Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 78/2008 – Inappellabilità proscioglimento e restituzione atti

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, dopo che sentenze precedenti (n. 26/2007 e n. 320/2007) avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, previste dalla legge n. 46/2006. I giudici rimettenti dovevano rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce di quelle pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 aveva limitato fortemente la possibilità del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale aveva poi dichiarato incostituzionali alcune di queste limitazioni con le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007. La Corte d’appello di Cagliari aveva intanto sollevato questioni analoghe: con questa ordinanza la Corte restituisce gli atti affinché il giudice rimettente rivaluti se le sue questioni siano ancora rilevanti dopo le pronunce già rese.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa appellare sentenze dibattimentali di proscioglimento e sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha constatato che le sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Ha pertanto ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari affinché questa rivalutasse la rilevanza delle questioni nel giudizio principale, tenendo conto del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale vengono adottate pronunce di illegittimità sulle stesse norme oggetto della questione pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga ancora rilevanza nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cosa aveva stabilito la legge n. 46/2006 sull’appello del PM?

    La legge aveva quasi eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, sia dibattimentali sia emesse a seguito di giudizio abbreviato.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le stesse norme erano già state dichiarate incostituzionali dalle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, quindi spettava al giudice rimettente verificare se il proprio giudizio fosse ancora condizionato da quelle disposizioni.

    Cosa succede quando la Corte restituisce gli atti?

    Il giudice rimettente deve rivalutare la situazione processuale alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, e decidere se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante per la definizione del suo giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2008 – Occupazione acquisitiva risarcimento restituzione atti

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    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una norma che limitava il risarcimento del danno quando la pubblica amministrazione occupa illegittimamente un terreno privato. Nel frattempo, però, la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa norma con una precedente sentenza (n. 349/2007). Per questo motivo il caso è stato rimandato al giudice napoletano, che dovrà rivalutare la situazione tenendo conto del nuovo quadro giuridico. In pratica, la Corte ha ‘chiuso il cerchio’ indicando che la questione era già risolta.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. l. 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall’art. 3, comma 65,. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. l. 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662 – criteri di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva della pubblica amministrazione
    Parametro costituzionale: Art. 111, commi 1 e 2, e art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU)
    Giudice rimettente: Corte d’appello di Napoli

    La decisione della Corte

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame della rilevanza della questione

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già pronunciato una sentenza (n. 349 del 2007) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’occupazione acquisitiva della pubblica amministrazione?

    È il fenomeno per cui la PA costruisce un’opera pubblica su un terreno privato senza mai portare a termine la procedura di esproprio. Il proprietario perde la disponibilità del fondo ma spesso riceve un risarcimento inferiore al valore di mercato.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 349 del 2007?

    Aveva dichiarato incostituzionale la norma che calcolava il risarcimento per l’occupazione acquisitiva in misura ridotta rispetto al valore di mercato, perché violava l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU sul diritto di proprietà.

    Cosa deve fare ora la Corte d’appello di Napoli?

    Deve rivalutare se la questione originaria sia ancora rilevante, tenuto conto che la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale. Probabilmente applicherà direttamente il nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 349/2007.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2008 – Pensione anticipata dipendenti Regione Siciliana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana n. 21/2003, che abrogava le norme sul collocamento in pensione anticipata dei dipendenti regionali. Il criterio temporale usato dal legislatore è legittimo strumento di discrimine nell’ambito del riordino della materia e non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge finanziaria per il 2004, ha abrogato le disposizioni che consentivano ai propri dipendenti di andare in pensione anticipata. Chi aveva già chiesto il collocamento a riposo anticipato si è visto opporre un diniego. Ventiquattro lavoratori hanno impugnato questi provvedimenti davanti alla Corte dei conti, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento tra chi aveva maturato il diritto prima e dopo l’abrogazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con 24 ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la norma abrogativa crea una disparità tra lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha richiamato la propria giurisprudenza (sent. n. 234/2007 e ord. n. 400/2007) secondo cui l’elemento temporale è un legittimo criterio di discrimine quando delimita l’ambito di applicazione di norme nell’ambito di un riordino complessivo della materia. Nel caso in esame, la norma regionale si inseriva in un disegno di riallineamento alle disposizioni statali sul pensionamento anticipato.

