Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 156/2009 – Straniero espulso rientro illegale sanzione penale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 13, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero espulso che rientri senza autorizzazione. Le censure di irragionevolezza e di violazione della finalità rieducativa della pena non individuavano una soluzione costituzionalmente obbligata, rendendo impossibile per la Corte sostituirsi al legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, espulso con decreto del prefetto, rientri nel territorio italiano senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. Il giudice rimettente riteneva la pena sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e contraria alla finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 271/2004 e poi dal d.lgs. n. 5/2007, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano la sproporzione della pena rispetto al fatto reato (reclusione da 1 a 4 anni per il solo rientro non autorizzato) e la sua incompatibilità con la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. In assenza di precisi punti di riferimento costituzionali che conducano a soluzioni obbligate, il giudizio di legittimità costituzionale non può dare vita a un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore: spetta al legislatore la scelta del trattamento sanzionatorio, con i soli limiti della manifesta irragionevolezza. Analogamente, le censure relative all’art. 27, terzo comma, Cost. erano inammissibili perché ogni possibile conclusione avrebbe incontrato il medesimo ostacolo della mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    La Corte Costituzionale non può sostituirsi al legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio penale, salvo che vi sia una soluzione costituzionalmente obbligata. In assenza di un tertium comparationis certo che indichi qual è la sanzione imposta dalla Costituzione, le censure di sproporzione della pena sono inammissibili per carenza di un rimedio costituzionalmente univoco.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non può ridurre la pena prevista per il rientro illegale dello straniero espulso?

    Perché la determinazione delle sanzioni penali è una scelta riservata al legislatore. La Corte può intervenire solo quando vi è una soluzione «costituzionalmente obbligata», cioè quando la Costituzione impone una determinata disciplina sanzionatoria. In questo caso, non vi era alcun termine di raffronto certo che indicasse quale pena la Costituzione richiedesse: la Corte avrebbe dovuto scegliere discrezionalmente, cosa che non le è consentita.

    Cosa significa che la pena deve avere finalità rieducativa?

    L’art. 27, terzo comma, Cost. stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio vieta pene manifestamente sproporzionate o gratuite, ma non impone che ogni sanzione abbia una specifica modulazione rieducativa. La Corte aveva già affermato in precedenti analoghi che, quando la norma prevede un divario significativo tra minimo e massimo edittale, il giudice può graduare la pena al caso concreto.

    La reclusione da 1 a 4 anni per il rientro illegale è ancora vigente?

    Questa ordinanza del 2009 non ha modificato la norma. La disciplina del rientro illegale dello straniero espulso è stata successivamente oggetto di numerose modifiche legislative e di ulteriori pronunce costituzionali. Per la norma vigente al momento di consultazione è necessario verificare il testo aggiornato del d.lgs. n. 286/1998.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2009 – Commissione RAI e spazi referendum elettorali

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    La Corte decide nel merito il conflitto di attribuzione tra i promotori dei referendum elettorali e la Commissione parlamentare per la vigilanza RAI. Dichiara improcedibile la parte del ricorso sulle tribune referendarie (art. 5 della delibera) per sopravvenuta carenza di interesse, e dichiara che la Commissione poteva legittimamente adottare la disciplina sui notiziari (art. 7), purché interpretata nel senso di includere i Comitati promotori tra i “soggetti politici”.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza segue l’ordinanza n. 172/2009 con cui la Corte aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai promotori dei referendum elettorali del 21-22 giugno 2009. I ricorrenti lamentavano che la delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per la vigilanza RAI non garantisse ai Comitati promotori spazi comunicativi adeguati nelle trasmissioni RAI della campagna referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    I promotori contestavano l’art. 5 (tribune referendarie) e l’art. 7 (notiziari e programmi informativi) della delibera della Commissione. Lamentavano che queste norme non garantissero loro la parità di accesso alle trasmissioni RAI rispetto ai partiti politici favorevoli al referendum, violando le attribuzioni costituzionali spettanti ai promotori ai sensi degli artt. 21, 48 e 75 Cost. e delle leggi n. 28/2000 e n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    I referendum si erano svolti durante il processo; la questione sull’art. 5 (tribune referendarie) è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto all’art. 7 (notiziari), la Corte dichiara che la Commissione poteva legittimamente adottarlo, purché la nozione di “soggetti politici” vi sia interpretata in modo da includere anche i Comitati promotori: diversamente, la delibera lederebbe le attribuzioni costituzionali dei ricorrenti.

