Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 269/2009 – Termine breve ricorso indennità accompagnamento invalidi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, che prevede un termine di sei mesi per impugnare il provvedimento di diniego dell’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Una persona con disabilità, assistita da un amministratore di sostegno, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro il diniego dell’INPS di riconoscere l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Caltagirone dubitava che il termine di sei mesi previsto dalla norma per proporre tale ricorso fosse costituzionalmente ammissibile, in quanto parificava la posizione della persona disabile (che spesso non è in grado di attivarsi autonomamente) a quella di un soggetto privo di menomazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltagirone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nella parte in cui fissa in sei mesi il termine per ricorrere contro il diniego dell’indennità di accompagnamento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il Tribunale rimettente non ha illustrato in modo adeguato perché il termine di sei mesi sarebbe irragionevole o lesivo del diritto di difesa, limitandosi ad affermare il contrasto senza argomentarlo.

    Il principio

    La fissazione di termini di decadenza per l’impugnazione di provvedimenti amministrativi è rimessa alla discrezionalità del legislatore; per contestare costituzionalmente un termine, il rimettente deve motivare specificamente perché esso risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato rispetto agli interessi in gioco.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento?

    È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore delle persone con disabilità grave che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa.

    Perché il termine di sei mesi sembrava problematico?

    Perché le persone con disabilità grave, spesso assistite da tutori o amministratori di sostegno, potrebbero avere difficoltà a reagire nei termini imposti, a differenza di soggetti senza menomazioni cui si applicano i termini ordinari più lunghi.

    Quali sono le conseguenze della decadenza dal termine di ricorso?

    Se il ricorso non è proposto entro sei mesi dalla comunicazione del diniego, il provvedimento diventa definitivo e la persona perde la possibilità di ottenere l’indennità per quel periodo, salvo presentare una nuova domanda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2009 – Sospensione cautela patente e doppia sanzione accessoria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 189, comma 6, del Codice della strada (omissione di soccorso stradale e sospensione cautela della patente), sollevata dal Giudice di pace di Trieste. Il rimettente lamentava la doppia sospensione della patente (cautela prefettizia più sanzione penale accessoria), ma la questione difetta di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    Un conducente accusato di omissione di soccorso stradale (art. 189, comma 6, c.d.s.) era stato sottoposto alla sospensione cautela della patente per 12 mesi disposta dal Prefetto, in attesa della definizione del processo penale. Il processo penale si era poi concluso con la condanna e l’applicazione anche della sanzione accessoria della sospensione per 12 mesi. Il Giudice di pace dubitava che la sommatoria dei due periodi di sospensione fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui consente che il periodo di sospensione cautela della patente si cumuli con la sospensione irrogata come sanzione accessoria in sede penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il rimettente non ha spiegato in modo sufficiente per quali ragioni il meccanismo del cumulo violerebbe i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta in modo preciso e specifico le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali richiamati, limitandosi a enumerarli senza sviluppare la critica.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione cautela della patente nel codice della strada?

    È una misura amministrativa provvisoria che il Prefetto può adottare, in attesa della definizione del procedimento penale, quando il conducente è indagato per reati stradali che comportano la sospensione della patente come sanzione accessoria.

    Perché il giudice lamentava la «doppia sospensione»?

    Perché il conducente aveva subito 12 mesi di sospensione cautela durante il processo penale e poi altri 12 mesi di sospensione come sanzione accessoria definitiva; il Giudice di pace riteneva che il cumulo potesse essere sproporzionato.

    Il codice della strada prevede qualche forma di compensazione tra i due periodi?

    L’art. 223, comma 3, c.d.s. prevede che, alla definizione del procedimento penale, il provvedimento prefettizio «riprenda vigore»: la questione del computo del periodo già scontato non era stata adeguatamente esaminata dal rimettente, il che ha contribuito all’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 267/2009 – Sanzione accesso ZTL e decurtazione punti patente

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 142, comma 9, del Codice della strada (eccesso di velocità e sanzione accessoria), sollevata dal Giudice di pace di Trieste in relazione alla decurtazione dei punti dalla patente e alla sospensione della stessa. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva contestato davanti al Giudice di pace di Trieste un provvedimento prefettizio con cui, a causa di un’infrazione stradale per eccesso di velocità, era stata disposta la sospensione della patente per un mese e la decurtazione di punti. Il giudice rimettente dubitava che la cumulabilità delle sanzioni (pecuniaria + sospensione + decurtazione) fosse costituzionalmente compatibile, ma non aveva motivato adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e il giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 9 (indicato per errore come comma 6), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dalla l. n. 160/2007, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva indicato come norma impugnata il comma 6 anziché il comma 9 dell’art. 142 c.d.s., e non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma rispetto al giudizio a quo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione la norma impugnata e motivare concretamente la sua rilevanza nel giudizio a quo; errori nell’identificazione della norma o carenze motivazionali sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 142, comma 9, del Codice della strada?

