Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 94/2008 – Demanio marittimo intesa Conferenza Stato-Regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittimi i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni prima di adottare i decreti ministeriali sui canoni del demanio marittimo. I decreti unilaterali dello Stato ledono il principio di leale collaborazione con le Regioni.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2007. Tra queste, i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 attribuivano al Ministero competente il potere di fissare con decreto i criteri per i canoni delle concessioni demaniali marittime e le procedure di valutazione di impatto ambientale, senza prevedere alcuna intesa con le Regioni o la Conferenza Stato-Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, lamentando che lo Stato aveva sottratto alle Regioni ogni voce nella determinazione dei canoni demaniali marittimi e nelle procedure VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 «nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Lo Stato può disciplinare le materie, ma deve farlo in raccordo con le Regioni.

    Il principio

    Quando la legge statale incide su materie di competenza concorrente o su ambiti amministrativi regionali, i decreti ministeriali attuativi devono essere preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a pena di incostituzionalità per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa sono i canoni del demanio marittimo?

    Sono i corrispettivi annui che i privati pagano allo Stato o alla Regione per l’uso di aree del demanio marittimo (spiagge, specchi acquei) a fini turistico-ricreativi. La legge finanziaria 2007 aveva modificato i criteri di determinazione di tali canoni.

    Cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il principio costituzionale che impone allo Stato e alle Regioni di agire in modo cooperativo nelle materie condivise. In concreto, significa che quando lo Stato emana atti con effetti sull’autonomia regionale deve coinvolgere le Regioni, solitamente attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    I decreti ministeriali attuativi dei commi 1227 e 1228 devono essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In assenza di tale intesa, i decreti sarebbero illegittimi e impugnabili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2008 – Discipline bio-naturali competenza statale professioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale del Piemonte n. 32/2006 sulle «discipline bio-naturali del benessere». Regolare le professioni, anche quelle non sanitarie e non riconosciute dallo Stato, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge che disciplinava le «discipline bio-naturali del benessere» (pratiche naturali non sanitarie come aromaterapia, riflessologia, tecniche energetiche), prevedendo percorsi formativi e un elenco regionale degli operatori. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che la regolamentazione delle professioni spetta allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «professioni» di competenza legislativa concorrente (principi fondamentali riservati allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge regionale, e, in via consequenziale, degli artt. 1, 4, 7 e 8, ovvero dell’intera legge. Il Piemonte ha ecceduto i limiti della competenza concorrente: la regolamentazione delle professioni — anche di quelle non ordinistiche e non sanitarie — appartiene ai principi fondamentali che solo lo Stato può fissare.

    Il principio

    La materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. include qualsiasi attività professionale organizzata — anche non sanitaria e non riconosciuta — che richieda requisiti formativi e un sistema di accesso. I principi fondamentali di tale materia spettano al legislatore statale; le Regioni non possono istituire autonomamente categorie professionali né definirne i requisiti.

    Domande e risposte

    Cosa sono le discipline bio-naturali del benessere?

    Sono pratiche e tecniche non sanitarie volte al benessere della persona (es. riflessologia, aromaterapia, shiatsu). La legge piemontese intendeva riconoscerle e regolamentarle a livello regionale, prevedendo corsi formativi e un elenco degli operatori abilitati.

    Perché la Regione non poteva farlo?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia di professioni. La Corte ha chiarito che tale riserva copre tutte le attività professionali organizzate, anche quelle non sanitarie e non riconosciute da albi nazionali.

    La legge è stata annullata in tutto?

