Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 155/2008 – Inappellabilità proscioglimento parte civile art. 576 cpp

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    Con l’ordinanza n. 155 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. La Corte, nella rsquo;ordinanza n. 155/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge, sollevata da diverse Corti d’appello, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 cpp, nella parte in cui limita l’appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione o rilevanza nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 155/2008?

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 155/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 166/2008 – Edilizia residenziale pubblica e livelli essenziali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 9 del 2007 sull’edilizia residenziale pubblica, annullando la norma che istituiva commissioni con poteri di graduare le procedure esecutive di rilascio degli alloggi. Le restanti disposizioni sul piano straordinario abitativo sono state ritenute non fondate perché rientrano nella competenza statale di fissare livelli essenziali delle prestazioni.

    Di cosa si tratta

    La legge 8 febbraio 2007, n. 9 ha introdotto misure urgenti per ridurre il disagio abitativo di categorie sociali vulnerabili (anziani ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap). La Regione Lombardia ha impugnato alcune disposizioni davanti alla Corte sostenendo che invadevano le competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha impugnato gli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge n. 9 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo, quarto, quinto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni esorbitavano dalla competenza statale e incidevano sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e politiche abitative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevedeva la possibilità di istituire apposite commissioni con poteri di graduare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli alloggi, ritenendo tale norma lesiva della competenza legislativa regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 3, comma 1, sul piano straordinario edilizio, che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di competenza statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Le questioni relative agli artt. 4 e 5 sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione.

    Il principio

    La pianificazione straordinaria del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica per categorie sociali vulnerabili rientra nella competenza statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Al contrario, l’istituzione di commissioni con poteri di graduare le procedure esecutive di rilascio degli alloggi travalica tale competenza, invadendo la sfera regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni» citati dalla Corte?

    Sono le prestazioni minime che lo Stato deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Rientrano in questa categoria anche alcune politiche abitative per categorie sociali molto vulnerabili.

    Perché le commissioni per graduare le esecuzioni sono state dichiarate incostituzionali?

    Perché il potere di sospendere o graduare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli alloggi incide sull’ordinamento civile e sulle competenze regionali in materia abitativa, senza che vi sia un titolo di competenza statale esclusiva sufficiente a giustificare tale intervento.

    Chi può essere beneficiario delle misure di protezione abitativa della legge n. 9/2007?

    I conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel nucleo familiare anziani ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano proprietari di altri immobili idonei.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2008 – Inappellabilità proscioglimento artt. 593 e 576 cpp

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    Con l’ordinanza n. 154 del 2008, la Corte Costituzionale ha deciso in modo differenziato sulle questioni di legittimità costituzionale relative a artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento): per alcune ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per altre ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corti d’appello di Roma, Lecce e Bologna, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituzione atti parziale + dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni residue. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La Corte restituisce gli atti alle corti d’appello per le questioni relative all’art. 593 cpp già decise con la sentenza n. 26/2007, e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 576 cpp per difetto di rilevanza o motivazione insufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 154/2008?

    La Corte ha adottato la pronuncia n. 154/2008: consultare il testo integrale per i dettagli.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 154/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 105/2008 – Programma quadro settore forestale competenza regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 1082, della legge finanziaria 2007, che prevedeva un «programma quadro per il settore forestale» da proporre alla Conferenza Stato-Regioni. La norma non imponeva alle Regioni obiettivi vincolanti, ma si limitava a promuovere un’iniziativa di coordinamento nel rispetto delle competenze regionali in materia forestale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che incaricava il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’ambiente di proporre alla Conferenza Stato-Regioni un programma quadro per la gestione forestale sostenibile, da finanziare con fondi di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002. La Regione Veneto riteneva che questa norma invadesse la competenza regionale in materia forestale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato il comma 1082 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che lo Stato aveva invaso la competenza legislativa regionale residuale in materia di foreste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il comma 1082 non imponeva alle Regioni alcun obbligo né modificava le competenze legislative: si limitava ad autorizzare i Ministeri a elaborare una proposta da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’accordo previsto dal d.lgs. n. 281/1997. La norma rispettava quindi il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Una norma statale che si limita a promuovere un’iniziativa di coordinamento inter-istituzionale in materia di competenza regionale, senza imporre obiettivi vincolanti né modificare le competenze legislative, non viola il riparto costituzionale delle attribuzioni. Il raccordo cooperativo con le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni è la forma corretta per le politiche forestali nazionali.

    Domande e risposte

    Chi ha la competenza legislativa in materia forestale?

    Le foreste rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), fatta eccezione per i profili che attengono alla tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) e alla tutela dell’ecosistema in senso lato.

    Cos’è un «programma quadro» ai sensi della norma?

