Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 242/2008 – definizione agevolata responsabilità contabile

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    La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, che regolano la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa in appello. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che l’interpretazione censurata non costituisse “diritto vivente” e che il rimettente non avesse sperimentato soluzioni conformi a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 231–233, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) ha introdotto un procedimento di definizione agevolata dei giudizi d’appello dinanzi alla Corte dei conti: il condannato in primo grado può chiedere che il giudizio sia definito pagando una somma ridotta — tra il 10 e il 30% del danno quantificato. La questione è sorta quando sia il pubblico ministero che la parte privata avevano presentato appelli contrapposti: le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano stabilito che in quel caso la definizione agevolata potesse essere esaminata solo dopo la decisione sul merito degli appelli.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello (rimettente), ha censurato i commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e uguaglianza), nella parte in cui — secondo il diritto vivente delle Sezioni Riunite — consentirebbero di esaminare la definizione agevolata solo dopo la decisione sugli appelli contrapposti, creando una disparità di trattamento irragionevole tra i condannati appellati anche dalla parte pubblica e quelli non appellati.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Ha rilevato che: (a) una singola pronuncia delle Sezioni Riunite non basta a costituire “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità; (b) il rimettente non ha tentato di seguire soluzioni interpretative alternative conformi a Costituzione; (c) la riduzione della condanna in sede agevolata non configura un beneficio automatico ma esercita il normale potere equitativo del giudice contabile, come già chiarito dalle sentenze nn. 183 e 184 del 2007.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata contro un’interpretazione giurisprudenziale è inammissibile quando tale interpretazione non presenta i caratteri di costanza e ripetizione necessari per integrare il “diritto vivente”, e quando il giudice rimettente non ha verificato la praticabilità di letture alternative conformi alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità contabile?

    Permette al condannato in primo grado di chiedere la chiusura del giudizio d’appello mediante il pagamento di una somma ridotta (dal 10 al 30% del danno), evitando la piena trattazione nel merito dell’appello.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’interpretazione contestata proveniva da un’unica pronuncia delle Sezioni Riunite, insufficiente a costituire “diritto vivente”, e il giudice rimettente non aveva esplorato interpretazioni alternative conformi a Costituzione prima di rivolgersi alla Corte.

    Qual è la differenza tra definizione agevolata e condono?

    La Corte ha ribadito che la riduzione della condanna in sede agevolata non costituisce un condono automatico ma è frutto del normale potere equitativo del giudice contabile nel determinare il danno da addossare al convenuto, già esistente negli artt. 82–83 della legge di contabilità generale dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per censurare la disciplina della definizione agevolata
  • Corte cost. n. 271/2008 – Incostituzionalità legge Liguria su farmaci inibitori pompa protonica

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    Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 13 della legge regionale della Liguria n. 15/2007, che limitava la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario regionale ai soli farmaci generici nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica. La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale per violazione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e dei principi fondamentali della tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, per contenere la spesa sanitaria, aveva stabilito con delibera della Giunta (n. 1666/2006) e poi con legge regionale (art. 13 della l.r. n. 15/2007) che, tra i farmaci appartenenti alla categoria degli inibitori di pompa protonica (usati contro i problemi gastrici), il Servizio sanitario regionale avrebbe rimborsato solo il costo del farmaco generico, ritenendo equivalenti tutti i farmaci della stessa categoria terapeutica. Le aziende farmaceutiche produttrici di farmaci branded avevano impugnato i provvedimenti davanti al TAR Liguria, che aveva sospeso cautelarmente gli atti e poi sollevato questione di legittimità sulla legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13 (indicato nell’ordinanza di rimessione come art. 6, recte art. 13) della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (legge finanziaria regionale 2007). Parametri: artt. 3, 24, 32, 113 e 117, comma secondo, lettera m), e comma terzo, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con cinque ordinanze del 15 novembre 2007 (r.o. nn. 79, 80, 81, 82 e 83 del 2008), di contenuto pressoché identico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge regionale Liguria n. 15/2007. La Regione non può unilateralmente ridefinire quali farmaci siano rimborsabili limitando la scelta al solo generico, perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie spetta allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Inoltre, la norma regionale interferiva con la materia «tutela della salute» di competenza concorrente, violando i principi fondamentali statali.

