Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2008 – Recidiva reiterata e bilanciamento circostanze: inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, c.p. in materia di recidiva reiterata e bilanciamento delle circostanze (L. 251/2005 – ex Cirielli). Il giudice rimettente non aveva esplorato le possibilità interpretative conformi a Costituzione prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato la disciplina della recidiva, introducendo limiti al bilanciamento tra aggravanti (recidiva reiterata) e attenuanti generiche. Il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità ritenendo che ciò violasse i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari ha impugnato gli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale (come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251), in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando che il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti generiche fosse irragionevole e contrario al principio di proporzionalità della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione: era praticabile una lettura della norma secondo cui la recidiva reiterata obbligatoria operi solo per i delitti ex art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (reati di particolare allarme sociale), lasciando al giudice discrezionalità negli altri casi.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice rimettente deve verificare se esista un’interpretazione della norma conforme a Costituzione che renda la questione non rilevante o non fondata; solo l’impossibilità di tale interpretazione giustifica la rimessione alla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti?

    L’art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dalla L. 251/2005) impedisce al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, limitando la discrezionalità nella determinazione della pena.

    La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?

    Secondo la Corte, la questione interpretativa non era risolta: era possibile ritenere l’obbligatorietà limitata ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., cioè quelli di maggiore gravità.

    Cosa è successo poi?

    La Corte ha successivamente dichiarato in parte incostituzionale la disciplina della recidiva reiterata, in particolare l’art. 69, comma 4, c.p. (sentenza n. 106/2014), ritenendo che il divieto assoluto di bilanciamento violasse il principio di proporzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2008 – Ordinamento personale Vigili del fuoco: non fondate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 152, 162 e 165 del D.Lgs. 217/2005 (ordinamento personale Corpo nazionale Vigili del fuoco) sollevate da due TAR, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione. L’inquadramento del personale diplomato nelle qualifiche non dirigenziali è conforme alla legge delega.

    Di cosa si tratta

    Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato riorganizzato con il D.Lgs. 217/2005. Alcune disposizioni sul trattamento del personale con diploma (anziché laurea) sono state contestate davanti ai TAR del Veneto e della Calabria, che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto e il TAR della Calabria hanno sollevato questioni di legittimità degli artt. 152, commi 1-3, 162, commi 2-3, e 165, commi 2-3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, lamentando eccesso di delega e disparità di trattamento del personale diplomato rispetto ai laureati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Il D.Lgs. 217/2005 ha rispettato la legge delega (L. 252/2004) che indicava come elemento caratterizzante il nuovo ordinamento la distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale. L’inquadramento del personale diplomato nelle qualifiche non dirigenziali non è discriminatorio né contrario al buon andamento della PA.

    Il principio

    Il legislatore delegato può distinguere tra categorie di personale in base al titolo di studio senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione sia coerente con i criteri direttivi della legge delega e non irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’ordinamento del personale del Corpo VVF?

    Il D.Lgs. 217/2005 articola il personale in vari ruoli, distinguendo tra chi svolge funzioni direttive e chi è impiegato in mansioni operative, con trattamenti economici differenziati.

    Cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che eccede i limiti fissati dalla legge di delega del Parlamento; la Corte lo ha escluso nel caso di specie.

    Il personale diplomato dei VVF ha meno diritti?

    No: l’inquadramento in qualifiche diverse da quelle dirigenziali non lede i diritti acquisiti, ma riflette la diversa formazione richiesta per i ruoli direttivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2008 – Imposta pubblicità solidarietà tributaria

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    La Corte ha in parte dichiarato inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità. La norma che prevede la solidarietà tributaria tra il committente e l’esecutore della pubblicità non viola i principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, nel corso di un giudizio relativo a un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per il 2006, aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993. La norma prevede che il committente e l’esecutore della pubblicità siano obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha impugnato l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111 della Costituzione. Le questioni riguardavano i profili di uguaglianza, difesa, presunzione di innocenza, capacità contributiva, delega legislativa e giusto processo applicati alla responsabilità solidale nell’imposta sulla pubblicità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente manifestamente infondata la questione, distinguendo i vari profili. Le censure riferite a parametri come l’art. 27 Cost. (presunzione di innocenza) erano non pertinenti all’obbligazione tributaria solidale. Le questioni sui profili di uguaglianza e di capacità contributiva erano manifestamente infondate perché la solidarietà tributaria tra committente ed esecutore non equivale a presunzione di colpevolezza.

