Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 237/2008 – Sorteggio offerte anomale appalti sottosoglia Sicilia restituzione

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    La Corte ha restituito gli atti al TAR Sicilia per una rivalutazione della questione sulla legittimità del meccanismo di sorteggio nell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sottosoglia, alla luce di una sopravvenuta modifica normativa regionale.

    Di cosa si tratta

    La normativa regionale siciliana (legge 7/2002 e succ. mod.) aveva introdotto nella disciplina statale degli appalti di lavori pubblici sottosoglia comunitaria un meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale che prevedeva il sorteggio come fattore determinante per individuare le offerte da escludere. Un’impresa che aveva partecipato alla gara per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all’Azienda Ospedaliera di Trapani contestava tale meccanismo davanti al TAR Sicilia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia dubitava della legittimità costituzionale della norma regionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione: il sorteggio, quale fattore sganciato da qualsiasi dato economico, sarebbe irragionevole, lesivo della libera iniziativa economica e contrario al buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al TAR Sicilia. Aveva rilevato che nelle more del giudizio la Regione Siciliana aveva adottato una nuova normativa (per la gestione dei finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013) che aveva modificato in parte la disciplina del meccanismo di esclusione automatica delle offerte, precisandone i criteri. Il giudice rimettente doveva quindi rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, il legislatore modifica la disciplina oggetto della questione, la Corte costituzionale non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante e se il dubbio di costituzionalità persista a fronte del nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli appalti “sottosoglia comunitaria”?

    Sono gli appalti di valore inferiore alle soglie fissate dalla normativa europea (allora circa 5,2 milioni di euro per i lavori pubblici), per i quali gli Stati membri hanno maggiore autonomia nella disciplina delle procedure di gara. La legge italiana (l. 109/1994) e le leggi regionali potevano dettare regole specifiche per tali appalti.

    Come funzionava il meccanismo di esclusione con sorteggio contestato?

    La norma regionale siciliana prevedeva che, nell’esclusione automatica delle offerte di maggior ribasso (anomale), venisse sorteggiato un fattore numerico-casuale che determinava quante offerte escludere, indipendentemente dai dati economici concreti. In questo modo offerte simili o identiche potevano avere destini diversi solo per effetto del caso.

    Perché tale meccanismo era ritenuto irragionevole?

    Perché l’esclusione di un’offerta dalla gara dovrebbe dipendere dalla sua anomalia economica (inaffidabilità dell’offerta), non da un fattore casuale. L’impresa esclusa per sorteggio potrebbe avere un’offerta perfettamente valida, il che contraddice il principio del buon andamento e della parità di trattamento tra concorrenti.

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  • Corte cost. n. 236/2008 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante ordine espulsione

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dai Tribunali di Paola contro l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento (delitto di cui all’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione), e inammissibili quelle dei Tribunali di Agrigento che censuravano anche la fattispecie del trattenimento illecito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 (TU immigrazione), introdotti dalla legge 271/2004, configurano rispettivamente come delitto il trattenimento dello straniero nel territorio nazionale in violazione dell’ordine di allontanamento (pena: reclusione da 1 a 4 anni) e prevedono l’arresto obbligatorio del colpevole in flagranza. I Tribunali di Agrigento (sezioni distaccate di Canicattì e Licata) e di Paola (sezione distaccata di Scalea) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti censuravano gli artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione: denunciavano che l’arresto obbligatorio sarebbe irragionevole quando l’inottemperanza all’ordine di espulsione è materialmente impossibile (per mancanza di documenti o mezzi), e che la trasformazione della precedente contravvenzione in delitto eluderebbe la sentenza costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il precedente arresto obbligatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni del Tribunale di Paola relative al comma 5-quinquies: avendo il legislatore trasformato la fattispecie da contravvenzione in delitto, la contraddizione rilevata dalla precedente sentenza costituzionale (che aveva colpito il vecchio arresto obbligatorio) è venuta meno. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni dei Tribunali di Agrigento, per mancanza di adeguata motivazione. Ha ribadito che i profili di sproporzione del sistema sanzionatorio restano rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.

    Il principio

    La trasformazione di una fattispecie da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, può rimuovere il vizio di incostituzionalità rilevato in precedenza dalla Corte: se la precedente pronuncia aveva colpito una sproporzione tra la gravità dell’illecito (contravvenzione) e la misura applicabile (arresto obbligatorio), la qualificazione come delitto elimina quella sproporzione.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra il regime previgente e quello introdotto dalla legge 271/2004?

