Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 42/2008 – Estinzione giudizio per rinuncia Provincia autonoma Bolzano

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    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano, ma — dopo che la Provincia ha approvato una nuova legge sostitutiva — ha rinunciato a entrambi i ricorsi. La Provincia ha accettato la rinuncia e il processo si estingue.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto due ricorsi davanti alla Corte costituzionale per impugnare norme della Provincia autonoma di Bolzano relative all’allegato A della legge provinciale n. 12/2005. Nel corso del giudizio, la Provincia aveva adottato la legge provinciale n. 6/2007 che sostituiva integralmente l’allegato contestato. Il ricorrente ha quindi rinunciato ai ricorsi, e la Provincia ha accettato.

    La questione

    Giudizio in via principale: impugnazione da parte del Governo di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano (allegato A della l.p. n. 12/2005), censurate per contrasto con norme costituzionali (non specificate nel testo della pronuncia, che si limita a registrare la rinuncia). La questione diviene priva di oggetto per effetto della nuova normativa provinciale.

    La decisione della Corte

    Riunione dei giudizi ed estinzione del processo. La rinuncia del Presidente del Consiglio è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, e pertanto il processo si estingue ai sensi delle norme sulle rinunce nei giudizi di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nei giudizi costituzionali in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso se la parte resistente accetta. L’accettazione deve essere rituale (espressa e da organo legittimato). In questo caso, la modificazione della normativa impugnata ad opera del legislatore provinciale ha reso coerente la rinuncia e ha consentito l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Come si estingue un giudizio costituzionale in via principale?

    Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta. In assenza di accettazione esplicita, la Corte valuta se l’estinzione può essere dichiarata ugualmente.

    Cosa sono i giudizi in via principale?

    Sono i giudizi promossi direttamente dallo Stato o dalle Regioni (e Province autonome) per censurare leggi rispettivamente regionali o statali, senza passare per un giudizio pendente davanti a un giudice ordinario o amministrativo (come accade invece nel giudizio in via incidentale).

    Perché il Governo ha rinunciato?

    La nuova legge provinciale n. 6/2007 aveva sostituito l’allegato A della legge provinciale n. 12/2005 con una disciplina diversa, facendo venire meno l’oggetto delle censure originarie. La rinuncia è quindi conseguenza della risoluzione in via legislativa del contrasto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2008 – ICI aree fabbricabili da piano regolatore senza strumenti attuativi

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, che considera “fabbricabili” ai fini ICI le aree classificate edificabili dal PRG anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi. La norma costituisce interpretazione autentica legittima e la distinzione tra fini fiscali e fini urbanistici è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito con l. n. 248/2006, aveva stabilito che, ai fini dell’ICI (e delle imposte sui redditi e di registro), un’area è considerata “fabbricabile” se il piano regolatore generale la qualifica come tale, anche in mancanza di piani attuativi o dell’approvazione regionale. Due commissioni tributarie (Lazio e Piacenza) avevano censurato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio e Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 11-quaterdecies (per difetto di rilevanza: tale disposizione è stata sostituita dall’art. 36, comma 2). Manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 36, comma 2: la norma costituisce interpretazione autentica di una disposizione preesistente, assegnandole uno dei significati già semanticamente compatibili con il testo originario. È ragionevole che il legislatore usi criteri diversi per finalità fiscali (valore di mercato) e urbanistiche (effettiva possibilità di edificare).

    Il principio

    Non viola i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) la norma che, ai fini ICI, considera fabbricabile un’area qualificata tale dal PRG anche in assenza di strumenti attuativi: la potenzialità edificatoria, anche se non ancora concretamente esercitabile, è un elemento oggettivo che influenza il valore di mercato dell’area ed esprime un indice di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Perché i giudici tributari ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché assoggettare all’ICI un’area inedificabile in concreto (perché priva di piani attuativi) alla stessa stregua di un’area concretamente edificabile sembrava irragionevole: il proprietario paga l’imposta su un valore di mercato che non può ancora effettivamente realizzare.

    Cosa distingue i fini fiscali da quelli urbanistici nella nozione di “area fabbricabile”?