    Disciplina le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità: multa, sospensione della patente e, in certi casi, decurtazione di punti dalla patente.

    Perché il giudice rimettente aveva citato il comma 6 invece del comma 9?

    Si è trattato di un errore materiale nell’indicazione della norma, che la Corte ha comunque considerato nella sua corretta lettura (comma 9), ma che ha contribuito alla valutazione di inammissibilità per difetto di motivazione.

    Le sanzioni accessorie del codice della strada sono compatibili con la Costituzione?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione; la compatibilità costituzionale delle sanzioni accessorie è rimasta quindi senza risposta in questa pronuncia.

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  • Corte cost. n. 266/2009 – Reclamo detenuti e giurisdizione sorveglianza EIV

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro sugli artt. 35, 14-ter e 71 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), relativi alla competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti in regime di elevato indice di vigilanza (EIV). La questione è prematura e mal formulata.

    Di cosa si tratta

    Due detenuti inseriti nel circuito detentivo ad elevato indice di vigilanza (EIV) — un regime di particolare rigore riservato ai detenuti di spiccata pericolosità soggettiva — avevano proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Il magistrato dubitava della propria competenza a decidere sui reclami relativi alle condizioni di detenzione in tale circuito, e chiedeva alla Corte se le norme dell’ordinamento penitenziario che gli attribuivano tale competenza fossero costituzionalmente compatibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14-ter e 71 l. n. 354/1975, nell’interpretazione che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami relativi alle lesioni dei diritti dei detenuti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 97, 111 e 113 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: è formulata in termini che presuppongono un determinato esito interpretativo non ancora stabilito in modo definitivo dalla giurisprudenza; il rimettente avrebbe dovuto scegliere una delle possibili interpretazioni delle norme e spiegare perché essa fosse incostituzionale, anziché chiedere alla Corte di sciogliere un dubbio esegetico.

    Il principio

    Non è compito della Corte costituzionale risolvere questioni interpretative sulle norme ordinarie: se il significato della norma impugnata è incerto, il rimettente deve adottare l’interpretazione più plausibile e motivare l’incostituzionalità rispetto a essa, senza delegare alla Corte la scelta ermeneutica.

    Domande e risposte

    Cos’è il circuito EIV (Elevato Indice di Vigilanza)?

    È un regime detentivo di maggiore rigore, istituito con circolare amministrativa del DAP, riservato ai detenuti considerati di particolare pericolosità soggettiva, diverso dal regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.

    Chi ha competenza a decidere sui reclami dei detenuti?

    L’art. 35 ord. pen. prevede la possibilità di reclamare al magistrato di sorveglianza per lamentare violazioni dei propri diritti; la questione dibattuta era se tale competenza si estendesse anche ai reclami relativi al circuito EIV.

    Perché la questione era prematura?

    Perché l’interpretazione delle norme era ancora controversa in giurisprudenza e il rimettente non aveva compiuto uno sforzo interpretativo autonomo; la questione era quindi formulata in modo da chiedere alla Corte di risolvere prima il dubbio esegetico e poi quello costituzionale.

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  • Corte cost. n. 265/2009 – Spese nella fase cautelare amministrativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971 (legge TAR), nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, accogliendo l’istanza cautelare, possa condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare. La norma è compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un privato aveva ottenuto dal TAR Marche la sospensione di un provvedimento disciplinare dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine). Il giudice rimettente, pur ritenendo di dover accogliere l’istanza cautelare, non poteva condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare, in quanto la legge TAR lo prevedeva solo per le ordinanze di rigetto. Chiedeva se ciò fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971, nella parte in cui non prevede la condanna alle spese in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione: la liquidazione delle spese nella fase cautelare ha carattere provvisorio e segue la sorte della decisione nel merito; la mancata previsione della condanna alle spese in caso di accoglimento dell’ordinanza cautelare non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina delle spese nel processo cautelare amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore; la differenziazione tra ordinanze di rigetto e ordinanze di accoglimento quanto alla pronuncia sulle spese non è irragionevole, data la natura provvisoria e strumentale della tutela cautelare.

    Domande e risposte

    Cos’è la fase cautelare nel processo amministrativo?

    È la fase in cui il privato chiede al giudice di sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato, in attesa della decisione nel merito; serve a evitare che il tempo del giudizio vanifichi la tutela.

