Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 333/2008 – Tassa automobilistica e deprezzamento del veicolo

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassa automobilistica: il rimettente aveva omesso di motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio, rendendo il ricorso processualmente difettoso.

    Di cosa si tratta

    La tassa automobilistica è un tributo dovuto per il semplice fatto di essere intestatari di un veicolo. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dubitato della legittimità delle norme che non prevedono una riduzione progressiva della tassa al diminuire del valore del veicolo con il trascorrere degli anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953 e dell’art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano una progressiva diminuzione della tassa in relazione alla perdita di valore del bene nel tempo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio principale, che riguardava il semplice omesso versamento della tassa per l’anno 2003, senza che il contribuente avesse prospettato nel merito la tesi sulla progressività decrescente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve dimostrare concretamente che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo : l’omessa motivazione sulla rilevanza comporta la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Come funziona la tassa automobilistica?

    È un tributo periodico dovuto dal proprietario di un veicolo indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Dal 1982 è calcolata in base alla potenza del motore, non al valore del bene.

    Qual era la tesi del rimettente?

    Che il valore di un veicolo decresce nel tempo, quindi la tassa dovrebbe progressivamente diminuire, come avviene per i veicoli storici esonerati dopo trent’anni.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il rimettente non aveva spiegato come mai la questione fosse rilevante nel giudizio concreto, limitandosi a una prospettazione astratta senza collegamento con la causa pendente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 332/2008 – Inappellabilità proscioglimento e prova nuova

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul regime transitorio dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: il legislatore può scegliere quando applicare la nuova disciplina, e il rimettente non ha esplorato adeguatamente l’interpretazione conforme alla Costituzione già ricavabile dalla norma.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 ha limitato la facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. L’art. 10, comma 2, stabilisce che gli appelli già proposti prima della sua entrata in vigore siano dichiarati inammissibili. Il Tribunale di Perugia ha sollevato questione perché riteneva irragionevole dichiarare inammissibile anche l’appello in cui, nel corso del giudizio, era già emersa una prova nuova e decisiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Perugia ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui imponeva la declaratoria di inammissibilità degli appelli del pubblico ministero anche quando, prima dell’entrata in vigore, fosse stata acquisita una prova nuova e decisiva.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente non ha adeguatamente verificato se la norma ammettesse un’interpretazione più restrittiva (fatta propria dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina) che salvasse gli appelli fondati su prove nuove. Poiché tale lettura era plausibile, il dubbio di costituzionalità risultava privo di consistenza.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma ammetta un’interpretazione conforme alla Costituzione; solo ove tale strada sia preclusa il dubbio diventa rilevante e non manifestamente infondato.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge n. 46 del 2006?

    Ha soppresso in via generale la facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l’eccezione per prove nuove e decisive sopravvenute dopo il primo grado.

    Perché il Tribunale di Perugia dubitava della norma?

    Riteneva irragionevole dichiarare inammissibile l’appello anche quando, nel giudizio di secondo grado già in corso, fosse stata raccolta una prova nuova prima dell’entrata in vigore della legge.

    Perché la Corte non ha accolto la questione?

    Perché il rimettente non aveva esplorato l’interpretazione conforme alla Costituzione già ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, che rendeva il dubbio privo di fondamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 301/2008 – Appello PM proscioglimento legge Pecorella Tempio Pausania

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella, sollevata dal Tribunale di Tempio Pausania. Le norme impugnate erano già state oggetto della sentenza n. 26 del 2007 che ne aveva parzialmente dichiarato l’incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Tempio Pausania era investito dell’appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria per lesioni colpose emessa dal Giudice di pace. Con l’entrata in vigore della legge Pecorella, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Il rimettente aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Tempio Pausania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, poiché le norme impugnate erano già state esaminate e in parte dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 26 del 2007. Il rimettente deve applicare il diritto vigente risultante da quella pronuncia.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando la Corte si è già pronunciata sulle medesime norme, spettando al giudice rimettente applicare direttamente il principio di diritto risultante dalla precedente sentenza costituzionale.

