Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 183/2008 – Ricongiungimento coniuge militare trasferito e imparzialità PA

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 17 della L. 266/1999, che riconosce al coniuge convivente di militare trasferito d’autorità il diritto di essere impiegato nella stessa sede del coniuge. La norma non viola il buon andamento della PA perché persegue un legittimo interesse al ricongiungimento familiare.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente pubblica, coniugata con un militare trasferito d’autorità, chiedeva di essere comandata presso un’altra amministrazione nella sede del coniuge. L’IPAB di appartenenza si opponeva. Il Tribunale del lavoro di Treviso ha sollevato questione di legittimità della norma che tale diritto riconosce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha impugnato l’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui attribuisce al coniuge convivente di personale militare trasferito d’autorità il diritto di essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o per comando o distacco presso altra amministrazione nella sede del coniuge, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore ha legittimamente bilanciato l’interesse pubblico al buon andamento della PA con il valore costituzionale dell’unità familiare. Il comando o distacco previsto dalla norma ha natura temporanea ed eccezionale e il dipendente resta nell’organico originario, limitando l’impatto organizzativo.

    Il principio

    La tutela dell’unità familiare, quando il sacrificio è imposto da esigenze di servizio militare, può giustificare meccanismi di ricongiungimento che incidono sull’organizzazione della PA senza violare l’art. 97 Cost., purché la misura sia proporzionata e non pregiudichi il funzionamento dell’ufficio.

    Domande e risposte

    Questo diritto vale solo per i militari trasferiti d’autorità?

    Sì, la legge lo circoscrive ai casi di trasferimento d’autorità, non su domanda: è la coattività del trasferimento a giustificare la norma derogatoria.

    L’amministrazione di destinazione può rifiutarsi?

    La norma attribuisce un diritto soggettivo; il rifiuto ingiustificato espone l’amministrazione a responsabilità per danni, come avvenuto nel caso di specie.

    Il comando è definitivo?

    No, ha natura temporanea ed eccezionale. Il dipendente resta inquadrato nell’organico dell’amministrazione di provenienza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2008 – Procedimento disciplinare P.S. e difensore interno

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 737/1981, che nel procedimento disciplinare a carico del personale di pubblica sicurezza limita la difesa a un appartenente alla stessa amministrazione. La situazione è distinta da quella dei magistrati e la previsione rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente dell’amministrazione di pubblica sicurezza, condannato penalmente per falso e successivamente destituito, impugnava il provvedimento disciplinare lamentando di non aver potuto farsi assistere da un avvocato del libero foro. Il TAR Sicilia sollevava questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui consente al dipendente di pubblica sicurezza di farsi assistere esclusivamente da un difensore appartenente alla propria amministrazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina del procedimento disciplinare per il personale di P.S. si distingue da quella dei magistrati (oggetto della sentenza n. 497/2000): il legislatore gode di ampia discrezionalità nella qualificazione dei procedimenti disciplinari e le garanzie difensive possono essere calibrate diversamente senza violare gli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare amministrativo può essere modulato dal legislatore, purché garantisca all’incolpato strumenti minimi di tutela; la limitazione all’assistenza interna all’amministrazione non è di per sé incostituzionale se la situazione dell’incolpato è diversa da quella dei magistrati.

    Domande e risposte

    Il personale di P.S. non può farsi difendere da un avvocato esterno?

    Secondo la norma vigente al momento della sentenza, nel procedimento disciplinare può essere assistito solo da un dipendente della stessa amministrazione; la Corte ha ritenuto ciò non incostituzionale.

    Qual è la differenza con i magistrati?

    La sentenza n. 497/2000 aveva dichiarato illegittima la stessa limitazione per i magistrati, ma la Corte distingue le due categorie per le diverse caratteristiche del rapporto di servizio.

    Il datore di lavoro pubblico può sempre limitare il diritto al difensore esterno?