    Il principio

    La solidarietà tributaria tra committente ed esecutore di pubblicità è una scelta del legislatore compatibile con la Costituzione: non viola la capacità contributiva perché non impone un tributo a chi non ha realizzato il presupposto, ma attribuisce la responsabilità solidale per un’obbligazione già sorta. La presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) attiene alla materia penale, non a quella tributaria.

    Domande e risposte

    Cos’è la solidarietà tributaria?

    In presenza di solidarietà tributaria, più soggetti sono obbligati al pagamento dello stesso tributo: il fisco può rivolgersi a ciascuno di essi per l’intero importo. Nel caso dell’imposta sulla pubblicità, rispondono sia chi ha commissionato la pubblicità sia chi l’ha materialmente realizzata.

    L’art. 27 della Costituzione si applica al diritto tributario?

    No, secondo la Corte: la presunzione di non colpevolezza è un principio del diritto penale, non del diritto tributario. Le obbligazioni tributarie solidali non equivalgono a sanzioni penali e non richiedono l’accertamento della colpevolezza del debitore.

    Come funziona l’imposta comunale sulla pubblicità?

    Il d.lgs. n. 507/1993 disciplina l’imposta sui messaggi pubblicitari visibili al pubblico su tutto il territorio del comune. L’imposta è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari tramite forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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  • Corte cost. n. 191/2008 – Tecnici laureati università: anzianità previdenziale

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    La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 103, terzo comma, del D.P.R. 382/1980, modificato dalla L. 488/1999, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari già tecnici laureati l’attività pregressa ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, violando il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    I tecnici laureati universitari svolgevano di fatto attività di ricerca come i ricercatori confermati. La legge finanziaria 2000 aveva consentito la loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ma senza riconoscere integralmente l’anzianità pregressa ai fini previdenziali e di quiescenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 103, terzo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), come modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari (già tecnici laureati) l’attività effettivamente prestata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari — all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati — per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2000.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza impone che soggetti in condizioni sostanzialmente analoghe — tecnici laureati che svolgevano funzioni di ricerca come i ricercatori — ricevano un trattamento equivalente, anche ai fini previdenziali, quando la legge ne riconosce la equiparazione funzionale.

    Domande e risposte

    Chi erano i tecnici laureati universitari?

    Una figura del personale tecnico-amministrativo universitario che, pur non avendo formalmente lo status di ricercatore, svolgeva di fatto attività di ricerca scientifica.

    Cosa significa «anzianità ai fini di quiescenza»?

    È il periodo di servizio che conta ai fini del calcolo della pensione e del relativo importo.

    La norma è stata corretta dopo la sentenza?

    La dichiarazione di illegittimità ha effetto diretto: i ricercatori già tecnici laureati hanno acquisito il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità pregressa ai fini previdenziali.

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  • Corte cost. n. 190/2008 – Province autonome e legge finanziaria 2007: autonomia finanziaria

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    La Corte decide sui ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento contro i commi 587-591 e 1221 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007). Dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza; le restanti questioni sono riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 ritenendo che limitassero la loro autonomia finanziaria e organizzativa garantita dallo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (Provincia di Bolzano) e agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e allo Statuto speciale (Provincia di Trento).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni relative ai commi 587-591 e 1221 per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza nei giudizi di impugnazione in via principale. Le restanti questioni sollevate con i medesimi ricorsi sono riservate a separati giudizi.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale promossi da Regioni o Province autonome, la motivazione sulla rilevanza deve spiegare perché la norma impugnata lede concretamente le attribuzioni del ricorrente; l’impugnazione generica non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i giudizi in via principale?

    Sono i giudizi in cui Stato, Regioni o Province autonome impugnano direttamente una legge davanti alla Corte costituzionale, senza che vi sia un processo ordinario pendente.

    Le Province autonome hanno una tutela speciale?