    Ai fini urbanistici l’edificabilità concreta richiede piani attuativi approvati e permesso di costruire ottenibile. Ai fini fiscali (ICI, imposte sui redditi, registro) rileva invece il valore di mercato, che è influenzato già dalla sola qualificazione nel PRG come edificabile, anche senza piani attuativi.

    Cosa è una norma di interpretazione autentica?

    Una norma di interpretazione autentica è una legge successiva che chiarisce il significato di una disposizione precedente con efficacia retroattiva, attribuendole uno dei possibili significati già compatibili con la sua formulazione letterale. La Corte ha confermato che il d.l. n. 223/2006 era una legittima interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2008 – Confisca ciclomotori violazioni codice strada e ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti a dieci giudici di pace che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore per violazioni degli obblighi di casco e trasporto passeggeri. Una modifica legislativa sopravvenuta aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo.

    Di cosa si tratta

    Numerosi giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazioni degli artt. 170 e 171 (trasporto irregolare di passeggeri, mancato uso del casco). I giudici ritenevano la sanzione sproporzionata e discriminatoria rispetto agli automobilisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con l. n. 168/2005. Parametri: artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Rionero in Vulture, Salerno, Cividale del Friuli, Santo Stefano di Camastra, Caltanissetta, Trecastagni, Napoli, Castrovillari, Torre Annunziata e Cantù.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti. Nelle more del giudizio, il d.l. n. 262/2006 (convertito con l. n. 286/2006) aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo per 60 giorni (90 in caso di recidiva nel biennio). La sopravvenienza normativa impone ai giudici di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Una modifica sostanziale della norma censurata durante il giudizio costituzionale impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che devono verificare se la questione — formulata con riferimento al testo previgente — conservi rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo regime sanzionatorio.

    Domande e risposte

    Perché i giudici ritenevano la confisca sproporzionata?

    La confisca definitiva del veicolo (spesso del valore di migliaia di euro) per non avere indossato il casco o per trasporto irregolare era considerata eccessiva rispetto alla gravità dell’infrazione, e discriminatoria rispetto agli automobilisti che per analoghe violazioni (cintura di sicurezza) non rischiavano la confisca.

    Qual è la differenza tra confisca e fermo del veicolo?

    La confisca trasferisce definitivamente il veicolo allo Stato; il fermo lo immobilizza per un periodo determinato (60 o 90 giorni) restituendolo poi al proprietario. La legge n. 286/2006 ha optato per il fermo come sanzione più proporzionata alle infrazioni stradali minori.

    Il problema della responsabilità del proprietario era un punto chiave?

    Sì: la confisca colpiva il proprietario del veicolo anche quando l’infrazione era stata commessa da un altro soggetto (es. figlio o parente). Ciò contrastava con il principio di personalità della responsabilità (artt. 3 e 27 Cost.) e con le norme della legge n. 689/1981.

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  • Corte cost. n. 39/2008 – Incapacità personali del fallito e CEDU

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) nel testo anteriore alla riforma del 2006, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. La disciplina viola gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un farmacista dichiarato fallito nel 1986 — il cui fallimento si era chiuso nello stesso anno — era iscritto nel pubblico registro dei falliti (non avendo mai chiesto la riabilitazione) e per questo era stato escluso da un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nel 2006. Il TAR dell’Emilia-Romagna (sezione di Parma) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del sistema delle incapacità personali automatiche del fallito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 50 e 142 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 5/2006. Parametri: artt. 2, 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU). Rimettente: TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte accoglie la questione con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost. La Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia) aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (vita privata) per l’automatismo delle incapacità personali. Tale automatismo viola anche l’art. 3 Cost.: è irragionevole equiparare situazioni diverse prescindendo dalle cause del dissesto, e far perdurare le incapacità oltre la chiusura del fallimento assume carattere genericamente sanzionatorio senza corrispondere alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

    Il principio

    Le incapacità personali automaticamente connesse alla dichiarazione di fallimento, che perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale indipendentemente dalle cause del dissesto e dalla condizione soggettiva del fallito, violano il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 CEDU (norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.) e il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il giudice ordinario non può disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU: la rimozione spetta alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa erano le incapacità personali del fallito?