    Il principio

    I Comitati promotori di referendum abrogativo, in quanto titolari di una posizione costituzionale distinta dai partiti politici, hanno diritto a spazi comunicativi nei notiziari RAI non minori di quelli garantiti ai soggetti favorevoli al referendum. La delibera della Commissione parlamentare è legittima solo se interpretata in modo da ricomprendere i promotori nella categoria dei “soggetti politici” aventi diritto alla parità di trattamento.

    Domande e risposte

    Perché la parte sull’art. 5 è improcedibile?

    I referendum si erano già svolti (21-22 giugno 2009) prima della sentenza (10 giugno 2009: in realtà il Collegio aveva già deliberato ma la Cancelleria ha depositato il 12 giugno). La campagna referendaria era terminata e non era più possibile assegnare spazi nelle tribune. La carenza d’interesse era sopravvenuta: il ricorso non aveva più utilità pratica su quel punto.

    Cosa si intende per “interpretazione conforme a Costituzione” nell’art. 7?

    La Corte non annulla l’art. 7 della delibera, ma ne afferma la legittimità a condizione che la locuzione “soggetti politici” sia interpretata in modo da includere i Comitati promotori. È una tecnica decisoria che preserva la norma ma ne vincola l’interpretazione nel senso costituzionalmente corretto.

    Qual è la differenza tra Comitati promotori e partiti politici nella campagna referendaria?

    I partiti possono scegliere da che parte stare sul referendum; i Comitati promotori rappresentano specificamente l’iniziativa referendaria stessa. La legge n. 352/1970 garantisce ai promotori una posizione di garanzia autonoma nell’accesso ai mezzi di comunicazione, non sostituibile dalla presenza dei partiti che condividono la stessa posizione di voto.

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  • Corte cost. n. 155/2009 – Codice della strada guida in stato di ebbrezza inammissibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza. Il rimettente non aveva spiegato quale dei due possibili interventi richiedesse alla Corte, lasciando indeterminato il petitum, e non aveva esaminato l’interpretazione alternativa conforme a Costituzione già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 151/2003, in materia di guida in stato di ebbrezza. La questione riguardava la competenza a giudicare: il giudice rimettente non chiariva se la norma dovesse essere interpretata nel senso che la competenza dipendesse dal momento della commissione del reato o dal momento del promovimento dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione riguardava il criterio di determinazione della competenza in materia di guida in stato di ebbrezza, ma il petitum era formulato in modo indeterminato: il rimettente non indicava quale dei due interventi astrattamente possibili richiedesse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per due ragioni: l’indeterminatezza del petitum (non era chiaro quale modifica il rimettente chiedesse) e il mancato esame, da parte del giudice a quo, dell’interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rinvio all’art. 186, comma 2, contenuto nel comma 7 dell’art. 187 riguardava sia la sanzione che la competenza. Il rimettente aveva omesso di confrontarsi con questa lettura, sottraendosi all’obbligo di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il petitum è indeterminato, cioè quando non è chiaro quale intervento il rimettente chiede alla Corte tra due astrattamente possibili e tra loro diametralmente opposti. Il rimettente ha inoltre l’obbligo di verificare previamente se esista un’interpretazione della norma conforme a Costituzione prima di sollevare la questione: se tale interpretazione esiste ed è seguita dalla giurisprudenza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «petitum indeterminato» nella questione di legittimità?

    Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte: una declaratoria di illegittimità di una norma in una certa parte o nel senso che essa preveda o non preveda qualcosa. Se il petitum è formulato in modo tale che la Corte non può capire quale dei possibili interventi sia richiesto — perché le due opzioni sono tra loro incompatibili — la questione è inammissibile per indeterminatezza.

    Perché il rimettente doveva esaminare l’interpretazione già offerta dalla Cassazione?

