Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 243/2009 – Riserva incidente probatorio e accertamenti DNA

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Asti sull’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, che ricollega il divieto del PM di procedere ad accertamenti tecnici alla sola riserva di promuovere incidente probatorio, anche senza che tale richiesta venga poi effettivamente depositata. La questione è risultata carente nei requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di indagini per tentato furto aggravato, il PM aveva disposto un accertamento tecnico non ripetibile per estrarre il profilo del DNA da un mozzicone di sigaretta. Il difensore dell’indagato aveva formulato riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.p., ma non aveva poi depositato alcuna richiesta nella cancelleria del GIP. Il PM, ritenendo di dover attendere comunque, ha richiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che lo obbligava ad attendere anche in presenza della sola riserva non seguita da deposito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il divieto del PM di procedere agli accertamenti tecnici alla riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all’effettivo deposito della richiesta di incidente probatorio nella cancelleria del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è un’ordinanza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 87/1953 e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative, senza svolgimento nel merito delle censure costituzionali sollevate.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono soddisfare precisi requisiti di ammissibilità – tra cui la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza – prima di poter essere esaminate nel merito dalla Corte: la carenza di tali requisiti determina una pronuncia di inammissibilità in forma di ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 360, comma 4, c.p.p. sugli accertamenti tecnici non ripetibili?

    L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti dal PM nelle indagini preliminari. Il comma 4 prevede che, se la persona sottoposta alle indagini formula riserva di promuovere incidente probatorio, il PM non può procedere agli accertamenti tecnici. La norma impugnata era criticata perché basta la sola riserva – anche non seguita da deposito – a bloccare il PM.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità è una pronuncia processuale che non entra nel merito della questione costituzionale: significa che la questione non presentava i presupposti formali o sostanziali richiesti (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata) per essere esaminata nel merito dalla Corte.

    Qual era il rischio concreto lamentato dal GIP?

    La norma, nell’interpretazione del rimettente, consentiva all’indagato di paralizzare l’accertamento tecnico non ripetibile (come il test del DNA) con la sola formulazione di una riserva, anche senza poi richiedere concretamente l’incidente probatorio, con possibile dispersione della prova.

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  • Corte cost. n. 242/2009 – Appello PM contro non luogo a procedere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale – nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere – ritenendo che la situazione processuale dell’udienza preliminare sia strutturalmente diversa da quella dibattimentale e giustifichi una disciplina differenziata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, anche sostituendo l’art. 428 c.p.p. in modo da escludere l’appello contro le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare. Precedenti sentenze della Corte (nn. 26 e 320 del 2007) avevano già dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro proscioglimenti dibattimentali. I giudici rimettenti sostenevano che la stessa ratio dovesse valere per le sentenze di non luogo a procedere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia e la Corte militare d’appello di Verona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dall’art. 4 della legge n. 46/2006), nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di non luogo a procedere, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che l’udienza preliminare abbia carattere essenzialmente cartolare e preliminare, strutturalmente diverso dal dibattimento: in essa non si svolge la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la situazione processuale è eterogenea rispetto a quella che aveva indotto la Corte a censurare le limitazioni all’appello nelle sentenze di proscioglimento dibattimentale, e la differenziazione normativa risulta costituzionalmente giustificata.

    Il principio

    La parità tra le parti processuali sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost. non impone un regime identico di appello in tutte le fasi del processo penale: la struttura essenzialmente cartolare e non contraddittoria dell’udienza preliminare giustifica una disciplina dell’appello del PM differente rispetto a quella prevista per il giudizio dibattimentale.

    Domande e risposte

    Cos’è la sentenza di non luogo a procedere e come si differenzia dal proscioglimento dibattimentale?

    La sentenza di non luogo a procedere è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, quando il giudice ritiene che gli elementi raccolti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il proscioglimento dibattimentale, invece, avviene al termine del processo vero e proprio, dopo la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

    Perché la Corte aveva già censurato la legge n. 46/2006 per i proscioglimenti dibattimentali?

