Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 180/2008 – Piano area parco fluviale e tutela paesaggio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Piemonte che attribuiva al piano d’area del Parco fluviale Gesso e Stura efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio, violando il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree protette stabilito dal Codice dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva istituito con la legge n. 3 del 2007 il Parco fluviale Gesso e Stura. L’art. 12, comma 2, della legge prevedeva che il piano d’area del Parco fosse efficace anche per la tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma per contrasto con la normativa statale sulla tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sui piani delle aree protette desumibile dall’art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007. L’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce la prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette. La norma regionale, attribuendo al piano d’area efficacia paesaggistica, invertiva questa gerarchia e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Il principio

    I piani paesistici sono gerarchicamente superiori ai piani delle aree naturali protette: i secondi devono conformarsi ai primi, non viceversa. Le Regioni non possono attribuire ai piani delle aree protette un’efficacia paesaggistica che interferisca con o sostituisca quella propria dei piani paesistici regionali, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra piano paesistico e piano d’area di un parco?

    Il piano paesistico è lo strumento di tutela del paesaggio previsto dal Codice dei beni culturali, elaborato congiuntamente da Stato e Regioni. Il piano d’area è lo strumento di pianificazione e gestione del parco naturale, che regola le attività consentite nelle diverse zone del parco. Sono strumenti distinti con finalità diverse.

    Perché i piani paesistici prevalgono sui piani dei parchi?

    Perché la tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e i piani paesistici esprimono tale competenza. La Corte costituzionale ha più volte affermato la primautà della tutela paesaggistica come valore costituzionale primario.

    La Regione Piemonte ha potuto mantenere il Parco fluviale Gesso e Stura?

    Sì: la declaratoria di illegittimità riguarda solo il comma 2 dell’art. 12, relativo all’efficacia paesaggistica del piano d’area. L’istituzione del Parco e le altre disposizioni della legge n. 3 del 2007 rimangono valide.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2008 – Massaggiatore sportivo regione e competenza statale professioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che disciplinava la formazione e l’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo. Le Regioni non possono creare nuove figure professionali né stabilire i titoli abilitanti, materia riservata allo Stato nell’ambito della legislazione concorrente sulle professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto con la legge n. 6 del 2002 (art. 34) una disciplina per la formazione del massaggiatore sportivo, prevedendo corsi biennali provinciali e il rilascio di un attestato da parte del Presidente della Giunta regionale. L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.) aveva impugnato la delibera attuativa della Giunta regionale, e il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti è riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, confermando il proprio costante orientamento: nella materia concorrente delle professioni, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Le Regioni possono solo disciplinare gli aspetti con specifico collegamento regionale, non creare nuove professioni.

    Il principio

    Le Regioni, anche nelle materie di legislazione concorrente, non possono dar vita a nuove figure professionali né stabilire i relativi titoli abilitanti: questo potere appartiene esclusivamente allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. La Regione può solo regolare gli aspetti organizzativi e formativi con specifica rilevanza regionale, senza incidere sui requisiti abilitanti alla professione.

    Domande e risposte

    Chi può esercitare la professione di massaggiatore sportivo?

    I requisiti abilitanti per l’esercizio di qualsiasi professione, compresa quella di massaggiatore sportivo, sono fissati dalla legge statale. Le Regioni non possono istituire attestati regionali che abilitino autonomamente all’esercizio di una professione.

    Cosa possono fare le Regioni in materia di formazione professionale sportiva?

    Le Regioni possono organizzare corsi di formazione, gestire i percorsi formativi e rilasciare attestati di competenza, ma non possono creare ex novo figure professionali o sostituirsi allo Stato nella determinazione dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione.

    L’art. 117, terzo comma, Cost. riguarda anche le professioni?

    Sì: le professioni rientrano tra le materie di legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. In queste materie la potestà legislativa è delle Regioni, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Uno di questi principi fondamentali è la riserva statale sull’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti.

