Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2009 – Riforma scuola e competenze regionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’art. 64 del d.l. 112/2008 sulla riorganizzazione del sistema scolastico (riduzione dei docenti, modifica degli orari) è contestato da numerose Regioni. La Corte accerta alcune violazioni del riparto Stato-Regioni in materia di istruzione, ma per diverse questioni dichiara la cessazione della materia del contendere per le modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, ha previsto una riorganizzazione del sistema scolastico con riduzione degli organici docenti, modifica dei piani di studio e risparmi di spesa. Undici Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Calabria) hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invasiva delle competenze regionali in materia di istruzione (competenza concorrente) e di organizzazione dell’istruzione nella specifica dimensione regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 64 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Parametri invocati: artt. 3, 5, 70, 76, 77, 81, 89, 97, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118, 119, 120 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: numerose Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Veneto, Abruzzo, Marche, Sicilia).

    La decisione della Corte

    La Corte pronuncia su di un dispositivo articolato: per la maggior parte delle questioni concernenti il comma 6-bis (introdotto dal d.l. n. 154/2008) dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un decreto-legge modificativo (n. 154/2008) che ha superato il vizio. Per alcune questioni dichiara le censure non fondate, ribadendo che le norme generali sull’istruzione sono di competenza statale esclusiva e i principi fondamentali spettano allo Stato in regime concorrente.

    Il principio

    Le misure di riorganizzazione del sistema scolastico incidenti sugli organici e sui programmi nazionali attengono alle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) oppure ai “principi fondamentali” della materia concorrente. Quando una norma sopravvenuta rimuove il vizio denunciato, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 64 sulla scuola?

    La norma ha disposto la riduzione degli organici docenti, la revisione dei piani di studio, la modifica del tempo pieno e del tempo prolungato, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa per miliardi di euro nel triennio 2009-2011.

    Le Regioni hanno qualche competenza sulla scuola?

    Sì: la materia “istruzione” è a competenza concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) per la parte che non costituisce “norme generali” statali. Le Regioni non possono però intervenire sui programmi nazionali, l’ordinamento scolastico di base e gli organici nazionali.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza decidere nel merito, perché la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da rimuovere il vizio denunciato. Non equivale né all’accoglimento né al rigetto del ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2009 – Professioni turistiche regionali estinzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il ricorso statale contro la legge regionale calabrese sulle professioni turistiche si estingue perché la Regione ha abrogato le norme impugnate con la legge n. 40/2008, e il Presidente del Consiglio ha formalmente rinunciato al ricorso senza opposizione della parte resistente.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 31 e 32 della legge della Regione Calabria 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), che istituiva ex novo alcune figure di professioni turistiche (guida naturalistico-ambientale, animatore del patrimonio culturale, ecc.) e attribuiva alle Province compiti di abilitazione e tenuta degli elenchi. La censura riguardava il superamento della competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 31 e 32 della l.r. Calabria n. 8/2008. Parametro: art. 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost. (competenza in materia di professioni e turismo). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso ex art. 127 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria ha abrogato tutte le disposizioni impugnate con la legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, e il Presidente del Consiglio ha formalizzato rinuncia al ricorso (notificata alla Regione il 24 marzo 2009). In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Quando le norme regionali impugnate in via principale vengono abrogate e il ricorrente rinuncia al ricorso senza opposizione della controparte (che non si è costituita), il processo si estingue. L’abrogazione sopravvenuta non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere se il ricorrente non vi rinuncia formalmente.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge sulle professioni turistiche calabresi?

    La legge n. 8/2008 istituiva nuove figure professionali nel settore turistico senza che esistesse una corrispondente disciplina statale, violando il principio per cui l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti di abilitazione è riservata allo Stato in materia di professioni (competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.).

    Cosa succede quando una Regione abroga la legge impugnata?

    L’abrogazione di per sé non estingue il giudizio: occorre che il ricorrente rinunci formalmente. Se invece il Governo ritiene che l’abrogazione abbia eliminato il vizio, rinuncia al ricorso e, senza opposizione, il processo si chiude con dichiarazione di estinzione.

    Cosa si intende per “competenza concorrente” in materia di professioni?