    Prima del 2004, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento era una contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi, con arresto obbligatorio in flagranza. La Corte aveva dichiarato illegittimo tale arresto obbligatorio. La legge 271/2004 ha riqualificato la fattispecie come delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni, rendendo l’arresto obbligatorio nuovamente congruo.

    Cosa succede se lo straniero non può materialmente ottemperare all’ordine di espulsione?

    Le rimettenti avevano evidenziato che molti stranieri non hanno documenti o mezzi per raggiungere il Paese di origine. La Corte non ha risolto questo problema nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per vizi formali. Il problema dell’inesigibilità rimane aperto sul piano interpretativo.

    Perché le questioni di Agrigento sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione e non soddisfacevano i requisiti minimi per un corretto rinvio alla Corte costituzionale. Le censure erano generiche e non adeguatamente argomentate in relazione al caso concreto.

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  • Corte cost. n. 221/2008 – Estinzione del processo nel rito societario

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario), che prevedeva l’estinzione del processo quando l’istanza di fissazione dell’udienza non fosse notificata entro venti giorni. La sanzione dell’estinzione non è irragionevole, a differenza della mera cancellazione dal ruolo.

    Di cosa si tratta

    Il rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 disciplinava i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria con un sistema di scambi scritti tra le parti. L’art. 8, comma 4, prevedeva che se l’istanza di fissazione dell’udienza non veniva notificata nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti, il processo si estingueva immediatamente. Il Tribunale di Milano aveva dubitato che questa sanzione, più grave della cancellazione dal ruolo prevista per situazioni simili, fosse costituzionalmente legittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 8, comma 4, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’estinzione del processo fosse una sanzione irragionevolmente più grave della cancellazione dal ruolo, la quale è prevista per ipotesi analoghe nel rito ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il rito societario è un procedimento speciale caratterizzato da regole proprie; il legislatore aveva scelto l’estinzione come sanzione per l’inerzia dell’istante in quanto coerente con la logica deflatoria e acceleratoria del rito. La diversità rispetto al rito ordinario è giustificata dalla diversità di contesto.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella configurazione delle sanzioni processuali, compresa la scelta tra l’estinzione del processo e la meno grave cancellazione dal ruolo, purché la norma sia coerente con la logica del procedimento speciale in cui si inserisce e non irragionevole nel complesso.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito societario?

    Un procedimento civile speciale, introdotto nel 2003 e poi abrogato nel 2012, per le controversie in materia di società, intermediazione finanziaria e credito. Era basato su un sistema di memorie scritte scambiate tra le parti, con intervento del giudice in una fase successiva.

    Qual è la differenza tra estinzione e cancellazione dal ruolo?

    La cancellazione dal ruolo estingue il processo solo se non riassunto entro un termine; in tal caso può essere riattivato. L’estinzione invece chiude definitivamente il giudizio e il diritto fatto valere può essere riproposto solo nei limiti della prescrizione.

    Il rito societario è ancora in vigore?

    No. Il d.l. n. 1/2012 lo ha abrogato e le controversie societarie sono tornate nell’ambito del rito civile ordinario.

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  • Corte cost. n. 220/2008 – Parchi faunistici Valle d’Aosta e competenze ambientali

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    Il Presidente del Consiglio impugna la legge valdostana sui parchi faunistici sostenendo che invada la competenza statale esclusiva in materia ambientale. La Corte dichiara le questioni inammissibili perché il ricorso non aveva chiarito quale regime costituzionale applicare: lo Statuto speciale o l’art. 117 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che disciplinava i requisiti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei parchi faunistici (strutture zoologiche in cui sono custoditi animali selvatici). Lo Stato aveva impugnato la legge sostenendo che la custodia di animali selvatici in strutture zoo rientrasse nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in attuazione di una direttiva comunitaria del 1999 e del d.lgs. n. 73/2005 che la recepiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 4 della legge regionale valdostana n. 34/2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente) e all’art. 2, lettera d), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (competenza primaria regionale in materia di fauna), in relazione alla direttiva 1999/22/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni inammissibili per difetto di prospettazione. Il Governo ricorrente non aveva chiarito se i parametri da applicare fossero le norme dello Statuto speciale — che attribuisce alla Valle d’Aosta competenza primaria in materia di fauna — oppure le norme generali dell’art. 117 Cost. proprie delle Regioni ordinarie. Questa ambiguità non era meramente formale, ma incideva sulla sostanza della censura.

