Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 57/2008 – Inammissibilità su decreto Bersani e professioni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani). L’ordinanza di rimessione è carente nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Un giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani per il rilancio economico), conv. dalla l. n. 248/2006, che introduce modifiche alla disciplina di alcune professioni regolamentate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento a parametri costituzionali non completamente esplicitati nell’ordinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non soddisfa gli oneri motivazionali minimi, in particolare non illustra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio pendente.

    Il principio

    L’insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale rende la questione di legittimità manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure formulate.

    Domande e risposte

    Cos’è il decreto Bersani del 2006?

    Il d.l. n. 223/2006 (conv. dalla l. n. 248/2006) è un provvedimento di liberalizzazione economica che, tra l’altro, ha modificato le regole per alcune professioni regolamentate (es. farmacisti, notai, avvocati) eliminando alcune restrizioni anticoncorrenziali.

    Cosa prevedeva il comma 26-quinquies?

    Si tratta di una disposizione specifica del decreto che interviene sulla disciplina di una categoria professionale; il dettaglio del contenuto non era compiutamente illustrato nell’ordinanza di rimessione, il che ha contribuito all’inammissibilità.

    Cosa deve fare un giudice per proporre validamente una questione di legittimità?

    Deve spiegare: (a) quale norma impugna e perché ritiene si applichi al caso; (b) in riferimento a quali parametri costituzionali; (c) perché la questione non è manifestamente infondata. La mancanza di uno di questi elementi determina l’inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2008 – Restituzione atti per ius superveniens su decreti ingiuntivi ospedalieri

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma perché, medio tempore, la sentenza n. 364/2007 ha già dichiarato incostituzionale l’intero art. 7-quater del d.l. n. 7/2005 (norma sull’inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti del Policlinico Umberto I).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005 (conv. dalla l. n. 43/2005), che stabiliva l’inefficacia di decreti ingiuntivi non opposti nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, incidendo su titoli coperti da giudicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 7-quater, commi 1 e 2, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. dalla l. 31 marzo 2005, n. 43), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione, lamentando che la norma incidesse retroattivamente su titoli esecutivi già passati in giudicato.

    La decisione della Corte

    La Corte non si pronuncia nel merito. Con la sentenza n. 364 del 2007 — successiva alle ordinanze di rimessione — aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 7-quater per contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost. Trattandosi di ius superveniens, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Il principio

    Quando, dopo la proposizione della questione di legittimità, interviene una pronuncia della Corte che abolisce la norma censurata o ne dichiara l’incostituzionalità, si configura uno ius superveniens che rende necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la rilevanza residua della questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005?

    Stabiliva che, nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, fossero inefficaci i titoli esecutivi — comprese le sentenze di condanna e i decreti ingiuntivi non opposti — emessi per il pagamento di debiti contratti con fornitori di beni e servizi.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di pronunciarsi?

    Perché con la sentenza n. 364/2007 aveva già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata; il giudice rimettente deve valutare se sussista ancora un’utilità pratica della questione.

    Cosa significa concretamente la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Roma deve verificare se, alla luce della sent. n. 364/2007, i giudizi siano già definibili senza necessità di una nuova rimessione alla Corte, ovvero se residuino profili di incostituzionalità non coperti da quella pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2008 – Inammissibilità su indennità espropriativa (l.finanziaria 2006)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005). La norma, che interviene sul calcolo dell’indennità di esproprio, era già stata dichiarata incostituzionale o era oggetto di altra questione pendente.

    Di cosa si tratta

    Più Tribunali (Lanciano, Lecce-Nardò, e altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che modificava i criteri di calcolo dell’indennità per espropriazione di aree edificabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali hanno impugnato l’art. 1, comma 547, della l. n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza), contestando la modifica dei criteri indennitari.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure proposte.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata oggetto di pronuncia costituzionale o vi sono questioni pendenti sullo stesso testo, il giudice rimettente deve tener conto di tale situazione e motivare adeguatamente la persistenza della questione; l’omissione determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006?

    Modificava la disciplina del calcolo dell’indennità espropriativa per le aree edificabili, intervenendo su un tema già controverso e oggetto di censure davanti alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Le ordinanze di rimessione difettavano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, requisiti indispensabili per l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il tema delle indennità di esproprio è stato poi definito dalla Corte?

    Sì, la Corte costituzionale ha affrontato più volte la questione dell’adeguatezza dell’indennità espropriativa, anche alla luce dei principi CEDU, dichiarando in alcune occasioni l’incostituzionalità di meccanismi indennitari irrisori.

