Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 336/2009 – Patteggiamento ed efficacia di giudicato in sede disciplinare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p., che attribuiscono alla sentenza di patteggiamento efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione da parte dell’imputato. Il Consiglio nazionale forense riteneva irragionevole equiparare la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna dibattimentale ai fini disciplinari. La Corte ha respinto tale tesi.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato aveva patteggiato una condanna a due anni di reclusione per reati fallimentari. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trieste lo aveva sospeso dall’esercizio professionale sulla base degli stessi fatti, ritenendo che la sentenza di patteggiamento facesse stato anche in sede disciplinare. L’avvocato ricorreva al Consiglio nazionale forense sostenendo che il patteggiamento, non essendo una condanna a seguito di dibattimento, non avrebbe dovuto avere quella efficacia preclusiva. Il CNF aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio nazionale forense ha censurato gli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano: (a) l’irragionevolezza di equiparare il patteggiamento (che non presuppone un accertamento positivo di responsabilità) alla sentenza dibattimentale di condanna; (b) la disparità di trattamento rispetto al giudizio civile e amministrativo, dove il patteggiamento non ha analoga efficacia; (c) la lesione del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento disciplinare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha rilevato che: (a) il sistema normativo attuale è coerente perché equipara al patteggiamento anche la sentenza di giudizio abbreviato, creando una simmetria tra riti alternativi; (b) nel caso di assoluzione a seguito di richiesta di patteggiamento, la sentenza ex art. 129 c.p.p. ha pure efficacia di giudicato in sede disciplinare ma a favore dell’incolpato; (c) la differenza di regime rispetto al giudizio civile di danno è giustificata dalla natura pubblica del procedimento disciplinare e dall’identità soggettiva dell’imputato/incolpato; (d) scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta consapevolmente tutti gli effetti – favorevoli e sfavorevoli – che il legislatore vi ha collegato.

    Il principio

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha legittimamente efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato. Questa scelta legislativa non è irragionevole né lesiva del diritto di difesa, poiché l’imputato che sceglie il patteggiamento accetta consapevolmente tutti gli effetti che la legge vi connette.

    Domande e risposte

    Un patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna dibattimentale?

    In sede disciplinare davanti a pubbliche autorità: sì, dopo la legge n. 97/2001, per quanto riguarda l’accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l’attribuzione all’imputato. In sede civile o amministrativa di danno: no, il patteggiamento non ha efficacia di giudicato (art. 651 c.p.p. rimasto invariato).

    Chi può ancora difendersi in sede disciplinare dopo un patteggiamento?

    L’incolpato non può rimettere in discussione i fatti accertati nel patteggiamento. Può invece contestare che quei fatti costituiscano illecito disciplinare, difendersi su aspetti che la legge disciplinare valuta autonomamente (es. gravità, sanzione proporzionata) e, ove previsto, chiedere la sospensione condizionale della sanzione.

    Perché la norma non si applica allo stesso modo nel giudizio civile di danno?

    Perché nel processo civile vi è una parte danneggiata che non ha avuto modo di partecipare al patteggiamento e che non può quindi vedersi vincolare dalle sue risultanze. Nel procedimento disciplinare, invece, il soggetto è lo stesso (l’imputato/incolpato), e la procedura disciplinare ha natura pubblica.

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  • Corte cost. n. 335/2009 – Commutazione quota ereditaria figli naturali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 537, terzo comma, c.c., che consente ai figli legittimi di soddisfare in denaro la quota ereditaria spettante ai figli naturali, salvo opposizione di questi e decisione del giudice. Il Tribunale di Cosenza riteneva la norma anacronistica e discriminatoria. La Corte ha invece confermato che la disposizione è costituzionalmente compatibile perché, grazie alla sua formulazione aperta, consente al giudice di calibrare la decisione alla realtà sociale in evoluzione.

