Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 310/2008 – Competenza estradizione imputati minorenni Corte d’appello

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p. nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello ordinaria, e non alla sezione per i minorenni, la competenza a decidere sull’estradizione di soggetti che erano minorenni al momento dei fatti per cui l’estradizione è richiesta.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione relativa alla competenza a decidere sull’estradizione di V. G., soggetto che era minorenne all’epoca dei fatti per i quali la Romania chiedeva l’estradizione (danneggiamento e furto aggravato). Il ricorrente sosteneva che la competenza spettasse alla sezione minorenni della Corte d’appello, con le maggiori garanzie previste dalla normativa sul processo minorile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello, e non alla sezione minorenni, la competenza sull’estradizione di soggetti minorenni all’epoca dei fatti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il sistema vigente non impone necessariamente che la procedura di estradizione per fatti commessi da minorenni sia di competenza della sezione minorenni della Corte d’appello. Le garanzie per i minori sono assicurate dalla giurisprudenza di legittimità, che nega l’estradizione quando l’ordinamento straniero non assicura tutele processuali e sostanziali adeguate. La scelta del giudice competente rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La competenza in materia di estradizione per reati commessi da minorenni non è costituzionalmente imposta in capo alla sezione minorenni della Corte d’appello. La tutela del minore nel procedimento di estradizione è assicurata dalla valutazione sostanziale delle garanzie offerte dallo Stato richiedente, non dalla mera attribuzione della competenza al giudice specializzato.

    Domande e risposte

    Chi decide sull’estradizione in Italia?

    La Corte d’appello nel cui distretto si trova la persona di cui è richiesta l’estradizione decide sulla richiesta avanzata dallo Stato straniero. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 700 ss. del codice di procedura penale.

    Ci sono tutele speciali per i minorenni nell’estradizione?

    Sì. La giurisprudenza italiana nega l’estradizione quando lo Stato richiedente non garantisce ai minori un trattamento differenziato e mitigato rispetto agli adulti, sia sul piano processuale che sanzionatorio. L’Italia rifiuta l’estradizione se il minore rischia di essere giudicato e detenuto come un adulto.

    Cosa si intende per «minorenne all’epoca dei fatti»?

    Per minorenne all’epoca dei fatti si intende chi non aveva ancora compiuto diciotto anni quando ha commesso il reato per cui l’estradizione è richiesta, anche se al momento della procedura di estradizione è già diventato maggiorenne.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2008 – Conversione pignoramento termine preclusione retroattività

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p.c. e della norma transitoria sulla conversione del pignoramento, nella parte in cui fissano un termine più stringente per l’istanza di conversione applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo civile del 2005-2006 ha modificato l’art. 495 c.p.c., anticipando il termine entro cui il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro). Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ha dubitato della costituzionalità della norma transitoria che rendeva la nuova disciplina applicabile anche alle procedure esecutive già pendenti, privando il debitore di un diritto già maturato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p.c. e dell’art. 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 35/2005, nella parte in cui la nuova disciplina restrittiva si applicava retroattivamente anche alle procedure per cui non era ancora stata emessa l’ordinanza di vendita.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’applicazione della nuova disciplina alle procedure pendenti non viola né l’art. 3 né l’art. 24 della Costituzione. Il legislatore può modificare le norme processuali con efficacia immediata anche per i procedimenti in corso, salvo che ciò non determini un sacrificio sproporzionato di diritti già definitivamente acquisiti. Nel caso di specie, il debitore non aveva ancora esercitato il diritto alla conversione e la nuova disciplina è ragionevole nel contesto della riforma del processo esecutivo.

    Il principio

    Le norme processuali possono avere efficacia immediata anche sui procedimenti pendenti, in applicazione del principio tempus regit actum. Una norma processuale retroattiva viola la Costituzione solo se incide in modo sproporzionato su posizioni giuridiche già definitivamente acquisite, non quando interviene su una facoltà non ancora esercitata.

    Domande e risposte

    Cosa è la conversione del pignoramento?

    La conversione del pignoramento è il diritto del debitore esecutato di chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (pari al credito + spese + interessi). Permette al debitore di evitare la vendita forzata dei beni.

    Quando va chiesta la conversione?

