Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 319/2008 – Conflitto attribuzioni Regione Calabria inammissibile

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria contro la citazione in giudizio della Procura regionale della Corte dei conti, perché il ricorso era stato notificato solo all’Avvocatura generale dello Stato e non al Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione all’atto di citazione notificato dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di consiglieri regionali calabresi per l’acquisto di oggetti-omaggio per un importo di Euro 54.921,25. La Regione invocava la guarentigia prevista dall’art. 122, comma 4, della Costituzione, ritenendo che la citazione in giudizio ledesse le prerogative dei consiglieri regionali.

    Il conflitto di attribuzione tra enti

    Il conflitto di attribuzione tra enti è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui una Regione o lo Stato lamentano che un atto dell’altro ente abbia invaso la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. Nel caso di specie, la Regione Calabria riteneva che l’azione della Corte dei conti compromettesse le prerogative dei consiglieri regionali tutelate dall’art. 122 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 319 del 2008, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il vizio riscontrato è di natura procedurale: il ricorso era stato notificato unicamente all’Avvocatura generale dello Stato, mentre la consolidata giurisprudenza della Corte richiede, nei conflitti tra enti, che la notifica sia effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri. L’inosservanza di tale regola processuale determina l’inammissibilità del ricorso.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato, il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, quale soggetto legittimato a stare in giudizio per lo Stato, e non soltanto all’Avvocatura generale dello Stato. Il rispetto di tale regola processuale è condizione di ammissibilità del conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 122, comma 4, della Costituzione?
    L’art. 122, comma 4, Cost. prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una forma di insindacabilità analoga a quella prevista per i parlamentari dall’art. 68 Cost.
    Chi rappresenta lo Stato nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale?
    Nei conflitti di attribuzione tra enti, lo Stato è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. La notifica del ricorso deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio, non direttamente all’Avvocatura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 318/2008 – Mutamento giudice e prove dibattimentali

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. sull’utilizzabilità delle prove nel caso di mutamento del giudice dibattimentale. La questione era stata già esaminata e risolta con l’ordinanza n. 67/2007.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova, in nove distinte ordinanze (r.o. nn. 4-12 del 2008) di analogo tenore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentono che le prove assunte dal giudice originariamente investito del giudizio siano utilizzabili quando il giudice muta nel corso del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti sostenevano che il principio di immediatezza – secondo cui il giudice che decide deve essere lo stesso che ha assistito all’assunzione delle prove – sarebbe compromesso quando il collegio o il giudice monocratico muta durante il dibattimento. In tale ipotesi, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese innanzi al giudice precedente non garantirebbe, secondo i rimettenti, il pieno rispetto del contraddittorio e della parità delle parti.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 318 del 2008, ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la questione era già stata esaminata con l’ordinanza n. 67 del 2007, che aveva ribadito la legittimità del meccanismo processuale vigente. Il sistema consente la lettura dei verbali di prove già assunte in caso di mutamento del giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio garantito dalla partecipazione delle parti all’assunzione originaria della prova.

    Il principio

    Il mutamento del giudice nel corso del dibattimento non determina l’inutilizzabilità delle prove già assunte. Il legislatore ha bilanciato il principio di immediatezza con le esigenze di continuità processuale e con il diritto al contraddittorio nell’assunzione della prova. La lettura dei verbali ex art. 511 c.p.p. costituisce un meccanismo processuale conforme ai parametri costituzionali, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa accade se il giudice dibattimentale cambia nel corso del processo?
    Il nuovo giudice può utilizzare le prove assunte dal predecessore attraverso la lettura dei relativi verbali, ai sensi degli artt. 511 e seguenti c.p.p. Il contraddittorio è garantito dal fatto che le parti hanno già partecipato all’assunzione originaria della prova.
    Cosa significa «manifesta infondatezza» di una questione di costituzionalità?
    La manifesta infondatezza indica che la questione è priva di qualsiasi fondamento alla luce dei parametri costituzionali evocati e della giurisprudenza costituzionale consolidata, così da non richiedere un’ulteriore trattazione nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 317/2008 – Intercettazioni parlamentari e restituzione atti

