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Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

    a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;

    b) alle societa’ italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa’ componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

    c) alle societa’ incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).

    2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”

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  • Auto aziendale, trasferte e rimborsi: esempi pratici sull’art. 51 TUIR

    L’art. 51 TUIR serve ogni volta che un datore di lavoro dà soldi, beni, servizi o rimborsi a un dipendente. La domanda pratica non è solo quanto costa all’azienda, ma se il valore diventa reddito tassabile in busta paga.

    Il problema pratico

    Nel lavoro dipendente molte somme non sono semplici stipendi: auto aziendali, rimborsi trasferta, buoni pasto, spese telefoniche, welfare, premi e benefit. Il punto è capire se il dipendente sta ricevendo un rimborso documentato, uno strumento di lavoro o un vantaggio personale.

    La regola da tenere ferma

    L’art. 51 TUIR parte da una regola ampia: nel reddito di lavoro dipendente entrano le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo esclusioni, limiti e criteri specifici previsti dalla norma. Questo significa che il nome usato in azienda non basta: chiamare una somma “rimborso” o “welfare” non la rende automaticamente non imponibile.

    Per questo l’analisi deve partire sempre dal fatto concreto. Un rimborso analitico con documenti e trasferta reale ha una logica diversa da un importo fisso mensile. Un’auto usata solo per lavoro non è la stessa cosa di un’auto disponibile anche per fine settimana e vacanze. Un buono pasto gestito dentro le soglie non si legge come un premio libero erogato a dicembre.

    Sui veicoli aziendali serve ancora più attenzione: la disciplina dell’uso promiscuo rinvia a criteri convenzionali, tabelle e regole temporali che possono cambiare in base a immatricolazione, assegnazione e contratto. Quindi la verifica corretta non è solo fiscale, ma documentale: lettera di assegnazione, policy, cedolino, eventuali trattenute e coerenza con la gestione contabile.

    Domande preliminari per l’azienda

    • il pagamento è collegato a una spesa reale o è un importo forfettario?
    • il dipendente ha un vantaggio personale misurabile?
    • ci sono documenti, note spese e autorizzazioni?
    • il valore è stato gestito correttamente in busta paga?
    • le soglie e i criteri applicati sono quelli dell’anno corretto?

    Caso 1: auto aziendale usata anche privatamente

    Scenario. Una SRL assegna a un commerciale un’auto che può usare anche nel weekend. L’azienda paga leasing, assicurazione e manutenzione. Nel cedolino non viene indicato nessun valore per uso promiscuo.

    Come si gestisce. Se l’auto è usata anche per fini privati, il beneficio può essere reddito per il dipendente. Non basta dire che l’auto serve al lavoro: occorre una lettera di assegnazione e un criterio di valorizzazione coerente con l’anno fiscale.

    Documenti da preparare

    • lettera di assegnazione auto;
    • policy uso privato e uso lavorativo;
    • tabelle o criteri applicabili per il fringe benefit;
    • cedolino con valore benefit, se dovuto;
    • regole su carburante, multe, pedaggi e sinistri.

    Caso 2: trasferta fuori comune con hotel, ristorante e taxi

    Scenario. Sempronio va da Milano a Roma per un cliente. Anticipa 140 euro di hotel, 38 euro di ristorante e 26 euro di taxi. Presenta nota spese e ricevute al rientro.

    Come si gestisce. Bisogna distinguere rimborso analitico, indennità forfettaria e rimborso misto. La società deve poter collegare ogni spesa alla trasferta e conservare ricevute e prova del pagamento quando richiesto.

    Nota spese minima

    • data e luogo della trasferta;
    • motivo della trasferta e cliente/progetto;
    • spese divise per categoria;
    • documento fiscale o ricevuta;
    • metodo di pagamento e rimborso effettuato.

    Caso 3: buoni pasto, rimborsi pranzo e welfare sommati male

    Scenario. Caia riceve buoni pasto elettronici, qualche rimborso pranzo in trasferta e un piccolo voucher welfare. A dicembre l’azienda non ha una scheda riepilogativa per dipendente.

    Come si gestisce. I benefit vanno letti per singolo lavoratore e per periodo d’imposta. Se non si monitora il totale, si rischia di non tassare somme che invece dovevano entrare in busta paga.

