Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 215/2009 – Stabilizzazione personale precario sanitario Campania

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    Sentenza n. 215/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 81 della legge regionale 30 gennaio 2008.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 81 della legge regionale 30 gennaio 2008. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 81 della legge regionale 30 gennaio 2008
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l intervento nel presente giudizio dell associazione Federazione dei precari della Regione Campania ; dichiara l illegittimit costituzionale dell articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzaz

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione questione di legittimit costituzionale dell articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 215/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 81 della legge regionale 30 gennaio 2008.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2009 – Lavoro a tempo determinato e direttiva UE 1999/70

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    Sentenza n. 214/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4- bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposiz

    Il principio

    – Con separate ordinanze, le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, Venezia, L’Aquila e Roma ed i Tribunali di Roma, Trani, Ascoli Piceno, Trieste, Viterbo, Milano e Teramo hanno sollevato, in riferimento agli artt

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 214/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2009 – Istruzione e formazione professionale Provincia di Bolzano

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    Sentenza n. 213/2009: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Norma oggetto: 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992. La questione è stata sollevata da: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2

    La decisione della Corte

    per questi motivi La CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimit costituzionale dell art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole ai sensi dell articolo 12 ; dichiara la illegittimit costituzionale dell art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008; dichiara la illegittimit costituzio

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit costituzionale degli artt

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Sentenza n. 213/2009?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguarda 12- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

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  • Corte cost. n. 212/2009 – Correzione sentenza 183/2009 su pignorabilità pensione

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    Ordinanza n. 212/2009: La Corte si pronuncia sulla questione sollevata.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA ” – Alfio FINOCCHIARO ” – Alfonso QUARANT

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nell ultima riga del dispositivo della sentenza n. 183 del 2009 dopo la parola rappresentanti e prima della parola del siano inserite le parole di commercio, anzich prevedere l impignorabilit , con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati al

    Il principio

    Visto l articolo 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 212/2009?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La questione è di legittimità costituzionale.

    Quali articoli della Costituzione sono coinvolti?

    La pronuncia esamina la conformità della norma impugnata ai principi costituzionali.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte si pronuncia sulla questione sollevata. La pronuncia ha effetti diretti sull’applicazione della norma oggetto del giudizio.

  • Corte cost. n. 211/2009 – Detenzione domiciliare speciale per padre con prole

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    Ordinanza n. 211/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 47- quinquies legge n. Parametro: art. 2 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 47- quinquies legge n. La questione è stata sollevata da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino; che.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 47- quinquies legge n
    Parametro costituzionale: art. 2 Cost.
    Giudice rimettente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino; che

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell art. 47- quinquies , comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull ordinamento penitenziario e sull esecuzione delle misure privative e limitative della libert ), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzion

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 211/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 47- quinquies legge n.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2009 – Rivalutazione esposizione amianto e previdenza INPS

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    Ordinanza n. 210/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 47 del decreto-legge 30 settembre 2003. Parametro: art. 3 Cost..

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la norma 47 del decreto-legge 30 settembre 2003. La questione è stata sollevata da: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfonso QUARANTA – Franco GALLO – Luigi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: 47 del decreto-legge 30 settembre 2003
    Parametro costituzionale: art. 3 Cost.
    Giudice rimettente: Giudice – Paolo MADDALENA – Alfonso QUARANTA – Franco GALLO – Luigi

    La decisione della Corte

    PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale del combinato disposto dell art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), e dell art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per f

    Il principio

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la Ordinanza n. 210/2009?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 47 del decreto-legge 30 settembre 2003.

    Qual è il parametro costituzionale invocato?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.

    Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.