    Il principio

    Il criterio temporale costituisce un legittimo fattore di differenziazione tra situazioni soggettive quando il legislatore procede a un riordino organico della disciplina in una determinata materia; la disparità che ne deriva non integra una violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha respinto la questione senza entrare nel merito?

    Perché la giurisprudenza costituzionale già consolidata chiariva che le differenziazioni basate sul momento di entrata in vigore di nuove norme non violano di per sé l’eguaglianza, quando si inseriscono in un quadro di riordino normativo.

    Che cosa aveva abrogato la legge siciliana?

    I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 39 della legge regionale n. 10/2000, che disciplinavano il collocamento anticipato a riposo dei dipendenti regionali siciliani.

    I lavoratori che avevano già presentato domanda avevano diritto alla pensione anticipata?

    No, secondo la Corte. L’abrogazione della norma da parte del legislatore regionale era legittima e non creava una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, trattandosi di un riordino della materia pensionistica allineato alla disciplina statale.

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  • Corte cost. n. 65/2008 – Prescrizione avviso conclusione indagini atto interruttivo

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    Un giudice milanese aveva chiesto alla Corte di aggiungere l’avviso di conclusione delle indagini tra gli atti che interrompono la prescrizione, sostenendo che la sua esclusione creava una disparità di trattamento irragionevole. La Corte ha però dichiarato la questione inammissibile: non spetta ai giudici costituzionali aggiungere nuove cause di interruzione della prescrizione, perché questo danneggerebbe l’imputato e il principio di legalità in materia penale lo vieta. Solo il legislatore può decidere quali atti interrompono il tempo che porta all’estinzione del reato.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 65 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 160 del codice penale (modificato dall’art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251) – nella parte in cui non prevede l’av. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 160 del codice penale (modificato dall’art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251) – nella parte in cui non prevede l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. quale atto interruttivo della prescrizione
    Parametro costituzionale: Artt. 3 e 111 della Costituzione
    Giudice rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

    Il principio

    La riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) impedisce alla Corte costituzionale di introdurre nuove ipotesi di interruzione della prescrizione non previste dal legislatore, in quanto ciò si tradurrebbe in un’incidenza in peius sulla punibilità dell’imputato. La pronuncia additiva richiesta dal rimettente – volta a inserire l’avviso ex art. 415-bis tra gli atti interruttivi – esula dai poteri della Corte.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non può aggiungere nuove cause di interruzione della prescrizione?

    Perché ciò aggraverebbe la posizione dell’imputato: la prescrizione si allungherebbe. In materia penale il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva al solo legislatore il potere di introdurre norme sfavorevoli per il reo.

    Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.?

    È l’atto con cui il PM informa l’indagato della chiusura delle indagini e della possibilità di essere rinviato a giudizio. Il giudice rimettente sosteneva che fosse un atto processuale rilevante quanto la richiesta di rinvio a giudizio e quindi idoneo a interrompere la prescrizione.

    Cosa avrebbe dovuto fare il legislatore secondo il rimettente?

    Inserire l’avviso ex art. 415-bis tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati dall’art. 160 c.p., così da evitare che processi complessi si prescrivano nell’intervallo tra le indagini e il rinvio a giudizio. Ma questa scelta spetta solo al Parlamento.

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  • Corte cost. n. 76/2008 – Farmacie in deroga al criterio demografico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 104, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. n. 1265/1934), nella parte relativa all’apertura di sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico. La norma, che subordina tale deroga a presupposti oggettivi topografici e di viabilità, non viola il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge farmaceutica consente di aprire una farmacia al di fuori della pianta organica (cioè in deroga al numero minimo di abitanti per sede) solo in presenza di particolari condizioni territoriali: zone impervie, località isolate, difficoltà di viabilità. Il Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte se questa limitazione contrasti con il diritto alla salute, nella misura in cui potrebbe ostacolare l’accesso ai farmaci per i cittadini di certi comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, con più ordinanze del 2006 e 2007, questione di legittimità costituzionale dell’art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall’art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, «nella parte in cui vi si subordinerebbe l’apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico al verificarsi soltanto di presupposti oggettivi quali quelli legati alle condizioni topografiche e di viabilità», in relazione all’art. 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la norma censurata, nel limitare le deroghe al criterio demografico a situazioni oggettivamente giustificate da condizioni territoriali e di viabilità, persegue un fine di razionale distribuzione delle farmacie sul territorio, senza comprimere irragionevolmente il diritto alla salute. L’accesso ai farmaci è garantito anche attraverso altri strumenti ordinamentali.