    Le sentenze nn. 26 e 320 del 2007 avevano dichiarato incostituzionali le limitazioni all’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del dibattimento (art. 593 c.p.p.) e del giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.), per contrasto con il principio di parità delle parti. In quei casi l’asimmetria non era giustificata da differenze strutturali del rito.

    Cosa può fare il PM se non può appellare il non luogo a procedere?

    Il PM può chiedere, ai sensi dell’art. 434 c.p.p., la revoca della sentenza di non luogo a procedere qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova. Questa facoltà è stata ritenuta dalla Corte idonea a garantire comunque l’esercizio dell’azione penale.

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  • Corte cost. n. 241/2009 – Reati ministeriali e competenza parlamentare

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    La Corte Costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno. La Corte ha dichiarato che non spettava ai giudici ordinari trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica senza prima darne comunicazione al Presidente della Camera, ogniqualvolta il fatto risultasse potenzialmente riconducibile a un reato ministeriale commesso da un deputato, anche se i giudici ritenevano trattarsi di reato comune.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento penale riguardava l’allora Ministro Altero Matteoli, imputato di reati (rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale). Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo i reati non ministeriali, e aveva trasmesso direttamente gli atti alla Procura della Repubblica ordinaria, senza investire la Camera dei deputati. La Camera ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che la trasmissione diretta alla Procura le impediva di esercitare le proprie prerogative costituzionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Tribunale dei Ministri di Firenze e il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina), contestando la trasmissione diretta degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria senza previa comunicazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989. Il parametro è l’art. 96 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1/1989, che subordina il giudizio dei reati ministeriali all’autorizzazione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava al Tribunale dei Ministri di Firenze omettere la comunicazione alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1/1989, né spettava al Tribunale di Livorno affermare l’insussistenza dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere. Ha chiarito che l’obbligo di rimessione alla sede parlamentare sussiste in tutti i casi diversi dalla vera e propria archiviazione, inclusa l’ipotesi in cui il giudice ritenga il fatto configurare un reato comune anziché ministeriale.

    Il principio

    Quando il Collegio per i reati ministeriali ritiene che il fatto non integri un reato ministeriale ma un reato comune, non può trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica: deve invece inviare comunicazione al Presidente della Camera competente, affinché il Parlamento possa esercitare le proprie valutazioni. Solo l’archiviazione vera e propria (che esclude qualsiasi seguito procedimentale) esonera dall’obbligo di coinvolgimento parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è il «Tribunale dei Ministri» e come funziona?

    Il Tribunale dei Ministri (Collegio per i reati ministeriali) è un organo costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio. È istituito dalla legge costituzionale n. 1/1989 per giudicare i reati commessi dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione della Camera competente.

    Perché è necessaria l’autorizzazione parlamentare per processare un Ministro?

    L’art. 96 Cost. prevede che i Ministri, anche cessati dalla carica, siano giudicati per i reati ministeriali dalla giurisdizione ordinaria, ma solo previo assenso della Camera competente. Questa garanzia tutela l’esercizio delle funzioni governative da possibili interferenze giudiziarie e consente al Parlamento di valutare se il fatto abbia carattere ministeriale.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i procedimenti a carico di Ministri?

    I giudici non possono più «scavalcare» la Camera trasmettendo direttamente gli atti alla Procura ordinaria, anche quando ritengano il reato non ministeriale. La rimessione al Parlamento è obbligatoria ogni volta che non si tratti di vera e propria archiviazione, lasciando alla Camera la valutazione sul seguito da dare alla vicenda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2009 – ICI abitazione principale e risorse Sicilia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Siciliana contro le norme del decreto-legge n. 93/2008 che abolivano l’ICI sull’abitazione principale, finanziando la misura con una riduzione di fondi già assegnati alla Regione. La Corte ha ritenuto che le norme censurate non incidessero su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione, escludendo così la violazione dello Statuto speciale siciliano.

    Di cosa si tratta

    Nel 2008 il Governo ha approvato con decreto-legge (n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008) l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per finanziare questa misura, il decreto ha previsto la riduzione di alcuni fondi già destinati alla Regione Siciliana, tra cui contributi per l’indennizzo dei danni da peronospora all’agricoltura. La Regione ha impugnato davanti alla Corte le disposizioni che riducevano le sue risorse, sostenendo che incidessero su materie di sua competenza esclusiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha impugnato in via principale l’art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), n. 14), e 12 del d.l. n. 93/2008, nonché l’elenco n. 1 allegato, lamentando la violazione dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale siciliano e delle correlative norme di attuazione. Secondo la Regione, le disposizioni riguardavano materie rientranti nelle sue attribuzioni «proprie e peculiari» e avrebbero richiesto la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha chiarito che le norme censurate non riguardavano materie rientranti nella sfera di attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione Siciliana, con la conseguenza che per la loro approvazione non era richiesta la partecipazione necessaria del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri. La riduzione dei fondi destinati agli agricoltori danneggiati dalla peronospora, in particolare, non costituiva una indebita ablazione di risorse già nella disponibilità della Regione.

    Il principio

    L’obbligo di coinvolgimento del Presidente della Regione Siciliana nei procedimenti del Consiglio dei Ministri sussiste soltanto quando lo Stato legifera su materie rientranti nelle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione ai sensi dell’art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale: la semplice incidenza economica di una norma statale sulle finanze regionali non è di per sé sufficiente a integrare tale requisito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Siciliana aveva uno statuto speciale rilevante in questo caso?

    La Sicilia è una regione a statuto speciale e il suo Statuto (r.d.lgs. n. 455/1946) prevede che, quando il Consiglio dei Ministri delibera su materie di specifica competenza regionale, il Presidente della Regione partecipa alla riunione. La Regione sosteneva che la riduzione dei propri fondi toccasse proprio queste materie.

    In cosa consisteva la riduzione di fondi contestata?

    Il d.l. 93/2008 aveva previsto, tra l’altro, la riduzione dell’intero importo di 1.363,5 milioni di euro già stanziato per l’anno 2008 e destinato alla Regione Siciliana, nonché il taglio di altri trasferimenti, inclusi quelli per i danni da peronospora in agricoltura.

    Quale è la differenza tra competenza «propria e peculiare» e semplice interesse economico?

    Una materia è «propria e peculiare» della Regione Siciliana quando lo Statuto speciale le attribuisce potestà legislativa esclusiva. Il mero interesse economico regionale a ricevere certi fondi statali non trasforma la materia in una competenza esclusiva che attivi l’obbligo di partecipazione regionale al Consiglio dei Ministri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, quadro costituzionale di riferimento per le autonomie speciali
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, rilevante per i trasferimenti di risorse contestati
  • Corte cost. n. 239/2009 – Confisca lottizzazione abusiva e responsabilità penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che impone al giudice penale la confisca dei terreni e delle opere in caso di lottizzazione abusiva accertata, anche nei confronti di persone estranee al reato. La questione era inammissibile perché il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare la possibilità di un’interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 44, comma 2, del Testo Unico Edilizia prevede che, in caso di sentenza definitiva di condanna per lottizzazione abusiva, il giudice ordini la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già dichiarato questa norma incompatibile con l’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege) nella misura in cui viene applicata anche nei confronti di soggetti estranei al reato o prosciolti. La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. Si lamentava l’imposizione automatica della confisca anche nei confronti di persone prosciolte o estranee alla commissione del reato, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio di legalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare se fosse possibile interpretare la norma in modo conforme alla Convenzione CEDU, come richiesto dall’art. 117, primo comma, Cost. Laddove tale adeguamento interpretativo si rivelasse impossibile o desse luogo a un diritto vivente di dubbia costituzionalità, la questione avrebbe potuto essere riproposta alla Corte. Il compito primario di adeguare la norma interna alla CEDU spetta ai giudici comuni, non direttamente alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con la CEDU, il giudice deve verificare se sia praticabile un’interpretazione della norma interna conforme alle disposizioni convenzionali, come imposto dall’art. 117, primo comma, Cost. Solo quando tale interpretazione sia impossibile o il diritto vivente che si formi sollevi dubbi di costituzionalità, la questione può essere rimessa alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la lottizzazione abusiva?