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  • Corte cost. n. 54/2008 – Inammissibilità su guida in stato di ebbrezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti). Le ordinanze di rimessione sono carenti nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Codice della strada che disciplinano le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione, revoca della patente) nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale rimettente ha impugnato gli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituiti dall’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. dalla l. n. 214/2003, in riferimento a parametri costituzionali concernenti il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione: le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza delle censure nel giudizio a quo.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue alla mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente deve spiegare perché la norma censurata debba trovare applicazione nel caso concreto e in che modo la sua incostituzionalità influirebbe sulla decisione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedono gli artt. 186 e 187 del Codice della strada?

    L’art. 186 sanziona la guida in stato di ebbrezza alcolica (con soglie di alcolemia progressive); l’art. 187 sanziona la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, entrambi con sanzioni penali e amministrative accessorie (sospensione/revoca patente).

    Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato?

    I giudici rimettenti contestavano l’automatismo delle sanzioni accessorie (es. sospensione/revoca della patente) senza valutazione discrezionale, ritenendolo irragionevole.

    La questione è stata poi affrontata nel merito?

    La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni sulla ragionevolezza delle sanzioni accessorie in materia di codice della strada, anche in anni successivi.

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  • Corte cost. n. 53/2008 – Inammissibilità opposizione esecuzione non impugnabile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. che rende non impugnabile la sentenza sull’opposizione all’esecuzione. Le questioni sono inammissibili perché il giudice rimettente non ha adeguatamente verificato se la norma fosse applicabile ratione temporis.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Salerno aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile (come riformato nel 2006), che stabilisce che il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione all’esecuzione è deciso con sentenza non impugnabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Salerno ha impugnato l’art. 616, ultimo periodo, del c.p.c. (come sostituito dall’art. 14 della l. 24 febbraio 2006, n. 52), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, lamentando la soppressione del diritto di appellare la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni: il giudice rimettente non aveva verificato in modo adeguato se la nuova norma fosse applicabile nel caso concreto, considerando che il giudizio di appello era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma del 2006.

    Il principio

    Prima di sollevare la questione di legittimità, il giudice deve verificare attentamente la disciplina transitoria e la applicabilità ratione temporis della norma censurata al caso pendente; l’omissione di tale verifica rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. dopo la riforma del 2006?

    Stabiliva che il giudizio di cognizione sull’opposizione all’esecuzione si conclude con sentenza non impugnabile, eliminando l’appello che in precedenza era ammesso.

    Perché la Corte d’appello di Salerno dubitava della costituzionalità?

    Riteneva che la soppressione del doppio grado di giudizio violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

    Perché la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili?

    Perché il giudice rimettente non aveva chiarito se la norma nuova si applicasse al giudizio in corso (introdotto prima della riforma), omettendo la verifica sulla disciplina transitoria.

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  • Corte cost. n. 52/2008 – Inammissibilità sul trattenimento dello straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) in materia di trattenimento prolungato dello straniero. Le ordinanze di rimessione sono carenti nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come sostituito dalla l. n. 271/2004, che prevede il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 della l. 12 novembre 2004, n. 271 (conv. del d.l. n. 241/2004), in riferimento a vari parametri costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni per carenze motivazionali delle ordinanze di rimessione, che non illustravano adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue all’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice deve spiegare concretamente perché la norma sia applicabile nel giudizio e perché la questione non appaia manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del T.U. immigrazione?

    Prevede un reato a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, punito con la reclusione.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Le ordinanze non motivavano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio pendente e non spiegavano la non manifesta infondatezza delle censure costituzionali.

    La questione è stata poi riesaminata dalla Corte?

    Sì, la norma è stata oggetto di successivi giudizi di costituzionalità in varie configurazioni, dato il carattere particolarmente controverso del sistema sanzionatorio in materia di immigrazione.

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  • Corte cost. n. 51/2008 – Diritti aeroportuali e competenze regionali

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionali le norme sui diritti aeroportuali (d.l. n. 203/2005): l’art. 11-nonies è illegittimo dove non prevede il parere della Conferenza unificata prima della delibera CIPE; l’art. 11-undecies è illegittimo dove non prevede il parere della Regione sui piani infrastrutturali.