    Perché il giudice a quo ha l’obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in modo conforme a Costituzione prima di sollevare la questione. Se la giurisprudenza di legittimità offre già una lettura che supera il problema costituzionale, il rimettente deve spiegare perché non ritiene applicabile quella interpretazione: in mancanza, la questione è prematura e quindi inammissibile.

    L’art. 186 del codice della strada era dunque costituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La dichiarazione di inammissibilità non dice nulla sulla conformità costituzionale della norma, ma solo che la questione così proposta non era ammissibile. La norma potrebbe essere sottoposta nuovamente a scrutinio con una questione correttamente formulata.

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  • Corte cost. n. 131/2009 – Azione diretta del lavoratore contro assicuratore del datore fallito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 c.p.p. e 1917, comma 2, c.c., nella parte in cui non consentono al lavoratore infortunato, quando il datore di lavoro è fallito, di citare nel processo penale come responsabile civile l’assicuratore del datore. La mancata previsione di un’azione diretta risponde a una logica coerente con il sistema assicurativo facoltativo e non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo penale per lesioni colpose gravi a seguito di infortunio sul lavoro, il Tribunale di Biella ha dovuto affrontare il caso in cui la società datrice di lavoro era stata dichiarata fallita. Il lavoratore infortunato, costituitosi parte civile, chiedeva di citare come responsabile civile l’assicuratore del datore di lavoro, per ottenere il risarcimento direttamente da quest’ultimo, senza dover concorrere con gli altri creditori nel fallimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha impugnato l’art. 83, comma 1, c.p.p. in combinato disposto con l’art. 1917, secondo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 35 e 111 Cost. Il rimettente sosteneva che la mancata previsione di un’azione diretta del lavoratore contro l’assicuratore del datore fallito fosse irragionevole, attesa la previsione di azioni dirette in altri settori (appalto, somministrazione, assicurazione RC auto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le disposizioni invocate come tertium comparationis (artt. 1676 c.c., 23 e 29 d.lgs. n. 276/2003, art. 18 l. n. 990/1969) non sono comparabili alla fattispecie, perché ciascuna risponde a una ratio specifica. L’assicurazione contro la responsabilità civile per infortuni sul lavoro è facoltativa e serve l’interesse del datore, non del lavoratore. Non vi sono perciò elementi per estendere analogicamente l’azione diretta a tale ambito: si tratta di scelta discrezionale del legislatore, non censurabile come manifestamente irragionevole.

    Il principio

    Le norme che prevedono l’azione diretta del creditore contro il debitore del debitore sono eccezionali e non estensibili per analogia. La scelta di introdurle in specifici settori (RC auto obbligatoria, appalto) risponde a logiche proprie di ciascuno di essi e non crea un obbligo costituzionale di generalizzarle ad altri ambiti, come l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni sul lavoro.

    Domande e risposte

    Cosa succede al credito del lavoratore infortunato quando il datore fallisce?

    Il lavoratore deve insinuarsi al passivo fallimentare. Il suo credito risarcitorio gode di privilegio speciale (artt. 2751-bis e 2767 c.c.), ma deve comunque concorrere con gli altri creditori privilegiati nel riparto, con possibile soddisfazione parziale.

    Perché il lavoratore non può agire direttamente contro l’assicuratore RC del datore fallito?

    L’art. 1917, comma 2, c.c. prevede solo la facoltà del datore di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente il danneggiato, non un’azione diretta del danneggiato. L’assicurazione per infortuni sul lavoro è facoltativa e serve l’interesse del datore, non crea rapporti diretti con i terzi danneggiati.

    Nel RC auto il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore: perché non negli infortuni sul lavoro?

    Perché l’assicurazione RC auto è obbligatoria per legge e il sistema assicurativo è strutturato proprio per tutelare i terzi danneggiati. L’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro è invece facoltativa e risponde a logiche diverse, legate alla tutela del patrimonio dell’assicurato.

