato nel comporto il periodo di astensione anticipata fruita dalla dipendente, nonostante fosse intervenuto un evento abortivo alla ventunesima settimana. La questione era se tale periodo potesse essere qualificato come maternità e dunque godere delle relative tutele.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), per violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui qualifica come aborto l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi prima del centottantesimo giorno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il d.P.R. n. 1026/1976 è un regolamento governativo, non una fonte legislativa; la Corte costituzionale può esercitare il controllo di legittimità solo su leggi e atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Le disposizioni regolamentari sono sottratte a tale controllo.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale è precluso quando la norma impugnata abbia natura regolamentare; il sindacato sulla conformità del regolamento alla legge rientra nella competenza del giudice ordinario o amministrativo, non della Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la natura regolamentare della norma la esclude dal sindacato costituzionale?

    Perché l’art. 134 Cost. e la l. n. 87/1953 limitano il giudizio di legittimità della Corte alle leggi e agli atti aventi forza di legge; un regolamento governativo non ha tale forza e il suo contrasto con la Costituzione va fatto valere tramite la disapplicazione da parte del giudice ordinario o con ricorso al giudice amministrativo.

    Cosa doveva fare la Corte d’appello in alternativa?

    La Corte d’appello avrebbe potuto disapplicare direttamente il regolamento ove lo ritenesse contrario alla legge, ovvero sollevare questione di legittimità sulle disposizioni legislative da cui il regolamento trae fondamento.

    Cosa prevede la legge n. 194/1978 ai fini del confine tra aborto e parto?

    La legge n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza individua termini temporali diversi rispetto a quelli del d.P.R. n. 1026/1976: l’aborto volontario è ammesso entro i primi novanta giorni, ma termini diversi valgono per le interruzioni terapeutiche successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2008 – Pignoramento pensioni INPS per interessi e sanzioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 l. n. 153/1969, nella parte in cui non consente all’INPS di pignorare le pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Il difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla rilevanza della questione ne ha determinato l’inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’INPS aveva avviato un pignoramento presso terzi su una pensione da esso erogata sia per omissioni contributive sia per sanzioni civili. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze dubitava che fosse costituzionale la norma che impedisce all’INPS di pignorare le pensioni per la parte di credito derivante da interessi e sanzioni, mentre qualsiasi altro creditore può aggredire la pensione fino a un quinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all’INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Il giudice rimettente non aveva descritto in modo sufficiente lo stato del giudizio e le ragioni per cui la norma censurata era applicabile al caso concreto, così impedendo alla Corte di controllare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo autosufficiente la rilevanza della questione nel giudizio pendente; la carenza motivazionale sulla rilevanza non può essere colmata dalle deduzioni delle parti costituite nel giudizio davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 69 l. n. 153/1969?

    La norma stabiliva che l’INPS può pignorare le pensioni da esso erogate solo per crediti derivanti da indebite prestazioni o omissioni contributive, con espressa esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative.

    Perché l’INPS si trovava in una posizione deteriore rispetto agli altri creditori?

    Perché a seguito delle sentenze della Corte n. 506 e n. 468 del 2002, qualsiasi creditore ordinario può pignorare fino a un quinto della pensione, senza distinzione tra capitale, interessi e sanzioni, mentre l’INPS non può aggredire la parte di credito relativa a interessi e sanzioni.

    Come viene valutata la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale?

    La Corte richiede che l’ordinanza di rimessione illustri autonomamente e specificamente le ragioni per cui la norma censurata è applicabile al caso concreto e dalla sua applicazione dipende l’esito del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2008 – Opposizione a decreto ingiuntivo termine di costituzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., nella parte relativa al termine ridotto di cinque giorni per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo. La disciplina non viola gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., in quanto le garanzie difensive dell’opponente restano adeguate.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che assegni all’opposto un termine a comparire inferiore a sessanta giorni deve costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione, a pena di improcedibilità. Tribunale di Reggio Emilia e Corte di cassazione avevano dubitato della costituzionalità di questa disciplina, ritenendola eccessivamente gravosa per l’opponente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia e la Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell’art. 71 delle disposizioni di attuazione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. La censura riguardava l’automatica riduzione a cinque giorni del termine di costituzione dell’opponente, considerata irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il termine ridotto di costituzione dell’opponente è giustificato dalla necessità di bilanciare le posizioni processuali delle parti e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa dell’opponente, che ha già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e degli elementi della controversia.

    Il principio

    La riduzione del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo non viola il diritto di difesa né il principio di ragionevolezza, in quanto risponde a una logica di bilanciamento tra la posizione dell’opponente – che conosce già la pretesa – e quella dell’opposto che attende la definizione della controversia.

    Domande e risposte

    Cosa succede se l’opponente non si costituisce nei cinque giorni?

    L’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva definitiva, come previsto dall’art. 647 c.p.c.

    Il termine di cinque giorni vale sempre?

    La riduzione a cinque giorni opera automaticamente quando il termine a comparire assegnato all’opposto è inferiore a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c.

    Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione?

    Perché l’opponente, avendo già ricevuto il decreto ingiuntivo e avendo redatto l’atto di citazione, conosce la pretesa dell’opposto e può approntare le difese senza necessità di un termine più lungo per la costituzione formale in giudizio.

