Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 152/2008 – Inappellabilità proscioglimento artt. 593 e 443 cpp

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 152 del 2008, la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di sopravvenute pronunce della Corte che hanno modificato il quadro normativo di riferimento. La decisione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corte d’assise d’appello di Bari, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Bari. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cpp (nella versione modificata dalla legge n. 46/2006) vanno restituite al giudice rimettente a seguito della sentenza n. 26/2007 della Corte, che ha già pronunciato sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, perché valuti la perdurante rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 152/2008?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non si è pronunciata nel merito della legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), poiché successivi mutamenti normativi o pronunce della Corte stessa impongono al giudice a quo di rivalutare la questione.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 152/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 151/2008 – Inappellabilità proscioglimento PM art. 593 cpp

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 151 del 2008, la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di sopravvenute pronunce della Corte che hanno modificato il quadro normativo di riferimento. La decisione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corte d’appello di Brescia, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Brescia. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La sopravvenienza di una nuova pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 26/2007) che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 151/2008?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non si è pronunciata nel merito della legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), poiché successivi mutamenti normativi o pronunce della Corte stessa impongono al giudice a quo di rivalutare la questione.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 151/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 104/2008 – Valutazione incidenza ambientale Rete Natura 2000 intesa regioni

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 1226, della legge finanziaria 2007, che imponeva alle Regioni di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza per i siti della Rete Natura 2000 senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Anche le scadenze imposte unilateralmente dallo Stato nelle materie di competenza concorrente violano il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il comma 1226 della legge finanziaria 2007 imponeva alle Regioni e alle Province autonome di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) previste dal d.P.R. n. 357/1997 per i siti della Rete Natura 2000, sulla base di «criteri minimi uniformi» definiti con decreto del Ministro dell’ambiente. Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il comma 1226 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.) e degli artt. 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006: sia il termine perentorio imposto alle Regioni sia il decreto ministeriale con criteri uniformi avrebbero dovuto essere preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’imposizione unilaterale dello Stato viola il principio di leale collaborazione in una materia (tutela dell’ambiente e governo del territorio) che incrocia competenze regionali.

    Il principio

    In materia di valutazione di incidenza ambientale su siti Natura 2000, lo Stato può fissare standard minimi e scadenze, ma deve farlo attraverso il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con decreto ministeriale unilaterale. La leale collaborazione è obbligo procedimentale, non mera cortesia istituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)?

    È la procedura prevista dal d.P.R. n. 357/1997 (attuativo della Direttiva Habitat) che valuta l’impatto di piani e progetti sui siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale). In Italia le Regioni sono competenti a svolgerla per i progetti di competenza regionale.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché imponeva scadenze e criteri direttamente con legge statale e con decreto ministeriale, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. In una materia condivisa tra Stato e Regioni, le norme attuative devono essere concordate.

    Qual è la conseguenza pratica?

    Le Regioni non erano obbligate a rispettare il termine di tre mesi né i criteri ministeriali non concordati. La sentenza ha costretto lo Stato a rinegoziare le procedure VINCA con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2008 – Primo rinvio pregiudiziale Corte giustizia CE imposta Sardegna

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    La Corte Costituzionale, in via eccezionale, dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE per verificare se l’imposta regionale sarda sugli aeromobili e le unità da diporto violi gli artt. 49 e 87 del Trattato CE (libertà di prestazione di servizi e divieto di aiuti di Stato). È la prima volta nella storia della Corte Costituzionale italiana.

    Di cosa si tratta

    Contestualmente alla sentenza n. 102/2008 (che ha dichiarato incostituzionali le imposte sarde sulle seconde case), la Corte si è trovata a dover valutare se l’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006 — l’imposta su aeromobili e unità da diporto — violasse anche il diritto europeo. Poiché la questione richiedeva l’interpretazione del Trattato CE, la Corte ha deciso di sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di giustizia CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nell’ambito del giudizio sui ricorsi del Governo contro la legge regionale sarda n. 4/2006, la Corte ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia CE due quesiti interpretativi: se l’art. 4 della legge regionale violi la libertà di prestazione di servizi (art. 49 TCE) e il divieto di aiuti di Stato (art. 87 TCE).

    La decisione della Corte

    La Corte dispone di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, due questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: (a) se l’imposta sarda sugli aeromobili e natanti ostacoli la libertà di prestazione di servizi turistici in Sardegna; (b) se costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, nella misura in cui i residenti in Sardegna ne sono esentati.

    Il principio

    La Corte Costituzionale italiana, in quanto «giudice di ultima istanza» ai sensi dell’art. 234 TCE (oggi art. 267 TFUE), può e deve sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE quando la soluzione di una questione di costituzionalità dipende dall’interpretazione del diritto europeo. Questa è stata la prima volta in assoluto che la Corte Costituzionale italiana ha utilizzato tale strumento.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    È il meccanismo dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) mediante il quale qualsiasi giudice nazionale può — e i giudici di ultima istanza devono — chiedere alla Corte di giustizia UE come interpretare le norme del diritto europeo, sospendendo il proprio giudizio in attesa della risposta.

    Perché è storico che la Corte Costituzionale lo abbia fatto?

    Fino al 2008 la Corte Costituzionale italiana si era sempre rifiutata di qualificarsi «giudice» ai sensi del diritto europeo, delegando il rinvio ai giudici ordinari. Con l’ordinanza n. 103/2008 ha cambiato orientamento, riconoscendo il primato del diritto europeo e la propria sottoposizione all’obbligo di rinvio.

    Cosa prevedeva concretamente l’imposta contestata?

    L’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006 istituiva un’imposta regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto che approdavano o sostavano in Sardegna, con esenzione per i residenti. L’esenzione per i soli residenti poteva avvantaggiare le imprese locali (aiuto di Stato) e scoraggiare i turisti stranieri (ostacolo alla libertà di servizi).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2008 – Imposte regionali Sardegna seconde case e natanti

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    La Corte dichiara incostituzionali le imposte regionali sarde sulle plusvalenze delle seconde case, sulle seconde case ad uso turistico e su aeromobili e unità da diporto (artt. 2, 3 e 4, l.r. Sardegna n. 4/2006). La Regione non aveva la competenza per istituire tributi propri su tali basi imponibili, e le norme violavano anche il divieto di aiuti di Stato del Trattato CE.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito con la legge n. 4/2006 tre nuove imposte regionali: sull’incremento di valore (plusvalenza) delle seconde case in Sardegna, sull’utilizzo turistico delle seconde case, e sugli aeromobili e le imbarcazioni da diporto ormeggiate o circolanti nel territorio sardo. Il Governo aveva impugnato tutte e tre le imposte ritenendole incostituzionali e incompatibili con il diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, in riferimento all’art. 8, lett. i), dello Statuto regionale sardo, agli artt. 117 e 119 Cost. e all’art. 12 del Trattato CE (divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 (imposte sulle seconde case) sia nel testo originario sia in quello modificato nel 2007; dichiara illegittimo anche l’art. 4 (imposta su aeromobili e natanti). Le norme eccedono le competenze tributarie regionali e violano l’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con l’art. 12 del Trattato CE, introducendo un trattamento discriminatorio ai danni dei non residenti (tipicamente cittadini di altri Paesi UE).

    Il principio

    Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono istituire tributi propri su basi imponibili già riservate allo Stato o incompatibili con il diritto europeo. L’imposta regionale che discrimina di fatto i non residenti UE rispetto ai residenti costituisce una misura vietata dall’art. 12 del Trattato CE (oggi art. 18 TFUE).

    Domande e risposte

    Perché le imposte sulle seconde case erano incostituzionali?