    Di cosa si tratta

    Nella divisione di un’eredità, i figli legittimi possono chiedere di liquidare in denaro (anziché in beni) la quota spettante ai figli naturali. Se il figlio naturale si oppone, decide il giudice valutando le circostanze personali e patrimoniali. Un figlio naturale riconosciuto, erede di un de cuius con figli legittimi, si era opposta alla commutazione. Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la norma ingiustificatamente discriminatoria rispetto ai figli legittimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza ha censurato l’art. 537, terzo comma, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione. Secondo il rimettente: (a) il meccanismo di commutazione discriminava il figlio naturale rispetto al figlio legittimo in sede di divisione ereditaria; (b) la ratio della norma (proteggere la famiglia legittima dall’“estraneità” del figlio naturale) sarebbe divenuta anacronistica alla luce della diffusione dei figli naturali nella società contemporanea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha riconosciuto che l’art. 30, terzo comma, Cost. impone di assicurare ai figli naturali ogni tutela “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, il che lascia al legislatore ampia discrezionalità nel bilanciamento. Il diritto di commutazione, con l’attuale struttura – soggetto a opposizione del figlio naturale e a valutazione giudiziale delle circostanze – non è né anacronistico né irragionevole. La formula legislativa aperta (“circostanze personali e patrimoniali”) consente al giudice di adeguare la concreta applicazione all’evoluzione dei costumi e della coscienza sociale.

    Il principio

    Il diritto di commutazione della quota ereditaria dei figli naturali, previsto dall’art. 537, terzo comma, c.c. con doppia garanzia (opposizione del figlio naturale e valutazione giudiziale), è compatibile con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. La formulazione aperta della norma permette al giudice di calibrare la decisione alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali, assolvendo la funzione di clausola generale aperta al divenire della società.

    Domande e risposte

    Cosa significa commutazione in denaro della quota ereditaria?

    Significa che i figli legittimi possono proporre al figlio naturale di ricevere la propria parte di eredità non sotto forma di beni (immobili o mobili), ma come somma di denaro equivalente. Il valore rimane lo stesso; cambia il tipo di bene ricevuto.

    Il giudice può sempre rifiutare la commutazione?

    Sì. Se il figlio naturale si oppone e il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali, ritiene che l’opposizione sia giustificata, può negare la commutazione. La norma non attribuisce ai figli legittimi un diritto potestativo assoluto: tutto dipende dalla decisione del giudice.

    Questa sentenza del 2009 è ancora attuale?

    La disciplina delle successioni tra figli legittimi e naturali è stata profondamente riformata dalla legge n. 219/2012, che ha eliminato la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale unificando lo status di “figlio”. L’art. 537 c.c. è stato modificato: la questione oggi si pone in termini diversi rispetto al 2009.

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  • Corte cost. n. 334/2009 – Tesoreria provinciale autonoma e entrate tributarie

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 77-quater, comma 7, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, per violazione delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ha invece respinto le questioni della Regione Siciliana relative al sistema di tesoreria unica e alle somme eccedenti riscosse dagli agenti della riscossione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 aveva riorganizzato il sistema di tesoreria unica, disponendo che le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, comprese quelle derivanti dalla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, fossero versate in contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Siciliana avevano impugnato queste disposizioni ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha censurato l’art. 77-quater, comma 7, d.l. n. 112/2008 in riferimento all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992 (norma di attuazione dello statuto speciale), che prevedeva l’accredito delle somme spettanti alla Provincia presso la Tesoreria centrale. La Regione Siciliana ha invece censurato la stessa norma e gli artt. 83, commi 21 e 22, in riferimento all’art. 36 dello statuto regionale siciliano e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, che riconoscono alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio.

    La decisione della Corte

    Quanto alla Provincia di Trento: la questione è fondata. Le contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale sono diverse dai conti correnti presso la Tesoreria centrale previsti dalla norma statutaria. La riorganizzazione del sistema di tesoreria avrebbe richiesto la previa modifica della norma di attuazione statutaria. L’illegittimità si estende anche alla Provincia di Bolzano. Quanto alla Regione Siciliana: le questioni non sono fondate. Le norme impugnate disciplinano mere modalità tecnico-contabili e non incidono sull’ammontare delle somme spettanti alla Regione; lo statuto siciliano non contiene previsioni specifiche sulle modalità di accredito.