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  • Corte cost. n. 112/2008 – Codice proprietà industriale competenza appello sezioni specializzate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui attribuiva alle sezioni specializzate la cognizione in appello anche dei giudizi iniziati e svolti in primo grado prima dell’entrata in vigore del Codice, in violazione della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005) aveva previsto che le controversie in materia di proprietà industriale in grado d’appello fossero devolute alle sezioni specializzate, istituite presso determinate Corti d’appello. La disposizione transitoria (art. 245, comma 2) estendeva questa competenza anche ai giudizi d’appello successivi all’entrata in vigore del Codice, anche se il primo grado si era svolto secondo le regole precedenti. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa previsione rispetto alla legge delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato, con due ordinanze del 15 febbraio e del 13 marzo 2007, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (legge delega), questione di legittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). La norma avrebbe ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Governo, che riguardava solo il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, non l’istituzione di sezioni specializzate.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e con relatore il giudice Giuseppe Tesauro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. La norma aveva ecceduto la delega parlamentare di cui all’art. 15 della legge n. 273 del 2002.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, non può introdurre disposizioni che esulano dall’oggetto e dai principi direttivi della legge delega. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei limiti fissati dalla delega parlamentare. L’istituzione di sezioni specializzate per la proprietà industriale era oggetto di una delega separata (art. 16 della stessa legge n. 273), e il Governo non poteva regolare tale materia nell’attuazione dell’art. 15.

    Domande e risposte

    Cosa sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale?

    Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello, istituite con il d.lgs. n. 168 del 2003, competenti a trattare le controversie in materia di marchi, brevetti, design e altre forme di proprietà industriale. L’obiettivo è garantire una maggiore specializzazione dei giudici che trattano queste materie tecnicamente complesse.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per tempo limitato. Il decreto legislativo emanato in eccesso rispetto alla delega è incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.

    Quali effetti pratici ha questa sentenza?

    A seguito di questa pronuncia, le controversie in materia di proprietà industriale il cui giudizio di primo grado si era svolto con le regole precedenti al Codice del 2005 non erano più automaticamente devolute alle sezioni specializzate in appello, ma seguivano le regole ordinarie di competenza.

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  • Corte cost. n. 111/2008 – Espulsione straniero immediata esecutorietà e tutela cautelare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 del Testo Unico immigrazione, relativa all’immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio e all’impossibilità per il giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Due stranieri avevano proposto ricorso avanti al giudice di pace di Napoli contro i decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Il giudice rimettente lamentava che il decreto di espulsione fosse immediatamente esecutivo anche se impugnato, e che il giudice di pace non potesse adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione sino alla camera di consiglio. Ciò avrebbe leso il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), nella parte in cui prevede l’immediata esecutorietà del decreto di espulsione e l’impossibilità per il giudice di pace di sospenderlo cautelarmente.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo rispetto a quello esaminato dalla Corte nella sentenza n. 161 del 2000.

    Il principio

    Quando la Corte si è già pronunciata su una questione analoga e il rimettente intende prospettarla nuovamente sulla base del mutato quadro normativo, è tenuto a motivare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui le novità legislative impongano una diversa valutazione, pena l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Il decreto di espulsione prefettizio è immediatamente esecutivo?

    In via generale sì: l’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il decreto di espulsione sia immediatamente esecutivo, anche se lo straniero propone ricorso al giudice di pace. Questa regola è funzionale alle esigenze di controllo delle frontiere, ma deve essere bilanciata con le garanzie del diritto di difesa.

    Il giudice di pace può sospendere il decreto di espulsione?

    La questione della possibilità per il giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del decreto di espulsione è stata più volte portata all’attenzione della Corte. La sentenza n. 161 del 2000 aveva ritenuto non necessaria la tutela cautelare quando la pronuncia definitiva interveniva entro un breve termine.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente, pur consapevole del precedente del 2000, non aveva sufficientemente motivato perché il mutato quadro normativo (in particolare la modifica dell’art. 13, comma 8, che aveva allungato i termini) imponesse una rivalutazione della questione. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla rilevanza.

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  • Corte cost. n. 178/2008 – Notifica cartelle di pagamento e termini di decadenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Le questioni erano affette da gravi difetti di motivazione: i parametri costituzionali evocati erano in parte inconferenti, l’ordinanza non indicava in modo intelligibile i vizi e il giudice non aveva verificato la rilevanza rispetto all’annualità d’imposta controversa.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni censurate modificavano i termini entro cui l’Agente della riscossione deve notificare le cartelle di pagamento ai contribuenti, distinguendo tra tributi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972) e altri tributi. Il contribuente aveva impugnato una cartella per un’annualità tributaria, lamentando che la notifica fosse tardiva rispetto ai nuovi termini introdotti nel 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questione di legittimità dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 Cost., denunciando l’irragionevolezza dei termini di notifica delle cartelle.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I vizi erano molteplici: evocazione di parametri non pertinenti (artt. 31, 41 e 47 Cost.), motivazione generica e per relationem senza indicare i vizi specifici, mancata verifica della rilevanza rispetto all’annualità in esame e all’applicabilità delle norme censurate al caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non generica: non è ammissibile una rimessione «in bianco» che evochi vaste serie di parametri costituzionali senza spiegare in che modo ciascuno di essi sia violato e senza verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile al caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cartelle di pagamento e quando devono essere notificate?