    È un documento di pianificazione condivisa tra Stato e Regioni, da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che definisce obiettivi e linee d’azione per la gestione forestale sostenibile, senza forza di legge e senza vincoli automatici sulle legislazioni regionali.

    In che senso la norma rispettava le competenze regionali?

    La norma non attribuiva allo Stato il potere di imporre direttamente norme forestali alle Regioni: richiedeva solo che i Ministeri formulassero una proposta, poi da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il risultato finale avrebbe comunque richiesto il consenso delle Regioni per diventare vincolante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2008 – Inappellabilità nel giudizio abbreviato art. 443 cpp

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    Con l’ordinanza n. 153 del 2008, la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di sopravvenute pronunce della Corte che hanno modificato il quadro normativo di riferimento. La decisione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 443, comma 1, del codice di procedura penale e art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 46/2006. La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 443, comma 1, del codice di procedura penale e art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 46/2006, sollevata da Corte militare d’appello di Napoli e Corte d’appello di Torino, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    A seguito della sentenza n. 26/2007 della Corte Costituzionale, le questioni relative all’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato devono essere restituite ai giudici rimettenti, che rivaluteranno la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo derivante dalla pronuncia di illegittimità.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 153/2008?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non si è pronunciata nel merito della legittimità costituzionale di art. 443, comma 1, del codice di procedura penale e art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 46/2006, poiché successivi mutamenti normativi o pronunce della Corte stessa impongono al giudice a quo di rivalutare la questione.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 153/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 152/2008 – Inappellabilità proscioglimento artt. 593 e 443 cpp

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    Con l’ordinanza n. 152 del 2008, la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di sopravvenute pronunce della Corte che hanno modificato il quadro normativo di riferimento. La decisione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corte d’assise d’appello di Bari, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Bari. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cpp (nella versione modificata dalla legge n. 46/2006) vanno restituite al giudice rimettente a seguito della sentenza n. 26/2007 della Corte, che ha già pronunciato sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, perché valuti la perdurante rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 152/2008?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non si è pronunciata nel merito della legittimità costituzionale di artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), poiché successivi mutamenti normativi o pronunce della Corte stessa impongono al giudice a quo di rivalutare la questione.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 152/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 151/2008 – Inappellabilità proscioglimento PM art. 593 cpp

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    Con l’ordinanza n. 151 del 2008, la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito di sopravvenute pronunce della Corte che hanno modificato il quadro normativo di riferimento. La decisione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corte d’appello di Brescia, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Brescia. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La sopravvenienza di una nuova pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 26/2007) che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 151/2008?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non si è pronunciata nel merito della legittimità costituzionale di art. 593 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), poiché successivi mutamenti normativi o pronunce della Corte stessa impongono al giudice a quo di rivalutare la questione.

    Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 151/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 104/2008 – Valutazione incidenza ambientale Rete Natura 2000 intesa regioni

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 1226, della legge finanziaria 2007, che imponeva alle Regioni di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza per i siti della Rete Natura 2000 senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Anche le scadenze imposte unilateralmente dallo Stato nelle materie di competenza concorrente violano il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il comma 1226 della legge finanziaria 2007 imponeva alle Regioni e alle Province autonome di completare entro tre mesi le procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) previste dal d.P.R. n. 357/1997 per i siti della Rete Natura 2000, sulla base di «criteri minimi uniformi» definiti con decreto del Ministro dell’ambiente. Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il comma 1226 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.) e degli artt. 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006: sia il termine perentorio imposto alle Regioni sia il decreto ministeriale con criteri uniformi avrebbero dovuto essere preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’imposizione unilaterale dello Stato viola il principio di leale collaborazione in una materia (tutela dell’ambiente e governo del territorio) che incrocia competenze regionali.

    Il principio

    In materia di valutazione di incidenza ambientale su siti Natura 2000, lo Stato può fissare standard minimi e scadenze, ma deve farlo attraverso il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con decreto ministeriale unilaterale. La leale collaborazione è obbligo procedimentale, non mera cortesia istituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)?

    È la procedura prevista dal d.P.R. n. 357/1997 (attuativo della Direttiva Habitat) che valuta l’impatto di piani e progetti sui siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale). In Italia le Regioni sono competenti a svolgerla per i progetti di competenza regionale.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché imponeva scadenze e criteri direttamente con legge statale e con decreto ministeriale, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni. In una materia condivisa tra Stato e Regioni, le norme attuative devono essere concordate.

    Qual è la conseguenza pratica?

    Le Regioni non erano obbligate a rispettare il termine di tre mesi né i criteri ministeriali non concordati. La sentenza ha costretto lo Stato a rinegoziare le procedure VINCA con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2008 – Primo rinvio pregiudiziale Corte giustizia CE imposta Sardegna

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    La Corte Costituzionale, in via eccezionale, dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE per verificare se l’imposta regionale sarda sugli aeromobili e le unità da diporto violi gli artt. 49 e 87 del Trattato CE (libertà di prestazione di servizi e divieto di aiuti di Stato). È la prima volta nella storia della Corte Costituzionale italiana.

    Di cosa si tratta

    Contestualmente alla sentenza n. 102/2008 (che ha dichiarato incostituzionali le imposte sarde sulle seconde case), la Corte si è trovata a dover valutare se l’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006 — l’imposta su aeromobili e unità da diporto — violasse anche il diritto europeo. Poiché la questione richiedeva l’interpretazione del Trattato CE, la Corte ha deciso di sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di giustizia CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nell’ambito del giudizio sui ricorsi del Governo contro la legge regionale sarda n. 4/2006, la Corte ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia CE due quesiti interpretativi: se l’art. 4 della legge regionale violi la libertà di prestazione di servizi (art. 49 TCE) e il divieto di aiuti di Stato (art. 87 TCE).

    La decisione della Corte

    La Corte dispone di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, due questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: (a) se l’imposta sarda sugli aeromobili e natanti ostacoli la libertà di prestazione di servizi turistici in Sardegna; (b) se costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, nella misura in cui i residenti in Sardegna ne sono esentati.

    Il principio

    La Corte Costituzionale italiana, in quanto «giudice di ultima istanza» ai sensi dell’art. 234 TCE (oggi art. 267 TFUE), può e deve sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE quando la soluzione di una questione di costituzionalità dipende dall’interpretazione del diritto europeo. Questa è stata la prima volta in assoluto che la Corte Costituzionale italiana ha utilizzato tale strumento.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    È il meccanismo dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) mediante il quale qualsiasi giudice nazionale può — e i giudici di ultima istanza devono — chiedere alla Corte di giustizia UE come interpretare le norme del diritto europeo, sospendendo il proprio giudizio in attesa della risposta.

    Perché è storico che la Corte Costituzionale lo abbia fatto?

    Fino al 2008 la Corte Costituzionale italiana si era sempre rifiutata di qualificarsi «giudice» ai sensi del diritto europeo, delegando il rinvio ai giudici ordinari. Con l’ordinanza n. 103/2008 ha cambiato orientamento, riconoscendo il primato del diritto europeo e la propria sottoposizione all’obbligo di rinvio.

    Cosa prevedeva concretamente l’imposta contestata?

    L’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006 istituiva un’imposta regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto che approdavano o sostavano in Sardegna, con esenzione per i residenti. L’esenzione per i soli residenti poteva avvantaggiare le imprese locali (aiuto di Stato) e scoraggiare i turisti stranieri (ostacolo alla libertà di servizi).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2008 – Imposte regionali Sardegna seconde case e natanti

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    La Corte dichiara incostituzionali le imposte regionali sarde sulle plusvalenze delle seconde case, sulle seconde case ad uso turistico e su aeromobili e unità da diporto (artt. 2, 3 e 4, l.r. Sardegna n. 4/2006). La Regione non aveva la competenza per istituire tributi propri su tali basi imponibili, e le norme violavano anche il divieto di aiuti di Stato del Trattato CE.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito con la legge n. 4/2006 tre nuove imposte regionali: sull’incremento di valore (plusvalenza) delle seconde case in Sardegna, sull’utilizzo turistico delle seconde case, e sugli aeromobili e le imbarcazioni da diporto ormeggiate o circolanti nel territorio sardo. Il Governo aveva impugnato tutte e tre le imposte ritenendole incostituzionali e incompatibili con il diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, in riferimento all’art. 8, lett. i), dello Statuto regionale sardo, agli artt. 117 e 119 Cost. e all’art. 12 del Trattato CE (divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 (imposte sulle seconde case) sia nel testo originario sia in quello modificato nel 2007; dichiara illegittimo anche l’art. 4 (imposta su aeromobili e natanti). Le norme eccedono le competenze tributarie regionali e violano l’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con l’art. 12 del Trattato CE, introducendo un trattamento discriminatorio ai danni dei non residenti (tipicamente cittadini di altri Paesi UE).

    Il principio

    Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono istituire tributi propri su basi imponibili già riservate allo Stato o incompatibili con il diritto europeo. L’imposta regionale che discrimina di fatto i non residenti UE rispetto ai residenti costituisce una misura vietata dall’art. 12 del Trattato CE (oggi art. 18 TFUE).

    Domande e risposte

    Perché le imposte sulle seconde case erano incostituzionali?

    Perché la Regione Sardegna non aveva la competenza per istituire tributi sulle plusvalenze immobiliari o sull’utilizzo turistico degli immobili: queste basi imponibili erano già coperte dalla fiscalità statale (IRPEF, IMU) e lo Statuto speciale non attribuiva alla Regione un potere tributario così ampio.

    Quale era il problema con il Trattato CE?