    Il principio

    Le norme di attuazione degli statuti speciali che disciplinano modalità specifiche di trasferimento delle risorse finanziarie alle Province autonome costituiscono un parametro interposto di legittimità costituzionale. Una riorganizzazione del sistema di tesoreria statale che si discosti da tali modalità è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica a Province dotate di garanzie statutarie specifiche.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Siciliana ha perso la causa mentre le Province autonome hanno vinto?

    Perché lo statuto del Trentino-Alto Adige contiene una norma di attuazione specifica (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 268/1992) che disciplina le modalità di accredito delle somme; lo statuto siciliano, invece, riconosce il diritto alle entrate tributarie ma non prescrive le modalità di accredito, che restano quindi nella discrezionalità organizzativa dello Stato.

    Cosa sono le contabilità speciali infruttifere?

    Sono conti intestati agli enti territoriali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono “infruttifere” nel senso che non producono interessi. La Provincia di Trento lamentava che le sostituissero i conti fruttiferi presso la Tesoreria centrale previsti dalla norma statutaria.

    Cosa prevedevano gli artt. 83, commi 21 e 22, impugnati dalla Sicilia?

    Regolamentavano le somme eccedenti quelle richieste dagli agenti della riscossione che non erano state restituite ai contribuenti. Queste somme, invece di essere riversate automaticamente all’ente creditore, confluivano in parte all’erario statale. La Regione sosteneva di avere diritto a tali somme, ma la Corte ha ritenuto che l’art. 36 dello statuto siciliano riconosca solo le entrate tributarie effettivamente dovute, non le eccedenze indebitamente versate.

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  • Corte cost. n. 333/2009 – Giudizio abbreviato contestazione suppletiva tardiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non consentono all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato o il fatto contestato in dibattimento, quando la contestazione suppletiva riguarda un fatto già noto dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. La decisione colma un vuoto di tutela che privava l’imputato di un’opzione difensiva senza che ciò fosse imputabile a sua scelta.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pinerolo, giudicando un imputato per reato paesaggistico contestato in dibattimento in aggiunta al reato urbanistico originario, si trovava di fronte alla richiesta dell’imputato di definire il nuovo reato con giudizio abbreviato. Il codice di rito non prevedeva questa possibilità una volta decorso il termine per scegliere i riti alternativi. La particolarità era che il reato paesaggistico risultava già dagli atti di indagine fin dall’inizio: l’imputato non aveva potuto scegliere il rito abbreviato perché il pubblico ministero non aveva contestato quel reato fin dall’inizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Secondo il rimettente: (a) l’imputato non poteva essere considerato responsabile della perdita della facoltà di scegliere il giudizio abbreviato, poiché l’incompletezza dell’imputazione era dipesa da una scelta – o da un errore – del pubblico ministero; (b) era irragionevole che l’imputato potesse accedere al patteggiamento e all’oblazione nella medesima situazione (grazie alle sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995) ma non al giudizio abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione riguarda un fatto già emergente dagli atti di indagine. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87/1953, ha esteso la declaratoria anche all’art. 516 c.p.p. (fatto diverso contestato in dibattimento nelle stesse condizioni). La Corte ha rilevato che la riforma del giudizio abbreviato operata dalla legge n. 479/1999 aveva rimosso gli ostacoli tecnici che in precedenza avevano reso impossibile tale soluzione.

    Il principio

    Quando il pubblico ministero contesta in dibattimento un reato concorrente o un fatto diverso che già risultava dagli atti di indagine all’atto dell’esercizio dell’azione penale, l’imputato ha diritto di richiedere il giudizio abbreviato per quella nuova contestazione. La perdita della facoltà di accesso al rito alternativo causata dall’incompletezza o dall’errore dell’organo dell’accusa viola gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è la contestazione suppletiva “tardiva”?

