Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 98/2009 – Congedo straordinario per assistenza a parenti disabili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non estende il congedo straordinario retribuito ai parenti entro il quarto grado conviventi con un disabile grave, sollevata dal Tribunale di Palermo. La questione è inammissibile perché il rimettente non ha definito con precisione il quadro normativo rilevante.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente di Poste Italiane è l’unico soggetto in grado di prestare assistenza allo zio disabile grave, con il quale convive e di cui è tutore. Chiede il congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), che lo concede ai familiari conviventi di persone con handicap grave. Il Tribunale di Palermo dubita che la norma, escludendo i parenti oltre il terzo grado e i tutori, violi la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il congedo straordinario retribuito per il «parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell’interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità».

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha chiarito quale fosse il grado di parentela esatto tra il ricorrente e il disabile (zio = quarto grado), né ha adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma già vigente, alla luce della giurisprudenza della Corte che aveva già esteso il beneficio in casi analoghi.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve ricostruire con precisione la posizione del ricorrente rispetto alla norma (incluso il grado di parentela) e verificare se la giurisprudenza costituzionale già esistente consenta di interpretare la norma in modo da ricomprendere il caso concreto, prima di sollevare una nuova questione di legittimità.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al congedo straordinario retribuito per assistere un disabile?

    L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 prevede il congedo straordinario retribuito (fino a due anni nell’arco della vita lavorativa) per il coniuge convivente, e in sua assenza per il genitore o il figlio convivente, di una persona con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La cerchia dei beneficiari è stata poi progressivamente ampliata dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il tutore di un disabile ha diritto al congedo?

    La questione era controversa al 2009: la norma non lo prevedeva espressamente. La Corte ha poi affrontato il tema in pronunce successive, ampliando il novero dei soggetti beneficiari del congedo per ragioni di solidarietà familiare e di tutela della salute del disabile.

    Cosa intende la Corte per «interpretazione estensiva» già possibile?

    La Corte aveva già dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva il congedo per il fratello o la sorella convivente, in assenza di altri familiari. Il rimettente avrebbe dovuto valutare se quella pronuncia consentisse di estendere analogicamente il beneficio anche allo zio tutore, senza la necessità di una nuova questione.

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  • Corte cost. n. 97/2009 – Confisca per equivalente reati tributari e irretroattività

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 200 e 322-ter c.p. e dell’art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008, nella parte in cui prevedono la confisca per equivalente anche per reati tributari commessi prima della loro entrata in vigore. Il GUP di Trento muoveva dall’erroneo presupposto che la confisca per equivalente sia una misura di sicurezza: la Corte chiarisce che essa ha natura di misura punitiva soggetta al principio di irretroattività, ma la questione è comunque infondata perché il presupposto interpretativo del rimettente è sbagliato.

    Di cosa si tratta

    Un imputato è stato condannato con pena patteggiata per reati tributari e fallimentari commessi fino al 2005. Successivamente all’entrata in vigore (1° gennaio 2008) dell’art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008, che ha esteso la confisca per equivalente ai reati tributari, il difensore chiede la restituzione delle somme sequestrate. Il GUP di Trento ritiene impossibile restituire le somme e dubita della costituzionalità della norma per possibile violazione del principio di irretroattività (art. 117 Cost. e obblighi internazionali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare di Trento ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (in relazione alla CEDU), questione di legittimità degli artt. 200, 322-ter c.p. e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente anche per reati tributari commessi prima della loro entrata in vigore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente muove dall’erroneo presupposto che la confisca per equivalente sia una misura di sicurezza (soggetta alla regola del tempus regit actum dell’art. 200 c.p.). In realtà, la confisca per equivalente ha natura punitiva e non può essere applicata retroattivamente. Tuttavia, proprio per questo, la norma già si sottrae all’applicazione retroattiva per via interpretativa, senza necessità di dichiararne l’illegittimità costituzionale.

