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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 25 Contenzioso Tributario

    Art. 25 Cont. Trib. – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchè, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio. […]

    3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

  • Articolo 133 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 133 CCII – Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

    2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

    3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

  • Conferimenti in natura nella SRL: esempi pratici sull’art. 2465 c.c.

    In sintesi

    • Conferire beni in SRL richiede stima e documenti.
    • Beni, crediti e aziende hanno rischi diversi.
    • La perizia non deve essere solo formalità.
    • Valori gonfiati creano problemi tra soci e creditori.
    • Il conferimento va collegato a fiscalità e governance.

    Prima degli esempi: il capitale deve avere valore reale

    L’art. 2465 c.c. disciplina la stima dei conferimenti di beni in natura e crediti nelle SRL. Il tema diventa pratico quando un socio vuole entrare conferendo beni, immobili, crediti o un’azienda.

    La società riceve un valore che incide su capitale, quote e rapporti tra soci. Se quel valore è fragile, il problema emerge in banca, in bilancio o in un conflitto societario.

    Prima dell’atto servono perizia, titolo del bene, vincoli, fiscalità, debiti collegati e utilità concreta per la società.

    Prima del conferimento

    • bene o credito;
    • titolo;
    • perizia;
    • vincoli;
    • utilità per la società.

    Caso 1: immobile conferito in SRL

    Scenario. Un socio vuole conferire un capannone nella società operativa.

    Come si legge in pratica. Serve valutare valore, mutuo, ipoteche, imposte e rischio di concentrare patrimonio e attività.

    Immobile

    • perizia;
    • visura;
    • ipoteche;
    • mutuo;
    • imposte.

    Caso 2: credito verso cliente conferito

    Scenario. Il socio conferisce un credito commerciale come apporto.

    Come si legge in pratica. La recuperabilità del credito è centrale. Un credito nominale ma inesigibile altera quote e capitale.

    Credito

    • contratto;
    • fattura;
    • scadenza;
    • solleciti;
    • rischio insolvenza.

    Caso 3: marchio conferito alla newco

    Scenario. Una startup riceve in conferimento un marchio del fondatore.

    Come si legge in pratica. Serve dimostrare proprietà, valore, uso e strategia. Il marchio non vale solo perché piace ai soci.

    Marchio

    • registrazione;
    • perizia;
    • uso;
    • mercato;
    • licenze.

    Quando chiedere una verifica

    Per conferimenti in SRL, immobili o beni immateriali: verifica valore, rischi e impatto fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Serve sempre una stima?

    Per conferimenti in natura e crediti è centrale.

    Un credito vale il nominale?

    Non sempre.

    I soci possono contestare il valore?

    Sì, se il valore è fragile.

    Conta la fiscalità?

    Sì.

  • Articolo 81 Legge Fallimentare

    Art. 81 L. Fall. – Contratto di appalto

    Contratto di appalto

  • Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

    Art. 72 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi straordinari (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, puo’ stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

    1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita’ e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia puo’ stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

    2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    2-bis. La Banca d’Italia puo’, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

    3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

    4. La Banca d’Italia puo’ stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche’ dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita’ e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

    5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.

    6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno e’ stabilito in via esclusiva dai commissari e non e’ modificabile dall’organo convocato.

    7. Quando i commissari siano piu’ di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E’ fatta salva la possibilita’ di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu’ commissari.

    8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

    9. La responsabilita’ dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico e’ limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 17 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 132 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 132 CCII – Integrazione dei poteri del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori.

    2. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

    3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 213, comma 7.

    4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

  • Articolo 80 Bis Legge Fallimentare

    Art. 80 Bis L. Fall. – [Contratto di affitto d’azienda]

    [Contratto di affitto d’azienda]

  • Articolo 7 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Art. 7 Ipot. Cat. – Termine per le annotazioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

    1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

  • Articolo 131 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 131 CCII – Deposito delle somme riscosse

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

    2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore.

    3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

    4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

  • Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 73 T.U.B. – Adempimenti iniziali. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.24 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
    2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorita’ a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
    3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.
    4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.”

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