    Sotto la legge fallimentare del 1942, il fallito perdeva automaticamente i diritti civili e politici dalla dichiarazione di fallimento fino alla cancellazione dal pubblico registro dei falliti, ottenibile solo con la sentenza di riabilitazione civile. Questo poteva durare decenni anche dopo la chiusura del fallimento.

    Come la CEDU viene applicata come norma interposta?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale inaugurata con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della CEDU, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, costituiscono norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost. Il giudice ordinario non può disapplicarle, ma deve sollevare la questione dinanzi alla Corte.

    La riforma del 2006 aveva già risolto il problema?

    Sì: il d.lgs. n. 5/2006 aveva abrogato l’art. 50 (e il registro dei falliti) e modificato l’art. 142 (eliminando l’istituto della riabilitazione). Ma la vicenda del farmacista era regolata dalla legge previgente, poiché i requisiti di ammissione al concorso dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per le domande, anteriore alla riforma.

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  • Corte cost. n. 38/2008 – Conflitto attribuzioni promotori referendum legge elettorale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dai promotori di tre referendum abrogativi sulla legge elettorale (cosiddetto Porcellum). Lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente sospensione automatica dei referendum non violano le attribuzioni costituzionali dei promotori.

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte aveva dichiarato ammissibili tre referendum abrogativi contro la legge elettorale n. 270/2005, il Governo aveva fissato la data del 18 maggio 2008, ma il giorno successivo le Camere erano state sciolte. La sospensione automatica del referendum prevista dall’art. 34, secondo comma, della legge n. 352/1970 aveva fatto slittare la consultazione di almeno un anno. I promotori (prof. Guzzetta, prof. Segni, on. D’Amico) avevano presentato ricorso per conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra i promotori del referendum (come organo costituzionale attivatore della sovranità popolare) e il Governo e le Camere. Oggetto: deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che fissava la data del referendum e automatica sospensione ex art. 34, secondo comma, legge n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito oggettivo. L’atto di indizione del referendum non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionali del comitato promotore: la scelta del Governo sul quando indire il referendum è discrezionale, e non spetta ai promotori sindacare le specifiche modalità organizzative. Analogamente, la sospensione automatica prevista dalla legge non viola attribuzioni costituzionalmente garantite dei promotori, non essendo rinvenibile alcuna norma che attribuisca rilievo costituzionale all’interesse a una “sollecita celebrazione”.

    Il principio

    Il comitato promotore del referendum ha il diritto allo svolgimento della consultazione una volta completata la procedura di verifica della legittimità e ammissibilità, ma non ha il diritto di sindacare le scelte governative sulle modalità organizzative, inclusa la data di indizione. Non è configurabile un conflitto di attribuzioni basato sull’asserito interesse a votare “in tempi ragionevoli” se la legge non attribuisce rilievo costituzionale a tale interesse.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 34 della legge n. 352/1970 sulla sospensione?

    In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum già indetto si sospende automaticamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali. I termini riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alle elezioni, con effetto di un rinvio di almeno un anno.

    Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto?

    Perché manca il requisito oggettivo: non è configurabile un conflitto di attribuzioni se l’atto contestato (indizione del referendum) non incide su attribuzioni costituzionalmente garantite del promotore. La discrezionalità governativa sulla data di indizione appartiene alla sua sfera di competenza.

    I referendum sulla legge elettorale sono stati poi effettuati?

    No: per la legislatura successiva il Parlamento approvò alcune modifiche alla legge elettorale, e i referendum furono dichiarati non più ammissibili perché parzialmente superati dalle novelle legislative.

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  • Corte cost. n. 37/2008 – Conflitto di attribuzioni insindacabilità parlamentare sen. Iannuzzi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi sui magistrati della Procura di Palermo (Caselli e altri), ma il giudice penale ritiene insussistente il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi era stato imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Il Giornale” nel 2003, in cui avrebbe offeso la reputazione di Giancarlo Caselli (ex Procuratore di Palermo) e altri magistrati. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle sue opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP di Milano, che doveva decidere sul rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Milano vs. Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Parametro costituzionale invocato: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    In fase di ammissibilità (art. 37 legge n. 87/1953), la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono sia il requisito soggettivo (entrambi i contendenti sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia il requisito oggettivo (vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). La decisione nel merito è riservata alla fase successiva.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice penale può sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la deliberazione del Senato difetti del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e l’attività parlamentare tipica.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è finalizzata a tutelare l’autonomia del potere legislativo dall’interferenza di altri poteri.