    In materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali — tra cui l’individuazione delle figure professionali — e le Regioni disciplinano i dettagli nel rispetto di tali principi. Una Regione non può creare nuove professioni senza un corrispondente riconoscimento statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2009 – Soglie fallimento piccole imprese

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La norma che esclude dal fallimento le imprese al di sotto di determinate soglie dimensionali, ponendo a carico del debitore la prova della propria non assoggettabilità, è inammissibile rispetto al parametro dell’art. 3 Cost. e non fondata rispetto all’art. 76 Cost. La Corte conferma la discrezionalità del legislatore nella definizione delle soglie fallimentari.

    Di cosa si tratta

    La riforma del diritto fallimentare attuata con il d.lgs. 169/2007 ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. 267/1942), introducendo soglie quantitative per escludere dal fallimento le piccole imprese. Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, dubitava che porre la prova della non assoggettabilità a carico del debitore fosse irragionevole (art. 3 Cost.) e che le innovazioni eccedessero la delega legislativa (art. 76 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui pone a carico del debitore la prova dei requisiti di esclusione dal fallimento. Parametri: artt. 3 e 76, primo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Napoli, sezione fallimentare (due ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione riferita all’art. 3 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza e sull’unico possibile rimedio additivo) e non fondata la questione riferita all’art. 76 Cost. La legge delega prevedeva la semplificazione e l’estensione dei soggetti esclusi dal fallimento; la scelta delle soglie e del regime probatorio rientra nella discrezionalità legislativa.

    Il principio

    La determinazione delle soglie dimensionali che escludono l’imprenditore dalla procedura fallimentare, nonché la ripartizione dell’onere probatorio, appartengono alla discrezionalità del legislatore nell’ambito della politica economica e giudiziaria. Scegliere di porre la prova a carico del debitore è razionale e non contrasta con la legge delega n. 80/2005.

    Domande e risposte

    Quali sono le soglie per evitare il fallimento introdotte dal d.lgs. 169/2007?

    L’art. 1, co. 2, esclude dal fallimento l’imprenditore che negli ultimi tre esercizi ha avuto attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro (soglie poi modificate). La prova del rispetto di queste soglie è a carico del debitore.

    Perché il tribunale riteneva incostituzionale il criterio?

    Secondo il rimettente, il debitore si trovava in una posizione svantaggiata dovendo dimostrare di essere “piccolo” per evitare il fallimento, mentre il sistema previgente imponeva al creditore di provare la “grandezza” dell’impresa. La Corte ha però ritenuto la scelta legislativa non irragionevole.

    La questione sull’eccesso di delega è stata risolta?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la censura ex art. 76 Cost. La legge delega (n. 80/2005) prevedeva espressamente la semplificazione e l’estensione dei soggetti esonerati, e il d.lgs. 169/2007 vi si è conformato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2009 – Dichiarazioni coimputati e contraddittorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Le dichiarazioni rese dall’imputato nelle fasi anteriori al giudizio, acquisite al fascicolo dibattimentale tramite contestazione, possono essere usate contro i coimputati solo per valutarne la credibilità del dichiarante, non come prova piena dei fatti. La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 503, commi 5 e 6, c.p.p.

    Di cosa si tratta

    In un processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, uno degli imputati aveva reso dichiarazioni alle autorità inquirenti nella fase delle indagini. In dibattimento, avendo cambiato versione, quelle dichiarazioni erano state acquisite tramite contestazione. Il giudice rimettente (Tribunale di Siracusa, sez. Augusta) chiedeva se tali dichiarazioni potessero essere usate come prova piena anche nei confronti del coimputato, il cui difensore non aveva potuto assistere all’interrogatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite per contestazione nei confronti di coimputati che non abbiano prestato consenso e il cui difensore non avesse diritto di assistere all’atto. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate. Le norme, correttamente interpretate in combinato con l’art. 500, comma 2, c.p.p., consentono l’uso delle dichiarazioni difformi acquisite per contestazione nei confronti dei coimputati solo ai fini della credibilità del dichiarante, non come prova diretta dei fatti. Non vi è dunque violazione del contraddittorio né del diritto di difesa.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese dall’imputato nelle indagini e acquisite per contestazione ai sensi dell’art. 503, commi 5 e 6, c.p.p. valgono, nei confronti dei coimputati non consenzienti, esclusivamente per la valutazione della credibilità del dichiarante. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, co. 4, Cost.) non è violato perché la piena utilizzabilità probatoria richiede il consenso dei coimputati o la ricorrenza delle deroghe ex art. 500, co. 4, c.p.p.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le dichiarazioni valgono “solo ai fini della credibilità”?