  • Corte cost. n. 104/2009 – Cerimoniale di Stato e competenza esclusiva statale

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche dichiarando che spettava allo Stato adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 sull’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche. La disciplina del cerimoniale di Stato e delle precedenze tra le cariche pubbliche, anche quelle locali, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato nel 2008 un decreto che aggiornava le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche, modificando la posizione protocollare degli organi regionali e degli enti locali nelle cerimonie pubbliche. La Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il cerimoniale relativo agli organi regionali rientrasse nella propria competenza residuale e che il decreto fosse stato adottato senza rispettare il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra la Regione Marche e lo Stato. La ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, e dell’art. 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Il d.P.C.m. impugnato avrebbe inciso in ambiti di competenza legislativa residuale regionale senza il necessario fondamento legislativo e senza intesa con le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto non fondato e afferma la spettanza statale: la disciplina dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — anche quelle a carattere locale e anche per quanto riguarda gli organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), Cost., che attribuisce allo Stato la materia dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». La Corte richiama la propria sentenza n. 311/2008.

    Il principio

    La determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — comprese quelle che si svolgono a livello locale e che coinvolgono organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione: si tratta di una materia unitaria che non tollera frammentazione regionale, anche quando riguarda la collocazione protocollare di autorità regionali e locali.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplina il cerimoniale di Stato?

    Il cerimoniale di Stato regola l’ordine delle precedenze tra le autorità pubbliche nelle cerimonie ufficiali (inaugurazioni, commemorazioni, funerali di Stato, ricevimenti diplomatici). Stabilisce chi deve essere nominato prima, dove si siedono le autorità, a chi spetta la parola e via dicendo. È uno strumento simbolico che riflette la gerarchia costituzionale tra le istituzioni.

    Perché la Corte esclude che il cerimoniale riguardante gli organi regionali sia di competenza regionale?

    Perché l’ordine delle precedenze ha carattere unitario: frammentare la disciplina tra Stato e venti Regioni creerebbe incoerenza e conflitti nelle cerimonie che coinvolgono autorità di livelli diversi. La Corte riconosce che la materia appartiene allo Stato anche quando riguarda la posizione protocollare di organi regionali.

    La Regione doveva essere consultata prima dell’adozione del decreto?

    No: trattandosi di materia di competenza esclusiva statale, lo Stato non è tenuto a rispettare il principio di leale collaborazione nella forma dell’intesa. Il Presidente del Consiglio poteva adottare il d.P.C.m. autonomamente, senza acquisire il consenso o il parere della Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2009 – Indulto 2006 e impiego di proventi da traffico di stupefacenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, che chiedeva una pronuncia additiva per escludere dall’indulto del 2006 il delitto di impiego di proventi di traffico di stupefacenti (art. 648-ter c.p.). La pronuncia additiva «in malam partem» — che peggiora la situazione del condannato — è inammissibile perché vietata dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche) chiede di beneficiare dell’indulto concesso dalla legge n. 241/2006. Il fatto — commesso fino al 1994 — consisteva nell’investimento in società di capitale di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti. Il giudice dell’esecuzione di Milano ritiene ingiusto applicare l’indulto a questo caso e vuole che la Corte escluda il reato dall’ambito di applicazione del beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, nella parte in cui non esclude dall’indulto il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. allorché il fatto riguardi proventi da traffico di stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la pronuncia additiva richiesta avrebbe l’effetto di sottrarre il condannato al beneficio dell’indulto già concesso, modificandone in senso deteriore il trattamento. Una pronuncia in malam partem è inammissibile perché violerebbe il divieto di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può adottare pronunce additive «in malam partem» in materia penale: una sentenza che abbia l’effetto di estendere la punibilità o di aggravare il trattamento del condannato — anche indirettamente, come la sottrazione a un beneficio già concesso — sarebbe incostituzionale per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indulto e come funziona?

    L’indulto è un atto di clemenza del Parlamento (deliberato a maggioranza dei due terzi) che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Non cancella il reato né la condanna, ma riduce o elimina la pena da espiare. La legge n. 241/2006 ha concesso un indulto generale fino a tre anni di pena per reati commessi entro il 2 maggio 2006, con esclusioni espresse per alcune tipologie di reati.

    Perché la Corte non può escludere un reato dall’indulto con una pronuncia additiva?