    Il principio

    Nei ricorsi in via principale, il Governo deve indicare con precisione quale sia il parametro costituzionale rilevante, distinguendo tra il regime dello statuto speciale regionale e le norme generali del Titolo V della Costituzione. L’omissione di tale specificazione comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di prospettazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i parchi faunistici ai fini di questa sentenza?

    Strutture equiparate ai giardini zoologici secondo la direttiva comunitaria 1999/22/CE: luoghi in cui animali selvatici vivi vengono custoditi e mostrati al pubblico per almeno sette giorni all’anno. Il d.lgs. n. 73/2005 ne aveva recepito la disciplina in Italia.

    Perché la Valle d’Aosta ha uno statuto speciale?

    Perché è una regione autonoma riconosciuta dalla legge costituzionale n. 4 del 1948, che le attribuisce potestà legislativa primaria in alcune materie, tra cui la fauna. Questo regime speciale si sovrappone alle norme generali del Titolo V Cost., creando complessità quando lo Stato vuole intervenire.

    La Regione Valle d’Aosta poteva disciplinare i parchi faunistici?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Avrebbe dovuto chiarire se prevalesse la competenza primaria regionale sulla fauna (statuto speciale) o la competenza esclusiva statale sull’ambiente (art. 117). Questa risposta resta aperta dopo la pronuncia del 2008.

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  • Corte cost. n. 235/2008 – Conflitto Provincia Bolzano Questore licenza sala da ballo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il Questore che aveva sospeso la licenza di una sala da ballo: il presunto vizio era riconducibile a una erronea applicazione della legge, non a un conflitto tra competenze, e la Provincia poteva tutelarsi con il normale ricorso al giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Questore della Provincia autonoma di Bolzano aveva sospeso per cinque giorni la licenza di esercizio di una sala da ballo, a seguito di episodi che avevano richiesto l’intervento della Polizia di Stato. La Provincia autonoma di Bolzano aveva sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che la materia degli “esercizi pubblici” rientrasse nella propria competenza legislativa (e amministrativa) concorrente, e che il Questore avesse invaso tale sfera agendo al di fuori dei propri poteri residuali di pubblica sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra enti (Provincia autonoma vs. Stato). La Provincia invocava gli artt. 9 n. 7, 16 e 20 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972), che le attribuiscono competenza concorrente sugli esercizi pubblici e poteri di pubblica sicurezza in tale materia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Ha ritenuto che, anche a voler riconoscere alla Provincia la competenza sui poteri di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici, il pregiudizio lamentato sarebbe ascrivibile al modo erroneo in cui la legge è stata applicata dal Questore. In tal caso non v’è conflitto di attribuzione in senso tecnico: la Provincia avrebbe potuto – e dovuto – impugnare il decreto del Questore davanti al giudice amministrativo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando il pregiudizio lamentato non deriva da una contestazione dell’atto quanto all’identificazione del potere competente, bensì dalla erronea applicazione della legge da parte di un organo dello Stato. In tale ipotesi, l’ente autonomo deve ricorrere alla normale tutela giurisdizionale amministrativa.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sugli esercizi pubblici nella Provincia di Bolzano?

    Lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici (art. 9, n. 7) e poteri amministrativi nella stessa materia (art. 16). Al Questore spettano residualmente le “altre attribuzioni” non rientranti nelle competenze provinciali ai sensi dell’art. 20 dello Statuto.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e ricorso giurisdizionale ordinario?

    Il conflitto di attribuzione è uno strumento straordinario riservato ai casi in cui vi è effettivamente una disputa sull’appartenenza di una competenza tra due enti costituzionali. Se l’ente ritiene invece che un atto sia illegittimo (per vizi di legittimità), lo strumento corretto è il ricorso al TAR.

    Cosa sarebbe successo se il conflitto fosse stato ammissibile?

    La Corte avrebbe dovuto decidere se la sospensione della licenza di una sala da ballo per motivi di ordine pubblico rientrasse nei poteri residuali del Questore o nelle competenze di pubblica sicurezza della Provincia. Si trattava di un problema di riparto ancora non definitivamente risolto per alcune fattispecie.

