Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 279/2009 – Emergenza rifiuti Campania e giudice naturale

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente di Santa Maria Capua Vetere affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’emergenza rifiuti in Campania, alla luce dello ius superveniens che ha modificato le norme censurate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90/2008 aveva attribuito al Procuratore della Repubblica di Napoli e ai giudici del Tribunale di Napoli la competenza per tutti i reati ambientali commessi in Campania fino al 31 dicembre 2009, sottraendo la cognizione ai tribunali territorialmente competenti. Il GIP di Santa Maria Capua Vetere aveva dubitato della legittimità costituzionale di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge), e 102, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e l’art. 19 del d.l. n. 90/2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che le norme censurate erano state nel frattempo modificate dalla legge n. 123/2008 (di conversione del d.l. n. 90/2008) e che il giudice doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo testo normativo.

    Il principio

    Le deroghe alla competenza territoriale, introdotte per ragioni di emergenza, devono confrontarsi con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Quando le norme censurate vengono modificate durante il giudizio costituzionale, gli atti sono restituiti al rimettente per una nuova valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio del giudice naturale?

    L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che le competenze dei giudici devono essere fissate in modo generale e preventivo, non attraverso deroghe ad hoc per singoli procedimenti o categorie.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le norme censurate erano cambiate durante il procedimento. Il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare se la questione fosse ancora rilevante con il testo modificato. La Corte non si sostituisce al rimettente in questo giudizio di rilevanza.

    I procedimenti già avviati a Santa Maria Capua Vetere potevano proseguire?

    L’assegnazione al Tribunale di Napoli per le nuove competenze sollevava problemi anche per i procedimenti già in corso, tema su cui il rimettente era chiamato a rivalutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

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  • Corte cost. n. 278/2009 – Azione di paternità naturale contro eredi degli eredi

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 276, primo comma, c.c., sollevata dal Tribunale di Padova, in quanto il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie concreta né ha motivato sufficientemente sulla rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 276, primo comma, c.c. prevede che l’azione per la dichiarazione di paternità naturale si svolga in contraddittorio con il presunto genitore o, se defunto, con i suoi eredi. Il Tribunale di Padova dubitava che tale norma fosse incostituzionale nella parte in cui non consente di agire nei confronti degli eredi degli eredi, quando sia deceduta anche la prima generazione di eredi diretti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 276, primo comma, c.c. nella parte in cui non prevede — in caso di morte sia del genitore sia dei suoi eredi diretti — la possibilità di agire nei confronti degli eredi degli eredi, o di un curatore speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il rimettente non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie concreta né aveva motivato compiutamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ripresentando sostanzialmente la stessa questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 450/2007.

    Il principio

    Il giudice rimettente che ripropone una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte è tenuto ad arricchire la motivazione con elementi nuovi, descrivendo analiticamente la fattispecie concreta e le ragioni per cui la questione è determinante per la soluzione del caso.

    Domande e risposte

    Perché non si può agire contro gli «eredi degli eredi» per la paternità naturale?

    L’art. 276 c.c. limita il contraddittorio al genitore o ai suoi eredi diretti. Se questi sono tutti deceduti, la norma nella sua formulazione letterale non prevede altri soggetti legittimati passivi, creando un vuoto di tutela per chi voglia accertare la propria filiazione naturale.

    Questa pronuncia ha lasciato il problema irrisolto?

    Sì, nel caso concreto la questione è stata dichiarata inammissibile per difetti formali. Il problema sostanziale dell’art. 276 c.c. in caso di morte degli eredi diretti è rimasto aperto, in attesa di una nuova rimessione più motivata o di un intervento legislativo.

    Cos’è il «curatore speciale» citato nella questione?