    Perché la Regione Sardegna non aveva la competenza per istituire tributi sulle plusvalenze immobiliari o sull’utilizzo turistico degli immobili: queste basi imponibili erano già coperte dalla fiscalità statale (IRPEF, IMU) e lo Statuto speciale non attribuiva alla Regione un potere tributario così ampio.

    Quale era il problema con il Trattato CE?

    Le imposte colpivano soprattutto i non residenti in Sardegna che possedevano seconde case o usavano la Sardegna come meta turistica. In pratica, i cittadini europei non residenti in Italia pagavano più dei sardi, in violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità (art. 12 TCE, ora art. 18 TFUE).

    Cosa è successo alle imposte sugli aeromobili e i natanti?

    Anche l’art. 4 — che istituiva l’imposta regionale su aeromobili e unità da diporto — è stato dichiarato incostituzionale, sempre perché eccedeva le competenze tributarie regionali e rischiava di violare il diritto europeo (per la questione relativa agli aiuti di Stato, la Corte ha anche disposto rinvio pregiudiziale alla CGCE con la decisione n. 103/2008).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2008 – Giudizio abbreviato condizionato prova contraria parte civile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p., che riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato. Il giudice rimettente non ha indicato con sufficiente chiarezza il petitum della propria domanda.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pescara stava giudicando in giudizio abbreviato su richiesta dell’imputato, condizionata all’escussione di due testimoni. La parte civile costituita aveva chiesto di poter a sua volta sentire prove contrarie, ma l’art. 438, comma 5, c.p.p. prevede tale facoltà solo per il pubblico ministero. Il Tribunale dubitava che questa esclusione violasse il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa della parte civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pescara ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere la prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria, escludendo la parte civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il giudice a quo non ha formulato in modo sufficientemente determinato il petitum, ossia non ha indicato chiaramente quale pronuncia additiva chiedeva alla Corte (se estendere la facoltà alla sola parte civile, o a tutte le parti private, o con quali limiti).

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di costituzionalità deve formulare con precisione il petitum additivo, indicando a quali soggetti o in quali condizioni la norma dovrebbe essere estesa. Una domanda generica non consente alla Corte di pronunciarsi senza sostituirsi al legislatore nelle scelte discrezionali.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato condizionato?

    È la forma di giudizio abbreviato in cui l’imputato accetta il rito semplificato (con sconto di pena di un terzo) a condizione che venga assunta una determinata prova che ritiene favorevole. Il giudice può accogliere la richiesta se l’integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione.

    Perché la parte civile non ha diritto alla prova contraria secondo la norma vigente?

    L’art. 438, comma 5, c.p.p. attribuisce solo al pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria in risposta alla prova dell’imputato. La parte civile, che pure ha un interesse diretto nell’accertamento dei fatti, non è contemplata dalla norma.

    La questione era nel merito fondata o infondata?

    La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità per vizio di formulazione. La questione sostanziale — se escludere la parte civile dalla prova contraria violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost. — resta quindi aperta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2008 – Oneri urbanizzazione aree industriali Basilicata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, della legge regionale Basilicata n. 28/1978 (come modificato nel 2003), che esonerava dal contributo per oneri di urbanizzazione le costruzioni nelle aree industriali già dotate di infrastrutture. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    La società Logistica s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Basilicata un provvedimento del Comune di Melfi che le richiedeva il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione su un insediamento industriale nelle aree del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP). La norma regionale censurata prevedeva l’esonero per le costruzioni in aree industriali «il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal richiedente la concessione». Il TAR aveva dubitato della costituzionalità di tale esonero rispetto agli artt. 117 e 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Basilicata ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 28/1978 (come sostituito dalla l.r. n. 17/2003), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’esonero dal contributo di urbanizzazione per le concessioni edilizie in aree industriali e artigianali già dotate di infrastrutture pubbliche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: il TAR non aveva chiarito se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile alla fattispecie concreta, e in particolare se la società ricorrente ricadesse o meno nel campo di applicazione dell’esonero.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve spiegare non solo perché la norma è (in astratto) sospettata di incostituzionalità, ma anche e soprattutto perché quella norma è applicabile al caso concreto e qual è il suo effetto sulla decisione del giudizio. In difetto di tale motivazione sulla «rilevanza», la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli oneri di urbanizzazione?