    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice a quo dopo che la sentenza n. 390/2007 aveva già dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 6 della legge n. 140/2003 sulle intercettazioni di parlamentari. Il GIP del Tribunale di Torino doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce di quella pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza iscritta al r.o. n. 35 del 2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di utilizzo di intercettazioni telefoniche che coinvolgono membri del Parlamento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP rimettente aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento in cui era necessario valutare l’utilizzabilità di intercettazioni telefoniche casualmente captate nei confronti di un parlamentare. La norma censurata imponeva particolari procedure autorizzative per l’uso di tali intercettazioni, che il rimettente riteneva in contrasto con i principi di uguaglianza, di difesa e di obbligatorietà dell’azione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 317 del 2008, ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 390 del 2007 della stessa Corte aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando l’intercettazione riguardasse comunicazioni di un parlamentare, dovesse informarne immediatamente il presidente della Camera competente. Il rimettente era quindi chiamato a rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia sopravvenuta.

    Il principio

    Quando una sentenza della Corte costituzionale interviene su una norma impugnata nelle more del giudizio di legittimità, il giudice a quo deve rivalutare la rilevanza della questione originariamente sollevata. La restituzione degli atti serve a consentire tale rivalutazione, evitando pronunce su questioni che potrebbero essere divenute irrilevanti o che richiedono una nuova lettura alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per restituzione degli atti al giudice a quo?
    La Corte restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, tenuto conto delle modifiche normative o delle pronunce sopravvenute.
    Cosa prevede la legge n. 140/2003 sulle intercettazioni di parlamentari?
    La legge n. 140/2003 disciplina le modalità di autorizzazione e utilizzo nel processo penale delle intercettazioni di comunicazioni che coinvolgono membri del Parlamento, richiedendo specifici controlli parlamentari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2008 – Peculato d’uso militare Guardia di Finanza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e dell’art. 215 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non escludono dall’ambito di applicazione della fattispecie di peculato militare il militare della Guardia di Finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e l’abbia immediatamente restituita. La disparità di trattamento rispetto al peculato d’uso comune (art. 314, secondo comma, c.p.) violava l’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese stava giudicando un militare della Guardia di Finanza imputato di peculato per aver utilizzato per fini privati un’autovettura di servizio e il relativo autista. Il rimettente aveva rilevato che, mentre nell’ordinamento comune il peculato d’uso (uso momentaneo con restituzione immediata) è un reato autonomo con trattamento più mite, nel diritto penale militare tale distinzione non esisteva, con conseguente disparità di trattamento irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e art. 215 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevedono l’esclusione del peculato d’uso. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: GUP del Tribunale di Termini Imerese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione. Ha ritenuto che la disparità di trattamento tra il peculato d’uso militare e quello comune sia priva di ragionevolezza: le situazioni sono in tutto simili, differenziandosi solo per la qualifica soggettiva militare del colpevole, circostanza che non giustifica un maggior rigore. Di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità delle norme nella parte riferita al peculato d’uso, con il risultato che tale condotta — in forza dell’art. 16 c.p. — ricade nell’ambito dell’art. 314, secondo comma, c.p. (peculato d’uso comune).

    Il principio

    La qualifica soggettiva militare non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo rispetto all’analogo reato comune, quando non sussistano specifiche esigenze dell’amministrazione militare idonee a giustificare il maggior rigore. La distinzione tra peculato appropriativo e peculato d’uso — operata dal legislatore nel 1990 per il diritto comune — deve applicarsi in modo coerente anche in ambito militare.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra peculato e peculato d’uso?

    Il peculato (art. 314, primo comma, c.p.) consiste nell’appropriarsi definitivamente di una cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Il peculato d’uso (art. 314, secondo comma, c.p., introdotto dalla legge n. 86 del 1990) consiste invece nell’utilizzare momentaneamente la cosa con restituzione immediata: è punito con pena sensibilmente più bassa.

    Cosa prevedevano le norme militari censurate?