    Si tratta della trasformazione non autorizzata di terreni a scopo edificatorio, realizzata o attraverso opere materiali (costruzioni, strade, impianti) o attraverso atti giuridici (frazionamento, vendita di lotti) che determinino una destinazione d’uso del suolo contraria a quella prevista dagli strumenti urbanistici. È un reato previsto dall’art. 44, lett. c), del T.U. Edilizia.

    Perché la confisca può colpire anche chi non ha commesso il reato?

    La norma impugnata prevede la confisca dei terreni e delle opere “a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti”. Ciò significa che la confisca può essere disposta anche contro chi abbia acquistato in buona fede un lotto da un lottizzante abusivo, senza aver partecipato al reato.

    Cosa ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo su questa norma?

    La Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 7 CEDU (nessuna pena senza legge), ritenendo che la confisca applicata a soggetti non condannati costituisse una “pena” in senso sostanziale irrogata in violazione del principio di legalità. La Corte costituzionale ha ritenuto che spettasse ai giudici comuni adeguare l’interpretazione della norma interna a questi principi.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale: la pena non può essere estesa a chi non ha commesso il reato
    • Art. 117 della Costituzione — Obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento CEDU: parametro che impone l’interpretazione conforme alla Convenzione
  • Corte cost. n. 238/2009 – TIA giurisdizione tributaria e giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania e non fondata quella della Commissione tributaria provinciale di Prato, sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA). La TIA ha natura tributaria e la sua attribuzione alla giurisdizione tributaria è costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti (TIA) era stata introdotta in sostituzione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Una norma del 2005 ha attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie relative alla TIA. Alcuni giudici di pace e una commissione tributaria hanno contestato questa scelta, dubitando che la TIA potesse essere qualificata come tributo e che le relative controversie potessero essere attribuite ai giudici speciali tributari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Catania e la Commissione tributaria provinciale di Prato hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.l. n. 203/2005. I parametri invocati erano gli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, della Costituzione e la VI disposizione transitoria della Costituzione, che vietano l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli già esistenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania, per difetti di motivazione sulla rilevanza. Ha invece dichiarato non fondata la questione della Commissione tributaria di Prato con riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost.: la TIA ha natura tributaria (come confermato anche dalla sentenza n. 117/2009 delle Sezioni Unite della Cassazione), e la sua attribuzione alle commissioni tributarie è conforme alla Costituzione, che consente l’istituzione di giudici speciali per determinate materie.

    Il principio

    La tariffa di igiene ambientale (TIA) ha natura tributaria: le controversie che la riguardano possono essere legittimamente attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie senza violare il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali previsto dall’art. 102, secondo comma, Cost. e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra TIA e TARSU?

    La TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) era un tributo locale classico, commisurato alla superficie degli immobili. La TIA (tariffa di igiene ambientale) era strutturata come corrispettivo per un servizio, ma la giurisprudenza e la Corte costituzionale ne hanno poi riconosciuto la natura tributaria sostanziale, con conseguente applicazione del regime fiscale e delle regole processuali proprie dei tributi.

    Perché la questione del Giudice di pace era inammissibile?

    Perché il Giudice di pace non aveva sufficientemente motivato sulla rilevanza della questione, ossia non aveva spiegato in modo adeguato perché la risoluzione della questione di costituzionalità fosse necessaria per decidere il caso concreto sottopostogli.

    Le commissioni tributarie possono essere considerate «giudici speciali» vietati dalla Costituzione?