    Il principio

    La confisca per equivalente (o «confisca di valore») non è una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico, ma ha natura sanzionatoria: pertanto è soggetta al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e non può essere applicata a reati commessi prima della sua introduzione. Il giudice può ricavare questa conclusione per via interpretativa, senza necessità di sollevare questione di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la confisca per equivalente?

    La confisca per equivalente (o per valore) consente di confiscare beni del condannato di valore corrispondente al profitto del reato, anche quando il provento diretto non sia più rintracciabile nel suo patrimonio. È diversa dalla confisca diretta, che colpisce il bene specificamente derivante dal reato.

    Perché il principio di irretroattività si applica alla confisca per equivalente?

    Perché la confisca per equivalente ha natura afflittiva-punitiva, non preventiva: colpisce beni che non hanno alcun nesso diretto con il reato e serve essenzialmente a neutralizzare il vantaggio economico tratto dall’illecito. Essendo una sanzione, non può applicarsi a fatti anteriori alla sua introduzione (art. 25, comma 2, Cost.).

    Come può il giudice risolvere la questione senza ricorrere alla Corte costituzionale?

    Attraverso l’interpretazione costituzionalmente conforme: leggendo la norma in modo da escluderne l’applicazione retroattiva, il giudice può restituire le somme sequestrate senza bisogno di una pronuncia di incostituzionalità. La Corte ha indicato questa strada al GUP di Trento.

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  • Corte cost. n. 96/2009 – Limitazione responsabilità Poste Italiane s.p.a.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, che esclude la responsabilità del gestore postale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, sollevata dal Tribunale di Catania in un giudizio di risarcimento danni contro Poste Italiane s.p.a. Il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie e non ha motivato l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice.

    Di cosa si tratta

    Una società (Rizzani de Eccher s.p.a.) ha spedito un piego postale a mezzo posta celere e ha subito un danno a causa di un comportamento negligente dei dipendenti di Poste Italiane. Il Tribunale di Catania deve decidere se applicare la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 6 del codice postale del 1973 (che esclude la responsabilità del gestore salvo i casi di legge) o il diritto comune della responsabilità civile. Il giudice dubita della compatibilità della norma con la Costituzione, poiché Poste Italiane è ormai una s.p.a. di mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio postale «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per gravi lacune nella descrizione della fattispecie e per mancata verifica di un’interpretazione adeguatrice: il rimettente non ha considerato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla trasformazione di Poste Italiane in s.p.a., né ha esplorato se la norma potesse essere interpretata in modo da non applicarsi all’attività commerciale dell’ente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e della trasformazione soggettiva dell’ente: solo dopo tale verifica, se l’interpretazione adeguatrice risulti impossibile, la questione può essere rimessa alla Corte.

    Domande e risposte

    L’art. 6 del codice postale del 1973 si applica ancora a Poste Italiane s.p.a.?

    Questa è proprio la questione controversa che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto approfondire. La Corte non risponde nel merito, ma indica che la trasformazione in s.p.a. e l’evoluzione normativa del settore postale erano elementi rilevanti che il rimettente avrebbe dovuto esaminare prima di sollevare la questione.

    Chi può chiedere il risarcimento per la perdita di un pacco postale?

    Il mittente o il destinatario del servizio postale può chiedere il risarcimento, ma l’importo è limitato secondo la normativa postale, che prevede indennizzi forfettari diversi a seconda del tipo di servizio (raccomandata, assicurata, posta celere). Il regime è diverso da quello del diritto comune.

    Ci sono state sentenze successive su questo tema?

    Sì: la giurisprudenza successiva ha affrontato più volte il rapporto tra la responsabilità limitata di Poste Italiane e il diritto comune, con esiti non uniformi. La questione è stata ulteriormente influenzata dal recepimento della normativa europea sui servizi postali.