    L’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 prevedeva, per il militare della Guardia di Finanza che si appropriasse o distraesse valori di cui aveva la custodia per ragioni d’ufficio, l’applicazione delle pene degli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace, senza distinguere tra appropriazione definitiva e uso momentaneo.

    Qual è l’effetto pratico della pronuncia?

    Dopo la sentenza, il militare della Guardia di Finanza che utilizza momentaneamente un bene d’ufficio e lo restituisce immediatamente risponde non più del più grave peculato militare ma del peculato d’uso comune ex art. 314, secondo comma, c.p., con pena sensibilmente inferiore. Ciò in virtù del principio di cui all’art. 16 c.p. (attrazione nella norma incriminatrice generale).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2008 – Cooperazione internazionale Valle d’Aosta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2007 in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (artt. 2 comma 2 lett. a) e c), 4 e 5), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 7 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che prevedeva iniziative proprie di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale verso Paesi in via di sviluppo e in via di transizione. Lo Stato ha impugnato la legge sostenendo che essa invadesse la competenza esclusiva statale in materia di politica estera, poiché la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia (art. 1, legge n. 49 del 1987).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d’Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Parametri: art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione; artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Valle d’Aosta). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2, comma 2, lett. a) e c), 4 e 5 della legge regionale: queste disposizioni consentivano alla Regione di promuovere e attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo verso Paesi terzi, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di politica estera. Ha invece ritenuto non fondate le questioni sugli artt. 3 e 7, che si riferiscono a disposizioni riconducibili all’educazione e formazione — materie di competenza regionale — e non più lesive della competenza statale dopo la dichiarazione di illegittimità delle norme “madri”.

    Il principio

    La cooperazione allo sviluppo internazionale è parte integrante della politica estera dello Stato, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. Le Regioni possono svolgere attività di rilievo internazionale nelle materie di propria competenza, ma non possono promuovere autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo, che incidono sull’indirizzo della politica estera nazionale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «politica estera» e «rapporti internazionali» delle Regioni?

    La Corte ha richiamato la sentenza n. 211 del 2006: la «politica estera» (competenza esclusiva statale, art. 117 comma 2 lett. a)) è l’attività internazionale unitaria dello Stato considerata nei suoi fini e nel suo indirizzo; i «rapporti internazionali» delle Regioni (competenza concorrente, art. 117 comma 3) riguardano invece singole relazioni con estraneità rispetto all’ordinamento italiano nelle materie di competenza regionale.

    Cosa poteva fare la Regione Valle d’Aosta nelle materie di propria competenza?

    La Regione può promuovere attività di educazione, formazione e studio rivolte alla propria comunità in relazione ai temi della cooperazione internazionale, nell’ambito delle proprie competenze. Non può invece attuare autonomamente interventi di cooperazione diretta verso Paesi in via di sviluppo.

    Le Regioni a statuto speciale godono di maggiore autonomia in materia internazionale?

    No, quanto alla politica estera. La Corte ha escluso che la Valle d’Aosta potesse invocare la clausola di maggior favore dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poiché tale clausola riguarda la competenza concorrente ex art. 117 comma 3, non la competenza esclusiva statale in materia di politica estera ex art. 117 comma 2 lett. a).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2008 – Conflitto cittadino legge elettorale inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal signor Felice Carlo Besostri, che si autoqualificava «componente dell’organo costituzionale corpo elettorale», nei confronti dell’ordine giudiziario e del Parlamento, chiedendo sostanzialmente alla Corte di sindacare la legge elettorale vigente. La Corte ha ribadito che il singolo cittadino non è legittimato a sollevare conflitti di attribuzione.

    Di cosa si tratta

    Il signor Besostri aveva proposto conflitto di attribuzione impugnando le sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione di provvedimenti relativi alle elezioni parlamentari del 13-14 aprile 2008. In sostanza, chiedeva alla Corte di sollevare davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge elettorale (sistema del premio di maggioranza senza soglia minima).