    No: le commissioni tributarie erano già esistenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione e rientrano tra i giudici speciali consentiti in via transitoria, poi oggetto di riforma e potenziamento. Il loro utilizzo per materie fiscali aggiuntive (come la TIA) non viola la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2009 – Comunità montane soppressione e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 20, 21 (ultimo periodo) e 22 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), relativi alla soppressione delle comunità montane nelle Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20%. La legge statale non poteva imporre alle Regioni la soppressione di questi enti, rientrando la loro disciplina nella competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 ha introdotto disposizioni volte a ridurre il numero delle comunità montane, prevedendo la soppressione di quelle situate in Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20% del territorio regionale. Le comunità montane sono enti locali a base associativa, costituiti dai Comuni montani per l’esercizio associato di funzioni e la valorizzazione delle zone montane. Le Regioni Toscana e Veneto hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Veneto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17-22, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Si contestava che il legislatore statale avesse imposto la soppressione di enti locali la cui disciplina compete alle Regioni, senza che ciò fosse giustificato da un adeguato titolo di competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 20 e 22 dell’art. 2 e dell’ultimo periodo del comma 21 (che faceva decorrere gli effetti del comma 20 dalla pubblicazione del decreto ministeriale). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto con riferimento ad alcuni parametri, e non fondate le questioni relative ai commi 17 e 18, che si limitavano a fissare criteri e criteri indirizzi senza imporre soppressioni dirette. La sentenza è stata depositata il 24 luglio 2009.

    Il principio

    La disciplina delle comunità montane rientra nell’ambito della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali: lo Stato non può imporre con legge ordinaria la soppressione di tali enti, potendo solo dettare principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente. Il ricorso a «indicatori» quantitativi (numero di comuni montani, superficie montana) per determinare la soppressione diretta di enti locali eccede la competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Sono enti locali formati dall’associazione volontaria di Comuni situati in territorio montano. Svolgono funzioni di programmazione dello sviluppo montano, di pianificazione del territorio, di gestione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali delle aree montane.

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali i commi 20 e 22 ma non i commi 17 e 18?

    Perché i commi 17 e 18 si limitavano a fissare criteri di razionalizzazione e incentivi finanziari per le Regioni che avessero ridotto il numero di comunità montane, lasciando alle Regioni la scelta finale. I commi 20 e 22, invece, disponevano la soppressione automatica delle comunità montane al verificarsi di determinati parametri quantitativi, senza alcuna valutazione regionale.

    Quali effetti ha avuto la sentenza sulle comunità montane esistenti?

    Le comunità montane che avrebbero dovuto essere soppresse automaticamente per effetto dei commi 20 e 22 hanno potuto continuare a esistere. Spetta alle singole Regioni valutare, nell’esercizio delle proprie competenze, se e come riorganizzare le comunità montane presenti nel proprio territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2009 – Fuori ruolo professori universitari e legge finanziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applicava ai professori universitari per i quali fosse già stato disposto il collocamento in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che avevano già iniziato il periodo di fuori ruolo. La norma violava l’art. 3 Cost. perché trattava in modo uguale situazioni giuridiche diverse.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 ha ridotto la durata massima del fuori ruolo dei professori universitari, rendendo tale riduzione applicabile anche a coloro che erano già stati collocati in fuori ruolo con formale provvedimento e avevano già iniziato il relativo periodo. Alcuni professori universitari, ritenendo la norma applicata retroattivamente in loro danno, hanno promosso ricorsi davanti ai Tribunali amministrativi regionali di Catania e Roma, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia (Catania) e il TAR Lazio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma impugnata, riducendo la durata del fuori ruolo con effetto immediato, incideva negativamente sullo stato giuridico in atto dei professori già collocati in fuori ruolo, equiparando situazioni giuridiche tra loro diverse (chi era già in fuori ruolo e chi aspirava a esserlo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione con riferimento all’art. 3 Cost., rilevando che il professore già collocato in fuori ruolo è titolare di uno specifico stato professionale su cui la norma incide in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa. Equiparare le due situazioni realizza una disparità di trattamento autonomamente lesiva del principio di eguaglianza. Ha dichiarato l’incostituzionalità della norma limitatamente all’applicazione ai professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento che avevano iniziato il relativo periodo.

    Il principio

    È incostituzionale la norma che, riducendo la durata del fuori ruolo dei professori universitari, si applica con effetto immediato a chi sia già titolare di uno stato di fuori ruolo formalmente disposto, equiparandolo a chi aspira soltanto a esservi collocato. La titolarità di uno stato giuridico formalmente riconosciuto costituisce una posizione diversa dalla mera aspettativa, e un trattamento identico dei due casi viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa significa essere «fuori ruolo» per un professore universitario?

