Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 148/2008 – Diniego del permesso di soggiorno e condanna per stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che impongono il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per il reato di detenzione di stupefacenti in dose lieve (art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990), anche se pronunciata mediante patteggiamento. La norma rientra nella discrezionalità legislativa in materia di condizione giuridica dello straniero.

    Di cosa si tratta

    Il Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nel testo modificato dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), prevede che la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti — anche nella forma attenuata dell’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 — comporti automaticamente il diniego di ingresso o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò vale anche se la condanna è stata pronunciata con rito abbreviato o mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il TAR Lombardia dubitava della legittimità di questo automatismo espulsivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia, con due ordinanze del 28 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui imponevano l’automatismo espulsivo anche per condanne di lieve entità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione della condizione giuridica degli stranieri. L’equiparazione del patteggiamento a una condanna ai fini del diniego del permesso di soggiorno è ragionevole. Non vi è discriminazione ingiustificata rispetto alle persone detenute in territorio nazionale.

    Il principio

    L’automatismo che collega la condanna per detenzione di stupefacenti (anche lieve, anche mediante patteggiamento) al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero non viola la Costituzione: rientra nella discrezionalità legislativa in materia di immigrazione, che la Corte sindaca solo in caso di irragionevolezza manifesta.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento equivale a una condanna ai fini del permesso di soggiorno?

    Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca e confermata dalla Corte. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una condanna ai fini dell’applicazione delle norme del Testo Unico Immigrazione che presuppongono una condanna penale.

    Esiste un margine di valutazione discrezionale per la Questura?

    Il meccanismo censurato era automatico: alla condanna seguiva per legge il diniego o il mancato rinnovo del permesso. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa rientrasse nell’ampio margine di discrezionalità dello Stato in materia di immigrazione.

    La sentenza vale anche dopo le riforme successive?

    La disciplina dell’immigrazione è stata più volte modificata nel corso degli anni. Per valutare la situazione attuale occorre fare riferimento al testo vigente del d.lgs. n. 286/1998 e alle eventuali interpretazioni giurisprudenziali successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2008 – Cancellazione del procuratore dall’albo e interruzione del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 301, primo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. Il Tribunale di Genova aveva chiesto se la cancellazione volontaria del procuratore dall’albo dovesse comportare l’interruzione del processo, ma la Corte ha rilevato che il diritto vivente ammetteva già un’interpretazione conforme alla Costituzione, rendendo la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 301, primo comma, c.p.c. prevede che il processo si interrompa quando il procuratore costituito viene meno per morte, radiazione o sospensione dall’albo. Il Tribunale di Genova si chiedeva se lo stesso effetto interruttivo si producesse anche in caso di cancellazione volontaria dall’albo da parte del procuratore (cioè su sua iniziativa, non come sanzione disciplinare), garantendo così alla parte il tempo per nominare un nuovo difensore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 301, primo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’interruzione del processo anche nell’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Ha rilevato che il giudice rimettente aveva ricostruito erroneamente il diritto vivente: la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la cancellazione volontaria dal registro degli esercenti la professione forense equivale, ai fini dell’interruzione, alla radiazione disciplinare. Esisteva dunque un’interpretazione conforme che il giudice avrebbe dovuto seguire senza investire la Corte.

    Il principio

    Se il diritto vivente offre già un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione, il giudice non può sollevare questione di legittimità costituzionale: deve applicare quell’interpretazione. Sollevare la questione in queste condizioni rende la stessa inammissibile per erronea ricostruzione del diritto vivente.

    Domande e risposte

    Cosa succede al processo se il difensore si cancella volontariamente dall’albo?

    Secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte, il processo si interrompe automaticamente, così come avviene per la radiazione disciplinare: la parte ha diritto al tempo necessario per nominare un nuovo procuratore.

    Cosa significa che il giudice ha «erroneamente ricostruito il diritto vivente»?

    Significa che il giudice ha ignorato o non ha correttamente esaminato l’orientamento prevalente della giurisprudenza, che già forniva una risposta al problema interpretativo sollevato. In questi casi la questione di costituzionalità non è necessaria.

    L’inammissibilità è uguale alla non fondatezza?