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  • Corte cost. n. 173/2009 – Distruzione dossier illeciti contraddittorio necessario

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 240 c.p.p. sulla procedura di distruzione di documenti acquisiti illegalmente: i commi 4 e 5 sono illegittimi nella parte in cui non garantiscono il contraddittorio secondo il modello dell’incidente probatorio (art. 401 c.p.p.); il comma 6 è illegittimo nella parte in cui vieta anche la menzione delle circostanze di acquisizione illecita nel verbale.

    Di cosa si tratta

    Il caso nacque dall’indagine sul c.d. “sistema Telecom-Pirelli”: una rete di spionaggio illegale che raccoglieva dati personali riservati attraverso funzionari corrotti e agenti delle forze dell’ordine. Sequestrando i supporti digitali contenenti queste informazioni illecite, il GIP del Tribunale di Milano doveva decidere se distruggerli immediatamente secondo la procedura dell’art. 240 c.p.p. (introdotta dal d.l. n. 259/2006). Il GIP dubitava che tale procedura violasse il diritto di difesa e l’obbligo di azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano, e poi anche il GIP di Vibo Valentia, avevano sollevato questioni di legittimità dei commi 3-6 dell’art. 240 c.p.p. in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost. La procedura di distruzione era ritenuta troppo rapida (udienza entro 48 ore dalla richiesta), priva di adeguato contraddittorio e tale da compromettere le prove necessarie per il processo principale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente le questioni: dichiara illegittimi i commi 4 e 5 nella parte in cui non prevedono il contraddittorio secondo l’art. 401 c.p.p. (incidente probatorio), e il comma 6 nella parte in cui vieta persino la menzione nel verbale delle modalità di acquisizione illecita dei documenti. Dichiara inammissibili le questioni sollevate dal GIP di Vibo Valentia e, in parte, quelle del GIP di Milano su profili diversi.

    Il principio

    Anche quando si procede alla distruzione di materiale acquisito illegalmente, il contraddittorio è un requisito costituzionalmente necessario. La procedura di cui all’art. 240 c.p.p. deve garantire alle parti la possibilità di interloquire secondo modalità equiparabili all’incidente probatorio, e il verbale deve poter contenere almeno la descrizione delle circostanze di acquisizione illecita, indispensabile per il processo principale.

    Domande e risposte

    Perché la legge prevedeva la distruzione immediata dei dossier?

    Il d.l. n. 259/2006 voleva impedire che documenti acquisiti illegalmente (come i dossier del caso Telecom) potessero essere pubblicati o utilizzati prima della loro distruzione, tutelando la riservatezza dei soggetti spiati. La procedura rapidissima (udienza entro 48 ore, delibera ed esecuzione immediata) serviva a chiudere il rischio di pubblicazione in tempi strettissimi.

    Cosa comporta il contraddittorio nel procedimento di distruzione?

    Grazie alla pronuncia della Corte, prima di distruggere i supporti devono essere garantite alle parti — pubblico ministero, persone offese, difensori degli indagati — le stesse forme di partecipazione previste per l’incidente probatorio: deposizione di atti, audizioni, possibilità di interlocuzione prima della delibera di distruzione.

    Perché era importante che il verbale potesse citare le modalità di acquisizione?

    Le circostanze in cui i documenti erano stati illegalmente acquisiti (chi li aveva ordinati, come erano stati ottenuti, da chi erano stati consegnati) costituivano prove essenziali per i reati contestati nel procedimento principale (associazione per delinquere, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio). Vietarne ogni menzione nel verbale avrebbe privato il processo delle prove necessarie ad accertare le responsabilità.

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  • Corte cost. n. 172/2009 – Conflitto attribuzione referendum ammissibile RAI

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai promotori dei referendum elettorali del giugno 2009 contro la Commissione parlamentare per la vigilanza RAI. I promotori lamentavano che la delibera del 14 maggio 2009 non garantisse loro spazi comunicativi adeguati sulle reti RAI durante la campagna referendaria.