    Il fuori ruolo è lo status del professore che, pur conservando il rapporto di lavoro con l’ateneo, viene temporaneamente esonerato dai compiti didattici ordinari per svolgere incarichi istituzionali, di ricerca o altre funzioni. La legge fissa una durata massima per questo periodo.

    Perché la Corte ha limitato la declaratoria di incostituzionalità?

    Perché la norma era incostituzionale solo nella parte in cui si applicava a chi aveva già un provvedimento di collocazione in fuori ruolo e aveva già iniziato il periodo. Per i professori in servizio di ruolo che non avevano ancora ricevuto il provvedimento, la riduzione della durata massima del fuori ruolo poteva operare senza violare l’art. 3 Cost.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    I professori che erano stati formalmente collocati in fuori ruolo prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 e avevano già iniziato il periodo possono completare il fuori ruolo secondo la durata prevista al momento del provvedimento, senza subire la riduzione introdotta dalla legge successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2009 – Retroattività legge penale favorevole giochi TULPS

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006, che consentiva di applicare le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni in materia di giochi e apparecchi TULPS, anche per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Lecce non aveva tenuto conto che la norma era stata modificata dalla successiva legge finanziaria 2007, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, era investito di un procedimento penale a carico di più imputati per la violazione dell’art. 110, comma 9, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in materia di apparecchi e congegni da gioco. L’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) prevedeva — in deroga al principio della lex mitior — che per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore si continuassero ad applicare le disposizioni vigenti al tempo del fatto. Il rimettente sosteneva che tale deroga fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri: artt. 3, 10 primo comma, 25 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ordinanza del 26 maggio 2008. Il rimettente aveva già proposto questione analoga (decisa con ord. n. 55 del 2008 per inammissibilità, per non aver considerato la modifica introdotta dalla finanziaria 2007).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva riproposto la questione negli stessi termini dell’ordinanza precedente, dichiarata inammissibile, senza adeguatamente tenere conto della modifica normativa del 2006 introdotta dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che aveva sostituito l’art. 110, comma 9, del TULPS. La Corte ribadisce che la valutazione della rilevanza deve essere aggiornata alla luce del quadro normativo vigente al momento della rimessione.

    Il principio

    Il giudice rimettente che ripropone una questione già dichiarata inammissibile deve confrontarsi con le ragioni che avevano determinato la precedente inammissibilità. Se tale inammissibilità era dipesa da una sopravvenienza normativa non considerata, il rimettente deve valutare la rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina e non limitarsi a riproporre la questione negli stessi termini.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio della lex mitior in materia penale?

    La lex mitior è il principio per cui, quando la legge penale cambia tra il momento del fatto e quello della sentenza, si applica la legge più favorevole all’imputato. In materia penale è riconosciuto dall’art. 2 cod. pen. e, secondo la giurisprudenza della Corte, ha una copertura costituzionale derivante dall’art. 3 Cost. e dai principi internazionali richiamati dall’art. 117 Cost.

    Cosa prevedeva l’art. 110, comma 9, del TULPS sugli apparecchi da gioco?

    L’art. 110 del TULPS disciplina gli apparecchi e congegni da gioco installati nei pubblici esercizi. Il comma 9 sanzionava chi installava o gestiva apparecchi non autorizzati o non conformi alle prescrizioni tecniche. Le sanzioni sono state modificate più volte negli anni 2000-2007, rendendo complessa la valutazione della norma applicabile ai fatti antecedenti.

    Perché il rimettente aveva già proposto la stessa questione in precedenza?