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  • Corte cost. n. 95/2009 – Prova per presunzioni nel pignoramento e opposizione del terzo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c., nella parte in cui esclude la prova per presunzioni semplici nell’opposizione di terzo all’esecuzione. Il Tribunale di Torino non ha motivato adeguatamente perché la questione fosse rilevante nel giudizio a quo, né come la norma impedisse concretamente l’accertamento della proprietà dei beni pignorati.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’esecuzione forzata, la madre del debitore esecutato si oppone al pignoramento dei beni situati nella casa familiare, sostenendo di esserne la proprietaria. Non disponendo di documenti con data certa anteriore al pignoramento, tenta di provare la propria proprietà attraverso presunzioni semplici legate alla convivenza con il figlio. Il Tribunale di Torino dubita che l’art. 621 c.p.c., vietando la prova testimoniale, escluda implicitamente anche la prova per presunzioni, rendendo impossibile la tutela del terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici anche quando il diritto di proprietà del terzo opponente sia reso verosimile dal rapporto di convivenza tra il terzo-genitore e il figlio debitore esecutato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non ha chiarito se l’esclusione della prova per presunzioni fosse effettivamente impeditiva della definizione del giudizio a quo nel concreto, né ha adeguatamente esplorato le possibili interpretazioni della norma in senso costituzionalmente orientato.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità senza aver prima verificato se la norma censurata, interpretata in modo conforme alla Costituzione, consenta comunque di definire il giudizio: solo quando l’interpretazione adeguatrice sia impossibile la questione diviene rilevante e ricevibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 621 c.p.c. per il terzo che vuole rivendicare beni pignorati?

    L’art. 621 c.p.c. impone al terzo opponente di provare il proprio diritto sui beni con atti aventi data certa anteriore al pignoramento, vietando la prova testimoniale. La giurisprudenza di Cassazione consolidata al 2009 riteneva che tale divieto escludesse anche la prova per presunzioni semplici.

    Il genitore convivente con il figlio debitore può difendersi dal pignoramento?

    Sì, ma deve disporre di prove documentali con data certa (rogito notarile, fatture, estratti conto) anteriori al pignoramento. La sola convivenza o la materiale presenza dei beni nella casa familiare non è sufficiente, secondo l’interpretazione dominante al momento di questa pronuncia.

    Questa ordinanza ha chiuso definitivamente la questione?

    No: la dichiarazione di inammissibilità non esclude che la questione possa essere riproposta in modo tecnicamente corretto. Peraltro, la disciplina è poi stata modificata dal legislatore nel contesto della riforma dell’esecuzione civile.

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  • Corte cost. n. 94/2009 – Sconto tariffe SSN strutture private accreditate

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), che impone uno sconto sulle tariffe di rimborso delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale. Lo Stato può fissare tetti di spesa sanitaria con strumenti di carattere transitorio, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le prestazioni erogate da strutture private accreditate per conto del SSN siano remunerate applicando uno sconto sulle tariffe del decreto ministeriale 22 luglio 1996. Numerosi TAR (Puglia, Lazio, Calabria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che lo Stato non potesse dettare in modo così puntuale le tariffe regionali e che lo sconto ledesse la redditività delle strutture private. Tre TAR hanno impugnato anche l’analoga norma della Regione Puglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tredici ordinanze di TAR diversi hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117 terzo comma e 119 Cost. Secondo i rimettenti, la norma statale avrebbe determinato puntualmente le tariffe senza rispettare il riparto di competenze concorrenti in materia sanitaria e senza svolgere un’adeguata istruttoria sulla congruenza economica dello sconto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La norma costituisce un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica: ha carattere transitorio, riguarda un rilevante aggregato di spesa sanitaria concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, e lascia alle Regioni la facoltà di stabilire tariffe superiori a proprio carico. Non viola i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Lo Stato può legittimamente imporre, con norma di principio avente carattere transitorio, uno sconto sulle tariffe di rimborso delle strutture private accreditate, purché l’obiettivo sia il contenimento di una voce rilevante della spesa sanitaria in attuazione del patto di stabilità interno, e senza escludere l’autonomia regionale di integrare le tariffe con risorse proprie.