    Domande e risposte

    Art. 112 Cost.: perché era richiamato?

    L’art. 112 Cost. sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale per il pubblico ministero. Il rimettente sosteneva che limitare l’appello del p.m. contro le assoluzioni contrastasse con questo obbligo costituzionale.

    La legge Pecorella è ancora in vigore?

    La legge n. 46 del 2006 è rimasta parzialmente in vigore dopo la sentenza n. 26/2007, che ne ha dichiarato incostituzionale la parte relativa all’appello del p.m. sulle sentenze di proscioglimento a seguito di dibattimento.

    Come si applica la sentenza n. 26/2007 al caso concreto?

    Il giudice rimettente avrebbe dovuto verificare se il proprio caso ricadeva nell’ambito della declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 26/2007 e applicare direttamente il principio di diritto affermato da quella pronuncia.

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  • Corte cost. n. 300/2008 – Appello PM sentenze proscioglimento Trieste inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che limitano l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento (legge n. 46 del 2006), sollevata dal Tribunale di Trieste, perché le medesime questioni erano già state oggetto della sentenza n. 26 del 2007.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trieste era investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento. In forza della legge Pecorella n. 46 del 2006, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Il rimettente aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 593 c.p.p. (come modificato) e sulle norme transitorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46 del 2006, dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 come modificato, e dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Le stesse norme erano già state dichiarate parzialmente incostituzionali con la sentenza n. 26 del 2007 e le restanti questioni erano state già esaminate, rendendo il nuovo rinvio non ammissibile.

    Il principio

    Quando la Corte si è già pronunciata su una norma (dichiarandone l’incostituzionalità o non fondatezza), un nuovo rinvio sulla stessa questione è manifestamente inammissibile per carenza di rilevanza, in quanto il giudice deve applicare il diritto vigente risultante dalla precedente pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 26 del 2007?

    La sentenza n. 26 del 2007 aveva dichiarato incostituzionale, in parte, la legge Pecorella n. 46 del 2006, ripristinando il diritto del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di dibattimento.

    Perché il Tribunale di Trieste ha riproposto la stessa questione?

    Il caso specifico del Tribunale di Trieste riguardava un’ipotesi che il rimettente riteneva ancora non risolta dalla sentenza n. 26/2007. La Corte ha ritenuto tuttavia che la questione fosse già stata sostanzialmente definita.

    Cosa deve fare il giudice quando la Corte ha già deciso?

    Il giudice deve applicare direttamente il diritto vigente risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, senza rimettere nuovamente la questione. La reiterazione del rinvio è manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 299/2008 – Espulsione straniero divieto rientro automatico inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’automatica irrogazione del divieto di rientro in Italia per cinque anni allo straniero espulso, sollevata dal Giudice di pace di Udine. Il rimettente non ha adeguatamente valutato la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina bielorussa era entrata in Italia con visto turistico rilasciato dall’ambasciata greca, trattenendosi oltre il termine senza chiedere il permesso di soggiorno. Il Prefetto di Udine l’aveva espulsa e il decreto prevedeva anche il divieto di rientro per cinque anni. Il Giudice di pace aveva dubitato della legittimità del divieto automatico di rientro per chi era entrato legalmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 14 dell’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma, che avrebbe potuto consentirgli di risolvere la questione senza rimettere gli atti alla Corte.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare se sia praticabile un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione; solo in caso negativo la questione è ammissibile.

    Domande e risposte

    Quando uno straniero viene espulso, deve anche subire il divieto di rientro?

    L’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che all’espulsione si accompagni automaticamente il divieto di rientro per un periodo minimo di cinque anni. Il Giudice di pace aveva dubitato che questo automatismo fosse ragionevole per chi è entrato legalmente.

    Cos’è l’interpretazione costituzionalmente conforme?

    Prima di sollevare una questione di incostituzionalità, il giudice deve verificare se la norma possa essere interpretata in modo da renderla compatibile con la Costituzione. Solo se questa strada non è percorribile è possibile rimettere la questione alla Corte.