    Il Tribunale di Lecce aveva già sollevato la questione nel 2007 (ord. n. 55 del 2008), ma la Corte l’aveva dichiarata inammissibile perché il rimettente non aveva considerato la sostituzione del comma 9 dell’art. 110 TULPS operata dalla finanziaria 2007. Il rimettente aveva poi riproposto la questione nel 2008, ritenendo che la modifica non incidesse sulla rilevanza, ma la Corte non ha condiviso questa valutazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2009 – Appello parte civile sentenze di proscioglimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, che disciplinano rispettivamente la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento e il diritto di appello in generale. Il Tribunale di Verbania sosteneva che il mantenimento dell’appello fosse irragionevole in un sistema fondato sul principio di oralità e di formazione della prova davanti al giudice che decide.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Verbania, investito dell’appello della parte civile avverso una sentenza di assoluzione del GdP per un reato di ingiuria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 c.p.p. Il rimettente sosteneva che, alla luce dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del contraddittorio nella formazione della prova, il mantenimento del grado di appello — in cui il giudice decide sulla base di atti scritti senza aver assistito alla formazione della prova — fosse irragionevole e contrario alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 576 del codice di procedura penale (facoltà della parte civile di appellare sentenze di proscioglimento) e art. 593 del codice di procedura penale (diritto di appello in generale). Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Verbania, con tre ordinanze del 5 maggio 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. La prima questione (sull’art. 576) è inammissibile perché il rimettente non aveva verificato se la parte civile avesse o meno richiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che è il presupposto della rilevanza della questione. La seconda questione (sull’art. 593) è inammissibile perché chiede sostanzialmente l’abrogazione del grado di appello, intervento che rientra nella discrezionalità del legislatore e non nella competenza della Corte.

    Il principio

    Una questione che mira a sopprimere integralmente un istituto processuale fondamentale come il grado di appello è manifestamente inammissibile: la scelta dei modelli processuali appartiene alla discrezionalità del legislatore e la Corte non può intervenire con pronunce additive o ablative di tale portata in assenza di un vizio specifico e determinato della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché la parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento?

    La parte civile è il soggetto che ha subito il danno dal reato e si è costituita nel processo penale per ottenere il risarcimento. Se l’imputato viene assolto, la parte civile perde la possibilità di ottenere il risarcimento in sede penale. L’art. 576 c.p.p. le consente di appellare ai soli fini civili, ma non può ottenere la condanna penale dell’imputato.

    Qual era la critica del Tribunale di Verbania al giudice d’appello “cartolare”?

    Il rimettente sosteneva che il giudice d’appello, decidendo sulla base di verbali e atti scritti senza aver sentito direttamente i testimoni, operasse in modo epistemologicamente inferiore rispetto al giudice di primo grado. Tuttavia, la Corte ha già chiarito in più occasioni che l’appello è compatibile con l’art. 111 Cost. e che la scelta tra diversi modelli processuali è del legislatore.

    In quali casi la parte civile può chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?

    L’art. 603 c.p.p. prevede che il giudice d’appello possa disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando non può decidere allo stato degli atti o quando le parti ne fanno richiesta in circostanze specifiche. La questione di costituzionalità era rilevante solo se la parte civile non aveva formulato tale richiesta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2009 – Danno ambientale e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299-318 e degli allegati I-V del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di danno ambientale, sollevate dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia. La disciplina statale sulla prevenzione e il risarcimento del danno ambientale è risultata compatibile con il riparto costituzionale di competenze.

    Di cosa si tratta

    La Parte Sesta del Codice ambientale (artt. 299-318) disciplina la prevenzione e il ripristino del danno ambientale in attuazione della direttiva europea 2004/35/CE. La normativa prevede un sistema di responsabilità dell’operatore che causa un danno ambientale significativo, con obbligo di adottare misure di prevenzione, di ripristino e di risarcimento. Tre Regioni hanno impugnato queste disposizioni, contestando una eccessiva centralizzazione delle funzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Piemonte e Puglia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299-318 e degli allegati I-V del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Si contestava in particolare la concentrazione in capo al Ministero dell’ambiente delle funzioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale, con scarso coinvolgimento delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni esaminate. Ha ritenuto che la disciplina del danno ambientale rientri nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in conformità con la direttiva europea 2004/35/CE che impone un sistema uniforme a livello nazionale. Ha altresì escluso violazioni del principio di leale collaborazione e dell’art. 76 Cost. La sentenza è stata depositata il 23 luglio 2009.

