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Autore: Andrea Marton

  • Spese anticipate e riaddebiti fuori campo IVA: esempi pratici sull’art. 15 IVA

    In sintesi

    • Non ogni rimborso spese è fuori campo IVA.
    • Le anticipazioni in nome e per conto richiedono requisiti precisi.
    • Riaddebiti generici possono diventare imponibili.
    • Serve documentare intestazione e mandato.
    • Professionisti e società sbagliano spesso causale e fattura.

    Prima degli esempi: rimborso non significa automaticamente art. 15

    L’art. 15 DPR 633/1972 individua somme escluse dalla base imponibile IVA, tra cui certe anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate.

    Il punto pratico è distinguere spese anticipate vere da costi del fornitore riaddebitati al cliente. Se il costo è sostenuto dal fornitore per eseguire la propria prestazione, il riaddebito può seguire il trattamento IVA della prestazione principale.

    Per applicare correttamente l’esclusione servono mandato, documento intestato al cliente o comunque prova che la spesa è sostenuta in nome e per conto, e rendicontazione separata.

    Prima di usare art. 15

    • spesa in nome e per conto;
    • documento intestato al cliente;
    • mandato o incarico;
    • rendiconto separato;
    • nessun margine sul rimborso.

    Caso 1: professionista anticipa diritti di segreteria

    Scenario. Il professionista paga diritti intestati al cliente e li riaddebita in fattura.

    Come si legge in pratica. Se la spesa è documentata in nome e per conto del cliente, può essere trattata separatamente secondo la norma.

    Documenti

    • mandato;
    • ricevuta diritti;
    • intestazione cliente;
    • fattura separata;
    • rendiconto.

    Caso 2: consulente riaddebita viaggio

    Scenario. Il consulente addebita hotel e treno sostenuti per andare dal cliente.

    Come si legge in pratica. Queste spese sono spesso costi della prestazione, non anticipazioni in nome e per conto. Va valutato trattamento IVA.

    Controlli

    • contratto;
    • intestazione fatture;
    • accordo rimborso;
    • natura spesa;
    • IVA applicata.

    Caso 3: società riaddebita costi amministrativi

    Scenario. Una società capogruppo riaddebita spese generali alle controllate come ‘rimborsi’.

    Come si legge in pratica. Un riaddebito di costi propri non diventa fuori campo solo perché chiamato rimborso. Serve contratto e qualificazione del servizio.

    Prove

    • service agreement;
    • criterio riparto;
    • fatture costi;
    • servizio reso;
    • IVA applicata.

    Quando chiedere una verifica

    Per fatture con rimborsi e riaddebiti: verifica imponibile IVA e documenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 15 T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA, art. 19 T.U.IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Ogni rimborso spese è fuori campo IVA?

    No. Dipende dalla natura della spesa.

    Serve documento intestato al cliente?

    È un elemento molto importante.

    Il viaggio del consulente è art. 15?

    Non automaticamente.

    I riaddebiti infragruppo sono esclusi IVA?

    Non per il solo fatto di essere riaddebiti.

  • Articolo 162 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 162 CCII – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

    2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

  • Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. – Piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le societa’ italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio’ non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, la richiesta di piani individuali e’ effettuata in conformita’ dell’articolo 69-septies.

    3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

    4. Il piano di risanamento non presuppone ne’ contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

    5. Il piano di risanamento e’ approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano e’ riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.”

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  • Articolo 100 Legge Fallimentare

    Art. 100 L. Fall. – [Impugnazione dei crediti ammessi]

    [Impugnazione dei crediti ammessi]

  • Articolo 15 Revisione Legale

    Art. 15 Rev. Leg. – Responsabilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

    2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

    3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

  • Articolo 161 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 161 CCII – Creditore di piu’ coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

    2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

    3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

  • Articolo 160 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 160 CCII – Creditore di piu’ coobbligati solidali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

    2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

  • Articolo 99 Legge Fallimentare

    Art. 99 L. Fall. – Procedimento

    Procedimento

  • Articolo 30 Contenzioso Tributario

    Art. 30 Cont. Trib. – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

    2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e

    Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e

    Art. 69 quater decies T.U.B. – Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies e’ sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa’ del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della societa’ ad aderire all’accordo nonche’ sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle societa’ le cui assemblee hanno approvato il progetto.

    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e’ motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformita’ alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.

    3. L’organo amministrativo della societa’ aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.

    4. L’assemblea straordinaria dei soci puo’ revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu’ societa’ aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

    5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa’.

    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e’ pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa’ capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.”

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