    Il principio

    Il legislatore può subordinare l’apertura di farmacie in deroga alla pianta organica a presupposti oggettivi di natura topografica e di viabilità, senza che ciò leda il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., purché la disciplina complessiva garantisca un adeguato accesso ai farmaci.

    Domande e risposte

    Quando si può aprire una farmacia in deroga alla pianta organica?

    Solo in presenza di condizioni topografiche o di viabilità che rendono difficile per i residenti raggiungere le farmacie già esistenti, come previsto dall’art. 104, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie.

    Perché il TAR aveva dubbi sulla legittimità costituzionale?

    Il giudice rimettente riteneva che limitare le deroghe a soli criteri oggettivi territoriali potesse lasciare senza adeguato servizio farmaceutico aree con esigenze sanitarie particolari, violando l’art. 32 Cost.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    I comuni che intendono ottenere una farmacia in deroga devono dimostrare l’esistenza di condizioni oggettive di difficoltà territoriale; non è sufficiente invocare generiche esigenze sanitarie locali.

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  • Corte cost. n. 64/2008 – Cosap giurisdizione tributaria giudice speciale vietato

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    Il canone per l’occupazione di spazi pubblici (COSAP) non ha natura tributaria: è il corrispettivo di una concessione comunale, non un’imposta. Eppure una legge del 2005 aveva attribuito le relative controversie alle commissioni tributarie. La Corte ha dichiarato questa norma incostituzionale, perché i giudici tributari possono occuparsi solo di questioni tributarie: estenderli ad altro equivale a creare un nuovo giudice speciale, vietato dalla Costituzione. Le controversie sul COSAP devono quindi restare al giudice ordinario.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario), come modificato dall’art. 3-bis. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario), come modificato dall’art. 3-bis, c.1, lett. b), d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. l. 2 dicembre 2005, n. 248 – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP)
    Parametro costituzionale: Art. 102, secondo comma, della Costituzione (divieto di nuovi giudici speciali); art. 25, primo comma, Cost. (giudice naturale precostituito)
    Giudice rimettente: Tribunale di Roma

    La decisione della Corte

    Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui include il COSAP nella giurisdizione tributaria; assorbe la questione ex art. 25 Cost.

    Il principio

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali preesistenti alla Costituzione la cui giurisdizione deve restare imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto controverso. Attribuire alla giurisdizione tributaria controversie relative al COSAP (canone di concessione di natura non tributaria, secondo il diritto vivente della Cassazione) snatura la materia originariamente attribuita al giudice tributario e si risolve nella creazione, vietata dall’art. 102 c.2 Cost., di un nuovo giudice speciale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra COSAP e TOSAP?

    La TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi pubblici) aveva natura tributaria ed era di competenza del giudice tributario. Il COSAP è invece un canone concessorio (corrispettivo privatistico) che la Cassazione ha sempre qualificato come non tributario. Da qui il vizio: attribuire il COSAP al giudice tributario confondeva due istituti diversi.

    Dove vanno ora le cause sul COSAP?

    Al giudice ordinario (tribunale civile), che è il giudice naturale per le controversie su canoni concessori di natura privatistica. Non alle commissioni tributarie.

    Perché non si può estendere la giurisdizione tributaria a materie non tributarie?

