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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 141 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 141 CCII – Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

    2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

  • Articolo 86 Legge Fallimentare

    Art. 86 L. Fall. – Consegna del denaro, titoli, scritture

    Consegna del denaro, titoli, scritture

  • Articolo 13 Revisione Legale

    Art. 13 Rev. Leg. – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall’articolo 16 del Regolamento europeo, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

    2. Ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto l’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 2 bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti. 2 ter. L’assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l’incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 2 quater. Nel caso in cui l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell’allineamento della scadenza dell’incarico di attestazione della sostenibilità con l’incarico di revisione del bilancio.

    3. L’assemblea revoca gli incarichi, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.

    4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

    5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all’attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

    6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

    7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all’attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale e l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

    8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l’articolo 2459 del codice civile.

    9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all’articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l’organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.

  • Articolo 140 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 140 CCII – Funzioni e responsabilita’ del comitato dei creditori e dei suoi componenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

    2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

    3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

    4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

    5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.

    6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.

    7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

    8. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.

  • Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 c.c. Tutela del diritto al nome

    In vigore

    La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

  • Articolo 85 Legge Fallimentare

    Art. 85 L. Fall. – [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di

    [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di

  • Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Onere della prova: esempi pratici sull’art. 2697 c.c. per contratti, pagamenti e contestazioni

    In sintesi

    • Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che lo fondano.
    • Chi eccepisce pagamento, estinzione o modifica deve provare quei fatti.
    • La prova si prepara prima del contenzioso, non quando arriva la causa.
    • Contratti, bonifici, email e registri interni possono cambiare l’esito.
    • Un fascicolo ordinato riduce rischio e costi.

    Prima degli esempi: la domanda pratica è chi deve provare cosa

    L’art. 2697 c.c. è una norma semplice da leggere ma decisiva nella pratica. Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; chi eccepisce l’inefficacia, la modifica o l’estinzione deve provare i fatti su cui fonda l’eccezione.

    Questo significa che avere ragione sul piano sostanziale non basta se il fatto non è documentabile. Un pagamento fatto in contanti, un accordo verbale, una modifica concordata in chat o una consegna non firmata possono diventare problemi probatori.

    La regola serve anche fuori dal processo. Quando un imprenditore decide se sollecitare, transare o fare decreto ingiuntivo, sta già valutando l’onere della prova: quali fatti posso dimostrare, quali verranno contestati, quali documenti mancano.

    Metodo pratico

    • scrivi il diritto che vuoi far valere;
    • elenca i fatti che lo fondano;
    • associa a ogni fatto un documento;
    • individua le possibili eccezioni della controparte;
    • valuta se conviene integrare prove prima di agire.

    Caso 1: pagamento sostenuto ma non tracciato

    Scenario. Caio dice di aver pagato 3.000 euro in contanti a saldo di un lavoro, ma il fornitore nega.

    Come si legge in pratica. Chi eccepisce il pagamento deve poterlo provare. Senza quietanza, ricevuta, messaggi o prelievi coerenti, la posizione è fragile.

    Prove possibili

    • quietanza firmata;
    • messaggi sul saldo;
    • prelievo bancario coerente;
    • testimoni se ammissibili;
    • fattura quietanzata.

    Caso 2: modifica del prezzo concordata a voce

    Scenario. Un cliente sostiene che il prezzo finale fosse stato ridotto del 20% durante una telefonata.

    Come si legge in pratica. Chi invoca la modifica deve dimostrarla. Se preventivo e fattura indicano il prezzo pieno, servono email, messaggi o altri elementi coerenti.

    Cosa cercare

    • email successive;
    • messaggi di conferma;
    • fatture parziali;
    • note interne;
    • comportamenti coerenti delle parti.

    Caso 3: danno lamentato senza documenti

    Scenario. Un cliente chiede 15.000 euro di danni per ritardo, ma non allega prove delle perdite.

    Come si legge in pratica. Il danno va provato sia nell’esistenza sia nell’ammontare. La richiesta generica può diventare uno strumento negoziale, ma non è automaticamente forte in giudizio.

    Documenti del danno

    • contratti persi;
    • fatture mancate;
    • penali pagate;
    • costi extra;
    • calcolo motivato.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di iniziare una contestazione economica conviene fare una prova-documenti: analisi documentale su FiscoInvestimenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2697 c.c., art. 1218 c.c., art. 2043 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Chi deve provare il pagamento?

    Di regola chi sostiene di aver pagato.

    Le chat valgono come prova?

    Possono essere utili, ma vanno lette con data, contesto e contenuto.

    Serve sempre un contratto firmato?

    Non sempre, ma aiuta molto a provare contenuto e obblighi.

    Quando fare un fascicolo prove?

    Prima di inviare diffide o avviare recupero, così sai quanto è forte la posizione.

  • Articolo 139 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 139 CCII – Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 138, commi 1 e 2.

    2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

    3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

  • Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.

    In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4

    “1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
    volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
    l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
    valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
    nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
    arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
    consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
    esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che
    iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’
    ragguagliato ad anno.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
    dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
    3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono
    previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata
    separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni
    effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
    e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
    tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
    4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le
    disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
    liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato
    e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia
    l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo
    determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’
    ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
    registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
    comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
    societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
    residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi’ per le
    attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
    marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
    6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
    avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza
    applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
    e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le
    imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
    comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
    devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
    periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione
    annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
    nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le
    attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
    fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.”

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