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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 27 Imposta di Registro

    Art. 27 Imp. Reg. – Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

    2. Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.

    3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

    4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa.

    5. Gli atti indicati nell’art. 14, quando intervenga l’approvazione o la omologazione o quando l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all’imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all’ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall’art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, l’applicazione dell’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.

    6. […]

  • Pignoramento del conto corrente fiscale: esempi pratici sull’art. 72-bis DPR 602/1973

    In sintesi

    • Il pignoramento del conto richiede risposta immediata.
    • Va distinto saldo disponibile da somme con natura specifica.
    • Conti aziendali e personali hanno impatti diversi.
    • Serve capire quali cartelle hanno portato all’azione.
    • La gestione deve unire banca, riscossione e piano finanziario.

    Prima degli esempi: il blocco del conto cambia la gestione in un giorno

    L’art. 72-bis DPR 602/1973 disciplina una forma di pignoramento presso terzi nella riscossione. In pratica, l’agente della riscossione può agire verso soggetti come banche o clienti debitori del contribuente.

    Quando viene colpito il conto corrente, il problema diventa immediatamente operativo: stipendi, fornitori, utenze, incassi, mutui e vita familiare possono fermarsi.

    La difesa utile parte dai documenti: atto di pignoramento, cartelle, conto interessato, natura delle somme, eventuali rateazioni o sospensioni e interlocuzione con la banca.

    Prime 24 ore documentali

    • atto ricevuto;
    • conto colpito;
    • saldo;
    • cartelle collegate;
    • banca/terzo.

    Caso 1: conto aziendale bloccato prima degli stipendi

    Scenario. Una SRL subisce pignoramento sul conto operativo pochi giorni prima delle paghe.

    Come si legge in pratica. Serve valutare urgenze, carichi, eventuale rateazione e gestione dei flussi. Il problema è fiscale e aziendale insieme.

    Priorità

    • stipendi;
    • F24;
    • fornitori;
    • incassi;
    • cartelle.

    Caso 2: conto personale con somme familiari

    Scenario. Il contribuente usa un conto cointestato per spese familiari e riceve blocco.

    Come si legge in pratica. Vanno ricostruite titolarità, provenienza delle somme e rapporto con il debito. La cointestazione richiede prova, non slogan.

    Prove

    • intestatari;
    • movimenti;
    • stipendi;
    • bonifici familiari;
    • atto.

    Caso 3: cliente pignorato al posto della banca

    Scenario. L’agente della riscossione si rivolge a un cliente che deve pagare fatture all’impresa.

    Come si legge in pratica. L’azienda deve capire quali crediti sono coinvolti e come gestire liquidità, contratti e contabilità.

    Crediti

    • fatture;
    • cliente terzo;
    • scadenze;
    • atto pignoramento;
    • contabilità.

    Quando chiedere una verifica

    Per pignoramenti su conto, clienti o incassi aziendali: metti in fila debito, banca e piano di cassa.

    Norme e fonti collegate

    DPR 602/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il pignoramento del conto è urgente?

    Sì, per impatto immediato sulla liquidità.

    La banca può spiegare tutto?

    Spiega il blocco, ma serve analisi dei carichi.

    Un conto cointestato è sempre salvo?

    No, va verificato.

    Serve piano finanziario?

    Per imprese sì, subito.

  • Articolo 84 Legge Fallimentare

    Art. 84 L. Fall. – Dei sigilli

    Dei sigilli

  • Articolo 138 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall’articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

    2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

    3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

    4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.

    5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

    6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

    7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l’espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

  • Articolo 25 Bis Contenzioso Tributario

    Art. 25 Bis Cont. Trib. – Potere di certificazione di conformita’

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.

    3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

    4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

    5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 5 bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

  • Successione con beni in Italia e all’estero: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • La territorialità della successione dipende anche dalla residenza del defunto.
    • Beni esteri, conti, immobili e partecipazioni vanno mappati.
    • Il rischio è dimenticare asset o dichiararli male.
    • Servono documenti bancari, catastali e fiscali.
    • La pianificazione patrimoniale riduce errori e conflitti.

    Prima degli esempi: l’eredità va mappata geograficamente

    L’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 riguarda il presupposto territoriale dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il punto pratico è capire quali beni rientrano nel perimetro italiano.

    Nelle famiglie con conti esteri, immobili fuori Italia, società, investimenti o residenze trasferite, la successione non si prepara con una sola visura catastale.

    Serve una mappa completa: residenza del defunto, beni in Italia, beni all’estero, debiti, documenti bancari, quote societarie e possibili imposte estere.

    Mappa beni successione

    • residenza defunto;
    • immobili Italia;
    • immobili esteri;
    • conti e investimenti;
    • quote societarie.

    Caso 1: defunto residente in Italia con conto estero

    Scenario. Gli eredi trovano un conto in Svizzera intestato al defunto.

    Come si legge in pratica. Il conto va mappato e documentato. Servono saldo alla data del decesso, titolarità e verifiche su eventuali obblighi fiscali collegati.

    Documenti

    • certificato morte;
    • estratto conto;
    • saldo decesso;
    • intestazione;
    • cambio valuta.

    Caso 2: immobile all’estero non noto a tutti gli eredi

    Scenario. Un erede scopre una casa fuori Italia intestata al genitore.

    Come si legge in pratica. Prima di dichiarare bisogna acquisire titolo, valore, regime locale e documenti tradotti se necessari.

    Fascicolo

    • atto estero;
    • valore;
    • catasto locale;
    • eredi;
    • imposte estere.

    Caso 3: defunto trasferito all’estero da poco

    Scenario. La famiglia sostiene che il defunto non fosse più residente in Italia.

    Come si legge in pratica. La residenza va provata con elementi concreti, non solo con iscrizione o domicilio dichiarato. Il tema può incidere sul perimetro imponibile.

    Prove

    • anagrafe;
    • AIRE;
    • abitazione;
    • centro interessi;
    • documenti fiscali.

    Quando chiedere una verifica

    Per eredità con beni esteri o patrimonio complesso: mappa il patrimonio prima della dichiarazione.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 346/1990 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    I beni esteri vanno sempre ignorati?

    No, vanno valutati secondo regole applicabili.

    La residenza del defunto conta?

    Sì, e va provata.

    Serve il saldo al decesso?

    Per conti e investimenti è essenziale.

    Conviene mappare prima?

    Sì, evita errori e omissioni.

  • Articolo 137 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 137 CCII – Compenso del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

    2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

    3. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

    4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

    5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

  • Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 70 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 70 bis T.U.B. – Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all’articolo 76 e l’amministrazione straordinaria della banca di cui all’articolo 70, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente titolo.”

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  • Articolo 83 Bis Legge Fallimentare

    Art. 83 Bis L. Fall. – Clausola arbitrale

    Clausola arbitrale

  • Articolo 136 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 136 CCII – Responsabilita’ del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

    2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

    3. Durante la liquidazione giudiziale, l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

    4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonchè al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234, deve rendere il conto della gestione a norma dell’articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

    5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.