    No. L’inammissibilità significa che la Corte non entra nel merito per un difetto nella formulazione o nei presupposti della questione. La non fondatezza implica invece che la Corte ha esaminato la questione nel merito e l’ha ritenuta compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 146/2008 – Festività domenicali e retribuzione nel pubblico impiego

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 224, della legge finanziaria 2006, che non prevedeva un’indennità aggiuntiva per i dipendenti pubblici nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. La differente disciplina rispetto al settore privato è giustificata dalla diversa struttura contrattuale del pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Nei contratti collettivi del settore privato, le festività civili nazionali che cadono di domenica danno diritto a un’indennità sostitutiva o a un giorno di riposo compensativo. La legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005, art. 1, comma 224) ha escluso tale ulteriore compensazione per i dipendenti pubblici. Un dipendente della Provincia di Torino ha contestato questa esclusione come discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 224, della l. n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva per i dipendenti pubblici un trattamento aggiuntivo equivalente a quello riconosciuto ai lavoratori privati per le festività domenicali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il pubblico impiego e il lavoro privato sono regolati da sistemi distinti: le condizioni retributive dei dipendenti pubblici sono determinate dalla contrattazione collettiva di comparto, che costituisce la sede idonea per negoziare eventuali compensazioni. Non vi è alcun obbligo costituzionale di uniformare il trattamento del pubblico al privato su questo specifico punto.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone l’uniformità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in materia di festività domenicali: la diversità di disciplina è giustificata dalle peculiarità strutturali del pubblico impiego e dal ruolo della contrattazione collettiva di comparto.

    Domande e risposte

    Perché i dipendenti pubblici non ricevono compensazioni aggiuntive per le festività domenicali?

    Perché il loro trattamento economico è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico, che hanno una propria autonomia rispetto ai CCNL del settore privato. Se i sindacati ritengono opportuna una compensazione, possono negoziarlo in sede contrattuale.

    La situazione è uguale per tutte le festività nazionali?

    La norma censurata riguardava specificamente le festività civili nazionali ricadenti di domenica. Altre tipologie di festività (religiose, infrasettimanali) possono avere disciplina diversa sia nel settore pubblico sia in quello privato.

    Il lavoratore privato ha sempre diritto a un’indennità per la festività domenicale?

    Dipende dal contratto collettivo applicabile: molti CCNL del settore privato riconoscono un’indennità o un giorno compensativo, ma non è una previsione di legge cogente per tutti i settori.

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  • Corte cost. n. 145/2008 – Finanziaria 2007 e autonomia finanziaria della Sicilia

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    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso della Regione Siciliana contro la legge finanziaria 2007: ha dichiarato illegittimo il terzo periodo del comma 832, relativo alla sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Le restanti questioni sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana ha impugnato numerosi commi della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) sostenendo che invadessero la propria autonomia costituzionale garantita dallo statuto speciale. Le censure riguardavano: obblighi di trasmissione dati (commi 54-55), fondo sanitario (commi 661-662), misure del patto di stabilità interno (commi 830-832), e il sistema delle sanzioni per il mancato rispetto del patto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana (ricorso n. 11/2007) ha censurato l’art. 1, commi 54-55, 661-662, 796 lett. b), 830-832 della l. n. 296/2006, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, all’art. 1 del d.lgs. n. 241/2005, agli artt. 81 e 119 Cost. e all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato estinto il processo sul comma 796, lett. b) (rinuncia); (2) dichiarato illegittimo il terzo periodo del comma 832, che imponeva una sanzione automatica contraria all’autonomia finanziaria regionale; (3) dichiarato non fondate le questioni sui commi 54-55, 661-662, 830-831 e primo-secondo periodo del comma 832; (4) dichiarato inammissibili le questioni sui commi 830-831 e 832 proposte in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    Le norme del patto di stabilità interno che impongono sanzioni automatiche alle Regioni a statuto speciale senza tenere conto delle specifiche prerogative finanziarie garantite dallo statuto violano l’autonomia finanziaria regionale costituzionalmente protetta.

    Domande e risposte

    Cosa è il patto di stabilità interno per le Regioni?