    Di cosa si tratta

    In vista dei referendum elettorali del 21-22 giugno 2009, la Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi aveva adottato una delibera sulle tribune e trasmissioni referendarie RAI. I promotori dei referendum — Giovanni Guzzetta, Mariotto Segni e Natale D’Amico — sostenevano che la delibera non garantisse ai Comitati promotori spazi comunicativi paritari a quelli riservati ai partiti, violando le attribuzioni costituzionali legate al diritto referendario.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti promuovevano conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che la Commissione parlamentare non avesse il potere di adottare le disposizioni degli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera, in quanto lesive delle loro attribuzioni costituzionali derivanti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost. e dalla legge n. 28/2000 sulla parità comunicativa nelle campagne referendarie.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile in questa fase preliminare (ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953), riconoscendo sia il profilo soggettivo (legittimazione dei Comitati promotori come potere dello Stato) sia il profilo oggettivo (possibile lesione di attribuzioni costituzionali). Fissa l’udienza per il merito al 9 giugno 2009. La decisione di merito è poi contenuta nella sentenza n. 174/2009.

    Il principio

    I promotori dei referendum abrogativi, in quanto titolari di un potere di iniziativa referendaria costituzionalmente garantito dall’art. 75 Cost., sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. L’ammissibilità del conflitto in questa fase è valutata esclusivamente quanto ai requisiti soggettivi e oggettivi, restando impregiudicata ogni questione di merito.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato contesta che un altro potere abbia agito in una sfera che non gli appartiene (conflitto positivo), o che abbia omesso di compiere atti che solo esso avrebbe dovuto compiere (conflitto negativo). È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37-38 della legge n. 87/1953.

    I Comitati promotori di referendum sono un “potere dello Stato”?

    Sì, secondo la giurisprudenza della Corte. I promotori di referendum abrogativo esercitano una funzione costituzionalmente garantita dall’art. 75 Cost. e sono titolari di attribuzioni costituzionali proprie, che li qualificano come soggetti legittimati a stare in giudizio nel conflitto tra poteri.

    Qual era la posta in gioco pratica?

    I referendum si svolgevano il 21-22 giugno 2009. La Corte, consapevole dell’urgenza, ha derogato ai normali termini processuali (artt. 25-26 della legge n. 87/1953), fissando l’udienza di merito al 9 giugno: in questo modo la decisione definitiva poteva intervenire prima del voto, consentendo eventualmente di correggere la delibera RAI.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2009 – Istruzione autonomia regionale estinzione processo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso della Regione Veneto contro l’art. 2, commi da 417 a 425, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che disciplinava un modello sperimentale di organizzazione scolastica. La Regione aveva rinunciato al ricorso e il Governo aveva formalmente accettato: ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia accettata comporta l’estinzione del processo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 2, commi da 417 a 425, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che introduceva un modello sperimentale di organizzazione delle istituzioni scolastiche. La Regione lamentava la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Nel corso del giudizio, la Regione aveva deciso di rinunciare al ricorso nell’ambito di un accordo con il Ministero dell’istruzione. Il Governo aveva accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato in via principale le norme della legge finanziaria 2008 relative a un modello sperimentale di organizzazione scolastica, ritenendole lesive delle competenze regionali in materia di istruzione (artt. 117, 118 e 119 Cost.) e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva rinunciato al ricorso con atto notificato al Governo e depositato in cancelleria. Il Governo aveva formalmente accettato la rinuncia tramite l’Avvocatura generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale (ricorsi statali o regionali), la rinuncia al ricorso seguita da formale accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Si tratta di un esito diverso dalla «cessazione della materia del contendere», che non richiede l’accettazione formale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra estinzione del processo e cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione del processo si verifica quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta formalmente: il processo si chiude senza pronuncia di merito. La cessazione della materia del contendere è invece una pronuncia della Corte che prende atto del venir meno dell’interesse a decidere, anche in mancanza di formale accettazione della rinuncia, quando è sopravvenuto un fatto che ha eliminato il contrasto.

    Perché la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso?

    Secondo l’atto di rinuncia, la Regione lo ha fatto per favorire la prosecuzione di un’attività negoziale con il Ministero dell’istruzione. Inoltre, le norme impugnate non avevano avuto concreta attuazione e i medesimi obiettivi erano stati perseguiti con diverse disposizioni dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008.

    Questa pronuncia dice qualcosa sulla legittimità delle norme scolastiche impugnate?

    No. L’estinzione del processo è un esito meramente processuale: la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza delle censure costituzionali mosse dalla Regione Veneto contro le norme della legge finanziaria 2008.

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  • Corte cost. n. 130/2009 – Conflitto di attribuzione del Comune di Transacqua inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a una sentenza del TRGA Trentino che aveva dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità. I Comuni non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzione tra enti, nemmeno dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

    Di cosa si tratta

    Il TRGA di Trento aveva respinto i ricorsi di privati contro l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Transacqua, dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1 del d.P.R. n. 426/1984 (composizione del TRGA con giudici nominati dalla Provincia). Il Comune ha poi proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Comune di Transacqua sosteneva che la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (che ha inserito i Comuni tra le componenti della Repubblica all’art. 114 Cost.) gli avesse conferito la legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione tra enti, al pari delle Regioni. Lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU per la nomina di giudici del TRGA su designazione provinciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile per più ragioni. Sul piano soggettivo: la riforma del Titolo V non ha attribuito ai Comuni la legittimazione a proporre conflitti di attribuzione davanti alla Corte; tale legittimazione spetta solo alle Regioni e allo Stato ex art. 134 Cost. Sul piano oggettivo: un atto giurisdizionale può essere oggetto di conflitto solo se ne è radicalmente contestata la riconducibilità alla funzione giurisdizionale, non quando se ne censura il modo di esercizio. Il ricorso era infine tardivo e notificato erroneamente.

    Il principio

    La riforma costituzionale del 2001 ha rafforzato l’autonomia degli enti locali, ma non ha modificato le regole sui conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Solo le Regioni (e lo Stato) possono sollevare conflitti di attribuzione tra enti ai sensi dell’art. 134 Cost. I Comuni devono tutelare le loro competenze attraverso il ricorso alle Regioni o attraverso le vie giurisdizionali ordinarie.

    Domande e risposte

    Dopo la riforma del 2001, i Comuni sono equiparati alle Regioni?

    Solo in parte. L’art. 114 Cost. colloca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sullo stesso piano come «componenti della Repubblica». Tuttavia le garanzie processuali davanti alla Corte costituzionale restano differenziate: solo le Regioni e lo Stato sono legittimati ai conflitti di attribuzione.

    Quando una sentenza può essere oggetto di conflitto di attribuzione tra enti?

    Solo quando viene radicalmente contestata la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale, ovvero quando è messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. Non basta censurare come è stata esercitata la funzione giurisdizionale.

    Come può un Comune far valere la propria autonomia contro lo Stato?

    Attraverso la Regione, che può sollevare conflitti di attribuzione o impugnare leggi statali in via principale. In alternativa, il Comune può sollevare questioni di legittimità costituzionale attraverso i giudizi ordinari nei quali è parte.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e indipendenza del giudice, profilo sollevato dal Comune rispetto alla composizione del TRGA
  • Corte cost. n. 153/2009 – Rifiuti Abruzzo cessazione materia del contendere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Abruzzo n. 45/2007 in materia di rifiuti. La Regione aveva modificato la normativa impugnata adeguandosi alle censure statali, e il Governo aveva rinunciato al ricorso: venute meno le ragioni della controversia, la Corte ha preso atto della cessazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante norme per la gestione integrata dei rifiuti, per contrasto con la normativa statale in materia ambientale. Successivamente, la Regione Abruzzo aveva adottato la legge regionale n. 16/2008 che modificava le norme impugnate in conformità a quanto concordato con il Dipartimento degli Affari Regionali. Il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo n. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), ritenendo le disposizioni contrastanti con la normativa statale di riferimento in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il successivo intervento normativo della Regione Abruzzo (legge n. 16/2008) aveva modificato le norme impugnate recependo sostanzialmente le censure statali. Il Governo aveva rinunciato al ricorso, e le norme impugnate non avevano medio tempore trovato applicazione. Pur in assenza di formale accettazione della rinuncia da parte della Regione, la Corte ha ritenuto venute meno le ragioni della controversia.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando la rinuncia al ricorso non sia stata formalmente accettata dalla controparte, qualora l’intervento normativo successivo sia satisfattivo della pretesa avanzata, le norme impugnate non abbiano avuto applicazione nel frattempo e il contenuto dell’atto di rinuncia sia inequivoco.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, è venuta meno la ragione stessa della controversia: la Regione ha modificato le norme impugnate in senso conforme alle censure del Governo, e quest’ultimo ha rinunciato al ricorso. Non vi è più nulla su cui la Corte debba pronunciarsi nel merito.

    La rinuncia al ricorso deve sempre essere accettata dalla controparte?

    In linea di principio sì, la rinuncia non accettata non comporta l’estinzione del processo. Tuttavia, può fondare — insieme ad altri elementi (come la modifica normativa satisfattiva e la mancata applicazione delle norme impugnate) — una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che è un esito diverso dall’estinzione formale del giudizio.

    Le norme abruzzesi sui rifiuti erano effettivamente incostituzionali?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato cessata la materia del contendere senza valutare la fondatezza delle censure. Ciò significa che non sappiamo se le originarie disposizioni della legge n. 45/2007 fossero effettivamente illegittime o meno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2009 – Competenze provinciali Bolzano su esercizi pubblici e ordine pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto del Questore di Bolzano che disponeva la sospensione decennale della licenza di un bar, a seguito di episodi di turbativa dell’ordine pubblico connessi all’abuso di alcol degli avventori. Le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di esercizi pubblici non si estendono alle funzioni di pubblica sicurezza in senso stretto.

    Di cosa si tratta

    Il Questore di Bolzano aveva sospeso per dieci giorni la licenza del Bar Caffè Teatro, a seguito di interventi della Polizia per episodi di turbativa dell’ordine pubblico connessi all’abuso di bevande alcoliche da parte degli avventori. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che tale competenza spettasse al Presidente della Provincia in forza dello Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Questore. Sosteneva che le sue competenze in materia di esercizi pubblici (art. 9, primo comma, n. 7, e artt. 16 e 20 dello Statuto speciale) includessero anche i poteri di pubblica sicurezza connessi a tale materia, sicché l’atto del Questore avrebbe violato le sue attribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondato il conflitto. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le Province autonome non sono titolari di competenza propria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Le funzioni di polizia amministrativa provinciale si esauriscono negli ambiti di stretta pertinenza locale, senza toccare gli interessi fondamentali la cui tutela è riservata allo Stato. Il provvedimento del Questore, finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica ex art. 100 T.U.L.P.S., era legittimo esercizio dei poteri statali.

    Il principio

    La distinzione tra polizia amministrativa (di competenza regionale o provinciale) e polizia di sicurezza pubblica (riservata allo Stato) si basa sulla finalità del provvedimento: se mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in senso stretto — e non semplicemente a regolare un’attività amministrativa — la competenza è statale, anche se l’atto incide in una materia di competenza provinciale.

    Domande e risposte

    Quando il Questore può sospendere la licenza di un bar?

    L’art. 100 del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) consente al Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio quando la sua frequentazione è pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza o la moralità pubblica. Il provvedimento è una misura preventiva, non una sanzione disciplinare.

    Quali sono le competenze della Provincia autonoma di Bolzano sugli esercizi pubblici?

    La Provincia ha competenza legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici (art. 9, n. 7, Statuto speciale) e il Presidente della Provincia esercita alcune funzioni di pubblica sicurezza in questa materia. Tuttavia, i poteri di ordine pubblico in senso stretto restano statali.

    Cosa succede se un pubblico esercizio diventa ritrovo di persone pericolose?