    Perché le spese cautelari erano regolate diversamente per il rigetto e l’accoglimento?

    La legge prevedeva la pronuncia sulle spese solo per le ordinanze che rigettavano o dichiaravano inammissibile l’istanza cautelare, probabilmente per scoraggiare ricorsi temerari; per l’accoglimento si rinviava la questione al giudizio di merito.

    Questo sistema era lesivo del diritto di difesa del privato?

    La Corte ha risposto di no: il privato, se vittorioso nel merito, potrà ottenere la condanna alle spese dell’intero giudizio, compresa la fase cautelare; non vi è dunque una perdita definitiva del diritto al rimborso.

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  • Corte cost. n. 264/2009 – Differimento pena per malato AIDS recidivo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 146, comma 1, n. 3) c.p. (differimento obbligatorio della pena per malato di AIDS in fase terminale), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione a un condannato che aveva commesso nuovi reati durante la misura alternativa. La norma è conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per rapina aggravata, furto e ricettazione, affetto da AIDS conclamata in stadio terminale incompatibile con il regime carcerario, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare e poi riarrestato per evasione e rapina. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubitava che l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena (imposto dall’art. 146, n. 3 c.p.) anche in presenza di tale pericolosità fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, n. 3), c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena anche nei confronti di condannati affetti da AIDS in fase terminale che abbiano commesso nuovi reati durante la misura alternativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione: il sistema penitenziario prevede strumenti per far fronte alla pericolosità residua del condannato gravemente malato (come la revoca del beneficio in caso di commissione di nuovi reati). La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra tutela della salute del condannato e sicurezza pubblica.

    Il principio

    Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per il condannato affetto da AIDS in fase terminale risponde al principio di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost. e non viola il principio di uguaglianza né quello di ragionevolezza, anche quando il condannato abbia dimostrato pericolosità sociale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 146, n. 3), c.p.?

    Obbliga il giudice a rinviare l’esecuzione della pena quando il condannato è affetto da AIDS conclamata o altra malattia grave in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili, purché le condizioni risultino incompatibili con la detenzione.

    Cosa accade se il condannato commette nuovi reati durante il differimento?

    L’ordinamento prevede la possibilità di revocare la misura alternativa (detenzione domiciliare) in caso di commissione di nuovi reati, ripristinando la custodia cautelare o la detenzione.

    Il rinvio obbligatorio si applica in tutti i casi di AIDS conclamata?

    No: la norma si applica solo quando la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili e le condizioni di salute risultino incompatibili con la detenzione secondo le certificazioni sanitarie.

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  • Corte cost. n. 263/2009 – Salvaguardia delibere previdenza privatizzata pro rata

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 1, comma 763, ultima parte, l. n. 296/2006 (finanziaria 2007), che faceva salve le delibere previdenziali degli enti di previdenza privata adottate prima della sua entrata in vigore, anche se peggiorative dei trattamenti pensionistici. La questione non supera il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 imponeva agli enti di previdenza privatizzati di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo, rispettando il principio del pro rata per le anzianità già maturate. Al contempo, faceva salve le delibere già adottate e approvate dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge. Più iscritti alle casse professionali contestavano le modifiche peggiorative ai criteri di calcolo della pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Aosta e il Tribunale di Lucca (sezione lavoro) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, l. n. 296/2006, nella parte in cui fa salve le delibere previdenziali peggiorative già adottate prima della legge, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di numerosi privati, dichiara inammissibile la questione: i rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza della norma salvaguardia rispetto ai giudizi a quo, né hanno dimostrato l’impossibilità di risolvere la controversia tramite un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Il principio

    Quando la norma censurata può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, il giudice rimettente ha l’obbligo di tentare tale interpretazione prima di sollevare la questione di legittimità; la mancata verifica di questa possibilità rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli enti di previdenza privatizzati?

    Sono le casse professionali (come quella dei ragionieri, dei commercialisti, degli avvocati ecc.) che gestiscono la previdenza obbligatoria delle categorie professionali dopo la loro trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato avvenuta negli anni ’90.

    Cosa significa «principio del pro rata» in materia pensionistica?

    Significa che i peggioramenti delle regole di calcolo della pensione non possono operare retroattivamente sulle anzianità già maturate: si applica il vecchio regime per le anzianità pregresse e il nuovo regime solo per le contribuzioni future.

    Perché gli interventi dei privati sono stati dichiarati inammissibili?

    Perché nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire solo le parti del giudizio a quo e il Presidente del Consiglio dei ministri; i privati estranei al giudizio principale non hanno titolo per intervenire.

