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Autore: Andrea Marton

  • Concorrenza sleale tra imprese: esempi pratici sull’art. 2598 c.

    In sintesi

    • La concorrenza è lecita, la slealtà no.
    • Imitazione servile, denigrazione e mezzi non conformi alla correttezza possono essere contestati.
    • Servono prove ordinate, non solo sospetti.
    • Clienti, dipendenti, listini e comunicazioni sono aree delicate.
    • Il danno va quantificato con dati economici.

    Prima degli esempi: competere non significa copiare o denigrare

    L’art. 2598 c.c. individua ipotesi di concorrenza sleale tra imprenditori. Non vieta la concorrenza aggressiva in sé: vieta modalità scorrette, confusorie, denigratorie o contrarie alla correttezza professionale.

    Nella pratica le accuse nascono da ex dipendenti, imitazione di segni o prodotti, comunicazioni commerciali aggressive, storno di clienti, uso di informazioni riservate e campagne denigratorie.

    La prova è centrale: screenshot, email, listini, testimonianze, cronologia clienti, materiali pubblicitari, confronto prodotti e dati economici. Senza prova, la contestazione resta percezione.

    Fascicolo concorrenza sleale

    • comportamento contestato;
    • prove datate;
    • clienti persi;
    • confronto materiali;
    • quantificazione danno.

    Caso 1: ex dipendente porta via clienti

    Scenario. Un commerciale lascia l’azienda e dopo pochi giorni contatta tutti i clienti storici.

    Come si legge in pratica. Non basta il passaggio di clienti. Serve provare uso scorretto di liste, informazioni riservate o modalità sleali.

    Prove

    • lista clienti;
    • email inviate;
    • tempi contatti;
    • contratto dipendente;
    • clienti persi.

    Caso 2: sito quasi identico

    Scenario. Un concorrente replica layout, testi e naming dei servizi.

    Come si legge in pratica. Bisogna dimostrare rischio di confusione e copiatura non giustificata. Screenshot e confronto tecnico sono decisivi.

    Documenti

    • screenshot datati;
    • versioni precedenti;
    • testi copiati;
    • analytics;
    • segnalazioni clienti.

    Caso 3: recensioni denigratorie

    Scenario. Un’impresa diffonde affermazioni false sulla qualità del concorrente.

    Come si legge in pratica. La critica è lecita se veritiera e continente; la denigrazione falsa può integrare slealtà. Serve salvare contenuti e impatto.

    Prove

    • screenshot;
    • URL;
    • autore;
    • diffusione;
    • calo contatti.

    Quando chiedere una verifica

    Per concorrenza sleale, ex dipendenti o clienti sottratti: analisi prove e danni.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2598 c.c., art. 2043 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Portare via clienti è sempre illecito?

    No. Conta il modo in cui avviene.

    Gli screenshot bastano?

    Aiutano, ma vanno raccolti correttamente.

    Posso chiedere danni?

    Sì, se provi danno e nesso causale.

    La critica al concorrente è vietata?

    No, se veritiera e non denigratoria.

  • Articolo 11 Revisione Legale

    Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione della conformita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 1 bis. L’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

    2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. 2 bis. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

    3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

  • Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari

    Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari

    Art. 8 c.c. Tutela del nome per ragioni familiari

    In vigore

    Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

  • Articolo 77 Legge Fallimentare

    Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione

    Associazione in partecipazione

  • Articolo 126 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 126 CCII – Accettazione del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione e dandone atto nell’accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

    2. Intervenuta l’accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

  • Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B. – Adempimenti finali.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonche’ al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attivita’ svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria e’ protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

    3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalita’ previste dall’art. 73, comma 1.”

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  • Appalto con vizi e difformità: esempi pratici sull’art. 1667 c.c.

    In sintesi

    • L’appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera.
    • La denuncia tempestiva è fondamentale.
    • Foto, perizia e verbali lavori sono decisivi.
    • Il committente deve distinguere vizio, difformità e modifica richiesta.
    • Riparazione, riduzione prezzo e risarcimento vanno coordinati.

    Prima degli esempi: il cantiere va documentato

    L’art. 1667 c.c. disciplina la garanzia dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera. La norma è centrale per lavori edili, impianti, ristrutturazioni, software su misura e realizzazioni tecniche.

    Il problema pratico è la prova. Alla fine dei lavori le parti spesso discutono su cosa era incluso, cosa è variante, cosa è difetto e cosa è normale assestamento. Senza capitolato e verbali, il contenzioso diventa confuso.

    La denuncia deve essere gestita nei tempi e con contenuto concreto. Contestazioni generiche come ‘lavoro fatto male’ aiutano poco: servono punti specifici, foto, perizia e richiesta di intervento.

    Fascicolo appalto

    • contratto e capitolato;
    • varianti approvate;
    • foto avanzamento;
    • verbale consegna;
    • denuncia vizi.

    Caso 1: pavimento posato male

    Scenario. Dopo consegna emergono dislivelli e fughe irregolari.

    Come si legge in pratica. Serve relazione tecnica che distingua difetto esecutivo da tolleranza ordinaria. La contestazione va fatta subito.

    Prove

    • foto;
    • capitolato;
    • perizia;
    • preventivo ripristino;
    • email denuncia.

    Caso 2: impianto non conforme

    Scenario. L’impianto elettrico funziona ma manca dichiarazione di conformità.

    Come si legge in pratica. La mancanza documentale può essere una difformità rilevante. Va chiesta regolarizzazione e valutato saldo.

    Documenti

    • contratto;
    • norme tecniche;
    • dichiarazione mancante;
    • richiesta formale;
    • saldo trattenuto.

    Caso 3: software su misura incompleto

    Scenario. Il gestionale consegnato non contiene funzioni previste nel capitolato.

    Come si legge in pratica. Il capitolato e i test di accettazione sono la chiave. Senza specifiche, diventa difficile dire cosa era dovuto.

    Controlli

    • capitolato;
    • demo;
    • test;
    • ticket;
    • funzioni mancanti.

    Quando chiedere una verifica

    Per appalti, lavori e software su misura: verifica contratto e contestazione.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1667 c.c., art. 1668 c.c., art. 1669 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando denunciare i vizi?

    Appena scoperti, rispettando i termini applicabili.

    Serve perizia?

    Spesso sì, se il difetto è tecnico.

    Posso non pagare il saldo?

    Solo con proporzione e contestazione documentata.

    Il software è appalto?

    Dipende dal contratto e dalla prestazione richiesta.

  • Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attivita’ esercitate.

    2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

    3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

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  • Articolo 125 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 125 CCII – Nomina del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

    2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

    3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

    4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonchè l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

  • Articolo 76 Legge Fallimentare

    Art. 76 L. Fall. – Contratto di borsa a termine

    Contratto di borsa a termine