Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 72/2008 – Prescrizione legge ex cirielli appello retroattività lex mitior

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    La legge del 2005 (cd. ex Cirielli) aveva ridotto i termini di prescrizione, ma aveva escluso che queste riduzioni si applicassero ai processi già in corso in appello. Diversi giudici di secondo grado avevano dubitato della costituzionalità di questa esclusione, sostenendo che fosse ingiusta rispetto ai processi di primo grado (già dichiarati incostituzionali dalla Corte nel 2006). La Corte ha respinto i ricorsi ammissibili, spiegando che i processi in appello sono in una fase avanzata in cui le prove sono già state raccolte: mantenere i vecchi termini di prescrizione in quel caso è ragionevole, perché protegge il lavoro già svolto dai tribunali.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi . La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi (più brevi) termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge
    Parametro costituzionale: Art. 3 della Costituzione; artt. 10, secondo comma, e 11 Cost.
    Giudice rimettente: Corte d’appello di L’Aquila, Corte d’appello di Roma (più ordinanze), Corte d’appello di Palermo

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità di alcune questioni (Corti d’appello di L’Aquila, Roma r.o. 105 e 106, Palermo) per carenza di motivazione sulla rilevanza; dichiara non fondate le questioni sollevate dalle Corti d’appello di Roma con le ordinanze r.o. 107 del 2007, r.o. 347 del 2007 e r.o. 383 del 2007

    Il principio

    L’esclusione dell’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi (legge n. 251/2005) ai processi pendenti in grado di appello è ragionevole, a differenza di quanto già dichiarato incostituzionale per i processi di primo grado (sentenza n. 393/2006). Nei giudizi di appello la prova è già stata acquisita in primo grado, e la sentenza di primo grado costituisce atto rilevante ai fini della prescrizione (art. 160 c.p.). Pertanto la scelta del legislatore di mantenere i vecchi termini per i processi in appello tutela l’efficienza processuale e non disperde le attività già compiute.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge ex Cirielli del 2005 sui termini di prescrizione?

    Riduceva in molti casi i termini di prescrizione dei reati. Per bilanciare l’impatto sui processi in corso, prevedeva disposizioni transitorie che escludevano l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in appello.

    Perché la Corte ha trattato diversamente i processi in primo grado e quelli in appello?

    I processi in primo grado partivano da zero, quindi applicare i vecchi termini più lunghi poteva prolungare indefinitamente il processo. In appello, invece, la prova era già stata raccolta e la sentenza di primo grado aveva già interrotto la prescrizione: mantenere i vecchi termini era ragionevole per non disperdere il lavoro fatto.

    Quali questioni sono state dichiarate inammissibili in questa sentenza?

    Quelle di alcuni giudici d’appello che non avevano adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel loro processo specifico. La Corte richiede sempre una motivazione dettagliata sul collegamento tra la questione di costituzionalità e la causa concreta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2008 – Conflitto attribuzioni insindacabilità Taormina Camera

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Carlo Taormina nei confronti di due magistrati della Procura di Aosta. L’ordinanza ammette il conflitto alla fase istruttoria; il merito verrà deciso successivamente.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato nel 2004 alcune interviste a quotidiani e periodici, accusando i magistrati della Procura di Aosta di aver falsificato le prove nel processo ad Anna Franzoni. La Procura di Milano aveva esercitato l’azione penale per diffamazione a mezzo stampa. La Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle funzioni parlamentari, garantendo così l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GUP di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro questa delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione GUP, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 2 agosto 2007 (doc. n. 200), con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina nei confronti dei magistrati Maria Del Savio Bonaudo e Stefania Cugge, in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo che sussistesse la materia di un conflitto la cui risoluzione spettava alla propria competenza. Ha disposto la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando la decisione di merito a una fase successiva.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo della giurisdizione lamenti che una delibera parlamentare di insindacabilità menomi la propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, impedendo l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera può dichiarare che certe dichiarazioni rientrano in questa garanzia, ma la Corte costituzionale può verificare se tale dichiarazione sia corretta.

    In cosa consistevano le dichiarazioni contestate?

    In due interviste (su «La Stampa» del 20 luglio 2004 e su «Oggi» del 11 agosto 2004), l’on. Taormina aveva accusato i magistrati di Aosta di essere «marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove» e di aver emesso «richieste di rinvio a giudizio basate su prove false o inventate».