    Art. 10 Cost.: cosa stabilisce sull’immigrazione?

    L’art. 10 Cost. stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Tutela anche il diritto di asilo dei perseguitati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 298/2008 – Inappellabilità sentenze proscioglimento giudice di pace

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    La norma che non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace non viola la Costituzione. La Corte dichiara non fondata la prima questione e manifestamente inammissibile la seconda relativa al regime transitorio della legge Pecorella n. 46 del 2006.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella) aveva introdotto limitazioni al diritto del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. In particolare, aveva modificato il rito davanti al giudice di pace escludendo l’appello del p.m. avverso le sentenze assolutorie. La Corte di cassazione aveva sollevato questione per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 9, comma 2: la scelta del legislatore di non consentire al p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace non è irragionevole o in contrasto con il principio del giusto processo. Dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 2 (regime transitorio), per difetto di rilevanza.

    Il principio

    Il principio del giusto processo e del contraddittorio (art. 111 Cost.) non impone che il pubblico ministero abbia sempre la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento; il legislatore può disciplinare diversamente i mezzi di impugnazione nei diversi riti processuali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge Pecorella?

    La legge n. 46 del 2006 aveva eliminato la facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento davanti al tribunale, modificando anche il rito del giudice di pace. Era stata poi parzialmente dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 26 del 2007.

    Il p.m. può sempre appellare le sentenze assolutorie?

    Non necessariamente: spetta al legislatore disciplinare il regime delle impugnazioni. Secondo la Corte, limitare l’appello del p.m. nel rito del giudice di pace non viola la Costituzione.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» della seconda questione?

    La questione sull’art. 10 (regime transitorio) era inammissibile perché il rimettente non aveva dimostrato che quella norma fosse applicabile nel giudizio a quo, mancando il requisito della rilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 297/2008 – Termine impugnazione sentenze decorrenza deposito

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    Il termine annuale di impugnazione delle sentenze che decorre dalla data del deposito e non dalla comunicazione alle parti non viola il diritto di difesa. La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 327, primo comma, c.p.c., rilevando che il sistema prevede adeguate garanzie per le parti costituite.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Venezia, in un giudizio di lavoro, aveva rilevato che il termine annuale di decadenza per proporre impugnazione contro una sentenza (art. 327 c.p.c.) decorreva dalla data del deposito in cancelleria e non dalla comunicazione alle parti. Questo creava incertezza sul tempo effettivo a disposizione delle parti, poiché non sapevano con esattezza quando la sentenza era stata depositata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 24 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il termine decadenziale annuale che decorre dalla pubblicazione della sentenza è uno strumento di certezza giuridica; le parti costituite, che hanno il diritto di conoscere la sentenza attraverso i propri difensori, non subiscono una lesione del diritto di difesa dalla mancanza di comunicazione individuale.

    Il principio

    Il termine annuale di impugnazione che decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione risponde ad esigenze di certezza giuridica del processo che il legislatore può legittimamente bilanciare con il diritto di difesa, purché le parti abbiano avuto adeguata possibilità di conoscere la sentenza tramite i propri difensori.

    Domande e risposte

    Quanto tempo si ha per impugnare una sentenza civile?

    In base all’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente all’epoca), il termine era di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione alle parti. Il termine breve (30 giorni) decorreva invece dalla notificazione della sentenza.

    La comunicazione della sentenza è obbligatoria?

    La cancelleria comunicava la sentenza, ma il termine lungo decorreva dalla pubblicazione (deposito in cancelleria), non dalla comunicazione. La Corte ha ritenuto che le parti costituite potessero attivarsi tramite i propri avvocati.

    Questa norma è cambiata nel tempo?

