Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 117/2008 – Legge fallimentare rito camerale controversie fallimentari

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca in relazione alla questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, che impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lucca era stato investito di una controversia promossa dalla curatela del fallimento del Calzaturificio Fiorina s.p.a. contro la Cassa di Risparmio di Prato, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di rimesse sul conto corrente bancario effettuate dopo la dichiarazione di fallimento. La questione riguardava l’applicabilità del rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) a tale tipologia di controversia, introdotta dalla riforma del diritto fallimentare del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma delle procedure concorsuali), nella parte in cui impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Paolo Maria Napolitano, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca. Il successivo mutamento del quadro normativo di riferimento — intervenuto con ulteriori modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali — imponeva al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere valutate in relazione al quadro normativo vigente al momento della decisione. Quando il legislatore interviene sulle norme oggetto di una questione pendente, la Corte restituisce gli atti al rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce del nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito camerale nelle controversie fallimentari?

    Il rito camerale è una procedura semplificata, regolata dagli artt. 737-742 del codice di procedura civile, caratterizzata da minori garanzie formali rispetto al processo ordinario. La riforma fallimentare del 2006 aveva esteso il rito camerale alle controversie derivanti dal fallimento, suscitando dubbi sulla compatibilità con le garanzie del giusto processo.

    Perché il rimettente dubitava della costituzionalità del rito camerale per le controversie fallimentari?

    Il Tribunale di Lucca riteneva che il rito camerale non garantisse adeguatamente il contraddittorio, la parità delle armi e le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 Cost., oltre ad essere potenzialmente irragionevole (art. 3 Cost.) e a violare la delega legislativa (art. 76 Cost.).

    Cosa è cambiato nel quadro normativo?

    Successivamente all’ordinanza di rimessione, il legislatore era intervenuto nuovamente sulla disciplina delle procedure concorsuali, modificando le norme sul rito applicabile alle controversie fallimentari. Questo mutamento richiedeva che il rimettente rivalutasse se la questione mantenesse rilevanza e fondatezza.

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  • Corte cost. n. 116/2008 – Astensione avvocati udienze e oneri economici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pesaro sulla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pesaro era stato investito di un procedimento penale in cui il difensore di fiducia aveva aderito all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Il giudice rimettente riteneva che la legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che disciplina anche le astensioni degli avvocati, non prevedesse a carico di questi ultimi oneri economici analoghi a quelli che gravano sui lavoratori dipendenti che scioperano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono, per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive dalle udienze, oneri economici equiparabili alla perdita del salario subita dai lavoratori dipendenti in caso di sciopero.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Luigi Mazzella, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso, non essendovi un diretto nesso tra la norma censurata — che riguarda gli obblighi economici degli avvocati in caso di astensione — e il procedimento penale pendente davanti al Tribunale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è rilevante solo quando la norma censurata deve essere necessariamente applicata dal giudice nel giudizio a quo. Se la questione riguarda un profilo (nel caso, gli oneri economici dell’avvocato che si astiene) che non incide direttamente sulla definizione del giudizio principale (il procedimento penale), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Gli avvocati possono astenersi dalle udienze?

    Sì, la Corte costituzionale ha riconosciuto con la sentenza n. 171 del 1996 che gli avvocati hanno un diritto di astensione collettiva dalle udienze, analogo al diritto di sciopero. Tale astensione è però soggetta alla disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con obblighi di preavviso e di tutela delle prestazioni indispensabili.

    Cosa prevede la legge n. 146 del 1990 per le astensioni degli avvocati?

    La legge n. 146 del 1990, applicata alle astensioni degli avvocati con la sentenza n. 171 del 1996, prevede l’obbligo di un congruo preavviso, limiti temporali ragionevoli dell’astensione e l’obbligo di assicurare le prestazioni essenziali (come la difesa degli imputati detenuti). Non prevede però — a differenza delle astensioni dei lavoratori dipendenti — sanzioni economiche a carico degli avvocati che aderiscono all’astensione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva dimostrato il necessario collegamento tra la norma censurata (l’assenza di oneri economici per gli avvocati che si astengono) e la decisione del giudizio principale (il procedimento penale pendente). La questione era quindi irrilevante nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 115/2008 – Pensione di inabilità civile e reddito del nucleo familiare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia sulla norma che, per il richiedente la pensione di inabilità civile assoluta, non esclude dal computo del reddito quello degli altri componenti del nucleo familiare. La motivazione sulla rilevanza era insufficiente.