    Domande e risposte

    Le strutture private accreditate possono contestare le tariffe fissate per legge?

    Possono farlo davanti al giudice amministrativo, ma la Corte ha chiarito che la legge finanziaria del 2007 non ha violato la Costituzione: il legislatore statale ha il potere di coordinare la finanza pubblica fissando obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, anche se ciò incide sulla remunerazione delle strutture private.

    Le Regioni possono pagare di più rispetto allo sconto statale?

    Sì: la norma statale fissa un tetto minimo di sconto ma non impedisce alle Regioni di stabilire tariffe più alte, puramente a carico dei propri bilanci regionali. La Corte ha valorizzato questa residua autonomia regionale come elemento che esclude la violazione del Titolo V.

    Che cos’è la legge finanziaria 2007 e perché conteneva norme sulle tariffe sanitarie?

    La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è la legge di bilancio approvata per l’anno 2007. Il suo art. 1, comma 796, lettera o), interveniva sulle tariffe SSN nell’ambito di misure più ampie di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del patto di stabilità interno concordato con le Regioni.

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  • Corte cost. n. 93/2009 – Opposizione all’esecuzione esattoriale e riscossione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 – che limita l’opposizione all’esecuzione esattoriale – sollevata dal giudice di pace di Marcianise. Il rimettente non ha descritto la fattispecie concreta del giudizio, omissione che rende impossibile il controllo di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 disciplina l’opposizione all’esecuzione esattoriale, escludendo o limitando alcune forme di opposizione previste dal codice di procedura civile nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte. Un contribuente, nel corso di un giudizio civile davanti al giudice di pace di Marcianise, contesta la procedura esecutiva avviata da Equitalia. Il giudice dubita della costituzionalità della norma, che — secondo il rimettente — impedirebbe al cittadino di far valere le proprie ragioni in sede di opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice di pace di Marcianise ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo: il rimettente si è limitato ad affermare in astratto che la norma «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni», senza indicare i fatti concreti del giudizio principale né motivare adeguatamente la rilevanza. Peraltro, l’Avvocatura dello Stato aveva già segnalato che la norma non esclude del tutto l’opposizione all’esecuzione da parte del debitore.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare una questione di legittimità costituzionale in termini puramente astratti: deve descrivere con precisione i fatti del giudizio principale e spiegare in che modo la norma censurata incide sulla sua definizione. L’omissione di questi requisiti determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 sull’opposizione all’esecuzione?

    L’art. 57 stabilisce che nei confronti del concessionario della riscossione non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) né le opposizioni agli atti esecutivi che riguardino la regolarità formale del titolo esecutivo. Restano invece esperibili le opposizioni per vizi degli atti esecutivi successivi al pignoramento.

    Il contribuente può contestare la riscossione coattiva?

    Sì, ma attraverso gli strumenti specificamente previsti dalla normativa tributaria (ricorso alle commissioni tributarie, opposizione ai sensi dell’art. 57 per vizi degli atti esecutivi successivi al pignoramento). La norma impugnata non elimina ogni forma di tutela, ma circoscrive il perimetro dei rimedi esperibili rispetto al regime ordinario del codice di procedura civile.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    Perché la Corte non ha potuto valutare il merito: senza la descrizione del caso concreto non è possibile verificare se la norma sia stata davvero applicata nel giudizio principale e se la sua eventuale illegittimità ne cambierebbe l’esito. L’inammissibilità non implica alcun giudizio di fondatezza della questione.

