Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 257/2009 – Giurisdizione tributaria su contributi SSN

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione rilevabile d’ufficio), sollevata dalla Corte d’appello di Genova in una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti sui contributi per il Servizio sanitario nazionale. La questione manca di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Un’azienda aveva impugnato davanti al giudice ordinario una cartella di pagamento dell’INPS per contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale. La legge finanziaria 2002 aveva trasferito queste controversie alla giurisdizione tributaria, sollevando dubbi sul coordinamento con l’art. 37 c.p.c., che consente al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Genova chiedeva se ciò violasse gli artt. 24 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c. in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nell’ambito di una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti aventi ad oggetto il contributo per il SSN.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione: la Corte d’appello non ha illustrato in modo sufficiente le ragioni per cui la norma impugnata (art. 37 c.p.c.) sarebbe non manifestamente infondata rispetto ai parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare non solo la rilevanza della questione ma anche la non manifesta infondatezza, motivando specificamente perché la norma sospettata sia in contrasto con i parametri costituzionali invocati; l’omissione di tale motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 37 c.p.c.?

    Stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali può essere rilevato d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

    Perché la controversia era dubbia sul piano della giurisdizione?

    Perché la legge finanziaria 2002 aveva attribuito alla giurisdizione tributaria le liti sul contributo SSN, ma il giudizio era stato instaurato davanti al giudice ordinario prima di tale modifica.

    Cosa accade quando la Corte dichiara inammissibile una questione?

    Il processo a quo riprende il suo corso e il giudice rimettente deve decidere sulla base delle norme vigenti, senza poter beneficiare di una pronuncia nel merito della questione costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 256/2009 – Mandato d’arresto europeo e riesame cautelare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 22 della legge n. 69/2005 (mandato d’arresto europeo), sollevata dal Tribunale di Bolzano in relazione alla preclusione del riesame della misura cautelare applicata nell’ambito della procedura di consegna. La questione è carente di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una procedura di consegna attivata dall’Austria mediante mandato di arresto europeo, il Tribunale di Bolzano aveva arrestato alcuni cittadini stranieri. Il tribunale rimettente dubitava che la norma che precludeva il ricorso al tribunale del riesame per impugnare la misura cautelare applicata fosse in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 69/2005, nella parte in cui preclude l’impugnazione della misura cautelare davanti al tribunale del riesame competente, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non ha adeguatamente illustrato per quale ragione la questione fosse rilevante nel procedimento principale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva in modo adeguato la rilevanza della norma impugnata rispetto al giudizio in corso, anche se la questione riguarda diritti fondamentali come quello di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il mandato di arresto europeo?

    È uno strumento di cooperazione giudiziaria tra Stati UE che consente a uno Stato di chiedere la consegna di un soggetto ricercato, sostituendo la tradizionale estradizione con una procedura più rapida e semplificata.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione?

    La Corte non entra nel merito della questione perché il rimettente non ha rispettato i requisiti processuali minimi, come l’obbligo di spiegare perché la norma impugnata è determinante per la decisione del caso concreto.

    Il diritto al riesame è garantito in tutte le procedure di arresto?

    Nel diritto comune italiano sì, ma nella procedura di consegna relativa al mandato di arresto europeo vigono regole speciali; la Corte non ha esaminato nel merito se tali regole fossero costituzionalmente compatibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2009 – Indulto e amnistia senza contraddittorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui consentono di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità. La disciplina è compatibile con i parametri costituzionali invocati: diritto di difesa, parità, rieducazione, imparzialità.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Forlì dubitava che applicare l’indulto d’ufficio, senza instaurare un contraddittorio formale con il condannato, violasse i suoi diritti processuali. La Cassazione aveva stabilito, in sede di attribuzione di competenza, che il procedimento poteva svolgersi «senza formalità» e dunque d’ufficio. Il GIP chiedeva alla Corte se tale interpretazione fosse costituzionalmente ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui – secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione – consente di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il procedimento semplificato di cui agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p. è applicabile in favore del condannato, il quale può comunque opporsi; non sussiste pertanto la lesione dei diritti di difesa, di parità o di rieducazione denunciata dal rimettente.

    Il principio

    L’applicazione d’ufficio dell’amnistia e dell’indulto attraverso il procedimento semplificato previsto dal codice di procedura penale è conforme alla Costituzione, poiché il beneficio opera in favore del condannato e la possibilità di opposizione garantisce il contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cosa significa applicare l’indulto «d’ufficio»?