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  • Corte cost. n. 17/2008 – Referendum candidature plurime Camera dei deputati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo delle norme del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati che consentivano a uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più circoscrizioni (artt. 19 e 85 d.P.R. n. 361/1957). Il quesito presentava i requisiti di omogeneità, chiarezza e univocità.

    Di cosa si tratta

    La richiesta di referendum, promossa da sessantuno cittadini, mirava ad abrogare la possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno nella stessa elezione alla Camera dei deputati. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge con ordinanza del 28 novembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte era chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum avente ad oggetto l’art. 19 (limitatamente alle parole «nella stessa») e l’art. 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all’art. 75 della Costituzione. La questione era sollevata nel giudizio referendario, senza giudice rimettente ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria. Le disposizioni oggetto del quesito non rientrano tra quelle costituzionalmente vincolate né tra le leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. Il quesito è omogeneo – mirato all’abrogazione della candidatura plurima –, chiaro e univoco. La normativa di risulta, che espande il principio per cui ogni candidato si presenta in una sola circoscrizione, è autoapplicativa e priva di indeterminatezze non risolvibili con i normali canoni interpretativi.

    Il principio

    La norma che consente le candidature plurime in più circoscrizioni non è costituzionalmente obbligata; il suo eventuale venir meno non genera vuoti normativi, giacché il sistema elettorale funzionerebbe pienamente con la regola generale della candidatura in una sola circoscrizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 85 del d.P.R. n. 361/1957?

    L’art. 85 disciplina il procedimento con cui il deputato «pluri-eletto» indica la circoscrizione prescelta dopo le elezioni, con sorteggio in caso di mancata opzione: la norma è il presupposto della candidatura in più circoscrizioni.

    Perché il quesito era considerato omogeneo?

    Perché tutte le disposizioni oggetto dell’abrogazione erano funzionalmente collegate all’istituto della candidatura plurima, rispondendo a un’unica matrice razionale.

    Chi si era opposto al referendum?

    Avevano depositato memorie contrarie vari gruppi parlamentari e partiti, tra cui Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Popolari U.D.EUR e il Partito dei Comunisti Italiani, senza tuttavia che ciò incidesse sull’esito del giudizio di ammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2008 – Referendum abrogativo legge elettorale Senato coalizioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum popolare abrogativo avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo n. 533/1993 (testo unico legge elettorale del Senato), nella parte relativa ai collegamenti tra liste e all’attribuzione del premio di maggioranza alle coalizioni. La normativa di risulta, basata su liste non coalizzate, era immediatamente applicabile.

    Di cosa si tratta

    Sessantuno cittadini italiani avevano promosso un referendum per abrogare le norme della legge elettorale del Senato che consentono il collegamento tra liste e l’attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge. La Corte costituzionale era quindi chiamata a valutare l’ammissibilità del quesito referendario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il procedimento riguardava il controllo di ammissibilità ex art. 75 della Costituzione sul referendum avente ad oggetto le norme del d.lgs. n. 533/1993 relative ai meccanismi di coalizione e al premio di maggioranza per le elezioni del Senato. Nessun giudice rimettente: si trattava di giudizio referendario davanti alla Corte su richiesta dell’Ufficio centrale per il referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle parti indicate degli artt. 1, 9, 11, 16, 17, 17-bis e 19 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. La Corte ha rilevato che le disposizioni impugnate non rientrano tra quelle sottratte al referendum dall’art. 75 Cost. e non sono a contenuto costituzionalmente vincolato; il quesito presenta i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, e la normativa di risulta è immediatamente applicabile. La Corte ha richiamato l’attenzione del Parlamento sull’inconveniente che potrebbe derivare dall’abrogazione, segnalando la possibilità di ritardarne l’entrata in vigore ai sensi dell’art. 37, terzo comma, l. n. 352/1970.

    Il principio

    Il referendum abrogativo di norme elettorali è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito non hanno contenuto costituzionalmente vincolato, il quesito è omogeneo, chiaro e univoco, e la normativa di risulta dall’eventuale abrogazione è immediatamente applicabile senza creare un vuoto normativo insanabile.

    Domande e risposte

    Quali norme erano oggetto del referendum?

    Le disposizioni del d.lgs. n. 533/1993 riguardanti i collegamenti tra liste, il premio di maggioranza alle coalizioni e i meccanismi di riparto dei seggi tra liste coalizzate per le elezioni del Senato.

    Perché la Corte ha ritenuto ammissibile il quesito?

    Perché le norme impugnate non sono costituzionalmente vincolate, il quesito è dotato di necessaria omogeneità e la normativa residua – basata sulle liste non coalizzate – sarebbe immediatamente applicabile alle elezioni.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La dichiarazione di ammissibilità apre la strada allo svolgimento del referendum popolare; il Parlamento può tuttavia intervenire con propria legge nel frattempo, e il decreto di abrogazione può entrare in vigore con ritardo fino a 60 giorni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2008 – competenza Stato-Regioni

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    La sentenza n. 15 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della C

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe, censurata in riferimento a art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare ( senten.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Preside

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2008 – processo civile

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    L’ordinanza n. 14 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un giudizio a quo in riferimento a disposizioni legislative sottoposte al vaglio della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata dal Tribu

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 14 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

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