Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 39/2008 – Incapacità personali del fallito e CEDU

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) nel testo anteriore alla riforma del 2006, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. La disciplina viola gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un farmacista dichiarato fallito nel 1986 — il cui fallimento si era chiuso nello stesso anno — era iscritto nel pubblico registro dei falliti (non avendo mai chiesto la riabilitazione) e per questo era stato escluso da un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nel 2006. Il TAR dell’Emilia-Romagna (sezione di Parma) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del sistema delle incapacità personali automatiche del fallito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 50 e 142 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 5/2006. Parametri: artt. 2, 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU). Rimettente: TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte accoglie la questione con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost. La Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia) aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (vita privata) per l’automatismo delle incapacità personali. Tale automatismo viola anche l’art. 3 Cost.: è irragionevole equiparare situazioni diverse prescindendo dalle cause del dissesto, e far perdurare le incapacità oltre la chiusura del fallimento assume carattere genericamente sanzionatorio senza corrispondere alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

    Il principio

    Le incapacità personali automaticamente connesse alla dichiarazione di fallimento, che perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale indipendentemente dalle cause del dissesto e dalla condizione soggettiva del fallito, violano il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 CEDU (norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.) e il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il giudice ordinario non può disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU: la rimozione spetta alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa erano le incapacità personali del fallito?

    Sotto la legge fallimentare del 1942, il fallito perdeva automaticamente i diritti civili e politici dalla dichiarazione di fallimento fino alla cancellazione dal pubblico registro dei falliti, ottenibile solo con la sentenza di riabilitazione civile. Questo poteva durare decenni anche dopo la chiusura del fallimento.

    Come la CEDU viene applicata come norma interposta?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale inaugurata con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della CEDU, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, costituiscono norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost. Il giudice ordinario non può disapplicarle, ma deve sollevare la questione dinanzi alla Corte.

    La riforma del 2006 aveva già risolto il problema?

    Sì: il d.lgs. n. 5/2006 aveva abrogato l’art. 50 (e il registro dei falliti) e modificato l’art. 142 (eliminando l’istituto della riabilitazione). Ma la vicenda del farmacista era regolata dalla legge previgente, poiché i requisiti di ammissione al concorso dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per le domande, anteriore alla riforma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2008 – Conflitto attribuzioni promotori referendum legge elettorale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dai promotori di tre referendum abrogativi sulla legge elettorale (cosiddetto Porcellum). Lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente sospensione automatica dei referendum non violano le attribuzioni costituzionali dei promotori.

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte aveva dichiarato ammissibili tre referendum abrogativi contro la legge elettorale n. 270/2005, il Governo aveva fissato la data del 18 maggio 2008, ma il giorno successivo le Camere erano state sciolte. La sospensione automatica del referendum prevista dall’art. 34, secondo comma, della legge n. 352/1970 aveva fatto slittare la consultazione di almeno un anno. I promotori (prof. Guzzetta, prof. Segni, on. D’Amico) avevano presentato ricorso per conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra i promotori del referendum (come organo costituzionale attivatore della sovranità popolare) e il Governo e le Camere. Oggetto: deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che fissava la data del referendum e automatica sospensione ex art. 34, secondo comma, legge n. 352/1970.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito oggettivo. L’atto di indizione del referendum non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionali del comitato promotore: la scelta del Governo sul quando indire il referendum è discrezionale, e non spetta ai promotori sindacare le specifiche modalità organizzative. Analogamente, la sospensione automatica prevista dalla legge non viola attribuzioni costituzionalmente garantite dei promotori, non essendo rinvenibile alcuna norma che attribuisca rilievo costituzionale all’interesse a una “sollecita celebrazione”.

    Il principio

    Il comitato promotore del referendum ha il diritto allo svolgimento della consultazione una volta completata la procedura di verifica della legittimità e ammissibilità, ma non ha il diritto di sindacare le scelte governative sulle modalità organizzative, inclusa la data di indizione. Non è configurabile un conflitto di attribuzioni basato sull’asserito interesse a votare “in tempi ragionevoli” se la legge non attribuisce rilievo costituzionale a tale interesse.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 34 della legge n. 352/1970 sulla sospensione?

    In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum già indetto si sospende automaticamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali. I termini riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alle elezioni, con effetto di un rinvio di almeno un anno.

    Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto?

    Perché manca il requisito oggettivo: non è configurabile un conflitto di attribuzioni se l’atto contestato (indizione del referendum) non incide su attribuzioni costituzionalmente garantite del promotore. La discrezionalità governativa sulla data di indizione appartiene alla sua sfera di competenza.

    I referendum sulla legge elettorale sono stati poi effettuati?

    No: per la legislatura successiva il Parlamento approvò alcune modifiche alla legge elettorale, e i referendum furono dichiarati non più ammissibili perché parzialmente superati dalle novelle legislative.

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  • Corte cost. n. 37/2008 – Conflitto di attribuzioni insindacabilità parlamentare sen. Iannuzzi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Iannuzzi sui magistrati della Procura di Palermo (Caselli e altri), ma il giudice penale ritiene insussistente il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi era stato imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Il Giornale” nel 2003, in cui avrebbe offeso la reputazione di Giancarlo Caselli (ex Procuratore di Palermo) e altri magistrati. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle sue opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP di Milano, che doveva decidere sul rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Milano vs. Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. Parametro costituzionale invocato: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    In fase di ammissibilità (art. 37 legge n. 87/1953), la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono sia il requisito soggettivo (entrambi i contendenti sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia il requisito oggettivo (vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). La decisione nel merito è riservata alla fase successiva.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il giudice penale può sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la deliberazione del Senato difetti del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e l’attività parlamentare tipica.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è finalizzata a tutelare l’autonomia del potere legislativo dall’interferenza di altri poteri.

