Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 99/2008 – Conflitto attribuzioni Comuni Altipiano Sette Comuni referendum

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai delegati dei Comuni dell’Altipiano dei Sette Comuni (Vicentino), che lamentavano l’omessa presentazione al Parlamento del disegno di legge di distacco dalla Regione Veneto e aggregazione al Trentino-Alto Adige, nonostante l’esito positivo del referendum. I soggetti ricorrenti non erano «poteri dello Stato» legittimati al conflitto.

    Di cosa si tratta

    I Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (l’«Altipiano dei Sette Comuni», in provincia di Vicenza) avevano promosso e vinto un referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino-Alto Adige. L’art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970 imponeva al Ministro dell’interno di presentare entro sessanta giorni il disegno di legge parlamentare previsto dall’art. 132 Cost. Il Ministro non lo aveva fatto, e i delegati dei Comuni avevano sollevato conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Francesco Valerio Rodeghiero (delegato dei Comuni) e Francesco Frattolin (coordinatore dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione») hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’interno per la mancata presentazione del disegno di legge, lamentando la violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile: i ricorrenti non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzione tra poteri è uno strumento riservato ai poteri supremi dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura nella sua indipendenza istituzionale): singoli cittadini o comitati referendari non possono proporlo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost. è ammissibile solo quando il ricorrente sia un «potere dello Stato» nel senso tecnico-costituzionale del termine: un organo costituzionale o di rilevanza costituzionale che abbia una sfera di attribuzioni proprie da difendere. I delegati di Comuni o i comitati referendari non hanno tale qualità.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno dei giudizi affidati alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.) che si instaura quando un potere dello Stato lamenti che un altro potere abbia invaso o leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali. Classici esempi: conflitto tra Parlamento e magistratura (es. sui casi di insindacabilità) o tra Governo e Corte di cassazione.

    Perché i delegati dei Comuni non potevano promuoverlo?

    Perché i Comuni e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» nel senso richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Possono essere legittimati come «soggetti» del conflitto solo organi che esercitano attribuzioni costituzionalmente garantite in modo autonomo rispetto agli altri poteri.

    Come si può allora far valere l’omessa presentazione del disegno di legge?

    Si tratta di un problema politico-costituzionale non facilmente aggredibile in via giurisdizionale. I Comuni potrebbero agire attraverso i propri rappresentanti istituzionali o sollecitare l’intervento parlamentare, ma non tramite il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.

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  • Corte cost. n. 98/2008 – Appello sanzioni amministrative riforma processo Cassazione

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006, che ha reso appellabili (in luogo del ricorso per cassazione) le sentenze sull’opposizione a sanzioni amministrative. La delega legislativa era sufficientemente determinata e non è stata violata.

    Di cosa si tratta

    Prima della riforma del 2006, la sentenza del giudice di pace che decideva l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione (sanzione amministrativa pecuniaria) era ricorribile solo in Cassazione, non appellabile. Il d.lgs. n. 40/2006, attuando una delega della legge n. 80/2005, ha abrogato tale disposizione, rendendo la sentenza appellabile davanti al Tribunale. Il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’appello di Brescia hanno dubitato che la delega coprissse tale modifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’appello di Brescia hanno impugnato l’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40/2006 in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sostenendo che il decreto legislativo eccedeva i limiti della delega conferita dalla legge n. 80/2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate. La legge delega n. 80/2005 includeva tra i suoi principi e criteri direttivi la riforma del processo di cassazione in funzione nomofilattica, e l’eliminazione del ricorso diretto in Cassazione per le opposizioni a sanzioni amministrative era coerente con tale obiettivo. Il decreto delegato non ha ecceduto i limiti della delega.

    Il principio

    Una delega legislativa è rispettata quando il decreto delegato si muove nell’area dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega, anche se non realizza l’unica soluzione possibile: è sufficiente che la scelta del governo sia razionalmente riconducibile all’obiettivo della delega. L’introduzione dell’appello in luogo del ricorso per cassazione nelle controversie su sanzioni amministrative è coerente con l’obiettivo di ridurre il carico della Corte di cassazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con l’appellabilità delle sentenze su sanzioni amministrative?

    Prima della riforma, chi perdeva davanti al giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative poteva impugnare la sentenza solo direttamente in Cassazione. Dal 2006, può invece fare appello al Tribunale ordinario, con un doppio grado di merito prima del giudizio di legittimità.

    Cos’è la funzione nomofilattica della Cassazione?