    Controllo pratico mensile

    • estrarre elenco benefit per dipendente;
    • separare buoni pasto da rimborsi e welfare;
    • verificare soglie fiscali aggiornate;
    • riconciliare cedolino e fatture provider;
    • fare un controllo prima dell’ultimo payroll dell’anno.

    Caso 4: rimborso internet in smart working

    Scenario. Un’azienda rimborsa 40 euro al mese a tutti i dipendenti in smart working per telefono e internet, senza chiedere bollette o calcolo dell’uso lavorativo.

    Come si gestisce. Chiamare una somma “rimborso” non basta. Se è un importo fisso e non documentato, può sembrare una retribuzione aggiuntiva. Serve un criterio oggettivo: documenti, percentuale, categoria omogenea di lavoratori, policy interna.

    Quando serve una verifica

    Serve una verifica quando l’azienda ha auto, trasferte ricorrenti, rimborsi misti, welfare non tracciato o più sedi operative. Prima di chiudere payroll e dichiarazioni, conviene controllare policy e documenti: check-up fiscale impresa su FiscoInvestimenti.

    Norme collegate

    Art. 51 TUIR sul reddito di lavoro dipendente, art. 95 TUIR sulle spese per prestazioni di lavoro, comparatore regimi fiscali per valutazioni più ampie.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    L’auto aziendale usata nel weekend è tassabile?

    Di norma può generare un fringe benefit. Va verificato l’uso assegnato, la policy e il criterio applicabile nell’anno.

    Il rimborso trasferta è sempre non tassato?

    No. Dipende da tipo di trasferta, documentazione, metodo di rimborso e regole applicabili.

    Un rimborso internet fisso è sicuro?

    Non sempre. Senza criterio e documenti può essere trattato come compenso imponibile.

    Qual è il primo documento da sistemare?

    Una policy interna su trasferte, note spese, benefit e rimborsi, collegata ai cedolini.

  • Articolo 28 Imposta di Registro

    Art. 28 Imp. Reg. – Risoluzione del contratto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.

    2. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

  • Articolo 143 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 143 CCII – Rapporti processuali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

    2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

    3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

  • Rateizzazione delle cartelle: esempi pratici sull’art. 19 DPR 602/1973

    In sintesi

    • La rateizzazione non verifica se il debito è corretto.
    • Prima della domanda bisogna distinguere debiti veri, errori e somme contestabili.
    • La sostenibilità del piano conta quanto l’ammissione.
    • La decadenza può riaprire azioni di riscossione.
    • Per imprese serve piano di cassa, non solo modulo.

    Prima degli esempi: rateizzare è una scelta finanziaria

    L’art. 19 DPR 602/1973 disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Agenzia Entrate-Riscossione mette a disposizione procedure e canali per richiedere piani di rateazione secondo importi e condizioni.

    Il punto pratico è non confondere rateizzazione e controllo del debito. Chiedere le rate può essere utile, ma prima bisogna capire se la cartella è corretta, se ci sono errori, sgravi, pagamenti già fatti o atti da contestare.

    Per imprese e professionisti il piano deve stare dentro la cassa futura: IVA, ritenute, fornitori, stipendi, banche e rate pregresse devono essere letti insieme.

    Prima della domanda

    • totale debiti;
    • cartelle rateizzabili;
    • pagamenti già fatti;
    • cassa mensile;
    • rate pregresse.

    Caso 1: impresa con troppe rate mensili

    Scenario. Una SRL chiede rateazione su nuove cartelle ma ha già piani attivi e fornitori scaduti.

    Come si legge in pratica. Serve un piano di cassa realistico. Rateizzare senza sostenibilità sposta solo il problema di qualche mese.

    Piano

    • rate attive;
    • F24 futuri;
    • stipendi;
    • incassi;
    • margine mensile.

    Caso 2: rateazione richiesta su cartella errata

    Scenario. Il contribuente rateizza una cartella che include un pagamento già effettuato.

    Come si legge in pratica. Prima si corregge o si chiede sgravio per la parte errata. Rateizzare importi non dovuti crea confusione e cassa bloccata.

    Verifica

    • cartella;
    • F24;
    • sgravio;
    • estratto ruolo;
    • nuovo importo.

    Caso 3: decadenza dal piano

    Scenario. Un professionista salta più rate e teme fermo o pignoramento.

    Come si legge in pratica. Bisogna verificare stato del piano, carichi residui e possibilità di nuova gestione. La decadenza va trattata subito.

    Dati

    • piano originario;
    • rate pagate;
    • rate scadute;
    • residuo;
    • azioni in corso.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di rateizzare cartelle o vecchi piani: valuta sostenibilità e debiti realmente dovuti.

    Norme e fonti collegate

    DPR 602/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Rateizzare significa riconoscere tutto?

    Va valutato, ma prima bisogna controllare il debito.

    Serve un piano di cassa?

    Per imprese e professionisti sì.

    Posso rateizzare solo parte?

    Dipende dai carichi e dalle regole operative.

    Cosa guardare prima?

    Importi, errori, scadenze e sostenibilità.

  • Articolo 87 Legge Fallimentare

    Art. 87 L. Fall. – Inventario

    Inventario

  • Articolo 26 Contenzioso Tributario

    Art. 26 Cont. Trib. – Assegnazione del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

  • Articolo 142 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 142 CCII – Beni del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

    3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

  • Perdite su crediti deducibili: esempi pratici sull’art. 101 TUIR

    In sintesi

    • Le perdite su crediti richiedono elementi certi e precisi o casi specifici.
    • Il semplice ritardo di pagamento non basta sempre.
    • Procedure concorsuali e accordi documentati cambiano la prova.
    • Svalutazione contabile e perdita deducibile non coincidono sempre.
    • Serve fascicolo credito con tentativi di recupero.

    Prima degli esempi: credito inesigibile o solo difficile?

    L’art. 101 TUIR disciplina, tra l’altro, il trattamento delle perdite su crediti. Il punto pratico è distinguere un credito temporaneamente non incassato da una perdita fiscalmente deducibile.

    Per dedurre non basta che il cliente paghi in ritardo o che sia poco collaborativo. Occorrono elementi oggettivi: procedure concorsuali, accordi, prescrizione, importi modesti in certe condizioni, azioni di recupero infruttuose o documenti che rendano evidente l’inesigibilità.

    Un’impresa deve quindi costruire un fascicolo del credito: contratto, fatture, solleciti, PEC, decreto ingiuntivo, transazione, visure, procedure, valutazione economica del recupero. Solo così la perdita non appare come una scelta discrezionale.

    Fascicolo perdita su credito

    • fatture e scadenze;
    • solleciti e PEC;
    • azioni di recupero;
    • visure e procedure;
    • decisione contabile motivata.

    Caso 1: cliente fallito

    Scenario. Una SRL ha 35.000 euro di fatture verso un cliente entrato in liquidazione giudiziale.

    Come si legge in pratica. La procedura concorsuale è un elemento forte, ma l’impresa deve conservare insinuazione, comunicazioni e valutazione del presumibile recupero.

    Documenti

    • fatture;
    • scadenzario;
    • sentenza/procedura;
    • domanda ammissione;
    • valutazione recupero.

    Caso 2: credito piccolo mai recuperato

    Scenario. Un cliente deve 900 euro da oltre un anno. Recuperarlo costerebbe più del credito.

    Come si legge in pratica. Per importi ridotti serve comunque coerenza: solleciti, anzianità e valutazione economica. Non basta cancellare il credito per comodità.

    Prove minime

    • fattura;
    • solleciti;
    • anzianità credito;
    • costo recupero;
    • delibera o nota interna.

    Caso 3: saldo e stralcio con cliente

    Scenario. Il cliente propone di pagare 40% subito e chiudere il debito.

    Come si legge in pratica. La perdita sulla parte rinunciata va documentata con accordo, ragioni economiche e pagamento effettivo. Meglio evitare accordi verbali.

    Accordo scritto

    • importo originario;
    • somma transatta;
    • motivazione;
    • rinuncia saldo;
    • bonifico incassato.

    Quando chiedere una verifica

    Per imprese con molti crediti scaduti: analisi crediti e deducibilità.

    Norme e fonti collegate

    Art. 101 TUIR, art. 109 TUIR.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il ritardo di pagamento basta per dedurre?

    Non sempre. Servono elementi oggettivi.

    La procedura concorsuale aiuta?

    Sì, ma va comunque conservata la documentazione.

    Posso fare saldo e stralcio?

    Sì, se ha ragione economica e accordo scritto.

    La svalutazione è uguale alla perdita?

    No. Contabilità e deducibilità fiscale vanno coordinate.

  • Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo e’ sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita’ competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformita’ delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

    3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

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