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  • Corte cost. n. 219/2008 – Riparazione ingiusta detenzione e proscoglimento

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui condiziona in ogni caso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione al proscioglimento nel merito. Chi ha subito custodia cautelare superiore alla pena poi inflitta ha diritto all’equa riparazione anche senza proscioglimento pieno.

    Di cosa si tratta

    L’art. 314 del codice di procedura penale riconosce il diritto a un’equa riparazione per chi sia stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto. La norma, però, legava questo diritto esclusivamente al proscioglimento nel merito. Le Sezioni unite penali della Cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale per i casi in cui la custodia cautelare era durata più a lungo della pena definitivamente inflitta: in questi casi l’imputato, pur non essendo prosciolto, aveva subito una detenzione superiore a quella che gli spettava.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno impugnato l’art. 314 c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 76 e 77 della Costituzione, sostenendo che fosse irragionevole negare la riparazione a chi avesse patito una detenzione cautelare superiore alla condanna definitiva, indipendentemente dall’esito assolutorio del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione sollevata dalle Sezioni unite e dichiara illegittimo l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito. La questione della Corte d’appello di Trieste è invece dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione autonoma.

    Il principio

    Il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione non può essere subordinato in ogni caso al proscioglimento nel merito: quando la custodia cautelare sofferta supera la pena poi irrogata, il soggetto ha diritto alla riparazione per la parte di detenzione eccedente la condanna, anche in assenza di proscioglimento.

    Domande e risposte

    Cosa è la riparazione per ingiusta detenzione?

    Un indennizzo riconosciuto dallo Stato a chi abbia subito custodia cautelare (carcerazione preventiva) e poi sia stato prosciolto o condannato a una pena inferiore al tempo già trascorso in carcere. Non è un risarcimento del danno, ma un ristoro equo per la limitazione della libertà personale.

    Chi può chiedere la riparazione dopo questa sentenza?

    Anche chi sia stato condannato, se la custodia cautelare sofferta ha superato la pena definitiva. In tal caso ha diritto alla riparazione per la differenza tra la detenzione subita e la pena inflitta.

    Come si calcola l’indennizzo?

    Il giudice fissa l’indennizzo in via equitativa, tenendo conto della durata della privazione della libertà e delle condizioni personali del richiedente. La legge prevede un massimale.

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  • Corte cost. n. 234/2008 – Prescrizione quinquennale ratei pensione non esigibili

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla prescrizione quinquennale applicata anche ai ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili. Il termine quinquennale, pur applicato prima della scadenza dei singoli ratei, non è manifestamente irragionevole né viola i diritti previdenziali garantiti dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un ex dipendente privato aveva diritto alla tredicesima mensilità e all’indennità integrativa speciale maturate durante il rapporto di lavoro (1967-1998), ai fini del calcolo della pensione della Corte dei conti. La sentenza di primo grado aveva dichiarato prescritti i ratei con scadenza precedente ai cinque anni dal momento in cui il pensionato aveva interrotto la prescrizione (2001), anche per i ratei non ancora “liquidi ed esigibili” al tempo. La Corte dei conti, sezione terza centrale d’appello, dubitava della costituzionalità dell’art. 2, primo comma, del r.d.l. 295/1939.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti aveva censurato l’art. 2, primo comma, del r.d.l. 295/1939 (nel testo sostituito dalla legge 428/1985) in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui assoggettava a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione già liquidi ed esigibili, ma anche quelli non ancora tali e non ancora ammessi a pagamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che: la disparità di disciplina tra diversi regimi previdenziali non viola l’art. 3 Cost. in quanto tali regimi presentano strutture e finalità differenti; il termine quinquennale non è incongruo rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici; né viola l’art. 38 Cost. perché non rende inoperante la tutela previdenziale.

    Il principio

    Un termine di prescrizione breve (quinquennale) applicato ai ratei di pensione – anche non ancora liquidi ed esigibili – non è di per sé incostituzionale: il legislatore può ragionevolmente contemperare il diritto alle prestazioni previdenziali con l’esigenza di certezza dei rapporti, purché il termine non sia talmente breve da rendere impossibile l’esercizio del diritto.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per ratei di pensione “non liquidi ed esigibili”?