    Le imposte colpivano soprattutto i non residenti in Sardegna che possedevano seconde case o usavano la Sardegna come meta turistica. In pratica, i cittadini europei non residenti in Italia pagavano più dei sardi, in violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità (art. 12 TCE, ora art. 18 TFUE).

    Cosa è successo alle imposte sugli aeromobili e i natanti?

    Anche l’art. 4 — che istituiva l’imposta regionale su aeromobili e unità da diporto — è stato dichiarato incostituzionale, sempre perché eccedeva le competenze tributarie regionali e rischiava di violare il diritto europeo (per la questione relativa agli aiuti di Stato, la Corte ha anche disposto rinvio pregiudiziale alla CGCE con la decisione n. 103/2008).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2008 – Giudizio abbreviato condizionato prova contraria parte civile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p., che riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato. Il giudice rimettente non ha indicato con sufficiente chiarezza il petitum della propria domanda.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pescara stava giudicando in giudizio abbreviato su richiesta dell’imputato, condizionata all’escussione di due testimoni. La parte civile costituita aveva chiesto di poter a sua volta sentire prove contrarie, ma l’art. 438, comma 5, c.p.p. prevede tale facoltà solo per il pubblico ministero. Il Tribunale dubitava che questa esclusione violasse il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa della parte civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pescara ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere la prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria, escludendo la parte civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il giudice a quo non ha formulato in modo sufficientemente determinato il petitum, ossia non ha indicato chiaramente quale pronuncia additiva chiedeva alla Corte (se estendere la facoltà alla sola parte civile, o a tutte le parti private, o con quali limiti).

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di costituzionalità deve formulare con precisione il petitum additivo, indicando a quali soggetti o in quali condizioni la norma dovrebbe essere estesa. Una domanda generica non consente alla Corte di pronunciarsi senza sostituirsi al legislatore nelle scelte discrezionali.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato condizionato?

    È la forma di giudizio abbreviato in cui l’imputato accetta il rito semplificato (con sconto di pena di un terzo) a condizione che venga assunta una determinata prova che ritiene favorevole. Il giudice può accogliere la richiesta se l’integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione.

    Perché la parte civile non ha diritto alla prova contraria secondo la norma vigente?

    L’art. 438, comma 5, c.p.p. attribuisce solo al pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria in risposta alla prova dell’imputato. La parte civile, che pure ha un interesse diretto nell’accertamento dei fatti, non è contemplata dalla norma.

    La questione era nel merito fondata o infondata?

    La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità per vizio di formulazione. La questione sostanziale — se escludere la parte civile dalla prova contraria violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost. — resta quindi aperta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2008 – Oneri urbanizzazione aree industriali Basilicata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, della legge regionale Basilicata n. 28/1978 (come modificato nel 2003), che esonerava dal contributo per oneri di urbanizzazione le costruzioni nelle aree industriali già dotate di infrastrutture. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    La società Logistica s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Basilicata un provvedimento del Comune di Melfi che le richiedeva il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione su un insediamento industriale nelle aree del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP). La norma regionale censurata prevedeva l’esonero per le costruzioni in aree industriali «il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal richiedente la concessione». Il TAR aveva dubitato della costituzionalità di tale esonero rispetto agli artt. 117 e 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Basilicata ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 28/1978 (come sostituito dalla l.r. n. 17/2003), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’esonero dal contributo di urbanizzazione per le concessioni edilizie in aree industriali e artigianali già dotate di infrastrutture pubbliche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: il TAR non aveva chiarito se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile alla fattispecie concreta, e in particolare se la società ricorrente ricadesse o meno nel campo di applicazione dell’esonero.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve spiegare non solo perché la norma è (in astratto) sospettata di incostituzionalità, ma anche e soprattutto perché quella norma è applicabile al caso concreto e qual è il suo effetto sulla decisione del giudizio. In difetto di tale motivazione sulla «rilevanza», la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli oneri di urbanizzazione?

    Sono contributi che il titolare di una concessione edilizia (o permesso di costruire) deve versare al Comune a titolo di partecipazione ai costi delle infrastrutture pubbliche (strade, fognature, illuminazione) che il nuovo insediamento genera o utilizza.

    Perché la legge regionale prevedeva un esonero?

    Perché nelle aree industriali attrezzate (come quelle delle ASI o dei PIP) le infrastrutture erano già state realizzate a cura e spese di enti pubblici. La norma riteneva che chi costruiva in tali aree non dovesse pagare una seconda volta per servizi già resi.

    Cosa avrebbe dovuto fare il TAR per sollevare correttamente la questione?

    Avrebbe dovuto chiarire in modo specifico se la società Logistica s.p.a. rientrava nella categoria esentata dalla norma e come la norma incideva sull’esito del giudizio sulla richiesta del Comune di Melfi. Senza questo chiarimento, la questione non è sufficientemente motivata.

    Norme collegate