    Sì, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e le norme di attuazione garantiscono una sfera molto ampia di autonomia legislativa e finanziaria, ma essa deve essere rispettata anche dalle leggi finanziarie statali.

    Le disposizioni della finanziaria sono state poi annullate?

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione; il merito delle restanti è stato riservato ad altre pronunce.

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  • Corte cost. n. 210/2008 – Incompatibilità avvocato dipendente pubblico part-time

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Cortona sulle norme che impongono l’incompatibilità tra dipendente pubblico part-time e professione forense. Il rimettente aveva argomentato in modo insufficiente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    La l. 25 novembre 2003, n. 339 ha esteso il regime di incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione di avvocato anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale già iscritti all’albo forense, concedendo solo un breve periodo di moratoria per esercitare l’opzione. Il Giudice di pace di Cortona aveva sollevato questione nel corso di una causa civile in cui l’attrice voleva continuare ad avvalersi dei propri difensori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cortona ha impugnato gli artt. 1 e 2 della l. 25 novembre 2003, n. 339, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione (principio di uguaglianza, diritto al lavoro, tutela del lavoro, libertà di iniziativa economica). La questione riguardava l’incompatibilità con l’impiego pubblico e il breve termine di moratoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente aveva esposto la situazione in modo sommario, senza motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo (la parte voleva solo mantenere i propri avvocati, non esercitare direttamente la professione) e senza articolare la non manifesta infondatezza in riferimento ai parametri invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una motivazione specifica sia sulla rilevanza — ovvero sul nesso tra la norma impugnata e la decisione da rendere nel giudizio principale — sia sulla non manifesta infondatezza. Una motivazione meramente assertiva rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può fare l’avvocato?

    In base alla l. n. 339/2003, no: il regime di incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense si applica anche ai part-time. Chi era già iscritto all’albo ha dovuto scegliere tra la carriera pubblica e quella forense entro il termine di moratoria.

    La l. n. 339/2003 è ancora in vigore?

    Sì, nella sostanza. Il divieto di esercitare la professione forense per i dipendenti pubblici a tempo parziale è rimasto nel tempo, anche se successive riforme dell’ordinamento forense e del pubblico impiego ne hanno precisato i contorni.

    Cosa si intende per rilevanza della questione?

    La questione è rilevante se l’esito del giudizio a quo dipende dall’applicazione della norma impugnata: se la norma non si applica nel caso concreto, la questione non può essere sollevata. È uno dei requisiti fondamentali per l’accesso alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2008 – Anticipazione spese CTU patrocinio a spese Stato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che prevede l’anticipazione da parte dell’erario delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato. La norma non viola il diritto di difesa né il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano, nel corso di un giudizio civile in cui la parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva incaricato un consulente tecnico (CTU) per eseguire esami ematologici in una causa di disconoscimento di paternità. Sorta la questione del pagamento delle spese di laboratorio del CTU, il giudice aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che prevede l’anticipazione a carico dell’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La norma prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico siano anticipate dall’erario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La norma che prevede l’anticipazione delle spese del CTU a carico dell’erario non lede il diritto di difesa né il giusto processo: al contrario, facilita l’accesso alla giustizia da parte di chi non potrebbe sostenere tali costi, nell’ambito del più ampio procedimento accessorio di patrocinio a spese dello Stato.

    Il principio

    L’anticipazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio a carico dell’erario, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, non viola né l’art. 24 (diritto di difesa) né l’art. 111 (giusto processo) della Costituzione: tale meccanismo fa parte del sistema che garantisce l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Un istituto che consente alle persone con reddito basso di essere difese in giudizio a spese dello Stato. Copre l’onorario del difensore e, in determinati casi, anche le spese tecniche come quelle del consulente tecnico d’ufficio.

    Chi è il consulente tecnico d’ufficio (CTU)?

