Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 233/2009 – Codice ambientale rifiuti speciali e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73-140 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti speciali, sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche. La disciplina statale è risultata compatibile con il riparto di competenze legislative e con il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 73-140 del Codice ambientale disciplinano specificamente la gestione dei rifiuti speciali, ossia quelli prodotti da attività industriali, agricole, artigianali e di servizi. La normativa comprende la classificazione, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di questi rifiuti. Cinque Regioni hanno contestato tali disposizioni, lamentando una compressione delle proprie competenze legislative e un eccesso rispetto ai criteri della legge delega n. 308/2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73-140 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materie concorrenti: governo del territorio, tutela della salute), agli artt. 76, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione. Si contestava in particolare l’attribuzione allo Stato di competenze autorizzatorie sugli impianti di smaltimento e la disciplina delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni esaminate. Ha confermato che la disciplina statale dei rifiuti speciali rientra nella competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, che il legislatore statale può stabilire principi fondamentali nelle materie concorrenti connesse e che le forme di coinvolgimento delle Regioni previste dalla normativa sono sufficienti a rispettare il principio di leale collaborazione. La sentenza è depositata il 23 luglio 2009.

    Il principio

    La disciplina statale sulla gestione dei rifiuti speciali, inserita nella materia di competenza esclusiva della tutela dell’ambiente, non viola le competenze regionali nelle materie concorrenti purché riservi alle Regioni adeguati spazi di intervento e rispetti il principio di leale collaborazione attraverso meccanismi di raccordo istituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i rifiuti speciali?

    Sono rifiuti prodotti da attività produttive, industriali, artigianali e di servizi che non sono rifiuti urbani. Si distinguono in pericolosi e non pericolosi in base alla presenza di sostanze che possono arrecare danno alla salute o all’ambiente. La loro gestione è soggetta a obblighi più stringenti rispetto ai rifiuti ordinari.

    Perché le Regioni contestavano le norme sulle tariffe di smaltimento?

    Perché ritenevano che la fissazione statale delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali ledesse la competenza regionale in materia di governo del territorio e di disciplina dei servizi pubblici locali, che appartiene alle materie a legislazione concorrente.

    Cosa rimane alle Regioni nella gestione dei rifiuti speciali?

    Le Regioni mantengono potere di pianificazione territoriale per gli impianti, poteri autorizzatori per quelli di competenza regionale, poteri di vigilanza e controllo, e possono stabilire norme più restrittive di quelle statali in materia di tutela ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2009 – Azione diretta trasportato e risarcimento diretto RC auto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 141 e 149 del Codice delle assicurazioni private, sollevate dai Giudici di pace di Macerata e Milano. Le questioni erano in parte già state decise dalla Corte (art. 149, con sentenza n. 180 del 2009) e in parte difettavano dei requisiti minimi di ammissibilità per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace — quello di Macerata e quello di Milano — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private). L’art. 141 riguarda il risarcimento del danno subito dal trasportato, che può agire direttamente contro l’assicuratore del vettore indipendentemente dall’accertamento della responsabilità. L’art. 149 disciplina la procedura di risarcimento diretto già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 180 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 141 e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Macerata (ordinanza del 16 settembre 2008) e Giudice di pace di Milano (ordinanza del 21 maggio 2008). Il GdP di Macerata contestava l’art. 141, lamentando che la compagnia del vettore non potesse difendersi efficacemente essendo tenuta a risarcire indipendentemente dalla responsabilità. Il GdP di Milano contestava entrambi gli articoli.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Per quanto riguarda l’art. 149, la questione era già stata decisa con la sentenza n. 180 del 2009, pronunciata nello stesso giorno. Per l’art. 141, le ordinanze presentavano lacune motivazionali sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale viene decisa dalla Corte, le successive ordinanze di rimessione che sollevano la medesima questione negli stessi termini sono manifestamente inammissibili: il giudice rimettente avrebbe dovuto tenere conto della pronuncia della Corte e verificare se la propria questione presentasse profili diversi o nuovi rispetto a quella già decisa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 141 del Codice delle assicurazioni per il trasportato?

    L’art. 141 stabilisce che il soggetto trasportato, in caso di sinistro, può agire direttamente contro l’assicuratore del vettore (il conducente del veicolo su cui era trasportato) per ottenere il risarcimento del danno subito, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del vettore medesimo. L’assicuratore ha poi diritto di regresso verso il responsabile civile.

    Qual è la differenza tra l’art. 141 e l’art. 149 del Codice delle assicurazioni?

    L’art. 141 riguarda il trasportato: la persona che si trovava sul veicolo al momento del sinistro. L’art. 149 riguarda il danneggiato che conduceva il proprio veicolo: può rivolgersi alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile (procedura di risarcimento diretto). Sono due meccanismi distinti per categorie diverse di danneggiati.

    Perché la compagnia assicuratrice del vettore lamentava la violazione del diritto di difesa?

    Perché è tenuta a risarcire il trasportato anche se la responsabilità del sinistro è interamente dell’altro conducente: in tal caso, non può opporre eccezioni sulla responsabilità per difendere la propria posizione nel giudizio con il trasportato, ma deve prima pagare e poi rivalersi. Il tema è rimasto aperto in dottrina e giurisprudenza.

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  • Corte cost. n. 232/2009 – Decreto ambientale gestione rifiuti e competenze regionali

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    La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55-175 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sollevate da numerose Regioni. La Corte ha in parte dichiarato alcune questioni inammissibili e in parte non fondate, confermando la conformità a Costituzione della disciplina statale nei suoi elementi essenziali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 152/2006 ha introdotto una disciplina organica sulla gestione dei rifiuti (Parte Quarta), comprendente le definizioni di rifiuto, la classificazione, i piani regionali, l’autorizzazione agli impianti e le bonifiche dei siti contaminati. Numerose Regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata) hanno impugnato le disposizioni relative agli artt. 55, 57-70, 72, 116, 117 e 175, lamentando violazioni del riparto di competenze e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno censurato le disposizioni del Codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, in riferimento agli artt. 76, 117 (in particolare terzo comma, materia concorrente del governo del territorio e della tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Si lamentava tra l’altro una distribuzione di competenze troppo centralizzata e l’insufficiente coinvolgimento delle autonomie regionali nei procedimenti di autorizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha esaminato quarantadue distinte questioni, dichiarando la maggior parte non fondate. Ha confermato che la disciplina statale dei rifiuti rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), lasciando alle Regioni spazi normativi nelle materie concorrenti connesse. Alcune questioni, relative a norme che attribuivano allo Stato competenze amministrative senza adeguata motivazione in chiave di sussidiarietà, sono state dichiarate in parte accolte o inammissibili. La sentenza è stata depositata il 23 luglio 2009.

    Il principio

    La disciplina statale sulla gestione dei rifiuti, dettata nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, non viola le competenze regionali quando rispetti il principio di leale collaborazione e non svuoti le attribuzioni delle Regioni nelle materie concorrenti. Lo Stato può attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative solo quando ciò sia giustificato da esigenze di uniformità e sia accompagnato da adeguate forme di coinvolgimento delle autonomie.

    Domande e risposte

    Perché la gestione dei rifiuti tocca sia Stato che Regioni?

    Perché la materia si colloca all’intersezione tra la tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) e il governo del territorio e la tutela della salute (materie a legislazione concorrente). Le Regioni possono dettare norme più restrittive di quelle statali in materia ambientale, ma non possono derogare ai principi fondamentali.

    Cosa sono le bonifiche dei siti contaminati?

    Sono gli interventi di risanamento dei siti in cui sono presenti sostanze inquinanti che superano le concentrazioni-soglia di rischio previste dalla legge. Il Codice ambientale disciplina le procedure di indagine, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, attribuendo allo Stato la competenza sui siti di interesse nazionale.

    Cosa significa che alcune questioni sono state «assorbite»?

    Quando la Corte accoglie una questione con riferimento a un parametro (ad esempio l’art. 117 Cost.), può dichiarare «assorbite» le censure relative ad altri parametri (ad esempio l’art. 76 Cost.), ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità già pronunciata sia sufficiente a definire il giudizio.

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  • Corte cost. n. 231/2009 – Indennità Carabinieri e decreto delegato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 198/1995 (Arma dei Carabinieri), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una determinata indennità ai sottufficiali in servizio permanente effettivo. La Corte ha ritenuto che la norma si ponga in coerenza con i principi della legge delega, che mirava all’equiordinazione dei trattamenti economici tra le diverse forze di polizia.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 198/1995, integrato dal d.lgs. n. 83/2001, disciplina i ruoli e l’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri. Un sottufficiale (Orlando Barbato) ha promosso un giudizio davanti alla Corte dei conti della Sardegna, lamentando che l’art. 54-bis non prevedeva in suo favore un’indennità riconosciuta invece ad analoghe figure delle altre forze di polizia. La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 198/1995, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Si deduceva che la norma, non prevedendo la corresponsione dell’indennità in questione al personale dei Carabinieri, violasse il principio di parità di trattamento tra forze di polizia (art. 3 Cost.) e fosse in contrasto con i principi della legge delega n. 216/1992 (art. 76 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ritenuto che la norma censurata non contrasti con la ratio della legge delega, il cui obiettivo era una «sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici delle diverse forze di polizia». La scelta del legislatore delegato di non prevedere una determinata indennità per i Carabinieri è rientrata nell’ambito della discrezionalità consentita dalla delega, in coerenza con precedenti pronunce della stessa Corte.

    Il principio

    Il principio di equiordinazione tra le forze di polizia, posto dalla legge delega, non impone che ogni singolo elemento del trattamento economico sia identico per tutte le categorie: il legislatore delegato conserva margini di discrezionalità nell’articolare la disciplina, purché ne rispetti il nucleo essenziale e la finalità complessiva.

    Domande e risposte

    Cosa significa «equiordinazione» tra forze di polizia?

    Significa che le diverse forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.) devono avere trattamenti economici e giuridici sostanzialmente equivalenti per funzioni analoghe, pur nel rispetto delle rispettive specificità ordinamentali.

    Perché la Corte ha ritenuto il vizio ex art. 76 Cost. non fondato?

    Perché l’art. 76 Cost. vieta al legislatore delegato di eccedere i principi e criteri direttivi della delega, ma non impone che ogni singola scelta normativa riproduca pedissequamente modelli vigenti per altre categorie. Il decreto delegato non aveva violato la delega, ma aveva esercitato la discrezionalità nei limiti consentiti.

    Cos’è il d.lgs. n. 198/1995?

    Si tratta del decreto legislativo che ha riorganizzato i ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri, dando attuazione alla legge delega n. 216/1992 che delegava al Governo il riordino dei corpi di polizia a ordinamento militare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2009 – Dimidiazione termine opposizione decreto ingiuntivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza sul combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 165 e 647, primo comma, c.p.c. Il rimettente aveva proposto censure in rapporto di alternatività irrisolta tra loro e, inoltre, aveva fondato la questione su una mera congettura circa l’inconsapevolezza della dimidiazione del termine di comparizione da parte dell’opponente.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Monza, l’opponente aveva assegnato un termine di comparizione superiore a sessanta giorni ma inferiore a novanta, e si era costituito in giudizio dieci giorni dopo la notifica dell’opposizione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione di un termine di comparizione ridotto. Ne era risultata la tardività dell’iscrizione a ruolo e l’improcedibilità dell’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole che la decadenza scattasse automaticamente anche quando l’opponente avesse concesso involontariamente (inconsapevolmente) un termine di comparizione che attivava la dimidiazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni concorrenti: primo, le censure erano formulate in rapporto di alternatività irrisolta (il rimettente non aveva indicato quale delle soluzioni prospettate dovesse prevalere); secondo, il rimettente non aveva fornito alcuna dimostrazione che nel caso di specie la dimidiazione fosse stata effettivamente inconsapevole, fondando la questione su una mera congettura priva di riscontri nel fascicolo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando le censure sono formulate in alternativa non risolta tra loro o quando la rilevanza è fondata su presupposti di fatto non dimostrati ma solo ipotizzati dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione deve motivare specificamente su entrambi i profili.

    Domande e risposte

    Quando scatta la dimidiazione automatica del termine di costituzione?

    Secondo il diritto vivente all’epoca dei fatti, la dimidiazione del termine di costituzione conseguiva automaticamente ogni volta che l’opponente concedeva all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (novanta giorni), indipendentemente dall’intenzione dell’opponente stesso di avvalersi di tale riduzione.

    Cosa significa «censure in alternativa irrisolta»?

    Significa che il giudice rimettente ha prospettato più soluzioni possibili alla violazione costituzionale denunciata senza indicare quale sia quella da preferire. Ciò rende impossibile per la Corte pronunciarsi, perché non è chiaro quale tipo di intervento sarebbe necessario sulla norma impugnata.

    Perché è importante motivare sulla rilevanza?

    La rilevanza è la condizione per cui la questione di costituzionalità deve incidere concretamente sull’esito del giudizio a quo. Se il presupposto di fatto su cui si fonda è meramente ipotetico, la Corte non può verificare se il suo intervento cambierebbe qualcosa nel processo principale.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: parametro invocato dal rimettente per la perdita del diritto di opposizione
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: invocato in relazione alla ragionevole durata e all’effettività della tutela giurisdizionale
  • Corte cost. n. 190/2009 – Rifiuto accertamento stupefacenti alla guida inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza di stupefacenti) sollevate dal Giudice di pace di Pontassieve, per omessa descrizione della fattispecie concreta e per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si era limitato a formulare i quesiti rinviando alle motivazioni dei ricorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pontassieve aveva sollevato più questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 del Codice della strada, che disciplina la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Le questioni riguardavano: la sanzione per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 8), la mancata indicazione delle modalità con cui può essere compressa la libertà personale del conducente (comma 3), e la responsabilità solidale del proprietario del veicolo nell’ipotesi di rifiuto (art. 196 CdS).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 187, commi 3 e 8, e art. 196, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Parametri: artt. 3, 13, 24 e 27 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Pontassieve, ordinanza del 22 luglio 2008. I giudizi riguardavano opposizioni a verbali di contestazione per violazione dell’art. 187, comma 8, e impugnative delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per due motivi concorrenti: a) omessa descrizione della fattispecie concreta del giudizio a quo, che impedisce il controllo sulla rilevanza; b) omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente semplicemente formulato i quesiti e rinviato alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere: la descrizione della fattispecie concreta del giudizio, la motivazione sulla rilevanza e la motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza. Non è sufficiente rinviare alle argomentazioni delle parti del giudizio principale: il giudice rimettente deve elaborare autonomamente le ragioni del dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 187 del Codice della strada?

    L’art. 187 vieta la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Prevede accertamenti da parte delle forze dell’ordine (comma 3), sanzioni penali per chi guida in tale stato e sanzioni amministrative per chi rifiuta gli accertamenti (comma 8). Contempla anche la sospensione della patente.

    Perché il rimettente contestava la responsabilità solidale del proprietario?

    L’art. 196 CdS prevede che il proprietario del veicolo risponda solidalmente con il conducente per le sanzioni amministrative. Il giudice riteneva irragionevole estendere questa responsabilità al caso del rifiuto degli accertamenti (art. 187, comma 8), poiché tale condotta è strettamente personale del conducente.

    Cosa significa il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione?

    Significa che il giudice che solleva la questione deve motivare autonomamente perché la norma sia non manifestamente infondata: non può limitarsi a recepire le argomentazioni delle parti. La Corte deve poter valutare la questione sulla sola base dell’ordinanza, senza ricostruire argomenti non elaborati dal giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2009 – Emergenza sanitaria Valle d’Aosta medici convenzionati

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale della Valle d’Aosta sull’emergenza sanitaria territoriale. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni contestate, accogliendo sostanzialmente le censure proposte. La Regione ha accettato la rinuncia e il processo si è estinto.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale della Valle d’Aosta n. 4 del 2008, che disciplina il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria. In particolare, erano contestate le norme sull’inquadramento nella dirigenza medica dei medici convenzionati per l’emergenza territoriale (art. 8) e quelle sul personale tecnico specializzato nelle ambulanze medicalizzate (art. 9, comma 3 e Allegato A). Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 8, 9, comma 3, lettera a), e Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 4. Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l’art. 3, lettera l), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del giugno 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Governo, con atto del 13 maggio 2009, aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni contestate, recependo sostanzialmente le censure. La Regione Valle d’Aosta aveva formalmente accettato la rinuncia il 28 maggio 2009. In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia al ricorso: quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta, il giudizio si chiude senza una decisione di merito. Ciò accade frequentemente quando la Regione o lo Stato, in corso di causa, modificano le disposizioni impugnate, venendo meno l’interesse a coltivare il giudizio.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Perché l’art. 8 della legge regionale prevedeva l’inquadramento diretto nella dirigenza medica dei medici convenzionati con cinque anni di servizio, bypassando le procedure concorsuali ordinarie. Il Governo sosteneva che ciò violasse i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e la competenza legislativa statale in materia di professioni sanitarie (art. 117, terzo comma, Cost.).

    Cosa succederebbe se la Regione non avesse modificato la legge?

    Il giudizio sarebbe proseguito nel merito e la Corte avrebbe valutato se le disposizioni regionali violassero i parametri costituzionali invocati. La scelta di modificare la legge in corso di causa è stata una soluzione concordata che ha evitato una pronuncia di incostituzionalità.

    La Valle d’Aosta ha uno Statuto speciale: cosa cambia?

    La Valle d’Aosta è una Regione a statuto speciale, con competenze legislative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie. Tuttavia, anche le Regioni speciali devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione e i principi statali nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2009 – Insindacabilità parlamentare on. Sgarbi termine deposito

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità relativa a dichiarazioni dell’on. Sgarbi verso due magistrati. Il Tribunale aveva depositato gli atti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, per diffamazione continuata e aggravata nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, componenti del Collegio che aveva disposto l’arresto del senatore Lino Jannuzzi. Le frasi offensive erano contenute in articoli di stampa del novembre e dicembre 2002. La Camera dei deputati aveva deliberato, il 12 settembre 2007, che tali affermazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito), iscritto al n. 11 del registro conflitti 2008. Ricorrente: Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio. Resistente: Camera dei deputati. Il Tribunale sosteneva l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia di Sgarbi e la sua attività parlamentare, e chiedeva l’annullamento della delibera di insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Il Tribunale di Monza aveva ricevuto la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità il 4 novembre 2008 e aveva notificato il ricorso alla Camera il 17 novembre 2008. Però aveva depositato il ricorso con la prova della notificazione presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 2008, ossia ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’ultima notificazione (che scadeva il 7 dicembre 2008). Il mancato rispetto del termine perentorio impedisce lo svolgimento del giudizio di merito.

    Il principio

    Il termine di venti giorni dalla data dell’ultima notificazione per il deposito del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità presso la cancelleria della Corte è perentorio. Il suo mancato rispetto rende il ricorso per conflitto di attribuzioni improcedibile, precludendo definitivamente il giudizio di merito, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un organo statale (come un tribunale) contesta che un altro organo (come il Parlamento) abbia menomato le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice penale chiede alla Corte di accertare se la delibera della Camera sia corretta.

    Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità?

    L’art. 68, primo comma, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha chiarito in molte pronunce che l’insindacabilità si applica solo alle dichiarazioni rese nell’esercizio funzionale del mandato, non a quelle rese “fuori dalle mura” (extra moenia) del Parlamento.

    Perché la Corte non ha potuto decidere nel merito?

    Perché il Tribunale di Monza aveva perso il termine perentorio per depositare gli atti: la ricevuta postale dimostrava che il plico era stato spedito il 18 dicembre 2008, ma il termine scadeva il 7 dicembre. Il rispetto dei termini processuali è inderogabile anche nei giudizi costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2009 – Opposizione decreto ingiuntivo e termine dimidiato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente aveva omesso di verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che avrebbe potuto risolvere la questione senza investire la Corte.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Milano, gli opponenti si erano avvalsi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione prevista dall’art. 645, secondo comma, c.p.c. Ciò aveva comportato la correlativa riduzione del termine per la costituzione in giudizio. La tardività della loro iscrizione a ruolo era tuttavia dipesa da un ritardo dell’Ufficio notifiche nella restituzione dell’atto, vale a dire da un fatto non imputabile agli opponenti stessi. Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, primo e secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. La norma prevede che il giudice dichiari l’opposizione improcedibile qualora l’opponente non si sia costituito nei termini; il rimettente contestava l’irragionevolezza di tale decadenza quando la tardività sia dovuta a fatto non imputabile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il rimettente non aveva ricercato un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 184-bis, 294 e 647 c.p.c., che avrebbe potuto consentire la rimessione in termini dell’opponente nei casi di tardività non imputabile. La mancata esplorazione di tale via ha reso il rinvio alla Corte prematuro e insufficientemente motivato quanto alla rilevanza.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se sia praticabile un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. L’omessa ricerca di tale interpretazione — specie quando vi siano disposizioni che già consentono la rimessione in termini per causa non imputabile — rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa accade se l’opponente a un decreto ingiuntivo si costituisce in ritardo?

