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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 108 Ter Legge Fallimentare

    Art. 108 Ter L. Fall. – Modalità della vendita di diritti sulle opere

    Modalità della vendita di diritti sulle opere

  • Articolo 34 Contenzioso Tributario

    Art. 34 Cont. Trib. – Discussione in pubblica udienza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

    2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

    3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

  • Articolo 69.3 del T.U.B.

    Articolo 69.3 del T.U.B.

    Art. 69.3 T.U.B. – Impresa madre UE intermedia

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e’ stabilita in uno Stato terzo.

    2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo e’ tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se:

    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un’altra banca o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un’impresa di investimento UE come definite all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attivita’ detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro.

    3. Ai fini del comma 2 e’ impresa madre UE intermedia una banca, o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

    4. L’obbligo previsto dal comma 2 e’ rispettato anche quando una banca italiana e’ essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

    5. Nel caso in cui l’impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

    6. La Banca d’Italia, quando e’ autorita’ di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita’ competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), puo’ consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

    a) vi sia incompatibilita’ con un requisito di separazione delle attivita’ applicabile all’impresa madre del gruppo di Stato terzo;

    b) la risolvibilita’ sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall’autorita’ di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

    7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia puo’ essere una impresa di investimento di cui all’articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita’ per il calcolo del valore totale delle attivita’ del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonche’ alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l’istituzione di due imprese madri UE intermedie.”

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  • Articolo 177 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 177 CCII – Locazione finanziaria

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma 3, lettera a).

    2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

  • Articolo 108 Bis Legge Fallimentare

    Art. 108 Bis L. Fall. – [Modalità della vendita di navi, galleggianti

    [Modalità della vendita di navi, galleggianti

  • Articolo 176 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 176 CCII – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.

    3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

    4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

  • Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

    a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;

    b) «autorita’ di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;

    c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e’ rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e’ rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche’ non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

    d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;

    e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;

    f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

    1) l’amministrazione straordinaria, nonche’ le misure adottate nel suo ambito;

    2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita’ di altri Stati dell’Unione europea;

    g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo

    16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”

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  • Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

  • Articolo 17 Revisione Legale

    Art. 17 Rev. Leg. – Indipendenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

    2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

    3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo. 3 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all’interno dell’Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante: a) il lasso di tempo compreso tra l’inizio del periodo oggetto dell’attestazione e l’emissione della relazione di attestazione; e b) l’esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014. 3 ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall’attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un’adeguata valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. 3 quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un’impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall’ente di interesse pubblico oggetto dell’incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell’articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.

    4. L’incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

    5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale. 5 bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l’attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di attestazione.

    6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

    7. Il divieto previsto dall’articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l’incarico e al responsabile dell’incarico e al responsabile chiave della revisione.

  • Articolo 108 Legge Fallimentare

    Art. 108 L. Fall. – Poteri del giudice delegato

    Poteri del giudice delegato