    Significa che il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio autonomamente, senza che il condannato ne faccia richiesta esplicita, seguendo il procedimento semplificato degli artt. 667 e 672 c.p.p.

    Il condannato può difendersi se non vuole l’applicazione del beneficio?

    Sì: la legge gli riconosce la facoltà di opporsi all’applicazione, garantendo così il rispetto del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

    Perché il GIP di Forlì aveva sollevato la questione?

    Perché la Cassazione, in una sentenza attributiva di competenza che lo vincolava, aveva affermato che il procedimento si svolge senza formalità e d’ufficio, e il GIP dubitava della compatibilità di tale regola con i diritti costituzionali del condannato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2009 – Illeciti disciplinari magistrati e libertà associativa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Sentenza n. 224/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. Parametro: art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost.
    Giudice rimettente: Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dell art. 3, comma 1, lettera h ), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit , nonch modifica della disciplina in tema di incompatibilit , dispensa dal servizio e tr

    Il principio

    La questione di legittimit costituzionale posta dall ordinanza in epigrafe investe l art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 224/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2009 – Insindacabilità parlamentare e art. 68 Cost.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Sentenza n. 223/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran. Parametro: art. 68 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran. La questione è stata sollevata da: Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona con ricorso notificato il 9 gennaio 200.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran
    Parametro costituzionale: art. 68 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona con ricorso notificato il 9 gennaio 200

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

    Il principio

    Il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni adottate dall Assemblea nella seduta del 2 maggio 2007 (doc

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 223/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda nale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Fran.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 68 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

  • Corte cost. n. 222/2009 – Conflitto attribuzioni e Commissione vigilanza RAI

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Ordinanza n. 222/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei serv.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudice rimettente: Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei serv

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati. Cos dec

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 222/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione è di legittimità costituzionale.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2009 – Proroga termini tributari e commissioni tributarie

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Ordinanza n. 221/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Parametro: art. 3, 53, 97 e 111 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. La questione è stata sollevata da: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
    Parametro costituzionale: art. 3, 53, 97 e 111 Cost.
    Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell articolo 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevat

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 221/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, 53, 97 e 111 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2009 – Patrocinio a spese dello Stato e onorari avvocato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Ordinanza n. 220/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Parametro: art. 97 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 97 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 220/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 97 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

  • Corte cost. n. 219/2009 – Mancato rinnovo permesso soggiorno per motivi di lavoro

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Ordinanza n. 219/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 171 della legge 22 aprile 1941. Parametro: art. 13 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 171 della legge 22 aprile 1941. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 171 della legge 22 aprile 1941
    Parametro costituzionale: art. 13 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell art. 26, comma 7- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, dal

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 219/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 171 della legge 22 aprile 1941.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 13 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2009 – Giurisdizione tributaria e commissioni tributarie

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Ordinanza n. 218/2009: La Corte dichiara la questione infondata. Norma oggetto: 30 della legge 30 dicembre 1991. Parametro: art. 102 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 30 della legge 30 dicembre 1991. La questione è stata sollevata da: Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 30 della legge 30 dicembre 1991
    Parametro costituzionale: art. 102 Cost.
    Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dell art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) come modificato dall art. 3- bis , comma 1, lettera b

    Il principio

    La Corte dichiara la questione infondata.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 218/2009?

    La Corte dichiara la questione infondata. La questione riguarda 30 della legge 30 dicembre 1991.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 102 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione infondata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2009 – Impedimento dell’imputato e dibattimento penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Sentenza n. 217/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. Norma oggetto: 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfio FINOCCHIARO – Alfonso QUARANTA -.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)
    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfio FINOCCHIARO – Alfonso QUARANTA –

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale dell art. 420- ter , comma 5, e dell art. 484, comma 2- bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l ordinanza indi

    Il principio

    Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimit costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 217/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione riguarda 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2009 – Legge finanziaria regionale e competenze statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Sentenza n. 216/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Norma oggetto: 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008. Parametro: art. 119 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 lugl.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008
    Parametro costituzionale: art. 119 Cost.
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 lugl

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l illegittimit costituzionale dell art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l anno 2008). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cance

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e ), e 119 della Costituzione questione di legittimit costituzionale dell art

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 216/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguarda 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 119 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate