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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 105 Legge Fallimentare

    Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e

    Vendita dell’azienda, di rami, di beni e

  • Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

    Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

    Art. 69 decies T.U.B. – Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita’ operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.

    2. La Banca d’Italia puo’ inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.”

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  • Articolo 170 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 170 CCII – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

    2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

  • Spese di rappresentanza, omaggi e pubblicità: esempi pratici sull’art. 108 TUIR

    In sintesi

    • Le spese di rappresentanza non sono semplici costi commerciali.
    • Pubblicità, sponsorizzazioni e omaggi hanno logiche fiscali diverse.
    • Serve dimostrare finalità, destinatari e collegamento con l’impresa.
    • Eventi e cene aziendali sono spesso contestabili se generici.
    • La documentazione preventiva evita problemi in dichiarazione.

    Prima degli esempi: rappresentanza o pubblicità?

    L’art. 108 TUIR riguarda spese che spesso vengono confuse: costi di utilità pluriennale, rappresentanza, promozione, omaggi, eventi e iniziative commerciali. La distinzione pratica è importante per deducibilità, limiti e documentazione.

    Una spesa pubblicitaria mira in modo diretto a promuovere prodotti, servizi o marchio verso il mercato. Una spesa di rappresentanza ha spesso finalità relazionale, di immagine o prestigio, e richiede coerenza con attività, dimensione dell’impresa e criteri di ragionevolezza.

    Il rischio nasce quando la descrizione in fattura è generica: ‘evento’, ‘cena’, ‘servizi marketing’, ‘omaggi’. Senza programma, elenco invitati, finalità commerciale e materiali prodotti, il costo può sembrare personale o non inerente.

    Prima di registrare la spesa

    • classifica pubblicità, rappresentanza o altro costo;
    • identifica destinatari e finalità;
    • conserva programma, inviti e materiali;
    • controlla limiti fiscali e IVA;
    • evita descrizioni generiche in fattura.

    Caso 1: cena con clienti strategici

    Scenario. Una SRL paga 2.400 euro per una cena con clienti e potenziali partner.

    Come si legge in pratica. La spesa va documentata: chi erano i partecipanti, quale relazione commerciale esisteva, quale finalità aveva l’incontro. Senza elenco e contesto, diventa debole.

    Documenti cena

    • fattura ristorante;
    • elenco partecipanti;
    • motivo incontro;
    • cliente/progetto;
    • eventuale follow-up commerciale.

    Caso 2: sponsorizzazione squadra locale

    Scenario. Una società versa 8.000 euro a una squadra sportiva per logo su maglie e banner.

    Come si legge in pratica. Bisogna dimostrare prestazione pubblicitaria effettiva: contratto, esposizione del logo, foto, pubblico raggiunto, durata e coerenza con mercato dell’impresa.

    Prova sponsorizzazione

    • contratto;
    • fattura dettagliata;
    • foto logo;
    • calendario eventi;
    • report visibilità.

    Caso 3: omaggi natalizi a clienti e fornitori

    Scenario. A dicembre l’azienda acquista 150 cesti regalo per clienti, fornitori e collaboratori.

    Come si legge in pratica. Gli omaggi vanno mappati per destinatario e valore. Se mancano elenco e criteri, è difficile distinguere rappresentanza, premio interno o spesa personale.

    Registro omaggi

    • elenco destinatari;
    • valore unitario;
    • fatture acquisto;
    • criterio di selezione;
    • trattamento IVA e deducibilità.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende con marketing, eventi e omaggi ricorrenti: controlla trattamento fiscale e documenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 108 TUIR, art. 109 TUIR, art. 19 IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cena con clienti è deducibile sempre?

    No. Va qualificata e documentata in base a finalità, destinatari e limiti applicabili.

    Pubblicità e rappresentanza sono uguali?

    No. Hanno finalità e regole fiscali diverse.

    Gli omaggi vanno tracciati?

    Sì. Elenco destinatari e valore sono molto utili.

    La fattura generica basta?

    No. Meglio avere descrizione chiara e documenti di supporto.

  • Articolo 104 Ter Legge Fallimentare

    Art. 104 Ter L. Fall. – Programma di liquidazione

    Programma di liquidazione

  • Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 169 CCII – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

  • Articolo 32 Contenzioso Tributario

    Art. 32 Cont. Trib. – Deposito di documenti e di memorie

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.

    2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

    3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

  • Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B. – Accordo di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo di un gruppo bancario, le societa’ italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa’ incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo puo’ essere concluso anche dalle societa’ indicate all’articolo 69.2 con le societa’ da essa controllate e le altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

    a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita’ eseguite tra societa’ del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;

    b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra societa’ del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la societa’ cui il sostegno e’ concesso si trovi in difficolta’ e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita’ del gruppo.

    3. Le societa’ che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita’ dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

    4. Il sostegno finanziario puo’ essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita’ da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche’ con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o piu’ operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.

    5. L’accordo e’ conforme ai seguenti principi:

    a) l’accordo e’ sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

    b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

    c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu’ dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita’ dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e’ influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

    6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo’ essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorita’ competente, i presupposti dell’intervento precoce.

    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo puo’ essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.”

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  • Articolo 33 Imposta di Registro

    Art. 33 Imp. Reg. – Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto è soggetto all’imposta stabilita per l’atto per il quale è stato conferito.

    2. L’atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all’imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

  • Articolo 104 Bis Legge Fallimentare

    Art. 104 Bis L. Fall. – Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda

    Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda