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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 14 Revisione Legale

    Art. 14 Rev. Leg. – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

    2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione; f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale; g) l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d’esercizio delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l’attestazione circa l’eventuale sussistenza dell’obbligo di redigere la comunicazione di cui all’articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio è chiamato a esprimere un giudizio e circa l’avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall’articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.

    3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 3 bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.

    5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall’articolo 154ter del TUF.

    6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

  • Articolo 147 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 147 CCII – Alimenti ed abitazione del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

    2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

  • Articolo 27 Contenzioso Tributario

    Art. 27 Cont. Trib. – Esame preliminare del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

    2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.

    3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

  • Articolo 89 Legge Fallimentare

    Art. 89 L. Fall. – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

    Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

  • Articolo 146 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 146 CCII – Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

  • Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni

    Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

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  • Articolo 88 Legge Fallimentare

    Art. 88 L. Fall. – Presa in consegna dei beni del fallito da

    Presa in consegna dei beni del fallito da

  • Articolo 145 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 145 CCII – Formalita’ eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

  • Articolo 144 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 144 CCII – Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

    2. Fermo quanto previsto dall’articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

  • Articolo 87 Bis Legge Fallimentare

    Art. 87 Bis L. Fall. – Inventario su altri beni

    Inventario su altri beni