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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara ammissibile, in sede di delibazione preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d’appello di Milano. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. per le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva del 2001 nei confronti del dott. Caselli.

Di cosa si tratta

La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte d’appello di Milano, che aveva condannato il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni da lui rese nel corso di una trasmissione televisiva nel 2001 nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, nonostante la Camera avesse deliberato che tali dichiarazioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, comma 1, della Costituzione.

La questione

La Camera sosteneva che le dichiarazioni di Sgarbi fossero espressione di opinioni connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto coperte dalla garanzia dell’insindacabilità. La Corte d’appello di Milano, non condividendo tale qualificazione, aveva pronunciato condanna nonostante la delibera parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto nella fase preliminare di delibazione e dispone la notifica del ricorso alla Corte d’appello di Milano. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito della questione ma che riconosce la sussistenza dei requisiti formali per procedere all’esame del conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria è ammissibile quando la Camera abbia deliberato l’insindacabilità di dichiarazioni di un proprio membro e il giudice non abbia sospeso il procedimento, determinando una potenziale violazione della prerogativa parlamentare ex art. 68 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre anche dichiarazioni rese fuori dal Parlamento se connesse funzionalmente all’attività parlamentare.

Come si risolve un conflitto di attribuzione tra Camera e magistratura?

La Corte costituzionale è competente a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. In sede di ammissibilità verifica se il ricorso è proposto da un soggetto legittimato e se descrive una menomazione delle attribuzioni costituzionali dell’organo ricorrente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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