Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 267/2008 – Interrogatorio di garanzia e aggravamento misura cautelare in appello

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 294 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare viene aggravata nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando il proprio precedente orientamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 294 c.p.p. prescrive l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, ma esclude quest’obbligo dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso sottoposto al Tribunale di Napoli, un imputato aveva violato le prescrizioni degli arresti domiciliari dopo la sentenza di primo grado (ma prima che gli atti fossero trasmessi alla Corte d’appello); il giudice aveva aggravato la misura a custodia cautelare in carcere senza procedere all’interrogatorio. La difesa sosteneva che in questa fase intermedia l’interrogatorio fosse obbligatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia per il caso di aggravamento della misura cautelare (ex art. 276, comma 1, c.p.p.) nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli, sezione per il riesame (ordinanza del 6 settembre 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito quanto già affermato con l’ordinanza n. 230 del 2005: è ragionevole che dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento l’interrogatorio di garanzia non sia più obbligatorio, perché da quel momento il controllo costante sulla necessità della misura si realizza attraverso i rimedi impugnatori de libertate. Questa esclusione vale per l’intero corso del processo, anche nelle fasi di passaggio tra i gradi di giudizio.

    Il principio

    L’obbligo di interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. non si applica dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e tale limite opera anche nella fase compresa tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. I rimedi impugnatori de libertate costituiscono in questa fase uno strumento adeguato di tutela del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa è l’interrogatorio di garanzia?

    L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’atto con cui il giudice deve sentire la persona sottoposta a misura cautelare entro cinque giorni dall’applicazione della misura. È uno strumento fondamentale di tutela della libertà personale, che consente all’indagato di esporre immediatamente le proprie ragioni.

    Quando scatta l’obbligo?

    L’obbligo sussiste nella fase delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dopo quella dichiarazione, il legislatore ha ritenuto che il costante controllo sulla misura si realizzi attraverso il giudice del dibattimento e i rimedi impugnatori, senza necessità di un autonomo atto di garanzia.

    Cosa succede se l’interrogatorio non viene effettuato quando è obbligatorio?

    L’omissione dell’interrogatorio di garanzia nelle fasi in cui è prescritto comporta la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 302 c.p.p.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2008 – ICI su aree fabbricabili e norme interpretative retroattive

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    Le commissioni tributarie del Lazio e di Ancona avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme che, ai fini ICI, definiscono fabbricabile un’area qualificata tale dallo strumento urbanistico generale anche in assenza di strumenti attuativi, con efficacia retroattiva. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili (per difetto di rilevanza riguardo alla norma del 2005) e in parte manifestamente infondate (per la norma del 2006, già scrutinata).

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 aveva stabilito che un’area è da considerare fabbricabile ai fini ICI se lo strumento urbanistico generale del comune la qualifica come tale, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Questa norma era ritenuta retroattiva dai giudici rimettenti, che dubitavano violasse i principi di ragionevolezza e capacità contributiva: un’area su cui non è possibile edificare concretamente avrebbe comunque un valore venale più alto di un terreno agricolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006). Parametri: artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio (r.o. n. 775/2007) e Commissione tributaria provinciale di Ancona (r.o. nn. 836/2007 e 33/2008).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e li ha decisi in modo differenziato. Quanto all’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005: manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, perché quella norma era stata abrogata e sostituita con effetto ex tunc dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, sicché il giudice non doveva applicarla. Quanto all’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006: manifesta infondatezza, perché questioni identiche erano già state rigettate con l’ordinanza n. 41 del 2008, che aveva giudicato ragionevole la distinzione fiscale tra aree qualificate edificabili e terreni agricoli.

    Il principio

    È ragionevole che il legislatore fiscale attribuisca alla nozione di «area edificabile» un significato diverso rispetto a quello urbanistico: ai fini ICI rileva il valore venale dell’area, che può essere influenzato dalla qualificazione urbanistica generale anche in assenza di strumenti attuativi. Non vi è pertanto violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quando un terreno è considerato fabbricabile ai fini ICI?

    Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, un’area è fabbricabile ai fini ICI se qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, anche se la regione non ha ancora approvato il piano e anche se non sono stati adottati strumenti attuativi. La concreta edificabilità non è requisito rilevante ai fini fiscali.

    Perché la norma del 2005 non era applicabile nei giudizi?

    L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 aveva sostituito con effetto retroattivo (ex tunc) la precedente norma dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005. Questo significava che solo la norma del 2006 era applicabile nei giudizi, rendendo irrilevante la questione sulla norma del 2005.

    Il contribuente può contestare la valutazione ICI di un’area qualificata edificabile?

    Sì. La qualificazione urbanistica come edificabile incide sulla base imponibile ICI (valore venale), ma il contribuente può contestare la congruenza della valutazione catastale o venale applicata dal comune nelle competenti sedi giurisdizionali.

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  • Corte cost. n. 265/2008 – Aberratio ictus su inappellabilità proscioglimento a Messina

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    La Corte d’appello di Messina aveva censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. in un caso in cui il procedimento a quo riguardava una sentenza di non luogo a procedere del GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: come nell’analoga ordinanza n. 263/2008 (Trieste), era stata censurata la norma sbagliata.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina era investita dell’appello proposto dal PM avverso una sentenza di non luogo a procedere «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», emessa dal GUP del Tribunale di Messina. Il regime di impugnazione di questa sentenza è l’art. 428 c.p.p., non l’art. 593 c.p.p. Il giudice messinese aveva però sollevato questione sull’art. 593, comma 2, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. n. 304 del 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. Il giudice aveva dunque sottoposto a scrutinio una norma (art. 593 c.p.p.) di cui non avrebbe dovuto fare applicazione. L’errore nell’individuazione della norma rilevante comporta la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione è inammissibile per aberratio ictus quando il rimettente indica come oggetto della censura una norma diversa da quella applicabile nel giudizio principale. Non rileva la fondatezza nel merito delle censure prospettate: il vizio formale è di per sé ostativo all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento?

    La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, prima del dibattimento. La sentenza di proscioglimento (art. 530 c.p.p.) è emessa dal giudice del dibattimento a conclusione del processo. Le due fattispecie hanno regimi di impugnazione diversi.

    L’art. 428 c.p.p. consentiva o meno l’appello del PM?

    L’art. 4 della legge n. 46/2006 aveva modificato anche l’art. 428 c.p.p., disciplinando l’impugnazione delle sentenze del GUP. Le relative questioni di costituzionalità erano quindi quelle corrette da sollevare in casi come quello messinese.

    Questa ordinanza è identica alla n. 263/2008?

    La logica è la stessa (aberratio ictus per aver censurato l’art. 593 anziché l’art. 428 c.p.p.), ma i giudici rimettenti sono diversi (Messina e Trieste) e i procedimenti a quo riguardano casi concreti differenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti a Trieste

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    La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato due ordinanze sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p., legge n. 46/2006) in procedimenti relativi a sentenze dibattimentali. La Corte ha restituito gli atti a Trieste, per effetto della sentenza n. 26/2007 che aveva già eliminato la norma censurata dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    A differenza dell’ordinanza n. 263/2008 (manifesta inammissibilità per aberratio ictus), in questo caso la Corte d’appello di Trieste aveva correttamente individuato la norma da censurare: i procedimenti a quibus riguardavano sentenze dibattimentali di proscioglimento, disciplinate dall’art. 593 c.p.p. Tuttavia, la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato incostituzionale quella norma prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. n. 138 del 2007 e n. 30 del 2008, quest’ultima relativa a sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste»).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame della rilevanza, in ragione della sentenza n. 26/2007 che aveva caducato le norme censurate. La questione era stata correttamente formulata (a differenza dell’ordinanza n. 263/2008), ma la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ha reso necessario che il giudice rimettente rivalutasse il quadro processuale.

    Il principio

    Quando la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma in pendenza di un giudizio incidentale che ha ad oggetto la medesima norma, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. La pronuncia caducatoria elimina la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo, modificando la situazione processuale che aveva determinato il rinvio.