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Felice Carlo Besostri, in qualità di «componente del corpo elettorale». Convenuti: ordine giudiziario e Parlamento. Il ricorrente invitava altresì la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 361 del 1957 e del d.lgs. n. 533 del 1993 nella parte in cui non prevedono una soglia minima per il premio di maggioranza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sotto il profilo soggettivo: il singolo cittadino non può essere configurato come organo dotato di funzioni costituzionalmente rilevanti idonee a legittimare il conflitto di attribuzione. Il corpo elettorale esercita le proprie funzioni come collettività, non attraverso i singoli componenti. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli interventi di terzi (Aldo Bozzi e altri), proposti tardivamente o da soggetti non legittimati.

    Il principio

    Il singolo cittadino, anche se qualificato come «componente del corpo elettorale», non è legittimato a promuovere conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Il conflitto di attribuzione non costituisce un mezzo improprio per accedere direttamente alla Corte al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni legislative.

    Domande e risposte

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti in posizione di indipendenza (es. Parlamento, Governo, autorità giudiziaria, Presidente della Repubblica). Il singolo cittadino non rientra in questa categoria, anche se è elettore o appartiene al corpo elettorale.

    Perché il ricorrente sosteneva di essere legittimato?

    Il ricorrente sosteneva che, riconoscendo al «corpo elettorale» la natura di organo costituzionale, ciascun suo componente sarebbe legittimato a promuovere il conflitto come «frazione del corpo elettorale». La Corte ha respinto questa tesi: le funzioni del corpo elettorale sono attribuite all’intero corpo o a frazioni specificamente legittimate (come i promotori di referendum), non ai singoli.

    Esiste un modo per un cittadino di far sindacare la legge elettorale?

    Sì, ma non attraverso il conflitto di attribuzione. La via ordinaria è la proposizione di un ricorso a un giudice ordinario, il quale — ove ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione — può sollevare il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. In seguito, la Corte costituzionale ha riconosciuto tale via con la sentenza n. 1 del 2014 sulla legge Calderoli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2008 – Appalti pubblici legge Toscana rinuncia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Toscana. Il ricorso era stato proposto contro la legge della Regione Toscana n. 38 del 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per violazione dell’art. 117 della Costituzione; successivamente la Regione ha abrogato le norme impugnate con la legge n. 13 del 2008.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge regionale toscana n. 38 del 2007 in materia di contratti pubblici, ritenendole lesive della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, Cost.) e della competenza concorrente in materia di lavori pubblici. Le norme censurate riguardavano la verifica di anomalia delle offerte, i pagamenti ai subappaltatori, le cauzioni, il subentro in caso di fallimento e altri aspetti procedurali delle gare d’appalto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 15 comma 2, 18, 20 commi 2 e 6, 21, 27 comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38. Parametro: art. 117 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi costituzionali. La Regione Toscana, con la legge 29 febbraio 2008, n. 13, aveva abrogato tutte le norme impugnate. Il Presidente del Consiglio ha dunque rinunciato al ricorso, e la Regione ha accettato formalmente tale rinuncia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative. Ciò avviene tipicamente quando la Regione, durante il giudizio, abroga le norme impugnate, venendo meno l’interesse dello Stato a proseguire il giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme regionali impugnate?

    Le norme imponevano, tra l’altro: la valutazione obbligatoria della congrui delle offerte da parte delle stazioni appaltanti (art. 15); il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di ritardo dell’appaltatore (art. 18); limiti al subappalto (art. 20); piani di sicurezza integrativi (art. 21); il divieto quinquennale di partecipazione alle gare per imprese inadempienti (art. 35); la cauzione provvisoria facoltativa (art. 37).

    Perché queste norme erano ritenute incostituzionali?

    Lo Stato sosteneva che le materie disciplinate — regole di gara, ordinamento contrattuale — rientrassero nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile) e non fossero di competenza regionale.

    L’estinzione del processo vuol dire che le norme erano legittime?