    Si ha contestazione suppletiva “tardiva” quando il pubblico ministero aggiunge in dibattimento un nuovo reato o un fatto diverso che già emergeva dagli atti delle indagini preliminari. Non si tratta quindi di un fatto emerso per la prima volta durante il dibattimento, ma di una lacuna originaria nell’imputazione.

    Qual era la differenza di regime tra patteggiamento e giudizio abbreviato prima di questa sentenza?

    Grazie alle sentenze nn. 265/1994 e 530/1995, l’imputato poteva già richiedere il patteggiamento e l’oblazione per la contestazione suppletiva tardiva. Il giudizio abbreviato ne era rimasto escluso perché la Corte aveva ritenuto che richiedesse una “procedura” incompatibile con il dibattimento. Con la sentenza n. 333/2009, anche il giudizio abbreviato è stato aggiunto alle opzioni disponibili.

    Chi è il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato in questo caso?

    Lo stesso giudice del dibattimento che sta trattando il processo, poiché la legge n. 479/1999 ha eliminato l’incompatibilità tra giudizio abbreviato e fase dibattimentale. La Corte ha richiamato la sentenza n. 169/2003 che aveva già chiarito questo punto.

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  • Corte cost. n. 332/2009 – Conflitto attribuzioni immunità parlamentare Bossi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Braggion, giudice che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto, rinviando ogni altra decisione alla fase successiva.

    Di cosa si tratta

    A seguito della condanna dell’onorevole Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera, il deputato aveva rilasciato dichiarazioni a diversi quotidiani attaccando la giudice che lo aveva condannato, accusandola di strumentalizzare il suo ufficio. La dott.ssa Braggion aveva promosso un’azione civile per risarcimento del danno. In pendenza del giudizio, la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’onorevole Bossi rientravano nelle sue funzioni parlamentari, dichiarandole insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte di cassazione, che doveva pronunciarsi sul ricorso, ha impugnato tale delibera davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera del 16 luglio 2008 non soddisfacesse il requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia del parlamentare e la sua attività parlamentare, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. In questa fase la Corte esaminava solo l’ammissibilità del conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, verificando: (a) la legittimazione soggettiva della Corte di cassazione quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; (b) la legittimazione della Camera dei deputati quale organo costituzionale competente a pronunciarsi sull’immunità parlamentare; (c) l’oggetto del conflitto, ossia la menomazione della sfera di attribuzione giurisdizionale della Cassazione da parte della delibera camerale. Ha rinviato ogni ulteriore decisione di merito alla fase successiva del conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni ad opera di una delibera parlamentare di insindacabilità. La valutazione di ammissibilità è preliminare al merito e non pregiudica alcuna decisione successiva.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere – nemmeno in sede civile – delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Per applicarsi alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, la giurisprudenza costituzionale richiede un preciso nesso funzionale con un’attività parlamentare specifica.

    Cosa distingue la fase di ammissibilità dal merito nel conflitto di attribuzione?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto può essere esaminato (legittimazione delle parti, esistenza di un atto lesivo, allegazione delle norme costituzionali violate). Il merito – ossia se la delibera sia legittima o meno – viene valutato in un’udienza pubblica successiva.

    Qual era il punto giuridico controverso riguardo alle dichiarazioni di Bossi?

    La Camera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni facendo leva sull’impegno della Lega Nord per il federalismo nella XIII legislatura e sulle critiche abituali alla magistratura. La Cassazione contestava che mancassero sia il requisito temporale (le dichiarazioni erano successive di anni all’attività parlamentare richiamata) sia la corrispondenza di contenuto tra quella attività e le dichiarazioni esterne.