    Cos’è il “nesso funzionale”?

    Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare (ad esempio un articolo di giornale) e un precedente atto parlamentare tipico (un discorso in aula, un’interrogazione). Senza questo nesso, la garanzia dell’insindacabilità non opera.

    In quale fase si trova la decisione?

    Questa ordinanza riguarda la sola fase di ammissibilità del conflitto (art. 37 legge n. 87/1953). La Corte deve ancora decidere nel merito se la deliberazione del Senato abbia leso le attribuzioni del GIP.

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  • Corte cost. n. 36/2008 – Richiami vivi venatori e ius superveniens regionale

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Regione Toscana ha modificato la norma sui richiami vivi nella caccia, imponendo l’anello inamovibile: il giudice deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo diritto regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana n. 3/1994 (recepimento della legge sulla caccia) consentiva di detenere richiami vivi per la caccia privi di anello inamovibile, facendo fede la sola documentazione cartacea. Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 4, della legge Regione Toscana n. 3/1994, come modificato dall’art. 11 della l.r. n. 20/2002. Parametro: art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione (competenza esclusiva statale su ordine pubblico e sicurezza, e su tutela dell’ambiente). Rimettente: GIP Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo. Con la legge regionale n. 19 del 4 aprile 2007, la Toscana aveva già modificato la norma impugnata prevedendo l’apposizione dell’anello inamovibile sui richiami. La sopravvenienza normativa impone al GIP di rivalutare la questione.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sopravviene una modifica legislativa della norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i richiami vivi nella caccia?

    Sono uccelli catturati o allevati tenuti in gabbia e usati per attirare altri esemplari della stessa specie durante la caccia. La loro detenzione è soggetta a controlli per distinguere i soggetti legalmente detenuti da quelli catturati illecitamente.

    Perché l’assenza dell’anello era problematica?

    L’anello inamovibile certifica l’identità dell’uccello e ne attesta la provenienza lecita (allevamento o cattura regolarmente documentata). Senza anello, la verifica si affida solo a documenti cartacei più facilmente falsificabili.

    Cosa cambia con la restituzione degli atti?

    Il GIP deve verificare se il procedimento penale pendente riguardi fatti commessi sotto la vecchia o la nuova normativa e se, a seconda dell’interpretazione, persista un contrasto con la Costituzione da sollevare nuovamente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia ambientale e di ordine pubblico
  • Corte cost. n. 35/2008 – Misure alternative recidivi reiterati e ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 79/2007 della Corte stessa, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 58-quater ord. pen. sulle misure alternative per recidivi reiterati: i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), introdotto dalla legge n. 251/2005, vietava la concessione delle misure alternative alla detenzione per più di una volta ai soggetti recidivi reiterati, senza tener conto del grado di rieducazione raggiunto. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e la Cassazione avevano sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 251/2005. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Rimettenti: Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e Corte di Cassazione.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte aveva già dichiarato con la sentenza n. 79/2007 l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1 e 7-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che prima dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005 avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle loro questioni alla luce di questa pronuncia.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Ciò evita che la Corte si pronunci su questioni già risolte o parzialmente superate.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure alternative alla detenzione?

    Sono istituti penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) che consentono di scontare la pena fuori dal carcere, valorizzando il percorso rieducativo del condannato.

    Perché il divieto per i recidivi reiterati sollevava dubbi costituzionali?

    Perché il divieto assoluto non permetteva al tribunale di sorveglianza di valutare il concreto percorso di rieducazione del detenuto, violando la finalità rieducativa della pena garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

    Qual è stata la sentenza n. 79/2007?

    Con quella sentenza la Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non permetteva di applicare la normativa previgente più favorevole ai condannati che avevano già raggiunto un adeguato grado di rieducazione prima dell’entrata in vigore della riforma del 2005.