    Il giudice può usarle per valutare quanto sia attendibile il dichiarante, ma non come fonte di prova autonoma dei fatti contestati al coimputato. Per condannare il coimputato servono altri elementi probatori formati nel contraddittorio.

    Quando invece le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili contro il coimputato?

    Quando il coimputato presta il proprio consenso all’acquisizione, oppure quando ricorrono le circostanze eccezionali previste dall’art. 500, comma 4, c.p.p. (intimidazione dei testimoni, ecc.).

    Qual è la differenza tra imputato e coimputato in questo contesto?

    L’imputato che ha reso le dichiarazioni nelle indagini è vincolato da esse in modo più diretto. Il coimputato — processato insieme per reato connesso — non ha avuto la possibilità di controesaminare il dichiarante, quindi il materiale pregresso non può essere usato come prova piena nei suoi confronti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2009 – Ordinanze sindacali sicurezza urbana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte esamina i poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana introdotti dal d.l. 92/2008 e il conflitto con le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Alcune questioni sono dichiarate non fondate; sul conflitto di attribuzione la Corte riconosce la competenza statale a definire i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 125/2008) che ha sostituito l’art. 54 del Testo Unico degli enti locali, ampliando i poteri dei sindaci in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana. La Provincia contestava anche il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 che ha definito i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana, ritenendo violate le proprie competenze statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 6 d.l. n. 92 del 2008 (che sostituisce l’art. 54 d.lgs. 267/2000) e decreto ministeriale 5 agosto 2008. Parametri: artt. 6, 97, 116 Cost.; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972), artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, 104, 107; norme di attuazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso ex art. 127 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le principali questioni sollevate sul merito delle attribuzioni sindacali. Dichiara inammissibili le censure relative agli artt. 6 e 97 Cost. Sul conflitto di attribuzione, riconosce che spettava allo Stato — e per esso al Ministro dell’interno — definire con il d.m. 5 agosto 2008 le nozioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, individuando le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti in tale materia.

    Il principio

    La materia dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Anche in Provincia autonoma, le attribuzioni dei Presidenti di Provincia in materia di polizia amministrativa non si estendono ai poteri di pubblica sicurezza in senso stretto, la cui definizione compete allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le ordinanze sindacali in materia di sicurezza?

    Il d.l. 92/2008 ha attribuito ai sindaci ampi poteri ordinativi in materia di sicurezza urbana. La Corte conferma la legittimità di tali poteri nella loro struttura essenziale, anche nelle Province autonome, salve le specifiche competenze statutarie.

    Perché la Provincia di Bolzano impugnava la norma?

    Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce ai Presidenti delle Province alcuni poteri di pubblica sicurezza (art. 20 statuto). La Provincia temeva che i nuovi poteri sindacali statali erodessero tali competenze statutarie.

    Cosa sono i provvedimenti contingibili e urgenti dei sindaci?

    Sono ordinanze che i sindaci possono adottare in situazioni di emergenza o pericolo per la sicurezza urbana senza seguire l’iter legislativo ordinario. Il loro ambito è delimitato dal decreto ministeriale dell’agosto 2008 che la Corte ritiene legittimamente emanato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2009 – CTU e patrocinio a spese dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il consulente tecnico d’ufficio nominato in un procedimento cautelare promosso da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto all’anticipazione del proprio onorario a carico dell’erario. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata perché la prenotazione a debito garantisce comunque il pagamento.

    Di cosa si tratta

    Quando una parte povera chiede al giudice di disporre una perizia tecnica (accertamento tecnico preventivo), il perito è nominato d’ufficio. Il problema è: chi paga il perito se la parte è ammessa al patrocinio gratuito e il procedimento si chiude senza un successivo giudizio di merito? Il Tribunale di Palermo dubitava che l’art. 131 del T.U. spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) violasse gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l’anticipazione dell’onorario del CTU a carico dell’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l’anticipazione a carico dell’erario dell’onorario del consulente tecnico d’ufficio designato per accertamento tecnico preventivo richiesto da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 287 del 2008: il meccanismo della prenotazione a debito consente al CTU di ottenere il pagamento, senza disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri professionisti del processo, stante l’eterogeneità delle figure processuali coinvolte.