    Secondo il testo riformato dell’art. 495 c.p.c., l’istanza di conversione deve essere presentata prima che sia disposta la vendita o assegnazione dei beni. Il vecchio regime consentiva di presentarla fino al giorno della vendita.

    Le norme processuali possono applicarsi retroattivamente?

    Sì, in linea di principio. Il principio tempus regit actum implica che le norme processuali si applicano subito, anche ai procedimenti in corso. Il limite sta nel non poter sacrificare irragionevolmente diritti già definitivamente acquisiti.

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  • Corte cost. n. 308/2008 – Revoca automatica assegnazione casa familiare nuova convivenza

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, che prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza o matrimonio del genitore assegnatario, a condizione che tale norma sia interpretata nel rispetto dell’interesse del figlio minore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso aveva introdotto l’art. 155-quater c.c., che prevedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare al genitore che instaurasse una nuova convivenza o contraesse un nuovo matrimonio. Diversi tribunali avevano dubitato della costituzionalità di tale revoca automatica, che escludeva ogni valutazione dell’interesse dei figli minori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Ragusa hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c. nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualsiasi valutazione dell’interesse del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, «nei sensi di cui in motivazione». La norma è costituzionalmente legittima a condizione di essere interpretata in modo conforme all’art. 30 della Costituzione: la revoca dell’assegnazione non opera mai automaticamente, ma deve essere sempre subordinata a una valutazione giudiziale dell’interesse del minore. Il giudice può e deve verificare se la revoca sia o meno nell’interesse del figlio.

    Il principio

    L’assegnazione della casa familiare è un istituto finalizzato alla tutela dell’interesse dei figli minori. Anche quando sopravvenga una nuova convivenza o un nuovo matrimonio del genitore assegnatario, il giudice deve sempre valutare se la revoca corrisponda all’interesse del minore, non potendo essa operare in modo puramente automatico.

    Domande e risposte

    Cosa accade alla casa familiare dopo la separazione?

    In caso di separazione o divorzio con figli minori, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario dei figli, anche se non ne è proprietario. L’assegnazione tutela l’interesse dei figli a mantenere l’ambiente domestico.

    Il genitore assegnatario perde la casa se si risposa?

    Secondo l’art. 155-quater c.c. (oggi trasfuso nell’art. 337-sexies), la nuova convivenza o il nuovo matrimonio del genitore assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione. Tuttavia, la Corte precisa che la revoca non è automatica: il giudice deve sempre verificare l’interesse del figlio minore.

    L’interesse del minore prevale sempre?

    Sì, secondo la Corte l’art. 30 della Costituzione impone che l’interesse del minore sia sempre valutato e che nessun automatismo possa escludere tale valutazione. Il giudice ha il potere di mantenere l’assegnazione anche in caso di nuova convivenza se ciò è nell’interesse del figlio.

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  • Corte cost. n. 307/2008 – Insindacabilità parlamentare opinioni Berlusconi conflitto attribuzioni

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    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo. La Corte accerta che le dichiarazioni non erano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Silvio Berlusconi era imputato del reato di diffamazione per dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione radiofonica nel novembre 1999, nelle quali aveva accusato il gruppo editoriale La Repubblica di aver «barattato l’impunità» del suo editore Carlo Caracciolo. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Secondo la Corte, le dichiarazioni dell’on. Berlusconi alla trasmissione radiofonica «Radio anch’io» non erano riconducibili all’esercizio di attività tipicamente parlamentari né costituivano una divulgazione esterna di atti parlamentari. Mancava pertanto il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione non si estende a qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma richiede un nesso funzionale tra l’opinione espressa e l’esercizio del mandato parlamentare. Le dichiarazioni rese in trasmissioni radiotelevisive di carattere non parlamentare non godono di questa copertura se non vi è un collegamento con atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, non personale: protegge solo ciò che è direttamente connesso all’esercizio del mandato.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale (come un giudice) ritiene che un altro organo (come il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza. Nel caso delle insindacabilità parlamentari, il giudice che vuole procedere penalmente contro un parlamentare può impugnare davanti alla Corte la delibera di insindacabilità della Camera.