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  • Corte cost. n. 164/2009 – Valle d’Aosta laghi artificiali tutela paesaggistica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 22/2006, che sottraeva le zone contermini ai laghi artificiali ai vincoli paesaggistici imposti ex lege dal Codice dei beni culturali (art. 142, d.lgs. n. 42/2004). La tutela paesaggistica dei corpi idrici è materia di competenza esclusiva statale e non può essere derogata dalle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge urbanistica (legge n. 11/1998) sottraendo le zone contermini ai laghi artificiali ai vincoli paesaggistici che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004, art. 142) impone ex lege alle aree entro 300 metri dalle sponde dei corpi idrici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Valle d’Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, per contrasto con la normativa statale in materia di tutela paesaggistica (art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e artt. 65 e 74 del d.lgs. n. 152/2006), in relazione all’art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge regionale n. 22/2006. La norma regionale aveva sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela paesaggistica imposto ex lege dall’art. 142 del Codice dei beni culturali, nonché dall’originario art. 34 della legge regionale n. 11/1998. La tutela paesaggistica dei corpi idrici è una materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può ridurre i livelli di tutela stabiliti dallo Stato.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono prevedere forme di tutela aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle statali, ma non possono ridurre i livelli minimi di protezione paesaggistica imposti dalla legge statale, compresa l’estensione della tutela delle aree contermini ai corpi idrici.

    Domande e risposte

    Perché anche i laghi artificiali sono protetti dal vincolo paesaggistico?

    L’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio assoggetta ex lege a vincolo paesaggistico i «territori contermini ai laghi» compresi in una fascia di 300 metri dalle sponde, senza distinguere tra laghi naturali e artificiali. La ratio è la tutela dei valori paesaggistici connessi alla presenza dell’acqua, che sussistono indipendentemente dall’origine del corpo idrico.

    La Valle d’Aosta, in quanto regione a statuto speciale, ha competenze più ampie in materia di paesaggio?

    La Corte non ha valorizzato l’autonomia speciale per giustificare la deroga alla tutela paesaggistica statale. Lo statuto speciale della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione competenze in materia urbanistica, ma la tutela del paesaggio rimane di competenza esclusiva statale anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, nella misura in cui stabilisce livelli minimi di protezione.

    Cosa devono fare i privati che hanno edificato nelle zone contermini ai laghi artificiali in Valle d’Aosta?

    La dichiarazione di illegittimità ristabilisce l’applicazione del vincolo paesaggistico ex lege nelle zone contermini ai laghi artificiali. Gli interventi edilizi in tali aree devono rispettare la normativa statale e regionale di tutela paesaggistica, inclusa l’autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali. Per le situazioni già consolidate occorre verificare caso per caso la disciplina applicabile.

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  • Corte cost. n. 92/2009 – Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione relativa all’art. 1 della legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti, sollevata dalla Corte dei conti della Regione Siciliana. Dichiara invece manifestamente infondata la questione sull’art. 2 della medesima legge, in materia di calcolo della riserva matematica.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente pubblica collocata in pensione chiede la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso una cassa professionale al regime previdenziale dell’INPDAP, ai sensi della legge n. 45/1990. L’INPDAP applica per il calcolo della riserva matematica le tabelle del 1981, più aggiornate di quelle del 1964. La pensionata impugna il calcolo sostenendo che andrebbero utilizzate le tabelle del 1964, più favorevoli. La Corte dei conti della Regione Siciliana dubita della costituzionalità della legge, nella parte in cui non prevede l’applicazione uniforme delle stesse tabelle a tutti i dipendenti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione siano applicati i coefficienti delle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 (approvate con d.m. 27 gennaio 1964), anziché quelli delle tabelle del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 (per omessa motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondata la questione sull’art. 2: la scelta del legislatore di aggiornare i coefficienti attuariali con tabelle più recenti rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza, non essendo irragionevole applicare parametri attuariali aggiornati alla realtà demografica ed economica.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei coefficienti attuariali per il calcolo della riserva matematica previdenziale: la scelta di aggiornare le tabelle di riferimento non produce una disparità di trattamento irragionevole, poiché i nuovi coefficienti riflettono una diversa realtà demografica ed economica e si applicano in modo uniforme a tutti coloro che chiedono la ricongiunzione in data successiva all’aggiornamento.