    Il principio

    Le regioni non possono, attraverso leggi di bilancio finalizzate al contenimento della spesa sanitaria, ridurre unilateralmente la platea dei farmaci rimborsabili a carico del Servizio sanitario regionale al di sotto degli standard previsti dalla legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni. La competenza a determinare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) spetta allo Stato, non alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli inibitori di pompa protonica?

    Sono farmaci che riducono la produzione di acido gastrico, usati per trattare reflusso gastroesofageo, ulcere e altre patologie legate all’acidità gastrica. Ne esistono diverse molecole: omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo. I farmaci generici contengono le stesse molecole dei prodotti branded a prezzo inferiore.

    Perché la Regione non può limitare il rimborso al solo generico?

    La Corte ha stabilito che la rimborsabilità dei farmaci rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, la cui determinazione è riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. Una legge regionale che riduce unilateralmente quei livelli viola il riparto costituzionale delle competenze. Il contenimento della spesa non può avvenire a scapito di LEA già stabiliti.

    I farmaci branded e i generici sono davvero equivalenti?

    L’equivalenza terapeutica tra farmaco generico e branded è valutata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). In questo caso, il TAR aveva già sospeso cautelarmente i provvedimenti regionali proprio per insufficienza istruttoria sull’effettiva equivalenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma senza pronunciarsi nel merito dell’equivalenza farmacologica.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, fondamento della tutela farmaceutica e dei LEA
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; lettera m) del secondo comma riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra pazienti liguri e pazienti di altre Regioni
  • Corte cost. n. 270/2008 – Astensione avvocati dalle udienze e oneri economici

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    Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato questione di legittimità sulla legge n. 146/1990 (sciopero nei servizi pubblici essenziali), nella parte in cui non imponeva agli avvocati che si astengono dalle udienze oneri economici analoghi alla perdita della retribuzione per i lavoratori dipendenti. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, confermando quanto già deciso con l’ordinanza n. 116/2008 su identica questione dello stesso rimettente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 146/1990 disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 1996, aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge e ne aveva esteso l’applicazione all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. Il Tribunale di Pesaro riteneva che in questa disciplina residuasse un’incostituzionalità: diversamente dal lavoratore dipendente che perde la retribuzione durante lo sciopero, l’avvocato che si astiene non subisce alcun costo diretto, e ciò altererebbe la par condicio tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2 e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono oneri economici a carico degli avvocati che si astengono dalle udienze, equiparabili alla mancata percezione della retribuzione. Parametri: artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pesaro (ordinanza del 15 dicembre 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, per le ragioni già indicate nell’ordinanza n. 116 del 2008. Il rimettente chiedeva sostanzialmente una sentenza additiva in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore: la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri da imporre agli avvocati dipendono da scelte che solo il legislatore può compiere, data la varietà e la pluralità delle soluzioni possibili.

    Il principio

    La Corte non può pronunciare sentenze additive su materie riservate alla discrezionalità legislativa, quando le possibili soluzioni siano molteplici e tra loro equivalenti. La richiesta al giudice costituzionale di colmare una lacuna attraverso un’unica soluzione normativamente determinata è inammissibile se la scelta tra le varie opzioni appartiene al legislatore.

    Domande e risposte

    Gli avvocati possono astenersi dalle udienze liberamente?

    No. Dopo la sentenza n. 171/1996, l’astensione collettiva degli avvocati è soggetta a condizioni analoghe a quelle dello sciopero nei servizi pubblici essenziali: obbligo di preavviso, limite temporale e individuazione delle prestazioni indispensabili. In mancanza di queste garanzie, l’astensione è illecita.

    Perché il rimettente riteneva che mancassero oneri economici?

    Il lavoratore dipendente che sciopera perde la retribuzione per le ore non lavorate. L’avvocato che si astiene non ha invece una retribuzione fissa da perdere: non versa in quella posizione di rischio economico che secondo il rimettente costituisce un elemento strutturale dello sciopero.

    Cos’è una sentenza additiva?

    La sentenza additiva è quella con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» una certa disciplina, aggiungendo in sostanza un contenuto normativo. È ammissibile quando la soluzione costituzionalmente imposta sia una sola («rime obbligate»), non quando il legislatore abbia un ampio margine di scelta.