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  • Corte cost. n. 331/2009 – Nullità decreto giudizio e udienza preliminare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Napoli sull’art. 429, comma 2, e 185, comma 3, c.p.p. Il rimettente riteneva che la nullità del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo di comparizione imponesse la ripetizione integrale dell’udienza preliminare, in violazione della ragionevole durata del processo. La Corte ha chiarito che tale lettura è errata: la nullità derivata si estende solo agli atti successivi dipendenti dall’atto viziato, non a quelli precedenti.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’udienza dibattimentale, il giudice aveva rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio perché indicava un indirizzo sbagliato come sede di comparizione. Ciò aveva causato la regressione del procedimento alla fase dell’udienza preliminare. Il GUP del Tribunale di Napoli, dovendo rinnovare il decreto, si chiedeva se fosse necessario ripetere l’intera udienza preliminare oppure solo la parte finale relativa all’emissione del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), e 185, comma 3, c.p.p., in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio della ragionevole durata del processo). Secondo il rimettente, imporre la ripetizione integrale dell’udienza preliminare per una nullità meramente formale del decreto (luogo di comparizione) sarebbe ingiustificatamente gravoso e contrario al principio di efficienza processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha chiarito che la premessa interpretativa del rimettente è errata: l’art. 185, comma 3, c.p.p. limita la nullità derivata ai soli atti successivi dipendenti causalmente dall’atto viziato. La nullità del decreto che dispone il giudizio per indicazione erronea del luogo di comparizione non travolge gli atti anteriori dell’udienza preliminare; la regressione riguarda solo il momento deliberativo finale in cui il giudice individua luogo, giorno e ora della comparizione. Non è quindi necessaria la ripetizione dell’intera udienza preliminare.

    Il principio

    La nullità derivata, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., si estende esclusivamente agli atti successivi che dipendano causalmente dall’atto viziato. La nullità del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo di comparizione determina la regressione del procedimento solo fino alla parte deliberativa finale dell’udienza preliminare, non imponendo la ripetizione degli atti antecedenti.

    Domande e risposte

    Cosa è la nullità derivata nel processo penale?

    La nullità derivata è l’invalidità che si trasmette da un atto viziato agli atti successivi che da esso dipendono causalmente. A differenza del vecchio codice, il codice vigente (art. 185 c.p.p.) la limita ai soli atti “a valle”, non a quelli precedenti.

    Se il decreto che dispone il giudizio è nullo, bisogna rifare tutto?

    No. Secondo la Corte, bisogna solo rinnovare la parte del procedimento che è invalidata: nel caso dell’erronea indicazione del luogo di comparizione, il giudice dell’udienza preliminare deve solo correggere quell’indicazione, senza ripetere la discussione delle parti.

    Chi deve rinnovare il decreto nullo: il giudice del dibattimento o quello dell’udienza preliminare?

    Il giudice dell’udienza preliminare, a cui il procedimento regredisce. Il giudice del dibattimento non ha il potere di rinnovare direttamente il decreto che dispone il giudizio: lo impone il combinato disposto degli artt. 429, comma 2, e 185, comma 3, c.p.p.

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  • Corte cost. n. 330/2009 – Estinzione giudizi istruzione professionale

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 330 del 2009, ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia ai ricorsi da parte di tutte le parti. I giudizi riguardavano disposizioni sull’istruzione professionale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia educativa. La rinuncia è stata accettata dalla controparte in ciascun caso, determinando la cessazione di quattro procedimenti riuniti.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza n. 330 del 2009 conclude quattro procedimenti riuniti riguardanti conflitti tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. La Regione Veneto, la Regione Lombardia e il Presidente del Consiglio dei ministri avevano promosso ricorsi e un conflitto di attribuzione riguardanti le disposizioni del decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito nella legge n. 40 del 2007) sull’istruzione professionale, e la legge della Regione Lombardia n. 19 del 2007 sul sistema educativo regionale. Nel corso del 2009 tutte le parti hanno rinunciato ai rispettivi atti introduttivi e le rinunce sono state reciprocamente accettate, rendendo superflua ogni pronuncia nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi investivano l’art. 13 del d.l. n. 7 del 2007 (legge n. 40 del 2007) – concernente la reintroduzione degli istituti tecnici e professionali nel sistema scolastico statale – in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 70, 76, 77, 97, 3 e 120 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio aveva a sua volta impugnato la legge regionale lombarda n. 19 del 2007 per contrasto con gli artt. 33, 117 e 118 Cost. Era anche pendente un conflitto di attribuzione della Regione Lombardia contro decreti ministeriali sull’istruzione professionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, ai sensi degli artt. 23 e 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, a seguito della rinuncia di tutte le parti ai rispettivi atti introduttivi e della relativa accettazione da parte delle controparti. Nessuna questione è stata esaminata nel merito.