    No: la discrezionalità legislativa ha dei limiti; ma nel caso specifico la Corte ha ritenuto non superati quei limiti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2008 – Finanza sanitaria regioni legge finanziaria 2007

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 e di decreti collegati, in materia di ripiano dei disavanzi sanitari e di compartecipazione ai costi. Le norme statali rispettano la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) e di decreti collegati, riguardanti il piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e la quota fissa sulle ricette per prestazioni specialistiche. La Regione riteneva che le norme invadessero la propria sfera di competenza in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 796, lettera p), della l. n. 296/2006, l’art. 6-quater del d.l. n. 300/2006 (convertito dalla l. n. 17/2007) e l’art. 1-bis del d.l. n. 23/2007 (convertito dalla l. n. 64/2007), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, concernenti rispettivamente la ripartizione delle competenze legislative e l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulle disposizioni esaminate. Lo Stato può fissare principi fondamentali in materia di tutela della salute — che è materia concorrente — e può intervenire sulla finanza sanitaria regionale per garantire l’equilibrio di bilancio e l’universalità delle prestazioni. Le decisioni sulle altre questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Nell’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute, lo Stato mantiene la competenza a dettare i principi fondamentali, incluse le regole sul finanziamento del servizio sanitario e sul ripiano dei disavanzi. L’autonomia finanziaria regionale non è illimitata quando sono in gioco obiettivi di equilibrio della finanza pubblica e di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

    Domande e risposte

    Cosa sono i piani di rientro dai disavanzi sanitari?

    Sono accordi tra Stato e Regioni che prevedono misure specifiche per ridurre il deficit del sistema sanitario regionale: tagli, riorganizzazioni, eventuali aumenti di compartecipazione. Le Regioni in piano di rientro subiscono vincoli alla propria autonomia di spesa.

    La quota fissa sulla ricetta è legittima costituzionalmente?

    Sì, secondo la Corte: si tratta di una misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie che non lede il nucleo essenziale del diritto alla salute, e rientra nei principi fondamentali che lo Stato può stabilire nella legislazione concorrente.

    Cosa distingue legislazione esclusiva e concorrente in materia sanitaria?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (inclusi i livelli essenziali di assistenza), le Regioni disciplinano l’organizzazione e l’erogazione dei servizi. Lo Stato non può invadere la competenza regionale di dettaglio senza giustificazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2008 – Pensione lavoratori spettacolo ENPALS parametro retributivo

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    La Corte ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sul meccanismo di calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. La norma contestata riguardava il parametro retributivo giornaliero usato per determinare la pensione.

    Di cosa si tratta

    Lavoratori dello spettacolo avevano avviato controversie previdenziali contro l’ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita, anziché sul parametro forfettario previsto dalla norma. I Tribunali di Torino e Sanremo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sanremo e il Tribunale di Torino, in funzione di giudici del lavoro, avevano impugnato l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia nel testo originario sia in quello sostituito dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della previdenza sociale (art. 38 Cost.) sollevate dal Tribunale di Sanremo, nonché inammissibile la questione del Tribunale di Torino. Ha dichiarato non fondata la questione del Tribunale di Sanremo sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel determinare il parametro retributivo rilevante ai fini pensionistici per i lavoratori dello spettacolo, la cui posizione previdenziale presenta caratteristiche peculiari legate alla discontinuità del rapporto di lavoro. Le scelte legislative non sono censurabili ove non risultino irragionevoli.

    Domande e risposte

    Chi è l’ENPALS e a chi si rivolge?

    L’ENPALS era l’ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (attori, musicisti, tecnici, ecc.). È stato incorporato nell’INPS nel 2012. Gestiva la previdenza obbligatoria di un settore con caratteristiche peculiari: lavoro discontinuo e spesso a giornata.

    Cosa garantisce l’art. 38 della Costituzione?

    Assicura a tutti i lavoratori il diritto alla previdenza in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. I relativi trattamenti devono essere adeguati alle esigenze di vita.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le questioni erano inammissibili perché i giudici rimettenti non avevano motivato adeguatamente o perché chiedevano alla Corte di effettuare scelte discrezionali riservate al legislatore, come la selezione di un diverso parametro retributivo.

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  • Corte cost. n. 181/2008 – Esdebitazione e contraddittorio dei creditori

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), nella parte in cui il procedimento di esdebitazione non prevede la notifica ai creditori concorsuali non integralmente soddisfatti. Senza la loro partecipazione il contraddittorio è violato, ledendo il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’esdebitazione è l’istituto che, dopo la chiusura del fallimento, consente al debitore fallito di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti dalla procedura. Il giudice di merito aveva sollevato la questione perché il procedimento non richiedeva che i creditori venissero avvisati e messi in condizione di partecipare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Venezia ha impugnato l’art. 143 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo risultante dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui il procedimento di esdebitazione attivato nell’anno successivo alla chiusura del fallimento non prevedeva la notifica ai creditori non integralmente soddisfatti, in riferimento all’art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143 R.D. 267/1942, limitatamente alla parte in cui — in caso di procedimento di esdebitazione attivato nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento — non è prevista la notificazione, a cura del ricorrente, ai creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, nelle forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Il principio

    Un procedimento di natura giurisdizionale è costituzionalmente legittimo solo se garantisce le garanzie minime del contraddittorio: tutti i soggetti i cui diritti possono essere pregiudicati devono essere messi in condizione di partecipare.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’esdebitazione?