    No. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia nel merito. La Corte non ha esaminato se le norme fossero costituzionalmente legittime, semplicemente ha preso atto che l’oggetto del giudizio è venuto meno con l’abrogazione delle disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2008 – Punti patente obbligo comunicazione conducente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (nella versione originaria) e dell’art. 180, comma 8, dello stesso Codice, che impongono al proprietario del veicolo di comunicare le generalità del conducente all’atto della contestazione dell’infrazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pisa aveva già sollevato in precedenza una questione analoga, definita con ordinanza n. 23 del 2007 di restituzione degli atti per ius superveniens. Ritenendo applicabile al caso di specie la norma nella sua formulazione originaria (per via del principio del tempus regit actum in materia di illeciti amministrativi), ha proposto nuovamente la questione. La norma imponeva al proprietario del veicolo di comunicare le generalità del conducente, con possibile profilo di autoincriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), nel testo originario, e art. 180, comma 8, dello stesso decreto. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione (principio nemo tenetur se detegere). Rimettente: Giudice di pace di Pisa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza richiamando la propria sentenza n. 165 del 2008, che aveva già affrontato e risolto la questione. La sentenza aveva chiarito che il principio nemo tenetur se detegere ha portata diversa in ambito penale (dove vale il nemo tenetur edere contra se) e in ambito civile/amministrativo (dove vale il diverso principio nemo testis in causa propria ex art. 246 c.p.c.). L’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente non viola pertanto il diritto al silenzio nel senso costituzionalmente rilevante.

    Il principio

    Il principio nemo tenetur se detegere opera secondo le regole proprie di ciascun procedimento: l’obbligo di comunicare le generalità del conducente nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo non è equiparabile all’obbligo di autoincriminazione in sede penale e non viola l’art. 24, secondo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada?

    L’art. 126-bis, comma 2, nella versione originaria, imponeva al proprietario del veicolo (in caso di violazione accertata tramite autovelox o simili, senza identificazione del conducente) di comunicare all’autorità le generalità del conducente al momento del fatto, pena sanzioni autonome per l’omessa comunicazione e la perdita di ulteriori punti dalla patente.

    Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato?

    Il giudice rimettente sosteneva che la norma, quando il proprietario sia anche il conducente, lo costringesse a rendere una dichiarazione confessoria di natura autoincriminante, in violazione del principio nemo tenetur se detegere riconosciuto anche in ambito extrapenale.

    Perché la Corte ha respinto questa lettura?

    Perché la sentenza n. 165 del 2008 aveva chiarito che il diritto al silenzio ha contenuto diverso a seconda del procedimento: in ambito amministrativo-sanzionatorio non esiste un principio assoluto di non collaborazione analogo a quello penale. L’obbligo di comunicazione non rientra nella categoria dell’autoincriminazione vietata dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2008 – Appello opposizione ordinanza-ingiunzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006, che abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 ha reso impugnabile con appello la sentenza che decide sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’appello avverso una sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha dubitato che la norma del d.lgs. n. 40 del 2006 — che ha abrogato il divieto di appello rendendola così appellabile — eccedesse la delega conferita dalla legge n. 80 del 2005, che riguardava solo il processo di cassazione e non le impugnazioni dei giudizi di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando il proprio precedente della sentenza n. 98 del 2008, che aveva già deciso una questione identica sotto gli stessi profili. La delega della legge n. 80 del 2005 comprendeva il potere di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione anche mediante la modifica di norme extracodicistiche, e la misura era funzionale al rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione.

    Il principio

    Il legislatore delegato può modificare norme collocate al di fuori del codice di procedura civile quando tale modifica è funzionalmente connessa all’attuazione della delega. La riduzione dei casi di ricorribilità immediata per cassazione — mediante l’introduzione dell’appello — non eccede la delega finalizzata al rafforzamento della funzione nomofilattica.

    Domande e risposte

    Prima del d.lgs. n. 40 del 2006, come si impugnava la sentenza sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione?

    Prima della riforma, la sentenza del Giudice di pace che decideva sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa era ricorribile solo per cassazione (non appellabile). L’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato tale disposizione, rendendo applicabile il regime ordinario di impugnazione con appello.

    Cosa si intende per funzione nomofilattica della Cassazione?