    Questa ordinanza condanna Taormina?

    No. L’ordinanza si limita ad ammettere il conflitto alla fase istruttoria. Il merito – cioè se le dichiarazioni fossero o meno nell’esercizio di funzioni parlamentari – doveva essere deciso in una pronuncia successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2008 – Rito societario connessione lavoro eccesso delega

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    La riforma del rito societario del 2003 prevedeva che, quando una causa societaria era collegata a una causa di lavoro, entrambe dovessero seguire le regole del processo societario, più rapido ma meno garantista per i lavoratori. La Corte ha dichiarato questa norma incostituzionale perché il Governo aveva ecceduto i poteri delegatigli dal Parlamento: la legge delega riguardava solo le cause societarie, non le cause connesse di altro tipo. Di conseguenza, le cause di lavoro collegate a cause societarie tornano a essere trattate con il rito del lavoro, che offre maggiori tutele al lavoratore.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario) – nelle pa. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario) – nelle parole «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile»
    Parametro costituzionale: Art. 76 della Costituzione (eccesso di delega); artt. 3, 24, 35 Cost.
    Giudice rimettente: Tribunale di Padova (in funzione di giudice del lavoro)

    La decisione della Corte

    Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003 limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile»

    Il principio

    Il legislatore delegato ha ecceduto i limiti della delega contenuta nell’art. 12 della legge n. 366 del 2001, la quale riguardava esclusivamente le materie del diritto societario, bancario e finanziario. Prevedere che il rito societario si applichi anche alle controversie connesse (ivi comprese quelle di lavoro) costituisce un intervento in materia di connessione tra procedimenti soggetti a riti diversi, non autorizzato dalla delega. La declaratoria di illegittimità riguarda l’intera clausola sulle controversie connesse, non solo quella relativa ai rapporti di lavoro.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito societario introdotto nel 2003?

    È un processo civile accelerato introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 per le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria, caratterizzato dallo scambio di memorie scritte e dalla riduzione dei tempi.

    Perché le cause di lavoro non potevano essere attratte nel rito societario?

    Perché la legge delega n. 366/2001 autorizzava il Governo a riformare solo il processo in materia societaria. Estendere il rito a cause connesse (incluse quelle di lavoro) eccedeva i limiti della delega, in violazione dell’art. 76 Cost.

    Cosa succede ora alle cause di lavoro collegate a cause societarie?

    Vengono trattate con il rito del lavoro, che offre maggiori garanzie ai lavoratori (pubblicità delle udienze, poteri istruttori del giudice più ampi, regime delle spese). Non possono più essere assorbite nel rito societario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2008 – Condono edilizio oblazione estinzione reato 36 mesi

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    Chi ha beneficiato del condono edilizio del 2003 e ha pagato per intero la somma dovuta doveva aspettare 36 mesi dal pagamento prima che il reato edilizio si estinguesse. La Corte ha dichiarato incostituzionale questa attesa obbligatoria nei casi in cui il Comune avesse già verificato e attestato che il pagamento era corretto. Se l’amministrazione ha già fatto il suo controllo e ha dato il via libera, far aspettare altri mesi non ha senso e viola il principio di ragionevolezza. Da ora, in questi casi il reato si estingue subito dopo l’attestazione comunale.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. l. 24 novembre 2003, n. 326) – nella parte in cui condiziona l’. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. l. 24 novembre 2003, n. 326) – nella parte in cui condiziona l’estinzione dei reati edilizi al decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione anche quando il Comune ha già attestato la congruità del pagamento
    Parametro costituzionale: Artt. 3, 97 e 111 della Costituzione
    Giudice rimettente: Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri

    La decisione della Corte

    Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 36, d.l. n. 269 del 2003 nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche quando, prima dei 36 mesi, l’autorità comunale abbia attestato la congruità dell’oblazione versata

    Il principio

    Il termine di 36 mesi previsto per l’estinzione dei reati edilizi da condono è giustificato nella misura in cui serve a consentire all’amministrazione di verificare la congruità dell’oblazione. Tuttavia, una volta che il Comune abbia già effettuato tale verifica e rilasciato l’attestazione di congruità, il protrarsi del termine diventa manifestamente irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., perché non assolve più ad alcuna funzione e prolunga inutilmente la pendenza del procedimento penale.

