Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 15/2008 – competenza Stato-Regioni

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La sentenza n. 15 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della C

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di refe, censurata in riferimento a art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare ( senten.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Preside

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2008 – processo civile

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    L’ordinanza n. 14 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un giudizio a quo in riferimento a disposizioni legislative sottoposte al vaglio della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata dal Tribu

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 14 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2008 – questione tributaria

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    L’ordinanza n. 13 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (App. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (App, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, perché: a) contrasta con il principio di ragionevolezza, o.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Co

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 13 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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  • Corte cost. n. 12/2008 – sanzione amministrativa

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    L’ordinanza n. 12 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così c. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così c, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comm.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misu

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 12 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 11/2008 – imposta reddito

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    La sentenza n. 11 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e relativa all’IRPEF dell’anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 14 luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156,

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della le

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2008 – competenza Stato-Regioni

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    La sentenza n. 10 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g ) ed h ), e terzo comma, della Costituzione – degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente). 1.1.— Il ricorrente, in via preliminare, illustra il contenuto delle impugnate disposizioni, evidenziando che, in particolare, l’art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre lim

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettere g ) ed h ), e terzo comma, della Costituzione – degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), pro

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 9/2008 – legge finanziaria bilancio

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    La sentenza n. 9 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    1. – La Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell’art. 1, che aggiunge il comma 6- ter all’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazion

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettere e ), g ) e r ), della Costituzione. 9. – La Regione Campania, in prossimità dell’udienza pubbl.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: la Corte costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2008 – reato e pena

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    L’ordinanza n. 8 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali, censurata in riferimento a articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, c

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 8 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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  • Corte cost. n. 7/2008 – edilizia residenziale pubblica

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    L’ordinanza n. 7 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La norma scrutinata riguardava: art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in mate. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in mate, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, venendo a determinare una ingiustificata discriminazione n.

    La decisione della Corte

    La Corte si è pronunciata con il seguente dispositivo. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ri

    Il principio

    La pronuncia fissa i limiti entro i quali il legislatore può intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali applicabili.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 7 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata definita con apposita pronuncia.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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  • Corte cost. n. 6/2008 – disciplina societaria

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    L’ordinanza n. 6 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, pertanto, af. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, pertanto, affinché possa riten.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2190 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale ordinario di Milano con l’ordin

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 6 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

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    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2008 – successione ereditaria

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    L’ordinanza n. 5 del 2008 della Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. La norma scrutinata riguardava: art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzion. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzion, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato –, in q.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Torino.

    Il principio

    La sopravvenienza normativa ha modificato il quadro di riferimento. La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 5 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata con restituzione degli atti.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

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    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2008 – successione ereditaria

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    L’ordinanza n. 4 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al c. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione aveva ad oggetto art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura p.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappel

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la ordinanza n. 4 del 2008?

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

    Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

    Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

    Norme collegate