    Perché le commissioni tributarie sono giudici speciali preesistenti alla Costituzione, la cui competenza è limitata alla materia originaria. Ampliarla ad altro equivale a istituire un nuovo giudice speciale, vietato dall’art. 102, secondo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 63/2008 – Aiuti imprese in difficoltà fondo cipe leale collaborazione

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    La legge finanziaria 2007 aveva affidato esclusivamente al CIPE (organo statale) la gestione di un fondo per aiutare le imprese in difficoltà, senza coinvolgere le Regioni. Poiché queste imprese operano in settori di competenza regionale (commercio, agricoltura, industria), la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva le Regioni dalle decisioni. Quando lo Stato assume funzioni che normalmente spetterebbero alle Regioni, deve farlo d’accordo con loro attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La sentenza ribadisce che il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni non è un optional, ma un obbligo costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – Fondo per il finanziamento degli interventi. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
    Parametro costituzionale: Artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119, 120 della Costituzione; principio di leale collaborazione; legge cost. n. 3 del 2001
    Giudice rimettente: Regione Veneto e Regione Lombardia (ricorsi in via principale)

    La decisione della Corte

    Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 853, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE siano esercitati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Regione Lombardia

    Il principio

    Quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni spettanti alle Regioni (nella specie, aiuti alle imprese in difficoltà in settori di competenza regionale), deve necessariamente coinvolgere le Regioni mediante intesa nella Conferenza permanente. L’attribuzione esclusiva al CIPE del potere di fissare criteri e modalità del Fondo, senza alcuna forma di concertazione con le Regioni, viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa significa «attrazione in sussidiarietà» da parte dello Stato?

    Quando una funzione spetta normalmente alle Regioni ma lo Stato la riprende perché richiede un esercizio unitario a livello nazionale. In questi casi la Corte ha stabilito che lo Stato deve comunque coinvolgere le Regioni mediante un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Cos’è la Conferenza Stato-Regioni e perché è rilevante?

    È l’organo permanente di raccordo tra il Governo e le Regioni. La sua approvazione («intesa») è necessaria quando lo Stato agisce in ambiti che interferiscono con le competenze regionali, per garantire il principio di leale collaborazione.

    Cosa succede al Fondo aiuti imprese dopo questa sentenza?

    La norma che attribuiva al CIPE il potere esclusivo è stata dichiarata incostituzionale. Il legislatore deve riscrivere la disposizione prevedendo che le decisioni del CIPE siano adottate d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

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  • Corte cost. n. 62/2008 – Rifiuti bolzano competenza provinciale ambiente

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    La Corte ha giudicato incostituzionali alcune norme della Provincia di Bolzano sulla gestione dei rifiuti, perché contraddicevano la legislazione statale e le direttive europee. In particolare, la Provincia non poteva esentare i rifiuti pericolosi dall’obbligo del documento di trasporto, né consentire l’apertura di impianti di smaltimento prima dell’autorizzazione formale. La Corte ha anche confermato che le terre e rocce da scavo, se destinate al riutilizzo, non possono essere automaticamente escluse dalla disciplina sui rifiuti imposta dall’Unione Europea. Lo Stato ha il compito di fissare standard ambientali uniformi su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni e province a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Artt. 3 c.1 lett. w) n.1, 5 c.1 lett. b), 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1-2 della legge Provincia auto. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Artt. 3 c.1 lett. w) n.1, 5 c.1 lett. b), 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1-2 della legge Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo)
    Parametro costituzionale: Art. 9, n. 10, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione a direttiva 2006/12/CE sui rifiuti)
    Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale)

    La decisione della Corte

    Dichiara inammissibile la questione sugli artt. 3 c.1 lett. w) n.1 e 5 c.1 lett. b); dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1 e 2 della legge provinciale n. 4 del 2006

    Il principio

    La disciplina ambientale dei rifiuti, rientrando nella competenza esclusiva statale ex art. 117 c.2 lett. s) Cost., fissa standard uniformi su tutto il territorio nazionale che le Province autonome non possono derogare nemmeno nell’esercizio delle loro competenze concorrenti in materia di igiene e sanità. In particolare: la Provincia non può estendere l’esenzione dal formulario di identificazione ai rifiuti pericolosi (art. 193 d.lgs. 152/2006); non può prevedere deroghe all’iscrizione obbligatoria all’Albo gestori ambientali; non può autorizzare tacitamente impianti di smaltimento prima della verifica di regolarità. Le norme provinciali che sottraggano le terre e rocce da scavo alla nozione comunitaria di rifiuto violano l’art. 117 c.1 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «terre e rocce da scavo» ai sensi della normativa UE sui rifiuti?