    Di cosa si tratta

    Una persona con invalidità civile assoluta aveva chiesto la pensione di inabilità, che le era stata negata perché il suo reddito, sommato a quello del coniuge, superava il limite di legge. Se invece fosse stato considerato il solo reddito personale, ella avrebbe avuto diritto alla prestazione. Il Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, riteneva irragionevole che per la pensione di inabilità civile assoluta si tenesse conto del reddito familiare, mentre per l’assegno mensile agli invalidi parziali tale cumulo era escluso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14-septies, quarto e quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non prevede, per il richiedente la pensione di inabilità, l’esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Francesco Amirante, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale di La Spezia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito quale fosse la norma effettivamente applicata al caso concreto tra le varie disposizioni che regolano il computo del reddito in materia di prestazioni assistenziali.

    Il principio

    Per la ricevibilità di una questione di legittimità costituzionale è necessario che il giudice rimettente individui con precisione la norma impugnata e ne dimostri la rilevanza nel giudizio a quo. L’ambiguità nell’identificazione della norma censurata e l’insufficiente motivazione sulla sua applicabilità al caso concreto determinano l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Come si calcola il reddito per la pensione di inabilità civile?

    Per la pensione di inabilità civile assoluta, il limite di reddito previsto dalla legge è calcolato tenendo conto anche dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. Questo differisce dal trattamento dell’assegno mensile per gli invalidi parziali, per i quali la legge esclude dal computo il reddito dei familiari.

    Qual è la differenza tra pensione di inabilità e assegno mensile per invalidi?

    La pensione di inabilità è riconosciuta agli invalidi civili totali (con riduzione della capacità lavorativa al 100%), mentre l’assegno mensile spetta agli invalidi parziali (tra il 74% e il 99%). Le due prestazioni hanno requisiti reddituali diversi: per l’assegno mensile il reddito dei familiari non si cumula, mentre per la pensione di inabilità si cumula.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era confusa nell’identificazione della norma impugnata (il rimettente citava la “legge n. 33” ma in realtà la disposizione in questione era nel d.l. n. 663 del 1979) e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 114/2008 – Giudice di pace penale imputazione e parere contrario PM

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 sul processo penale davanti al giudice di pace. La norma che attribuisce al PM il potere di formulare l’imputazione solo se non esprime parere contrario non viola le garanzie costituzionali del processo.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace, la persona offesa può proporre direttamente ricorso chiedendo la citazione a giudizio dell’autore del reato. In tale ipotesi, il pubblico ministero esamina il ricorso e formula l’imputazione solo se non esprime parere contrario. Il Giudice di pace di Chioggia riteneva che questa regola bloccasse irragionevolmente l’esercizio dell’azione penale quando il giudice non condivideva il parere negativo del PM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui non prevede che il PM, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l’imputazione qualora il giudice di pace intenda procedere.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Giuseppe Tesauro, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il sistema previsto dal d.lgs. n. 274 del 2000 per il procedimento su ricorso della persona offesa davanti al giudice di pace è frutto di una scelta legislativa coerente con le caratteristiche del processo penale di pace, che attribuisce al PM un potere di filtro preliminare sull’azione promossa dalla persona offesa.

    Il principio

    Nel processo penale davanti al giudice di pace, il legislatore ha introdotto un modello in cui la persona offesa può promuovere direttamente l’azione penale, ma soggetto al filtro del pubblico ministero. Questa scelta è compatibile con i principi costituzionali del giusto processo, del diritto di difesa e dell’uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel disciplinare i riti processuali.

    Domande e risposte

    Come funziona il ricorso della persona offesa davanti al giudice di pace?

    Nel processo penale davanti al giudice di pace, per i reati procedibili a querela, la persona offesa può presentare direttamente un ricorso chiedendo la citazione dell’imputato. Il PM esamina il ricorso ed esprime un parere: se il parere è favorevole, formula l’imputazione; se è contrario, il giudice di pace non può procedere alla citazione perché mancherebbe l’imputazione stessa.

    Il parere negativo del PM è definitivo?

    In base alla normativa esaminata, il parere contrario del PM alla citazione impedisce al giudice di pace di procedere. Tuttavia, la persona offesa non è priva di tutele: può impugnare il provvedimento di archiviazione o accedere ad altri strumenti di garanzia previsti dall’ordinamento.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

    La Corte ha ritenuto che il potere di filtro del PM nel procedimento su ricorso della persona offesa costituisca una scelta legislativa coerente con la natura del processo penale davanti al giudice di pace, che non contrasta con le garanzie costituzionali del giusto processo, del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 113/2008 – Rifugiato ricorso sospensiva espulsione pendente

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste per una rivalutazione della questione relativa alla mancata sospensione automatica dell’espulsione durante il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del rimettente.

    Di cosa si tratta

    Due cittadini stranieri avevano impugnato i decreti di espulsione emessi nei loro confronti, contestualmente al ricorso avanti al Tribunale contro il diniego della Commissione territoriale che aveva negato loro lo status di rifugiato. Il Giudice di pace di Trieste dubitava che la norma che non sospende automaticamente l’allontanamento dal territorio durante il ricorso sul diniego di status di rifugiato fosse compatibile con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, con due ordinanze, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato non sospende il provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste. Il mutato quadro normativo intervenuto successivamente all’ordinanza di rimessione — in particolare le modifiche alla disciplina del riconoscimento della protezione internazionale — imponeva al giudice rimettente di rivalutare rilevanza e fondamento della questione.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche significative dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché questi rivaluti se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce del nuovo assetto normativo, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Il ricorso contro il diniego di status di rifugiato sospende l’espulsione?

    La normativa oggetto della questione non prevedeva la sospensione automatica dell’allontanamento durante il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato. Il richiedente asilo che aveva ricevuto un diniego dalla Commissione territoriale poteva essere allontanato dal territorio anche durante la pendenza del ricorso giurisdizionale.

    Perché il rimettente riteneva la norma incostituzionale?

    Secondo il Giudice di pace di Trieste, la norma impediva allo straniero di essere sentito personalmente dal giudice del ricorso, limitando il suo diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. L’audizione personale dell’interessato era considerata necessaria per consentire al giudice di acquisire informazioni utili ai fini della valutazione della domanda di protezione.

    Cosa è la “restituzione degli atti”?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, pur non potendo o non volendo pronunciarsi nel merito, ritiene che il mutato quadro normativo richieda una nuova valutazione da parte del rimettente sulla persistente rilevanza e fondatezza della questione sollevata.

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  • Corte cost. n. 180/2008 – Piano area parco fluviale e tutela paesaggio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Piemonte che attribuiva al piano d’area del Parco fluviale Gesso e Stura efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio, violando il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree protette stabilito dal Codice dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva istituito con la legge n. 3 del 2007 il Parco fluviale Gesso e Stura. L’art. 12, comma 2, della legge prevedeva che il piano d’area del Parco fosse efficace anche per la tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma per contrasto con la normativa statale sulla tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sui piani delle aree protette desumibile dall’art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007. L’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce la prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette. La norma regionale, attribuendo al piano d’area efficacia paesaggistica, invertiva questa gerarchia e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Il principio

    I piani paesistici sono gerarchicamente superiori ai piani delle aree naturali protette: i secondi devono conformarsi ai primi, non viceversa. Le Regioni non possono attribuire ai piani delle aree protette un’efficacia paesaggistica che interferisca con o sostituisca quella propria dei piani paesistici regionali, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra piano paesistico e piano d’area di un parco?

    Il piano paesistico è lo strumento di tutela del paesaggio previsto dal Codice dei beni culturali, elaborato congiuntamente da Stato e Regioni. Il piano d’area è lo strumento di pianificazione e gestione del parco naturale, che regola le attività consentite nelle diverse zone del parco. Sono strumenti distinti con finalità diverse.

    Perché i piani paesistici prevalgono sui piani dei parchi?

    Perché la tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e i piani paesistici esprimono tale competenza. La Corte costituzionale ha più volte affermato la primautà della tutela paesaggistica come valore costituzionale primario.

    La Regione Piemonte ha potuto mantenere il Parco fluviale Gesso e Stura?

    Sì: la declaratoria di illegittimità riguarda solo il comma 2 dell’art. 12, relativo all’efficacia paesaggistica del piano d’area. L’istituzione del Parco e le altre disposizioni della legge n. 3 del 2007 rimangono valide.

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  • Corte cost. n. 179/2008 – Massaggiatore sportivo regione e competenza statale professioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che disciplinava la formazione e l’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo. Le Regioni non possono creare nuove figure professionali né stabilire i titoli abilitanti, materia riservata allo Stato nell’ambito della legislazione concorrente sulle professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto con la legge n. 6 del 2002 (art. 34) una disciplina per la formazione del massaggiatore sportivo, prevedendo corsi biennali provinciali e il rilascio di un attestato da parte del Presidente della Giunta regionale. L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.) aveva impugnato la delibera attuativa della Giunta regionale, e il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti è riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, confermando il proprio costante orientamento: nella materia concorrente delle professioni, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Le Regioni possono solo disciplinare gli aspetti con specifico collegamento regionale, non creare nuove professioni.

    Il principio

    Le Regioni, anche nelle materie di legislazione concorrente, non possono dar vita a nuove figure professionali né stabilire i relativi titoli abilitanti: questo potere appartiene esclusivamente allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. La Regione può solo regolare gli aspetti organizzativi e formativi con specifica rilevanza regionale, senza incidere sui requisiti abilitanti alla professione.

    Domande e risposte

    Chi può esercitare la professione di massaggiatore sportivo?

    I requisiti abilitanti per l’esercizio di qualsiasi professione, compresa quella di massaggiatore sportivo, sono fissati dalla legge statale. Le Regioni non possono istituire attestati regionali che abilitino autonomamente all’esercizio di una professione.

    Cosa possono fare le Regioni in materia di formazione professionale sportiva?

    Le Regioni possono organizzare corsi di formazione, gestire i percorsi formativi e rilasciare attestati di competenza, ma non possono creare ex novo figure professionali o sostituirsi allo Stato nella determinazione dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione.

    L’art. 117, terzo comma, Cost. riguarda anche le professioni?

    Sì: le professioni rientrano tra le materie di legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. In queste materie la potestà legislativa è delle Regioni, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Uno di questi principi fondamentali è la riserva statale sull’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti.

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  • Corte cost. n. 112/2008 – Codice proprietà industriale competenza appello sezioni specializzate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui attribuiva alle sezioni specializzate la cognizione in appello anche dei giudizi iniziati e svolti in primo grado prima dell’entrata in vigore del Codice, in violazione della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005) aveva previsto che le controversie in materia di proprietà industriale in grado d’appello fossero devolute alle sezioni specializzate, istituite presso determinate Corti d’appello. La disposizione transitoria (art. 245, comma 2) estendeva questa competenza anche ai giudizi d’appello successivi all’entrata in vigore del Codice, anche se il primo grado si era svolto secondo le regole precedenti. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa previsione rispetto alla legge delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato, con due ordinanze del 15 febbraio e del 13 marzo 2007, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (legge delega), questione di legittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). La norma avrebbe ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Governo, che riguardava solo il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, non l’istituzione di sezioni specializzate.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e con relatore il giudice Giuseppe Tesauro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. La norma aveva ecceduto la delega parlamentare di cui all’art. 15 della legge n. 273 del 2002.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, non può introdurre disposizioni che esulano dall’oggetto e dai principi direttivi della legge delega. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei limiti fissati dalla delega parlamentare. L’istituzione di sezioni specializzate per la proprietà industriale era oggetto di una delega separata (art. 16 della stessa legge n. 273), e il Governo non poteva regolare tale materia nell’attuazione dell’art. 15.

    Domande e risposte

    Cosa sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale?

    Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello, istituite con il d.lgs. n. 168 del 2003, competenti a trattare le controversie in materia di marchi, brevetti, design e altre forme di proprietà industriale. L’obiettivo è garantire una maggiore specializzazione dei giudici che trattano queste materie tecnicamente complesse.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per tempo limitato. Il decreto legislativo emanato in eccesso rispetto alla delega è incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.

    Quali effetti pratici ha questa sentenza?

    A seguito di questa pronuncia, le controversie in materia di proprietà industriale il cui giudizio di primo grado si era svolto con le regole precedenti al Codice del 2005 non erano più automaticamente devolute alle sezioni specializzate in appello, ma seguivano le regole ordinarie di competenza.