    La funzione nomofilattica è la funzione della Corte di Cassazione di garantire l’uniforme interpretazione del diritto sull’intero territorio nazionale. La legge n. 80 del 2005 delegava il Governo a rafforzare tale funzione anche riducendo i casi di accesso diretto alla Cassazione per le controversie di minor rilievo.

    Perché la questione era manifestamente infondata e non semplicemente infondata?

    La manifesta infondatezza si dichiara con ordinanza quando la questione è già stata risolta in senso contrario da una precedente pronuncia della Corte e il rimettente non ha addotto argomenti nuovi. Nel caso di specie, la sentenza n. 98 del 2008 aveva già deciso la medesima questione sotto i medesimi profili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2008 – Termini processuali risarcimento danni da incidente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che in materia di risarcimento danni alla persona da incidenti stradali prevede l’applicabilità delle norme sul rito del lavoro, sollevata dal Giudice di pace di Alcamo. La questione era inammissibile per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Alcamo, in un giudizio per risarcimento danni alla persona conseguenti a un incidente stradale, aveva dubitato della costituzionalità della norma che impone l’applicazione del rito del lavoro a tali cause: il termine a comparire di 30 giorni previsto dall’art. 415 c.p.c. sarebbe troppo breve per consentire un’adeguata difesa del convenuto, in contrasto con i termini più ampi previsti per i danni a cose.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, nella parte in cui non prevede termini a comparire uguali o superiori a quelli previsti per i danni a cose da incidenti stradali. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Alcamo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie sottoposta al suo esame e aveva omesso di spiegare se il vizio processuale contestato (mancato rispetto del termine a comparire) fosse stato sanato dalla tardività dell’eccezione del convenuto o se avesse ordinato il rinnovo della notifica. Senza tale specificazione è impossibile verificare se la questione fosse rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sulla rilevanza della questione nel giudizio principale: il giudice deve descrivere la fattispecie e spiegare perché la norma impugnata è determinante per la decisione. L’omissione di tale motivazione comporta la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il «rito del lavoro» applicato ai danni da incidente stradale?

    La legge n. 102 del 2006 ha introdotto il rito del lavoro per le cause di risarcimento danni alla persona da incidenti stradali, con l’obiettivo di accelerare i tempi processuali. Il rito del lavoro prevede termini a comparire più brevi (30 giorni tra notifica e udienza) rispetto al rito ordinario davanti al giudice di pace.

    Perché il Giudice di pace riteneva la norma incostituzionale?

    Il giudice sosteneva che il convenuto in un giudizio per danni alla persona disponesse di soli 20 giorni effettivi per prepararsi (30 giorni meno i 10 necessari per la costituzione), un termine inferiore alla metà di quello previsto per i danni a cose nel rito ordinario, senza alcuna giustificazione razionale per questa differenza.

    Cosa avrebbe dovuto spiegare il giudice rimettente?

    Il giudice avrebbe dovuto chiarire: se il mancato rispetto del termine a comparire costituisse effettivamente un vizio processuale nel caso concreto; se tale vizio fosse stato eccepito tempestivamente; se avesse adottato provvedimenti di sanatoria o rinnovo della notifica. Solo con queste informazioni la Corte avrebbe potuto valutare la rilevanza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 279/2008 – Insindacabilità consigliere regionale Piemonte

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio per diffamazione nei confronti del consigliere regionale del Piemonte Matteo Brigandì, le cui dichiarazioni — contenute in una relazione redatta per un’assemblea regionale e in interviste giornalistiche — non erano coperte dall’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il consigliere regionale Brigandì, membro del Consiglio regionale del Piemonte e assessore, aveva redatto una relazione contenente affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti di un dirigente regionale (Marco Cavaletto) e aveva rilasciato interviste a un quotidiano e al TG regionale RAI sullo stesso tema. Il Consiglio regionale aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ma il GUP aveva ugualmente disposto il rinvio a giudizio. La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Regione Piemonte. Resistente: Stato (Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino). Oggetto: decreto del GUP del 18 settembre 2007 che disponeva il giudizio nonostante la delibera di insindacabilità del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la tesi dello Stato. Ha rilevato che la relazione redatta dal consigliere Brigandì non era un atto funzionale del Consiglio regionale ma uno scritto personale diffuso nell’Assemblea regionale, senza essere il frutto di un procedimento consiliare. Le interviste giornalistiche e televisive erano ancora meno riconducibili all’esercizio della funzione consiliare. L’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. non si estende ad atti privi di nesso funzionale con l’esercizio del mandato.

