Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 141/2008 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Rositani nei confronti di Mauro Meli; il giudice contesta che tali dichiarazioni rientrassero nella tutela dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con deliberazione del 2 febbraio 2005, aveva esteso tale insindacabilità alle dichiarazioni del deputato Guglielmo Rositani rese nei confronti di Mauro Meli. Il GUP di Cagliari, che stava procedendo penalmente, ha sollevato conflitto contestando che quelle dichiarazioni non fossero connesse a funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorso n. 17/2007) contro la Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la delibera camerale di insindacabilità del 2 febbraio 2005 avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati. L’ammissibilità non implica alcuna decisione nel merito, ma soltanto che il conflitto è astrattamente proponibile.

    Il principio

    Il giudice ordinario è legittimato a proporre conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., quando ritiene che le dichiarazioni del parlamentare non presentino il nesso funzionale richiesto dalla norma costituzionale. La Corte verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto prima di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Quando un parlamentare può invocare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?

    Solo quando le opinioni espresse sono connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari: dibattiti in aula, commissioni, atti tipicamente parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori da questo ambito non sono coperte dall’immunità.

    Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    Il ricorso deve essere notificato alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. La Corte quindi decide nel merito, stabilendo se la delibera di insindacabilità fosse legittima o meno.

    Cosa succede se la Corte accoglie il conflitto nel merito?

    La delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e il processo penale a carico del deputato può proseguire davanti all’autorità giudiziaria.

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  • Corte cost. n. 140/2008 – Distacco di Comuni tra Regioni e cessazione della materia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Valle d’Aosta contro lo Stato in ordine alle procedure per il distacco dei Comuni di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Valle d’Aosta. Il procedimento si è estinto perché lo scioglimento anticipato delle Camere ha fatto decadere il disegno di legge costituzionale oggetto del conflitto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, lamentando che il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri nel 2007 — relativo al distacco dei Comuni di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte per aggregarli alla Valle d’Aosta — violasse le prerogative regionali nelle procedure di modifica territoriale. Lo scioglimento anticipato delle Camere nel 2008 ha fatto decadere il disegno di legge, rendendo privo di oggetto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta, con due ricorsi (notificati il 25 maggio e il 20 luglio 2007), ha promosso conflitto di attribuzione tra enti in relazione al disegno di legge costituzionale approvato nella seduta del Consiglio dei ministri n. 45 del 5 aprile 2007, concernente le procedure per il distacco di Noasca e Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il venir meno del disegno di legge per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere ha eliminato l’oggetto del conflitto, rendendo priva di utilità pratica qualunque pronuncia nel merito.

    Il principio

    Quando l’atto che ha originato un conflitto di attribuzione tra enti viene meno nel corso del giudizio (nella specie: decadenza del disegno di legge per scioglimento anticipato delle Camere), il processo si estingue per cessata materia del contendere, senza che la Corte pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Come si modifica il territorio di una Regione aggregando Comuni provenienti da un’altra?

    Ai sensi dell’art. 132 della Costituzione, il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione a un’altra richiede una legge costituzionale, previo referendum popolare nei Comuni e nelle Province interessate.

    Perché la Regione Valle d’Aosta aveva promosso conflitto?

    Lamentava che il procedimento avviato dal Governo non rispettasse correttamente le prerogative regionali e le forme previste dalla Costituzione per la modifica dei confini tra Regioni.

    Cosa accade a un conflitto di attribuzione quando l’atto impugnato decade?

    Il conflitto si estingue perché viene meno l’interesse a una pronuncia: non c’è più un atto lesivo da neutralizzare. La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 139/2008 – Giudizio secondo equità e libertà d’impresa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, che ha sostituito l’art. 113, secondo comma, c.p.c. imponendo al giudice di pace il giudizio necessario secondo equità nelle cause relative a contratti conclusi secondo moduli o formulari. La norma non viola né l’uguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 113, secondo comma, c.p.c. — nel testo risultante dal d.l. n. 18/2003 — obbliga il giudice di pace a decidere secondo equità le cause relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (contratti standardizzati di massa), indipendentemente dal valore della lite. Il Giudice di pace di Mercato San Severino, in una controversia tra un privato e ENEL Distribuzione s.p.a., dubitava della costituzionalità di tale obbligo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Mercato San Severino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito dalla legge n. 63/2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, contestando che il giudizio obbligatorio secondo equità per i contratti di massa potesse comprimere irragionevolmente la libertà di impresa e creare disparità tra le parti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il giudizio secondo equità del giudice di pace è uno strumento processuale legittimo, già ritenuto compatibile con la Costituzione in precedenti pronunce. La sua applicazione ai contratti di massa non viola né il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica privata.

    Il principio

    Il giudizio necessario secondo equità davanti al giudice di pace, esteso ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, è costituzionalmente legittimo: non viola né l’art. 3 né l’art. 41 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del criterio di giudizio applicabile a determinate categorie di controversie.

    Domande e risposte

    Cosa significa «giudizio secondo equità»?

    Il giudice non applica rigidamente la norma di legge ma decide secondo criteri di equità e buona fede, cercando la soluzione più giusta nel caso concreto. Non può però violare norme inderogabili di legge.

    Perché la norma si applica ai contratti di massa?

    I contratti conclusi su moduli o formulari predisposti unilateralmente da un contraente forte (come le utenze) presentano caratteristiche tipiche che il legislatore ha ritenuto idonee a giustificare un criterio di giudizio più elastico, a tutela del contraente debole.

    Le imprese possono contestare l’applicazione del giudizio equitativo?

    Possono impugnare la sentenza del giudice di pace per violazione di norme inderogabili, ma non per il solo fatto che sia stata resa secondo equità: questo è un potere che la legge attribuisce espressamente al giudice di pace.

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  • Corte cost. n. 138/2008 – Parte civile nel processo penale del giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 4, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 e 74 c.p.p. in relazione all’art. 7 c.p.c., nella parte in cui consente la costituzione di parte civile nel processo penale davanti al giudice di pace anche quando il valore del danno supera il limite di competenza civile del giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace è possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. Il giudice di pace di Firenze dubitava che ciò fosse costituzionalmente corretto quando il danno richiesto supera il valore di competenza civile del giudice di pace (pari, all’epoca, a 2.582,28 euro): in sede civile il giudice non avrebbe quella competenza, mentre in sede penale-civile la eserciterebbe indirettamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, lettera a), del d.lgs. n. 274/2000 e 74 c.p.p. in relazione all’art. 7 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui permetterebbe al giudice di pace di pronunciarsi su pretese civili il cui valore eccede la propria competenza civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La competenza civile e quella penale obbediscono a criteri diversi: il giudice penale che accoglie la domanda risarcitoria della parte civile esercita una competenza penale accessoria alla cognizione del reato, non la competenza civile per materia o valore.

    Il principio

    La cognizione della domanda risarcitoria della parte civile nel processo penale davanti al giudice di pace non è limitata dai criteri di competenza civile per valore: le due competenze seguono regole autonome, e la loro sovrapposizione non viola né l’uguaglianza né il giudice naturale precostituito per legge.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra la competenza civile e quella penale del giudice di pace?

    In sede civile il giudice di pace decide cause di valore non superiore a determinate soglie. In sede penale conosce dei reati attribuitigli dal d.lgs. n. 274/2000, e la cognizione accessoria del danno non è soggetta ai medesimi limiti di valore.

    La vittima di un reato può sempre costituirsi parte civile davanti al giudice di pace?

    Sì, nei limiti in cui il reato rientri nella competenza penale del giudice di pace. L’eventuale danno richiesto può superare i limiti della competenza civile ordinaria del medesimo giudice.

    Cosa significa l’art. 25 della Costituzione in questo contesto?

