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Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni di attuazione

    Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni di attuazione

    Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche’ agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Articolo 150 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 150 CCII – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

  • Articolo 91 Legge Fallimentare

    Art. 91 L. Fall. – [Anticipazioni delle spese dall’erario]

    [Anticipazioni delle spese dall’erario]

  • Articolo 149 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 149 CCII – Obblighi del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

    2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

    3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

  • Separazione dei beni e debiti del coniuge: esempi pratici sull’art. 215 c.c.

    In sintesi

    • La separazione dei beni non risolve ogni rischio patrimoniale.
    • Conta chi ha comprato, chi ha pagato e come sono intestati i beni.
    • Conti cointestati e mutui comuni creano prove miste.
    • Debiti d’impresa e fiscali richiedono mappa familiare.
    • La scelta del regime patrimoniale va collegata a documenti e obiettivi.

    Prima degli esempi: separare i beni non basta se i fatti sono confusi

    L’art. 215 c.c. riguarda la separazione dei beni tra coniugi. Nella pratica viene spesso percepita come protezione automatica rispetto ai debiti dell’altro coniuge.

    La realtà è più concreta: rilevano intestazioni, provenienza del denaro, mutui, garanzie firmate, conti cointestati, società, immobili e comportamenti nel tempo.

    Per famiglie con impresa, debiti fiscali o investimenti immobiliari, serve una mappa patrimoniale: cosa è di chi, chi ha pagato, quali garanzie esistono e quali atti possono essere contestati.

    Mappa familiare dei beni

    • regime patrimoniale;
    • intestazione immobili;
    • conti correnti;
    • garanzie firmate;
    • debiti d’impresa.

    Caso 1: casa intestata al coniuge non debitore

    Scenario. Un imprenditore ha debiti fiscali, ma la casa è intestata alla moglie in separazione dei beni.

    Come si legge in pratica. Va verificata provenienza del denaro e tempi dell’acquisto. L’intestazione è importante ma non chiude ogni rischio.

    Prove

    • rogito;
    • bonifici;
    • mutuo;
    • redditi coniuge;
    • data debiti.

    Caso 2: conto cointestato con somme miste

    Scenario. Sul conto comune transitano stipendi, incassi professionali e pagamenti familiari.

    Come si legge in pratica. La cointestazione crea problemi di prova. Serve separare provenienze e usi, soprattutto davanti a pignoramenti o controlli.

    Conto

    • movimenti;
    • stipendi;
    • fatture;
    • spese casa;
    • saldi.

    Caso 3: firma di garanzia per società del coniuge

    Scenario. Il coniuge non imprenditore ha firmato fideiussione bancaria.

    Come si legge in pratica. La separazione dei beni non elimina una garanzia personale firmata. La protezione patrimoniale va letta contratto per contratto.

    Garanzie

    • fideiussione;
    • banca;
    • importo;
    • scadenza;
    • beni personali.

    Quando chiedere una verifica

    Per famiglie con impresa, debiti fiscali o immobili intestati: ricostruisci il patrimonio prima di firmare o spostare beni.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La separazione dei beni protegge sempre?

    No, dipende da intestazioni, pagamenti e garanzie.

    I conti cointestati sono rischiosi?

    Possono esserlo se le somme sono confuse.

    La casa intestata al coniuge è sempre al sicuro?

    Va verificata la storia dell’acquisto.

    Le garanzie firmate contano?

    Sì, moltissimo.

  • Articolo 29 Imposta di Registro

    Art. 29 Imp. Reg. – Transazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.

  • Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

    Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

    Art. 69 sexies T.U.B. – Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorita’ competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformita’ dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Il piano di risanamento e’ trasmesso all’autorita’ di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

    3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalita’ del piano, la Banca d’Italia puo’, fissando i relativi termini:

    a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

    b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

    c) ordinare modifiche da apportare all’attivita’, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalita’ del piano.

    4. Resta ferma la possibilita’ di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu’ delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.”

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  • Articolo 148 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 148 CCII – Corrispondenza diretta al debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

    2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

  • Articolo 90 Legge Fallimentare

    Art. 90 L. Fall. – Fascicolo della procedura

    Fascicolo della procedura

  • Fermo amministrativo dell’auto: esempi pratici sull’art. 86 DPR 602/1973

    In sintesi

    • Il fermo amministrativo colpisce beni mobili registrati come l’auto.
    • Prima di reagire va capito quali cartelle lo generano.
    • Auto aziendale o strumentale richiede prova documentale.
    • Pagare una sola cartella può non bastare se i carichi sono più di uno.
    • La cancellazione va seguita fino all’esito nei registri.

    Prima degli esempi: il fermo è pratico perché blocca lavoro e famiglia

    L’art. 86 DPR 602/1973 disciplina il fermo di beni mobili registrati. Nella vita concreta il caso più frequente è l’auto fermata per debiti iscritti a ruolo.

    Il problema non è solo giuridico: un veicolo bloccato può compromettere lavoro, consegne, spostamenti familiari e attività professionale.

    La risposta va costruita sui documenti: preavviso, cartelle collegate, eventuale strumentalità del mezzo, pagamenti, rateazioni e stato al PRA.

    Fascicolo fermo

    • preavviso;
    • targa;
    • cartelle;
    • uso del veicolo;
    • visura PRA.

    Caso 1: auto usata per lavoro autonomo

    Scenario. Un artigiano riceve preavviso di fermo sull’unico furgone usato per lavorare.

    Come si legge in pratica. La strumentalità va provata in modo concreto. Servono documenti dell’attività, beni trasportati, fatture e utilizzo del mezzo.

    Prove

    • libretto;
    • partita IVA;
    • fatture;
    • attrezzatura;
    • agenda lavori.

    Caso 2: fermo su auto cointestata

    Scenario. Il veicolo è cointestato con il coniuge non debitore.

    Come si legge in pratica. La cointestazione non va trattata con risposte generiche. Serve verificare titolo, debiti e registrazioni.

    Documenti

    • visura PRA;
    • intestatari;
    • cartelle;
    • comunione beni;
    • uso auto.

    Caso 3: pagamento effettuato ma fermo ancora visibile

    Scenario. Il debitore paga ma la visura continua a mostrare il fermo.

    Come si legge in pratica. Bisogna controllare tempi e comunicazioni di cancellazione. Il pagamento non va dato per chiuso finché il registro non è aggiornato.

    Chiusura

    • ricevuta;
    • quietanza;
    • istanza;
    • visura aggiornata;
    • PRA.

    Quando chiedere una verifica

    Se hai un preavviso di fermo o auto già bloccata: verifica cartelle, prove e soluzione più rapida.

    Norme e fonti collegate

    DPR 602/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il fermo riguarda solo auto?

    Riguarda beni mobili registrati.

    Il veicolo strumentale va provato?

    Sì, con documenti.

    Pagare cancella subito il fermo?

    Va verificato l’aggiornamento.

    La cointestazione basta a evitare il fermo?

    Non va presunto, serve analisi.