    Il patto di stabilità interno è un insieme di regole che vincola gli enti territoriali al rispetto di obiettivi di bilancio fissati dalla legge finanziaria, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea (Patto di stabilità e crescita).

    Perché la Sicilia ha uno statuto speciale?

    La Sicilia è una delle cinque Regioni a statuto speciale (con Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna). Il suo statuto, approvato con decreto legislativo del 1946 e poi modificato, attribuisce alla Regione competenze e risorse finanziarie più ampie rispetto alle Regioni ordinarie.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 832?

    La sanzione automatica prevista dal terzo periodo del comma 832 non può essere applicata alla Regione Siciliana: il legislatore statale dovrà tener conto delle peculiari prerogative finanziarie dello statuto siciliano nella definizione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità.

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  • Corte cost. n. 144/2008 – Reclamo contro il rigetto dell’istruzione preventiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva (assunzione preventiva di prove). L’omissione creava una disparità ingiustificata rispetto ai procedimenti cautelari aventi contenuto sostanziale.

    Di cosa si tratta

    L’istruzione preventiva è uno strumento processuale che consente di assumere prove (testimonianze, accertamenti tecnici) prima che il processo di merito venga instaurato, quando vi è urgenza di conservarle. Il codice di procedura civile prevedeva la reclamabilità solo per alcune categorie di provvedimenti cautelari, ma non per il rigetto dell’istanza di istruzione preventiva. Chi si vedeva negata la prova non aveva un rimedio immediato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti ha sollevato questione di legittimità degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. in riferimento alla Costituzione, nella parte in cui non estendevano il meccanismo del reclamo al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva di mezzi di prova ex artt. 692 e 696 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Esiste una disparità strutturalmente irragionevole tra i procedimenti cautelari che incidono direttamente su diritti sostanziali (sempre reclamabili) e l’istruzione preventiva (non reclamabile), pur essendo entrambi strumenti cautelari del processo civile. La Corte ha quindi esteso il reclamo anche al rigetto dell’istruzione preventiva.

    Il principio

    Il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza di assunzione preventiva di mezzi di prova (artt. 692 e 696 c.p.c.) deve essere reclamabile: l’omessa previsione del reclamo viola il diritto di difesa e crea un’irragionevole disparità all’interno della disciplina cautelare civile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’istruzione preventiva e quando si usa?

    Si usa quando si teme che una prova (testimonianza di persona anziana o malata, accertamento su un bene che potrebbe deteriorarsi) rischi di non essere più disponibile nel momento in cui il processo di merito inizi. Il giudice può assumere la prova «in via preventiva» per conservarla.

    Cosa si può fare ora se il giudice rigetta la domanda di istruzione preventiva?

    Grazie a questa sentenza, è possibile proporre reclamo avverso il rigetto, ottenendo un riesame da parte di un collegio diverso dal giudice che ha rigettato l’istanza.

    Perché prima il reclamo non era previsto per il rigetto?

    La disciplina codicistica prevedeva il reclamo soltanto per i provvedimenti che concedevano o revocavano misure cautelari aventi un contenuto sostanziale (sequestri, inibitorie), non per il diniego di strumenti probatori come l’istruzione preventiva.

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  • Corte cost. n. 143/2008 – Custodia cautelare all’estero e termini di fase nel MAE

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 33 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo (MAE), nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare sofferta all’estero in esecuzione del MAE fosse computata anche ai fini dei termini di fase di cui all’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. L’omissione ledeva il diritto di libertà personale dell’indagato.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo consente a uno Stato membro dell’UE di chiedere la consegna di un ricercato che si trova in un altro Stato membro. Durante la procedura di consegna il ricercato può essere trattenuto in custodia cautelare all’estero. La legge italiana n. 69/2005 prevedeva che tale periodo fosse computato soltanto ai fini della durata massima complessiva della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), ma non ai fini dei più brevi termini di fase dell’art. 303 c.p.p., con il rischio che la libertà dell’imputato restasse compressa oltre i limiti consentiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 33 della legge n. 69/2005, per contrasto con la Costituzione (in particolare con gli artt. 13 e 117, primo comma, Cost.), nella parte in cui ometteva di computare la custodia cautelare all’estero ai fini dei termini di fase.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata e ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva il computo della custodia all’estero anche per i termini di fase dell’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. La motivazione richiama la ratio decidendi della sentenza n. 253/2004, che aveva già esteso tale computo per l’estradizione tradizionale.