    Domande e risposte

    Cosa è il condono edilizio del 2003?

    È il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, che consentiva di regolarizzare abusi edilizi commessi entro una certa data, a patto di pagare un’oblazione (somma di denaro) al Comune e di soddisfare altri requisiti.

    Perché il termine di 36 mesi era irragionevole in alcuni casi?

    Il termine serviva a dare al Comune il tempo di verificare che l’oblazione fosse corretta. Se il Comune aveva già effettuato la verifica e rilasciato un’attestazione di congruità, il termine non serviva più a niente e la sua permanenza diventava priva di giustificazione razionale.

    Chi beneficia di questa sentenza?

    I titolari di immobili che avevano già pagato per intero l’oblazione del condono 2003 e avevano ricevuto dal Comune l’attestazione di congruità del pagamento prima della scadenza dei 36 mesi. Per loro il reato edilizio si estingue al momento dell’attestazione, non dopo 36 mesi.

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  • Corte cost. n. 83/2008 – Ceneri di pirite come sottoprodotto e ius superveniens

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia in relazione alla questione sulla qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti. Dopo la rimessione, il decreto legislativo n. 4/2008 aveva modificato sostanzialmente la norma impugnata, eliminando il riferimento specifico alle ceneri di pirite.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotto, esonerandole così dalla disciplina sui rifiuti. Un procedimento penale per gestione illecita di rifiuti (deposito di ceneri di pirite) aveva spinto il Tribunale di Venezia a dubitare che questa qualificazione fosse compatibile con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, che richiedono requisiti più stringenti per considerare un residuo di produzione come sottoprodotto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui qualifica le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, indipendentemente dalle caratteristiche richieste dalla giurisprudenza comunitaria, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Successivamente all’ordinanza di rimessione, il decreto correttivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed eliminato il riferimento particolare alle ceneri di pirite, modificando in modo sostanziale il quadro normativo. La Corte ha pertanto restituito gli atti al giudice rimettente perché valutasse l’incidenza della nuova disciplina sul procedimento principale.

    Il principio

    Lo ius superveniens che modifichi sostanzialmente la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi valuti se la questione mantenga rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotto era controversa?

    Perché la giurisprudenza comunitaria richiedeva, per considerare un residuo di produzione come sottoprodotto (anzi­ché rifiuto), che esso fosse riutilizzato direttamente, senza trasformazione preventiva, come parte normale di un processo industriale. La norma italiana sembrava più ampia.

    Come ha cambiato la situazione il d.lgs. n. 4/2008?

    Ha introdotto una nuova definizione generale di sottoprodotto (art. 183, comma 1, lettera p) e ha eliminato la menzione specifica delle ceneri di pirite, modificando così sostanzialmente il quadro normativo.

    Il d.lgs. n. 4/2008 ha risolto definitivamente la questione?

    Non necessariamente. La Corte ha lasciato al giudice rimettente il compito di valutare se la nuova disciplina fosse compatibile con il diritto comunitario e se le ceneri di pirite in quel caso specifico ricadessero nella categoria dei rifiuti o dei sottoprodotti.

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  • Corte cost. n. 82/2008 – Condotte riparatorie e avviso in citazione giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni del Giudice di pace di Montebelluna sull’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 274/2000, relativo all’avviso delle condotte riparatorie nel decreto di citazione. Come nell’analoga ord. n. 81/2008, le ordinanze di rimessione difettavano di descrizione fattuale e motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’imputato può estinguere il reato mediante condotte riparatorie (risarcimento del danno, restituzione, eliminazione delle conseguenze del reato) ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000. Il Giudice di pace di Montebelluna ha dubitato che il decreto di citazione dovesse contenere, a pena di nullità, l’avviso di questa possibilità per non violare il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montebelluna ha sollevato, con tre ordinanze del 2006-2007, questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che il decreto di citazione contenga l’avviso della possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione mancavano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie e difettavano di adeguata motivazione sia sulla rilevanza sia sulle ragioni del contrasto con i parametri costituzionali, secondo i medesimi criteri già applicati nell’ord. n. 81/2008.

    Il principio

    L’assoluta mancanza di descrizione delle fattispecie concrete e l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza e sul contrasto con i parametri costituzionali costituiscono cause di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    In cosa differisce questa questione da quella dell’ord. n. 81/2008?