    Sono contributi che il titolare di una concessione edilizia (o permesso di costruire) deve versare al Comune a titolo di partecipazione ai costi delle infrastrutture pubbliche (strade, fognature, illuminazione) che il nuovo insediamento genera o utilizza.

    Perché la legge regionale prevedeva un esonero?

    Perché nelle aree industriali attrezzate (come quelle delle ASI o dei PIP) le infrastrutture erano già state realizzate a cura e spese di enti pubblici. La norma riteneva che chi costruiva in tali aree non dovesse pagare una seconda volta per servizi già resi.

    Cosa avrebbe dovuto fare il TAR per sollevare correttamente la questione?

    Avrebbe dovuto chiarire in modo specifico se la società Logistica s.p.a. rientrava nella categoria esentata dalla norma e come la norma incideva sull’esito del giudizio sulla richiesta del Comune di Melfi. Senza questo chiarimento, la questione non è sufficientemente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2008 – Conflitto attribuzioni Comuni Altipiano Sette Comuni referendum

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai delegati dei Comuni dell’Altipiano dei Sette Comuni (Vicentino), che lamentavano l’omessa presentazione al Parlamento del disegno di legge di distacco dalla Regione Veneto e aggregazione al Trentino-Alto Adige, nonostante l’esito positivo del referendum. I soggetti ricorrenti non erano «poteri dello Stato» legittimati al conflitto.

    Di cosa si tratta

    I Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (l’«Altipiano dei Sette Comuni», in provincia di Vicenza) avevano promosso e vinto un referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino-Alto Adige. L’art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970 imponeva al Ministro dell’interno di presentare entro sessanta giorni il disegno di legge parlamentare previsto dall’art. 132 Cost. Il Ministro non lo aveva fatto, e i delegati dei Comuni avevano sollevato conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Francesco Valerio Rodeghiero (delegato dei Comuni) e Francesco Frattolin (coordinatore dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione») hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’interno per la mancata presentazione del disegno di legge, lamentando la violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile: i ricorrenti non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzione tra poteri è uno strumento riservato ai poteri supremi dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura nella sua indipendenza istituzionale): singoli cittadini o comitati referendari non possono proporlo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost. è ammissibile solo quando il ricorrente sia un «potere dello Stato» nel senso tecnico-costituzionale del termine: un organo costituzionale o di rilevanza costituzionale che abbia una sfera di attribuzioni proprie da difendere. I delegati di Comuni o i comitati referendari non hanno tale qualità.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno dei giudizi affidati alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.) che si instaura quando un potere dello Stato lamenti che un altro potere abbia invaso o leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali. Classici esempi: conflitto tra Parlamento e magistratura (es. sui casi di insindacabilità) o tra Governo e Corte di cassazione.

    Perché i delegati dei Comuni non potevano promuoverlo?

    Perché i Comuni e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» nel senso richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Possono essere legittimati come «soggetti» del conflitto solo organi che esercitano attribuzioni costituzionalmente garantite in modo autonomo rispetto agli altri poteri.

    Come si può allora far valere l’omessa presentazione del disegno di legge?

    Si tratta di un problema politico-costituzionale non facilmente aggredibile in via giurisdizionale. I Comuni potrebbero agire attraverso i propri rappresentanti istituzionali o sollecitare l’intervento parlamentare, ma non tramite il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2008 – Appello sanzioni amministrative riforma processo Cassazione

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, che ha reso appellabili (in luogo del ricorso per cassazione) le sentenze sull’opposizione a sanzioni amministrative. La delega legislativa era sufficientemente determinata e non è stata violata.