    Sono le quote di pensione il cui importo non è ancora stato definitivamente determinato dall’ente previdenziale e che non sono ancora “ammesse a pagamento”: spesso riguardano voci variabili (indennità integrative, tredicesime, arretrati) che dipendono da calcoli complessi o da procedure di liquidazione non ancora concluse.

    Come decorre la prescrizione quinquennale dei ratei?

    Secondo la Corte di cassazione (sent. n. 2312/2006) e il giudice di primo grado, il termine quinquennale decorre dalla scadenza di ciascun singolo rateo, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno liquidato. La Corte dei conti rimettente auspicava invece che per i ratei non liquidati l’exordium praescriptionis decorresse dalla pubblicazione delle sentenze costituzionali nn. 204 e 232/1992.

    Perché la disparità tra diversi regimi previdenziali non viola l’art. 3 Cost.?

    Perché i differenti enti previdenziali (INPDAP, Cassa pensioni insegnanti, Corte dei conti) operano con regole proprie, storicamente diverse, che riflettono le particolarità dei rispettivi rapporti di lavoro. La Corte costituzionale non impone l’uniformità ma solo la ragionevolezza interna di ciascun regime.

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  • Corte cost. n. 218/2008 – Riserva di legge e tariffe imposta sulla pubblicità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 del d.lgs. n. 507/1993, che consente di adeguare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le tariffe dell’imposta sulla pubblicità. Il giudice rimettente aveva dubitato che ciò violasse la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.).

    Di cosa si tratta

    L’imposta sulla pubblicità è un tributo locale disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993. L’art. 37 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornare le relative tariffe con proprio decreto. La Commissione tributaria regionale per il Lazio aveva dubitato che affidare tale adeguamento a un atto dell’esecutivo violasse la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione, che richiede che le prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini siano previste dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, sostenendo che la norma attribuisse all’esecutivo una discrezionalità troppo ampia nell’adeguamento delle tariffe, senza che la legge avesse predeterminato i parametri entro cui tale discrezionalità potesse operare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale, poiché esisteva un dubbio interpretativo preliminare — relativo alla procedura di approvazione comunale delle tariffe — che avrebbe dovuto essere risolto prima di accedere alla questione di costituzionalità.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve risolvere ogni questione interpretativa pregiudiziale che potrebbe rendere irrilevante la questione stessa. L’omissione di questo passaggio determina l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Domande e risposte

    La riserva di legge in materia tributaria è assoluta o relativa?

    La riserva ex art. 23 Cost. è considerata dalla Corte costituzionale come relativa: la legge deve fissare i presupposti e i criteri dell’imposizione, ma può demandare ad atti secondari la determinazione di dettagli tecnici, come l’aggiornamento delle tariffe.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    Perché esisteva un’incertezza interpretativa sul funzionamento del meccanismo di adeguamento tariffario: se il d.P.C.m. avesse bisogno di un atto deliberativo del Comune per produrre effetti, la questione sarebbe divenuta rilevante solo in certe circostanze e il giudice avrebbe dovuto chiarire prima questa questione.

    L’imposta sulla pubblicità esiste ancora?

    No. Il d.lgs. n. 507/1993 è stato abrogato e sostituito dall’IMU e poi dall’imposta municipale unica. Il canone unico patrimoniale (d.lgs. n. 160/2019) ha successivamente sostituito l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

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  • Corte cost. n. 233/2008 – Rendita INAIL coniuge e assegno sociale requisito reddituale

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al computo della rendita INAIL del coniuge ai fini del limite reddituale per l’assegno sociale: il legislatore ha ampia discrezionalità nel definire i requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali, e la scelta di considerare tutte le entrate familiari non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, comma 6, della legge 335/1995 (riforma pensionistica Dini) stabilisce che, per determinare il reddito rilevante ai fini dell’assegno sociale, si tiene conto anche della rendita INAIL percepita dal coniuge del beneficiario. Una donna ultrasessantacinquenne si era vista sospendere l’assegno sociale perché il marito, invalido al lavoro, percepiva una rendita INAIL: sommando tale rendita al reddito del nucleo familiare, il limite previsto dalla legge risultava superato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 6, l. 335/1995, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui includeva la rendita INAIL del coniuge tra i redditi rilevanti per la concessione dell’assegno sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha richiamato la propria costante giurisprudenza per cui il legislatore ha ampia discrezionalità nel determinare i requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali, sia nella scelta delle voci da includere nel computo sia nella fissazione delle soglie. La scelta di includere la rendita INAIL del coniuge non è manifestamente irragionevole, essendo la medesima normativa già prevista per la pensione sociale (dalla quale l’assegno sociale deriva).