    L’ord. n. 81 riguardava l’avviso dell’oblazione (pagamento di una somma), mentre questa ordinanza riguarda le condotte riparatorie (risarcimento, restituzione). Entrambe sono state dichiarate inammissibili per gli stessi vizi formali.

    Cosa sono le condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace?

    Sono comportamenti dell’imputato diretti a eliminare le conseguenze del reato o a risarcire il danno, che possono determinare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000.

    Il giudice di pace può ri-sollevare la questione con motivazione adeguata?

    Sì, la dichiarazione di manifesta inammissibilità non impedisce di riproporre la questione in modo corretto, con descrizione della fattispecie e motivazione puntuale sulla rilevanza e sull’incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2008 – Contestazione suppletiva recidiva giudizio abbreviato rimessione termini

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    Durante un processo, il pubblico ministero aveva contestato la recidiva a un imputato assente (contumace) dopo l’inizio del dibattimento. Il difensore aveva eccepito che l’imputato avrebbe dovuto poter chiedere il rito abbreviato. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile: l’imputato contumace non aveva formalmente chiesto nulla, e senza una procura speciale il difensore non poteva farlo per lui. Il problema era quindi ipotetico e non concreto, rendendo inutile l’esame della questione costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell’imputato per rich. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell’imputato per richiedere il rito abbreviato o l’applicazione della pena quando il PM contesta in dibattimento circostanze aggravanti (in particolare la recidiva) già desumibili dalle indagini
    Parametro costituzionale: Artt. 3, 24 e 111 della Costituzione
    Giudice rimettente: Tribunale di Roma (monocratico)

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

    Il principio

    La questione è inammissibile per difetto di rilevanza: nessuna richiesta di rito alternativo era stata concretamente presentata dall’imputato (contumace) nel giudizio a quo, sicché il quesito di costituzionalità non è pregiudiziale alla definizione del giudizio. Inoltre, essendo l’imputato contumace, il difensore non può presentare la richiesta di giudizio abbreviato in sua vece senza procura speciale, evenienza non attestata nell’ordinanza.

    Domande e risposte

    Un difensore può chiedere il rito abbreviato per un imputato contumace?

    No, non senza una procura speciale. La richiesta di accesso a un rito alternativo è un atto personalissimo che richiede la partecipazione diretta dell’imputato o, in caso di contumacia, una procura speciale conferita al difensore.

    Cosa cambia quando il PM contesta la recidiva durante il dibattimento?

    L’imputato presente può in linea di principio chiedere di accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento per l’intera causa. Ma se è contumace e non ha conferito procura speciale, questa facoltà non può essere esercitata dal solo difensore.

    Perché la questione era irrilevante?

    Perché nessuna richiesta di rito alternativo era stata concretamente avanzata nel processo. La norma impugnata, che disciplina la rimessione in termini per fare quella richiesta, non veniva quindi applicata nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2008 – Avviso oblazione decreto citazione giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Bianco sull’obbligo di inserire nel decreto di citazione l’avviso all’imputato della possibilità di richiedere l’oblazione. Le ordinanze di rimessione mancavano di una sufficiente descrizione delle fattispecie concrete e di adeguata motivazione sulla rilevanza e sul contrasto con l’art. 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’imputato può estinguere il reato mediante oblazione – cioè pagando una somma di denaro – ai sensi del decreto legislativo n. 274/2000. Il Giudice di pace di Bianco si è chiesto se il decreto di citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l’avviso all’imputato di questa possibilità, ritenendo che l’omissione violi il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bianco ha sollevato, con più ordinanze del 2005 e 2007, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga, quale requisito necessario, l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione, in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione mancavano di una sufficiente descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio e difettavano di adeguata motivazione sia sulla rilevanza nei procedimenti a quibus sia sulle ragioni del contrasto con l’art. 24 Cost. Alcune ordinanze presentavano anche specifiche cause di inammissibilità aggiuntive.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una sufficiente descrizione della fattispecie concreta sottoposta a giudizio e una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel procedimento principale sia sul contrasto tra la norma censurata e il parametro costituzionale invocato; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oblazione nel procedimento penale davanti al giudice di pace?