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  • Corte cost. n. 34/2008 – Trasmissione TV criptata in circolo ricreativo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 171-ter, comma 1, lett. e), della legge n. 633/1941 (diritto d’autore), che punisce il presidente o gestore di un circolo ricreativo che trasmette segnali TV criptati senza accordo con il distributore. La norma non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto alla previgente sanzione meramente amministrativa.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’Appello di Cagliari aveva sollevato questione sulla norma che punisce penalmente (e non più solo amministrativamente) il gestore di un circolo ricreativo che, senza accordo con il distributore autorizzato, trasmette ai soci un servizio televisivo criptato (come canali satellitari a pagamento) decodificato abusivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo sostituito dall’art. 14 della legge n. 248/2000. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza). Rimettente: Corte d’Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di gestori di un circolo.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La condotta punita (trasmissione di segnali criptati senza accordo con il distributore) non è comparabile alla condotta che in precedenza era sanzionata solo in via amministrativa, perché quella previgente riguardava la ricezione e non la ridiffusione del segnale criptato a terzi. L’aggravamento della sanzione è pertanto ragionevole.

    Il principio

    Non viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la scelta del legislatore di punire penalmente la ridiffusione non autorizzata di segnali televisivi criptati: la condotta attiva di trasmissione a terzi è qualitativamente diversa dalla mera ricezione, e il più grave disvalore giustifica una risposta sanzionatoria diversa.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra la norma vecchia e quella nuova?

    La norma previgente (d.lgs. n. 373/2000, prima delle modifiche della legge n. 22/2003) prevedeva solo una sanzione amministrativa per chi riceveva segnali criptati senza autorizzazione; la norma nuova introdotta dalla legge n. 248/2000 aveva elevato a reato la condotta di chi trasmette o ridiffonde il segnale criptato agli associati del circolo.

    Cosa è l’accesso condizionato?

    L’accesso condizionato è il sistema tecnologico che permette la ricezione di trasmissioni televisive (o altri servizi digitali) solo a chi dispone di un decoder o smart card autorizzati dal distributore. La normativa europea (direttiva 98/84/CE) e nazionale vietano l’elusione abusiva di tali sistemi.

    Che differenza c’è tra uso privato e uso in ambito associativo?

    L’uso privato riguarda la fruizione individuale in ambito strettamente domestico. La trasmissione a soci di un circolo, anche se “non commerciale” in senso stretto, costituisce una forma di comunicazione a terzi che necessita di accordo con il distributore del servizio criptato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2008 – Recidiva reiterata e comparazione circostanze attenuanti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale che vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Le questioni — sollevate da più giudici — difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta “ex Cirielli”) aveva modificato l’art. 69 del codice penale, vietando al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Più tribunali (Roma, Prato, Firenze, Torino) avevano sollevato la questione ritenendo il divieto eccessivamente rigido.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri: artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Roma (tre ordinanze), Tribunale di Prato (tre ordinanze), Tribunale di Firenze, Corte d’Appello di Torino, GIP di Torino, GIP di Prato.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in un unico giudizio. La Corte non entra nel merito perché le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione: alcune non illustrano adeguatamente la rilevanza nel giudizio principale, altre non sviluppano sufficientemente i profili di non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’adeguatezza della motivazione delle ordinanze di rimessione è requisito imprescindibile di ammissibilità. Il giudice rimettente deve spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio (rilevanza) e illustrare i profili di contrasto con la Costituzione in modo non generico (non manifesta infondatezza).

    Domande e risposte

    Cosa cambiò la legge n. 251/2005 sul giudizio di comparazione?

    Prima della riforma il giudice poteva sempre valutare se le attenuanti fossero più gravi, equivalenti o meno gravi rispetto alle aggravanti. La legge del 2005 vietò questa valutazione discrezionale nel caso di recidiva reiterata, imponendo l’applicazione della pena dell’aggravante in ogni caso.

    Perché i giudici ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti si traduceva in una pena automaticamente più severa senza consentire al giudice di valutare le specifiche circostanze del caso, in contrasto con i principi di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    La Corte si è mai pronunciata nel merito su questa norma?

    Sì: con la sentenza n. 251 del 2012 la Corte ha poi dichiarato parzialmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in riferimento ad alcune fattispecie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2008 – Residenza quinquennale edilizia popolare Lombardia

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. La materia è di competenza residuale regionale e il requisito di residenza prolungata non è irragionevole secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge regionale n. 7/2005, l’obbligo per chi vuole accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di avere residenza o attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni. Il TAR Lombardia aveva censurato la norma ritenendola discriminatoria nei confronti dei cittadini non radicati da lungo tempo nella regione, inclusi gli immigrati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 41-bis, della legge Regione Lombardia n. 1/2000, introdotto dalla l.r. n. 7/2005. Parametri evocati: artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117 (commi 1, 2 lett. m, e 3) e 120 della Costituzione. Rimettente: TAR Lombardia, nel ricorso di alcune richiedenti escluse dalla graduatoria ERP del Comune di Busnago.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità della questione sui parametri artt. 117, primo comma, e 120 Cost. per carenza di motivazione. Manifesta infondatezza per le restanti censure: l’ERP rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); il requisito di residenza continuativa non è irragionevole; le funzioni giurisdizionali non risultano compromesse dalla norma regionale.

    Il principio

    Il requisito di residenza prolungata per l’accesso a benefici regionali come l’ERP non viola l’art. 3 Cost. se si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire e realizza un equilibrato bilanciamento tra valori costituzionali in gioco. La Regione ha competenza residuale in materia di criteri di assegnazione degli alloggi ERP.

    Domande e risposte

    La norma discriminava gli immigrati?

    Il TAR e i sindacati intervenienti sostenevano di sì, perché il requisito quinquennale rendeva di fatto impossibile l’accesso agli immigrati extra-UE di recente arrivo. La Corte ha ritenuto il requisito non irragionevole, rinviando alla propria giurisprudenza precedente.

    Perché la materia è regionale?

    L’edilizia residenziale pubblica non compare tra le materie elencate nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost., rientrando quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma.

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP)?

    Sono le soglie minime di servizi sociali e civili garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale dallo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La Corte ha escluso che la disciplina dei criteri di assegnazione ERP rientri in questa categoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2008 – Sanzione doganale costruzioni in prossimità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Civitavecchia sull’art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 374/1990 in materia di sanzioni doganali per costruzioni in prossimità della linea doganale. Il difetto di rilevanza è assoluto: lo stesso giudice rimettente aveva già accertato in concreto la “prossimità” contestata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Civitavecchia contestava l’indeterminatezza del concetto di “prossimità alla linea doganale” usato dall’art. 19 del d.lgs. 374/1990 per fondare una sanzione amministrativa a carico di chi costruisce senza autorizzazione vicino al confine doganale (in questo caso, lungo il lido del mare). Il giudice riteneva che la norma lasciasse eccessiva discrezionalità all’amministrazione doganale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Parametri: artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 23 (riserva di legge relativa in materia di sanzioni) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Civitavecchia, nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento per costruzione abusiva in zona doganale.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza. Il giudice a quo, pur dubitando della determinatezza del concetto di “prossimità”, aveva già affermato che “non può dubitarsi della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito, essendo incontestata la realizzazione degli immobili su terreno apparentemente “prossimo” alla linea doganale”. Ciò significa che il giudice aveva dimostrato nei fatti di poter interpretare e applicare la norma censurata.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata quando il giudice rimettente ha già dato dimostrazione — nella stessa ordinanza di rimessione — di saper interpretare e applicare la norma al caso concreto. L’accoglimento non modificherebbe l’esito del giudizio principale, rendendo la questione priva di rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la linea doganale?

    La linea doganale è il confine entro cui si esercita il controllo doganale; per i tratti costieri coincide con il lido del mare. L’art. 1 del T.U. delle norme doganali (d.P.R. n. 43/1973) ne fornisce la definizione.

    Perché il giudice aveva dubitato della norma?

    Perché il termine “prossimità” non è quantificato in metri o in altro modo preciso, lasciando all’amministrazione doganale la determinazione caso per caso, con possibile disparità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.

    Qual è il meccanismo dell’inammissibilità per difetto di rilevanza?

    Se l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio a quo, la questione è irrilevante e la Corte non può pronunciarsi nel merito. È uno strumento processuale che evita decisioni astratte.

    Norme collegate