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuare i requisiti reddituali che condizionano l’erogazione delle prestazioni economiche assistenziali. Le scelte adottate sono censurabili solo se manifestamente irragionevoli o arbitrarie: il computo della rendita INAIL del coniuge, in linea con la disciplina della pensione sociale, è coerente con la finalità di contrastare situazioni di indigenza del nucleo familiare.

    Domande e risposte

    Cos’è l’assegno sociale?

    L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai cittadini ultrasessantacinquenni (o ultasessantasettennni dopo la riforma) che si trovino in condizioni economiche disagiate, privi di reddito o con reddito inferiore a una soglia stabilita annualmente. Ha sostituito la vecchia pensione sociale dal 1996.

    Perché la rendita INAIL del coniuge incide sull’assegno sociale?

    Perché il calcolo del reddito rilevante tiene conto del reddito familiare complessivo, incluse le prestazioni previdenziali e assistenziali ricevute da tutti i componenti del nucleo. La rendita INAIL, come le pensioni e le rendite in genere, è considerata reddito ai fini del limite di accesso alla provvidenza.

    La sentenza esclude qualsiasi tutela per le famiglie in cui il coniuge è invalido?

    No. La Corte ha auspicato un miglioramento e una razionalizzazione del sistema per rendere più efficace la tutela di cui all’art. 38 Cost. Tuttavia ha ritenuto che l’attuale disciplina non raggiunga il livello di irragionevolezza tale da giustificare l’intervento della Corte costituzionale in sostituzione del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2008 – Strutture balneari precarie e deroga vincoli paesaggistici Puglia

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    La Corte ha dichiarato illegittima una norma pugliese che consentiva il mantenimento annuale di strutture precarie su aree demaniali balneari in deroga ai vincoli paesaggistici: le Regioni non possono introdurre deroghe agli strumenti uniformi di protezione ambientale come l’autorizzazione paesaggistica, materia di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con una norma inserita nella legge finanziaria regionale 2007, aveva introdotto il comma 4-bis nell’art. 11 della legge regionale 17/2006 sulla tutela e uso della costa. Tale norma permetteva alle strutture precarie e amovibili, funzionali alle attività turistico-ricreative su aree demaniali, di rimanere in piedi tutto l’anno in deroga ai vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente censurava il comma 4-bis dell’art. 11 della l. reg. Puglia 17/2006 (introdotto dalla l. reg. 10/2007) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4-bis. Ha ricordato che le norme statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) – che impongono l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi su aree costiere – costituiscono standard uniformi di tutela ambientale che le Regioni non possono derogare unilateralmente, neppure nell’esercizio delle proprie competenze concorrenti in materia turistica e di demanio marittimo.

    Il principio

    Le Regioni, anche nelle materie di competenza concorrente o residuale, non possono introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi previsti dalla legislazione statale – come l’autorizzazione paesaggistica – la cui disciplina, ricadendo nella tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è riservata in via esclusiva allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa sono le strutture “precarie e amovibili” sugli arenili?

    Sono strutture leggere e smontabili (ombrelloni, cabine, barrette, pedane, chioschi) collocate sulle aree in concessione demaniale per l’esercizio di stabilimenti balneari. In genere devono essere rimosse a fine stagione, ma la norma pugliese consentiva di tenerle tutto l’anno senza autorizzazione paesaggistica.

    Perché serve l’autorizzazione paesaggistica per interventi sulle coste?

    Perché i territori costieri entro 300 metri dalla battigia sono sottoposti per legge a vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. a, d.lgs. 42/2004). Qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi richiede quindi l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio, in aggiunta ad eventuali concessioni edilizie.

    Le Regioni possono prevedere agevolazioni per le strutture balneari?