    L’opposizione viene dichiarata improcedibile dal giudice, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva definitiva. La legge processuale prevede però alcuni meccanismi di rimessione in termini quando la tardività sia dovuta a cause non imputabili alla parte.

    Cosa significa «dimidiare» il termine di comparizione?

    Significa ridurre della metà il termine che intercorre tra la notifica della citazione in opposizione e l’udienza. Questa facoltà, prevista dall’art. 645 c.p.c., comporta automaticamente la riduzione proporzionale anche del termine entro cui l’opponente deve costituirsi in giudizio.

    Cos’è l’interpretazione costituzionalmente orientata?

    Si tratta della tecnica interpretativa con cui il giudice sceglie, tra più letture possibili di una norma, quella che la rende compatibile con la Costituzione. La Corte costituzionale può essere investita della questione solo se tale interpretazione risulta impraticabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2009 – Sanzione rifiuto alcool-test e disparità di trattamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, comma 7, del Codice della strada, che sanziona il rifiuto dell’alcool-test, sollevata dal Giudice di pace di Morbegno con sette ordinanze. Il rimettente aveva impugnato una norma del Codice della strada mentre i giudizi vertevano su provvedimenti prefettizi di sospensione della patente emessi ai sensi di un diverso articolo.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Morbegno aveva sollevato, con sette ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, del Codice della strada (come sostituito dal d.l. n. 117 del 2007, conv. L. n. 160 del 2007), che sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi all’alcool-test. Il rimettente lamentava che la sanzione prevista per il rifiuto determinasse una disparità di trattamento: chi rifiuta l’alcool-test paga una sanzione pecuniaria e ha la patente sospesa per sei mesi, mentre chi viene trovato in stato di ebbrezza rischia la sospensione fino a due anni, con procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007. Parametro: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Morbegno, con sette ordinanze del 2008. I giudizi riguardavano l’impugnazione di provvedimenti di sospensione della patente emessi dal prefetto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Il rimettente impugnava l’art. 186 del Codice della strada, ma i giudizi vertevano sull’impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, emesso ai sensi dell’art. 223 del medesimo codice, che è una norma diversa. La questione non era rilevante perché il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità dell’atto amministrativo, non applicare la norma penale impugnata.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella che il giudice deve applicare nel giudizio a quo: se il giudizio verte sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo di sospensione della patente, la norma rilevante è quella che disciplina tale provvedimento, non quella che prevede la sanzione penale per il reato sottostante.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la sanzione per il rifiuto dell’alcool-test e quella per la guida in stato di ebbrezza?

    Chi rifiuta l’alcool-test (art. 186, comma 7, CdS) incorre in una sanzione pecuniaria e nella sospensione della patente da sei mesi a due anni, oltre al fermo del veicolo. Chi viene trovato in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2) è soggetto a sanzioni penali graduate in base al tasso alcolemico, con sospensione della patente che varia da tre mesi a due anni. Le fattispecie sono oggettivamente diverse.

    Perché chi rifiuta l’alcool-test rischia meno di chi viene trovato ubriaco?

    Il sistema sanzionatorio distingue le due condotte: il rifiuto è un illecito autonomo, sanzionato come tale. Chi viene trovato con tasso alcolemico molto elevato rischia sanzioni ben più severe, incluso l’arresto. Tuttavia, nella pratica, il rifiuto può convenzionalmente essere preferito da chi teme di risultare oltre il limite: questa asimmetria è una questione di politica legislativa, non di incostituzionalità.

    Il Giudice di pace di Morbegno aveva sbagliato nel sollevare la questione?