    È il ruolo della Corte di cassazione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Per esercitarla efficacemente, la Corte non deve essere oberata da ricorsi su questioni di fatto o di merito: la riforma mirava appunto a ridurre l’afflusso di cause.

    La riforma vale anche per i giudizi già instaurati?

    Sì, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 (o per quelli in cui la norma è applicabile ratione temporis). Il regime transitorio era quello applicabile nel giudizio a quo.

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  • Corte cost. n. 97/2008 – Insindacabilità parlamentare Cicchitto e magistratura

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    La Corte annulla la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto sulla magistrata Maria Clementina Forleo. Le affermazioni — accusare un giudice di motivazione politica — non erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma diffamazione extra-funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Fabrizio Cicchitto aveva rilasciato all’agenzia ANSA, nei giorni 25 gennaio e 4 febbraio 2005, dichiarazioni molto dure contro il GUP di Milano Maria Clementina Forleo, accusandola di avere emesso una sentenza «aberrante» motivata da «solidarietà con la resistenza irachena» e dalla militanza politica di sinistra. Il Tribunale di Roma procedeva per diffamazione. La Camera aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la delibera di insindacabilità adottata il 26 gennaio 2006 invadeva la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poiché le dichiarazioni di Cicchitto non erano «opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni» di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni di Cicchitto erano esternazioni rese a mezzo agenzia di stampa, prive di nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare: il deputato non stava esercitando una funzione tipicamente parlamentare (intervento in aula, interrogazione, ecc.) bensì esprimeva giudizi personali sulla condotta di un magistrato.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ossia in un contesto in cui il parlamentare agisce come tale. Le dichiarazioni rese ai media su questioni di pubblico interesse, pur da un membro del Parlamento, non godono di tale copertura se non presentano un nesso funzionale diretto con atti parlamentari tipici.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È il principio dell’art. 68, primo comma, Cost. per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del parlamentare.

    Perché le dichiarazioni di Cicchitto non erano coperte?

    Non c’era alcun atto parlamentare tipico (discorso, interrogazione, proposta di legge) a cui le dichiarazioni rese all’ANSA potessero essere ricondotte come «divulgazione esterna». Il nesso funzionale, che è il requisito essenziale, mancava del tutto.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il processo penale per diffamazione davanti al Tribunale di Roma può riprendere. L’annullamento della delibera rimuove l’ostacolo procedurale che la Camera aveva frapposto alla prosecuzione del giudizio.

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  • Corte cost. n. 96/2008 – Liquidazione onorari avvocati giudizio amministrativo

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relative al procedimento semplificato di liquidazione degli onorari degli avvocati (artt. 28-29, l. n. 794/1942). Il Consiglio di Stato chiedeva se tale procedimento dovesse applicarsi anche al giudizio amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato che aveva prestato attività difensionale in un giudizio amministrativo aveva azionato il procedimento speciale e semplificato per la liquidazione degli onorari davanti al TAR dell’Abruzzo (art. 28, legge n. 794/1942). Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione: quel procedimento — secondo la costante giurisprudenza — si applica solo ai giudizi civili, non a quelli amministrativi. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono che il procedimento camerale di liquidazione degli onorari si applichi anche al giudizio amministrativo, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. (non pertinenti con il thema decidendum) e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la scelta del legislatore di riservare il procedimento semplificato al settore civile non è irragionevole, tenuto conto della differenza strutturale tra i due ordinamenti processuali.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente limitare il procedimento camerale di liquidazione degli onorari degli avvocati ai soli giudizi civili, senza estenderlo ai giudizi amministrativi, in quanto i due sistemi processuali presentano differenze strutturali che giustificano una disciplina differenziata senza violare i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento semplificato di liquidazione degli onorari?

    È un procedimento camerale introdotto dalla legge n. 794/1942 che consente all’avvocato di ottenere rapidamente la liquidazione del proprio compenso dal giudice che ha trattato la causa civile, senza dover instaurare un ordinario giudizio di cognizione.

    Perché non si applica al giudizio amministrativo?

    Secondo il diritto vivente, la legge n. 794/1942 si riferisce espressamente alle «prestazioni giudiziali in materia civile». Il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno costantemente escluso il giudizio amministrativo dall’ambito applicativo della norma.

    Come può quindi l’avvocato recuperare i propri compensi in ambito amministrativo?

    Deve instaurare un ordinario giudizio civile davanti al Tribunale competente per ottenere la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, senza potersi avvalere del procedimento semplificato.

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  • Corte cost. n. 95/2008 – Spese personale Province autonome finanziaria 2007

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 560, della legge finanziaria 2007 nella parte in cui si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le norme sul contenimento delle spese di personale degli enti locali non possono vincolare le autonomie speciali che hanno proprie regole statutarie.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 560) imponeva agli enti locali — incluse le Province autonome — di non incrementare il numero di incarichi dirigenziali a tempo determinato rispetto all’anno precedente. La Provincia autonoma di Trento ha sostenuto che questa norma statale non poteva applicarsi a essa, poiché il suo statuto speciale le garantisce competenza propria in materia di organizzazione degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., dell’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e del d.lgs. n. 266/1992 in materia di rapporti tra leggi statali e leggi provinciali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, «nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Le autonomie speciali hanno una sfera di competenza normativa propria che lo Stato non può comprimere con norme di dettaglio sull’organizzazione del personale.

    Il principio

    Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull’organizzazione degli uffici e del personale non possono applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se contrastano con le competenze loro riconosciute dai rispettivi statuti speciali, che hanno rango di legge costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede uno statuto speciale?

    Lo statuto speciale è una legge di rango costituzionale che garantisce alle Regioni e Province autonome (come Trento e Bolzano) sfere di autonomìa legislative e amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di organizzazione del personale.

    Perché la norma statale non poteva applicarsi alla Provincia di Trento?

    Perché l’art. 8 dello Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma competenza esclusiva o primaria sull’organizzazione degli uffici provinciali, e la norma della finanziaria 2007 imponeva un vincolo specifico che la Provincia non poteva derogare.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il limite agli incarichi dirigenziali a tempo determinato stabilito dalla finanziaria 2007 non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Queste possono regolare autonomamente la materia nel rispetto dei propri statuti.

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  • Corte cost. n. 94/2008 – Demanio marittimo intesa Conferenza Stato-Regioni

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    La Corte dichiara illegittimi i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni prima di adottare i decreti ministeriali sui canoni del demanio marittimo. I decreti unilaterali dello Stato ledono il principio di leale collaborazione con le Regioni.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2007. Tra queste, i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 attribuivano al Ministero competente il potere di fissare con decreto i criteri per i canoni delle concessioni demaniali marittime e le procedure di valutazione di impatto ambientale, senza prevedere alcuna intesa con le Regioni o la Conferenza Stato-Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato i commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, lamentando che lo Stato aveva sottratto alle Regioni ogni voce nella determinazione dei canoni demaniali marittimi e nelle procedure VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 «nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Lo Stato può disciplinare le materie, ma deve farlo in raccordo con le Regioni.

    Il principio

    Quando la legge statale incide su materie di competenza concorrente o su ambiti amministrativi regionali, i decreti ministeriali attuativi devono essere preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a pena di incostituzionalità per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa sono i canoni del demanio marittimo?

    Sono i corrispettivi annui che i privati pagano allo Stato o alla Regione per l’uso di aree del demanio marittimo (spiagge, specchi acquei) a fini turistico-ricreativi. La legge finanziaria 2007 aveva modificato i criteri di determinazione di tali canoni.

    Cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il principio costituzionale che impone allo Stato e alle Regioni di agire in modo cooperativo nelle materie condivise. In concreto, significa che quando lo Stato emana atti con effetti sull’autonomia regionale deve coinvolgere le Regioni, solitamente attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    I decreti ministeriali attuativi dei commi 1227 e 1228 devono essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In assenza di tale intesa, i decreti sarebbero illegittimi e impugnabili.

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  • Corte cost. n. 93/2008 – Discipline bio-naturali competenza statale professioni

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    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale del Piemonte n. 32/2006 sulle «discipline bio-naturali del benessere». Regolare le professioni, anche quelle non sanitarie e non riconosciute dallo Stato, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge che disciplinava le «discipline bio-naturali del benessere» (pratiche naturali non sanitarie come aromaterapia, riflessologia, tecniche energetiche), prevedendo percorsi formativi e un elenco regionale degli operatori. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che la regolamentazione delle professioni spetta allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «professioni» di competenza legislativa concorrente (principi fondamentali riservati allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge regionale, e, in via consequenziale, degli artt. 1, 4, 7 e 8, ovvero dell’intera legge. Il Piemonte ha ecceduto i limiti della competenza concorrente: la regolamentazione delle professioni — anche di quelle non ordinistiche e non sanitarie — appartiene ai principi fondamentali che solo lo Stato può fissare.

    Il principio

    La materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. include qualsiasi attività professionale organizzata — anche non sanitaria e non riconosciuta — che richieda requisiti formativi e un sistema di accesso. I principi fondamentali di tale materia spettano al legislatore statale; le Regioni non possono istituire autonomamente categorie professionali né definirne i requisiti.

    Domande e risposte

    Cosa sono le discipline bio-naturali del benessere?

    Sono pratiche e tecniche non sanitarie volte al benessere della persona (es. riflessologia, aromaterapia, shiatsu). La legge piemontese intendeva riconoscerle e regolamentarle a livello regionale, prevedendo corsi formativi e un elenco degli operatori abilitati.

    Perché la Regione non poteva farlo?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia di professioni. La Corte ha chiarito che tale riserva copre tutte le attività professionali organizzate, anche quelle non sanitarie e non riconosciute da albi nazionali.

    La legge è stata annullata in tutto?

    Sì. La Corte, dopo aver dichiarato incostituzionali le disposizioni direttamente censurate (artt. 2, 3, 5 e 6), ha esteso la pronuncia in via consequenziale alle restanti disposizioni (artt. 1, 4, 7 e 8), che perdevano senso senza il nucleo normativo invalidato.

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  • Corte cost. n. 92/2008 – Competenza TAR Lazio emergenze nazionali

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla competenza esclusiva del TAR Lazio per i ricorsi relativi alle emergenze dichiarate ex art. 5, legge n. 225/1992. La concentrazione del contenzioso in un unico tribunale amministrativo è giustificata dall’esigenza di uniformità delle decisioni nelle situazioni emergenziali.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Calabria contestava la norma che attribuiva al TAR Lazio (Roma) la competenza esclusiva, anche per i giudizi in corso, su tutti i ricorsi contro provvedimenti adottati durante le emergenze nazionali — come quella dei rifiuti in Campania. Il TAR Calabria riteneva di dover declinare la propria competenza, malgrado fosse già stato investito di ricorsi riguardanti provvedimenti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Calabria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria ha impugnato l’art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 245/2005 (conv. l. n. 21/2006), nella parte in cui attribuisce al TAR Lazio la competenza esclusiva e inderogabile anche per i giudizi in corso, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate: la scelta del legislatore di concentrare in un unico giudice la cognizione delle controversie emergenziali persegue lo scopo ragionevole di garantire uniformità di decisione e rapidità di risposta. Il sacrificio della competenza territoriale naturale non lede i diritti fondamentali processuali degli istanti.

    Il principio

    La deroga alla competenza territoriale ordinaria dei TAR, prevista per le emergenze nazionali, non viola i principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa quando risponde a esigenze di unitarietà e celerità della tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa competenza esclusiva del TAR Lazio nelle emergenze?

    Significa che qualsiasi ricorso contro un provvedimento adottato durante un’emergenza dichiarata ai sensi della legge n. 225/1992 deve essere presentato al TAR del Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla regione in cui l’emergenza si svolge.

    Perché il TAR Calabria ha sollevato la questione?

    Il TAR Calabria riteneva di essere il giudice naturalmente competente per i provvedimenti del Commissario per l’emergenza ambientale calabrese e che la norma violasse l’art. 125 Cost., che garantisce la diffusione territoriale della giustizia amministrativa.

    Come si concilia con il diritto di difesa?

    La Corte ritiene che il ricorrente possa comunque agire davanti al TAR Lazio senza sacrificio sostanziale del suo diritto di difesa. La concentrazione della competenza risponde a un interesse pubblico rilevante e non lo priva della possibilità di tutela.

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  • Corte cost. n. 91/2008 – Recidiva obbligatoria aumento fisso

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla recidiva obbligatoria (art. 99, primo e terzo comma, c.p.) per difetto di motivazione sulla rilevanza, e manifestamente infondata quella sul quarto comma. Il meccanismo dell’aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non viola di per sé gli artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Genova giudicava una persona accusata di detenzione di stupefacenti con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La legge n. 251/2005 (c.d. legge ex-Cirielli) aveva trasformato l’aumento di pena per la recidiva da facoltativo a obbligatorio e in misura fissa. Il giudice chiedeva se ciò violasse i principi di uguaglianza, legalità e rieducazione della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede aumenti di pena in misura fissa anziché «fino alla» misura stessa, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui commi primo e terzo per carenza di motivazione sulla rilevanza: il giudice a quo non ha spiegato perché, nel caso concreto, il meccanismo impugnato incidesse sull’esito del giudizio. Per il quarto comma (recidiva reiterata), la questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha già ritenuto non irragionevole un aumento obbligatorio e fisso per i recidivi più pericolosi.