    Perché tale pronuncia avrebbe effetto sfavorevole per il condannato: priverebbe del beneficio persone che, in base alla legge vigente al momento della condanna, avevano diritto all’indulto. Una sentenza della Corte con tale effetto violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost., che vieta di punire per un fatto non previsto come reato «al tempo in cui fu commesso»: il principio vale per qualsiasi aggravamento retroattivo del trattamento sanzionatorio.

    Il giudice poteva fare qualcosa per negare l’indulto nel caso concreto?

    No, non sulla base delle norme vigenti: il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. non era inserito nell’elenco delle esclusioni dalla legge n. 241/2006. Il giudice dell’esecuzione era tenuto ad applicare il beneficio. La via per escludere certi reati dall’indulto sarebbe stata quella legislativa, non quella giudiziaria o costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2009 – Giudizio abbreviato davanti al GUP per reati di corte d’assise

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 438 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al GUP la competenza a svolgere il giudizio abbreviato anche per reati di competenza della corte d’assise (come l’omicidio volontario), sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Napoli. La scelta legislativa di far celebrare il rito alternativo davanti al giudice dell’udienza preliminare è ragionevole e non viola alcun parametro costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Due imputati per omicidio volontario (reato di competenza della corte d’assise) avevano scelto il giudizio abbreviato, celebrato davanti al GUP del Tribunale di Napoli con pene ridotte di un terzo. La Corte d’assise d’appello di Napoli, investita degli appelli, dubita che l’art. 438 c.p.p., attribuendo al GUP la competenza anche per i reati più gravi, violi i principi del giudice naturale, dell’imparzialità e del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 438 c.p.p. nella parte in cui demanda al GUP lo svolgimento del giudizio abbreviato anche per i procedimenti di competenza della corte d’assise.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza con riguardo a tutti i parametri evocati. L’attribuzione al GUP della competenza per il rito abbreviato nei reati di assise non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), poiché la competenza è determinata per legge; non lede l’art. 111 Cost., poiché il giudizio abbreviato è strutturato come un rito a contraddittorio attenuato per scelta volontaria dell’imputato; e non è irragionevole concentrare nel GUP sia il vaglio dell’accusa sia la celebrazione del rito alternativo.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente attribuire al giudice dell’udienza preliminare la competenza a celebrare il giudizio abbreviato anche per reati di competenza della corte d’assise: la concentrazione delle fasi non viola il principio del giudice naturale né quello di imparzialità, in quanto l’imputato sceglie liberamente il rito e il GUP, in tale contesto, svolge funzioni diverse da quelle del giudice ordinario del dibattimento.

    Domande e risposte

    Perché il giudizio abbreviato si svolge davanti al GUP e non davanti alla corte d’assise?

    L’art. 438 c.p.p. attribuisce al GUP la competenza per tutti i giudizi abbreviati, indipendentemente dalla gravità del reato. La scelta legislativa mira a concentrare nel GUP la definizione alternativa del processo, evitando di gravare le corti d’assise di procedimenti che l’imputato stesso ha scelto di definire allo stato degli atti.

    Il GUP che ha seguito le indagini può giudicare con imparzialità?

    Sì, secondo la Corte: il GUP nel giudizio abbreviato svolge una funzione diversa da quella del giudice dibattimentale. L’imparzialità è garantita dalle regole del rito e dal fatto che l’imputato ha scelto volontariamente questo percorso. La questione è stata comunque dibattuta a lungo nella dottrina processualpenalistica.

    Quali sono i vantaggi del giudizio abbreviato per l’imputato?