    L’art. 25 garantisce il diritto al giudice naturale precostituito per legge. La Corte ha ritenuto che la disciplina del giudice di pace penale rispetti tale garanzia, in quanto la competenza penale è predeterminata dalla legge in modo chiaro.

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  • Corte cost. n. 137/2008 – Indennità giudiziaria e maternità dei magistrati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità alle magistrate. La questione era già stata esaminata e ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge 19 febbraio 1981, n. 27 riconosce ai magistrati una speciale indennità denominata «indennità giudiziaria». Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione chiedendo se fosse discriminatorio non corrispondere tale indennità alle magistrate durante l’astensione obbligatoria per maternità, nel testo anteriore alle modifiche della legge finanziaria 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, con quattro ordinanze dell’11 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità durante l’astensione obbligatoria per maternità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La questione risultava già affrontata nella giurisprudenza costituzionale e la disciplina censurata era compatibile con il principio di uguaglianza, non emergendo una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie.

    Il principio

    L’esclusione dall’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità — nel regime anteriore alla riforma del 2004 — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, non configurandosi una discriminazione irragionevole nei confronti delle magistrate.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità giudiziaria?

    È un emolumento accessorio spettante ai magistrati in aggiunta allo stipendio tabellare, riconosciuto dalla legge n. 27/1981 a titolo di ristoro per le particolari condizioni di lavoro della funzione giudiziaria.

    La normativa è rimasta invariata dopo il 2004?

    No. La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha modificato la disciplina. La questione sollevata riguardava il solo testo anteriore a tale modifica.

    Cosa significa «manifestamente infondata»?

    Significa che la questione è priva di qualsiasi base argomentativa meritevole di approfondimento nel merito: la Corte la risolve in camera di consiglio senza pubblica udienza, con ordinanza anziè con sentenza.

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  • Corte cost. n. 136/2008 – Notifiche al difensore di fiducia e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., che impone di notificare all’imputato non detenuto tutti gli atti processuali successivi al primo presso il difensore di fiducia. La norma è legittima perché bilancia il diritto di difesa con la speditezza del processo, valorizzando il rapporto fiduciario tra imputato e difensore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale — introdotto nel 2005 — stabilisce che, dopo la prima notifica, tutti i successivi atti processuali destinati all’imputato non detenuto (compreso il decreto di citazione a giudizio) vengano consegnati direttamente al suo difensore di fiducia. Il Tribunale di Firenze dubitava che questa regola comprimesse il diritto dell’imputato a essere informato personalmente dei propri procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze (con due ordinanze del 2005 e del 2006) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notificazione degli atti successivi al primo sia eseguita al difensore di fiducia anche per il decreto di citazione a giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma risponde all’esigenza di bilanciare diritto di difesa e speditezza processuale. La nomina di un difensore di fiducia fa sorgere in capo a quest’ultimo un obbligo di continua e doverosa informazione verso il proprio cliente, così da garantire la piena conoscenza degli atti e delle fasi del procedimento. Il primo atto resta notificato nelle forme ordinarie, e la scelta non è arbitraria né sproporzionata.

    Il principio

    La notificazione degli atti processuali al difensore di fiducia dell’imputato non detenuto è costituzionalmente legittima: il rapporto fiduciario tra assistito e avvocato comporta un obbligo di informazione che tutela il diritto di difesa in modo equivalente alla notifica personale, senza violare né l’art. 111 né l’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Perché le notifiche successive alla prima vengono inviate al difensore e non all’imputato?

    Per semplificare la procedura e contrastare comportamenti dilatori: una volta nominato il difensore di fiducia, è ragionevole che questi sia il punto di riferimento per tutte le comunicazioni processuali successive.

    L’imputato rischia di non sapere nulla del proprio processo?

    No. Il difensore di fiducia ha l’obbligo professionale di informare costantemente il proprio cliente sugli atti e sulle fasi del procedimento. Questo obbligo è parte integrante del mandato fiduciario.

    La regola vale anche per il decreto di citazione a giudizio?

    Sì. La Corte ha confermato che la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia è compatibile con la Costituzione, purché il primo atto del procedimento sia stato notificato all’imputato nelle forme ordinarie.

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  • Corte cost. n. 135/2008 – Insindacabilità senatoriale articolo diffamatorio su sindacalista

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    La Corte costituzionale ha annullato la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Raffaele Iannuzzi, contenute in un articolo pubblicato su Panorama, in cui si attribuiva al defunto sindacalista Domenico Geraci un ruolo di tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. Le affermazioni non erano espressione di funzione parlamentare ma di attività giornalistica e politica extra-parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi aveva pubblicato su Panorama del 10 ottobre 2002 un articolo in cui scriveva che il defunto sindacalista Domenico Geraci, già dirigente UIL, sarebbe stato “un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra” e che sarebbe stato sullo stesso aereo di Luciano Violante e Giovanni Brusca. Il GIP di Milano stava processando il senatore per diffamazione a mezzo stampa della memoria del defunto. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle affermazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1), che aveva dichiarato che i fatti contestati al senatore Iannuzzi costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. L’articolo pubblicato su Panorama non costituiva la sostanziale riproduzione di atti parlamentari specifici. Il Senato aveva invocato genericamente l’impegno politico del senatore e il fatto che i temi trattati fossero stati discussi in Parlamento; ma il nesso neksari deve essere tra le singole affermazioni e specifici atti parlamentari, non tra il tema generale e l’attività parlamentare complessiva.

    Il principio

    Il mero riferimento ad attività parlamentare o a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento non basta a qualificare come esercizio di funzione parlamentare le dichiarazioni extra-parlamentari. La correlazione tra le singole affermazioni e specifici atti tipicamente parlamentari deve essere puntuale e verificabile.

    Domande e risposte

    L’insindacabilità copre anche gli articoli di giornale scritti da un parlamentare?

    No, di regola. L’attività giornalistica è espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), non della funzione parlamentare. Solo se l’articolo costituisce la sostanziale riproduzione di uno specifico atto parlamentare (es. discorso in Senato) può essere coperto dall’insindacabilità.

    Si può diffamare la memoria di una persona defunta?

    Sì. L’art. 597 c.p. punisce la diffamazione contro la memoria dei defunti. La querela può essere proposta dai prossimi congiunti del defunto. Il reato tutela sia la memoria del defunto sia il decoro dei suoi familiari.

    Cosa differenzia questa sentenza dall’ordinanza n. 122/2008?

    L’ordinanza n. 122 aveva dichiarato ammissibile (in fase preliminare) un conflitto analogo riguardante il deputato Taormina. La sentenza n. 135 decide nel merito un altro conflitto, già in fase di merito, e annulla la delibera del Senato. La sentenza n. 134 aveva fatto lo stesso per la Camera nel caso Di Luca, con lo stesso esito.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare; prerogativa istituzionale delle Camere, non privilegio personale del parlamentare
  • Corte cost. n. 134/2008 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni offensive di un giudice

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    La Corte costituzionale ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le affermazioni del deputato Alberto Di Luca nei confronti della giudice Mariaclementina Forleo. Le dichiarazioni, rese tramite comunicati ANSA, non costituivano esercizio di funzioni parlamentari ma esternazioni extra-parlamentari non coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Alberto Di Luca aveva rilasciato dichiarazioni a due comunicati ANSA del 4 febbraio 2005 criticando la giudice dell’udienza preliminare di Milano, dott.ssa Mariaclementina Forleo, in relazione a due sue decisioni: l’assoluzione di imputati per terrorismo internazionale e il diniego di consenso all’espulsione di un imputato disposta dal Ministro dell’interno. Il deputato aveva definito le decisioni della giudice “di tipo politico”, anteponienti “astratte ragioni procedurali” alla difesa della sicurezza. La Camera aveva dichiarato insindacabili queste affermazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, investito del processo penale per diffamazione a carico del deputato Di Luca, ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati del 22 novembre 2005 (Doc. IV-quater, n. 118), che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Di Luca e ha annullato la delibera. Le affermazioni, contenute in comunicati di agenzia, non costituivano la sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari; erano dichiarazioni extra-parlamentari rese nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., non della funzione parlamentare. La qualità di parlamentare non è di per sé sufficiente a garantire l’insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, Cost. non copre tutte le dichiarazioni di un parlamentare ma solo quelle che costituiscono la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni già manifestate nell’esercizio delle funzioni parlamentari (es. discorsi in aula, interrogazioni, proposte di legge). Le dichiarazioni extra-parlamentari che esprimono critiche personali a magistrati non sono coperte dalla prerogativa.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dall’aula sono insindacabili?