    Il principio

    In materia di giudizi costituzionali in via principale e di conflitti di attribuzione, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale?

    Significa che il procedimento si chiude senza una pronuncia sul merito della questione di legittimità costituzionale. Avviene quando le parti rinunciano ai propri atti e le controparti accettano tale rinuncia.

    Le norme impugnate restano in vigore?

    Sì. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di costituzionalità o incostituzionalità. Le disposizioni rimangono nell’ordinamento esattamente come prima del ricorso.

    Per quale ragione le parti avevano rinunciato ai ricorsi?

    Il testo dell’ordinanza non specifica le ragioni politiche o pratiche delle rinunce. Si può inferire che nel corso del 2009 i rapporti tra Stato e Regioni sulla materia educativa si siano evoluti, rendendo superflua la prosecuzione dei giudizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2009 – Patto di stabilità interno e finanza regionale

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    La Corte riserva a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 77-ter del d.l. n. 112/2008 (patto di stabilità interno) sollevate dalla Regione Calabria, rinviando la decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 112/2008 aveva introdotto nuove regole per il patto di stabilità interno, imponendo alle Regioni vincoli sulla spesa pubblica in risposta agli obblighi europei di riduzione del deficit. La Regione Calabria aveva impugnato gli artt. 77 e 77-ter, sostenendo che ledessero l’autonomia finanziaria regionale e violassero il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria ha impugnato gli artt. 77 e 77-ter del d.l. n. 112/2008 e l’art. 2, comma 42, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, e a vari regolamenti europei in materia di fondi strutturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione di tutte le questioni sollevate dalla Regione Calabria, sia quelle relative al d.l. n. 112/2008 sia quelle relative alla legge finanziaria 2009. Si tratta di una pronuncia interlocutoria: la Corte ha preso atto delle questioni ma ne ha differito la decisione, probabilmente per coordinare la trattazione con altri ricorsi regionali sulla stessa normativa.

    Il principio

    Quando più Regioni impugnano le stesse norme in via principale, la Corte può riunire i giudizi e riservare a un’unica pronuncia la decisione su tutte le questioni, per garantire uniformità di trattamento e coerenza della giurisprudenza costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è il patto di stabilità interno?

    È un insieme di regole che vincola le Regioni e gli enti locali al rispetto di obiettivi di bilancio, in attuazione degli impegni europei assunti dall’Italia con il Patto di stabilità e crescita. Può limitare la spesa o imporre il pareggio di bilancio a livello territoriale.

    L’art. 119 della Costituzione protegge l’autonomia finanziaria delle Regioni?

    Sì, l’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni. Tuttavia, il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma) consente allo Stato di fissare principi fondamentali che le Regioni devono rispettare, inclusi i vincoli di bilancio derivanti dagli obblighi europei.

    Il rinvio a «separate pronunce» significa che le questioni sono state abbandonate?