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve indicare le ragioni per cui la norma è rilevante nel giudizio principale; in difetto, la questione è inammissibile. L’inasprimento sanzionatorio obbligatorio per la recidiva reiterata non è di per sé irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è la recidiva reiterata?

    Si ha recidiva reiterata quando chi ha già subito una condanna per un precedente reato ne commette un altro e è già recidivo. La legge n. 251/2005 ha reso obbligatorio l’aumento di pena nei casi più gravi.

    Perché la questione sui commi primo e terzo è stata dichiarata inammissibile?

    Il GUP non ha spiegato in modo sufficiente in che modo la norma impugnata avrebbe influito sulla decisione del caso concreto, requisito indispensabile perché la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il risultato cambia qualcosa per i recidivi reiterati?

    No: la Corte ha già chiarito in precedenti pronunce che un aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non è incostituzionale. Il giudice non ha margini di discrezionalità nell’applicazione di tale aumento.

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  • Corte cost. n. 45/2008 – Finanziaria 2007 edilizia sanitaria e autonomia regionale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo il comma 796, lettera n), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) nella parte in cui pone vincoli puntuali di destinazione dei fondi per l’edilizia sanitaria in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, violando gli artt. 119 e 117, terzo comma, Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sul comma 808 (screening oncologici nelle regioni meridionali).

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato due commi della legge finanziaria 2007: il comma 796, lettera n), che aumentava il programma di investimenti per l’edilizia sanitaria a 20 miliardi di euro e vincolava alcune quote (500 milioni per radiodiagnostica-oncologia con “prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari”, 100 milioni per cure palliative, 100 per informatica sanitaria, 100 per odontoiatria); e il comma 808, che stanziava fondi per gli screening oncologici nelle regioni meridionali e insulari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 796, lettera n), e 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Parametri: artt. 3, 97, 117, 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Veneto (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale del comma 796, lettera n): la parte che incrementa i fondi per l’edilizia sanitaria (in linea con il Patto per la Salute concordato con le Regioni) è legittima; la parte che pone vincoli puntuali di destinazione (per radiodiagnostica, cure palliative, informatica, odontoiatria) in materie di competenza concorrente viola gli artt. 119, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Inammissibilità della questione sul comma 808 rispetto all’art. 97 Cost. Non fondate le questioni sul comma 808 rispetto agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione: gli screening oncologici rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.) e il finanziamento alle regioni meridionali è un legittimo intervento speciale ex art. 119, quinto comma, Cost.

    Il principio

    Lo Stato non può vincolare in modo puntuale destinazioni di fondi in materie di competenza legislativa concorrente (edilizia sanitaria) senza rispettare la quota di autonomia regionale. Tuttavia, può finanziare selettivamente alcune regioni per interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni o come interventi speciali perequativi ex art. 119, quinto comma, Cost., purché ricorrano le condizioni costituzionalmente previste.

    Domande e risposte

    Perché i vincoli di destinazione dei fondi sanitari violano la Costituzione?

    In materie di competenza concorrente (come la “tutela della salute” e l’“edilizia sanitaria”), lo Stato può fissare solo i principi fondamentali, non determinare in dettaglio come le Regioni devono spendere le risorse. I vincoli puntuali di destinazione previsti dalla norma impugnata trasformano i fondi in finanziamenti a destinazione vincolata incompatibili con l’art. 119 Cost.

    Perché gli screening oncologici sono invece competenza statale?

    I programmi di diagnosi precoce dei tumori (mammella, cervice uterina, colon retto) rientrano nei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) sanitarie che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. I LEP sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    Cosa sono gli interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost.?

    L’art. 119, quinto comma, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinate Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri territoriali o per svolgere particolari funzioni. Nel caso degli screening oncologici nelle regioni meridionali, la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni di questo intervento speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2008 – Diritto di precedenza lavoratori stagionali e eccesso di delega