    Di cosa si tratta

    Prima della riforma del 2006, la sentenza del giudice di pace che decideva l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione (sanzione amministrativa pecuniaria) era ricorribile solo in Cassazione, non appellabile. Il d.lgs. n. 40/2006, attuando una delega della legge n. 80/2005, ha abrogato tale disposizione, rendendo la sentenza appellabile davanti al Tribunale. Il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’appello di Brescia hanno dubitato che la delega coprissse tale modifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’appello di Brescia hanno impugnato l’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006 in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sostenendo che il decreto legislativo eccedeva i limiti della delega conferita dalla legge n. 80/2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate. La legge delega n. 80/2005 includeva tra i suoi principi e criteri direttivi la riforma del processo di cassazione in funzione nomofilattica, e l’eliminazione del ricorso diretto in Cassazione per le opposizioni a sanzioni amministrative era coerente con tale obiettivo. Il decreto delegato non ha ecceduto i limiti della delega.

    Il principio

    Una delega legislativa è rispettata quando il decreto delegato si muove nell’area dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega, anche se non realizza l’unica soluzione possibile: è sufficiente che la scelta del governo sia razionalmente riconducibile all’obiettivo della delega. L’introduzione dell’appello in luogo del ricorso per cassazione nelle controversie su sanzioni amministrative è coerente con l’obiettivo di ridurre il carico della Corte di cassazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con l’appellabilità delle sentenze su sanzioni amministrative?

    Prima della riforma, chi perdeva davanti al giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative poteva impugnare la sentenza solo direttamente in Cassazione. Dal 2006, può invece fare appello al Tribunale ordinario, con un doppio grado di merito prima del giudizio di legittimità.

    Cos’è la funzione nomofilattica della Cassazione?

    È il ruolo della Corte di cassazione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Per esercitarla efficacemente, la Corte non deve essere oberata da ricorsi su questioni di fatto o di merito: la riforma mirava appunto a ridurre l’afflusso di cause.

    La riforma vale anche per i giudizi già instaurati?

    Sì, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 (o per quelli in cui la norma è applicabile ratione temporis). Il regime transitorio era quello applicabile nel giudizio a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2008 – Insindacabilità parlamentare Cicchitto e magistratura

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    La Corte annulla la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto sulla magistrata Maria Clementina Forleo. Le affermazioni — accusare un giudice di motivazione politica — non erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma diffamazione extra-funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Fabrizio Cicchitto aveva rilasciato all’agenzia ANSA, nei giorni 25 gennaio e 4 febbraio 2005, dichiarazioni molto dure contro il GUP di Milano Maria Clementina Forleo, accusandola di avere emesso una sentenza «aberrante» motivata da «solidarietà con la resistenza irachena» e dalla militanza politica di sinistra. Il Tribunale di Roma procedeva per diffamazione. La Camera aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la delibera di insindacabilità adottata il 26 gennaio 2006 invadeva la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poiché le dichiarazioni di Cicchitto non erano «opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni» di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni di Cicchitto erano esternazioni rese a mezzo agenzia di stampa, prive di nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare: il deputato non stava esercitando una funzione tipicamente parlamentare (intervento in aula, interrogazione, ecc.) bensì esprimeva giudizi personali sulla condotta di un magistrato.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ossia in un contesto in cui il parlamentare agisce come tale. Le dichiarazioni rese ai media su questioni di pubblico interesse, pur da un membro del Parlamento, non godono di tale copertura se non presentano un nesso funzionale diretto con atti parlamentari tipici.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È il principio dell’art. 68, primo comma, Cost. per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del parlamentare.

    Perché le dichiarazioni di Cicchitto non erano coperte?

    Non c’era alcun atto parlamentare tipico (discorso, interrogazione, proposta di legge) a cui le dichiarazioni rese all’ANSA potessero essere ricondotte come «divulgazione esterna». Il nesso funzionale, che è il requisito essenziale, mancava del tutto.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il processo penale per diffamazione davanti al Tribunale di Roma può riprendere. L’annullamento della delibera rimuove l’ostacolo procedurale che la Camera aveva frapposto alla prosecuzione del giudizio.