    Il Questore può sospendere o revocare la licenza in via cautelare, senza che sia necessario accertare una responsabilità del titolare: l’obiettivo è impedire che il luogo continui a essere fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, indipendentemente dal comportamento dell’esercente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la sicurezza pubblica è materia esclusiva statale ai sensi del comma 2, lett. h)
  • Corte cost. n. 171/2009 – Recidiva reiterata e giudizio di prevalenza inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 69 comma 4, 81 comma 4 e 99 comma 5 del codice penale, sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Bari con riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) aveva riformato il codice penale vietando al giudice di dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, c.p.). Ciò significava che a un recidivo reiterato non poteva mai essere applicata una pena inferiore al minimo edittale, neppure quando il fatto fosse di lieve entità. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Bari avevano sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma e 99, quinto comma, c.p. — nel testo modificato dalla legge n. 251/2005 — in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena) della Costituzione, lamentando un irrazionale automatismo sanzionatorio che equiparava situazioni diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano lacune argomentative sulla non manifesta infondatezza, non sviluppando adeguatamente le ragioni per cui il divieto di prevalenza costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. rispetto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione ricorre quando le ordinanze di rimessione non offrono argomenti sufficienti a superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario alle censure sollevate, o non sviluppano adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione. Il problema della recidiva reiterata e della prevalenza delle attenuanti verrà poi affrontato nel merito in successive decisioni della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa vieta esattamente l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione del 2005?

    La norma vietava di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In pratica, un recidivo reiterato doveva sempre essere punito almeno con il minimo edittale del reato, anche quando il fatto era di lieve entità e avrebbe altrimenti meritato una pena inferiore.

    Perché le questioni sono inammissibili anziché infondate?

    La Corte non entra nel merito della costituzionalità del divieto, ma rileva che le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente affermare l’irrazionalità della norma: il rimettente deve sviluppare la censura in modo tale da consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

    Come è stato poi risolto il problema della recidiva reiterata?

    La Corte costituzionale, con sentenze successive (tra cui la n. 251/2012), ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in diversi contesti, ritenendo che tale automatismo sanzionatorio violi il principio di proporzionalità della pena e la finalità rieducativa garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2009 – Sospensione condizionale e divieto del bis in idem in executivis

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 669 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Palermo-Monreale, che chiedeva di consentire al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena quando questa era stata negata a causa di una condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem. La questione era mal posta perché il condannato aveva scelto di eseguire la sentenza più sfavorevole.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto era stato condannato due volte per lo stesso fatto (violazione del divieto del bis in idem). Aveva scelto di eseguire la seconda condanna (che non accordava la sospensione condizionale), invece della prima (che la accordava). Poi chiedeva che il giudice dell’esecuzione concedesse la sospensione condizionale, negatagli a causa della precedente condanna per il medesimo fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo-Monreale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando questa era stata negata esclusivamente a causa di una condanna poi revocata per bis in idem.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata perché il condannato aveva scelto liberamente di eseguire la sentenza più sfavorevole (che non concedeva la sospensione condizionale), esercitando la facoltà prevista dall’art. 669, comma 2, c.p.p. Non poteva poi pretendere di correggere le conseguenze di questa scelta. Il presupposto per un intervento della Corte — l’irragionevole compressione di un diritto — non sussisteva, potendo l’interessato ottenere la sospensione condizionale semplicemente scegliendo l’altra sentenza.

    Il principio

    L’art. 669 c.p.p. prevede, in caso di condanna per il medesimo fatto, che il condannato possa scegliere quale sentenza eseguire. Se il soggetto opta per la sentenza più sfavorevole, non può poi lamentarsi delle conseguenze di questa scelta: la facoltà di scelta è già il rimedio apprestato dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa è il divieto del bis in idem nel processo penale?

    Il divieto del bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Se accade, l’art. 669 c.p.p. stabilisce quale delle due sentenze va eseguita, revocando l’altra.

    Può il giudice dell’esecuzione concedere la sospensione condizionale?

    Solo nei casi espressamente previsti dalla legge: in caso di riconoscimento della continuazione tra reati (art. 671, comma 3, c.p.p.) e in caso di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.). Al di fuori di questi casi, la concessione del beneficio è riservata al giudice della cognizione.

    Perché la scelta del condannato era rilevante in questo caso?

    Perché il condannato aveva optato per la sentenza più sfavorevole (la seconda, che non accordava la sospensione condizionale), quando avrebbe potuto scegliere la prima (che la accordava). Il mancato uso di uno strumento già previsto dall’ordinamento non configura una lesione costituzionale.

    Norme collegate