    Di cosa si tratta

    Cinque Regioni (Toscana, Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna) avevano impugnato le norme del d.l. n. 203/2005 che riformano il sistema di determinazione dei diritti aeroportuali con un meccanismo di price cap statale, lamentando l’assenza di coinvolgimento regionale in una materia (porti e aeroporti civili) di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato gli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla l. n. 248/2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, per violazione delle competenze legislative regionali in materia di aeroporti e trasporti e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte: (1) dichiara inammissibile l’intervento di Aeroporti di Roma e Alitalia; (2) dichiara inammissibili alcune questioni regionali per difetto di motivazione; (3) dichiara incostituzionale l’art. 11-nonies nella parte in cui non prevede l’acquisizione del parere della Conferenza unificata prima della delibera CIPE; (4) dichiara incostituzionale l’art. 11-undecies, comma 2, nella parte in cui non prevede il parere della Regione interessata sui piani di intervento infrastrutturale; (5) dichiara non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    In materia di concorrenza di competenze Stato-Regioni, quando lo Stato esercita funzioni in ambiti di pertinenza regionale (come gli aeroporti civili), deve assicurare adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni secondo il canone della leale collaborazione, in particolare acquisendo il parere della Conferenza unificata o della Regione interessata.

    Domande e risposte

    Cosa è il meccanismo di price cap introdotto dal d.l. n. 203/2005?

    Un sistema di determinazione dei diritti aeroportuali da parte del CIPE (con decreto ministeriale) che fissa criteri uniformi a livello nazionale, limitando l’autonomia dei gestori aeroportuali nella determinazione delle tariffe.

    Perché le Regioni contestavano queste norme?

    Perché la materia degli aeroporti civili rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) e le norme impugnate non prevedevano alcun coinvolgimento regionale nel procedimento di determinazione dei diritti.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    Prima dell’adozione della delibera CIPE sui diritti aeroportuali deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata; i piani infrastrutturali aeroportuali richiedono il parere della Regione territorialmente interessata.

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  • Corte cost. n. 50/2008 – Legge finanziaria 2007 e autonomia regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più commi della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006): fondi vincolati a destinazione statale invadono le competenze regionali su istruzione paritaria, politiche sociali e lavoro, senza intesa con la Conferenza unificata.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Lombardia avevano impugnato più commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che istituivano fondi statali vincolati in materie di competenza regionale (scuola paritaria, politiche sociali, lavoro), senza prevedere l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato, tra l’altro, i commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 389, 635, 1267 integralmente, e del comma 1252 e 1261 nella parte in cui non prevedono l’intesa/parere della Conferenza unificata. Dichiara inammissibili le questioni sui commi 1290 e quelle proposte con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    Lo Stato non può istituire fondi vincolati con destinazione puntuale in materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale senza coinvolgere le Regioni attraverso l’intesa in sede di Conferenza unificata: ciò viola gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «fondi vincolati» contestati?

    Sono autorizzazioni di spesa statale destinate a settori specifici (es. scuole paritarie, politiche giovanili, lavoro) in cui la competenza legislativa spetta in tutto o in parte alle Regioni.

    Perché questi fondi erano incostituzionali?

    Perché intervenivano in materie di competenza regionale senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni attraverso la Conferenza unificata, violando il principio di leale collaborazione.

    Cosa comporta la salvezza dei «procedimenti di spesa in corso»?

    La Corte ha stabilito che l’incostituzionalità non travolge le erogazioni già avviate, garantendo continuità a tutela dei destinatari di diritti fondamentali.

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  • Corte cost. n. 49/2008 – Inammissibilità sul codice penale militare art. 227

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost. La rimessione è carente sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale militare di Palermo, nell’ambito di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace, ritenendo che la norma potesse violare il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Palermo ha impugnato l’art. 227 del codice penale militare di pace in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento rispetto alla disciplina penale comune.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti minimi di motivazione richiesti, in particolare con riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente in che modo la norma impugnata trovi applicazione nel giudizio a quo e sia rilevante ai fini della sua decisione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 227 del codice penale militare di pace?

    Si tratta di una norma del codice penale militare di pace applicabile nei procedimenti penali militari; il contenuto specifico censurato riguardava un profilo di disparità di trattamento rispetto alla disciplina penale comune.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Palermo non motivava sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Cosa succede dopo una pronuncia di manifesta inammissibilità?

    Il giudice a quo può risollev are la questione con una nuova ordinanza che superi le carenze motivazionali evidenziate dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 48/2008 – Patente di guida e misure di prevenzione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulle norme del Codice della strada (artt. 120, 128 e 130, comma 1, lett. b)) che prevedono la revoca o sospensione della patente per soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Le ordinanze di rimessione presentano carenze motivazionali.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) che disciplinano la revoca, sospensione e diniego di rilascio della patente nei confronti di soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha impugnato gli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, lamentando un’eccessiva automaticità delle sanzioni accessorie.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano gli oneri motivazionali minimi richiesti: le censure sono generiche e non illustrano adeguatamente la rilevanza e il nesso tra le norme impugnate e il giudizio a quo.