    Qual è il criterio per stabilire se una dichiarazione è parlamentare?

    La Corte richiede un «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari oppure devono consistere nella divulgazione all’esterno di atti compiuti nel contesto parlamentare. Non basta che l’autore sia un parlamentare.

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  • Corte cost. n. 306/2008 – Indennità accompagnamento stranieri senza carta soggiorno

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui subordinano l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno, escludendo così i non autosufficienti totali privi del requisito reddituale.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina albanese in stato di coma vegetativo a seguito di incidente stradale si era vista rifiutare l’indennità di accompagnamento dall’INPS perché, pur possedendo i requisiti sanitari e risiedendo legalmente in Italia da più di sei anni, non era titolare della carta di soggiorno. Quest’ultima richiedeva a sua volta un requisito reddituale che la donna, non potendo lavorare, non poteva soddisfare. Il Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui condizionano l’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, escludendo gli stranieri totalmente non autosufficienti.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate. Il requisito della carta di soggiorno per ottenere l’indennità di accompagnamento introduce una discriminazione irragionevole a danno degli stranieri totalmente invalidi, che per la loro condizione sono strutturalmente impossibilitati a soddisfare il requisito reddituale. La norma contrasta con i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute.

    Il principio

    Le prestazioni assistenziali destinate a persone in condizione di totale non autosufficienza, come l’indennità di accompagnamento, non possono essere negate agli stranieri regolarmente soggiornanti per il solo fatto che essi non dispongono di redditi sufficienti a ottenere la carta di soggiorno. Tale esclusione viola gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento?

    L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore di persone totalmente invalide che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non dipende dal reddito del richiedente.

    Cosa richiedeva la norma agli stranieri?

    La legge finanziaria 2001 (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000) aveva limitato l’accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno (poi divenuta permesso CE per soggiornanti di lungo periodo), che a sua volta richiedeva un requisito reddituale.

    Questa sentenza vale ancora oggi?

    Sì, il principio è stato confermato e rafforzato da successive pronunce. Le prestazioni assistenziali destinate ai totalmente invalidi spettano agli stranieri regolarmente soggiornanti, senza poter essere condizionate a requisiti di lungo soggiorno o di reddito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 305/2008 – Testimonianza indiretta polizia giudiziaria dichiarazioni non verbalizzate

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p., escludendo così le dichiarazioni raccolte senza verbalizzazione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, la Corte di cassazione aveva sollevato questione sulla norma che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria. Il nodo riguardava le dichiarazioni di una fonte informale, riferite a verbale dalla polizia ma non previamente verbalizzate con le formalità di legge. La norma, come interpretata dalla giurisprudenza, non era chiara se il divieto valesse anche per tali dichiarazioni non formali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 627, comma 3, del codice di procedura penale. La questione riguardava se il divieto di testimonianza indiretta degli agenti di p.g. si applicasse anche alle dichiarazioni acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni anche quando acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Il divieto di testimonianza indiretta deve applicarsi uniformemente, indipendentemente dal rispetto delle formalità di verbalizzazione.

    Il principio

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni altrui si applica a prescindere dalle modalità di acquisizione delle stesse. Escludere dal divieto le dichiarazioni non verbalizzate crea un’ingiustificata disparità di trattamento e consente di eludere le garanzie del contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cos’è la testimonianza indiretta (o de relato)?

    La testimonianza indiretta è la deposizione di chi non ha percepito direttamente i fatti, ma riferisce ciò che gli è stato raccontato da altri. Nel processo penale, essa è soggetta a rigide limitazioni per garantire il contraddittorio sulla prova.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché limitava il divieto alle sole dichiarazioni verbalizzate secondo le formalità di legge, consentendo di aggirare il divieto semplicemente non verbalizzando le dichiarazioni. Ciò creava una disparità irragionevole e indeboliva le garanzie del processo accusatorio.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre in dibattimento su ciò che persone informate sui fatti hanno detto loro, indipendentemente dal fatto che tali dichiarazioni siano state o meno verbalizzate. Il divieto ha portata generale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2008 – Accreditamento sanitario Calabria blocco illegittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 18/2004, che bloccava il rilascio di nuovi accreditamenti per strutture sanitarie private fino alla determinazione del fabbisogno regionale. Il blocco indiscriminato violava i principi di ragionevolezza, buon andamento e tutela della salute, impedendo l’accreditamento anche a strutture già autorizzate e in possesso dei requisiti.