    In linea di principio sono rifiuti, salvo che vengano effettivamente riutilizzate senza trattamento. La Provincia di Bolzano non poteva escluderle automaticamente dalla disciplina sui rifiuti, perché ciò contrastava con la direttiva europea 2006/12/CE.

    Una Provincia autonoma può esentare i rifiuti pericolosi dall’obbligo del formulario di identificazione?

    No. La disciplina dei rifiuti pericolosi è materia di competenza esclusiva statale (tutela ambientale). Le Province autonome non possono creare esenzioni da obblighi documentali previsti dalla normativa nazionale.

    Cosa cambia con questa sentenza per le imprese che operano in Alto Adige?

    Le imprese che producono o trasportano rifiuti pericolosi o rifiuti in genere devono applicare le norme statali, non quelle provinciali più permissive che sono state annullate. Gli impianti di smaltimento non possono più essere aperti in base a un’autorizzazione tacita.

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  • Corte cost. n. 61/2008 – Conflitto attribuzione vigilanza rai pluralismo

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    La Commissione parlamentare di vigilanza RAI ha contestato alla Presidenza del Consiglio la revoca di un consigliere di amministrazione RAI effettuata senza il suo previo consenso. La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Commissione, riconoscendone la legittimazione a tutela del pluralismo informativo garantito dall’art. 21 della Costituzione. Il Ministro dell’economia è stato escluso dal conflitto perché i singoli ministri non possono rappresentare autonomamente il potere esecutivo. La vicenda riguarda chi ha l’ultima parola nella gestione della televisione pubblica: il Governo o il Parlamento attraverso la sua Commissione di vigilanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 61 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Proposta di revoca del Consigliere di amministrazione RAI Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell’econo. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Proposta di revoca del Consigliere di amministrazione RAI Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri (11 maggio 2007); art. 49, comma 8, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione)
    Parametro costituzionale: Art. 21 della Costituzione (principio del pluralismo informativo); art. 95, primo comma, Cost.
    Giudice rimettente: Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato)

    La decisione della Corte

    Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Commissione parlamentare nei confronti del Governo della Repubblica (Presidente del Consiglio dei ministri); dispone la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri

    Il principio

    La Commissione parlamentare di vigilanza RAI è organo legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto espressione del pluralismo informativo tutelato dall’art. 21 Cost. Il Ministro dell’economia non è legittimato passivo ai conflitti tra poteri, essendo il Governo a dichiarare unitariamente la volontà dell’esecutivo ai sensi dell’art. 95 Cost. L’organo parlamentare di vigilanza è preposto a garantire che il servizio pubblico radiotelevisivo non venga gestito in modo esclusivo dal Governo.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Qualsiasi organo che sia espressione di un potere dello Stato e abbia competenze costituzionalmente garantite. La Commissione parlamentare di vigilanza RAI è stata riconosciuta come tale dalla Corte, in quanto tutela il pluralismo informativo.

    Perché il Ministro dell’economia è stato escluso dal conflitto?

    I ministri singolarmente non sono titolari di poteri autonomi nel conflitto tra poteri: è il Governo nel suo complesso, rappresentato dal Presidente del Consiglio, a poter stare in giudizio come parte del potere esecutivo.

    Cosa succede dopo che la Corte dichiara ammissibile il conflitto?

    Il conflitto viene notificato al Presidente del Consiglio, che deve costituirsi in giudizio. La Corte esaminerà nel merito se la revoca del consigliere RAI abbia leso le attribuzioni della Commissione parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2008 – Inammissibilità su obbligo casco motociclistico

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 171, comma 1-bis, del Codice della strada (obbligo del casco per i conducenti di ciclomotori e motocicli). Le ordinanze difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Più giudici rimettenti avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 171, comma 1-bis, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che estende l’obbligo di indossare il casco protettivo ai conducenti di ciclomotori e motocicli di qualsiasi cilindrata, con sanzioni in caso di violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 171, comma 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla l. n. 472/1999 e poi sostituito dal d.l. n. 151/2003 (conv. dalla l. n. 214/2003), in riferimento a parametri costituzionali relativi alla libertà personale e alla ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni: le ordinanze di rimessione non illustrano adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza delle censure.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando le ordinanze di rimessione difettano dei requisiti motivazionali minimi circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza; senza tali elementi la Corte non può esaminare il merito delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 171, comma 1-bis, del Codice della strada?