    Solo quando costituiscono la sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari precedentemente posti in essere (discorsi in Parlamento, voti, interrogazioni). La correlazione deve essere specifica e verificabile, non generica.

    La critica a un magistrato da parte di un parlamentare è sempre diffamazione?

    No. La critica, anche aspra, alle decisioni giudiziarie è lecita nell’ambito della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Diventa diffamazione quando attribuisce al magistrato condotte disonorevoli non riscontrate, senza base fattuale, ledendone onore e reputazione.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale per diffamazione riprende il corso normale davanti al giudice penale, che giudicherà nel merito se le dichiarazioni del deputato siano diffamatorie.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; prerogativa istituzionale non privilegio personale
  • Corte cost. n. 133/2008 – Fondo società dell’informazione enti locali competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni della Regione Lombardia sui commi della legge finanziaria 2007 riguardanti i fondi statali per la digitalizzazione degli enti locali e la società dell’informazione. L’intervento statale è legittimo in quanto esercizio della competenza esclusiva statale sul coordinamento informatico e sull’ordinamento degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006, art. 1, commi 892-895) prevedeva una spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per progetti di società dell’informazione (comma 892) e istituiva un Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali, con criteri di distribuzione (commi 893-894) e priorità dei progetti (comma 895). La Regione Lombardia aveva impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha impugnato i commi 892, 893, 894 e 895 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione (competenze regionali, sussidiarietà, autonomia finanziaria, leale collaborazione), nonché agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che lo Stato invadesse le competenze regionali in materia di digitalizzazione degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3 e 97 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e non fondate le questioni relative agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. L’intervento statale è legittimo: la digitalizzazione degli enti locali attiene al coordinamento informatico e all’ordinamento degli enti locali, materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. p) e r)). L’applicazione del principio di sussidiarietà è bilanciata dalla consultazione obbligatoria della Conferenza unificata.

    Il principio

    I fondi statali destinati alla digitalizzazione degli enti locali rientrano nelle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento degli enti locali e coordinamento informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni; non violano le competenze regionali quando prevedono forme adeguate di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

    Domande e risposte

    Cos’è il coordinamento informatico delle pubbliche amministrazioni?

    È la competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.) che consente allo Stato di fissare le regole tecniche per la digitalizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo l’interoperabilità dei sistemi su tutto il territorio nazionale.

    Perché la Conferenza unificata deve essere consultata?

    La Conferenza Stato-Regioni-Città e autonomie locali è la sede istituzionale del raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali. La consultazione preventiva garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione, bilanciando l’intervento unilaterale statale.

    Cosa significa che la Corte ha “riservato a separate pronunce” le altre questioni?

