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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 159 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 159 CCII – Rendita perpetua e rendita vitalizia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.

    2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Articolo 98 Legge Fallimentare

    Art. 98 L. Fall. – Impugnazioni

    Impugnazioni

  • Articolo 31 Imposta di Registro

    Art. 31 Imp. Reg. – Cessione del contratto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa.

    2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

  • Articolo 158 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 158 CCII – Crediti non pecuniari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell’articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all’articolo 201, comma 1.

  • Quando si considera effettuata un’operazione IVA: esempi pratici sull’art. 6 IVA

    In sintesi

    • Il momento IVA non coincide sempre con pagamento o fattura finale.
    • Beni, servizi, acconti e fatture anticipate seguono logiche diverse.
    • Capire il momento dell’operazione serve per liquidazioni e sanzioni.
    • Acconti e saldi vanno tracciati.
    • Fatture a cavallo mese/anno sono sensibili.

    Prima degli esempi: quando nasce l’IVA

    L’art. 6 DPR 633/1972 individua il momento di effettuazione delle operazioni IVA. È una norma pratica per capire quando l’imposta diventa esigibile e quando l’operazione entra nella liquidazione.

    Il problema nasce per operazioni a cavallo di mese o anno, acconti, servizi non conclusi, consegne differite e fatture emesse prima del pagamento. Confondere data fattura, consegna e incasso può generare errori.

    La procedura corretta deve collegare contratto, DDT, pagamento, SAL, fattura e registrazione. Solo così la liquidazione IVA è difendibile.

    Controllo momento IVA

    • tipo operazione;
    • data consegna o pagamento;
    • acconti ricevuti;
    • fattura emessa;
    • liquidazione di periodo.

    Caso 1: acconto prima della consegna

    Scenario. Il cliente paga 30% a dicembre per beni consegnati a gennaio.

    Come si legge in pratica. L’acconto può anticipare il momento IVA per la quota incassata. Serve fattura e corretta liquidazione.

    Documenti

    • contratto;
    • bonifico acconto;
    • fattura acconto;
    • DDT gennaio;
    • fattura saldo.

    Caso 2: servizio continuativo

    Scenario. Una consulenza dura tre mesi e viene pagata alla fine.

    Come si legge in pratica. Bisogna verificare accordi, pagamenti e fatturazione. Le prestazioni di servizi hanno regole specifiche legate ai corrispettivi.

    Controlli

    • contratto;
    • milestone;
    • pagamenti;
    • fatture;
    • periodo competenza.

    Caso 3: fattura anticipata

    Scenario. Il fornitore emette fattura prima della consegna effettiva.

    Come si legge in pratica. L’emissione anticipata può incidere sul momento IVA. Va coordinata con consegna e liquidazione.

    Prove

    • fattura;
    • ordine;
    • DDT;
    • data consegna;
    • liquidazione IVA.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende con acconti, SAL o fatture a cavallo: controlla fatturazione e liquidazioni IVA.

    Norme e fonti collegate

    Art. 6 T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il pagamento fa nascere sempre l’IVA?

    Dipende dal tipo di operazione e dalle regole applicabili.

    L’acconto va fatturato?

    Spesso sì, se rilevante ai fini IVA.

    La fattura anticipata incide?

    Può incidere sul momento IVA.

    Perché conta il mese?

    Per liquidazioni periodiche e adempimenti.

  • Articolo 97 Legge Fallimentare

    Art. 97 L. Fall. – Comunicazione dell’esito del procedimento

    Comunicazione dell’esito del procedimento

  • Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B.: Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B. – Piani di risanamento di gruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

    4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

    5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell’Unione europea.

    6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

    a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

    b) alle autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

    c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

    7-bis. Le società indicate all’articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l’articolo 69-novies, comma 2.

    7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”

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  • Articolo 157 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 157 CCII – Obbligazioni ed altri titoli di debito

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

  • Trasformazione societaria: esempi pratici sull’art. 170 TUIR

    In sintesi

    • La trasformazione cambia veste giuridica, ma non va letta solo dal notaio.
    • Riserve, utili e perdite possono avere effetti fiscali per i soci.
    • Serve distinguere trasformazione progressiva e regressiva.
    • La contabilità prima dell’atto deve essere pulita.
    • La scelta va coordinata con banche, debiti e obiettivi familiari.

    Prima degli esempi: trasformare una società significa cambiare regime di rischio

    L’art. 170 TUIR disciplina profili fiscali della trasformazione societaria. La norma va letta insieme alla struttura civilistica dell’operazione e alla storia contabile della società.

    Nella pratica, il problema non è solo passare da SNC a SRL o da SRL ad altra forma. Bisogna capire che cosa succede a riserve, utili già tassati, perdite, patrimonio netto e posizione dei soci.

    Prima dell’atto serve un fascicolo con bilanci, situazione contabile, debiti fiscali, finanziamenti soci, riserve e motivo economico dell’operazione.

    Prima della trasformazione

    • forma attuale;
    • forma futura;
    • riserve;
    • perdite;
    • debiti fiscali.

    Caso 1: SNC che diventa SRL

    Scenario. Due soci vogliono limitare il rischio patrimoniale dopo anni di attività.

    Come si legge in pratica. La trasformazione può avere senso, ma va letta con debiti esistenti, garanzie personali e riserve già tassate.

    Controlli

    • bilanci;
    • debiti;
    • garanzie;
    • riserve;
    • statuto SRL.

    Caso 2: SRL con riserve da utili precedenti

    Scenario. Prima della trasformazione i soci vogliono distribuire riserve.

    Come si legge in pratica. La natura fiscale delle riserve va ricostruita prima. Una distribuzione fatta male può generare tassazione inattesa.

    Riserve

    • origine;
    • delibere;
    • bilanci;
    • soci;
    • tassazione.

    Caso 3: trasformazione per ingresso figli

    Scenario. L’imprenditore trasforma la forma societaria per preparare passaggio generazionale.

    Come si legge in pratica. Serve allineare fiscalità, governance e patti familiari. La trasformazione da sola non risolve successione e controllo.

    Passaggio

    • quote;
    • statuto;
    • figli;
    • patti;
    • patrimonio.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di trasformare una società: verifica riserve, debiti e impatto sui soci.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Trasformare elimina i debiti?

    No.

    Le riserve contano?

    Sì, molto.

    Serve situazione contabile aggiornata?

    Sì.

    È solo atto notarile?

    No, anche scelta fiscale e patrimoniale.

  • Articolo 156 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 156 CCII – Crediti infruttiferi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.