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La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la prima questione (per contraddittorietà della prospettazione) e manifestamente infondata la seconda questione sull’art. 6, comma 1-bis, del d.l. 263/2006, che limita ai datori di lavoro privati il beneficio della sospensione dei contributi previdenziali concessa a fronte dell’emergenza vulcanica Etna 2002.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato con due distinte ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290. Tale norma, nel disciplinare la sospensione dei versamenti contributivi concessa a fronte dell’emergenza Etna 2002, ne limitava l’applicabilità ai soli datori di lavoro privati, escludendo le pubbliche amministrazioni. I dipendenti pubblici (tra cui Vigili del fuoco e Guardia di finanza) lamentavano di non poter beneficiare della misura.
La questione di legittimità costituzionale
Con la prima ordinanza il TAR censurava la norma in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77 secondo comma, 97, 101, 102 e 104 Cost.; con la seconda in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 Cost. Il comune denominatore era la denunciata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti da datori pubblici e privati, entrambi colpiti dalla medesima emergenza naturale.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della prima questione per contraddittorietà intrinseca della prospettazione: il TAR aveva prima identificato il thema decidendum nella contesta del piano di recupero dei contributi sospesi, poi aveva mutato oggetto parlando del diritto alla corresponsione del beneficio, rendendo impossibile verificare la rilevanza. La seconda questione è dichiarata manifestamente infondata, in conformità alla sentenza n. 325 del 2008 con cui la Corte aveva già giudicato non irragionevole la scelta del legislatore di limitare il beneficio ai datori privati.
Il principio
Non è irragionevole la scelta legislativa di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo in caso di calamità naturale ai soli datori di lavoro privati, in quanto le pubbliche amministrazioni, a differenza delle imprese private, dispongono di una capacità organizzativa e di risorse idonee a fronteggiare le situazioni di emergenza.
Domande e risposte
Qual era il beneficio previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio per l’emergenza Etna 2002?
L’o.P.C.m. n. 3254 del 2002 aveva previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei soggetti operanti nel territorio colpito dall’eruzione. Il piano di recupero prevedeva la restituzione in un arco temporale di otto volte i mesi di sospensione.
Perché i dipendenti pubblici erano esclusi dal beneficio?
L’art. 6, comma 1-bis, del d.l. 263/2006 aveva chiarito che il beneficio spettava ai soli datori di lavoro privati. La Corte ha ritenuto non irragionevole tale limitazione, poiché la pubblica amministrazione non persegue fini lucrativi e non è esposta alle stesse pressioni economiche di un’impresa privata colpita da una calamità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro centrale della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato
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