    Domande e risposte

    Che cos’è la ricongiunzione dei periodi assicurativi?

    La ricongiunzione consente al lavoratore che abbia maturato contributi presso diversi enti previdenziali (es. casse professionali e INPS o INPDAP) di unificarli in un’unica posizione, pagando all’ente destinatario una riserva matematica calcolata in base all’età e all’importo dei contributi trasferiti.

    Perché le tabelle attuariali influenzano il costo della ricongiunzione?

    La riserva matematica è il capitale che l’ente ricevente deve accantonare per far fronte alle future prestazioni pensionistiche. I coefficienti attuariali determinano tale importo in base all’aspettativa di vita e ai tassi di rendimento attesi: tabelle più aggiornate riflettono la maggiore longevità attuale e producono riserve più elevate.

    Cosa cambia con questa pronuncia per chi vuole ricongiungersi?

    Nulla cambia nella disciplina vigente: la Corte conferma la legittimità costituzionale dell’applicazione delle tabelle aggiornate del 1981 e non impone al legislatore di tornare alle tabelle del 1964. Chi chiede la ricongiunzione deve fare i conti con i coefficienti in vigore al momento della domanda.

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  • Corte cost. n. 163/2009 – Conflitto poteri Senato insindacabilità improcedibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Ancona contro il Senato della Repubblica in merito a una deliberazione di insindacabilità del senatore Cortelloni. La notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta in modo irrituale e oltre il termine perentorio, rendendo impossibile la prosecuzione della fase di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso nel 2004 un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni nei confronti di alcune persone. La Corte aveva ammesso il conflitto con ordinanza del 2005. Il Tribunale avrebbe dovuto notificare il ricorso e l’ordinanza al Senato entro un termine perentorio, ma non lo aveva fatto nei tempi e nelle forme prescritte.

    La questione

    Il Tribunale ordinario di Ancona aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 18/XIV legislatura) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Cortelloni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il conflitto era stato ammesso ma la notificazione era avvenuta in modo irregolare e tardivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il giudizio. Il Tribunale di Ancona aveva proceduto, in data 19 gennaio 2009, alla mera trasmissione a mezzo posta del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità al Senato, non alla notificazione prescritta. Anche l’eventuale invio al Senato del 18 settembre 2008 sarebbe stato tardivo e irrituale. Il termine per la notificazione al contraddittore deve essere osservato a pena di decadenza: la sua inosservanza impedisce lo svolgimento della fase di merito.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto deve essere osservato a pena di decadenza. L’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti impone la perentorietà del termine di notificazione. La mera trasmissione a mezzo posta non equivale alla notificazione.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) lamenta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionali o ne abbia menomato le prerogative. Nel caso delle deliberazioni parlamentari di insindacabilità ex art. 68 Cost., i tribunali possono sollevare conflitto se ritengono che il Parlamento abbia qualificato erroneamente come «opinioni espresse» nell’esercizio del mandato atti che non hanno tale natura.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre i discorsi in aula, i voti, i documenti parlamentari e — secondo la giurisprudenza — gli atti compiuti fuori dal Parlamento che siano espressione di attività parlamentare, come il «nesso funzionale» tra atto extraparlamentare e attività parlamentare.

    Il merito del conflitto (le opinioni del senatore erano coperte da insindacabilità?) è stato deciso?