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  • Corte cost. n. 96/2008 – Liquidazione onorari avvocati giudizio amministrativo

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relative al procedimento semplificato di liquidazione degli onorari degli avvocati (artt. 28-29, l. n. 794/1942). Il Consiglio di Stato chiedeva se tale procedimento dovesse applicarsi anche al giudizio amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato che aveva prestato attività difensionale in un giudizio amministrativo aveva azionato il procedimento speciale e semplificato per la liquidazione degli onorari davanti al TAR dell’Abruzzo (art. 28, legge n. 794/1942). Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione: quel procedimento — secondo la costante giurisprudenza — si applica solo ai giudizi civili, non a quelli amministrativi. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono che il procedimento camerale di liquidazione degli onorari si applichi anche al giudizio amministrativo, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. (non pertinenti con il thema decidendum) e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la scelta del legislatore di riservare il procedimento semplificato al settore civile non è irragionevole, tenuto conto della differenza strutturale tra i due ordinamenti processuali.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente limitare il procedimento camerale di liquidazione degli onorari degli avvocati ai soli giudizi civili, senza estenderlo ai giudizi amministrativi, in quanto i due sistemi processuali presentano differenze strutturali che giustificano una disciplina differenziata senza violare i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento semplificato di liquidazione degli onorari?

    È un procedimento camerale introdotto dalla legge n. 794/1942 che consente all’avvocato di ottenere rapidamente la liquidazione del proprio compenso dal giudice che ha trattato la causa civile, senza dover instaurare un ordinario giudizio di cognizione.

    Perché non si applica al giudizio amministrativo?

    Secondo il diritto vivente, la legge n. 794/1942 si riferisce espressamente alle «prestazioni giudiziali in materia civile». Il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno costantemente escluso il giudizio amministrativo dall’ambito applicativo della norma.

    Come può quindi l’avvocato recuperare i propri compensi in ambito amministrativo?

    Deve instaurare un ordinario giudizio civile davanti al Tribunale competente per ottenere la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, senza potersi avvalere del procedimento semplificato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2008 – Spese personale Province autonome finanziaria 2007

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 560, della legge finanziaria 2007 nella parte in cui si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le norme sul contenimento delle spese di personale degli enti locali non possono vincolare le autonomie speciali che hanno proprie regole statutarie.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 560) imponeva agli enti locali — incluse le Province autonome — di non incrementare il numero di incarichi dirigenziali a tempo determinato rispetto all’anno precedente. La Provincia autonoma di Trento ha sostenuto che questa norma statale non poteva applicarsi a essa, poiché il suo statuto speciale le garantisce competenza propria in materia di organizzazione degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., dell’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e del d.lgs. n. 266/1992 in materia di rapporti tra leggi statali e leggi provinciali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, «nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Le autonomie speciali hanno una sfera di competenza normativa propria che lo Stato non può comprimere con norme di dettaglio sull’organizzazione del personale.

    Il principio

    Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull’organizzazione degli uffici e del personale non possono applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se contrastano con le competenze loro riconosciute dai rispettivi statuti speciali, che hanno rango di legge costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede uno statuto speciale?

    Lo statuto speciale è una legge di rango costituzionale che garantisce alle Regioni e Province autonome (come Trento e Bolzano) sfere di autonomìa legislative e amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di organizzazione del personale.

    Perché la norma statale non poteva applicarsi alla Provincia di Trento?

    Perché l’art. 8 dello Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma competenza esclusiva o primaria sull’organizzazione degli uffici provinciali, e la norma della finanziaria 2007 imponeva un vincolo specifico che la Provincia non poteva derogare.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il limite agli incarichi dirigenziali a tempo determinato stabilito dalla finanziaria 2007 non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Queste possono regolare autonomamente la materia nel rispetto dei propri statuti.

    Norme collegate

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