    Il principio

    Il giudice rimettente è tenuto a motivare puntualmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: la mancanza di tale motivazione comporta la manifesta inammissibilità della questione stessa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedono le norme del Codice della strada impugnate?

    Gli artt. 120, 128 e 130 del d.lgs. n. 285/1992 disciplinano i requisiti morali per il rilascio della patente e i casi di revoca o sospensione, anche nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione: non illustravano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio e la non manifesta infondatezza delle censure.

    Cosa significava per i soggetti interessati?

    La decisione di inammissibilità non risolve nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione: quel giudizio rimane aperto a future questioni correttamente motivate.

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  • Corte cost. n. 47/2008 – Contributi previdenziali commercio e INPS

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    La Corte dichiara parzialmente manifestamente inammissibili e parzialmente non fondate le questioni sui contributi previdenziali per i lavoratori del commercio. La disciplina contributiva contestata non viola i parametri di eguaglianza, libertà d’impresa e assistenza sociale.

    Di cosa si tratta

    Cinque ordinanze dei Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di diverse norme in materia di contributi previdenziali per i lavoratori del commercio, in relazione all’obbligo contributivo verso l’INPS (erede dell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, nato nel 1943).

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna hanno impugnato gli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, gli artt. 1 e 2 del d.lgs.lgt. 2 aprile 1946, n. 142, e l’art. 2 del d.lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, per ritenuta irragionevolezza del sistema contributivo e lesione della libertà d’impresa.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni (per difetto di motivazione sulla rilevanza e per errori nel petitum) e non fondate le restanti, ritenendo che il sistema contributivo per i lavoratori del commercio non violi i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La disciplina contributiva previdenziale per i lavoratori del commercio, pur frutto di normazione stratificata nel tempo, non viola i principi di eguaglianza e solidarietà: le differenze di trattamento tra categorie di lavoratori trovano giustificazione nelle diverse caratteristiche dei settori e nel sistema di tutele apprestato.

    Domande e risposte

    Cosa contestavano le ordinanze?

    Contestavano l’obbligo di corrispondere contributi previdenziali all’INPS secondo regole risalenti al periodo 1943-1947, ritenendole irragionevoli e lesive della libertà d’impresa.

    Perché alcune questioni erano inammissibili?

    Per carenze nell’ordinanza di rimessione: motivazione insufficiente sulla rilevanza nel giudizio a quo o petitum non correttamente formulato.

    Cosa ha stabilito la Corte sulle questioni non inammissibili?

    Le ha dichiarate non fondate, ritenendo che le norme contributive contestate non violassero gli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2008 – Immunità parlamentare e Corte dei conti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’estensione dell’immunità parlamentare ex art. 68 Cost. ai giudizi innanzi alla Corte dei conti. L’art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 140/2003 è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti (sezione giurisdizionale regionale per la Campania), nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa a carico di alcuni esponenti politici, aveva dubitato che l’estensione dell’immunità parlamentare ai procedimenti innanzi a tutti i giudici — compresa la Corte dei conti in sede giurisdizionale — fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha impugnato l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (attuazione dell’art. 68 Cost.), nella parte in cui estende la garanzia prevista dall’art. 68, comma 1, Cost. «ai procedimenti innanzi a tutti i giudici», in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La disposizione impugnata, interpretata in modo sistematico, non incide sull’autonomia della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, poiché l’immunità ex art. 68 Cost. riguarda le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e non si traduce in una causa di irresponsabilità sostanziale davanti ai giudici contabili.

    Il principio

    L’estensione dell’immunità parlamentare ai procedimenti dinanzi a qualsiasi giudice, compresa la Corte dei conti in sede giurisdizionale, non viola i parametri costituzionali di eguaglianza, diritto di difesa e giudice naturale, in quanto la garanzia opera solo per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e non svuota la giurisdizione contabile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    La legge n. 140/2003 estendeva questa garanzia anche alla Corte dei conti?

    Sì, l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, prevedeva l’estensione dell’immunità ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, inclusa la Corte dei conti in sede giurisdizionale.

    Perché la Corte ha ritenuto la questione non fondata?

    Perché la garanzia costituzionale si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e non configura una causa di irresponsabilità generale nei confronti della giurisdizione contabile.

    Norme collegate