    Il principio

    Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere computato anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p.: diversamente, il soggetto sarebbe privato della libertà personale per un tempo superiore a quello consentito dalla legge italiana.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «termini di fase» della custodia cautelare?

    Sono i limiti massimi di durata della custodia cautelare per ciascuna fase processuale (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, appello, cassazione). Superati tali termini, la misura cautelare deve essere revocata e l’imputato rimesso in libertà.

    Qual era la differenza prima di questa sentenza tra estradizione e MAE?

    Prima della sentenza, la custodia all’estero per estradizione tradizionale veniva computata nei termini di fase (grazie alla sent. n. 253/2004), mentre quella per MAE non lo era. La Corte ha eliminato questa irragionevole disparità.

    Perché la sentenza cita l’art. 117 Cost.?

    L’art. 117, primo comma, obbliga il legislatore italiano a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. La decisione quadro 2002/584/GAI sul MAE è un atto dell’UE che costituisce un parametro interposto di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2008 – Fondo mobilità sostenibile e leale collaborazione

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime le norme della legge finanziaria 2007 che istituivano il Fondo per la mobilità sostenibile (art. 1, commi 1122 e 1123, l. n. 296/2006): il decreto ministeriale attuativo avrebbe dovuto essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva istituito, all’art. 1, commi 1121-1123, un Fondo per la mobilità sostenibile, la cui gestione era affidata a un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti. La Regione Lombardia aveva impugnato tali commi sostenendo che l’intervento statale incidesse su materie di competenza concorrente senza prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha promosso ricorso in via principale (ricorso n. 14/2007) censurando l’art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, della l. n. 296/2006, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 3 e all’art. 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi i commi 1122 e 1123 nella parte in cui non prevedevano il parere della Conferenza unificata prima dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo. Ha dichiarato non fondata la questione sul comma 1121, e inammissibile la questione prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. (parametri non pertinenti in un giudizio in via principale promosso da una Regione).

    Il principio

    Quando lo Stato istituisce fondi destinati a incidere su materie di competenza concorrente, il decreto ministeriale attuativo deve essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata: omettere questa fase viola il principio di leale collaborazione sancito dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Conferenza unificata?

    È l’organismo che riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il suo parere è richiesto quando i provvedimenti statali incidono su materie di interesse regionale o locale, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    Perché le Regioni possono impugnare direttamente le leggi dello Stato?

    L’art. 127 della Costituzione legittima le Regioni a promuovere ricorso in via principale dinanzi alla Corte costituzionale quando ritengono che una legge statale invada la loro sfera di competenza.

    Cosa cambia dopo la dichiarazione di illegittimità dei commi 1122 e 1123?

    Il decreto ministeriale attuativo del Fondo per la mobilità sostenibile deve essere preceduto dall’acquisizione del parere della Conferenza unificata, pena l’illegittimità del decreto stesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2008 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Rositani nei confronti di Mauro Meli; il giudice contesta che tali dichiarazioni rientrassero nella tutela dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con deliberazione del 2 febbraio 2005, aveva esteso tale insindacabilità alle dichiarazioni del deputato Guglielmo Rositani rese nei confronti di Mauro Meli. Il GUP di Cagliari, che stava procedendo penalmente, ha sollevato conflitto contestando che quelle dichiarazioni non fossero connesse a funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorso n. 17/2007) contro la Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la delibera camerale di insindacabilità del 2 febbraio 2005 avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati. L’ammissibilità non implica alcuna decisione nel merito, ma soltanto che il conflitto è astrattamente proponibile.

    Il principio

    Il giudice ordinario è legittimato a proporre conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., quando ritiene che le dichiarazioni del parlamentare non presentino il nesso funzionale richiesto dalla norma costituzionale. La Corte verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto prima di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Quando un parlamentare può invocare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?

    Solo quando le opinioni espresse sono connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari: dibattiti in aula, commissioni, atti tipicamente parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori da questo ambito non sono coperte dall’immunità.

    Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    Il ricorso deve essere notificato alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. La Corte quindi decide nel merito, stabilendo se la delibera di insindacabilità fosse legittima o meno.

    Cosa succede se la Corte accoglie il conflitto nel merito?

    La delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e il processo penale a carico del deputato può proseguire davanti all’autorità giudiziaria.

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  • Corte cost. n. 140/2008 – Distacco di Comuni tra Regioni e cessazione della materia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Valle d’Aosta contro lo Stato in ordine alle procedure per il distacco dei Comuni di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Valle d’Aosta. Il procedimento si è estinto perché lo scioglimento anticipato delle Camere ha fatto decadere il disegno di legge costituzionale oggetto del conflitto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, lamentando che il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri nel 2007 — relativo al distacco dei Comuni di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte per aggregarli alla Valle d’Aosta — violasse le prerogative regionali nelle procedure di modifica territoriale. Lo scioglimento anticipato delle Camere nel 2008 ha fatto decadere il disegno di legge, rendendo privo di oggetto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta, con due ricorsi (notificati il 25 maggio e il 20 luglio 2007), ha promosso conflitto di attribuzione tra enti in relazione al disegno di legge costituzionale approvato nella seduta del Consiglio dei ministri n. 45 del 5 aprile 2007, concernente le procedure per il distacco di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il venir meno del disegno di legge per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere ha eliminato l’oggetto del conflitto, rendendo priva di utilità pratica qualunque pronuncia nel merito.

    Il principio

    Quando l’atto che ha originato un conflitto di attribuzione tra enti viene meno nel corso del giudizio (nella specie: decadenza del disegno di legge per scioglimento anticipato delle Camere), il processo si estingue per cessata materia del contendere, senza che la Corte pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Come si modifica il territorio di una Regione aggregando Comuni provenienti da un’altra?

    Ai sensi dell’art. 132 della Costituzione, il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione a un’altra richiede una legge costituzionale, previo referendum popolare nei Comuni e nelle Province interessate.

    Perché la Regione Valle d’Aosta aveva promosso conflitto?

    Lamentava che il procedimento avviato dal Governo non rispettasse correttamente le prerogative regionali e le forme previste dalla Costituzione per la modifica dei confini tra Regioni.

    Cosa accade a un conflitto di attribuzione quando l’atto impugnato decade?

    Il conflitto si estingue perché viene meno l’interesse a una pronuncia: non c’è più un atto lesivo da neutralizzare. La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2008 – Giudizio secondo equità e libertà d’impresa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, che ha sostituito l’art. 113, secondo comma, c.p.c. imponendo al giudice di pace il giudizio necessario secondo equità nelle cause relative a contratti conclusi secondo moduli o formulari. La norma non viola né l’uguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 113, secondo comma, c.p.c. — nel testo risultante dal d.l. n. 18/2003 — obbliga il giudice di pace a decidere secondo equità le cause relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (contratti standardizzati di massa), indipendentemente dal valore della lite. Il Giudice di pace di Mercato San Severino, in una controversia tra un privato e ENEL Distribuzione s.p.a., dubitava della costituzionalità di tale obbligo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Mercato San Severino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, contestando che il giudizio obbligatorio secondo equità per i contratti di massa potesse comprimere irragionevolmente la libertà di impresa e creare disparità tra le parti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il giudizio secondo equità del giudice di pace è uno strumento processuale legittimo, già ritenuto compatibile con la Costituzione in precedenti pronunce. La sua applicazione ai contratti di massa non viola né il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica privata.

    Il principio

    Il giudizio necessario secondo equità davanti al giudice di pace, esteso ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, è costituzionalmente legittimo: non viola né l’art. 3 né l’art. 41 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del criterio di giudizio applicabile a determinate categorie di controversie.

    Domande e risposte

    Cosa significa «giudizio secondo equità»?

    Il giudice non applica rigidamente la norma di legge ma decide secondo criteri di equità e buona fede, cercando la soluzione più giusta nel caso concreto. Non può però violare norme inderogabili di legge.

    Perché la norma si applica ai contratti di massa?

    I contratti conclusi su moduli o formulari predisposti unilateralmente da un contraente forte (come le utenze) presentano caratteristiche tipiche che il legislatore ha ritenuto idonee a giustificare un criterio di giudizio più elastico, a tutela del contraente debole.