    No. Significa che la Corte ha differito la decisione, spesso per attendere la trattazione congiunta con altri ricorsi simili o per raccogliere ulteriori elementi. Le questioni rimangono pendenti e verranno decise in una o più sentenze successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2009 – Concorsi di architettura regionali e competenza statale

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità degli artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 della legge regionale Puglia n. 14/2008 sulla qualità architettonica, per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di appalti pubblici e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva emanato una legge per promuovere la qualità architettonica, disciplinando i concorsi di idee e di progettazione per affidare incarichi professionali. Il Governo ha impugnato le norme sui concorsi, sostenendo che esse invadessero la competenza esclusiva statale in materia di appalti pubblici e di ordinamento civile (contratti e professioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 2, e gli artt. 6, 7, 8 e 16 della legge regionale Puglia n. 14/2008, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità degli artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 della legge pugliese, che disciplinavano nel dettaglio le procedure per i concorsi di idee e di progettazione in modo difforme dalla normativa statale. Ha dichiarato invece non fondata la questione relativa all’art. 16, non rilevando violazioni della competenza statale.

    Il principio

    La disciplina dei concorsi di progettazione per l’affidamento di incarichi professionali rientra nella materia degli appalti pubblici e dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono introdurre procedure di affidamento diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici, neppure per valori sotto la soglia comunitaria.

    Domande e risposte

    Perché la qualità architettonica non giustifica la competenza regionale?

    L’obiettivo della qualità architettonica è legittimo, ma il mezzo scelto — regolamentare le procedure di affidamento degli incarichi professionali — invade un campo di esclusiva competenza statale. Le Regioni avrebbero potuto perseguire l’obiettivo con strumenti diversi (incentivi, premialità, criteri di valutazione) senza interferire con le regole di gara.

    Cosa è l’«uniformità come valore» citata nel commento alla sentenza?

    La sentenza è stata commentata dalla dottrina come esempio di come la Corte abbia tutelato l’uniformità della disciplina degli appalti su tutto il territorio nazionale come valore autonomo, non solo come strumento di tutela della concorrenza.

    Le Regioni possono fare concorsi di architettura?

    Sì, ma devono seguire le regole del Codice dei contratti pubblici statale. Possono aggiungere criteri di valutazione qualitativa o promuovere i concorsi come prassi, ma non possono istituire procedure alternative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2009 – Impianti eolici e fotovoltaici in Molise

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità della legge regionale Molise n. 15/2008 sugli impianti eolici e fotovoltaici, per contrasto con la disciplina statale sulle energie rinnovabili e con il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva emanato una legge per disciplinare l’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici, prevedendo vincoli localizzativi, distanze minime e procedure autorizzative più restrittive rispetto alla normativa statale. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che essa ostacolasse lo sviluppo delle energie rinnovabili e violasse la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1 (lettere e, g, h, i, j, k, l, m, n), 3, 4 e 5 della legge regionale Molise n. 15/2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, per contrasto con il d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 della legge regionale n. 15/2008. Le disposizioni censurate introducevano restrizioni non previste dalla normativa statale, ostacolando l’insediamento degli impianti da fonti rinnovabili in contrasto con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva comunitaria 2001/77/CE.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre vincoli agli impianti di energia rinnovabile più restrittivi di quelli previsti dalla disciplina statale e dalle linee guida nazionali. La materia «energia» è di competenza concorrente e la legislazione regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, anche in attuazione degli impegni comunitari.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non può restringere ulteriormente gli impianti rinnovabili?

    La produzione di energia è materia di competenza concorrente Stato-Regioni. I principi fondamentali fissati dallo Stato (come la semplificazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni agli impianti rinnovabili) prevalgono sulla legislazione regionale. Le Regioni possono aggiungere solo elementi che non ostacolino l’interesse nazionale alle fonti rinnovabili.

    Quali erano i vincoli più problematici della legge molisana?

    La legge introduceva distanze minime obbligatorie dai centri abitati, dai beni culturali e paesaggistici, e da altre infrastrutture, in misura superiore a quanto previsto dalle linee guida statali, di fatto rendendo molto difficile individuare aree idonee all’installazione.

    La sentenza ha avuto effetti pratici sugli impianti già autorizzati?