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  • Corte cost. n. 269/2008 – COSAP e giurisdizione tributaria già dichiarata incostituzionale

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative al COSAP (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche). La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché la sentenza n. 64/2008 aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa norma.

    Di cosa si tratta

    Il COSAP (canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche) è il corrispettivo che i comuni riscuotono per l’utilizzo del suolo pubblico. Una modifica normativa del 2005 aveva attribuito le controversie relative al COSAP alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Un condominio romano aveva contestato un avviso di pagamento del Comune di Roma relativo al COSAP per l’anno 2005; il Tribunale ordinario aveva sollevato questione sulla norma che sottraeva quelle controversie alla giurisdizione ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dal d.l. n. 203/2005), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al COSAP. Parametri: artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma (ordinanza del 9 agosto 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La sentenza n. 64 del 2008 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma oggetto della questione. Poiché la pronuncia caducatoria opera ex tunc, la norma era già stata eliminata dall’ordinamento: il giudice rimettente non avrebbe potuto fare una nuova valutazione della rilevanza della questione, rendendo la stessa priva di oggetto e quindi inammissibile.

    Il principio

    Quando la norma impugnata dal giudice rimettente è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione successivamente sollevata sulla medesima norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. L’efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità preclude al giudice una nuova valutazione della rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa è il COSAP e chi deve pagarlo?

    Il COSAP è il canone che i comuni possono applicare per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (strade, piazze, marciapiedi). Lo devono pagare i soggetti — privati o condomini — che occupano stabilmente aree di uso pubblico, per esempio con passi carrai o impianti.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 64/2008?

    La sentenza n. 64 del 2008 aveva dichiarato incostituzionale la norma che attribuiva le controversie COSAP alla giurisdizione tributaria, ritenendo che il COSAP non avesse natura tributaria ma costituisse un corrispettivo di diritto privato per l’uso di beni pubblici. Le relative controversie spettano dunque al giudice ordinario.

    Un privato può contestare il COSAP?

    Sì, davanti al giudice ordinario. Dopo la sentenza n. 64/2008, le commissioni tributarie non hanno più giurisdizione sulle controversie COSAP. Il contribuente può impugnare l’avviso di pagamento davanti al tribunale ordinario competente.

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  • Corte cost. n. 268/2008 – Restituzione contributi ex AGENSUD e manifesta inammissibilità

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993, nella parte in cui potrebbe essere interpretato nel senso di escludere il diritto alla restituzione dei contributi per gli ex dipendenti dell’AGENSUD ancora in servizio dopo l’8 febbraio 1995. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice non aveva dimostrato l’impossibilità di adottare l’interpretazione da lui stesso preferita.

    Di cosa si tratta

    Quando l’AGENSUD (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) fu soppressa, i suoi dipendenti passarono alle amministrazioni statali con un regime pensionistico diverso. L’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 riconobbe il diritto alla restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, ma limitando tale beneficio a chi era cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l’8 febbraio 1995. Il Tribunale di Roma riteneva che questa interpretazione letterale violasse la Costituzione, ma al tempo stesso affermava di preferire un’interpretazione più ampia della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella parte in cui consente un’interpretazione che esclude il beneficio della restituzione dei contributi per gli ex dipendenti AGENSUD cessati dopo l’8 febbraio 1995. Parametri: artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma (ordinanza del 25 maggio 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Roma non aveva indicato le ragioni che gli impedivano di adottare, nella decisione della controversia, l’interpretazione da lui stesso ritenuta costituzionalmente corretta. Anzi, nella formulazione del petitum affermava che la norma «semplicemente consentirebbe» un’interpretazione incostituzionale: questo non è sufficiente, perché una norma non può essere dichiarata illegittima solo perché suscettibile di interpretazioni incostituzionali.

    Il principio

    Nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima soltanto perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali. La dichiarazione di illegittimità è possibile solo quando non sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione. Se il giudice rimettente ritiene possibile un’interpretazione costituzionalmente adeguata, deve adottarla senza investire la Corte.

    Domande e risposte

    Chi erano i dipendenti AGENSUD?