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva sul lavoro a termine) nella parte in cui abrogano il diritto di precedenza nella riassunzione per i lavoratori stagionali previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il legislatore delegato ha agito in assenza di delega.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore oleario stagionale (Umberto Novellis) che aveva lavorato per la stessa azienda dal 1965 al 2002 con contratti a tempo determinato aveva chiesto la riassunzione in base al diritto di precedenza garantito dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il d.lgs. n. 368/2001 di recepimento della direttiva europea 1999/70/CE aveva abrogato quella norma, subordinando il diritto di precedenza alla contrattazione collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10, commi 9 e 10, e art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Rossano (seconda ordinanza, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte con ordinanza n. 252/2006).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 77, primo comma, Cost. (decreto legislativo emanato in assenza di delega). La disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non è riconducibile all’àmbito della direttiva 1999/70/CE (che riguarda solo la prevenzione degli abusi da reiterazione di contratti a termine, non i rapporti stagionali) né al perimetro della legge delega n. 422/2000. Il comma 2 dell’art. 11, essendo meramente transitorio e funzionalmente collegato al comma 1, è anch’esso incostituzionale.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può abrogare una norma che non rientra né nell’àmbito materiale della direttiva da attuare né nel perimetro tracciato dalla legge delega. Un decreto legislativo che sopprime diritti dei lavoratori al di fuori dell’oggetto della delega viola l’art. 77, primo comma, Cost. (che vieta al Governo di esercitare la funzione legislativa senza delega) e conseguentemente l’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il diritto di precedenza nella riassunzione?

    L’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987 attribuiva ai lavoratori che avevano svolto attività stagionale con contratto a termine il diritto di essere assunti con preferenza rispetto ad altri candidati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni presso la stessa azienda.

    Perché il d.lgs. n. 368/2001 era intervenuto su questa norma?

    Nell’attuare la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, il legislatore delegato aveva riorganizzato l’intera disciplina dei contratti a termine, abrogando la previgente legge n. 230/1962 e l’art. 23 della legge n. 56/1987, e demandando alla contrattazione collettiva la regolazione del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.

    Qual è la clausola di “non regresso” invocata?

    La clausola 8 della direttiva 1999/70/CE stabilisce che la sua attuazione non costituisce motivo per ridurre il livello generale di tutela dei lavoratori nel campo coperto dall’accordo. Il rimettente aveva sostenuto che l’abrogazione del diritto di precedenza violasse questa clausola; la Corte ha invece risolto la questione sul piano del difetto di delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2008 – Prescrizione e decreto penale di condanna

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia (sezione distaccata di Todi). Nelle more del giudizio è intervenuta una decisione rilevante della Corte stessa sulla prescrizione e sul valore interruttivo del decreto penale di condanna, che impone una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, aveva sollevato una questione sul regime della prescrizione nel procedimento per decreto penale di condanna, dubitando che il decreto penale rientrasse tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati dall’art. 160 del codice penale. Una successiva pronuncia della Corte aveva chiarito che il decreto penale di condanna non connota indefettibilmente tutti i processi penali e non rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente (Tribunale di Perugia, sezione di Todi) aveva sollevato questione sulla disciplina della prescrizione penale in relazione al procedimento per decreto penale, con riguardo alla decadenza del decreto non opposto entro i termini. I parametri e le norme impugnate non sono specificati nel dispositivo che si limita alla restituzione degli atti.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce di una sopravvenuta pronuncia della Corte stessa che aveva affrontato analoga questione sulla prescrizione e sul valore degli atti interruttivi nei procedimenti per decreto penale.

    Il principio

    Quando una pronuncia successiva della Corte costituzionale incide sul quadro normativo o giurisprudenziale rilevante per una questione pendente, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente. Ciò vale anche quando la pronuncia sopravvenuta non abbia definito la medesima questione ma ne abbia chiarito elementi fondamentali (come la natura del decreto penale rispetto agli atti interruttivi della prescrizione).

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto penale di condanna?

    Il decreto penale di condanna è un procedimento semplificato (art. 459 c.p.p.) in cui il giudice, su richiesta del PM, emette un decreto di condanna a pena pecuniaria (o sostitutiva della detentiva) senza udienza. Se l’imputato non fa opposizione entro 15 giorni, il decreto diviene esecutivo.

    Perché era controverso il rapporto tra decreto penale e prescrizione?

    L’art. 160 c.p. elenca gli atti che interrompono la prescrizione (sentenza di condanna, decreto di condanna, e altri atti processuali). Il dubbio era se il decreto penale — atto emesso fuori dal dibattimento e non preceduto da indagini tipiche — potesse rientrare tra quelli interruttivi anche agli effetti generali della prescrizione.

    La questione riguardava solo la prescrizione?

    La pronuncia è concisa e non descrive in dettaglio la questione: si limita a disporre la restituzione degli atti per effetto di una decisione sopravvenuta. La questione originaria verteva sui rapporti tra la decadenza del decreto penale e i termini prescrizionali nel giudizio abbreviato.

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