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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

  • Articolo 16 Revisione Legale

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

    2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • Recesso del socio di SRL: esempi pratici sull’art. 2473 c.c.

    In sintesi

    • Il recesso del socio non è una semplice uscita informale.
    • Statuto, causa di recesso e tempi sono decisivi.
    • La valutazione della quota può generare conflitto.
    • La società deve sostenere finanziariamente la liquidazione.
    • Il trattamento fiscale va visto prima dell’accordo.

    Prima degli esempi: uscire dalla SRL significa dare un valore al conflitto

    L’art. 2473 c.c. disciplina il recesso del socio di SRL. Nella pratica viene invocato quando i soci non condividono più strategie, aumenti di capitale, operazioni straordinarie o gestione.

    Il tema centrale è il valore della partecipazione: bilancio, patrimonio, prospettive, debiti, contratti e rischi fiscali incidono sulla liquidazione della quota.

    Prima di inviare comunicazioni o firmare accordi, serve leggere statuto, verbali, causa di recesso, termini e impatto finanziario sulla società.

    Prima del recesso

    • statuto;
    • causa di recesso;
    • termine;
    • valore quota;
    • cassa società.

    Caso 1: socio contrario a una fusione

    Scenario. Un socio di minoranza non vuole partecipare a un’operazione straordinaria.

    Come si legge in pratica. Serve verificare se esiste causa di recesso e come calcolare la quota. La contestazione va fatta nei termini.

    Termini

    • verbale;
    • statuto;
    • PEC;
    • quota;
    • bilancio.

    Caso 2: SRL con immobili e debiti

    Scenario. Il socio uscente chiede valore alto perché la società possiede immobili.

    Come si legge in pratica. Il valore non è solo immobiliare. Vanno considerati debiti, ipoteche, fiscalità latente e liquidità.

    Valore

    • perizia;
    • debiti;
    • ipoteche;
    • imposte latenti;
    • cassa.

    Caso 3: accordo tra soci senza analisi fiscale

    Scenario. I soci concordano un prezzo di uscita ma non valutano tassazione e flussi.

    Come si legge in pratica. Il pagamento al socio uscente può avere effetti fiscali e finanziari. Meglio stimarli prima della firma.

    Accordo

    • prezzo;
    • modalità pagamento;
    • fiscalità;
    • garanzie;
    • scadenze.

    Quando chiedere una verifica

    Per recessi, liquidazione quote o conflitti tra soci: valuta statuto, quota e impatto fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il socio può uscire quando vuole?

    Dipende da legge e statuto.

    Come si valuta la quota?

    Con analisi patrimoniale e reddituale.

    La società deve avere cassa?

    Il tema finanziario è centrale.

    Serve consulenza fiscale?

    Sì, prima dell’accordo.

  • Articolo 167 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 167 CCII – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

  • Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo

    In vigore

    Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

  • Articolo 104 Legge Fallimentare

    Art. 104 L. Fall. – Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito

    Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito

  • IVA su auto, telefoni e spese promiscue: esempi pratici sull’art. 19-bis1 IVA

    In sintesi

    • Alcuni acquisti hanno detrazione IVA esclusa o limitata.
    • Auto, telefoni e beni promiscui sono aree tipiche di controllo.
    • Intestazione della fattura non basta.
    • Uso aziendale e uso personale vanno documentati.
    • Serve coordinare IVA, redditi e fringe benefit.

    Prima degli esempi: non tutta l’IVA sugli acquisti si detrae

    L’art. 19-bis1 DPR 633/1972 contiene esclusioni e limitazioni del diritto alla detrazione IVA per alcune categorie di beni e servizi. Il principio generale di detrazione dell’art. 19 viene quindi corretto da regole speciali.

    Nella pratica i casi più frequenti riguardano autovetture, carburante, telefoni, spese di rappresentanza e beni con uso promiscuo. La domanda non è solo se il bene serve all’impresa, ma in quale misura e con quale limite.

    Serve una procedura documentale: fattura, pagamento tracciato, assegnazione del bene, policy, utilizzo reale e coerenza con imposte dirette e busta paga quando il bene è dato al dipendente.

    Controllo spese promiscue

    • tipo bene o servizio;
    • uso aziendale/personale;
    • limite IVA applicabile;
    • fattura e pagamento;
    • trattamento redditi/fringe benefit.

    Caso 1: auto aziendale del commerciale

    Scenario. La SRL acquista un’auto usata dal commerciale anche per tragitti personali.

    Come si legge in pratica. Serve verificare limite IVA, uso promiscuo e trattamento del benefit. Non basta intestare l’auto alla società.

    Documenti

    • fattura auto;
    • contratto assegnazione;
    • policy uso;
    • carburante;
    • cedolino benefit.

    Caso 2: telefono del socio amministratore

    Scenario. La società paga smartphone e abbonamento usati anche privatamente.

    Come si legge in pratica. L’uso promiscuo va gestito con criterio coerente. Fatture e policy aiutano a difendere detrazione e deduzione.

    Prove

    • fattura dispositivo;
    • contratto SIM;
    • assegnazione;
    • uso aziendale;
    • limiti applicati.

    Caso 3: carburante pagato con carta personale

    Scenario. Il dipendente paga carburante per auto aziendale con carta personale e chiede rimborso.

    Come si legge in pratica. Serve riconciliare documento, pagamento, rimborso e targa/mezzo. Senza tracciamento la detrazione può essere fragile.

    Rimborso

    • documento carburante;
    • pagamento tracciato;
    • nota spese;
    • targa veicolo;
    • rimborso aziendale.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende con auto, telefoni e rimborsi: controlla IVA e benefit.

    Norme e fonti collegate

    Art. 19-bis1 T.U.IVA, art. 19 T.U.IVA, art. 51 TUIR.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    L’IVA sull’auto aziendale è tutta detraibile?

    Non sempre. Vanno verificati limiti e uso.

    La fattura intestata basta?

    No. Serve coerenza con uso e regole speciali.

    Il telefono aziendale è sempre deducibile?

    Va valutato uso professionale e promiscuo.

    Carburante va pagato in modo tracciabile?

    La tracciabilità e la documentazione sono decisive.

  • Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

    2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

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  • Articolo 166 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 166 CCII – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

    2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

    3. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera […] durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purchè alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere […] dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.

    4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA – Restituzione dell’imposta non dovuta).

    In vigore dal 12/12/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.

    2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo’ essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

    3. La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.”

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