    È un soggetto nominato dal giudice per tutelare gli interessi di chi non può stare in giudizio in proprio. Il rimettente chiedeva di estendere per via analogica al giudizio di accertamento della paternità lo stesso meccanismo previsto dall’art. 274 c.c. per il disconoscimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2009 – Litisconsorzio necessario sinistro stradale assicurazioni

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, che prevede il litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati dallo stesso sinistro stradale. La questione presentava difetti che ne impedivano l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede che tra l’impresa di assicurazione e tutte le persone danneggiate dallo stesso sinistro stradale sussista litisconsorzio necessario. In un caso di grave sinistro autostradale con molte vittime, il Tribunale di Avezzano aveva ritenuto impossibile rintracciare e citare in giudizio tutti i danneggiati, contestando la costituzionalità dell’obbligo di litisconsorzio necessario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede il litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati dallo stesso sinistro, ritenendo che tale obbligo rendesse praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento in caso di sinistri catastrofici con molte vittime.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo che l’ordinanza di rimessione presentasse difetti che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale relativa a norme processuali sul litisconsorzio necessario deve essere adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo e alla non manifesta infondatezza. L’inammissibilità dichiarata dalla Corte non pregiudica la riproposizione della questione in modo correttamente formulato.

    Domande e risposte

    Cos’è il litisconsorzio necessario?

    Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) si verifica quando la decisione non può essere emessa utilmente se non nei confronti di più parti contemporaneamente. In questo caso, la legge imponeva che tutti i danneggiati dallo stesso sinistro fossero parti del giudizio contro la compagnia assicurativa.

    Perché il litisconsorzio necessario era problematico in caso di sinistri catastrofici?

    In un grave sinistro stradale con decine di vittime e danneggiati, individuare e citare in giudizio tutti i soggetti danneggiati poteva risultare estremamente difficile o impossibile. Il Tribunale di Avezzano temeva che questa difficoltà pratica rendesse di fatto impossibile per chi agiva in giudizio ottenere il risarcimento.

    Come si tutela il danneggiato in un sinistro con molte vittime?

    I danneggiati da sinistri stradali possono agire in giudizio per il risarcimento contro la compagnia assicurativa del responsabile. Se vige il litisconsorzio necessario, devono essere citati tutti i conlitisconsorti; in alternativa, possono essere previste procedure speciali o liquidazioni stragiudiziali per gestire sinistri catastrofici con molte parti.

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  • Corte cost. n. 328/2009 – Revisori cooperativi Trentino-Alto Adige

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 5/2008, che disciplinavano la figura professionale del revisore cooperativo, istituzione di un elenco apposito e requisiti di iscrizione. La disciplina delle professioni, compresi i profili e gli ordinamenti, è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Trentino-Alto Adige aveva disciplinato autonomamente la vigilanza sugli enti cooperativi, creando la figura professionale del «revisore cooperativo» con un proprio elenco regionale, requisiti di iscrizione e doveri specifici. Il Governo aveva impugnato le norme che disciplinavano questa figura professionale, ritenendo che lo Stato avesse competenza esclusiva in materia di regolamentazione delle professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di professioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale, ritenendo che le disposizioni disciplinassero l’accesso e l’esercizio di una figura professionale — il revisore cooperativo — violando il principio fondamentale statale per cui la definizione delle figure professionali e dei relativi profili spetta esclusivamente allo Stato.

    Il principio

    Il principio fondamentale in materia di professioni stabilito dalla legislazione statale riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici. Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire nuove figure professionali o disciplinarne autonomamente i requisiti di accesso e di esercizio.

    Domande e risposte

    Cosa fa il revisore cooperativo?

    Il revisore cooperativo è un professionista incaricato di svolgere le operazioni di revisione ordinaria e straordinaria sugli enti cooperativi, verificando la regolarità della gestione e la conformità alla normativa sulle cooperative. La sua attività è distinta, ma connessa, a quella del revisore contabile.

    Perché la disciplina delle professioni è di competenza statale?

