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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 23 Contenzioso Tributario

    Articolo 23 Contenzioso Tributario

    Art. 23 Cont. Trib. – Costituzione in giudizio della parte resistente

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

    2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

    3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espo- ne le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

  • Articolo 124 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 124 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 124 CCII – Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il de- bitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento.

    2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

    3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: a) l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

    5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

    7. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

    8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando memoria contenente l’indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonchè il nome e domicilio digitale del difensore, nonchè l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

    9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

    10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

    11. All’udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d’ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l’assunzione al relatore.

    12. Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

  • Articolo 24 Imposta di Registro

    Articolo 24 Imposta di Registro

    Art. 24 Imp. Reg. – Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all’acquirente da un terzo.

    2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell’acquirente dell’immobile al cui servizio erano destinate, si applica l’imposta con l’aliquota relativa al trasferimento dell’immobile, diminuita dell’ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

  • Art. 75 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 75 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 75 bis T.U.B. – Commissari in temporaneo affiancamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, puo’ nominare uno o piu’ commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.

    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”

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  • Articolo 75 Legge Fallimentare

    Articolo 75 Legge Fallimentare

    Art. 75 L. Fall. – Restituzione di cose non pagate

    Restituzione di cose non pagate

  • Articolo 123 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 123 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 123 CCII – Poteri del giudice delegato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse della procedura; e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; f) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; h) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III. i) quando ne ravvisa l’opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 130, prescrivendone le modalità.

    2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, nè far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

    3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

  • Articolo 74 Legge Fallimentare

    Articolo 74 Legge Fallimentare

    Art. 74 L. Fall. – Contratti ad esecuzione continuata o

    Contratti ad esecuzione continuata o

  • Affidamento e buona fede con il Fisco: esempi pratici sull’art.

    Affidamento e buona fede con il Fisco: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • La buona fede non cancella ogni imposta.
    • Può incidere soprattutto su sanzioni e affidamento documentato.
    • Serve prova di indicazioni ricevute o comportamento coerente.
    • Il contribuente deve comunque agire con diligenza.
    • La difesa va costruita con date, istanze e risposte.

    Prima degli esempi: l’affidamento va provato

    L’art. 10 dello Statuto del contribuente richiama collaborazione, buona fede e tutela dell’affidamento nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    Nel lavoro concreto questo principio non è una formula magica. Conta quando il contribuente ha seguito indicazioni ufficiali, ha agito in modo trasparente o si è trovato davanti a comportamenti dell’ufficio che hanno generato un affidamento riconoscibile.

    La parte delicata è documentare il percorso: interpelli, risposte, ricevute, circolari, comunicazioni, ticket di assistenza, protocolli e scelte contabili coerenti.

    Dossier affidamento

    • istanze presentate;
    • risposte ricevute;
    • ticket e protocolli;
    • date dei comportamenti;
    • scelte fiscali adottate.

    Caso 1: contribuente segue una risposta dell’ufficio

    Scenario. Un imprenditore applica un trattamento fiscale dopo una risposta ricevuta via canale ufficiale.

    Come si legge in pratica. La risposta va conservata con protocollo e data. Se nasce contestazione, il tema può riguardare sanzioni, affidamento e correttezza.

    Prove

    • richiesta;
    • risposta;
    • protocollo;
    • fatture;
    • dichiarazione.

    Caso 2: errore del cassetto fiscale

    Scenario. Una società si basa su dati disponibili nel cassetto fiscale, poi riceve contestazione.

    Come si legge in pratica. Bisogna distinguere dato meramente informativo e indicazione vincolante. L’affidamento debole non sostituisce il controllo professionale.

    Controlli

    • screenshot;
    • data accesso;
    • dichiarazione;
    • F24;
    • comunicazioni AE.

    Caso 3: cambio interpretativo dopo anni

    Scenario. Un contribuente applica per anni una prassi poi messa in discussione.

    Come si legge in pratica. Serve confrontare norme, prassi e condotta nel tempo. La buona fede si valuta su coerenza e conoscibilità dell’errore.

    Cronologia

    • anni interessati;
    • prassi usata;
    • documenti;
    • nuove indicazioni;
    • impatto sanzioni.

    Quando chiedere una verifica

    Per contestazioni nate da prassi, risposte o errori dell’ufficio: ricostruisci l’affidamento prima di difenderti.

    Norme e fonti collegate

    Statuto del contribuente su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La buona fede elimina sempre le sanzioni?

    No, dipende dai fatti e dalla documentazione.

    Una telefonata basta?

    Di solito è prova debole se non resta traccia.

    Serve protocollo?

    È molto utile.

    La prassi ufficiale conta?

    Sì, ma va collegata al caso concreto.

  • Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 122 CCII – Poteri del tribunale concorsuale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e: a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore; c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

    2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

  • Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B. – Gestione provvisoria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.25 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo’ disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
    2. La gestione provvisoria non puo’ avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
    3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall’articolo 71, comma 5.
    4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1.”

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