    No. La dichiarazione di improcedibilità è un esito meramente processuale: la Corte non ha esaminato se le opinioni del senatore Cortelloni fossero effettivamente coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il giudizio si è chiuso per il mancato rispetto delle forme e dei termini procedurali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2009 – Incompatibilità avvocatura e pubblico impiego part-time

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto già iscritti negli albi forensi di continuare a esercitare la professione di avvocato. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato dubbi di contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, ma la Corte ritiene che le questioni siano inammissibili per difetto di motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge 25 novembre 2003, n. 339 ha introdotto il divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) di esercitare la professione forense, imponendo a chi già era iscritto all’albo di scegliere entro un breve periodo tra il rapporto di lavoro pubblico e l’avvocatura. Un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, che aveva chiesto la trasformazione del contratto in part-time per esercitare la professione e si era visto opporre un diniego risalente al 2002, impugna il provvedimento davanti al Tribunale civile di Napoli. Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, nella parte in cui estendono il divieto di esercizio della professione forense anche ai dipendenti già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della legge e fissano un termine brevissimo per l’esercizio dell’opzione, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo né ha descritto sufficientemente la fattispecie concreta, così da impedire il necessario controllo di ammissibilità.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie oggetto del giudizio principale e motivare adeguatamente la rilevanza della questione: l’omissione di questi requisiti rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?

    No: la legge n. 339/2003 vieta l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (orario non superiore al 50% del tempo pieno). Chi era già iscritto all’atto dell’entrata in vigore della legge ha dovuto scegliere tra le due attività entro il termine previsto.

    Cosa significa che la questione è manifestamente inammissibile?

    Significa che la Corte non entra nel merito della costituzionalità della norma perché il giudice che ha sollevato la questione non ha rispettato i requisiti formali minimi (descrizione della fattispecie e motivazione della rilevanza). Non è quindi una pronuncia sulla legittimità della legge.

    Qual è il rapporto tra questa ordinanza e le norme sul part-time nel pubblico impiego?

    La legge n. 339/2003 è una norma speciale che deroga al regime generale del part-time nel pubblico impiego (art. 1, comma 58, legge n. 662/1996), escludendo espressamente la professione forense tra le attività compatibili con il rapporto a tempo parziale ridotto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2009 – Potere d’ufficio tribunale minorenni tutela minore inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 336 c.c. nella parte in cui non consente al tribunale per i minorenni di nominare d’ufficio un curatore al minore quando nessuno esercita l’azione di decadenza o limitazione della potestà genitoriale. Il Tribunale per i minorenni di Ancona non aveva sufficientemente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Ancona era intervenuto d’urgenza per tutelare una minore con comportamenti devianti e genitori inadeguati, collocandola in una comunità. Il PM aveva poi chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo le condotte dei genitori semplici “inadeguatezze” e non “gravi carenze” ex artt. 330 ss. c.c. Senza che il PM o le parti proposero azione di potestà, il provvedimento d’urgenza del tribunale sarebbe caduto. Il giudice chiedeva di poter nominare d’ufficio un curatore per valutare se proporre l’azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 336 c.c., nella parte in cui non prevede il potere del tribunale di nominare d’ufficio un curatore al minore in caso di urgenza e di inerzia di tutti i legittimati all’azione, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., ritenendo inadeguata la tutela del minore se nessuna parte intraprende l’azione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente non aveva sufficientemente dimostrato la rilevanza: non era chiaro se il provvedimento d’ufficio già adottato (collocamento in comunità) potesse sopravvivere senza l’esercizio dell’azione da parte dei legittimati, né se la nomina di un curatore avrebbe realmente modificato la situazione giuridica della minore. Anche la non manifesta infondatezza non era adeguatamente sviluppata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve dimostrare che l’eventuale accoglimento modificherebbe concretamente la situazione giuridica oggetto del procedimento. In materia di tutela dei minori, la Corte non può supplire a carenze argomentative del giudice rimettente, anche quando la tutela del minore sia in gioco.

    Domande e risposte

    Chi può esercitare l’azione ex art. 336 c.c.?

    Secondo il testo vigente, l’azione per la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e per la sua limitazione (art. 333 c.c.) può essere esercitata dall’altro genitore, dai parenti entro il quarto grado o dal pubblico ministero. Il tribunale interviene solo su impulso di tali soggetti, salvo che si tratti di provvedimenti urgenti e temporanei (art. 336, secondo comma).