    La Regione Lombardia aveva impugnato molte altre disposizioni della stessa legge finanziaria 2007. La Corte ha deciso separatamente i commi 892-895 (oggetto di questa sentenza) e si è riservata di pronunciarsi sulle restanti questioni in altre sentenze.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenze esclusive statali e concorrenti; lett. p) ordinamento degli enti locali, lett. r) coordinamento informatico
    • Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà; attrazione in alto delle funzioni amministrative per esigenze di esercizio unitario
  • Corte cost. n. 132/2008 – Riscatto anticipato concessione gas naturale non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 69, della legge n. 239/2004 in materia di distribuzione del gas naturale, che salvaguardava la facoltà di riscatto anticipato delle concessioni se prevista nei contratti originari. La norma interpretativa non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 164/2000 aveva riformato il settore della distribuzione del gas naturale, prevedendo un periodo transitorio per le concessioni in essere. La legge n. 239/2004 (art. 1, comma 69) aveva interpretato autentica una norma transitoria, chiarendo che durante il periodo di transizione rimaneva salva la facoltà di riscatto anticipato della concessione da parte del Comune concedente, se tale facoltà era stata prevista nei contratti originari. Il Comune di Mirano aveva esercitato questa facoltà contro ENEL Rete Gas.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la norma interpretativa avesse un contenuto innovativo (reintroduzione del riscatto anticipato) e comprimesse l’affidamento delle imprese concessionarie nelle convenzioni stipulate con i Comuni, violando i principi di uguaglianza e buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma si limita a chiarire la portata della norma transitoria precedente e non reintroduce il riscatto anticipato come istituto generale scomparso. L’affidamento delle imprese concessionarie non poteva ritenersi leso poiché la facoltà di riscatto era già prevista nelle convenzioni originarie; le imprese erano consapevoli di questa clausola. Inoltre, il riscatto anticipato serve l’interesse pubblico alla riorganizzazione del servizio, il che è compatibile con il principio di buon andamento.

    Il principio

    L’affidamento delle imprese private nelle concessioni stipulate con la pubblica amministrazione non è tutelato in modo assoluto: quando la facoltà di riscatto anticipato era stata originariamente pattuita, le imprese non possono invocare un legittimo affidamento nella permanenza della concessione per l’intera durata del periodo transitorio.

    Domande e risposte

    Cos’è il riscatto anticipato di una concessione?

    È la facoltà del Comune concedente di acquisire anticipatamente la gestione del servizio, prima della scadenza naturale della concessione, corrispondendo un indennizzo al concessionario. Era previsto dalla normativa storica sulle concessioni dei pubblici servizi.

    Perché la riforma del 2000 (d.lgs. n. 164) era rilevante per le concessioni?

    Il d.lgs. n. 164/2000 aveva liberalizzato il mercato del gas naturale, prevedendo che le concessioni in essere fossero mantenute per un periodo transitorio prima di essere messe a gara. La norma censurata chiariva come si applicassero le clausole di riscatto durante questo periodo.

    Il concessionario che ha subito il riscatto può partecipare alla gara successiva?

    Sì. La Corte ha sottolineato che l’impresa il cui servizio è stato riscattato può partecipare senza limitazioni alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio (art. 15, comma 10, d.lgs. n. 164/2000).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2008 – Cooperazione internazionale regionale e competenza esclusiva statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Calabria sulla cooperazione internazionale, nella parte in cui invadeva la competenza esclusiva statale in materia di politica estera. Le Regioni possono svolgere attività di cooperazione internazionale ma non disciplinare ambiti riservati allo Stato come la politica estera e le relazioni con gli organismi internazionali sovranazionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 4 del 2007 sulla cooperazione e le relazioni internazionali. La legge disciplinava cinque tipi di interventi: cooperazione con le Regioni UE, partenariato istituzionale, cooperazione internazionale (art. 5), cooperazione umanitaria (art. 6) e internazionalizzazione economica, con un articolo sulla programmazione (art. 8). Il Governo aveva impugnato gli artt. 5, 6 e 8 dinanzi alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, 6 e 8 della legge della Regione Calabria n. 4/2007 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. a), e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione alla legge statale n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), sostenendo che la Regione invadesse la competenza esclusiva statale in materia di politica estera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionali specifiche parti degli artt. 5, 6 e 8: quelle relative a competenze che attengono alla politica estera dello Stato (ad es. formazione professionale di cittadini stranieri all’estero, rapporti con organismi internazionali, invio di personale all’estero, coordinamento delle attività di aiuto umanitario di competenza statale). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sulle restanti parti, che rientrano nella competenza concorrente regionale in materia di rapporti internazionali.