    Sì. La Corte, dopo aver dichiarato incostituzionali le disposizioni direttamente censurate (artt. 2, 3, 5 e 6), ha esteso la pronuncia in via consequenziale alle restanti disposizioni (artt. 1, 4, 7 e 8), che perdevano senso senza il nucleo normativo invalidato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2008 – Competenza TAR Lazio emergenze nazionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla competenza esclusiva del TAR Lazio per i ricorsi relativi alle emergenze dichiarate ex art. 5, legge n. 225/1992. La concentrazione del contenzioso in un unico tribunale amministrativo è giustificata dall’esigenza di uniformità delle decisioni nelle situazioni emergenziali.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Calabria contestava la norma che attribuiva al TAR Lazio (Roma) la competenza esclusiva, anche per i giudizi in corso, su tutti i ricorsi contro provvedimenti adottati durante le emergenze nazionali — come quella dei rifiuti in Campania. Il TAR Calabria riteneva di dover declinare la propria competenza, malgrado fosse già stato investito di ricorsi riguardanti provvedimenti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Calabria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria ha impugnato l’art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 245/2005 (conv. l. n. 21/2006), nella parte in cui attribuisce al TAR Lazio la competenza esclusiva e inderogabile anche per i giudizi in corso, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate: la scelta del legislatore di concentrare in un unico giudice la cognizione delle controversie emergenziali persegue lo scopo ragionevole di garantire uniformità di decisione e rapidità di risposta. Il sacrificio della competenza territoriale naturale non lede i diritti fondamentali processuali degli istanti.

    Il principio

    La deroga alla competenza territoriale ordinaria dei TAR, prevista per le emergenze nazionali, non viola i principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa quando risponde a esigenze di unitarietà e celerità della tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa competenza esclusiva del TAR Lazio nelle emergenze?

    Significa che qualsiasi ricorso contro un provvedimento adottato durante un’emergenza dichiarata ai sensi della legge n. 225/1992 deve essere presentato al TAR del Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla regione in cui l’emergenza si svolge.

    Perché il TAR Calabria ha sollevato la questione?

    Il TAR Calabria riteneva di essere il giudice naturalmente competente per i provvedimenti del Commissario per l’emergenza ambientale calabrese e che la norma violasse l’art. 125 Cost., che garantisce la diffusione territoriale della giustizia amministrativa.

    Come si concilia con il diritto di difesa?

    La Corte ritiene che il ricorrente possa comunque agire davanti al TAR Lazio senza sacrificio sostanziale del suo diritto di difesa. La concentrazione della competenza risponde a un interesse pubblico rilevante e non lo priva della possibilità di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2008 – Recidiva obbligatoria aumento fisso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla recidiva obbligatoria (art. 99, primo e terzo comma, c.p.) per difetto di motivazione sulla rilevanza, e manifestamente infondata quella sul quarto comma. Il meccanismo dell’aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non viola di per sé gli artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Genova giudicava una persona accusata di detenzione di stupefacenti con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La legge n. 251/2005 (c.d. legge ex-Cirielli) aveva trasformato l’aumento di pena per la recidiva da facoltativo a obbligatorio e in misura fissa. Il giudice chiedeva se ciò violasse i principi di uguaglianza, legalità e rieducazione della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede aumenti di pena in misura fissa anziché «fino alla» misura stessa, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui commi primo e terzo per carenza di motivazione sulla rilevanza: il giudice a quo non ha spiegato perché, nel caso concreto, il meccanismo impugnato incidesse sull’esito del giudizio. Per il quarto comma (recidiva reiterata), la questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha già ritenuto non irragionevole un aumento obbligatorio e fisso per i recidivi più pericolosi.

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve indicare le ragioni per cui la norma è rilevante nel giudizio principale; in difetto, la questione è inammissibile. L’inasprimento sanzionatorio obbligatorio per la recidiva reiterata non è di per sé irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è la recidiva reiterata?

    Si ha recidiva reiterata quando chi ha già subito una condanna per un precedente reato ne commette un altro e è già recidivo. La legge n. 251/2005 ha reso obbligatorio l’aumento di pena nei casi più gravi.

    Perché la questione sui commi primo e terzo è stata dichiarata inammissibile?

    Il GUP non ha spiegato in modo sufficiente in che modo la norma impugnata avrebbe influito sulla decisione del caso concreto, requisito indispensabile perché la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il risultato cambia qualcosa per i recidivi reiterati?