    Le cartelle di pagamento sono gli atti con cui l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) porta a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo di somme dovute. I termini di notifica variano a seconda del tipo di controllo che ha originato il ruolo e dell’annualità interessata.

    Perché gli artt. 31, 41 e 47 Cost. non erano pertinenti?

    L’art. 31 riguarda la protezione della famiglia, l’art. 41 la libertà di iniziativa economica e l’art. 47 il risparmio. Nessuno di questi parametri ha attinenza diretta con i termini di notifica delle cartelle di pagamento, il che ha reso la questione priva di una motivazione plausibile.

    I termini di notifica delle cartelle sono cambiati dopo il 2005?

    Sì: la materia è stata più volte riformata. Le norme censurate nel 2008 si riferivano alle modifiche introdotte dal d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, che aveva ristrutturato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

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  • Corte cost. n. 110/2008 – IRAP e regime transitorio banche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (IRAP), che stabilisce il regime transitorio per la determinazione della base imponibile delle banche. Le questioni erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli su ricorso del Banco di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il Banco di Napoli (poi San Paolo IMI – Banco di Napoli s.p.a.) aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 1998 e 1999, sostenendo che la norma transitoria che regolava la base imponibile per le banche fosse incostituzionale. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il dubbio e rimesso la questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (principi di uguaglianza e di capacità contributiva), questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP per le banche nel periodo transitorio.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Franco Gallo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Il regime transitorio previsto per le banche ai fini IRAP non viola né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa nella disciplina dei tributi.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della base imponibile di un tributo e nella previsione di regimi transitori per categorie specifiche di soggetti. La diversità di trattamento fiscale non è di per sé incostituzionale, purché sia sorretto da una ragione non arbitraria. Il regime transitorio IRAP per le banche trova giustificazione nelle peculiarità del settore bancario.

    Domande e risposte

    Cos’è l’IRAP e come si calcola per le banche?

    L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), istituita con il d.lgs. n. 446 del 1997, è un’imposta sul valore aggiunto prodotto dalle imprese. Per le banche e gli enti finanziari è prevista una base imponibile speciale, diversa da quella delle imprese ordinarie, che tiene conto delle peculiarità dell’attività bancaria.

    Cosa prevedeva il regime transitorio dell’art. 45, comma 2?

    L’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 stabiliva, per gli esercizi d’imposta 1998 e 1999, un regime transitorio per il calcolo della base imponibile IRAP degli enti creditizi, con regole diverse da quelle ordinarie, nel quadro del progressivo adeguamento del settore bancario alla nuova disciplina tributaria.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

    La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse legittimamente esercitato la propria discrezionalità nel prevedere un regime transitorio speciale per le banche, soggetti con caratteristiche peculiari rispetto alle imprese ordinarie. Non vi era alcuna violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2008 – Usi civici procedure di legittimazione e certezza del diritto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alle norme sugli usi civici e sul procedimento di legittimazione delle terre gravate da uso civico. Il Tribunale di Potenza aveva sollevato la questione senza rispettare il requisito della rilevanza: il giudizio a quo riguardava una controversia su luci e vedute, non l’esito del procedimento di legittimazione.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono diritti collettivi di origine storica che le comunità locali esercitano su determinati terreni (pascolo, raccolta legna, ecc.). Le leggi del 1927 e il relativo regolamento del 1928 prevedono un procedimento amministrativo per la «legittimazione» delle terre gravate da uso civico occupate sine titulo da privati. Il Tribunale di Potenza era investito di una controversia tra vicini su apertura di luci e vedute su terreni che potrebbero essere gravati da usi civici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza ha sollevato questione di legittimità degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, degli artt. 25, 26 e 30 del r.d. n. 332 del 1928, e degli artt. 8 e 11 della legge regionale Basilicata n. 57 del 2000, nella parte in cui non prevedono termini certi né conseguenze determinate per la conclusione del procedimento di legittimazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La questione riguardava i tempi del procedimento di legittimazione degli usi civici, mentre il giudizio principale verteva su una controversia privatistica in materia di luci e vedute. L’eventuale accelerazione del procedimento di legittimazione non avrebbe avuto alcun effetto diretto sulla controversia del giudice rimettente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e se la sua eventuale incostituzionalità determina conseguenze dirette sulla decisione di quel giudizio. La questione è manifestamente inammissibile quando manca questo nesso di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi storici che consentono agli abitanti di una comunità di utilizzare determinati beni (pascoli, boschi, acque) di proprietà pubblica o privata. Sono regolati dalla legge n. 1766 del 1927 e rappresentano una forma di proprietà collettiva di origine medievale.