    Sì, secondo la Corte: il giudice avrebbe dovuto individuare correttamente la norma applicabile nel giudizio (quella sulla sospensione amministrativa della patente, art. 223 CdS) e non quella penale sull’alcool-test (art. 186 CdS). L’errore di identificazione della norma applicabile ha determinato l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità tra chi rifiuta e chi guida in stato di ebbrezza
  • Corte cost. n. 228/2009 – Perequazione pensione di guerra manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che stabilisce la decorrenza della perequazione automatica della maggiorazione della pensione di guerra dalla data di concessione della maggiorazione stessa. La Corte ha ritenuto non irragionevole collegare l’adeguamento automatico al momento in cui il beneficio è stato accordato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 140/1985 prevede una maggiorazione della pensione di guerra per talune categorie di invalidi, con adeguamento automatico (perequazione) nel tempo. Una controversia sorta davanti al Tribunale di Savona riguardava la decorrenza di tale perequazione: il ricorrente sosteneva che l’adeguamento dovesse essere calcolato a partire dall’importo iniziale della pensione, incrementato fin dal gennaio 1985, anziché dalla data di liquidazione della maggiorazione. La legge finanziaria 2008 ha fornito un’interpretazione autentica nel senso sostenuto dall’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 505, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Secondo il rimettente, era irragionevole far decorrere la perequazione dalla concessione della maggiorazione anziché dall’importo base iniziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha osservato che la maggiorazione della pensione di guerra non risponde alla medesima finalità cui sopperiscono istituti come la rivalutazione o l’integrazione al minimo, ma costituisce una «elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione». Le vicende della sua perequazione automatica non sono irragionevolmente connesse alla data di concessione del beneficio: far decorrere l’adeguamento da quel momento costituisce una specificazione coerente della disciplina del beneficio stesso.

    Il principio

    La perequazione automatica della maggiorazione della pensione di guerra può legittimamente decorrere dalla data di concessione della maggiorazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 38 Cost. La maggiorazione ha natura di beneficio discrezionale (gratificazione della Nazione) e non di prestazione previdenziale in senso stretto, sicché la sua regolamentazione gode di più ampia flessibilità legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa è la maggiorazione della pensione di guerra?

    Si tratta di un incremento aggiuntivo della pensione spettante agli invalidi di guerra appartenenti a determinate categorie, introdotto dalla legge n. 140/1985 come forma di riconoscimento dello Stato verso chi ha subito danni alla salute in contesti bellici.

    Cosa significa «perequazione automatica»?

    La perequazione automatica è il meccanismo per cui le prestazioni previdenziali vengono periodicamente adeguate all’aumento del costo della vita, in modo da preservarne il valore reale nel tempo. Nel caso in esame, la controversia verteva sul momento da cui tale adeguamento dovesse essere calcolato.

    Perché la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata?

    Perché la scelta legislativa di ancorare la decorrenza della perequazione alla data di concessione della maggiorazione è coerente con la natura del beneficio e non priva di giustificazione razionale. Non emerge alcuna irragionevolezza manifesta né alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra categorie comparabili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2009 – Fauna selvatica aree protette Sicilia cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni della delibera legislativa siciliana in materia di controllo del sovrappopolamento faunistico nelle aree protette. L’Assemblea regionale siciliana aveva omesso le parti impugnate in sede di promulgazione, privando così il giudizio del suo oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008 (disegno di legge n. 103), concernente le norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita nelle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate riguardavano i piani selettivi di cattura e abbattimento di fauna nelle aree naturali protette, incluse specie domestiche inselvatichite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008, n. 103. Parametri: artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana e interferenza nella materia penale. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso del 31 ottobre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Presidente della Regione siciliana aveva promulgato la legge omettendo le parti impugnate dal Commissario: tale omissione in sede di promulgazione esaurisce il potere promulgativo in modo definitivo e irreversibile, rendendo le disposizioni omesse prive di efficacia. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il giudizio si estingue.

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale omettendo le parti che erano state impugnate dal Commissario dello Stato, le disposizioni omesse perdono ogni possibilità di acquistare efficacia. Il potere promulgativo, esercitato una sola volta in modo parziale, si esaurisce definitivamente: ciò rende privo di oggetto il giudizio costituzionale e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    È una figura prevista dallo Statuto della Regione siciliana (d.lgs. lgt. n. 455 del 1946). Rappresenta lo Stato nella Regione e può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali ritenute in contrasto con la Costituzione o con le norme di attuazione dello Statuto, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Si tratta di una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito: accade quando, per una sopravvenienza (nel caso, la mancata promulgazione delle norme impugnate), il giudizio ha perso il suo oggetto. Non vi è una decisione sulla legittimità delle disposizioni originariamente impugnate.

    Che cosa prevedevano le norme impugnate?

    Prevedevano piani di cattura e abbattimento controllato di fauna selvatica — incluse specie domestiche inselvatichite — nelle aree naturali protette siciliane, quando il loro sovrappopolamento compromettesse l’equilibrio ecologico o costituisse un pericolo per l’uomo. Il Commissario contestava la compatibilità di tale disciplina con la normativa statale sulla tutela dell’ambiente e delle aree protette.

    Norme collegate