    L’AGENSUD (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) era un ente pubblico che gestiva interventi di sviluppo nel Mezzogiorno. Alla sua soppressione nel 1993, i dipendenti furono trasferiti alle amministrazioni statali con un diverso regime previdenziale, subendo decurtazioni che la Corte costituzionale aveva già giudicato legittime nella sentenza n. 219/1998.

    Chi aveva diritto alla restituzione dei contributi secondo la norma?

    Letteralmente, i dipendenti cessati dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l’8 febbraio 1995. Il contrasto giurisprudenziale tra Consiglio di Stato e giudici ordinari riguardava se il beneficio spettasse anche a chi era rimasto in servizio oltre quella data.

    Cosa significa che una norma è «suscettibile di interpretazione incostituzionale»?

    Significa che una delle possibili letture della norma porta a risultati contrari alla Costituzione, ma esistono anche letture conformi. In questi casi, il giudice deve adottare l’interpretazione conforme e non sollevare questione di legittimità; l’intervento della Corte è necessario solo quando ogni interpretazione ragionevole della norma produca esiti incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 267/2008 – Interrogatorio di garanzia e aggravamento misura cautelare in appello

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    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 294 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare viene aggravata nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando il proprio precedente orientamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 294 c.p.p. prescrive l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, ma esclude quest’obbligo dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso sottoposto al Tribunale di Napoli, un imputato aveva violato le prescrizioni degli arresti domiciliari dopo la sentenza di primo grado (ma prima che gli atti fossero trasmessi alla Corte d’appello); il giudice aveva aggravato la misura a custodia cautelare in carcere senza procedere all’interrogatorio. La difesa sosteneva che in questa fase intermedia l’interrogatorio fosse obbligatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia per il caso di aggravamento della misura cautelare (ex art. 276, comma 1, c.p.p.) nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli, sezione per il riesame (ordinanza del 6 settembre 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito quanto già affermato con l’ordinanza n. 230 del 2005: è ragionevole che dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento l’interrogatorio di garanzia non sia più obbligatorio, perché da quel momento il controllo costante sulla necessità della misura si realizza attraverso i rimedi impugnatori de libertate. Questa esclusione vale per l’intero corso del processo, anche nelle fasi di passaggio tra i gradi di giudizio.

    Il principio

    L’obbligo di interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. non si applica dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e tale limite opera anche nella fase compresa tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. I rimedi impugnatori de libertate costituiscono in questa fase uno strumento adeguato di tutela del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa è l’interrogatorio di garanzia?

    L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’atto con cui il giudice deve sentire la persona sottoposta a misura cautelare entro cinque giorni dall’applicazione della misura. È uno strumento fondamentale di tutela della libertà personale, che consente all’indagato di esporre immediatamente le proprie ragioni.

    Quando scatta l’obbligo?

    L’obbligo sussiste nella fase delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dopo quella dichiarazione, il legislatore ha ritenuto che il costante controllo sulla misura si realizzi attraverso il giudice del dibattimento e i rimedi impugnatori, senza necessità di un autonomo atto di garanzia.

    Cosa succede se l’interrogatorio non viene effettuato quando è obbligatorio?

    L’omissione dell’interrogatorio di garanzia nelle fasi in cui è prescritto comporta la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 302 c.p.p.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2008 – ICI su aree fabbricabili e norme interpretative retroattive

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    Le commissioni tributarie del Lazio e di Ancona avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme che, ai fini ICI, definiscono fabbricabile un’area qualificata tale dallo strumento urbanistico generale anche in assenza di strumenti attuativi, con efficacia retroattiva. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili (per difetto di rilevanza riguardo alla norma del 2005) e in parte manifestamente infondate (per la norma del 2006, già scrutinata).

    Di cosa si tratta

    L’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 aveva stabilito che un’area è da considerare fabbricabile ai fini ICI se lo strumento urbanistico generale del comune la qualifica come tale, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Questa norma era ritenuta retroattiva dai giudici rimettenti, che dubitavano violasse i principi di ragionevolezza e capacità contributiva: un’area su cui non è possibile edificare concretamente avrebbe comunque un valore venale più alto di un terreno agricolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006). Parametri: artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio (r.o. n. 775/2007) e Commissione tributaria provinciale di Ancona (r.o. nn. 836/2007 e 33/2008).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e li ha decisi in modo differenziato. Quanto all’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005: manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, perché quella norma era stata abrogata e sostituita con effetto ex tunc dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, sicché il giudice non doveva applicarla. Quanto all’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006: manifesta infondatezza, perché questioni identiche erano già state rigettate con l’ordinanza n. 41 del 2008, che aveva giudicato ragionevole la distinzione fiscale tra aree qualificate edificabili e terreni agricoli.

    Il principio

    È ragionevole che il legislatore fiscale attribuisca alla nozione di «area edificabile» un significato diverso rispetto a quello urbanistico: ai fini ICI rileva il valore venale dell’area, che può essere influenzato dalla qualificazione urbanistica generale anche in assenza di strumenti attuativi. Non vi è pertanto violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quando un terreno è considerato fabbricabile ai fini ICI?

    Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, un’area è fabbricabile ai fini ICI se qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, anche se la regione non ha ancora approvato il piano e anche se non sono stati adottati strumenti attuativi. La concreta edificabilità non è requisito rilevante ai fini fiscali.

    Perché la norma del 2005 non era applicabile nei giudizi?

    L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 aveva sostituito con effetto retroattivo (ex tunc) la precedente norma dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005. Questo significava che solo la norma del 2006 era applicabile nei giudizi, rendendo irrilevante la questione sulla norma del 2005.

    Il contribuente può contestare la valutazione ICI di un’area qualificata edificabile?

    Sì. La qualificazione urbanistica come edificabile incide sulla base imponibile ICI (valore venale), ma il contribuente può contestare la congruenza della valutazione catastale o venale applicata dal comune nelle competenti sedi giurisdizionali.

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  • Corte cost. n. 265/2008 – Aberratio ictus su inappellabilità proscioglimento a Messina

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    La Corte d’appello di Messina aveva censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. in un caso in cui il procedimento a quo riguardava una sentenza di non luogo a procedere del GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: come nell’analoga ordinanza n. 263/2008 (Trieste), era stata censurata la norma sbagliata.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina era investita dell’appello proposto dal PM avverso una sentenza di non luogo a procedere «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», emessa dal GUP del Tribunale di Messina. Il regime di impugnazione di questa sentenza è l’art. 428 c.p.p., non l’art. 593 c.p.p. Il giudice messinese aveva però sollevato questione sull’art. 593, comma 2, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. n. 304 del 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. Il giudice aveva dunque sottoposto a scrutinio una norma (art. 593 c.p.p.) di cui non avrebbe dovuto fare applicazione. L’errore nell’individuazione della norma rilevante comporta la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione è inammissibile per aberratio ictus quando il rimettente indica come oggetto della censura una norma diversa da quella applicabile nel giudizio principale. Non rileva la fondatezza nel merito delle censure prospettate: il vizio formale è di per sé ostativo all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento?

    La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, prima del dibattimento. La sentenza di proscioglimento (art. 530 c.p.p.) è emessa dal giudice del dibattimento a conclusione del processo. Le due fattispecie hanno regimi di impugnazione diversi.

    L’art. 428 c.p.p. consentiva o meno l’appello del PM?

    L’art. 4 della legge n. 46/2006 aveva modificato anche l’art. 428 c.p.p., disciplinando l’impugnazione delle sentenze del GUP. Le relative questioni di costituzionalità erano quindi quelle corrette da sollevare in casi come quello messinese.

    Questa ordinanza è identica alla n. 263/2008?

    La logica è la stessa (aberratio ictus per aver censurato l’art. 593 anziché l’art. 428 c.p.p.), ma i giudici rimettenti sono diversi (Messina e Trieste) e i procedimenti a quo riguardano casi concreti differenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti a Trieste

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    La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato due ordinanze sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p., legge n. 46/2006) in procedimenti relativi a sentenze dibattimentali. La Corte ha restituito gli atti a Trieste, per effetto della sentenza n. 26/2007 che aveva già eliminato la norma censurata dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    A differenza dell’ordinanza n. 263/2008 (manifesta inammissibilità per aberratio ictus), in questo caso la Corte d’appello di Trieste aveva correttamente individuato la norma da censurare: i procedimenti a quibus riguardavano sentenze dibattimentali di proscioglimento, disciplinate dall’art. 593 c.p.p. Tuttavia, la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato incostituzionale quella norma prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. n. 138 del 2007 e n. 30 del 2008, quest’ultima relativa a sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste»).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame della rilevanza, in ragione della sentenza n. 26/2007 che aveva caducato le norme censurate. La questione era stata correttamente formulata (a differenza dell’ordinanza n. 263/2008), ma la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ha reso necessario che il giudice rimettente rivalutasse il quadro processuale.

    Il principio

    Quando la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma in pendenza di un giudizio incidentale che ha ad oggetto la medesima norma, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. La pronuncia caducatoria elimina la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo, modificando la situazione processuale che aveva determinato il rinvio.

    Domande e risposte

    Perché questa ordinanza è diversa dalla n. 263/2008 pur riguardando entrambe Trieste?

    L’ordinanza n. 263 si riferiva a procedimenti contro sentenze del GUP (non luogo a procedere), per i quali si applica l’art. 428 c.p.p.: il giudice aveva sbagliato norma. Nell’ordinanza n. 264, i procedimenti riguardavano sentenze dibattimentali (non doversi procedere per difetto di querela e assoluzione), per le quali l’art. 593 c.p.p. era correttamente applicabile: la questione era ammissibile ma superata dalla sentenza n. 26/2007.

    La sentenza «perché il fatto non sussiste» è una sentenza di proscioglimento?

    Sì. La formula «perché il fatto non sussiste» è una delle formule assolutorie previste dall’art. 530 c.p.p. e costituisce una sentenza di proscioglimento dibattimentale, soggetta al regime di impugnazione dell’art. 593 c.p.p.

    Dopo la restituzione degli atti, il PM ha potuto proseguire l’appello?

    Sì. La sentenza n. 26/2007 aveva ripristinato il potere del PM di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, consentendo il proseguimento dei giudizi di secondo grado.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2008 – Aberratio ictus nel ricorso su inappellabilità proscioglimento a Trieste

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    La Corte d’appello di Trieste aveva censurato l’art. 593 c.p.p. sull’appello del PM contro sentenze di proscioglimento, ma il caso concreto riguardava sentenze di non luogo a procedere, disciplinate dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il giudice aveva colpito la norma sbagliata.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Trieste era investita degli appelli proposti dal PM avverso sentenze di non luogo a procedere (pronunciate ai sensi dell’art. 425 c.p.p. dal GUP). Il regime di impugnazione di tali sentenze è disciplinato dall’art. 428 c.p.p. (modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006), non dall’art. 593 c.p.p. (che riguarda le sentenze dibattimentali). Il giudice di Trieste aveva però impugnato l’art. 593 c.p.p., ossia una norma che non avrebbe dovuto applicare in quei procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. e art. 10 della legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. nn. 136 e 330 del 2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. Il giudice aveva erroneamente individuato la norma da censurare: nei procedimenti a quibus occorreva applicare l’art. 428 c.p.p. (sentenze del GUP), non l’art. 593 c.p.p. (sentenze dibattimentali). L’inesatta indicazione della norma oggetto della questione è causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 79 e 150 del 2008).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto la norma che il giudice deve effettivamente applicare nella fattispecie concreta. Se il giudice impugna una norma diversa da quella rilevante nel giudizio a quo, la questione è inammissibile per aberratio ictus, indipendentemente dal merito della censura.

    Domande e risposte

    Cosa distingue l’art. 593 c.p.p. dall’art. 428 c.p.p.?

    L’art. 593 disciplina l’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento. L’art. 428 disciplina invece l’impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal GUP all’esito dell’udienza preliminare. Sono due fasi processuali distinte con proprie norme di impugnazione.

    Cos’è l’aberratio ictus nel diritto processuale costituzionale?

    L’espressione indica l’errore del giudice rimettente che «colpisce» (impugna) una norma diversa da quella che dovrebbe applicare. È causa tipica di inammissibilità, perché la questione non riguarda la norma rilevante nel giudizio principale.

    Il giudice di Trieste avrebbe potuto sollevare una questione valida?

    Sì, avrebbe dovuto censurare l’art. 428 c.p.p. come modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006. Lo stesso errore è stato commesso dalla Corte di Messina nell’ordinanza n. 265/2008, anch’essa dichiarata inammissibile per la stessa ragione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti a Messina

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    La Corte d’appello di Messina aveva proposto sei ordinanze di rimessione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM. La Corte ha restituito gli atti a Messina, essendo la norma censurata già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina era investita di appelli proposti dal PM avverso sentenze di non doversi procedere emesse in primo grado (per prescrizione, per concessione di sanatoria e per altri motivi). Con l’applicazione retroattiva della legge n. 46/2006, tali impugnazioni rischiavano di essere dichiarate inammissibili. La Corte di Messina aveva sollevato la questione con sei ordinanze sostanzialmente identiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del 2007).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina. Come per le parallele ordinanze nn. 260 e 261/2008, la norma censurata era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26 del 2007 prima che la Corte si pronunciasse su queste questioni. La restituzione consente al giudice messinese di riesaminare la rilevanza nel nuovo quadro normativo.

    Il principio

    In presenza di plurime ordinanze di rimessione identiche nella parte motiva, la Corte le riunisce e le decide con un’unica pronuncia. Quando la norma impugnata è già stata caducata da una precedente sentenza, la Corte restituisce gli atti ai rispettivi giudici rimettenti anziché pronunciarsi nel merito, per consentire una rivalutazione della rilevanza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze di rimessione erano state riunite in questo giudizio?

    Sei ordinanze, tutte emesse dalla Corte d’appello di Messina tra il 15 maggio e il 10 novembre 2006, iscritte ai nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del registro ordinanze 2007. Tutte avevano la medesima struttura argomentativa.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 265/2008, anch’essa riguardante Messina?

    L’ordinanza n. 265/2008 riguardava una sola ordinanza di Messina (r.o. n. 304/2007), in un caso in cui il giudice aveva erroneamente censurato l’art. 593 c.p.p. anziché l’art. 428 c.p.p. (regime dei giudizi di non luogo a procedere): la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per aberratio ictus.

    Il PM di Messina ha poi potuto proseguire gli appelli?

    Sì. Una volta restituiti gli atti e rivalutata la rilevanza alla luce della sentenza n. 26/2007, i procedimenti hanno potuto seguire il regime ordinario ripristinato da quella pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2008 – Appello PM su proscioglimento e restituzione atti ad Ancona

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    La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (divieto di appello del PM contro sentenze di proscioglimento) già censurata da altri giudici. La Corte costituzionale ha restituito gli atti ad Ancona, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Ancona era investita di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di non doversi procedere per difetto di querela e per intervenuta remissione di querela. Con l’entrata in vigore della legge n. 46/2006, tali impugnazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. Il giudice di Ancona aveva perciò sollevato questione di legittimità costituzionale con tre ordinanze identiche (nn. 51, 52 e 55 del 2007).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge, nella parte in cui escludono il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento e rendono immediata l’applicazione del nuovo regime. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Ancona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Ancona, per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 260/2008: la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato incostituzionale la norma censurata, e il giudice rimettente doveva valutare la perdurante rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    L’ordinanza n. 261/2008 fa parte di un gruppo di pronunce gemelle (nn. 260-264 del 2008) tutte relative all’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nelle quali la Corte ha restituito gli atti ai rispettivi giudici rimettenti dopo che la sentenza n. 26/2007 aveva caducato le norme censurate. Il meccanismo della restituzione degli atti evita che la Corte pronunci sul merito di questioni relative a norme già dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa succede agli appelli del PM già dichiarati inammissibili prima della sentenza n. 26/2007?

    La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale anche la norma transitoria che rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006. I procedimenti in corso hanno quindi potuto riprendere il loro corso ordinario.

    Perché la Corte non ha pronunciato una declaratoria di cessazione della materia del contendere?

    La restituzione degli atti è preferita alla dichiarazione di cessazione perché non pregiudica la valutazione del giudice a quo: è possibile che la questione conservi rilevanza in forme diverse, e spetta al giudice verificarlo. La cessazione della materia del contendere, invece, chiude definitivamente il procedimento incidentale.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 263/2008?

    L’ordinanza n. 263/2008 (sempre riguardante Trieste) ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità, perché in quel caso il giudice aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. pur dovendo applicare l’art. 428 c.p.p. (regime delle sentenze di non luogo a procedere): un caso di aberratio ictus nell’individuazione della norma da censurare.

    Norme collegate