    Di cosa si tratta

    L’accreditamento è il provvedimento che consente a una struttura sanitaria privata di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. La Regione Calabria aveva adottato una norma che sospendeva qualsiasi nuovo accreditamento fino a quando non fosse stato definito il fabbisogno regionale di prestazioni specialistiche, con l’unica eccezione delle strutture già incluse in pregresse disposizioni di sanatoria. Una società di diagnostica genetica, già autorizzata dalla Regione, aveva presentato domanda di accreditamento e si era vista opporre un diniego in applicazione di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria, sezione di Catanzaro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, l. reg. Calabria n. 18/2004 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La norma veniva criticata perché imponeva un blocco assoluto e indeterminato nel tempo, senza alcuna valutazione caso per caso dei requisiti della struttura richiedente, in contrasto con la disciplina nazionale sull’accreditamento (d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, comma 3, della legge regionale Calabria n. 18/2004. La norma, imponendo un blocco totale e temporalmente indeterminato degli accreditamenti senza prevedere alcuna valutazione individuale, violava il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e i vincoli derivanti dalla disciplina statale in materia di tutela della salute (art. 117 Cost.).

    Il principio

    Una norma regionale che sospende indefinitamente il rilascio di accreditamenti sanitari, senza consentire alcuna valutazione individuale della struttura richiedente e senza un termine certo per la definizione del fabbisogno, è irragionevole e viola i principi costituzionali di buon andamento e tutela della salute. La pianificazione sanitaria regionale deve avvenire entro termini definiti e non può bloccare a tempo indeterminato l’accesso al sistema delle strutture private già autorizzate.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra autorizzazione e accreditamento sanitario?

    L’autorizzazione è il titolo che consente a una struttura di svolgere attività sanitaria in conformità ai requisiti minimi di sicurezza. L’accreditamento è un ulteriore riconoscimento che consente alla struttura di operare per conto del SSN ed essere remunerata con fondi pubblici.

    Perché il blocco era irragionevole?

    Perché non prevedeva un termine certo entro cui la Regione avrebbe determinato il fabbisogno, lasciando le strutture private in una condizione di incertezza indefinita; e perché non distingueva tra strutture che soddisfacevano i requisiti e strutture che non li soddisfacevano, applicando un divieto uguale a tutti.

    Una Regione può contingentare gli accreditamenti?

    Sì, ma deve farlo con criteri ragionevoli, trasparenti e verificabili, definendo il fabbisogno entro termini certi e garantendo alle strutture interessate la possibilità di partecipare alla procedura di selezione. Un blocco totale e indefinito è invece incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 304/2008 – Cessata materia contendere contratti trasporto pubblico Sicilia

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    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso una norma regionale che prorogava i contratti di affidamento provvisorio del trasporto pubblico locale. La norma impugnata era stata nel frattempo abrogata dall’Assemblea regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 26 gennaio 2008, che mediante rinvio al Regolamento (CE) n. 1370/2007 prorogava automaticamente fino al 3 dicembre 2019 i contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale, senza espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di appalti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa regionale siciliana (d.d.l. n. 665-721-724) per violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 14 del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana). La norma prorogava ope legis i contratti di trasporto pubblico senza gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti pubblici.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, l’Assemblea regionale siciliana ha abrogato la disposizione impugnata, eliminando la norma censurata dall’ordinamento regionale. Venuto meno l’oggetto del ricorso, non vi è più motivo di decidere nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, l’abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, purché la norma abrogata non abbia ancora prodotto effetti irreversibili.

    Domande e risposte

    Cosa è la «cessata materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dal ricorrente. La Corte prende atto che non vi è più nulla da decidere.

    Perché la norma siciliana era contestata?

    La norma prevedeva una proroga automatica dei contratti di trasporto pubblico fino al 2019 senza obbligo di gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti che impongono procedure competitive per l’affidamento di servizi pubblici.

    Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

    Sì. In Sicilia, a differenza delle altre regioni, il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali è esercitato dal Commissario dello Stato, che può impugnare le deliberazioni legislative prima della promulgazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2008 – Restituzione atti legge fallimentare termine reclamo

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    La Corte Costituzionale restituisce gli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché rivaluti la rilevanza della questione sollevata sull’art. 119, comma 2, della legge fallimentare, alla luce delle sopravvenute modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui il termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorreva dalla data di affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data di comunicazione ai creditori agevolmente identificabili. La questione era relativa a un caso in cui il reclamo era stato presentato dopo la scadenza del termine, poiché il decreto di chiusura non era mai stato comunicato alla reclamante.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorra, per i creditori agevolmente identificabili, dall’affissione anziché dalla comunicazione del medesimo decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata modificata dall’art. 109 del d.lgs. n. 5/2006 e dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 169/2007, che hanno riformato la disciplina delle procedure concorsuali. Il rimettente deve verificare se tali modifiche incidano sulla rilevanza della questione originariamente sollevata.

    Il principio

    Quando interviene uno ius superveniens che modifica la norma oggetto di questione di costituzionalità pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto di chiusura del fallimento?

    Il decreto di chiusura del fallimento è il provvedimento con cui il tribunale dichiara conclusa la procedura fallimentare. Contro di esso i soggetti legittimati possono proporre reclamo entro il termine di legge, che tradizionalmente decorreva dall’affissione alla porta del tribunale.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La restituzione degli atti è un provvedimento con cui la Corte Costituzionale rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, perché una modifica normativa sopravvenuta potrebbe aver cambiato il quadro giuridico. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    La riforma del diritto fallimentare del 2006-2007 ha risolto il problema?

    La riforma organica della legge fallimentare (d.lgs. n. 5/2006, corretto dal d.lgs. n. 169/2007) ha modificato la disciplina della chiusura del fallimento e dei relativi termini di impugnazione. La Corte rimette al giudice di Napoli la valutazione se le nuove norme abbiano eliminato il vizio denunciato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 360/2008 – Conflitto attribuzioni Sgarbi insindacabilità parlamentare ammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti di due magistrati. La fase di ammissibilità apre la strada all’esame nel merito del conflitto.

    Di cosa si tratta

    L’on. Vittorio Sgarbi, in alcuni articoli di stampa, aveva espresso giudizi duramente critici su due magistrati (Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni) a seguito dell’arresto del senatore Lino Jannuzzi da esse disposto. Il Tribunale di Monza stava procedendo penalmente contro Sgarbi per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati, con delibera del 12 settembre 2007, aveva dichiarato che le opinioni di Sgarbi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni di Sgarbi e l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per applicare l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Le frasi contestate — che accusavano i magistrati di ignoranza della legge — non sarebbero riconducibili a tipiche attività parlamentari.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha solo valutato l’ammissibilità del conflitto: ha accertato che sussistevano i requisiti soggettivo (un organo giurisdizionale e un organo parlamentare) e oggettivo (la delibera della Camera interferiva con il potere giurisdizionale del Tribunale). Ha quindi dichiarato ammissibile il conflitto e ha ordinato la notifica alla Camera dei deputati per avviare la fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo giurisdizionale contesta a un ramo del Parlamento di aver esercitato, dichiarando l’insindacabilità ex art. 68 Cost., un potere che spettava invece all’autorità giudiziaria. La fase di ammissibilità serve a verificare che il conflitto sia configurabile in astratto, senza ancora pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa guarentigia tutela la libertà di mandato parlamentare ma non copre le dichiarazioni prive di nesso con le funzioni legislative o di controllo.

    Cosa si intende per «nesso funzionale»?

    Il nesso funzionale è il collegamento tra le dichiarazioni extra moenia (fuori dal Parlamento) di un parlamentare e l’attività svolta in seno alle assemblee o nelle commissioni. Senza questo nesso, l’insindacabilità non si estende a quanto detto fuori dalle aule parlamentari.

    Come si è concluso il conflitto nel merito?