    L’oblazione è un istituto che consente all’imputato, per determinati reati, di estinguere il reato pagando una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento; nel procedimento davanti al giudice di pace è disciplinata dall’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000.

    Perché il giudice di pace riteneva necessario inserire l’avviso nel decreto di citazione?

    Perché senza quell’avviso l’imputato potrebbe ignorare la possibilità di estinguere il reato con il pagamento, con conseguente compressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione per essere ammissibile?

    Deve descrivere il fatto concreto sottoposto a giudizio, spiegare perché la norma censurata è rilevante per la decisione e motivare in modo adeguato le ragioni per cui essa contrasta con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2008 – Rimessione processo sospensione riproposizione istanza

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    Un imputato aveva più volte chiesto la rimessione del processo (trasferimento ad altro tribunale), e il giudice di Udine dubitava che la norma che non sospende automaticamente il processo fosse incostituzionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per un motivo procedurale: il giudice non risultava ancora tenuto ad applicare quella norma, perché la richiesta di rimessione non era nemmeno stata trasmessa alla Cassazione per la valutazione. In sostanza, il problema era prematuro e ipotetico, e quindi non poteva essere esaminato.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 47, comma 2, ultima parte, c.p.p. come sostituito dalla l. 7 novembre 2002, n. 248 – nella parte in cui prevede la . La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Art. 47, comma 2, ultima parte, c.p.p. come sostituito dalla l. 7 novembre 2002, n. 248 – nella parte in cui prevede la non sospensione del processo solo se la nuova richiesta di rimessione non è fondata su elementi nuovi
    Parametro costituzionale: Artt. 3 e 111 della Costituzione
    Giudice rimettente: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

    Il principio

    La questione è inammissibile per irrilevanza: il giudice a quo non risulta chiamato ad applicare la norma censurata, mancando la prova che la nuova richiesta di rimessione sia stata trasmessa alla Corte di cassazione e che il giudice abbia ricevuto notizia della sua assegnazione. La disposizione subordina l’obbligo di sospensione del processo a condizioni preliminari (assegnazione della richiesta alla Cassazione e fase qualificata del processo) che non risultano verificate nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Quando il giudice è obbligato a sospendere il processo in caso di rimessione?

    L’obbligo scatta solo quando la richiesta di rimessione è già stata trasmessa alla Cassazione e il processo ha superato una certa fase. Se la richiesta non è ancora stata inviata alla Cassazione, la sospensione non è dovuta.

    Cos’è la rimessione del processo?

    È il trasferimento di un procedimento penale a un tribunale diverso da quello originariamente competente, quando sussistono gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza. La Cassazione decide se accogliere la richiesta.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice di Udine non dimostrava di essere nella situazione in cui avrebbe dovuto applicare la norma contestata: senza prova che la richiesta fosse stata trasmessa alla Cassazione, la questione era ipotetica e prematura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2008 – Phone center Lombardia e difetto di rilevanza

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge lombarda che disciplinava i centri di telefonia (phone center). Il TAR Brescia aveva impugnato le norme sui requisiti igienico-sanitari e sull’autorizzazione, ma – come emerso dall’esame del caso concreto – tali norme non avrebbero dovuto essere applicate nel giudizio principale, mancando così il requisito della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva emanato nel 2006 una legge per regolamentare i centri di telefonia in sede fissa (phone center), imponendo requisiti igienico-sanitari e strutturali molto dettagliati e prevedendo la revoca dell’autorizzazione per i gestori che non si adeguassero entro un anno. Il TAR di Brescia, investito del ricorso di alcuni gestori stranieri, aveva dubitato della legittimità di queste norme per possibile violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, ha sollevato questione di legittimità degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che il provvedimento di sospensione impugnato nel giudizio principale era stato adottato sulla base del regolamento igienico anteriore alla legge regionale n. 6/2006, e che la competente amministrazione avrebbe potuto applicare la nuova legge solo alla scadenza del termine annuale previsto dall’art. 12. Il TAR quindi non avrebbe dovuto applicare le norme impugnate: le questioni erano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando le norme censurate non sono quelle su cui deve fondarsi la decisione del giudizio principale; il rimettente deve verificare con rigore quali norme debba effettivamente applicare.

    Domande e risposte

    Che tipo di norme imponeva la legge lombarda sui phone center?

    Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali molto dettagliati, con obbligo di adeguamento entro un anno per i centri già attivi, pena la revoca dell’autorizzazione.

    Perché la norma era irrilevante nel giudizio principale?

    Perché il provvedimento di sospensione impugnato dai ricorrenti era stato emesso prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 6/2006 e in base al previgente regolamento comunale di igiene.

    La legge lombarda sui phone center era valida?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, senza valutare il contenuto della legge regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2008 – Inammissibilità per aberratio ictus legge 46/2006

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari in relazione alla legge n. 46/2006 sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il giudice aveva indicato norme che non avrebbe dovuto applicare nel giudizio principale (il caso riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere, regolata dall’art. 428 c.p.p., non impugnato), configurando la cosiddetta aberratio ictus.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva questione di legittimità costituzionale, deve indicare le norme che è chiamato ad applicare nel giudizio davanti a lui. Se indica norme diverse – anche se tematicamente connesse – la questione è inammissibile perché manca la rilevanza. In questo caso, la Corte d’appello impugnava gli artt. 1 e 2 della legge n. 46/2006 relativi all’appello del PM contro sentenze dibattimentali, mentre il procedimento riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento dibattimentali e sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’appello del PM avverso una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela pronunciata dal GUP, il cui regime era disciplinato dall’art. 428 c.p.p. – norma non impugnata. Le norme censurate non erano quelle che il giudice avrebbe dovuto applicare: si trattava quindi di una inesatta indicazione della norma oggetto (aberratio ictus), che determina la manifesta inammissibilità.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per aberratio ictus si configura quando il giudice rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità norme che non deve applicare nel giudizio a quo; l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura priva la questione del requisito della rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’aberratio ictus nel giudizio costituzionale?

    Si verifica quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella che deve applicare nel proprio giudizio: la questione è priva di rilevanza perché la norma censurata non influisce sull’esito del processo principale.

    Qual era la norma che il giudice avrebbe dovuto applicare?

    L’art. 428 c.p.p., che disciplina il regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal GUP, era stato modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006, ma non era stato impugnato dal rimettente.

    Questa ordinanza chiude definitivamente la questione?

    Sì, quanto a questa specifica ordinanza di rimessione. La questione sostanziale sulla legge n. 46/2006 era però già stata affrontata dalla Corte con le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2008 – Giudizio abbreviato contestazione tardiva reato concorrente

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    Un imputato a cui era stato contestato un secondo reato durante il dibattimento aveva chiesto di accedere al rito abbreviato solo per quel nuovo addebito. Il Tribunale di Sala Consilina aveva dubitato della costituzionalità delle norme che non lo consentono. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile: il giudice non aveva considerato che il giudizio abbreviato non può essere chiesto solo per una parte del processo, ma deve riguardare tutta la causa. Poiché la richiesta dell’imputato era in ogni caso inammissibile per questo motivo, la questione di costituzionalità era irrilevante.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Artt. 438, 516 e 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di acced. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Artt. 438, 516 e 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato quando il PM contesti in dibattimento un reato concorrente già emerso nelle indagini preliminari
    Parametro costituzionale: Artt. 3, 24 e 111 della Costituzione
    Giudice rimettente: Tribunale di Sala Consilina

    La decisione della Corte

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando la motivazione sulla rilevanza è inadeguata: in particolare, il rimettente non ha considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato ‘parziale’ limitata a una sola imputazione, essendo necessario che il rito alternativo riguardi l’intero processo. L’omessa valutazione di tale orientamento rende difettosa la motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    È possibile chiedere il rito abbreviato solo per una delle imputazioni?

    No. Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che riguarda l’intero processo, non una singola imputazione. La giurisprudenza costante esclude richieste «parziali» di accesso al rito alternativo.

    Cosa succede quando il PM contesta un reato concorrente in dibattimento?

    L’imputato acquisisce il diritto di chiedere al giudice di procedere con il rito alternativo per l’intero processo, inclusa la nuova imputazione. Ma non può chiedere il rito abbreviato solo per il reato aggiunto.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile?

    Perché il rimettente non aveva tenuto conto di questo orientamento giurisprudenziale consolidato. La mancata considerazione di elementi decisivi per valutare la rilevanza rende difettosa la motivazione dell’ordinanza e quindi inammissibile il ricorso.

    Norme collegate