    Il principio

    La prenotazione a debito, residuale ma effettiva, garantisce il compenso del consulente tecnico d’ufficio nei procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che il mancato accesso immediato all’anticipazione erariale integri una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è la prenotazione a debito?

    È un meccanismo per cui il credito del CTU viene registrato a carico dell’erario e pagato non appena il soccombente venga individuato o, in mancanza, direttamente dallo Stato, evitando che il professionista rimanga senza compenso.

    Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la norma?

    Secondo il rimettente, nell’accertamento tecnico preventivo che non sfocia in un giudizio di merito non c’è un soccombente su cui gravare le spese, quindi il CTU rischiava di non essere pagato. La Corte ha però ritenuto operante il residuale meccanismo della prenotazione a debito.

    Questa decisione vale per tutti i tipi di consulente tecnico?

    La pronuncia riguarda specificamente il CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo quando la parte richiedente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dall’art. 131 del T.U. spese di giustizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2009 – Termine breve ricorso indennità accompagnamento invalidi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, che prevede un termine di sei mesi per impugnare il provvedimento di diniego dell’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Una persona con disabilità, assistita da un amministratore di sostegno, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro il diniego dell’INPS di riconoscere l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone dubitava che il termine di sei mesi previsto dalla norma per proporre tale ricorso fosse costituzionalmente ammissibile, in quanto parificava la posizione della persona disabile (che spesso non è in grado di attivarsi autonomamente) a quella di un soggetto privo di menomazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltagirone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nella parte in cui fissa in sei mesi il termine per ricorrere contro il diniego dell’indennità di accompagnamento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il Tribunale rimettente non ha illustrato in modo adeguato perché il termine di sei mesi sarebbe irragionevole o lesivo del diritto di difesa, limitandosi ad affermare il contrasto senza argomentarlo.

    Il principio

    La fissazione di termini di decadenza per l’impugnazione di provvedimenti amministrativi è rimessa alla discrezionalità del legislatore; per contestare costituzionalmente un termine, il rimettente deve motivare specificamente perché esso risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato rispetto agli interessi in gioco.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento?

    È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore delle persone con disabilità grave che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.

    Perché il termine di sei mesi sembrava problematico?

    Perché le persone con disabilità grave, spesso assistite da tutori o amministratori di sostegno, potrebbero avere difficoltà a reagire nei termini imposti, a differenza di soggetti senza menomazioni cui si applicano i termini ordinari più lunghi.

    Quali sono le conseguenze della decadenza dal termine di ricorso?

    Se il ricorso non è proposto entro sei mesi dalla comunicazione del diniego, il provvedimento diventa definitivo e la persona perde la possibilità di ottenere l’indennità per quel periodo, salvo presentare una nuova domanda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2009 – Sospensione cautela patente e doppia sanzione accessoria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 189, comma 6, del Codice della strada (omissione di soccorso stradale e sospensione cautela della patente), sollevata dal Giudice di pace di Trieste. Il rimettente lamentava la doppia sospensione della patente (cautela prefettizia più sanzione penale accessoria), ma la questione difetta di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    Un conducente accusato di omissione di soccorso stradale (art. 189, comma 6, c.d.s.) era stato sottoposto alla sospensione cautela della patente per 12 mesi disposta dal Prefetto, in attesa della definizione del processo penale. Il processo penale si era poi concluso con la condanna e l’applicazione anche della sanzione accessoria della sospensione per 12 mesi. Il Giudice di pace dubitava che la sommatoria dei due periodi di sospensione fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui consente che il periodo di sospensione cautela della patente si cumuli con la sospensione irrogata come sanzione accessoria in sede penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il rimettente non ha spiegato in modo sufficiente per quali ragioni il meccanismo del cumulo violerebbe i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta in modo preciso e specifico le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali richiamati, limitandosi a enumerarli senza sviluppare la critica.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione cautela della patente nel codice della strada?

    È una misura amministrativa provvisoria che il Prefetto può adottare, in attesa della definizione del procedimento penale, quando il conducente è indagato per reati stradali che comportano la sospensione della patente come sanzione accessoria.