    Domande e risposte

    Perché questa ordinanza è diversa dalla n. 263/2008 pur riguardando entrambe Trieste?

    L’ordinanza n. 263 si riferiva a procedimenti contro sentenze del GUP (non luogo a procedere), per i quali si applica l’art. 428 c.p.p.: il giudice aveva sbagliato norma. Nell’ordinanza n. 264, i procedimenti riguardavano sentenze dibattimentali (non doversi procedere per difetto di querela e assoluzione), per le quali l’art. 593 c.p.p. era correttamente applicabile: la questione era ammissibile ma superata dalla sentenza n. 26/2007.

    La sentenza «perché il fatto non sussiste» è una sentenza di proscioglimento?

    Sì. La formula «perché il fatto non sussiste» è una delle formule assolutorie previste dall’art. 530 c.p.p. e costituisce una sentenza di proscioglimento dibattimentale, soggetta al regime di impugnazione dell’art. 593 c.p.p.

    Dopo la restituzione degli atti, il PM ha potuto proseguire l’appello?

    Sì. La sentenza n. 26/2007 aveva ripristinato il potere del PM di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, consentendo il proseguimento dei giudizi di secondo grado.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2008 – Aberratio ictus nel ricorso su inappellabilità proscioglimento a Trieste

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    La Corte d’appello di Trieste aveva censurato l’art. 593 c.p.p. sull’appello del PM contro sentenze di proscioglimento, ma il caso concreto riguardava sentenze di non luogo a procedere, disciplinate dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il giudice aveva colpito la norma sbagliata.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Trieste era investita degli appelli proposti dal PM avverso sentenze di non luogo a procedere (pronunciate ai sensi dell’art. 425 c.p.p. dal GUP). Il regime di impugnazione di tali sentenze è disciplinato dall’art. 428 c.p.p. (modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006), non dall’art. 593 c.p.p. (che riguarda le sentenze dibattimentali). Il giudice di Trieste aveva però impugnato l’art. 593 c.p.p., ossia una norma che non avrebbe dovuto applicare in quei procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. e art. 10 della legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. nn. 136 e 330 del 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. Il giudice aveva erroneamente individuato la norma da censurare: nei procedimenti a quibus occorreva applicare l’art. 428 c.p.p. (sentenze del GUP), non l’art. 593 c.p.p. (sentenze dibattimentali). L’inesatta indicazione della norma oggetto della questione è causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 79 e 150 del 2008).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto la norma che il giudice deve effettivamente applicare nella fattispecie concreta. Se il giudice impugna una norma diversa da quella rilevante nel giudizio a quo, la questione è inammissibile per aberratio ictus, indipendentemente dal merito della censura.

    Domande e risposte

    Cosa distingue l’art. 593 c.p.p. dall’art. 428 c.p.p.?

    L’art. 593 disciplina l’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento. L’art. 428 disciplina invece l’impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal GUP all’esito dell’udienza preliminare. Sono due fasi processuali distinte con proprie norme di impugnazione.

    Cos’è l’aberratio ictus nel diritto processuale costituzionale?

    L’espressione indica l’errore del giudice rimettente che «colpisce» (impugna) una norma diversa da quella che dovrebbe applicare. È causa tipica di inammissibilità, perché la questione non riguarda la norma rilevante nel giudizio principale.

    Il giudice di Trieste avrebbe potuto sollevare una questione valida?

    Sì, avrebbe dovuto censurare l’art. 428 c.p.p. come modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006. Lo stesso errore è stato commesso dalla Corte di Messina nell’ordinanza n. 265/2008, anch’essa dichiarata inammissibile per la stessa ragione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti a Messina

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    La Corte d’appello di Messina aveva proposto sei ordinanze di rimessione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM. La Corte ha restituito gli atti a Messina, essendo la norma censurata già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina era investita di appelli proposti dal PM avverso sentenze di non doversi procedere emesse in primo grado (per prescrizione, per concessione di sanatoria e per altri motivi). Con l’applicazione retroattiva della legge n. 46/2006, tali impugnazioni rischiavano di essere dichiarate inammissibili. La Corte di Messina aveva sollevato la questione con sei ordinanze sostanzialmente identiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del 2007).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina. Come per le parallele ordinanze nn. 260 e 261/2008, la norma censurata era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26 del 2007 prima che la Corte si pronunciasse su queste questioni. La restituzione consente al giudice messinese di riesaminare la rilevanza nel nuovo quadro normativo.