    No: la Corte ha già chiarito in precedenti pronunce che un aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non è incostituzionale. Il giudice non ha margini di discrezionalità nell’applicazione di tale aumento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2008 – Finanziaria 2007 edilizia sanitaria e autonomia regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara parzialmente illegittimo il comma 796, lettera n), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) nella parte in cui pone vincoli puntuali di destinazione dei fondi per l’edilizia sanitaria in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, violando gli artt. 119 e 117, terzo comma, Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sul comma 808 (screening oncologici nelle regioni meridionali).

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato due commi della legge finanziaria 2007: il comma 796, lettera n), che aumentava il programma di investimenti per l’edilizia sanitaria a 20 miliardi di euro e vincolava alcune quote (500 milioni per radiodiagnostica-oncologia con “prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari”, 100 milioni per cure palliative, 100 per informatica sanitaria, 100 per odontoiatria); e il comma 808, che stanziava fondi per gli screening oncologici nelle regioni meridionali e insulari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 796, lettera n), e 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Parametri: artt. 3, 97, 117, 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Veneto (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale del comma 796, lettera n): la parte che incrementa i fondi per l’edilizia sanitaria (in linea con il Patto per la Salute concordato con le Regioni) è legittima; la parte che pone vincoli puntuali di destinazione (per radiodiagnostica, cure palliative, informatica, odontoiatria) in materie di competenza concorrente viola gli artt. 119, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Inammissibilità della questione sul comma 808 rispetto all’art. 97 Cost. Non fondate le questioni sul comma 808 rispetto agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione: gli screening oncologici rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.) e il finanziamento alle regioni meridionali è un legittimo intervento speciale ex art. 119, quinto comma, Cost.

    Il principio

    Lo Stato non può vincolare in modo puntuale destinazioni di fondi in materie di competenza legislativa concorrente (edilizia sanitaria) senza rispettare la quota di autonomia regionale. Tuttavia, può finanziare selettivamente alcune regioni per interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni o come interventi speciali perequativi ex art. 119, quinto comma, Cost., purché ricorrano le condizioni costituzionalmente previste.

    Domande e risposte

    Perché i vincoli di destinazione dei fondi sanitari violano la Costituzione?

    In materie di competenza concorrente (come la “tutela della salute” e l’“edilizia sanitaria”), lo Stato può fissare solo i principi fondamentali, non determinare in dettaglio come le Regioni devono spendere le risorse. I vincoli puntuali di destinazione previsti dalla norma impugnata trasformano i fondi in finanziamenti a destinazione vincolata incompatibili con l’art. 119 Cost.

    Perché gli screening oncologici sono invece competenza statale?

    I programmi di diagnosi precoce dei tumori (mammella, cervice uterina, colon retto) rientrano nei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) sanitarie che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. I LEP sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    Cosa sono gli interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost.?

    L’art. 119, quinto comma, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinate Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri territoriali o per svolgere particolari funzioni. Nel caso degli screening oncologici nelle regioni meridionali, la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni di questo intervento speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2008 – Diritto di precedenza lavoratori stagionali e eccesso di delega

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva sul lavoro a termine) nella parte in cui abrogano il diritto di precedenza nella riassunzione per i lavoratori stagionali previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il legislatore delegato ha agito in assenza di delega.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore oleario stagionale (Umberto Novellis) che aveva lavorato per la stessa azienda dal 1965 al 2002 con contratti a tempo determinato aveva chiesto la riassunzione in base al diritto di precedenza garantito dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il d.lgs. n. 368/2001 di recepimento della direttiva europea 1999/70/CE aveva abrogato quella norma, subordinando il diritto di precedenza alla contrattazione collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10, commi 9 e 10, e art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Rossano (seconda ordinanza, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte con ordinanza n. 252/2006).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 77, primo comma, Cost. (decreto legislativo emanato in assenza di delega). La disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non è riconducibile all’àmbito della direttiva 1999/70/CE (che riguarda solo la prevenzione degli abusi da reiterazione di contratti a termine, non i rapporti stagionali) né al perimetro della legge delega n. 422/2000. Il comma 2 dell’art. 11, essendo meramente transitorio e funzionalmente collegato al comma 1, è anch’esso incostituzionale.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può abrogare una norma che non rientra né nell’àmbito materiale della direttiva da attuare né nel perimetro tracciato dalla legge delega. Un decreto legislativo che sopprime diritti dei lavoratori al di fuori dell’oggetto della delega viola l’art. 77, primo comma, Cost. (che vieta al Governo di esercitare la funzione legislativa senza delega) e conseguentemente l’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il diritto di precedenza nella riassunzione?

    L’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987 attribuiva ai lavoratori che avevano svolto attività stagionale con contratto a termine il diritto di essere assunti con preferenza rispetto ad altri candidati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni presso la stessa azienda.

    Perché il d.lgs. n. 368/2001 era intervenuto su questa norma?

    Nell’attuare la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, il legislatore delegato aveva riorganizzato l’intera disciplina dei contratti a termine, abrogando la previgente legge n. 230/1962 e l’art. 23 della legge n. 56/1987, e demandando alla contrattazione collettiva la regolazione del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.

    Qual è la clausola di “non regresso” invocata?

    La clausola 8 della direttiva 1999/70/CE stabilisce che la sua attuazione non costituisce motivo per ridurre il livello generale di tutela dei lavoratori nel campo coperto dall’accordo. Il rimettente aveva sostenuto che l’abrogazione del diritto di precedenza violasse questa clausola; la Corte ha invece risolto la questione sul piano del difetto di delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2008 – Prescrizione e decreto penale di condanna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia (sezione distaccata di Todi). Nelle more del giudizio è intervenuta una decisione rilevante della Corte stessa sulla prescrizione e sul valore interruttivo del decreto penale di condanna, che impone una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, aveva sollevato una questione sul regime della prescrizione nel procedimento per decreto penale di condanna, dubitando che il decreto penale rientrasse tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati dall’art. 160 del codice penale. Una successiva pronuncia della Corte aveva chiarito che il decreto penale di condanna non connota indefettibilmente tutti i processi penali e non rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente (Tribunale di Perugia, sezione di Todi) aveva sollevato questione sulla disciplina della prescrizione penale in relazione al procedimento per decreto penale, con riguardo alla decadenza del decreto non opposto entro i termini. I parametri e le norme impugnate non sono specificati nel dispositivo che si limita alla restituzione degli atti.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce di una sopravvenuta pronuncia della Corte stessa che aveva affrontato analoga questione sulla prescrizione e sul valore degli atti interruttivi nei procedimenti per decreto penale.

    Il principio

    Quando una pronuncia successiva della Corte costituzionale incide sul quadro normativo o giurisprudenziale rilevante per una questione pendente, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente. Ciò vale anche quando la pronuncia sopravvenuta non abbia definito la medesima questione ma ne abbia chiarito elementi fondamentali (come la natura del decreto penale rispetto agli atti interruttivi della prescrizione).

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto penale di condanna?

    Il decreto penale di condanna è un procedimento semplificato (art. 459 c.p.p.) in cui il giudice, su richiesta del PM, emette un decreto di condanna a pena pecuniaria (o sostitutiva della detentiva) senza udienza. Se l’imputato non fa opposizione entro 15 giorni, il decreto diviene esecutivo.

    Perché era controverso il rapporto tra decreto penale e prescrizione?

    L’art. 160 c.p. elenca gli atti che interrompono la prescrizione (sentenza di condanna, decreto di condanna, e altri atti processuali). Il dubbio era se il decreto penale — atto emesso fuori dal dibattimento e non preceduto da indagini tipiche — potesse rientrare tra quelli interruttivi anche agli effetti generali della prescrizione.

    La questione riguardava solo la prescrizione?

    La pronuncia è concisa e non descrive in dettaglio la questione: si limita a disporre la restituzione degli atti per effetto di una decisione sopravvenuta. La questione originaria verteva sui rapporti tra la decadenza del decreto penale e i termini prescrizionali nel giudizio abbreviato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2008 – Estinzione giudizio per rinuncia Provincia autonoma Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano, ma — dopo che la Provincia ha approvato una nuova legge sostitutiva — ha rinunciato a entrambi i ricorsi. La Provincia ha accettato la rinuncia e il processo si estingue.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto due ricorsi davanti alla Corte costituzionale per impugnare norme della Provincia autonoma di Bolzano relative all’allegato A della legge provinciale n. 12/2005. Nel corso del giudizio, la Provincia aveva adottato la legge provinciale n. 6/2007 che sostituiva integralmente l’allegato contestato. Il ricorrente ha quindi rinunciato ai ricorsi, e la Provincia ha accettato.

    La questione

    Giudizio in via principale: impugnazione da parte del Governo di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano (allegato A della l.p. n. 12/2005), censurate per contrasto con norme costituzionali (non specificate nel testo della pronuncia, che si limita a registrare la rinuncia). La questione diviene priva di oggetto per effetto della nuova normativa provinciale.

    La decisione della Corte

    Riunione dei giudizi ed estinzione del processo. La rinuncia del Presidente del Consiglio è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, e pertanto il processo si estingue ai sensi delle norme sulle rinunce nei giudizi di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nei giudizi costituzionali in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso se la parte resistente accetta. L’accettazione deve essere rituale (espressa e da organo legittimato). In questo caso, la modificazione della normativa impugnata ad opera del legislatore provinciale ha reso coerente la rinuncia e ha consentito l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Come si estingue un giudizio costituzionale in via principale?

    Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta. In assenza di accettazione esplicita, la Corte valuta se l’estinzione può essere dichiarata ugualmente.

    Cosa sono i giudizi in via principale?

    Sono i giudizi promossi direttamente dallo Stato o dalle Regioni (e Province autonome) per censurare leggi rispettivamente regionali o statali, senza passare per un giudizio pendente davanti a un giudice ordinario o amministrativo (come accade invece nel giudizio in via incidentale).

    Perché il Governo ha rinunciato?

    La nuova legge provinciale n. 6/2007 aveva sostituito l’allegato A della legge provinciale n. 12/2005 con una disciplina diversa, facendo venire meno l’oggetto delle censure originarie. La rinuncia è quindi conseguenza della risoluzione in via legislativa del contrasto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2008 – ICI aree fabbricabili da piano regolatore senza strumenti attuativi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, che considera “fabbricabili” ai fini ICI le aree classificate edificabili dal PRG anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi. La norma costituisce interpretazione autentica legittima e la distinzione tra fini fiscali e fini urbanistici è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito con l. n. 248/2006, aveva stabilito che, ai fini dell’ICI (e delle imposte sui redditi e di registro), un’area è considerata “fabbricabile” se il piano regolatore generale la qualifica come tale, anche in mancanza di piani attuativi o dell’approvazione regionale. Due commissioni tributarie (Lazio e Piacenza) avevano censurato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio e Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 11-quaterdecies (per difetto di rilevanza: tale disposizione è stata sostituita dall’art. 36, comma 2). Manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 36, comma 2: la norma costituisce interpretazione autentica di una disposizione preesistente, assegnandole uno dei significati già semanticamente compatibili con il testo originario. È ragionevole che il legislatore usi criteri diversi per finalità fiscali (valore di mercato) e urbanistiche (effettiva possibilità di edificare).

    Il principio

    Non viola i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) la norma che, ai fini ICI, considera fabbricabile un’area qualificata tale dal PRG anche in assenza di strumenti attuativi: la potenzialità edificatoria, anche se non ancora concretamente esercitabile, è un elemento oggettivo che influenza il valore di mercato dell’area ed esprime un indice di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Perché i giudici tributari ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché assoggettare all’ICI un’area inedificabile in concreto (perché priva di piani attuativi) alla stessa stregua di un’area concretamente edificabile sembrava irragionevole: il proprietario paga l’imposta su un valore di mercato che non può ancora effettivamente realizzare.

    Cosa distingue i fini fiscali da quelli urbanistici nella nozione di “area fabbricabile”?

    Ai fini urbanistici l’edificabilità concreta richiede piani attuativi approvati e permesso di costruire ottenibile. Ai fini fiscali (ICI, imposte sui redditi, registro) rileva invece il valore di mercato, che è influenzato già dalla sola qualificazione nel PRG come edificabile, anche senza piani attuativi.

    Cosa è una norma di interpretazione autentica?

    Una norma di interpretazione autentica è una legge successiva che chiarisce il significato di una disposizione precedente con efficacia retroattiva, attribuendole uno dei possibili significati già compatibili con la sua formulazione letterale. La Corte ha confermato che il d.l. n. 223/2006 era una legittima interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2008 – Confisca ciclomotori violazioni codice strada e ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ordina la restituzione degli atti a dieci giudici di pace che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore per violazioni degli obblighi di casco e trasporto passeggeri. Una modifica legislativa sopravvenuta aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo.

    Di cosa si tratta

    Numerosi giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazioni degli artt. 170 e 171 (trasporto irregolare di passeggeri, mancato uso del casco). I giudici ritenevano la sanzione sproporzionata e discriminatoria rispetto agli automobilisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con l. n. 168/2005. Parametri: artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Rionero in Vulture, Salerno, Cividale del Friuli, Santo Stefano di Camastra, Caltanissetta, Trecastagni, Napoli, Castrovillari, Torre Annunziata e Cantù.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti. Nelle more del giudizio, il d.l. n. 262/2006 (convertito con l. n. 286/2006) aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo per 60 giorni (90 in caso di recidiva nel biennio). La sopravvenienza normativa impone ai giudici di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Una modifica sostanziale della norma censurata durante il giudizio costituzionale impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che devono verificare se la questione — formulata con riferimento al testo previgente — conservi rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo regime sanzionatorio.

    Domande e risposte

    Perché i giudici ritenevano la confisca sproporzionata?

    La confisca definitiva del veicolo (spesso del valore di migliaia di euro) per non avere indossato il casco o per trasporto irregolare era considerata eccessiva rispetto alla gravità dell’infrazione, e discriminatoria rispetto agli automobilisti che per analoghe violazioni (cintura di sicurezza) non rischiavano la confisca.

    Qual è la differenza tra confisca e fermo del veicolo?

    La confisca trasferisce definitivamente il veicolo allo Stato; il fermo lo immobilizza per un periodo determinato (60 o 90 giorni) restituendolo poi al proprietario. La legge n. 286/2006 ha optato per il fermo come sanzione più proporzionata alle infrazioni stradali minori.

    Il problema della responsabilità del proprietario era un punto chiave?

    Sì: la confisca colpiva il proprietario del veicolo anche quando l’infrazione era stata commessa da un altro soggetto (es. figlio o parente). Ciò contrastava con il principio di personalità della responsabilità (artt. 3 e 27 Cost.) e con le norme della legge n. 689/1981.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2008 – Incapacità personali del fallito e CEDU

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) nel testo anteriore alla riforma del 2006, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. La disciplina viola gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un farmacista dichiarato fallito nel 1986 — il cui fallimento si era chiuso nello stesso anno — era iscritto nel pubblico registro dei falliti (non avendo mai chiesto la riabilitazione) e per questo era stato escluso da un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nel 2006. Il TAR dell’Emilia-Romagna (sezione di Parma) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del sistema delle incapacità personali automatiche del fallito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 50 e 142 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 5/2006. Parametri: artt. 2, 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU). Rimettente: TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte accoglie la questione con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost. La Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia) aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (vita privata) per l’automatismo delle incapacità personali. Tale automatismo viola anche l’art. 3 Cost.: è irragionevole equiparare situazioni diverse prescindendo dalle cause del dissesto, e far perdurare le incapacità oltre la chiusura del fallimento assume carattere genericamente sanzionatorio senza corrispondere alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

    Il principio

    Le incapacità personali automaticamente connesse alla dichiarazione di fallimento, che perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale indipendentemente dalle cause del dissesto e dalla condizione soggettiva del fallito, violano il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 CEDU (norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.) e il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il giudice ordinario non può disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU: la rimozione spetta alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa erano le incapacità personali del fallito?