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità; la pronuncia nel merito è avvenuta in un momento successivo con una sentenza separata della Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2008 – Appello parte civile sentenze proscioglimento

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 1, della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. I giudici rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche alternative prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 ha modificato profondamente il sistema delle impugnazioni penali, abrogando tra l’altro la possibilità per la parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento. Il Tribunale di Sondrio e il Tribunale di Reggio Emilia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tale riforma leda i diritti della parte civile che voglia impugnare una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la parte civile possa proporre appello nei casi di cui all’art. 576 c.p.p. Il Tribunale di Reggio Emilia ha invece impugnato l’art. 10, comma 1, della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. I rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche diverse da quelle praticate, idonee a superare i vizi di costituzionalità denunciati. La Corte ricorda che la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile in precedenti ordinanze (n. 226, 155 e 3 del 2008, n. 32 del 2007).

    Il principio

    Il giudice rimettente è tenuto a sperimentare tutte le soluzioni interpretative disponibili prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. La mancata verifica di percorsi ermeneutici alternativi rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    La parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento?

    Dopo la riforma della legge n. 46/2006, la parte civile non può appellare in via autonoma le sentenze di proscioglimento. Può tuttavia proporre impugnazione nei casi residui previsti dall’art. 576 c.p.p., e la questione sul loro esatto ambito applicativo è stata ritenuta dalla Corte risolvibile in via interpretativa.

    Cosa significa che la questione è «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la questione presenta un vizio procedurale così evidente da non richiedere neppure un esame nel merito della costituzionalità. Nel caso specifico, i tribunali rimettenti non avevano prima tentato di interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione.

    Quale norma disciplina l’appello della parte civile nel processo penale?

    L’art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre appello contro le sentenze di condanna ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che riguardano i propri interessi civili. La legge n. 46/2006 ha ulteriormente ristretto l’appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2008 – Interrogatorio garanzia aggravamento misura cautelare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogare l’imputato quando la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p., nella fase tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Quando una misura cautelare (ad esempio gli arresti domiciliari) viene aggravata — ad esempio sostituita con la custodia in carcere — perché l’imputato ha violato le prescrizioni imposte, sorge la questione se l’imputato abbia diritto a essere sentito dal giudice prima che l’aggravamento produca effetti, tramite l’istituto dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. Il caso riguardava un aggravamento disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha impugnato l’art. 294, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p. nella fase inter-grado. Secondo il rimettente, l’aggravamento ex art. 276, comma 1, è una misura altamente discrezionale, non dissimile dall’applicazione ex novo di una misura cautelare, e quindi richiederebbe l’interrogatorio come garanzia del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. L’art. 294 c.p.p. non si applica nell’ipotesi di aggravamento della misura cautelare ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p.: in quel caso l’imputato ha già potuto difendersi nel procedimento principale e dispone degli strumenti impugnatori per contestare il provvedimento di aggravamento, che costituiscono garanzia sufficiente del diritto di difesa.

    Il principio

    L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. è istituto diverso dal diritto di impugnare il provvedimento cautelare: esso è richiesto nella fase genetica della misura, non necessariamente nel caso di aggravamento di una misura già in atto, per il quale esistono strumenti di controllo adeguati (appello cautelare). La mancata previsione dell’interrogatorio nell’ipotesi di aggravamento non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è l’interrogatorio di garanzia?

    L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’audizione dell’imputato da parte del giudice, obbligatoriamente prevista entro cinque giorni dall’applicazione di una misura coercitiva, per consentire all’interessato di esporre le proprie ragioni e al giudice di verificare la persistenza delle esigenze cautelari.

    Quando si applica l’art. 276, comma 1, c.p.p.?

    L’art. 276, comma 1, c.p.p. consente al giudice di aggravare la misura cautelare o di sostituirla con una più grave quando l’imputato trasgredisce le prescrizioni inerenti alla misura applicata (es. lascia il domicilio senza autorizzazione). È un rimedio sanzionatorio all’inottemperanza.

    L’imputato è privo di garanzie nel caso di aggravamento?

    No: dispone dell’appello cautelare davanti al tribunale del riesame, uno strumento che consente un controllo pieno sulla legittimità e sul merito del provvedimento di aggravamento. La Corte ha ritenuto questo rimedio sufficiente a garantire il diritto di difesa.

    Norme collegate

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