    Sì, nelle materie di loro competenza (turismo, demanio marittimo regionale), ma non possono esonerare dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, che rimane disciplina esclusiva statale. Le semplificazioni procedurali sono ammissibili, le deroghe sostanziali ai vincoli di tutela no.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale
  • Corte cost. n. 217/2008 – Competenza del tribunale per guida in stato di ebbrezza

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    Il Tribunale di Roma aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 186 del Codice della strada nella parte in cui attribuiva la competenza al Tribunale (anziché al giudice di pace come per l’art. 187 sulla guida sotto effetto di stupefacenti). La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto totale di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 186 del Codice della strada punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica e attribuisce la competenza penale al Tribunale. L’art. 187 punisce la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fattispecie analoga, ma prevede la competenza del giudice di pace (con relativi benefici processuali: oblazione, improcedibilità, estinzione del reato). Il Tribunale di Roma sosteneva che questa diversità di competenza creasse un’irragionevole disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 151/2003, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per l’irragionevole diversità di competenza rispetto alla fattispecie similare dell’art. 187.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Le ordinanze di rimessione erano totalmente prive di descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus: il Tribunale non aveva indicato i fatti storici su cui si fondava la questione, carenza che impedisce di valutare la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità costituzionale deve descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale in modo da consentire la verifica della rilevanza. L’omissione totale di tale descrizione determina l’inammissibilità manifesta della questione.

    Domande e risposte

    La differenza di competenza tra art. 186 e art. 187 CdS è costituzionalmente legittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per difetti formali, lasciando irrisolto il problema sostanziale di costituzionalità sollevato dal Tribunale.

    Cosa comporta per l’imputato la competenza del Tribunale anziché del giudice di pace?

    Chi è giudicato dal Tribunale non può accedere a istituti tipici del rito del giudice di pace, come l’oblazione (pagamento volontario per estinguere il reato) e la dichiarazione di improcedibilità per condotte riparatorie.

    Il problema è stato poi risolto?

    Sì, in parte. Il d.l. n. 117/2007 aveva già modificato la competenza per il reato di guida sotto stupefacenti attribuendola al giudice monocratico, avvicinando le due discipline, anche se il quadro normativo ha subito ulteriori modifiche negli anni successivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2008 – Revisore contabile Corte dei conti Sicilia incarico esterno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della legge regionale siciliana 21/2006, che attribuiva in via esclusiva ai magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia il ruolo di revisore contabile della società regionale di riscossione, violando l’indipendenza e l’autonomia dell’organo di controllo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana del 2006 imponeva che il revisore contabile della “Riscossione Sicilia” S.p.A. fosse scelto dall’Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici siciliani. Un consigliere della Corte dei conti aveva chiesto l’autorizzazione ad assumere tale incarico, ma il Consiglio di presidenza della Corte dei conti l’aveva negata ritenendo l’incarico non autorizzabile. Il TAR Sicilia, investito del ricorso del magistrato, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia aveva censurato l’art. 3 della l. reg. sic. 21/2006 in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, che garantiscono rispettivamente l’indipendenza della Corte dei conti nei confronti del potere esecutivo e l’indipendenza dei giudici speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 21/2006. Ha ritenuto che la norma, nel vincolare la scelta del revisore contabile all’area dei magistrati contabili in servizio in Sicilia – magistrati chiamati poi a rendere conto della propria attività di revisione allo stesso Assessorato regionale – compromettesse l’indipendenza della Corte dei conti garantita dalla Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati della Corte dei conti in modo da pregiudicare l’indipendenza di quell’organo costituzionale: la riserva di posizioni di controllo ai magistrati contabili scelti dall’esecutivo regionale crea un vincolo organico incompatibile con la garanzia di autonomia prevista dagli artt. 100 e 108 Cost.

    Domande e risposte

    Perché la norma regionale violava l’indipendenza della Corte dei conti?

    Perché i magistrati contabili, dopo aver svolto il controllo sulla gestione della Riscossione Sicilia, erano tenuti a riferire i risultati all’Assessorato regionale per il bilancio. Questo creava un rapporto di dipendenza funzionale tra i controllori e il soggetto controllato che sovvertiva le garanzie costituzionali di indipendenza.

    Cosa prevede l’art. 100, terzo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che la legge assicura l’indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo. Tale indipendenza riguarda sia la funzione giurisdizionale sia quella di controllo sulla gestione del bilancio delle pubbliche amministrazioni.

    Un magistrato della Corte dei conti può assumere incarichi extragiudiziari?

    Sì, ma solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che valuta la compatibilità dell’incarico con le funzioni istituzionali e con il principio di indipendenza. Nel caso di specie, il Consiglio aveva correttamente negato l’autorizzazione.

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