    La materia «professioni» rientra nella competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con lo Stato che fissa i principi fondamentali e le Regioni che legiferano nel dettaglio. Tuttavia, la definizione stessa delle figure professionali — incluse abilitazione, profili e ordinamenti — costituisce un principio fondamentale riservato allo Stato.

    Le Regioni a statuto speciale hanno maggiori poteri in materia di professioni?

    No. Anche le Regioni e le Province autonome con statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di professioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione competenza in materia di cooperative, ma non estende questa competenza alla disciplina delle professioni connesse alla vigilanza cooperativa.

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  • Corte cost. n. 277/2009 – Aggravante clandestinità e restituzione degli atti

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina per una nuova valutazione della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. (introdotto dal d.l. n. 92/2008) prevedeva come circostanza aggravante comune il fatto che il reato fosse commesso da uno straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale («clandestino»). Tre tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale aggravante in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Ferrara, Latina e Livorno avevano sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che l’aggravante fondasse la responsabilità penale aggravata sul mero status soggettivo del reo (diritto penale d’autore) piuttosto che sul fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha invece ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina perché rivalutassero la rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute nel frattempo (l’aggravante era stata intanto modificata dalla legge n. 94/2009).

    Il principio

    Quando una norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene modificata durante il giudizio davanti alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione con riguardo al nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «diritto penale d’autore»?

    È un sistema in cui la responsabilità penale (o la sua aggravazione) dipende da ciò che il soggetto è, non da ciò che ha fatto. L’aggravante della clandestinità era criticata perché aumentava la pena non per il modo in cui il reato era commesso, ma per lo status irregolare dell’autore.

    Cosa è successo dopo questa ordinanza?

    Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. per violazione del principio di uguaglianza, confermando che fondare un’aggravante sul solo status di clandestino viola la Costituzione.

    Perché il Tribunale di Livorno ha avuto una sorte diversa dagli altri due?

    Perché la sua ordinanza di rimessione presentava vizi di ammissibilità nella motivazione sulla rilevanza (il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la questione era determinante per la definizione del giudizio), mentre Ferrara e Latina ricevono la restituzione degli atti per rivalutare alla luce del ius superveniens.

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  • Corte cost. n. 276/2009 – Interruzione del processo per morte del contumace

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 300, quarto comma, c.p.c., chiarendo nei sensi della motivazione che la morte del contumace durante il giudizio divisorio determina comunque l’interruzione del processo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria, uno dei convenuti contumaci è deceduto mentre veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione. Il Tribunale di La Spezia si è chiesto se tale evento determinasse l’interruzione del processo, poiché l’art. 300, quarto comma, c.p.c. non richiama espressamente l’art. 789 c.p.c. (relativo alla divisione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 300, quarto comma, c.p.c. nella parte in cui, non richiamando l’art. 789 c.p.c., non prevederebbe l’interruzione del processo in caso di morte del contumace certificata nella relata di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza divisoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi della motivazione, chiarendo che l’interpretazione corretta dell’art. 300, quarto comma, c.p.c. già consente di ritenere applicabile l’interruzione: il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c. rientra nel novero degli atti la cui notificazione può certificare il fatto interruttivo. Non è dunque necessaria una declaratoria di incostituzionalità.

    Il principio

    La morte di una parte processuale — anche contumace — determina l’interruzione del processo quando risulta certificata dall’ufficiale giudiziario nella relata di notificazione. L’elenco degli atti rilevanti ex art. 300 c.p.c. va interpretato in modo da includere anche il decreto di fissazione dell’udienza nel giudizio divisorio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una parte è «contumace»?

    Il contumace è il convenuto che non si costituisce in giudizio. Il processo prosegue in sua assenza, ma egli rimane parte del giudizio. La sua morte durante il processo può determinare l’interruzione, per consentire agli eredi di costituirsi.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione non fondata «nei sensi della motivazione»?

    Questa formula significa che la norma impugnata non è incostituzionale se interpretata correttamente. La Corte offre un’interpretazione adeguatrice che rende la disposizione conforme a Costituzione, senza necessità di eliminarla dall’ordinamento.

