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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sulla confisca per equivalente nei reati tributari (art. 322-ter c.p. e art. 1, comma 143, legge 244/2007). La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non retroagisce: si applica solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della norma che la prevede.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 322-ter del codice penale e dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, combinati con l’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), consentirebbero di applicare retroattivamente la confisca per equivalente ai reati tributari commessi prima dell’entrata in vigore di tale norma. I parametri invocati erano gli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente dubitava che applicare la confisca per equivalente a reati tributari anteriori all’introduzione di tale misura violasse i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di rispetto degli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.), in relazione al principio convenzionale di legalità delle pene.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria – non di misura di sicurezza – e pertanto non può operare retroattivamente. L’art. 200 c.p. riguarda le misure di sicurezza, categoria distinta dalla confisca per equivalente. L’interpretazione corretta della normativa esclude già la retroattività, e la questione è perciò manifestamente infondata.
Il principio
La confisca per equivalente, avendo natura di sanzione penale e non di misura di sicurezza, non soggiace al regime dell’art. 200 c.p. e non può essere applicata retroattivamente a reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma che la prevede.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra confisca per equivalente e misura di sicurezza?
La misura di sicurezza ha funzione preventiva e può essere applicata retroattivamente secondo l’art. 200 c.p. La confisca per equivalente, invece, ha natura sanzionatoria e deve rispettare il principio di irretroattività sfavorevole tipico delle pene.
A quali reati tributari si applica la confisca per equivalente?
Ai reati tributari commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 143, della legge 244/2007 (1° gennaio 2008), che ha esteso a tali reati la misura già prevista dall’art. 322-ter c.p. per i reati contro la pubblica amministrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 117, primo comma, della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, parametro della questione
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