    Le imprese possono contestare l’applicazione del giudizio equitativo?

    Possono impugnare la sentenza del giudice di pace per violazione di norme inderogabili, ma non per il solo fatto che sia stata resa secondo equità: questo è un potere che la legge attribuisce espressamente al giudice di pace.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2008 – Parte civile nel processo penale del giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 4, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 e 74 c.p.p. in relazione all’art. 7 c.p.c., nella parte in cui consente la costituzione di parte civile nel processo penale davanti al giudice di pace anche quando il valore del danno supera il limite di competenza civile del giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace è possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. Il giudice di pace di Firenze dubitava che ciò fosse costituzionalmente corretto quando il danno richiesto supera il valore di competenza civile del giudice di pace (pari, all’epoca, a 2.582,28 euro): in sede civile il giudice non avrebbe quella competenza, mentre in sede penale-civile la eserciterebbe indirettamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, lettera a), del d.lgs. n. 274/2000 e 74 c.p.p. in relazione all’art. 7 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui permetterebbe al giudice di pace di pronunciarsi su pretese civili il cui valore eccede la propria competenza civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La competenza civile e quella penale obbediscono a criteri diversi: il giudice penale che accoglie la domanda risarcitoria della parte civile esercita una competenza penale accessoria alla cognizione del reato, non la competenza civile per materia o valore.

    Il principio

    La cognizione della domanda risarcitoria della parte civile nel processo penale davanti al giudice di pace non è limitata dai criteri di competenza civile per valore: le due competenze seguono regole autonome, e la loro sovrapposizione non viola né l’uguaglianza né il giudice naturale precostituito per legge.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra la competenza civile e quella penale del giudice di pace?

    In sede civile il giudice di pace decide cause di valore non superiore a determinate soglie. In sede penale conosce dei reati attribuitigli dal d.lgs. n. 274/2000, e la cognizione accessoria del danno non è soggetta ai medesimi limiti di valore.

    La vittima di un reato può sempre costituirsi parte civile davanti al giudice di pace?

    Sì, nei limiti in cui il reato rientri nella competenza penale del giudice di pace. L’eventuale danno richiesto può superare i limiti della competenza civile ordinaria del medesimo giudice.

    Cosa significa l’art. 25 della Costituzione in questo contesto?

    L’art. 25 garantisce il diritto al giudice naturale precostituito per legge. La Corte ha ritenuto che la disciplina del giudice di pace penale rispetti tale garanzia, in quanto la competenza penale è predeterminata dalla legge in modo chiaro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2008 – Indennità giudiziaria e maternità dei magistrati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità alle magistrate. La questione era già stata esaminata e ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge 19 febbraio 1981, n. 27 riconosce ai magistrati una speciale indennità denominata «indennità giudiziaria». Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione chiedendo se fosse discriminatorio non corrispondere tale indennità alle magistrate durante l’astensione obbligatoria per maternità, nel testo anteriore alle modifiche della legge finanziaria 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, con quattro ordinanze dell’11 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità durante l’astensione obbligatoria per maternità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La questione risultava già affrontata nella giurisprudenza costituzionale e la disciplina censurata era compatibile con il principio di uguaglianza, non emergendo una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie.

    Il principio

    L’esclusione dall’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità — nel regime anteriore alla riforma del 2004 — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, non configurandosi una discriminazione irragionevole nei confronti delle magistrate.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità giudiziaria?

    È un emolumento accessorio spettante ai magistrati in aggiunta allo stipendio tabellare, riconosciuto dalla legge n. 27/1981 a titolo di ristoro per le particolari condizioni di lavoro della funzione giudiziaria.

    La normativa è rimasta invariata dopo il 2004?

    No. La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha modificato la disciplina. La questione sollevata riguardava il solo testo anteriore a tale modifica.

    Cosa significa «manifestamente infondata»?

    Significa che la questione è priva di qualsiasi base argomentativa meritevole di approfondimento nel merito: la Corte la risolve in camera di consiglio senza pubblica udienza, con ordinanza anziè con sentenza.

    Norme collegate

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