Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 18/2008 – Opposizione a decreto ingiuntivo termine di costituzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., nella parte relativa al termine ridotto di cinque giorni per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo. La disciplina non viola gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., in quanto le garanzie difensive dell’opponente restano adeguate.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che assegni all’opposto un termine a comparire inferiore a sessanta giorni deve costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione, a pena di improcedibilità. Tribunale di Reggio Emilia e Corte di cassazione avevano dubitato della costituzionalità di questa disciplina, ritenendola eccessivamente gravosa per l’opponente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia e la Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell’art. 71 delle disposizioni di attuazione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. La censura riguardava l’automatica riduzione a cinque giorni del termine di costituzione dell’opponente, considerata irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il termine ridotto di costituzione dell’opponente è giustificato dalla necessità di bilanciare le posizioni processuali delle parti e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa dell’opponente, che ha già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e degli elementi della controversia.

    Il principio

    La riduzione del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo non viola il diritto di difesa né il principio di ragionevolezza, in quanto risponde a una logica di bilanciamento tra la posizione dell’opponente – che conosce già la pretesa – e quella dell’opposto che attende la definizione della controversia.

    Domande e risposte

    Cosa succede se l’opponente non si costituisce nei cinque giorni?

    L’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva definitiva, come previsto dall’art. 647 c.p.c.

    Il termine di cinque giorni vale sempre?

    La riduzione a cinque giorni opera automaticamente quando il termine a comparire assegnato all’opposto è inferiore a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c.

    Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione?

    Perché l’opponente, avendo già ricevuto il decreto ingiuntivo e avendo redatto l’atto di citazione, conosce la pretesa dell’opposto e può approntare le difese senza necessità di un termine più lungo per la costituzione formale in giudizio.

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  • Corte cost. n. 17/2008 – Referendum candidature plurime Camera dei deputati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo delle norme del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati che consentivano a uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più circoscrizioni (artt. 19 e 85 d.P.R. n. 361/1957). Il quesito presentava i requisiti di omogeneità, chiarezza e univocità.

    Di cosa si tratta

    La richiesta di referendum, promossa da sessantuno cittadini, mirava ad abrogare la possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno nella stessa elezione alla Camera dei deputati. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge con ordinanza del 28 novembre 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte era chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum avente ad oggetto l’art. 19 (limitatamente alle parole «nella stessa») e l’art. 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all’art. 75 della Costituzione. La questione era sollevata nel giudizio referendario, senza giudice rimettente ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria. Le disposizioni oggetto del quesito non rientrano tra quelle costituzionalmente vincolate né tra le leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. Il quesito è omogeneo – mirato all’abrogazione della candidatura plurima –, chiaro e univoco. La normativa di risulta, che espande il principio per cui ogni candidato si presenta in una sola circoscrizione, è autoapplicativa e priva di indeterminatezze non risolvibili con i normali canoni interpretativi.

    Il principio

    La norma che consente le candidature plurime in più circoscrizioni non è costituzionalmente obbligata; il suo eventuale venir meno non genera vuoti normativi, giacché il sistema elettorale funzionerebbe pienamente con la regola generale della candidatura in una sola circoscrizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 85 del d.P.R. n. 361/1957?

    L’art. 85 disciplina il procedimento con cui il deputato «pluri-eletto» indica la circoscrizione prescelta dopo le elezioni, con sorteggio in caso di mancata opzione: la norma è il presupposto della candidatura in più circoscrizioni.

    Perché il quesito era considerato omogeneo?

    Perché tutte le disposizioni oggetto dell’abrogazione erano funzionalmente collegate all’istituto della candidatura plurima, rispondendo a un’unica matrice razionale.

    Chi si era opposto al referendum?

    Avevano depositato memorie contrarie vari gruppi parlamentari e partiti, tra cui Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Popolari U.D.EUR e il Partito dei Comunisti Italiani, senza tuttavia che ciò incidesse sull’esito del giudizio di ammissibilità.

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  • Corte cost. n. 16/2008 – Referendum abrogativo legge elettorale Senato coalizioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum popolare abrogativo avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo n. 533/1993 (testo unico legge elettorale del Senato), nella parte relativa ai collegamenti tra liste e all’attribuzione del premio di maggioranza alle coalizioni. La normativa di risulta, basata su liste non coalizzate, era immediatamente applicabile.