    Cosa deve fare il giudice dopo l’interruzione del processo?

    Il giudice deve sospendere il processo e attendere la riassunzione da parte degli eredi del defunto, che devono costituirsi entro il termine previsto dalla legge per poter proseguire il giudizio.

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  • Corte cost. n. 327/2009 – Indennizzo epatite da derivati del sangue

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di derivati del sangue (diversi dalle trasfusioni). La Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi ha subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Un soggetto aveva contratto epatite cronica HCV a seguito di sieroprofilassi antitetanica con immunoglobuline (derivati del sangue, non trasfusioni in senso stretto) e aveva chiesto l’indennizzo. La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per la mancata estensione dell’indennizzo a questa fattispecie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue (come le immunoglobuline).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, ritenendo che l’ordinanza di rimessione presentasse difetti che ne impedivano l’esame nel merito. La Corte non ha pertanto potuto pronunciarsi sulla questione sostanziale dell’estensione dell’indennizzo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale in materia di indennizzo per danni da vaccinazioni e somministrazioni deve essere adeguatamente motivata sul piano della rilevanza e della non manifesta infondatezza. La mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile, rinviando a una futura riproposizione correttamente formulata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992?

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi abbia subito complicanze irreversibili per vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. Include i danni da epatiti post-trasfusionali e da trasfusioni di sangue, ma la sua estensione ai derivati del sangue come le immunoglobuline era controversa.

    Qual è la differenza tra trasfusione e somministrazione di derivati del sangue?

    La trasfusione è il trasferimento di sangue intero o di suoi componenti (plasma, globuli rossi) da donatore a ricevente. I derivati del sangue sono invece prodotti ottenuti per lavorazione industriale del plasma (immunoglobuline, albumina, fattori della coagulazione). La legge n. 210/1992 menzionava esplicitamente le trasfusioni, ma la sua applicabilità ai derivati del sangue era oggetto di interpretazione.

    Cosa può fare chi ha subito un danno da derivati del sangue non riconosciuto dalla legge n. 210/1992?

    Può agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute sulla base della responsabilità aquiliana, oppure attendere una pronuncia della Corte costituzionale su una questione correttamente formulata che estenda l’ambito applicativo della legge n. 210/1992.

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  • Corte cost. n. 275/2009 – Obbligo di comunicazione anticipata per lavoratrici

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) nella parte in cui impone alle sole lavoratrici l’obbligo di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto oltre l’età pensionabile, pena la recedibilità ad nutum.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) imponeva alle sole lavoratrici, che volessero continuare a lavorare superata l’età della pensione di vecchiaia, di comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In mancanza, il datore poteva licenziarle liberamente. Nessun obbligo analogo era previsto per i lavoratori maschi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, nel procedimento tra Caterina Giovinazzo e Manutencoop Facility Management S.p.A., ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, censurando l’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 per la discriminazione tra lavoratori e lavoratrici nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 nella parte in cui impone alle lavoratrici l’obbligo di comunicazione anticipata e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione della tutela contro i licenziamenti individuali.

    Il principio

    La discriminazione basata sul sesso nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti è costituzionalmente illegittima. L’obbligo di comunicazione anticipata imposto alle sole donne, senza equivalente per gli uomini, viola il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché questo obbligo era discriminatorio?

    Perché colpiva le sole donne: esse dovevano comunicare la volontà di proseguire il lavoro, pena la perdita della tutela contro il licenziamento ingiustificato. Gli uomini, raggiunti i 65 anni, non avevano analoghi obblighi. La Corte ha già più volte dichiarato incostituzionali norme analoghe (sentenze n. 137/1986, n. 498/1988, n. 256/2002).

    La sentenza era prevedibile?