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  • Corte cost. n. 262/2009 – Lodo Alfano incostituzionale sospensione processi alte cariche

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124/2008 (il cosiddetto «Lodo Alfano»), che sospendeva automaticamente i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio. La norma viola il principio di uguaglianza perché introduce un’immunità non prevista dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, che sospendeva automaticamente i processi penali pendenti nei confronti dei titolari delle quattro più alte cariche dello Stato per tutta la durata del mandato. La legge era applicata anche ai processi in corso, compreso quello a carico dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi presso il Tribunale di Milano. Quest’ultimo sollevava questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n. 124/2008, in riferimento agli artt. 3, 136 e 138 della Costituzione, sostenendo che la norma introduceva un’immunità non prevista dalla Costituzione e violava il principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 1 della legge n. 124/2008 per violazione dell’art. 3 Cost.: la sospensione automatica dei processi introduce un privilegio irragionevole, non fondato su una previsione costituzionale espressa, a favore di quattro soggetti rispetto alla generalità dei cittadini. La Corte dichiara inoltre inammissibili le questioni sollevate dal GIP di Roma (in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost.).

    Il principio

    Le immunità e le prerogative dei titolari di cariche istituzionali possono essere introdotte solo dalla Costituzione o in conformità a essa; una legge ordinaria non può creare eccezioni al principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione penale senza una copertura costituzionale espressa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il cosiddetto «Lodo Alfano»?

    La legge n. 124/2008 disponeva la sospensione automatica di tutti i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio per tutta la durata della carica, anche per fatti anteriori all’assunzione della carica stessa.

    Perché la Corte ha dichiarato la norma incostituzionale?

    Perché la Costituzione disciplina in modo tassativo i casi di prerogative e immunità (artt. 90, 96 Cost.); una legge ordinaria non può aggiungere ulteriori casi di sottrazione alla giurisdizione penale, pena la violazione dell’art. 3 Cost. (uguaglianza davanti alla legge).

    Il Presidente della Repubblica era compreso nella norma?

    Sì, formalmente era incluso, ma la Costituzione già prevede all’art. 90 la non responsabilità del Presidente per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni; per le cariche diverse, invece, mancava una previsione costituzionale analoga.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2009 – Quota TFR al coniuge divorziato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12-bis della legge sul divorzio (l. n. 898/1970), che riconosce al coniuge divorziato una quota del TFR dell’ex coniuge. Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato i profili di illegittimità sotto i diversi parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Una donna divorziata chiedeva la liquidazione della quota del trattamento di fine rapporto spettantele per legge sull’ex marito collocato in pensione dopo il divorzio. L’art. 12-bis l. div. prevede che il coniuge titolare di assegno divorzile abbia diritto al 40% del TFR maturato durante il matrimonio. Il Tribunale di Catania sollevava dubbi di legittimità in relazione agli artt. 3, 29, 38 e 47 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 (introdotto dall’art. 16 l. n. 74/1987), in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, sia sotto profili prospettati dalle parti sia d’ufficio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha motivato in modo adeguato i diversi profili di illegittimità rispetto ai parametri costituzionali richiamati, rendendo la questione generica e non scrutinabile nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a enumerare i parametri costituzionali senza specificare, per ciascuno, le ragioni del contrasto con la norma impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12-bis della legge sul divorzio?

    Riconosce al coniuge cui spetta l’assegno divorzile il diritto a percepire una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge durante il matrimonio, in proporzione alla durata del matrimonio medesimo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il Tribunale rimettente aveva enumerato vari parametri (artt. 3, 29, 38, 47 Cost.) senza spiegare in modo specifico e comprensibile, per ciascuno di essi, il motivo del supposto contrasto con la norma impugnata.

    Il TFR maturato dopo il divorzio rientra nel diritto del coniuge?

    No: l’art. 12-bis si riferisce alla quota di TFR maturata durante il matrimonio, in proporzione alla sua durata; il TFR maturato dopo la cessazione del vincolo matrimoniale non rientra nel calcolo.

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  • Corte cost. n. 260/2009 – Rinvio obbligatorio pena per madre e gravidanza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 146, comma 1, nn. 1) e 2) c.p. (rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per gravidanza e madre di bambino sotto un anno), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. La norma, pur non contemplando un potere discrezionale del giudice, è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia era investito dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata da una donna incinta, madre di un bambino di meno di un anno e di spiccata pericolosità sociale. La norma imponeva il rinvio in modo obbligatorio, senza consentire al giudice di negarlo anche in presenza di pericolo di recidiva. Il Tribunale chiedeva se ciò fosse compatibile con gli artt. 3, 27 e 30 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, nn. 1) e 2) c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il rinvio quando sussista pericolo di commissione di altri delitti e la detenzione domiciliare non sia idonea, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la tutela della madre e del minore, garantita dalla norma in modo automatico, è un valore costituzionalmente protetto; il sistema prevede strumenti alternativi (come la detenzione domiciliare) per gestire il rischio di recidiva, sicché la norma non è irragionevole.