    Un esperto nominato dal giudice per fornire pareri tecnici su questioni che richiedono competenze specialistiche (mediche, contabili, ingegneristiche, ecc.). Le spese del CTU sono normalmente anticipate da una delle parti.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Il giusto processo: giurisdizione regolata dalla legge, contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata. Ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

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  • Corte cost. n. 189/2008 – Conflitto attribuzioni referendum: privato non è potere dello Stato

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto da un sindaco delegato e da un rappresentante del comitato promotore referendario nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum. I privati e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 della L. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato legittima una richiesta referendaria. Il sindaco di Pedemonte (delegato supplente) e il rappresentante del comitato «Torniamo in Trentino» proponevano conflitto di attribuzione contro tale pronuncia.

    La questione

    Longhi Carlo (delegato supplente del Comune di Pedemonte) e Baldessari Alberto (rappresentante del comitato promotore referendario «Torniamo in Trentino») hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2007 che aveva dichiarato la legittimità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 352 del 1970.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Né il sindaco delegato né il rappresentante del comitato promotore sono «poteri dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione: manca il requisito soggettivo, ossia la qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà di un potere costituzionale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che i soggetti in conflitto siano organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, competenti a esprimere in modo definitivo la volontà di un potere dello Stato: privati e comitati referendari non lo sono.

    Domande e risposte

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione?

    Solo i poteri dello Stato: Parlamento (Camere), Governo, magistratura (nella persona dei singoli giudici o organi), Presidente della Repubblica e altri organi costituzionali. Non soggetti privati.

    Perché l’Ufficio centrale per il referendum può essere convenuto in un conflitto?

    Perché è un organo giurisdizionale con poteri definitivi in materia referendaria; ma il ricorrente deve anch’esso essere un potere dello Stato.

    Il referendum è andato avanti?

    La dichiarazione di legittimità dell’Ufficio centrale è rimasta in piedi: il conflitto era inammissibile e non ne ha bloccato l’iter.

  • Corte cost. n. 208/2008 – Rito societario delega legislativa inammissibile

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    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione analoga a quella di cui all’ordinanza n. 207/2008 sulla delega per la riforma societaria e il d.lgs. n. 5/2003. Anche questa questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanza del 1° febbraio 2006, nel corso di un giudizio promosso da privati nei confronti di un istituto di credito e di un intermediatore finanziario, aveva sollevato questione analoga a quelle decise con l’ordinanza n. 207/2008. La questione investiva la legge delega n. 366/2001 e il d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, e, per derivazione, gli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La questione riguardava la parte relativa al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, ritenuta priva di adeguati principi e criteri direttivi nella delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Come per l’ordinanza n. 207, il rimettente non aveva dimostrato la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a enunciare la censura senza motivarla adeguatamente in relazione al testo della delega.

    Il principio

    La critica a una legge delega per carenza di principi e criteri direttivi deve indicare specificamente quali scelte del legislatore delegato non trovano base nella delega, e non può risolversi in un’enunciazione generica. La mancanza di tale motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è collegata alla n. 207/2008?

    Sì: entrambe riguardano la stessa legge delega (n. 366/2001) e il medesimo decreto legislativo attuativo (n. 5/2003). La questione nella n. 208 proveniva da un’ordinanza più risalente (febbraio 2006) rispetto a quelle della n. 207 (aprile 2007).

    Perché il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 era controverso?

    Prevedeva un rito speciale per le controversie societarie con meccanismi processuali peculiari (memorie scritte, preclusioni rigide) che alcune parti ritenevano lesivi del diritto di difesa o comunque non coperti da una delega sufficientemente precisa.

    Che fine ha fatto il rito societario?

    Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ricondotto le controversie societarie al rito ordinario del processo civile, con alcune norme speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2008 – Conflitto Regione Siciliana e Agenzia Entrate: inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro note dell’Agenzia delle entrate del 2005. Le note impugnate non avevano natura di atti definitivi lesivi delle attribuzioni regionali, ma erano mere comunicazioni interlocutorie.

    Di cosa si tratta

    L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia aveva emesso due note nel 2005 con cui negava l’applicabilità di norme fiscali speciali previste dallo Statuto della Regione Siciliana. La Regione riteneva che tali note invadessero le sue attribuzioni costituzionali.