    Il principio

    In presenza di plurime ordinanze di rimessione identiche nella parte motiva, la Corte le riunisce e le decide con un’unica pronuncia. Quando la norma impugnata è già stata caducata da una precedente sentenza, la Corte restituisce gli atti ai rispettivi giudici rimettenti anziché pronunciarsi nel merito, per consentire una rivalutazione della rilevanza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze di rimessione erano state riunite in questo giudizio?

    Sei ordinanze, tutte emesse dalla Corte d’appello di Messina tra il 15 maggio e il 10 novembre 2006, iscritte ai nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del registro ordinanze 2007. Tutte avevano la medesima struttura argomentativa.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 265/2008, anch’essa riguardante Messina?

    L’ordinanza n. 265/2008 riguardava una sola ordinanza di Messina (r.o. n. 304/2007), in un caso in cui il giudice aveva erroneamente censurato l’art. 593 c.p.p. anziché l’art. 428 c.p.p. (regime dei giudizi di non luogo a procedere): la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per aberratio ictus.

    Il PM di Messina ha poi potuto proseguire gli appelli?

    Sì. Una volta restituiti gli atti e rivalutata la rilevanza alla luce della sentenza n. 26/2007, i procedimenti hanno potuto seguire il regime ordinario ripristinato da quella pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti ad Ancona

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    La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (divieto di appello del PM contro sentenze di proscioglimento) già censurata da altri giudici. La Corte costituzionale ha restituito gli atti ad Ancona, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Ancona era investita di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di non doversi procedere per difetto di querela e per intervenuta remissione di querela. Con l’entrata in vigore della legge n. 46/2006, tali impugnazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. Il giudice di Ancona aveva perciò sollevato questione di legittimità costituzionale con tre ordinanze identiche (nn. 51, 52 e 55 del 2007).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge, nella parte in cui escludono il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento e rendono immediata l’applicazione del nuovo regime. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Ancona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Ancona, per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 260/2008: la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato incostituzionale la norma censurata, e il giudice rimettente doveva valutare la perdurante rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    L’ordinanza n. 261/2008 fa parte di un gruppo di pronunce gemelle (nn. 260-264 del 2008) tutte relative all’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nelle quali la Corte ha restituito gli atti ai rispettivi giudici rimettenti dopo che la sentenza n. 26/2007 aveva caducato le norme censurate. Il meccanismo della restituzione degli atti evita che la Corte pronunci sul merito di questioni relative a norme già dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa succede agli appelli del PM già dichiarati inammissibili prima della sentenza n. 26/2007?

    La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale anche la norma transitoria che rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006. I procedimenti in corso hanno quindi potuto riprendere il loro corso ordinario.

    Perché la Corte non ha pronunciato una declaratoria di cessazione della materia del contendere?

    La restituzione degli atti è preferita alla dichiarazione di cessazione perché non pregiudica la valutazione del giudice a quo: è possibile che la questione conservi rilevanza in forme diverse, e spetta al giudice verificarlo. La cessazione della materia del contendere, invece, chiude definitivamente il procedimento incidentale.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 263/2008?

    L’ordinanza n. 263/2008 (sempre riguardante Trieste) ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità, perché in quel caso il giudice aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. pur dovendo applicare l’art. 428 c.p.p. (regime delle sentenze di non luogo a procedere): un caso di aberratio ictus nell’individuazione della norma da censurare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti a Perugia

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    La Corte d’appello di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 46/2006 che vietava al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale, rilevando che la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato quella norma incostituzionale, ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 593 del codice di procedura penale, togliendo al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento emesse in dibattimento, salvo il caso di sopravvenienza di nuove prove decisive. L’art. 10 della stessa legge rendeva immediatamente applicabile questo regime ai procedimenti in corso. La Corte d’appello di Perugia si trovava così di fronte ad appelli del PM che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Perugia, con tre ordinanze (r.o. nn. 16, 751 e 752 del 2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo esame della rilevanza. Motivazione: la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (che escludeva l’appello del PM) e dell’art. 10, comma 2 (che rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge). Occorreva dunque che il giudice rimettente rivalutasse se la questione fosse ancora rilevante nel caso concreto alla luce di questa pronuncia caducatoria.