    Sì. Il termine annuale dell’art. 327 c.p.c. è stato successivamente ridotto a sei mesi dalla riforma del 2009 (d.lgs. n. 150 del 2011 e legge n. 69 del 2009).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 296/2008 – Responsabilità Ferrovie furto bagaglio reclamo preventivo

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    La norma che condizionava l’azione giudiziaria contro le Ferrovie dello Stato alla previa presentazione di un reclamo amministrativo e al decorso di 120 giorni è incostituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del r.d.l. n. 1948 del 1934, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un viaggiatore aveva subito un furto a bordo di una vettura letto Trenitalia sulla tratta Lecce-Milano. Per agire in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni materiali, la legge del 1934 imponeva la previa presentazione di un reclamo amministrativo alle Ferrovie e il decorso di 120 giorni senza risposta. Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato della costituzionalità di questa condizione di proponibilità dell’azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, dell’allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge n. 911 del 1935, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Dopo la privatizzazione di Trenitalia e la trasformazione del trasporto ferroviario in un rapporto di diritto privato, imporre al passeggero una condizione di proponibilità dell’azione (reclamo + 120 giorni) viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto tratta il trasporto ferroviario in modo diverso rispetto a ogni altro contratto privato.

    Il principio

    La privatizzazione del trasporto ferroviario e la trasformazione dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni fa venire meno la ratio delle condizioni di proponibilità dell’azione proprie dei rapporti con la pubblica amministrazione; mantenerle lede il diritto di difesa del passeggero.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, i passeggeri possono agire subito in giudizio contro Trenitalia?

    Sì. Con la dichiarazione di incostituzionalità, il requisito del reclamo preventivo e dei 120 giorni di attesa è eliminato per le azioni risarcitorie per danni materiali. Il passeggero può rivolgersi direttamente al giudice.

    Perché quella norma del 1934 era ancora in vigore?

    Il r.d.l. del 1934 era stato convertito in legge e mai abrogato. Pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie (1992) e la nascita di Trenitalia s.p.a., la norma continuava ad applicarsi perché riprodotta in un decreto ministeriale del 1956.

    Esiste ancora una limitazione per i danni alla persona?

    Sì. La dichiarazione di incostituzionalità riguarda i danni materiali (es. furto del bagaglio). Per i danni alla persona potrebbe applicarsi un regime diverso; la norma faceva già eccezione per questi ultimi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 295/2008 – Autorizzazione paesaggistica silenzio-assenso restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova valutazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, del Codice dei beni culturali, che disciplinava il regime transitorio del controllo ministeriale sulle autorizzazioni paesaggistiche, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità riguardante la norma che, nel regime transitorio del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), prevedeva che il silenzio ministeriale sull’autorizzazione paesaggistica si formasse come «silenzio-assenso» entro un termine di 60 giorni. Il Ministero aveva impugnato alcune autorizzazioni della Regione Campania.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione sesta.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova valutazione della questione, in considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute sulla disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche.

    Il principio

    La sopravvenienza di modifiche normative rilevanti sul piano applicativo impone alla Corte di restituire gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione, evitando di pronunciarsi su norme non più vigenti o sostanzialmente mutate.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?

    È il provvedimento necessario per eseguire opere su beni paesaggistici tutelati. Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) disciplina le procedure di rilascio, compreso il controllo ministeriale sulle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni.

    Cosa si intende per silenzio-assenso ministeriale?

    In base alla norma transitoria, se il Ministero non si pronuncia entro 60 giorni sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, si forma un silenzio-assenso. Il Consiglio di Stato aveva dubitato che questo meccanismo fosse conforme alla delega legislativa.

    Art. 76 Cost.: perché era rilevante?

    L’art. 76 Cost. regola la delega legislativa al Governo: la norma impugnata era contenuta in un decreto legislativo e il rimettente dubitava che eccedesse i limiti della delega conferita con la legge n. 137 del 2002.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2008 – Incandidabilità per reati mafiosi restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, a seguito di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disciplina dell’incandidabilità per reati di tipo mafioso nelle elezioni regionali.