    La dichiarazione di incostituzionalità non ha effetto sugli impianti già autorizzati e funzionanti. Incide sui procedimenti autorizzativi ancora in corso al momento della pronuncia, per i quali si applica la normativa statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2009 – Termine a difesa e valutazione del giudice

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 108 c.p.p., sollevata dal GUP del Tribunale di Lecce, che chiedeva al giudice il potere di valutare se la richiesta del termine a difesa fosse realmente finalizzata alla difesa o a scopi ostruzionistici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 108 c.p.p. prevede che il nuovo difensore dell’imputato abbia diritto a un termine per prendere cognizione degli atti, senza che il giudice possa valutarne la fondatezza o l’effettiva necessità. Nel caso in esame, imputato e difensori avevano posto in essere una sequenza di revoche e nomine di difensori con reiterate richieste di termini, con finalità apparentemente ostruzionistiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 108 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa sia stato richiesto effettivamente per ragioni difensive o per finalità ostruzionistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva spiegato in modo adeguato perché le garanzie difensive costituzionali non potessero già essere bilanciate con gli strumenti interpretativi disponibili.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non fornisce un’adeguata descrizione della fattispecie concreta e non argomenta sufficientemente la non manifesta infondatezza, lasciando alla Corte il compito di supporre le ragioni del dubbio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il termine a difesa dell’art. 108 c.p.p.?

    Quando un imputato nomina un nuovo difensore, questi ha diritto a un termine non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti. Il diritto è automatico e il giudice, secondo la lettera della norma, non può disconoscerlo.

    Esistono strumenti per contrastare l’ostruzionismo processuale?

    Il sistema processuale prevede diversi rimedi (ad esempio l’art. 497 c.p.p. sulla decadenza dal diritto alla prova in caso di atteggiamenti dilatori), ma la questione se il giudice possa negare il termine a difesa quando ritenuto strumentale è rimasta dibattuta.

    La Corte ha mai affrontato questo problema nel merito?

    Non con questa pronuncia, che è di mera inammissibilità. La questione sostanziale — se l’art. 108 c.p.p. imponga un diritto assoluto al termine anche in caso di ostruzionismo — è rimasta aperta a ulteriori rimessioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2009 – Esame del dichiarante e forme processuali

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 210 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Verbania, in quanto la motivazione del rimettente si fonda su premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie.

    Di cosa si tratta

    L’art. 210 c.p.p. disciplina le modalità di assunzione della prova quando il dichiarante è imputato in un procedimento connesso. Il Tribunale di Verbania chiedeva se il giudice del dibattimento potesse autonomamente decidere di sentire un soggetto nelle forme dell’art. 210 c.p.p. anziché come testimone ordinario, anche in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verbania ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 210 c.p.p. «nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, rilevando che il rimettente aveva posto a fondamento della questione premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie: da un lato aderiva all’orientamento che richiederebbe la previa iscrizione dell’indagato, dall’altro sosteneva una tesi incompatibile con tale premessa. La mancanza di una premessa interpretativa coerente rende inammissibile la questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve fondarsi su premesse interpretative coerenti. Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente descrive la portata della norma in modo contraddittorio, facendo dipendere il dubbio di costituzionalità da un’interpretazione che egli stesso non ha adottato univocamente.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 210 c.p.p.?

    Regola l’esame nel dibattimento della persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato. Tale soggetto ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e gode delle garanzie previste per l’imputato, a differenza del testimone ordinario.

    Perché la premessa interpretativa era «contraddittoria»?

    Il rimettente ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’art. 63, comma 2, c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni), ma poi ha costruito la questione come se solo uno dei due orientamenti fosse valido, senza scegliere consapevolmente quale seguire.

    Quali garanzie ha il dichiarante ex art. 210 c.p.p.?

    Ha il diritto di essere assistito da un difensore, di essere avvertito della facoltà di non rispondere e non può essere costretto a deporre. Le sue dichiarazioni, se rese senza queste garanzie, sono inutilizzabili.

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