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  • Corte cost. n. 111/2008 – Espulsione straniero immediata esecutorietà e tutela cautelare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 del Testo Unico immigrazione, relativa all’immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio e all’impossibilità per il giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Due stranieri avevano proposto ricorso avanti al giudice di pace di Napoli contro i decreti di espulsione emessi dal Prefetto. Il giudice rimettente lamentava che il decreto di espulsione fosse immediatamente esecutivo anche se impugnato, e che il giudice di pace non potesse adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione sino alla camera di consiglio. Ciò avrebbe leso il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), nella parte in cui prevede l’immediata esecutorietà del decreto di espulsione e l’impossibilità per il giudice di pace di sospenderlo cautelarmente.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo rispetto a quello esaminato dalla Corte nella sentenza n. 161 del 2000.

    Il principio

    Quando la Corte si è già pronunciata su una questione analoga e il rimettente intende prospettarla nuovamente sulla base del mutato quadro normativo, è tenuto a motivare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui le novità legislative impongano una diversa valutazione, pena l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Il decreto di espulsione prefettizio è immediatamente esecutivo?

    In via generale sì: l’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il decreto di espulsione sia immediatamente esecutivo, anche se lo straniero propone ricorso al giudice di pace. Questa regola è funzionale alle esigenze di controllo delle frontiere, ma deve essere bilanciata con le garanzie del diritto di difesa.

    Il giudice di pace può sospendere il decreto di espulsione?

    La questione della possibilità per il giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del decreto di espulsione è stata più volte portata all’attenzione della Corte. La sentenza n. 161 del 2000 aveva ritenuto non necessaria la tutela cautelare quando la pronuncia definitiva interveniva entro un breve termine.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente, pur consapevole del precedente del 2000, non aveva sufficientemente motivato perché il mutato quadro normativo (in particolare la modifica dell’art. 13, comma 8, che aveva allungato i termini) imponesse una rivalutazione della questione. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla rilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2008 – Notifica cartelle di pagamento e termini di decadenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Le questioni erano affette da gravi difetti di motivazione: i parametri costituzionali evocati erano in parte inconferenti, l’ordinanza non indicava in modo intelligibile i vizi e il giudice non aveva verificato la rilevanza rispetto all’annualità d’imposta controversa.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni censurate modificavano i termini entro cui l’Agente della riscossione deve notificare le cartelle di pagamento ai contribuenti, distinguendo tra tributi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972) e altri tributi. Il contribuente aveva impugnato una cartella per un’annualità tributaria, lamentando che la notifica fosse tardiva rispetto ai nuovi termini introdotti nel 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questione di legittimità dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 Cost., denunciando l’irragionevolezza dei termini di notifica delle cartelle.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I vizi erano molteplici: evocazione di parametri non pertinenti (artt. 31, 41 e 47 Cost.), motivazione generica e per relationem senza indicare i vizi specifici, mancata verifica della rilevanza rispetto all’annualità in esame e all’applicabilità delle norme censurate al caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non generica: non è ammissibile una rimessione «in bianco» che evochi vaste serie di parametri costituzionali senza spiegare in che modo ciascuno di essi sia violato e senza verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile al caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cartelle di pagamento e quando devono essere notificate?

    Le cartelle di pagamento sono gli atti con cui l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) porta a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo di somme dovute. I termini di notifica variano a seconda del tipo di controllo che ha originato il ruolo e dell’annualità interessata.

    Perché gli artt. 31, 41 e 47 Cost. non erano pertinenti?

    L’art. 31 riguarda la protezione della famiglia, l’art. 41 la libertà di iniziativa economica e l’art. 47 il risparmio. Nessuno di questi parametri ha attinenza diretta con i termini di notifica delle cartelle di pagamento, il che ha reso la questione priva di una motivazione plausibile.

    I termini di notifica delle cartelle sono cambiati dopo il 2005?

    Sì: la materia è stata più volte riformata. Le norme censurate nel 2008 si riferivano alle modifiche introdotte dal d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, che aveva ristrutturato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2008 – IRAP e regime transitorio banche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (IRAP), che stabilisce il regime transitorio per la determinazione della base imponibile delle banche. Le questioni erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli su ricorso del Banco di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il Banco di Napoli (poi San Paolo IMI – Banco di Napoli s.p.a.) aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 1998 e 1999, sostenendo che la norma transitoria che regolava la base imponibile per le banche fosse incostituzionale. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il dubbio e rimesso la questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (principi di uguaglianza e di capacità contributiva), questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP per le banche nel periodo transitorio.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Franco Gallo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Il regime transitorio previsto per le banche ai fini IRAP non viola né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa nella disciplina dei tributi.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della base imponibile di un tributo e nella previsione di regimi transitori per categorie specifiche di soggetti. La diversità di trattamento fiscale non è di per sé incostituzionale, purché sia sorretto da una ragione non arbitraria. Il regime transitorio IRAP per le banche trova giustificazione nelle peculiarità del settore bancario.

    Domande e risposte

    Cos’è l’IRAP e come si calcola per le banche?

    L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), istituita con il d.lgs. n. 446 del 1997, è un’imposta sul valore aggiunto prodotto dalle imprese. Per le banche e gli enti finanziari è prevista una base imponibile speciale, diversa da quella delle imprese ordinarie, che tiene conto delle peculiarità dell’attività bancaria.

    Cosa prevedeva il regime transitorio dell’art. 45, comma 2?

    L’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 stabiliva, per gli esercizi d’imposta 1998 e 1999, un regime transitorio per il calcolo della base imponibile IRAP degli enti creditizi, con regole diverse da quelle ordinarie, nel quadro del progressivo adeguamento del settore bancario alla nuova disciplina tributaria.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

    La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse legittimamente esercitato la propria discrezionalità nel prevedere un regime transitorio speciale per le banche, soggetti con caratteristiche peculiari rispetto alle imprese ordinarie. Non vi era alcuna violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2008 – Usi civici procedure di legittimazione e certezza del diritto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alle norme sugli usi civici e sul procedimento di legittimazione delle terre gravate da uso civico. Il Tribunale di Potenza aveva sollevato la questione senza rispettare il requisito della rilevanza: il giudizio a quo riguardava una controversia su luci e vedute, non l’esito del procedimento di legittimazione.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono diritti collettivi di origine storica che le comunità locali esercitano su determinati terreni (pascolo, raccolta legna, ecc.). Le leggi del 1927 e il relativo regolamento del 1928 prevedono un procedimento amministrativo per la «legittimazione» delle terre gravate da uso civico occupate sine titulo da privati. Il Tribunale di Potenza era investito di una controversia tra vicini su apertura di luci e vedute su terreni che potrebbero essere gravati da usi civici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza ha sollevato questione di legittimità degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, degli artt. 25, 26 e 30 del r.d. n. 332 del 1928, e degli artt. 8 e 11 della legge regionale Basilicata n. 57 del 2000, nella parte in cui non prevedono termini certi né conseguenze determinate per la conclusione del procedimento di legittimazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La questione riguardava i tempi del procedimento di legittimazione degli usi civici, mentre il giudizio principale verteva su una controversia privatistica in materia di luci e vedute. L’eventuale accelerazione del procedimento di legittimazione non avrebbe avuto alcun effetto diretto sulla controversia del giudice rimettente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e se la sua eventuale incostituzionalità determina conseguenze dirette sulla decisione di quel giudizio. La questione è manifestamente inammissibile quando manca questo nesso di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi storici che consentono agli abitanti di una comunità di utilizzare determinati beni (pascoli, boschi, acque) di proprietà pubblica o privata. Sono regolati dalla legge n. 1766 del 1927 e rappresentano una forma di proprietà collettiva di origine medievale.

    Cosa è la «legittimazione» degli usi civici?

    È il procedimento amministrativo con cui si accerta e si regola la situazione delle terre soggette a uso civico illegalmente occupate da privati, consentendo in certi casi di sanare l’occupazione mediante assegnazione e pagamento di un corrispettivo.

    Perché la questione non era rilevante nel giudizio di Potenza?

    Perché il giudizio riguardava l’apertura di luci e vedute tra proprietari vicini. Anche accelerando il procedimento di legittimazione degli usi civici, il Tribunale non avrebbe potuto decidere diversamente la controversia civilistica sulle luci e vedute.

    Norme collegate