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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 96 Legge Fallimentare

    Art. 96 L. Fall. – Formazione ed esecutività dello stato

    Formazione ed esecutività dello stato

  • Controllo formale e documenti mancanti: esempi pratici sull’art. 36-ter DPR 600/1973

    In sintesi

    • Il controllo formale chiede documenti a supporto di oneri e dati dichiarati.
    • Detrazioni e deduzioni vanno provate.
    • Spese sanitarie, interessi mutuo, ritenute e CU sono casi frequenti.
    • Documenti incompleti possono ridurre il beneficio.
    • La risposta va ordinata per voce contestata.

    Prima degli esempi: dichiarare non basta, bisogna conservare

    L’art. 36-ter DPR 600/1973 riguarda il controllo formale delle dichiarazioni. L’Agenzia può chiedere al contribuente di esibire documenti relativi a detrazioni, deduzioni, ritenute, crediti e altri dati indicati.

    Il problema nasce quando il contribuente ha inserito spese reali ma non conserva ricevute, pagamenti tracciabili, certificazioni o contratti. Il beneficio fiscale può essere disconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta.

    La risposta deve essere organizzata: una cartella per ogni voce, con prospetto riepilogativo e documenti leggibili. Inviare documenti sparsi aumenta il rischio di mancato riconoscimento.

    Cartella controllo formale

    • richiesta Agenzia;
    • dichiarazione;
    • prospetto voci;
    • documenti e pagamenti;
    • risposta protocollata.

    Caso 1: interessi mutuo prima casa

    Scenario. L’Agenzia chiede prova degli interessi passivi portati in detrazione.

    Come si legge in pratica. Servono contratto mutuo, certificazione banca, rogito e prova destinazione abitazione principale.

    Documenti

    • contratto mutuo;
    • certificazione interessi;
    • rogito;
    • residenza;
    • quietanze.

    Caso 2: spese mediche senza pagamento tracciabile

    Scenario. Il contribuente ha scontrini e fatture ma non sempre prova del pagamento.

    Come si legge in pratica. Va verificata tipologia della spesa e regola di tracciabilità. Documenti incompleti possono portare a recuperi.

    Prove

    • fatture;
    • scontrini;
    • bancomat/carta;
    • estratto conto;
    • tessera sanitaria.

    Caso 3: ritenute non riconosciute

    Scenario. Un professionista indica ritenute subite ma una CU manca.

    Come si legge in pratica. Serve recuperare CU o altra prova sostanziale: fattura, pagamento netto, quietanza e dichiarazione del sostituto.

    Controlli

    • CU;
    • fattura;
    • bonifico netto;
    • ritenuta;
    • contatto cliente.

    Quando chiedere una verifica

    Per controlli formali e documenti fiscali: prepara risposta documentale.

    Norme e fonti collegate

    DPR 600/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Se ho perso una ricevuta perdo la detrazione?

    Dipende dalla voce e dalle prove alternative.

    Le CU sono indispensabili?

    Sono molto importanti per ritenute e redditi.

    Come inviare documenti?

    In modo ordinato, voce per voce.

    Meglio pagare o rispondere?

    Prima si verifica la richiesta.

  • Articolo 29 Contenzioso Tributario

    Art. 29 Cont. Trib. – Riunione dei ricorsi

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

    2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

    3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

  • Articolo 155 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 155 CCII – Compensazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorchè non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

    2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.

  • Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo e’ concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) si puo’ ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta’ finanziarie del beneficiario;

    b) il sostegno finanziario e’ diretto a preservare o ripristinare la stabilita’ finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa’ del gruppo ed e’ nell’interesse della societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita’ dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

    d) vi e’ la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della societa’ che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sara’ pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa’ beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara’ possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

    e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita’ o solvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce;

    f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita’ del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    g) la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita’, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita’ del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e’ tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa’, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

    h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce.”

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  • Articolo 95 Legge Fallimentare

    Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di

    Progetto di stato passivo e udienza di

  • Responsabilità degli amministratori SRL: esempi pratici sull’art. 2476 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 2476 c.c. riguarda la responsabilità degli amministratori di SRL.
    • Le decisioni gestionali devono lasciare traccia: verbali, email, budget, contratti.
    • Pagare soci o fornitori scelti in crisi può diventare contestabile.
    • Il socio deve distinguere cattiva gestione da semplice rischio d’impresa.
    • Prima dell’azione serve ricostruire documenti, danno e nesso causale.

    Prima degli esempi: non ogni perdita è mala gestio

    L’art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata. La norma non trasforma ogni perdita aziendale in colpa dell’amministratore: l’impresa comporta rischio. Il problema nasce quando la gestione viola doveri, statuto, legge o criteri minimi di prudenza.

    La valutazione pratica parte dai documenti: bilanci, situazioni contabili, verbali, contratti, flussi bancari, decisioni dei soci, deleghe e comunicazioni. Senza questi elementi, l’accusa di cattiva gestione resta generica.

    Conta anche il momento. Una decisione ragionevole presa con dati disponibili può risultare sbagliata dopo, ma non per questo illecita. Diverso è ignorare debiti fiscali, distrarre cassa, preferire soggetti collegati o proseguire l’attività senza una minima prospettiva.

    Fascicolo per valutare responsabilità

    • bilanci e situazioni aggiornate;
    • verbali e deleghe;
    • contratti contestati;
    • estratti conto;
    • danno economico quantificato.

    Caso 1: prelievi soci giustificati come rimborsi

    Scenario. L’amministratore effettua bonifici periodici a se stesso e li registra come rimborsi spese senza pezze giustificative.

    Come si legge in pratica. La criticità non è il rimborso in sé, ma l’assenza di documenti, autorizzazioni e collegamento con l’attività. In una SRL la cassa sociale non coincide con quella personale.

    Documenti decisivi

    • note spese;
    • autorizzazioni;
    • fatture collegate;
    • estratti conto;
    • scritture contabili.

    Caso 2: debiti fiscali ignorati mentre si pagano fornitori collegati

    Scenario. La società ha IVA e contributi scaduti ma continua a pagare società riconducibili agli stessi soci.

    Come si legge in pratica. Serve verificare se i pagamenti avevano ragione economica reale o se hanno aggravato la posizione della società e dei creditori.

    Controlli

    • scadenziario debiti;
    • contratti con parti correlate;
    • priorità pagamenti;
    • situazione di crisi;
    • beneficio ottenuto dalla SRL.

    Caso 3: investimento rischioso senza verbali

    Scenario. L’amministratore compra macchinari costosi senza budget, senza delibera e senza piano commerciale.

    Come si legge in pratica. L’investimento può essere lecito, ma va dimostrato che era ragionevole al momento della decisione. L’assenza totale di istruttoria aumenta il rischio di contestazione.

    Prova della decisione

    • business plan;
    • preventivi comparati;
    • verbale CDA o soci;
    • analisi flussi;
    • contratti clienti attesi.

    Quando chiedere una verifica

    Per soci o amministratori in conflitto, prima di agire serve una ricostruzione economica: analisi societaria su FiscoInvestimenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2476 c.c., art. 2486 c.c., art. 2392 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    L’amministratore risponde di ogni perdita?

    No. Risponde se viola doveri gestori e questo causa un danno.

    Il socio può chiedere documenti?

    Nella SRL i diritti informativi del socio sono molto rilevanti e vanno esercitati in modo ordinato.

    I pagamenti a parti correlate sono vietati?

    Non sempre, ma devono avere ragione economica e documentazione.

    Quando serve una perizia?

    Quando bisogna quantificare danno, distrazioni o aggravamento del passivo.

  • Articolo 14 Bis Revisione Legale

    Art. 14 Bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformita’ della rendicontazione di sostenibilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonchè circa la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

    2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonchè il quadro normativo di riferimento; b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte; c) le conclusioni di cui al comma 1.

    3. Qualora l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell’attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l’attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l’incarico per conto della società di revisione. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

    5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

  • Articolo 154 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 154 CCII – Crediti pecuniari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.

    2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

    3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

  • Articolo 30 Imposta di Registro

    Art. 30 Imp. Reg. – Ratifica, convalida o conferma

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’art. 22.

    2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l’imposta stabilita per la relativa obbligazione.

    3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante è dovuta l’imposta per l’assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall’atto la somma risulti promessa o pagata.

    4. Il criterio per la determinazione dell’imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.