    Il principale vantaggio è la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Per i reati puniti con l’ergastolo, la pena viene sostituita con la reclusione di trent’anni. L’imputato rinuncia al dibattimento e il giudice decide allo stato degli atti delle indagini preliminari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2009 – Localizzazione centri di telefonia e legge regionale Lombardia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 7 della legge regionale Lombardia n. 6/2006 sui centri di telefonia, sollevate dal TAR Lombardia, perché la Corte stessa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge con la sentenza n. 350/2008. La norma censurata non esiste più nell’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Lombardia n. 6/2006 disciplinava l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa (i cosiddetti «phone center»), imponendo ai Comuni di individuare le zone dove tali attività erano ammesse e vietando temporaneamente l’apertura di nuovi centri nelle more di tali determinazioni. Il TAR Lombardia, investito del ricorso di una richiedente che si era vista negare l’apertura di un centro a Rho, ha dubitato della legittimità dell’art. 7 della legge. Nel frattempo, la Corte aveva già annullato l’intera legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 7 della legge regionale Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo lettera e), e terzo, della Costituzione, sospettando che la norma comprimesse la libertà di impresa e violasse i principi comunitari sulla libertà di stabilimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: dopo l’ordinanza di rimessione del TAR, questa Corte con sentenza n. 350 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 6 del 2006, incluso l’art. 7. La norma censurata è quindi già stata espunta dall’ordinamento e la questione ha perso oggetto.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la norma oggetto della questione viene annullata da una precedente pronuncia della Corte stessa, la questione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto: il giudice rimettente deve prendere atto del venir meno della norma e decidere il giudizio principale sulla base dell’ordinamento così come modificato.

    Domande e risposte

    I Comuni possono limitare l’apertura di phone center nel proprio territorio?

    Dopo la sentenza n. 350/2008, la legge regionale lombarda è stata annullata. Il potere dei Comuni di disciplinare l’insediamento di attività commerciali sul proprio territorio è soggetto al rispetto della libertà di impresa (art. 41 Cost.) e delle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento. Eventuali limitazioni devono essere giustificate da ragioni di pubblico interesse proporzionate.

    Cosa accade al giudizio principale davanti al TAR?

    Il TAR deve riprendere il giudizio tenendo conto che la norma regionale censurata non esiste più. Se il provvedimento impugnato dalla richiedente trovava il suo fondamento nell’art. 7 della legge regionale annullata, esso potrebbe essere illegittimo per mancanza di base legale.

    Perché la Corte dichiara inammissibile e non cessa la materia del contendere?

    La declaratoria di inammissibilità è lo strumento tecnico con cui la Corte chiude il giudizio incidentale quando la questione non può essere esaminata nel merito, anche per ragioni sopravvenute come il venir meno della norma censurata. Non si tratta di una decisione di merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2009 – Tributo regionale sostitutivo sul gas metano in Calabria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 3-bis della legge regionale Calabria n. 8/2003, che istituisce un tributo regionale sostitutivo dell’addizionale sull’imposta di consumo del gas metano, sollevata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non chiarendo se la norma fosse stata effettivamente applicata dagli atti impugnati.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria ha istituito con l’art. 3-bis della legge regionale n. 8/2003 un tributo regionale sostitutivo dell’addizionale sull’imposta di consumo del gas metano. La Commissione tributaria provinciale aveva già disapplicato la norma regionale per contrasto con direttive comunitarie, annullando un atto di accertamento nei confronti di ENI s.p.a. La Regione Calabria propone appello e la Commissione tributaria regionale dubita della legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per la Calabria ha sollevato, in due ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimità dell’art. 3-bis della legge regionale Calabria n. 8/2003, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, sospettandone il contrasto con il principio di riserva di legge in materia tributaria, con il principio di capacità contributiva e con il riparto di competenze fiscali tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile l’intervento della Regione Calabria in uno dei due giudizi (era parte del giudizio principale e non poteva intervenire come terzo) e manifestamente inammissibili entrambe le questioni: il rimettente non ha chiarito se l’atto di accertamento impugnato fosse stato emesso in applicazione della norma regionale, né ha motivato perché la questione di costituzionalità fosse rilevante rispetto all’esame dell’appello.

    Il principio

    In materia tributaria, il giudice rimettente deve precisare se la norma fiscale censurata costituisca l’effettivo fondamento dell’atto impugnato nel giudizio principale: senza questa chiarezza, la questione è irricevibile per difetto di rilevanza, poiché la sua eventuale dichiarazione di incostituzionalità non inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire tributi propri sul gas metano?