    Il principio

    Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, la Corte dichiara l’illegittimità della norma oggetto del giudizio, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se, e in che misura, la questione rimanga rilevante nel giudizio principale. La pronuncia caducatoria produce effetti ex tunc che possono modificare la situazione processuale.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007?

    La sentenza n. 26 del 2007 aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 46/2006 nella parte in cui escludeva il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento (salvo nuova prova decisiva) e nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Con tale pronuncia, il regime previgente era stato ripristinato.

    Perché la Corte non ha dichiarato la questione cessata?

    La restituzione degli atti è lo strumento tecnico usato dalla Corte quando un’evoluzione normativa o giurisprudenziale intervenuta dopo la rimessione modifica il quadro di riferimento. Spetta al giudice a quo valutare se il giudizio dipenda ancora dalla norma censurata.

    Dopo la sentenza n. 26/2007 il PM può tornare ad appellare le assoluzioni?

    Sì. La dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 46/2006 ha ripristinato il regime precedente, che consentiva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2008 – Previdenza lavoratori marittimi su galleggianti senza autopropulsione

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    Il Tribunale di Pescara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme previdenziali che riservano il regime speciale dei lavoratori marittimi al personale imbarcato su galleggianti autopropulsi addetti ai porti, escludendo chi opera su galleggianti privi di propulsione propria. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenze argomentative dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 413 del 1984 riserva il regime previdenziale speciale per i lavoratori marittimi al personale assunto con contratto di arruolamento e imbarcato su galleggianti iscritti nei registri delle navi minori, a condizione che tali galleggianti abbiano mezzi di propulsione propri. La società Fratelli Cosulich s.p.a. contestava all’INPS l’esclusione dal regime armatoriale per un galleggiante di oltre 71.000 tonnellate di stazza, privo di autopropulsore e utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, sul quale erano imbarcati marinai con titoli professionali specifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano il regime previdenziale al personale sui galleggianti autopropulsi. Parametri: artt. 3 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pescara, ordinanza del 1° marzo 2007.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per molteplici ragioni. Il Tribunale di Pescara non aveva esposto come l’esito del giudizio sull’inquadramento dell’impresa dipendesse dall’accoglimento della questione né sotto quali profili la tutela previdenziale attuale dei lavoratori sarebbe stata deteriore rispetto a quella conseguente all’accoglimento. Inoltre, il rimettente non aveva tentato un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, valorizzando il requisito della stazza lorda come già fatto dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla Cassazione (sentenza n. 15496 del 2007).

    Il principio

    Il giudice rimettente deve esporre con chiarezza sia la rilevanza della questione (ossia come la decisione della controversia dipenda dall’accoglimento) sia la non manifesta infondatezza, dando conto dell’impossibilità di risolvere il problema in via interpretativa. L’omissione su questi punti rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Il personale imbarcato su galleggianti senza propulsore ha diritto alla previdenza marittima?

    Secondo la legge n. 413/1984, nel testo oggetto del giudizio, il regime speciale era limitato ai galleggianti autopropulsi. Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha valorizzato criteri alternativi come la stazza lorda, aprendo possibili riconoscimenti anche ad altre tipologie di imbarcazioni.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» della questione?

    Non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma che la questione non era stata correttamente posta: il giudice non aveva dimostrato né la rilevanza né l’impossibilità di un’interpretazione alternativa. La Corte non ha quindi esaminato il merito della censura.

    Chi è assimilato al lavoratore marittimo ai fini previdenziali?