    Sotto la legge fallimentare del 1942, il fallito perdeva automaticamente i diritti civili e politici dalla dichiarazione di fallimento fino alla cancellazione dal pubblico registro dei falliti, ottenibile solo con la sentenza di riabilitazione civile. Questo poteva durare decenni anche dopo la chiusura del fallimento.

    Come la CEDU viene applicata come norma interposta?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale inaugurata con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della CEDU, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, costituiscono norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost. Il giudice ordinario non può disapplicarle, ma deve sollevare la questione dinanzi alla Corte.

    La riforma del 2006 aveva già risolto il problema?

    Sì: il d.lgs. n. 5/2006 aveva abrogato l’art. 50 (e il registro dei falliti) e modificato l’art. 142 (eliminando l’istituto della riabilitazione). Ma la vicenda del farmacista era regolata dalla legge previgente, poiché i requisiti di ammissione al concorso dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per le domande, anteriore alla riforma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2008 – Conflitto attribuzioni promotori referendum legge elettorale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dai promotori di tre referendum abrogativi sulla legge elettorale (cosiddetto Porcellum). Lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente sospensione automatica dei referendum non violano le attribuzioni costituzionali dei promotori.

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte aveva dichiarato ammissibili tre referendum abrogativi contro la legge elettorale n. 270/2005, il Governo aveva fissato la data del 18 maggio 2008, ma il giorno successivo le Camere erano state sciolte. La sospensione automatica del referendum prevista dall’art. 34, secondo comma, della legge n. 352/1970 aveva fatto slittare la consultazione di almeno un anno. I promotori (prof. Guzzetta, prof. Segni, on. D’Amico) avevano presentato ricorso per conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra i promotori del referendum (come organo costituzionale attivatore della sovranità popolare) e il Governo e le Camere. Oggetto: deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che fissava la data del referendum e automatica sospensione ex art. 34, secondo comma, legge n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito oggettivo. L’atto di indizione del referendum non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionali del comitato promotore: la scelta del Governo sul quando indire il referendum è discrezionale, e non spetta ai promotori sindacare le specifiche modalità organizzative. Analogamente, la sospensione automatica prevista dalla legge non viola attribuzioni costituzionalmente garantite dei promotori, non essendo rinvenibile alcuna norma che attribuisca rilievo costituzionale all’interesse a una “sollecita celebrazione”.

    Il principio

    Il comitato promotore del referendum ha il diritto allo svolgimento della consultazione una volta completata la procedura di verifica della legittimità e ammissibilità, ma non ha il diritto di sindacare le scelte governative sulle modalità organizzative, inclusa la data di indizione. Non è configurabile un conflitto di attribuzioni basato sull’asserito interesse a votare “in tempi ragionevoli” se la legge non attribuisce rilievo costituzionale a tale interesse.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 34 della legge n. 352/1970 sulla sospensione?

    In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum già indetto si sospende automaticamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali. I termini riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alle elezioni, con effetto di un rinvio di almeno un anno.

    Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto?

    Perché manca il requisito oggettivo: non è configurabile un conflitto di attribuzioni se l’atto contestato (indizione del referendum) non incide su attribuzioni costituzionalmente garantite del promotore. La discrezionalità governativa sulla data di indizione appartiene alla sua sfera di competenza.

    I referendum sulla legge elettorale sono stati poi effettuati?

    No: per la legislatura successiva il Parlamento approvò alcune modifiche alla legge elettorale, e i referendum furono dichiarati non più ammissibili perché parzialmente superati dalle novelle legislative.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.