    Sì: la Corte aveva già dichiarato incostituzionali disposizioni identiche nelle sentenze n. 137/1986 e n. 498/1988. Il legislatore le aveva però reintrodotte con il Codice delle pari opportunità, portando a questa nuova pronuncia di incostituzionalità.

    Cosa succede dopo la sentenza alle lavoratrici licenziate?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo nei rapporti non ancora definitivamente conclusi: le lavoratrici licenziate in base alla norma incostituzionale, se ancora in pendenza di giudizio, possono far valere l’illegittimità del licenziamento.

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  • Corte cost. n. 326/2009 – Fuori ruolo professori universitari anticipato pensionamento

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che aveva ridotto progressivamente il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia in relazione a professori per i quali il collocamento fuori ruolo era già stato formalmente disposto.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) aveva progressivamente ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari che precede il pensionamento: da tre anni a due dall’1 gennaio 2008, a uno dall’1 gennaio 2009, e zero dall’1 gennaio 2010. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione di legittimità in relazione a tre professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze del 30 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si applicherebbe anche ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi nel merito della costituzionalità della norma.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta di elementi essenziali — quali un’adeguata descrizione della fattispecie concreta o una sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza — che permettano alla Corte di valutarne la fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il «fuori ruolo» per i professori universitari?

    Il fuori ruolo è un periodo (in origine di tre anni) che precede il pensionamento definitivo del professore universitario, durante il quale il docente cessa le attività didattiche ordinarie ma può continuare a svolgere attività di ricerca e altri incarichi. La legge finanziaria 2008 ha progressivamente eliminato questo periodo.

    Cosa contestavano i professori ricorrenti?

    I professori sostenevano che, avendo già ricevuto un formale provvedimento di collocamento in fuori ruolo, avessero acquisito un diritto alla durata triennale del fuori ruolo che la nuova legge non avrebbe potuto ridurre retroattivamente senza violare il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Perché la questione era manifestamente inammissibile?

    Per difetti dell’ordinanza di rimessione che non consentivano alla Corte di esaminare nel merito se l’applicazione retroattiva della riduzione del fuori ruolo ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo violasse i principi costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 274/2009 – Appello in giudizio abbreviato contro assoluzione per vizio di mente

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato, nel giudizio abbreviato, possa appellare la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 aveva limitato l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato. Tuttavia ciò creava una situazione paradossale: l’imputato assolto per totale infermità mentale si vedeva applicare una misura di sicurezza (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) ma non poteva impugnare la sentenza per chiedere una qualificazione diversa del fatto o una misura meno afflittiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato contro le sentenze di assoluzione per vizio totale di mente nel rito abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. L’imputato ha il diritto di impugnare per contestare la qualificazione del fatto o la misura di sicurezza applicata.

    Il principio

    Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio impongono che l’imputato, destinatario di una misura di sicurezza, possa impugnarla. Escludere l’appello contro una sentenza di assoluzione per vizio di mente è irragionevole perché priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni anche quando la decisione incide sulla sua libertà.

    Domande e risposte

    Perché una persona assolta vorrebbe fare appello?

    Perché l’assoluzione per vizio totale di mente comporta l’applicazione di una misura di sicurezza, spesso il ricovero in O.P.G. L’imputato può voler contestare la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza del vizio di mente o la scelta della misura di sicurezza, chiedendo ad esempio una misura meno restrittiva.

    Cosa prevede l’art. 443 c.p.p.?

    Disciplina l’appello nel giudizio abbreviato, stabilendo i limiti all’impugnazione delle sentenze di proscioglimento. Prima della pronuncia di incostituzionalità, escludeva del tutto la possibilità per l’imputato di appellare quando era stato assolto per vizio totale di mente.

    Il pubblico ministero poteva invece appellare?