    Impone a tutti i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli (indipendentemente dalla cilindrata) di indossare il casco protettivo omologato; in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con conseguente decurtazione di punti dalla patente.

    Perché i giudici dubitavano della costituzionalità?

    La questione tipicamente sollevata riguarda il bilanciamento tra autonomia individuale e tutela della salute: l’obbligo del casco può essere letto come un’ingerenza statale nella libertà personale in assenza di pericolo per terzi.

    La Corte ha mai deciso nel merito la questione?

    In questo caso no, per inammissibilità. L’obbligo del casco è comunque considerato costituzionalmente compatibile perché giustificato dalla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2008 – Restituzione atti su indennità esproprio aree edificabili

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano: nel frattempo è intervenuto ius superveniens (Corte EDU o modifica normativa) che impone al giudice a quo una nuova valutazione sulla rilevanza della questione sull’indennità di esproprio di aree edificabili.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avezzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e sull’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. dalla l. n. 359/1992), che disciplinano il calcolo dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili con un criterio riduttivo (media tra valore venale e reddito dominicale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avezzano ha impugnato l’art. 1, comma 65, della l. n. 549/1995 e l’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992, conv. dalla l. n. 359/1992, lamentando che il criterio di calcolo dell’indennità espropriativa non garantisse un ristoro adeguato al proprietario, in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la proposizione della questione, è intervenuto ius superveniens che incide sull’ambito di applicazione delle norme censurate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del Tribunale di Avezzano sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    La sopravvenienza di modifiche normative o di pronunce che incidono sulla norma censurata obbliga la Corte a restituire gli atti al giudice rimettente, affinché questi rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme censurate sull’indennità di esproprio?

    L’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 stabiliva che per le aree edificabili l’indennità fosse calcolata come media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato, con una riduzione del 40% in caso di accordo bonario. Questo meccanismo era ritenuto lontano dal valore di mercato.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    Perché dopo la rimessione sono intervenute modifiche normative o pronunce rilevanti (anche della Corte EDU) che incidono sul quadro di riferimento; il Tribunale di Avezzano deve verificare se la questione rimanga rilevante e non manifesta infondata.

    Qual è la storia della disciplina indennitaria per l’esproprio?

    Le norme contestate sono state più volte oggetto di scrutinio costituzionale e sovranazionale; la Corte EDU ha condannato l’Italia per indennità di esproprio troppo basse, portando poi all’adozione del T.U. espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001) e a successive pronunce di incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2008 – Inammissibilità su opposizione a sanzione amministrativa

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 18 della legge n. 689/1981 (opposizione a sanzione amministrativa) sollevata dal Giudice di pace di Sorgono. L’ordinanza è carente nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Sorgono, in un procedimento civile per opposizione a sanzione amministrativa (ricorso avverso una multa della Prefettura di Nuoro), aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo), che disciplina il procedimento di opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Sorgono ha impugnato l’art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando presunte lacune procedurali nel processo di opposizione alle sanzioni amministrative.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza del Giudice di pace non illustra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio pendente e non soddisfa gli oneri motivazionali richiesti.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare concretamente perché la norma impugnata si applica al caso e come la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sulla decisione; senza questo nesso, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 689/1981?

    Disciplina il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa: il soggetto sanzionato può ricorrere al giudice ordinario entro 30 giorni dalla notifica, instaurando un procedimento in camera di consiglio.

    Perché la questione era inammissibile?

    L’ordinanza del Giudice di pace di Sorgono non spiegava adeguatamente in che modo la norma si applicasse al caso concreto e come la sua eventuale incostituzionalità avrebbe inciso sulla soluzione della controversia.

    Come funziona il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa?

    L’opponente presenta ricorso al Giudice di pace (o al Tribunale per le sanzioni più gravi) entro 30 giorni; il giudice può sospendere l’esecuzione e decide con sentenza che accoglie o rigetta l’opposizione.

    Norme collegate