    La potere tributario delle Regioni è subordinato alla riserva di legge statale (art. 23 Cost.) e al rispetto della capacità contributiva (art. 53 Cost.). Le Regioni non possono istituire tributi identici o sostitutivi di quelli statali o comunitari senza una specifica legge cornice statale che ne autorizzi la introduzione. La questione del rapporto tra tributi regionali e accise comunitarie sull’energia era controversa al 2009.

    Perché la Commissione tributaria di primo grado aveva disapplicato la norma regionale?

    Perché riteneva che il tributo regionale confliggesse con le direttive comunitarie sulle accise (in particolare la direttiva 92/12/CEE). La disapplicazione diretta del diritto interno in contrasto con il diritto comunitario è uno strumento che il giudice comune utilizza senza dover ricorrere alla Corte costituzionale, diversamente da quanto avviene per le questioni di legittimità.

    Cosa succede all’accertamento fiscale di ENI dopo questa pronuncia?

    La Corte non si pronuncia nel merito, quindi la Commissione tributaria regionale deve riprendere il giudizio di appello e decidere se la norma regionale, già disapplicata dal giudice di primo grado, fosse effettivamente il fondamento dell’atto impugnato e come debba essere qualificato giuridicamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2009 – Finanziamenti statali vincolati edilizia sanitaria e competenze regionali

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 280, lettere a) e b), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), nella parte in cui vincola a destinazioni specifiche i finanziamenti statali per l’edilizia sanitaria senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni. Le norme vincolano risorse in materie di competenza concorrente senza rispettare il principio di leale collaborazione. Dichiara invece non fondata la questione relativa all’incremento del fondo (comma 279).

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2008 concernenti i finanziamenti statali per la ristrutturazione e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie (art. 20 della legge n. 67/1988). In particolare, le lettere a) e b) del comma 280 vincola le risorse statali a destinazioni specifiche (100 milioni per esecuzione di un programma e ulteriori quote) senza il necessario coinvolgimento regionale, mentre il comma 279 si limita ad aumentare di tre miliardi il fondo complessivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La materia è ricondotta dalla Corte alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute), non alla competenza esclusiva statale sui livelli essenziali di assistenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle lettere a) e b) del comma 280: in materia di competenza legislativa concorrente, lo Stato non può vincolare finanziamenti a destinazioni specifiche senza prevedere forme di accordo o intesa con le Regioni. Il semplice stanziamento di fondi (comma 279) è invece legittimo perché non altera le forme di coinvolgimento già esistenti.

    Il principio

    Nelle materie di competenza legislativa concorrente (come la tutela della salute e il governo del territorio), lo Stato non può vincolare finanziamenti a destinazioni specifiche senza prevedere forme di leale collaborazione con le Regioni: la destinazione vincolata di risorse equivale a un atto di indirizzo unilaterale che lede le competenze regionali garantite dall’art. 117 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni» e perché la Corte li distingue dall’edilizia sanitaria?

    I livelli essenziali delle prestazioni (LEA) sono lo standard minimo uniforme dei servizi che lo Stato garantisce su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.). L’edilizia sanitaria — cioè la costruzione e ristrutturazione degli edifici ospedalieri — è invece una materia strumentale che ricade nel governo del territorio e nella tutela della salute, entrambe di competenza concorrente.

    Cosa significa «finanziamento vincolato» e perché è problematico?

    Un finanziamento vincolato impone alle Regioni di spendere le risorse statali per finalità specificamente indicate dallo Stato, senza poter operare scelte allocative proprie. La Corte ha più volte chiarito che tale meccanismo lede le competenze regionali nelle materie concorrenti, in quanto equivale a una forma surrettizia di indirizzo statale non prevista dalla Costituzione.

    Quali forme di coinvolgimento regionale avrebbe dovuto prevedere la legge?

    Il principio di leale collaborazione richiede, nelle materie concorrenti, strumenti come l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’accordo in Conferenza unificata o forme equivalenti. La semplice informazione o il parere non è sufficiente: occorre una vera codecisione o almeno una possibilità di incidere sulla destinazione delle risorse.

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