    Cosa è la «legittimazione» degli usi civici?

    È il procedimento amministrativo con cui si accerta e si regola la situazione delle terre soggette a uso civico illegalmente occupate da privati, consentendo in certi casi di sanare l’occupazione mediante assegnazione e pagamento di un corrispettivo.

    Perché la questione non era rilevante nel giudizio di Potenza?

    Perché il giudizio riguardava l’apertura di luci e vedute tra proprietari vicini. Anche accelerando il procedimento di legittimazione degli usi civici, il Tribunale non avrebbe potuto decidere diversamente la controversia civilistica sulle luci e vedute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2008 – Mandato d’arresto europeo e carcerazione preventiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia sull’art. 18 della legge sul mandato d’arresto europeo, che pone come causa ostativa alla consegna la mancanza di limiti massimi di carcerazione preventiva nel Paese richiedente. La questione era carente di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Venezia era stata investita di una richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. Il sistema tedesco prevede limiti temporali alla custodia cautelare solo fino alla sentenza di primo grado. Il giudice rimettente dubitava che ciò fosse compatibile con le garanzie costituzionali italiane, in particolare con i principi di uguaglianza e di conformità agli obblighi internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui pone come causa ostativa alla consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo la mancata previsione, nella legislazione dello Stato emittente, di limiti massimi della carcerazione preventiva.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Giovanni Maria Flick, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente argomentato perché la norma censurata dovesse necessariamente applicarsi al caso concreto.

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo puntuale sia la rilevanza della questione (ovvero la necessità di applicare la norma censurata nel giudizio a quo) sia la non manifesta infondatezza. L’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa è il mandato d’arresto europeo?

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento di cooperazione giudiziaria penale tra Stati membri dell’Unione europea, introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI, che consente di richiedere la consegna di una persona ricercata ad un altro Stato membro in modo più rapido rispetto alla tradizionale estradizione.

    Cosa prevede l’art. 18, lett. e) della legge n. 69 del 2005?

    L’art. 18, lett. e) prevede che la consegna della persona ricercata possa essere rifiutata se la legislazione dello Stato membro che ha emesso il mandato non prevede limiti massimi alla carcerazione preventiva. Si tratta di una delle cause ostative alla consegna introdotte dalla legge italiana di attuazione della decisione quadro sul MAE.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, vale a dire non aveva dimostrato che la norma censurata dovesse necessariamente essere applicata per definire il caso concreto sottoposto alla sua cognizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2008 – Rimborso IRPEF versamento diretto termine decadenziale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al termine di decadenza di 18 mesi per il rimborso dell’IRPEF versata direttamente, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. La questione era in parte già pendente davanti alla Corte in relazione ad altri parametri e il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la compatibilità della nuova rimessione con la preclusione derivante dalla precedente ordinanza di restituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alle modifiche del 1999) stabiliva che il soggetto che aveva effettuato un versamento diretto di imposta poteva chiedere il rimborso entro 18 mesi, a pena di decadenza. Due contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF versata direttamente, lamentando la discriminazione rispetto al termine ordinario decennale previsto per i rimborsi delle somme assoggettate a ritenuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità del primo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui assoggettava il rimborso da versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi invece del termine di prescrizione decennale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. In particolare, la questione in riferimento all’art. 25 Cost. era inammissibile perché tale parametro non è pertinente alla materia tributaria. Le questioni in riferimento all’art. 3 Cost. erano inammissibili perché il giudice rimettente non aveva rispettato i termini fissati dalla precedente ordinanza di restituzione degli atti (n. 68 del 2002) e non aveva adeguatamente motivato il perdurare della rilevanza dopo le modifiche normative sopravvenute.