    Il principio

    L’immunità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione per i consiglieri regionali riguarda solo gli atti compiuti nell’esercizio della funzione consiliare. Una relazione non sottoscritta, predisposta personalmente dal consigliere e diffusa nell’Assemblea regionale senza essere l’esito di un procedimento ispettivo consiliare, e le successive interviste ai media sugli stessi temi, non rientrano in tale prerogativa.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’immunità dei consiglieri regionali ex art. 122, quarto comma, Cost.?

    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità è analoga a quella dei parlamentari (art. 68, primo comma, Cost.) ma limitata all’esercizio effettivo delle funzioni consiliari, non si estende ad attività extrafunzionali.

    Perché la relazione redatta dal consigliere non era un atto funzionale?

    La relazione era un documento personale di 17 pagine, non sottoscritto, che il consigliere aveva messo a disposizione dell’Assemblea. Non era il frutto di un procedimento consiliare ispettivo o di indagine, e non era riconducibile a un atto tipico dell’esercizio del mandato. Non esisteva neppure una commissione d’indagine attivata all’epoca dei fatti.

    Sono rilevanti gli atti di altri consiglieri citati nella relazione della Giunta regionale?

    No. La Corte ha precisato che gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta (interrogazioni, interpellanze di altri consiglieri, interventi del Presidente della Giunta) sono irrilevanti ai fini della sussistenza della prerogativa del consigliere Brigandì.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2008 – Ricorso postale espulsione straniero

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui non consentiva allo straniero di presentare il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione a mezzo del servizio postale, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente. La norma violava gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Uno straniero trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo di Torino, destinatario di un decreto di espulsione, aveva presentato il ricorso avverso tale decreto a mezzo posta. Il Giudice di pace di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che sembrava richiedere il deposito del ricorso esclusivamente presso la cancelleria del giudice, impedendo di fatto allo straniero trattenuto di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 e dal d.l. n. 241 del 2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Ha ritenuto che, in presenza di accertamento dell’identità, l’esclusione del mezzo postale sia incongrua e comprima ingiustificatamente il diritto di difesa. Ha richiamato i precedenti delle sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002 sulla proposizione a mezzo posta di altri ricorsi.

    Il principio

    L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso avverso l’espulsione è incostituzionale quando l’identità del ricorrente sia già stata accertata: in tal caso, il divieto comprime il diritto di difesa (art. 24 Cost.) senza perseguire un interesse legittimo, determinando anche una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra lo straniero e la P.A., che invece utilizza liberamente la posta per trasmettere atti processuali.

    Domande e risposte

    Perché lo straniero trattenuto al CPT non poteva depositare il ricorso in cancelleria?

    Lo straniero trattenuto al Centro di Permanenza Temporaneo è di fatto impossibilitato a recarsi fisicamente in cancelleria. I termini per impugnare il decreto di espulsione sono molto brevi (60 giorni), e decorso tale termine scatta l’obbligo di lasciare il territorio con gravi conseguenze penali in caso di inosservanza.

    Perché la Corte ha limitato la declaratoria al caso di identità accertata?

    La ratio dell’obbligo di deposito in cancelleria era garantire la certezza dell’identità del ricorrente. Quando l’identità è già stata accertata con le modalità previste dalla legge, tale esigenza è soddisfatta e il divieto del mezzo postale non ha più giustificazione.

    Quali altri ricorsi avevano già beneficiato di analoga declaratoria?

    La sentenza n. 98 del 2004 aveva dichiarato illegittima l’esclusione della posta per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981; la sentenza n. 520 del 2002 aveva fatto lo stesso per il deposito degli atti nel processo tributario.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.