    Il principio

    La disciplina statale sulla prevenzione e il risarcimento del danno ambientale, dettata in attuazione di una direttiva europea che richiede uniformità a livello nazionale, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Le Regioni non possono rivendicare competenze in questa materia invocando il governo del territorio o la tutela della salute, quando la norma europea non lascia spazi di differenziazione territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «danno ambientale» nel Codice ambientale?

    Il danno ambientale è qualsiasi deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali (specie e habitat protetti, acque, suolo) rispetto alle condizioni originarie. Non comprende qualsiasi impatto negativo sull’ambiente, ma solo quello significativo e causato da attività professionali elencate nell’allegato III al Codice.

    Chi ha l’obbligo di risarcire il danno ambientale?

    L’operatore, cioè chi svolge l’attività professionale che ha causato il danno, risponde ai sensi degli artt. 311-313 del Codice. La responsabilità è oggettiva per le attività elencate nell’allegato III, mentre per le altre attività è necessaria la colpa o il dolo.

    Qual è il ruolo delle Regioni nella tutela del danno ambientale?

    Le Regioni possono segnalare al Ministero dell’ambiente i casi di danno ambientale verificatisi nel loro territorio, ma le funzioni decisionali e di coordinamento rimangono in capo allo Stato, in coerenza con la direttiva europea che richiede un sistema centralizzato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2009 – Abrogazione impugnabilità sentenze giudice di pace CdS

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, rendendo appellabili le sentenze del Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative del Codice della strada. Le questioni erano prive dei requisiti di ammissibilità per vizi nell’individuazione delle norme applicabili e per difetto di motivazione.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Pisa (sezione distaccata di Pontedera) e di Reggio Emilia erano investiti dell’appello avverso sentenze del Giudice di pace in cause di opposizione a verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada. Avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che aveva abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, rendendo appellabili le sentenze del GdP in materia di opposizione a sanzioni amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Pisa (sezione distaccata di Pontedera), con ordinanza del 14 gennaio 2008, e Tribunale di Reggio Emilia, con tre ordinanze del novembre 2007 e marzo 2008. La legge delega conferiva al Governo il potere di modificare il codice di procedura civile per rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione: i rimettenti sostenevano che l’abrogazione di una norma sulla libertà di impugnazione in materia di sanzioni amministrative esulasse da tale delega.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Le ordinanze presentavano vizi nell’individuazione della norma impugnata (il riferimento al solo art. 26 anziché alla disposizione specifica) e difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza che non consentivano alla Corte di procedere all’esame del merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve identificare con precisione la norma impugnata: quando il rimettente indica genericamente un articolo che contiene più disposizioni, omettendo di specificare quale comma o lettera sia oggetto della censura, la questione è inammissibile per insufficiente individuazione dell’oggetto, a meno che il contesto non lo renda inequivoco.

    Domande e risposte

    Prima del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del GdP in materia di sanzioni amministrative erano appellabili?

    L’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 prevedeva che le sentenze del GdP sulle opposizioni a ordinanze-ingiunzione fossero inappellabili e ricorribili solo in Cassazione. Il d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato tale norma, rendendo appellabili queste sentenze con la conseguente duplicazione del grado di merito.

    Qual era la delega che il Governo aveva ricevuto con la legge n. 80 del 2005?

    La legge n. 80 del 2005 delegava il Governo a modificare il codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione e di arbitrato, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. I rimettenti sostenevano che l’abrogazione di una norma sulla ricorribilità per Cassazione delle sentenze del GdP in materia di sanzioni amministrative non rientrasse in tale delega.

    Perché la questione non è stata decisa nel merito?

    Perché le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali: l’individuazione imprecisa della norma impugnata (il solo “art. 26” senza specificare il comma o la lettera) e la motivazione insufficiente sulla rilevanza hanno impedito alla Corte di procedere all’esame del merito, indipendentemente dall’eventuale fondatezza della questione in astratto.

    Norme collegate