    Il principio

    Le Regioni possono svolgere attività di cooperazione internazionale nell’ambito delle proprie competenze costituzionali, ma non possono disciplinare atti o attività che attengono alla politica estera, materia riservata in via esclusiva allo Stato. Il confine è tra la dimensione operativa regionale e la direzione politica delle relazioni internazionali dell’Italia.

    Domande e risposte

    Le Regioni italiane possono avere relazioni internazionali?

    Sì, entro limiti precisi. L’art. 117, nono comma, Cost. consente alle Regioni di stipulare accordi con enti territoriali esteri e di partecipare a programmi internazionali nelle materie di propria competenza, ma solo nel quadro delle norme statali e con il coordinamento del Governo.

    Qual è la differenza tra cooperazione internazionale e politica estera?

    La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana (art. 1, l. n. 49/1987) ed è riservata allo Stato. Le Regioni possono svolgere attività di solidarietà internazionale nelle materie di propria competenza (es. formazione, sanità), ma non indirizzare la politica estera nazionale.

    Cosa sono le disposizioni dichiarate incostituzionali negli artt. 5, 6 e 8?

    Sono le parti che prevedevano competenze regionali su materie di esclusiva pertinenza statale: rapporti con organismi internazionali come l’ONU, invio di volontari all’estero, coordinamento dell’aiuto umanitario internazionale e meccanismi di raccordo con gli apparati statali della politica estera.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2008 – Sanzioni lavoro irregolare giurisdizione tributaria illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni per impiego di lavoro irregolare. Queste sanzioni non hanno natura tributaria e l’attribuirle al giudice tributario viola il divieto di istituzione di giudici speciali previsto dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 prevedeva sanzioni amministrative per le imprese che impiegavano lavoratori irregolari (non registrati nelle scritture obbligatorie). Il d.lgs. n. 546/1992, all’art. 2, comma 1, attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione su tutte le controversie riguardanti le sanzioni irrogate da uffici finanziari, comprese quelle per lavoro irregolare. Alcune commissioni tributarie hanno dubitato della legittimità di questa attribuzione di giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna e la Commissione tributaria provinciale di Udine hanno impugnato l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare, materia estranea al diritto tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni “comunque irrogate da uffici finanziari”, anche quando conseguano alla violazione di norme non tributarie. Trasformare il giudice tributario in giudice generale delle sanzioni irrogate dall’amministrazione finanziaria equivale a creare un giudice speciale non previsto dalla Costituzione.

    Il principio

    La giurisdizione tributaria non può essere estesa a controversie che non hanno natura tributaria per il solo fatto che la sanzione sia irrogata da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il riparto di giurisdizione deve seguire la natura della controversia, non l’organo che applica la sanzione.

    Domande e risposte

    Qual è la giurisdizione competente per le sanzioni da lavoro irregolare dopo questa sentenza?

    Il giudice del lavoro (tribunale in funzione di giudice del lavoro), competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e alle sanzioni connesse all’impiego irregolare.

    Perché le commissioni tributarie non possono giudicare il lavoro nero?

    Perché le commissioni tributarie sono giudici speciali competenti solo sulle materie tributarie (imposte, tasse, contributi). La controversia sulla regolarità dei rapporti di lavoro è una materia lavoristica, non fiscale.

    Cosa si intende per VI disposizione transitoria della Costituzione?

    È la norma transitoria che ha congelato i giudici speciali esistenti alla data dell’entrata in vigore della Costituzione, vietandone la creazione di nuovi (art. 102, secondo comma). Le commissioni tributarie sono state mantenute come eccezione storica ma non possono espandere la loro competenza a materie non tributarie.

    Norme collegate