    Il regime speciale si applica al personale assunto con contratto di arruolamento imbarcato su navi e galleggianti iscritti nei registri nautici. I criteri di inclusione hanno dato origine a un ampio contenzioso tra armatori e INPS, risolto caso per caso dalla giurisprudenza ordinaria.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento previdenziale tra marinai su diversi tipi di galleggiante
    • Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, parametro principale della censura
  • Corte cost. n. 258/2008 – Assegno di mantenimento coniuge separato e contributo SSN

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    La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva dubitato che includere gli assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge separato nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale violasse gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la differenza di trattamento fiscale tra assegno periodico e assegno una tantum è ragionevole e conforme alla capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) veniva calcolato sull’imponibile IRPEF dell’anno precedente. Gli assegni periodici di mantenimento corrisposti dal coniuge separato concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del coniuge percipiente. La contribuente aveva impugnato le cartelle di pagamento relative al contributo SSN per gli anni 1993 e 1994, sostenendo che tali assegni — avendo natura assistenziale e non reddituale — non avrebbero dovuto essere inclusi nella base imponibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale della Liguria (due ordinanze identiche del 23 gennaio 2007).

    La decisione della Corte

    Questioni manifestamente infondate. La Corte ha chiarito che assegno periodico e assegno una tantum hanno connotazioni giuridiche diverse: l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri di legge ed è soggetto a revisione, mentre l’assegno una tantum è liberamente concordato dalle parti e definitivo. Il legislatore ha ragionevolmente ritenuto che l’assegno periodico abbia natura reddituale per il percipiente (costituisce reddito imponibile IRPEF), mentre ha escluso dall’imponibile quello una tantum per tutelare il coniuge economicamente più debole. Non vi è quindi violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

    Il principio

    Il trattamento fiscale differenziato tra assegno di mantenimento periodico (imponibile ai fini IRPEF e del contributo SSN) e assegno una tantum (escluso dall’imponibile) non viola i principi di eguaglianza e capacità contributiva, perché le due fattispecie hanno natura giuridica diversa e il legislatore può legittimamente prevedere regimi tributari differenti per situazioni oggettivamente differenti.

    Domande e risposte

    L’assegno periodico al coniuge separato è reddito imponibile?

    Sì. Ai sensi della normativa IRPEF applicabile al periodo in questione, gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.

    Perché l’assegno una tantum è invece escluso?

    Il legislatore ha scelto di tutelare il coniuge economicamente più debole escludendo dall’imponibile l’assegno in unica soluzione, lasciando inalterato il carico fiscale ordinario del coniuge che lo corrisponde. Si tratta di una scelta discrezionale non irragionevole, riconosciuta come legittima dalla Corte costituzionale già con le ordinanze n. 113 del 2007 e n. 383 del 2001.

    La questione era già stata esaminata in precedenza?

    Sì. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe in sede di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale, confermando la legittimità del trattamento differenziato. L’ordinanza n. 258/2008 si inserisce in questo consolidato orientamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 257/2008 – Recidiva reiterata e attenuanti generiche nel bilanciamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate da numerosi giudici sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, cod. pen., modificato dalla legge n. 251/2005). Il motivo: i rimettenti non avevano verificato la praticabilità di un’interpretazione alternativa della norma che potesse fugare i dubbi di costituzionalità senza investire la Corte.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 («ex Cirielli») ha modificato l’art. 69 del codice penale, prevedendo che le circostanze attenuanti non possano essere ritenute prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Più di venti giudici di merito e di appello — da Genova a Catania, da Prato a Roma — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che questo automatismo sanzionatorio comprimesse irragionevolmente il potere del giudice di adeguare la pena al caso concreto e violasse i principi di eguaglianza e di finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 69, quarto comma, e art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri evocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (uguaglianza e finalità rieducativa della pena). Giudici rimettenti: Corte d’appello di Genova, GIP di Catania, Tribunali di Cagliari, Ragusa, Novara, Urbino, Reggio Emilia, Roma, Prato, Torino, Tempio Pausania e altri (oltre venti ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Il motivo centrale: i giudici rimettenti non avevano esplorato le interpretazioni alternative della norma già indicate dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2007. In particolare, era possibile ritenere che la recidiva reiterata obbligatoria scattasse solo per i reati più gravi elencati dall’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., e che — al di fuori di tali casi — il giudice conservasse il potere di escludere discrezionalmente l’aggravante, con la conseguenza che il bilanciamento ex art. 69 c.p. non sarebbe mai operato.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia prima verificato la praticabilità di un’interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione o comunque tale da escluderne la rilevanza nel caso concreto. L’obbligo di sollevare la questione sorge solo come extrema ratio, dopo aver esaurito le possibilità ermeneutiche disponibili.

    Domande e risposte

    Il giudice può sempre applicare la recidiva reiterata?

    Secondo la lettura indicata dalla Corte, la recidiva reiterata è divenuta obbligatoria solo per i reati catalogati all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Per gli altri reati, il giudice conserva la facoltà di non applicarla, evitando così il meccanismo di bilanciamento limitativo dell’art. 69, quarto comma, c.p.

    Cosa succede se il giudice ritiene la recidiva reiterata facoltativa ma la applica lo stesso?

    In tal caso, secondo la Corte, il giudizio di bilanciamento con le attenuanti deve comunque essere effettuato, ma l’art. 69, quarto comma, c.p. vieta che le attenuanti siano dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata e ritenuta. Il meccanismo limitativo opera solo quando la recidiva sia stata concretamente applicata.

    Perché la questione era inammissibile anziché infondata?

    La distinzione è rilevante: l’inammissibilità non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma solo che i giudici non avevano correttamente formulato la questione, omettendo di verificare le vie interpretative alternative. La Corte non si è quindi pronunciata nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2008 – Appello parte civile e inappellabilità proscioglimento

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    Quattro corti d’appello avevano dubitato della legittimità della legge Pecorella (n. 46/2006) nella parte relativa all’appello della parte civile e al regime transitorio. La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni per difetti di prospettazione e di motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 (cosiddetta legge Pecorella) aveva introdotto l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Aveva anche modificato l’art. 576 c.p.p. sull’appello della parte civile, eliminando il riferimento al mezzo previsto per il PM. Le corti d’appello di Napoli, Palermo, Brescia e Lecce avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina transitoria e sull’impatto del cambio normativo sugli appelli già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le corti rimettenti hanno impugnato l’art. 576 c.p.p. come modificato dall’art. 6 della legge n. 46/2006, nonché gli artt. 6 e 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, sostenendo che la parte civile i cui appelli erano pendenti al momento della riforma si trovasse in una situazione deteriore rispetto al PM e all’imputato, ai quali era garantita almeno la possibilità di ricorrere per cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, per difetti di prospettazione e di motivazione dei giudici rimettenti. Le ordinanze non avevano adeguatamente argomentato né la rilevanza nei singoli giudizi né le ragioni della non manifesta infondatezza delle censure sollevate.

    Il principio

    La declaratoria di inammissibilità non implica che le norme siano costituzionalmente conformi: significa soltanto che la questione non era stata proposta in modo tecnicamente corretto, lasciando aperta la possibilità che altre rimessioni, formalmente ineccepibili, portino la Corte a pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge Pecorella in materia di impugnazioni?

    La legge n. 46/2006 aveva introdotto il divieto per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento, limitandone le impugnazioni al ricorso per cassazione. La Corte costituzionale aveva già dichiarato parzialmente illegittima questa legge con la sentenza n. 26 del 2007.

    La parte civile può appellare le sentenze di proscioglimento?

    La questione è stata oggetto di un lungo contenzioso giurisprudenziale. Dopo la riforma del 2006 e le successive pronunce della Corte, la parte civile può appellare la sentenza di proscioglimento agli effetti civili (responsabilità del prosciolto verso la vittima) ma non per ottenere una condanna penale.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti non avevano descritto con sufficiente precisione le fattispecie concrete né articolato in modo autonomo le ragioni della non manifesta infondatezza, limitandosi spesso a richiamare ordinanze altrui senza svolgere un’analisi propria.

    Norme collegate

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