    Perché il giudice lamentava la «doppia sospensione»?

    Perché il conducente aveva subito 12 mesi di sospensione cautela durante il processo penale e poi altri 12 mesi di sospensione come sanzione accessoria definitiva; il Giudice di pace riteneva che il cumulo potesse essere sproporzionato.

    Il codice della strada prevede qualche forma di compensazione tra i due periodi?

    L’art. 223, comma 3, c.d.s. prevede che, alla definizione del procedimento penale, il provvedimento prefettizio «riprenda vigore»: la questione del computo del periodo già scontato non era stata adeguatamente esaminata dal rimettente, il che ha contribuito all’inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2009 – Sanzione accesso ZTL e decurtazione punti patente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 142, comma 9, del Codice della strada (eccesso di velocità e sanzione accessoria), sollevata dal Giudice di pace di Trieste in relazione alla decurtazione dei punti dalla patente e alla sospensione della stessa. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva contestato davanti al Giudice di pace di Trieste un provvedimento prefettizio con cui, a causa di un’infrazione stradale per eccesso di velocità, era stata disposta la sospensione della patente per un mese e la decurtazione di punti. Il giudice rimettente dubitava che la cumulabilità delle sanzioni (pecuniaria + sospensione + decurtazione) fosse costituzionalmente compatibile, ma non aveva motivato adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e il giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 9 (indicato per errore come comma 6), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dalla l. n. 160/2007, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva indicato come norma impugnata il comma 6 anziché il comma 9 dell’art. 142 c.d.s., e non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma rispetto al giudizio a quo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione la norma impugnata e motivare concretamente la sua rilevanza nel giudizio a quo; errori nell’identificazione della norma o carenze motivazionali sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 142, comma 9, del Codice della strada?

    Disciplina le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità: multa, sospensione della patente e, in certi casi, decurtazione di punti dalla patente.

    Perché il giudice rimettente aveva citato il comma 6 invece del comma 9?

    Si è trattato di un errore materiale nell’indicazione della norma, che la Corte ha comunque considerato nella sua corretta lettura (comma 9), ma che ha contribuito alla valutazione di inammissibilità per difetto di motivazione.

    Le sanzioni accessorie del codice della strada sono compatibili con la Costituzione?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione; la compatibilità costituzionale delle sanzioni accessorie è rimasta quindi senza risposta in questa pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2009 – Reclamo detenuti e giurisdizione sorveglianza EIV

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro sugli artt. 35, 14-ter e 71 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), relativi alla competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti in regime di elevato indice di vigilanza (EIV). La questione è prematura e mal formulata.

    Di cosa si tratta

    Due detenuti inseriti nel circuito detentivo ad elevato indice di vigilanza (EIV) — un regime di particolare rigore riservato ai detenuti di spiccata pericolosità soggettiva — avevano proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Il magistrato dubitava della propria competenza a decidere sui reclami relativi alle condizioni di detenzione in tale circuito, e chiedeva alla Corte se le norme dell’ordinamento penitenziario che gli attribuivano tale competenza fossero costituzionalmente compatibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14-ter e 71 l. n. 354/1975, nell’interpretazione che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami relativi alle lesioni dei diritti dei detenuti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 97, 111 e 113 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: è formulata in termini che presuppongono un determinato esito interpretativo non ancora stabilito in modo definitivo dalla giurisprudenza; il rimettente avrebbe dovuto scegliere una delle possibili interpretazioni delle norme e spiegare perché essa fosse incostituzionale, anziché chiedere alla Corte di sciogliere un dubbio esegetico.

    Il principio

    Non è compito della Corte costituzionale risolvere questioni interpretative sulle norme ordinarie: se il significato della norma impugnata è incerto, il rimettente deve adottare l’interpretazione più plausibile e motivare l’incostituzionalità rispetto a essa, senza delegare alla Corte la scelta ermeneutica.

    Domande e risposte

    Cos’è il circuito EIV (Elevato Indice di Vigilanza)?

    È un regime detentivo di maggiore rigore, istituito con circolare amministrativa del DAP, riservato ai detenuti considerati di particolare pericolosità soggettiva, diverso dal regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.

    Chi ha competenza a decidere sui reclami dei detenuti?