    È il beneficio che libera il fallito dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento, consentendo un nuovo inizio economico.

    Perché i creditori devono essere avvisati?

    Perché l’esdebitazione estingue i loro crediti residui: è un atto che li pregiudica direttamente, quindi devono potersi difendere.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il debitore che chiede l’esdebitazione deve notificare il ricorso a tutti i creditori non soddisfatti integralmente, a pena di inammissibilità del procedimento.

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  • Corte cost. n. 201/2008 – Sottosegretario regione Molise illegittimo

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    La legge della Regione Molise che istituiva la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione è stata dichiarata interamente incostituzionale. Essa violava lo statuto regionale e l’art. 123 della Costituzione, che riservano allo statuto la disciplina dell’organizzazione degli organi regionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva creato con la l.r. n. 4/2007 un nuovo organo: il Sottosegretario alla Presidenza della Regione. Il Presidente del Consiglio aveva contestato la legge sostenendo che essa violasse gli artt. 20 e 23 dello statuto molisano (che individuano i componenti della Giunta regionale) e l’art. 123 Cost. (che riserva allo statuto l’organizzazione degli organi regionali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri investiva l’intera l.r. Molise 23 febbraio 2007, n. 4, in riferimento all’art. 123 della Costituzione e agli artt. 20 e 23 dello statuto regionale. La questione riguardava la possibilità di creare con legge ordinaria organi regionali non previsti dallo statuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera l.r. Molise n. 4/2007. L’istituzione del Sottosegretario — con funzioni ampie e partecipazione alle sedute della Giunta senza diritto di voto — contrastava con lo statuto regionale, che individua tassativamente i componenti dell’organo esecutivo.

    Il principio

    L’organizzazione degli organi regionali fondamentali deve essere disciplinata dallo statuto, approvato con la procedura rafforzata prevista dall’art. 123 Cost. Una legge regionale ordinaria non può istituire nuovi organi regionali né attribuire loro funzioni che alterino l’assetto statutariamente definito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 123 della Costituzione per le Regioni?

    Ogni Regione ha uno statuto che stabilisce la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta, sottoposta a referendum regionale.

    Può una Regione istituire un Sottosegretario con legge ordinaria?

    No, se lo statuto non lo prevede. La disciplina degli organi fondamentali della Regione deve essere contenuta nello statuto. Istituire un nuovo organo con legge ordinaria viola la gerarchia delle fonti regionali.

    Quale differenza c’è tra legge regionale ordinaria e statuto regionale?

    Lo statuto è la fonte primaria dell’ordinamento regionale, approvata con procedura rafforzata. Ha una forza superiore alla legge ordinaria della stessa Regione e deve rispettare la Costituzione. La legge regionale ordinaria non può derogare allo statuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2008 – Consulta statutaria Calabria natura giurisdizionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge calabrese che istituiva la Consulta Statutaria regionale. Alcune disposizioni attribuivano all’organo funzioni di tipo giurisdizionale che solo la Costituzione può riservare a organi dello Stato: ciò viola la riserva di giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva istituito con la l.r. n. 2/2007 una Consulta Statutaria, organo di garanzia dello statuto regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni ritenendo che attribuissero all’organo poteri paragiurisdizionali incompatibili con la Costituzione, la quale riserva la funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e alle giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione stessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri investiva gli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della l.r. Calabria n. 2/2007, in riferimento agli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione. La questione riguardava la possibilità per le Regioni di istituire organi con funzioni giurisdizionali al di fuori del sistema costituzionalmente previsto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, dell’art. 7, comma 3 (limitatamente alle parole sulle controversie originate da legge o regolamento), e dell’art. 8, comma 4, della l.r. Calabria n. 2/2007. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 6, 7 e 8 in riferimento all’art. 123, quarto comma, Cost., e non fondate quelle sull’art. 6 e sull’art. 7 (commi 1, 2, 4-8) in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire organi cui siano attribuite funzioni giurisdizionali: la funzione giurisdizionale spetta in via esclusiva alla magistratura ordinaria e alle giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione. Un organo di garanzia statutaria regionale può svolgere solo funzioni consultive o di controllo di natura non giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Consulta Statutaria regionale?