    Di cosa si tratta

    Un candidato era stato proclamato eletto all’Assemblea regionale siciliana, ma la sua elezione era stata annullata per la sussistenza di una causa di incandidabilità prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) della legge n. 55 del 1990 (condanna definitiva per peculato). Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lett. b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, in riferimento agli artt. 3, 48 (terzo comma) e 51 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Palermo, I sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, in considerazione delle modifiche normative sopravvenute alla disciplina dell’incandidabilità.

    Il principio

    Quando dopo la proposizione della questione incidentale intervengono modifiche normative che incidono sulla disciplina applicabile, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incandidabilità per reati mafiosi?

    L’art. 15 della legge n. 55 del 1990 (e successive modifiche) preclude la candidatura a cariche elettive a chi ha riportato condanne definitive per reati di tipo mafioso o altre gravi fattispecie. Si tratta di una misura preventiva a tutela della pubblica amministrazione.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte restituisce il fascicolo al giudice rimettente senza decidere nel merito della questione, invitandolo a valutare nuovamente se la questione è ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Quale modifica normativa era intervenuta?

    Erano sopravvenute modifiche alla disciplina dell’incandidabilità che potevano mutare il quadro applicabile al caso concreto, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2008 – Patente di guida pena accessoria semilibertà inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 c.p. nella parte in cui non consente di differire ulteriormente l’esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente dopo l’espiazione della pena principale. Il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per reati in materia di stupefacenti, ammesso alla semilibertà e all’affidamento in prova, aveva bisogno della patente di guida per svolgere l’attività lavorativa che costituiva parte del programma di reinserimento. La pena accessoria del ritiro della patente era già stata differita durante l’espiazione della pena detentiva, ma non poteva essere ulteriormente posticipata dopo la fine della pena principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice penale, nella parte in cui non consente il differimento della pena accessoria della sospensione della patente dopo l’espiazione della pena principale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo chiaro se spettasse al giudice di appello decidere del differimento.

    Il principio

    La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale deve essere dimostrata in modo specifico dal giudice rimettente, indicando che la questione è necessaria per la definizione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è la pena accessoria della sospensione della patente?

    Per alcuni reati (come quelli in materia di stupefacenti), oltre alla pena principale detentiva, il condannato subisce anche la sospensione della patente di guida per un certo periodo.

    Il differimento della pena accessoria è possibile?

    La legge prevede che la pena accessoria possa essere differita durante l’esecuzione della pena detentiva in misura alternativa. Ma una volta terminata la pena principale, l’art. 139 c.p. non consente ulteriori differimenti.

    Cosa si intende per rilevanza della questione costituzionale?

    La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio in corso e che la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Senza rilevanza, la Corte non può esaminare nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2008 – Pensione invalidità forense limite età manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa previdenziale forense che preclude la pensione di invalidità agli avvocati che si sono iscritti alla Cassa Nazionale Forense dopo i quarant’anni. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato iscritto alla Cassa Forense dopo i 40 anni si era visto respingere la domanda di pensione di invalidità, in quanto l’art. 4, comma 1, lett. b) e l’art. 5 della legge n. 576 del 1980 subordinano il beneficio all’iscrizione prima del compimento del quarantesimo anno di età. Il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione per disparità di trattamento tra avvocati con pari contribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza, limitandosi ad affermare la disparità senza sviluppare adeguato apparato argomentativo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non meramente assertiva sulla non manifesta infondatezza; la semplice affermazione della disparità di trattamento non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Quali requisiti servono per la pensione di invalidità degli avvocati?

    Secondo la legge n. 576 del 1980, l’avvocato deve essere iscritto alla Cassa Forense prima dei 40 anni. Chi si iscrive dopo quella soglia non accede alla pensione di invalidità, indipendentemente dall’ammontare dei contributi versati.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché la norma fosse irragionevole; si era limitato a segnalare la disparità senza argomentare in modo sufficiente la non manifesta infondatezza.

    Art. 38 Cost.: cosa garantisce?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce che i lavoratori abbiano diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia; la norma costituisce il fondamento del diritto previdenziale.

    Norme collegate

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