    La questione

    La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione alle note dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia del 31 marzo 2005 e del 21 aprile 2005, lamentando la violazione delle proprie attribuzioni in materia tributaria previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Le note impugnate non costituivano atti definitivi idonei a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione, ma documenti interlocutori privi di efficacia provvedimentale, non suscettibili di essere oggetto di conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è ammissibile solo quando l’atto impugnato è idoneo a produrre in modo definitivo una lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente: semplici note o comunicazioni interlocutorie non integrano questo requisito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione tra enti e tra poteri?

    Il conflitto tra enti riguarda Stato e Regioni (o Regioni tra loro); quello tra poteri riguarda organi dello stesso Stato (es. Parlamento e magistratura).

    La Regione Siciliana ha autonomia tributaria?

    Sì, lo Statuto siciliano prevede una particolare autonomia finanziaria; le controversie sulla sua portata spesso approdano alla Corte costituzionale.

    Cosa deve fare la Regione ora?

    Può impugnare i provvedimenti definitivi dell’Agenzia delle entrate nelle sedi ordinarie (commissioni tributarie) o sollevare un nuovo conflitto se sopravviene un atto lesivo definitivo.

  • Corte cost. n. 187/2008 – Conflitto attribuzioni Corte d’appello Roma e Senato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Il conflitto riguarda la restituzione degli atti dopo una sentenza della Corte costituzionale su un precedente conflitto e l’applicabilità dell’insindacabilità parlamentare.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma, nell’ambito di un procedimento penale, aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni di un senatore. Dopo precedenti pronunce della Corte, la Corte d’appello riproponeva il conflitto.

    La questione

    La Corte d’appello di Roma ha proposto conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni rese da un senatore. La Corte era chiamata a valutare soltanto l’ammissibilità del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione soggettiva della Corte d’appello come potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario. Dispone che la cancelleria notifichi l’ordinanza e l’atto introduttivo al Senato affinché possa costituirsi.

    Il principio

    L’ammissibilità del conflitto di attribuzione presuppone che il ricorrente sia un potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del proprio potere e che esista un atto suscettibile di ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali.

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68 Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il conflitto di attribuzione serve a stabilire se una certa dichiarazione ricada in questo ambito.

    Cosa succede dopo l’ammissibilità?

    La Corte fissa l’udienza per la trattazione nel merito del conflitto, sentendo entrambi i poteri in contraddittorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2008 – Delega riforma societaria D.Lgs. 5/2003 inammissibile

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    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione sulla delega legislativa per la riforma del diritto societario (l. n. 366/2001) e sul d.lgs. n. 5/2003 che ne dava attuazione. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva dimostrato la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nel corso di due giudizi su controversie societarie e finanziarie, aveva contestato che la legge delega n. 366/2001 — che aveva delegato al Governo la riforma del diritto societario — non indicasse principi e criteri direttivi sufficienti, in violazione dell’art. 76 della Costituzione. Di conseguenza, anche il d.lgs. n. 5/2003 che ne era derivato sarebbe stato incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, e, per derivazione, gli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui la delega non indicava i principi e criteri direttivi per il giudizio ordinario di primo grado in materia societaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità con ordinanza, riunendo i due giudizi. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione: non aveva dimostrato perché la delega non contenesse principi e criteri direttivi sufficienti.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che investe una legge delega per asserita carenza di principi e criteri direttivi deve essere adeguatamente motivata dal rimettente: è necessario indicare concretamente in che modo la norma si discosti dai principi costituzionali, non limitarsi a enunciare la questione in termini astratti.

    Domande e risposte

    Cosa sono i principi e criteri direttivi di una legge delega?

    Sono le indicazioni che il Parlamento dà al Governo quando gli delega l’esercizio della funzione legislativa. Devono essere sufficientemente precisi da orientare le scelte del legislatore delegato e da consentire il controllo di legittimità del decreto legislativo emanato.

    Cosa riguardava il d.lgs. n. 5/2003?

    Definiva il procedimento in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, introducendo un rito speciale per le controversie tra soci, tra società e soci, e per le materie di diritto societario in senso ampio. Questo rito speciale è stato poi abrogato nel 2012.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    Vieta la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa senza determinazione di principi e criteri direttivi, senza limite di tempo e senza definizione degli oggetti. Garantisce che il Parlamento non abdichi alla propria funzione legislativa.

    Norme collegate