    Di cosa si tratta

    Sessantuno cittadini italiani avevano promosso un referendum per abrogare le norme della legge elettorale del Senato che consentono il collegamento tra liste e l’attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge. La Corte costituzionale era quindi chiamata a valutare l’ammissibilità del quesito referendario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il procedimento riguardava il controllo di ammissibilità ex art. 75 della Costituzione sul referendum avente ad oggetto le norme del d.lgs. n. 533/1993 relative ai meccanismi di coalizione e al premio di maggioranza per le elezioni del Senato. Nessun giudice rimettente: si trattava di giudizio referendario davanti alla Corte su richiesta dell’Ufficio centrale per il referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle parti indicate degli artt. 1, 9, 11, 16, 17, 17-bis e 19 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. La Corte ha rilevato che le disposizioni impugnate non rientrano tra quelle sottratte al referendum dall’art. 75 Cost. e non sono a contenuto costituzionalmente vincolato; il quesito presenta i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, e la normativa di risulta è immediatamente applicabile. La Corte ha richiamato l’attenzione del Parlamento sull’inconveniente che potrebbe derivare dall’abrogazione, segnalando la possibilità di ritardarne l’entrata in vigore ai sensi dell’art. 37, terzo comma, l. n. 352/1970.

    Il principio

    Il referendum abrogativo di norme elettorali è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito non hanno contenuto costituzionalmente vincolato, il quesito è omogeneo, chiaro e univoco, e la normativa di risulta dall’eventuale abrogazione è immediatamente applicabile senza creare un vuoto normativo insanabile.

    Domande e risposte

    Quali norme erano oggetto del referendum?

    Le disposizioni del d.lgs. n. 533/1993 riguardanti i collegamenti tra liste, il premio di maggioranza alle coalizioni e i meccanismi di riparto dei seggi tra liste coalizzate per le elezioni del Senato.

    Perché la Corte ha ritenuto ammissibile il quesito?

    Perché le norme impugnate non sono costituzionalmente vincolate, il quesito è dotato di necessaria omogeneità e la normativa residua – basata sulle liste non coalizzate – sarebbe immediatamente applicabile alle elezioni.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La dichiarazione di ammissibilità apre la strada allo svolgimento del referendum popolare; il Parlamento può tuttavia intervenire con propria legge nel frattempo, e il decreto di abrogazione può entrare in vigore con ritardo fino a 60 giorni.

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  • Corte cost. n. 15/2008 – competenza Stato-Regioni

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    La sentenza n. 15 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della C

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe, censurata in riferimento a art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare ( senten.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Preside

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

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  • Corte cost. n. 14/2008 – processo civile

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    L’ordinanza n. 14 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un giudizio a quo in riferimento a disposizioni legislative sottoposte al vaglio della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata dal Tribu

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 14 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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  • Corte cost. n. 13/2008 – questione tributaria

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    L’ordinanza n. 13 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (App. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (App, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, perché: a) contrasta con il principio di ragionevolezza, o.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Co

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 13 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 12/2008 – sanzione amministrativa

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    L’ordinanza n. 12 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così c. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così c, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comm.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misu

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 12 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 11/2008 – imposta reddito

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    La sentenza n. 11 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e relativa all’IRPEF dell’anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 14 luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156,

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della le

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 10/2008 – competenza Stato-Regioni

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    La sentenza n. 10 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g ) ed h ), e terzo comma, della Costituzione – degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente). 1.1.— Il ricorrente, in via preliminare, illustra il contenuto delle impugnate disposizioni, evidenziando che, in particolare, l’art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre lim

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettere g ) ed h ), e terzo comma, della Costituzione – degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), pro

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 9/2008 – legge finanziaria bilancio

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    La sentenza n. 9 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. – La Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell’art. 1, che aggiunge il comma 6- ter all’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazion

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettere e ), g ) e r ), della Costituzione. 9. – La Regione Campania, in prossimità dell’udienza pubbl.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: la Corte costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2008 – reato e pena

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 8 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali, censurata in riferimento a articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, c

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 8 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2008 – edilizia residenziale pubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 7 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in mate. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in mate, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, venendo a determinare una ingiustificata discriminazione n.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ri

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 7 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate