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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 187 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 187 CCII – Contratto di assicurazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

    2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Articolo 112 Legge Fallimentare

    Art. 112 L. Fall. – Partecipazione dei creditori ammessi

    Partecipazione dei creditori ammessi

  • Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 68 T.U.B. – Vigilanza ispettiva.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

    3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

    3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.”

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  • Articolo 35 Contenzioso Tributario

    Art. 35 Cont. Trib. – Deliberazioni del collegio giudicante

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consi- glio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

    2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

    3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

  • Articolo 186 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 186 CCII – Contratto di appalto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

    2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

  • Articolo 111 Quater Legge Fallimentare

    Art. 111 Quater L. Fall. – Crediti assistiti da prelazione

    Crediti assistiti da prelazione

  • Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 185 CCII – Contratto di locazione di immobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

    2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall’apertura della procedura.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Articolo 111 Ter Legge Fallimentare

    Art. 111 Ter L. Fall. – Conti speciali

    Conti speciali

  • Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici sull’art. 2409 c.c.

    In sintesi

    • Le gravi irregolarità societarie richiedono prove concrete.
    • Bilanci, operazioni con parti correlate e prelievi soci sono segnali frequenti.
    • La denuncia non sostituisce una ricostruzione documentale.
    • Prima del conflitto serve fascicolo ordinato.
    • La consulenza preventiva può evitare escalation distruttive.

    Prima degli esempi: il conflitto societario si vince sui documenti

    L’art. 2409 c.c. disciplina l’intervento del tribunale in presenza di gravi irregolarità nella gestione, secondo condizioni e ambiti previsti dalla norma.

    Nella pratica i soci parlano spesso di irregolarità quando vedono conti opachi, operazioni non spiegate, bilanci poco chiari o rapporti con società collegate.

    Prima di avviare iniziative serve una ricostruzione tecnica: fatti, documenti, impatto sul patrimonio, responsabilità degli amministratori e alternative meno conflittuali.

    Fascicolo irregolarità

    • bilanci;
    • estratti conto;
    • operazioni sospette;
    • verbali;
    • richieste informazioni.

    Caso 1: prelievi dell’amministratore

    Scenario. Un socio nota bonifici verso l’amministratore senza causale chiara.

    Come si legge in pratica. Prima di parlare di irregolarità serve qualificare i movimenti: compensi, rimborsi, finanziamenti, dividendi o prelievi indebiti.

    Movimenti

    • estratti;
    • causali;
    • delibere;
    • compensi;
    • note spese.

    Caso 2: vendite a società collegata

    Scenario. La società vende beni a prezzi bassi a un’altra società riconducibile agli stessi soggetti.

    Come si legge in pratica. Serve verificare prezzo, interesse sociale, margini e documentazione. Il conflitto di interessi va provato con numeri.

    Analisi

    • contratti;
    • prezzi;
    • margini;
    • parti correlate;
    • delibere.

    Caso 3: bilancio approvato senza informazioni

    Scenario. Il socio di minoranza riceve bilancio sintetico e non capisce debiti e crediti.

    Come si legge in pratica. Prima di azioni drastiche conviene chiedere documenti mirati e costruire una timeline delle omissioni informative.

    Richieste

    • PEC;
    • bilancio;
    • nota integrativa;
    • mastrini;
    • verbali.

    Quando chiedere una verifica

    Per conflitti tra soci, bilanci opachi o gestione non chiara: ricostruisci i fatti prima di agire.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Basta sospettare irregolarità?

    No, servono fatti e documenti.

    I prelievi soci sono sempre illeciti?

    Dipende dalla causa.

    Prima si chiede documentazione?

    Spesso è il primo passo utile.

    Serve analisi contabile?

    Quasi sempre.

  • Articolo 69 duodevicies del T.U.B.

    Articolo 69 duodevicies del T.U.B.

    Art. 69 duodevicies T.U.B. – Presupposti.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:

    a) le misure di cui all’articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 , delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

    b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione .

    1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all’ articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 .”

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