    Un organo previsto dallo statuto di alcune Regioni con il compito di garantirne l’applicazione e di risolvere conflitti interpretativi. Non deve però esercitare funzioni giurisdizionali, riservate ai giudici ordinari e amministrativi.

    Cosa vieta l’art. 102 della Costituzione?

    Stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali diversi da quelli già previsti dalla Costituzione.

    Le Regioni possono istituire propri organi giurisdizionali?

    No. La Costituzione riserva la potestà di istituire organi giurisdizionali allo Stato. Le Regioni possono creare organi di garanzia statutaria con funzioni consultive, ma non giurisdizionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2008 – Appello tributario deposito atti restituzione

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sezione di Caltanissetta) a causa di un mutamento del quadro normativo intervenuto dopo la rimessione. Il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce delle nuove norme.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte introdotta dal d.l. n. 203/2005 convertito dalla l. n. 248/2005. La norma riguardava i termini e le modalità di deposito degli atti nell’appello tributario. Nel corso del giudizio, il quadro normativo è mutato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, ha impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Il procedimento era relativo al contenzioso tributario tra la s.n.c. Laguna Blu e l’Agenzia delle Entrate di Enna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Il sopravvenuto mutamento normativo potrebbe aver inciso sulla rilevanza delle questioni sollevate: spetta alla Commissione tributaria valutare se le questioni rimangano rilevanti alla luce del nuovo assetto normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte, interviene un mutamento del quadro normativo idoneo a incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione debba essere riproposta.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando la legge cambia dopo la rimessione alla Corte?

    Se il mutamento normativo è rilevante per il giudizio principale, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.

    Cosa disciplina l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992?

    Disciplina il ricorso in appello nel processo tributario, compresi i termini e le modalità di deposito degli atti presso la commissione tributaria regionale competente.

    Quali erano i parametri costituzionali invocati?

    Gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa e di azione in giudizio) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2008 – Medicine complementari regione Toscana estinzione

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 9/2007 sulle medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia). Il processo si è estinto a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva disciplinato l’esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, istituendo appositi elenchi regionali. Il Governo aveva contestato la competenza legislativa regionale, ritenendo che la materia ricadesse nell’ambito della legislazione concorrente e che lo Stato avesse già dettato i principi generali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri aveva investito gli artt. 3, 5 e 6 della legge Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione (ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni e tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo si estingue per rinuncia?

    Significa che il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso prima che la Corte si pronunciasse nel merito. Una volta che la controparte accetta la rinuncia, il giudizio cessa e la norma impugnata rimane in vigore.

    Le medicine complementari rientrano nella competenza statale o regionale?

    La materia ricade nella legislazione concorrente (tutela della salute e professioni): lo Stato enuncia i principi fondamentali e le Regioni possono disciplinare i dettagli. La questione non è stata risolta nel merito poiché il processo si è estinto.

    Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?

    Elenca le materie di legislazione concorrente in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2008 – Espulsione straniero e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Palermo sull’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 in materia di immigrazione. La questione riguardava il diritto di difesa degli stranieri destinatari di decreti di espulsione, ma difettava dei necessari requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Due cittadini stranieri — uno tunisino e uno rumeno — avevano impugnato i rispettivi decreti di espulsione davanti al Giudice di pace di Palermo. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, ritenendola in contrasto con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come sostituito dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa e difesa d’ufficio). Le ordinanze di rimessione erano due, di identico contenuto, depositate il 23 ottobre 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto, rendendo il giudizio di costituzionalità non proponibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata sia sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo sia sotto quello della non manifesta infondatezza; la carenza di motivazione su tali presupposti determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    Si verifica quando la questione non soddisfa i requisiti formali o sostanziali minimi per essere esaminata nel merito dalla Corte: ad esempio perché difetta di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Cosa prevede l’art. 24 della Costituzione?

    Garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

    Un giudice di pace può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì, qualsiasi giudice — incluso il giudice di pace — può sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio, a condizione che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2008 – Inappellabilità dei proscioglimenti e aberratio ictus

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli e dalla Corte d’assise d’appello di Bari sull’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46/2006). I giudici rimettenti avevano colpito la norma sbagliata: nei giudizi a quibus non dovevano applicare l’art. 593, ma l’art. 10 della stessa legge, relativo al regime transitorio. Si tratta del classico caso di «aberratio ictus» nella scelta della norma oggetto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 ha modificato l’art. 593 c.p.p. introducendo il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Molte corti di appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale norma. Tuttavia, la Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari stavano giudicando su procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006: a tali procedimenti si applicava non il nuovo art. 593 c.p.p. bensì l’art. 10 della medesima legge, che ne disciplinava il regime transitorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per «aberratio ictus»: i giudici rimettenti non dovevano applicare l’art. 593 c.p.p. nei giudizi a quibus, perché i procedimenti erano già in corso prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006 e ricadevano sotto il regime transitorio dell’art. 10. Impugnare l’art. 593 anziché l’art. 10 è un errore di individuazione della norma rilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma che il giudice è effettivamente chiamato ad applicare nel giudizio principale. Se il giudice indica come oggetto della questione una norma diversa da quella applicabile (aberratio ictus), la questione è manifestamente inammissibile per errore nella scelta della norma oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «aberratio ictus» nel giudizio di costituzionalità?

    Si intende l’errore con cui il giudice rimettente «centra il bersaglio sbagliato»: invece di impugnare la norma che deve effettivamente applicare nel processo a quo, impugna una norma diversa, anche se correlata. La questione è inammissibile perché manca il presupposto della rilevanza.

    La legge n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti è poi stata dichiarata incostituzionale?

    Sì. La Corte ha successivamente dichiarato l’illegittimità di quella riforma con la sentenza n. 26/2007, ripristinando il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le questioni del 2008 sono quindi diventate sostanzialmente irrilevanti sul piano pratico.

    Qual è il regime transitorio dell’art. 10 della legge n. 46/2006?

    L’art. 10 stabiliva le regole applicabili ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge: era questa la norma che i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare, se ritenevano che il nuovo regime transitorio fosse costituzionalmente illegittimo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2008 – Riprese visive in luoghi privati e autorizzazione giurisdizionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 266, comma 2, c.p.p., relativa alle riprese visive effettuate in luoghi di privata dimora senza previa autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Varese non aveva sufficientemente descritto la fattispecie concreta né verificato se fosse praticabile un’interpretazione della norma già conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni di comunicazioni tra presenti: in luoghi di privata dimora, le intercettazioni sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo l’attività criminosa. Il Tribunale di Varese si trovava di fronte a riprese visive effettuate dal davanzale di un’abitazione senza autorizzazione giurisdizionale e chiedeva se la norma fosse costituzionalmente illegittima nella parte in cui non escludeva espressamente tali riprese dalla disciplina delle intercettazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 266, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di A. G. ed altri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per due ragioni: (1) la descrizione della fattispecie era insufficiente (le riprese erano effettuate «dal davanzale», senza chiarire se il davanzale fosse interno o esterno all’abitazione privata); (2) il giudice non aveva verificato se la ripresa senza autorizzazione comportasse già la radicale inutilizzabilità della prova in base all’interpretazione conforme alla sentenza n. 135/2002.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e verificare preventivamente se il risultato costituzionalmente corretto sia già raggiungibile attraverso un’interpretazione conforme della norma. In mancanza di questi requisiti, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Le riprese visive in luoghi privati senza autorizzazione sono inutilizzabili?

    Sì, secondo l’interpretazione già affermata dalla Corte nella sentenza n. 135/2002: le riprese visive nei luoghi di privata dimora, in assenza di autorizzazione giurisdizionale, sono inutilizzabili nel processo penale. La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare tale principio senza necessità di una nuova pronuncia costituzionale.

    Perché è importante sapere se il davanzale era interno o esterno?

    Perché la tutela costituzionale dell’inviolabilità del domicilio si applica agli spazi interni all’abitazione privata. Se le riprese erano effettuate dall’esterno verso l’interno, la questione si pone in modo diverso rispetto a riprese interne senza autorizzazione.

    Cosa sono gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione in questo contesto?

    L’art. 13 tutela la libertà personale; l’art. 14 l’inviolabilità del domicilio; l’art. 15 la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Tutti richiedono un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per le limitazioni nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    Norme collegate

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