    Il principio

    Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per le madri di bambini di età inferiore a un anno e per le donne in stato di gravidanza è costituzionalmente legittimo: la tutela del minore e della maternità giustifica la limitazione automatica dell’esecuzione, anche in presenza di pericolosità sociale della condannata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 146 c.p. sul rinvio obbligatorio?

    Impone al giudice di rinviare l’esecuzione della pena quando la condannata è in stato di gravidanza o è madre di un bambino di meno di un anno; il rinvio è automatico, senza valutazione discrezionale della pericolosità.

    Come si gestisce la pericolosità sociale della madre durante il rinvio?

    L’ordinamento prevede la possibilità di applicare misure alternative come la detenzione domiciliare, che consente la custodia senza carcerazione proteggendo al contempo la collettività.

    Quali valori costituzionali sono in gioco?

    Da un lato l’art. 27 Cost. (funzione rieducativa e umanità della pena) e l’art. 30 Cost. (tutela della famiglia e dei figli), dall’altro l’interesse alla sicurezza pubblica; la norma realizza un bilanciamento che la Corte ha ritenuto non irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2009 – Impugnabilità atti esclusione liste elettorali

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sulla non impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale che escludono un candidato o una lista dalle elezioni politiche. Il difetto di giurisdizione del rimettente rende la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Un candidato escluso dalla lista elettorale per le elezioni della Camera dei deputati del 2006 aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Sicilia, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, investito dell’appello, dubitava che l’assenza di tutela giurisdizionale amministrativa contro le decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale fosse costituzionalmente compatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico elezioni Camera), nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni che escludono definitivamente un candidato o una lista, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 103, 113 e 117 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non aveva giurisdizione sulla materia, poiché le controversie in tema di elezioni politiche spettano alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (organo interno parlamentare) e non alla giurisdizione amministrativa. Essendo il rimettente privo di giurisdizione, la questione è inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è proposta da un giudice privo di giurisdizione nella materia oggetto del giudizio principale; la verifica della propria competenza è un presupposto logicamente anteriore alla proposizione di qualsiasi incidente di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Chi controlla la regolarità delle elezioni politiche in Italia?

    La verifica dei titoli di ammissione dei deputati eletti spetta alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, che è un organo interno parlamentare, non un giudice in senso tecnico.

    Perché il giudice amministrativo non ha giurisdizione in materia elettorale politica?

    Perché la Costituzione e la legge elettorale riservano al Parlamento il controllo sulla regolarità delle proprie elezioni, in conformità al principio di autodichia delle assemblee legislative.

    Il candidato escluso è rimasto senza tutela?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione per difetto di giurisdizione del rimettente; la questione dei rimedi esperibili era dunque lasciata aperta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2009 – IRAP e deducibilità ai fini IRPEF

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    La Corte riunisce più giudizi relativi all’IRAP e alla sua deducibilità ai fini IRPEF: dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni per difetto di rilevanza o motivazione e restituisce gli atti ad altri giudici rimettenti per rivalutare alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Più commissioni tributarie provinciali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 del TUIR, nella parte in cui non consentivano la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRPEF. I rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Parma, Chieti, Genova, e Bologna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 TUIR, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando che l’IRAP non fosse deducibile ai fini IRPEF.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Parma e di Chieti per difetto di motivazione sulla rilevanza; ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di Genova e Bologna affinché rivalutino la rilevanza alla luce dello ius superveniens (le norme sopravvenute che nel frattempo avevano modificato la disciplina).

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti dopo la proposizione della questione di costituzionalità, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’IRAP?

    È l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal d.lgs. n. 446/1997, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti nelle loro attività.

    Perché si discuteva della sua deducibilità dall’IRPEF?

    I contribuenti sostenevano che l’IRAP, gravando su una ricchezza che non rappresenta reddito netto disponibile, dovrebbe essere deducibile ai fini IRPEF per non violare il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost.

    Cosa è cambiato con lo ius superveniens?

    Il legislatore era intervenuto con norme che introducevano forme parziali di deducibilità dell’IRAP, rendendo necessario rivalutare se le questioni originarie avessero ancora ragione d’essere.

    Norme collegate