    L’art. 35 ord. pen. prevede la possibilità di reclamare al magistrato di sorveglianza per lamentare violazioni dei propri diritti; la questione dibattuta era se tale competenza si estendesse anche ai reclami relativi al circuito EIV.

    Perché la questione era prematura?

    Perché l’interpretazione delle norme era ancora controversa in giurisprudenza e il rimettente non aveva compiuto uno sforzo interpretativo autonomo; la questione era quindi formulata in modo da chiedere alla Corte di risolvere prima il dubbio esegetico e poi quello costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2009 – Spese nella fase cautelare amministrativa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971 (legge TAR), nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, accogliendo l’istanza cautelare, possa condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare. La norma è compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un privato aveva ottenuto dal TAR Marche la sospensione di un provvedimento disciplinare dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine). Il giudice rimettente, pur ritenendo di dover accogliere l’istanza cautelare, non poteva condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare, in quanto la legge TAR lo prevedeva solo per le ordinanze di rigetto. Chiedeva se ciò fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971, nella parte in cui non prevede la condanna alle spese in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione: la liquidazione delle spese nella fase cautelare ha carattere provvisorio e segue la sorte della decisione nel merito; la mancata previsione della condanna alle spese in caso di accoglimento dell’ordinanza cautelare non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina delle spese nel processo cautelare amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore; la differenziazione tra ordinanze di rigetto e ordinanze di accoglimento quanto alla pronuncia sulle spese non è irragionevole, data la natura provvisoria e strumentale della tutela cautelare.

    Domande e risposte

    Cos’è la fase cautelare nel processo amministrativo?

    È la fase in cui il privato chiede al giudice di sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato, in attesa della decisione nel merito; serve a evitare che il tempo del giudizio vanifichi la tutela.

    Perché le spese cautelari erano regolate diversamente per il rigetto e l’accoglimento?

    La legge prevedeva la pronuncia sulle spese solo per le ordinanze che rigettavano o dichiaravano inammissibile l’istanza cautelare, probabilmente per scoraggiare ricorsi temerari; per l’accoglimento si rinviava la questione al giudizio di merito.

    Questo sistema era lesivo del diritto di difesa del privato?

    La Corte ha risposto di no: il privato, se vittorioso nel merito, potrà ottenere la condanna alle spese dell’intero giudizio, compresa la fase cautelare; non vi è dunque una perdita definitiva del diritto al rimborso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2009 – Differimento pena per malato AIDS recidivo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 146, comma 1, n. 3) c.p. (differimento obbligatorio della pena per malato di AIDS in fase terminale), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione a un condannato che aveva commesso nuovi reati durante la misura alternativa. La norma è conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per rapina aggravata, furto e ricettazione, affetto da AIDS conclamata in stadio terminale incompatibile con il regime carcerario, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare e poi riarrestato per evasione e rapina. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubitava che l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena (imposto dall’art. 146, n. 3 c.p.) anche in presenza di tale pericolosità fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, n. 3), c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena anche nei confronti di condannati affetti da AIDS in fase terminale che abbiano commesso nuovi reati durante la misura alternativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione: il sistema penitenziario prevede strumenti per far fronte alla pericolosità residua del condannato gravemente malato (come la revoca del beneficio in caso di commissione di nuovi reati). La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra tutela della salute del condannato e sicurezza pubblica.

    Il principio

    Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per il condannato affetto da AIDS in fase terminale risponde al principio di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost. e non viola il principio di uguaglianza né quello di ragionevolezza, anche quando il condannato abbia dimostrato pericolosità sociale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 146, n. 3), c.p.?

    Obbliga il giudice a rinviare l’esecuzione della pena quando il condannato è affetto da AIDS conclamata o altra malattia grave in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili, purché le condizioni risultino incompatibili con la detenzione.

    Cosa accade se il condannato commette nuovi reati durante il differimento?

    L’ordinamento prevede la possibilità di revocare la misura alternativa (detenzione domiciliare) in caso di commissione di nuovi reati, ripristinando la custodia cautelare o la detenzione.

    Il rinvio obbligatorio si applica in tutti i casi di AIDS conclamata?

    No: la norma si applica solo quando la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili e le condizioni di salute risultino incompatibili con la detenzione secondo le certificazioni sanitarie.

    Norme collegate