    Il principio

    Quando la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché verifichi la rilevanza persistente della questione dopo modifiche normative sopravvenute, il giudice deve motivare specificamente su tale rilevanza residua prima di sollevare nuovamente la stessa questione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra rimborso da versamento diretto e rimborso da ritenuta?

    Il versamento diretto è quello effettuato direttamente dal contribuente all’Erario (es. tramite modello F24). La ritenuta è invece operata dal sostituto d’imposta (es. il datore di lavoro) prima di corrispondere il reddito. Il primo era soggetto al breve termine decadenziale di 18 mesi; il secondo al termine di prescrizione decennale.

    Questa disparità è ancora vigente?

    No: le modifiche introdotte nel 1999 (art. 1, comma 5, della legge n. 133 del 1999) hanno profondamente modificato la disciplina dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. La questione esaminata dalla Corte riguardava il testo anteriore a tali modifiche.

    Perché l’art. 25 Cost. non era pertinente?

    L’art. 25 Cost. riguarda il giudice naturale e il principio di irretroattività della legge penale. In materia tributaria non è un parametro appropriato per valutare la ragionevolezza dei termini di decadenza per il rimborso delle imposte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2008 – Comunicazione del conducente per infrazioni stradali art. 126-bis CdS

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    Con la sentenza n. 165 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La norma è stata giudicata compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La Corte ha esaminato nel merito la questione e ha ritenuto la disposizione compatibile con la Costituzione, rigettando la questione come non fondata.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata da Giudice di pace, in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma censurata è compatibile con artt. 3, 24 e 27 della Costituzione: il legislatore ha operato scelte rientranti nella sua discrezionalità, nel rispetto dei limiti costituzionali.

    Il principio

    L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione stradale (art. 126-bis, comma 2, CdS) non viola gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione: la norma è ragionevole e non impone un’autoincriminazione incompatibile con le garanzie costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 165/2008?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La norma è stata giudicata compatibile con artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

    Cosa significa che una norma è dichiarata non fondata?

    Una questione è dichiarata non fondata quando la Corte esamina nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione e la trova conforme ai parametri invocati. La norma rimane in vigore e continua ad essere applicata.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 165/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 164/2008 – Referendum sulle leggi statutarie della Regione Sardegna

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con la sentenza n. 164 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). La Corte, nella sentenza n. 164/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sollevata da Corte d’appello di Cagliari, in riferimento a art. 108 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina regionale sarda sul referendum sulle leggi statutarie sono inammissibili: il giudice rimettente non ha adeguatamente argomentato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, requisito imprescindibile per l’accesso alla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 164/2008?

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 164/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 108/2008 – Conflitto di attribuzioni Camera e magistratura insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal GIP del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo riguardo al dott. Gian Carlo Caselli.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza stava procedendo per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell’on. Tiziana Maiolo, per un articolo pubblicato sul quotidiano Libero nel maggio 2001 in cui si esprimevano giudizi critici sul dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni erano espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Monza ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 12-13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 91) con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le opinioni espresse dall’on. Maiolo nell’articolo pubblicato su Libero. Il GIP sosteneva che quell’articolo non rientrava nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica dell’atto introduttivo e dell’ordinanza alla Camera dei deputati. Si tratta di una pronuncia processuale di ammissibilità, che consente la prosecuzione del giudizio sul conflitto nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere contesta che un altro potere abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. In questo caso, il GIP ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità abbia compresso le sue prerogative giurisdizionali in un procedimento penale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia tutela la libertà del mandato parlamentare ma si applica solo agli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, non a qualsiasi dichiarazione del parlamentare.

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si verifica quando un potere dello Stato (nel caso, l’autorità giudiziaria) ritiene che un altro potere (la Camera dei deputati) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è l’organo competente a risolvere tali conflitti.

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato “ammissibile”?

    La dichiarazione di ammissibilità è una fase preliminare: la Corte verifica che il conflitto sia astrattamente configurabile e che i soggetti coinvolti siano “poteri dello Stato” ai sensi della Costituzione. L’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito, che avviene in una successiva fase del giudizio.

    Norme collegate

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