Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara ammissibile, in sede di delibazione preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d’appello di Milano. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. per le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva del 2001 nei confronti del dott. Caselli.
Di cosa si tratta
La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte d’appello di Milano, che aveva condannato il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni da lui rese nel corso di una trasmissione televisiva nel 2001 nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, nonostante la Camera avesse deliberato che tali dichiarazioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, comma 1, della Costituzione.
La questione
La Camera sosteneva che le dichiarazioni di Sgarbi fossero espressione di opinioni connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto coperte dalla garanzia dell’insindacabilità. La Corte d’appello di Milano, non condividendo tale qualificazione, aveva pronunciato condanna nonostante la delibera parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto nella fase preliminare di delibazione e dispone la notifica del ricorso alla Corte d’appello di Milano. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito della questione ma che riconosce la sussistenza dei requisiti formali per procedere all’esame del conflitto.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria è ammissibile quando la Camera abbia deliberato l’insindacabilità di dichiarazioni di un proprio membro e il giudice non abbia sospeso il procedimento, determinando una potenziale violazione della prerogativa parlamentare ex art. 68 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre anche dichiarazioni rese fuori dal Parlamento se connesse funzionalmente all’attività parlamentare.
Come si risolve un conflitto di attribuzione tra Camera e magistratura?
La Corte costituzionale è competente a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. In sede di ammissibilità verifica se il ricorso è proposto da un soggetto legittimato e se descrive una menomazione delle attribuzioni costituzionali dell’organo ricorrente.
Norme collegate
- Art. 68, comma 1, della Costituzione — insindacabilità parlamentare per opinioni ed atti funzionali, oggetto del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.