    La norma censurata riguardava esclusivamente l’appello dell’imputato. La disparità era pertanto evidente: il P.M. manteneva le proprie prerogative di impugnazione, mentre l’imputato — destinatario della misura di sicurezza — era privo di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2009 – Contratti lavoro determinato art. 4-bis d.lgs. 368/2001

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 e manifestamente inammissibili quelle sull’art. 4-bis introdotto dal d.l. n. 112/2008. L’art. 4-bis, che nei giudizi in corso limitava il rimedio per i contratti a termine illegittimi alla sola indennità, escludendo la ricostituzione del rapporto, presentava problemi di ammissibilità che hanno impedito l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 aveva introdotto l’art. 4-bis nel d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), prevedendo che per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto unicamente a corrispondere un’indennità e non a riassumere il lavoratore. Vari giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Corte d’appello di Milano, Tribunali di Roma, Rossano, Pistoia, Pesaro e Tivoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 11 e 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 76, 77 e 117, primo comma, Cost., contestando principalmente la retroattività dell’art. 4-bis sui giudizi in corso e la limitazione del rimedio alla sola indennità.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 (relative alla violazione della delega e degli obblighi comunitari) e manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4-bis, per molteplici difetti delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici con contenuti non omogenei e con difetti motivazionali delle ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili. La manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità possono essere dichiarate in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?

    L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, disponeva che per i giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore, in caso di accertata violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto solo a corrispondere un’indennità risarcitoria (tra 2,5 e 12 mensilità), escludendo la ricostituzione del rapporto di lavoro come conseguenza dell’illegittimità.

    Perché i giudici contestavano l’art. 4-bis?

    Principalmente per la sua applicazione retroattiva ai giudizi già in corso, che trasformava il rimedio applicabile in pendenza di lite. I giudici temevano che ciò violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e gli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 1999/70/CE.

    Cosa significa «manifestamente inammissibile» rispetto a «manifestamente infondato»?

    La manifesta inammissibilità riguarda difetti formali o procedurali della questione (motivazione carente, assenza di rilevanza, premessa interpretativa errata) che impediscono alla Corte di esaminare il merito. La manifesta infondatezza riguarda invece il merito: la questione è esaminata e giudicata priva di ogni fondamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2009 – Agenzia autonomia scolastica legge finanziaria 2007

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo, dopo che le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato diverse disposizioni della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) in materia di istruzione e formazione professionale. La decisione sulle altre questioni è stata riservata a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2007, tra cui quelle relative all’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e alla fissazione dell’obbligo scolastico a dieci anni, ritenendo che violassero le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una cessazione della materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato l’art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., contestando l’istituzione dell’Agenzia per l’autonomia scolastica senza coinvolgimento regionale e le modifiche all’obbligo scolastico incidenti sulla formazione professionale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo in relazione alle questioni esaminate, riservando a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalle stesse Regioni con i medesimi ricorsi.

    Il principio

    La dichiarazione di estinzione del processo costituzionale viene pronunciata quando viene meno la materia del contendere, ad esempio per intervenute modifiche normative che abbiano eliminato le disposizioni impugnate o ne abbiano alterato il contenuto in modo tale da far venir meno l’interesse al ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa è l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica?

    Era un ente pubblico istituito dalla legge finanziaria 2007 per supportare le scuole autonome nell’autovalutazione e nel miglioramento qualitativo. Le Regioni contestavano che fosse stata istituita senza il loro coinvolgimento, pur incidendo su un ambito (l’istruzione) di competenza concorrente.

    Perché le Regioni contestavano l’estensione dell’obbligo scolastico a dieci anni?

    Perché i primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sui quali incideva l’obbligo decennale, erano contigui all’istruzione e formazione professionale, materia di competenza legislativa residuale regionale. Le Regioni temevano un’espansione dell’obbligo statale a danno della loro competenza sulla formazione professionale.

    Cosa significa «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?

    Il processo costituzionale si estingue quando viene meno la materia del contendere, ossia quando le disposizioni impugnate sono state abrogate, modificate o disapplicate in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dalle Regioni ricorrenti.

    Norme collegate