    Perché il giudice voleva nominare un curatore?

    L’idea del rimettente era di creare un soggetto terzo — il curatore — che valutasse in modo indipendente se fosse opportuno proporre l’azione di decadenza/limitazione della potestà, superando l’inerzia sia del PM sia dei parenti. In assenza di un’azione formale, i provvedimenti urgenti del tribunale sarebbero infatti destinati a caducarsi.

    La tutela del minore è adeguata nel sistema attuale?

    La questione sollevata dal rimettente è una delle più delicate del diritto minorile: la dipendenza dei procedimenti dall’iniziativa di soggetti privati o del PM può lasciare minori in situazioni di pericolo quando nessuno agisce. La riforma della filiazione del 2013 (d.lgs. n. 154/2013) ha parzialmente ampliato i poteri d’ufficio del tribunale, ma il tema resta aperto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2009 – Arbitrato appalti calamità naturali manifesta infondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul divieto di arbitrato nelle controversie relative ad appalti per opere pubbliche rese necessarie da calamità naturali. Il divieto è giustificato dall’interesse pubblico che permea la ricostruzione post-calamità e non integra una discriminazione irragionevole rispetto al principio generale di compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

    Di cosa si tratta

    Il Collegio arbitrale di Napoli, costituito per un arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile locale in relazione ad appalti di ricostruzione post-calamità in Campania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano la devoluzione agli arbitri delle controversie relative ad appalti per opere pubbliche in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Il rimettente riteneva irragionevole distinguere tra appalti ordinari (compromettibili) e appalti post-calamità (non compromettibili).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998, dell’art. 8, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 354/1999, e dell’art. 1, comma 2-quater, del d.l. n. 15/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria costante giurisprudenza sul divieto di arbitrato per le controversie in materia di appalti pubblici. Il divieto è giustificato dal rilevante interesse pubblico che permea la materia della ricostruzione post-calamità: le controversie relative a tali appalti non possono essere sottratte alla giurisdizione ordinaria perché il controllo pubblicistico sull’esecuzione dei lavori richiede la garanzia del giudice statale. La limitazione dell’autonomia contrattuale è giustificata da ragioni di utilità economico-sociale.

    Il principio

    Il divieto di arbitrato in materia di appalti pubblici per la ricostruzione post-calamità è giustificato dall’interesse pubblico che caratterizza tali rapporti. La limitazione dell’autonomia contrattuale delle parti — che non possono scegliere il giudice privato — non integra una violazione del principio di uguaglianza quando è giustificata da ragioni di ordine pubblico economico e dalla necessità di garantire il controllo giurisdizionale statale sulla corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

    Domande e risposte

    Perché alcune controversie non possono essere risolte da arbitri?

    In linea generale, possono essere devolute ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, la legge può vietare l’arbitrato quando è in gioco un rilevante interesse pubblico: per gli appalti pubblici ordinari il divieto era già previsto, e la Corte ha costantemente ritenuto che l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori giustifichi la riserva alla giurisdizione statale.

    Cos’è il principio di compromettibilità in arbitri?

    Il principio di compromettibilità stabilisce che le parti di un contratto possono accordarsi per demandare la soluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra loro a un arbitro privato anziché al giudice statale. Questo è possibile solo per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (cioè di cui le parti possono disporre liberamente), mentre i diritti indisponibili devono essere tutelati esclusivamente dal giudice ordinario.

    Il divieto si applica anche alle calamità naturali che colpiscono privati?

    Il divieto riguardava specificamente gli appalti per la ricostruzione inseriti in programmi pubblici di intervento post-calamità (come quelli relativi alle frane in Campania del 1998). Non riguardava in quanto tale ogni appalto commissionato in conseguenza di una calamità naturale, ma solo quelli inseriti nei programmi di ricostruzione disciplinati dalle norme impugnate.

    Norme collegate