    Cos’è il “nesso funzionale”?

    Il nesso funzionale è il collegamento tra la dichiarazione extra-parlamentare (ad esempio un articolo di giornale) e un precedente atto parlamentare tipico (un discorso in aula, un’interrogazione). Senza questo nesso, la garanzia dell’insindacabilità non opera.

    In quale fase si trova la decisione?

    Questa ordinanza riguarda la sola fase di ammissibilità del conflitto (art. 37 legge n. 87/1953). La Corte deve ancora decidere nel merito se la deliberazione del Senato abbia leso le attribuzioni del GIP.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2008 – Richiami vivi venatori e ius superveniens regionale

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Regione Toscana ha modificato la norma sui richiami vivi nella caccia, imponendo l’anello inamovibile: il giudice deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo diritto regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana n. 3/1994 (recepimento della legge sulla caccia) consentiva di detenere richiami vivi per la caccia privi di anello inamovibile, facendo fede la sola documentazione cartacea. Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 4, della legge Regione Toscana n. 3/1994, come modificato dall’art. 11 della l.r. n. 20/2002. Parametro: art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione (competenza esclusiva statale su ordine pubblico e sicurezza, e su tutela dell’ambiente). Rimettente: GIP Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo. Con la legge regionale n. 19 del 4 aprile 2007, la Toscana aveva già modificato la norma impugnata prevedendo l’apposizione dell’anello inamovibile sui richiami. La sopravvenienza normativa impone al GIP di rivalutare la questione.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sopravviene una modifica legislativa della norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono i richiami vivi nella caccia?

    Sono uccelli catturati o allevati tenuti in gabbia e usati per attirare altri esemplari della stessa specie durante la caccia. La loro detenzione è soggetta a controlli per distinguere i soggetti legalmente detenuti da quelli catturati illecitamente.

    Perché l’assenza dell’anello era problematica?

    L’anello inamovibile certifica l’identità dell’uccello e ne attesta la provenienza lecita (allevamento o cattura regolarmente documentata). Senza anello, la verifica si affida solo a documenti cartacei più facilmente falsificabili.

    Cosa cambia con la restituzione degli atti?

    Il GIP deve verificare se il procedimento penale pendente riguardi fatti commessi sotto la vecchia o la nuova normativa e se, a seconda dell’interpretazione, persista un contrasto con la Costituzione da sollevare nuovamente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia ambientale e di ordine pubblico
  • Corte cost. n. 35/2008 – Misure alternative recidivi reiterati e ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 79/2007 della Corte stessa, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 58-quater ord. pen. sulle misure alternative per recidivi reiterati: i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), introdotto dalla legge n. 251/2005, vietava la concessione delle misure alternative alla detenzione per più di una volta ai soggetti recidivi reiterati, senza tener conto del grado di rieducazione raggiunto. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e la Cassazione avevano sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 251/2005. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Rimettenti: Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e Corte di Cassazione.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte aveva già dichiarato con la sentenza n. 79/2007 l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1 e 7-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che prima dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005 avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle loro questioni alla luce di questa pronuncia.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Ciò evita che la Corte si pronunci su questioni già risolte o parzialmente superate.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure alternative alla detenzione?

    Sono istituti penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) che consentono di scontare la pena fuori dal carcere, valorizzando il percorso rieducativo del condannato.

    Perché il divieto per i recidivi reiterati sollevava dubbi costituzionali?

    Perché il divieto assoluto non permetteva al tribunale di sorveglianza di valutare il concreto percorso di rieducazione del detenuto, violando la finalità rieducativa della pena garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

    Qual è stata la sentenza n. 79/2007?

    Con quella sentenza la Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non permetteva di applicare la normativa previgente più favorevole ai condannati che avevano già raggiunto un adeguato grado di rieducazione prima dell’entrata in vigore della riforma del 2005.

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  • Corte cost. n. 34/2008 – Trasmissione TV criptata in circolo ricreativo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 171-ter, comma 1, lett. e), della legge n. 633/1941 (diritto d’autore), che punisce il presidente o gestore di un circolo ricreativo che trasmette segnali TV criptati senza accordo con il distributore. La norma non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto alla previgente sanzione meramente amministrativa.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’Appello di Cagliari aveva sollevato questione sulla norma che punisce penalmente (e non più solo amministrativamente) il gestore di un circolo ricreativo che, senza accordo con il distributore autorizzato, trasmette ai soci un servizio televisivo criptato (come canali satellitari a pagamento) decodificato abusivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo sostituito dall’art. 14 della legge n. 248/2000. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza). Rimettente: Corte d’Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di gestori di un circolo.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La condotta punita (trasmissione di segnali criptati senza accordo con il distributore) non è comparabile alla condotta che in precedenza era sanzionata solo in via amministrativa, perché quella previgente riguardava la ricezione e non la ridiffusione del segnale criptato a terzi. L’aggravamento della sanzione è pertanto ragionevole.

    Il principio

    Non viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la scelta del legislatore di punire penalmente la ridiffusione non autorizzata di segnali televisivi criptati: la condotta attiva di trasmissione a terzi è qualitativamente diversa dalla mera ricezione, e il più grave disvalore giustifica una risposta sanzionatoria diversa.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra la norma vecchia e quella nuova?

    La norma previgente (d.lgs. n. 373/2000, prima delle modifiche della legge n. 22/2003) prevedeva solo una sanzione amministrativa per chi riceveva segnali criptati senza autorizzazione; la norma nuova introdotta dalla legge n. 248/2000 aveva elevato a reato la condotta di chi trasmette o ridiffonde il segnale criptato agli associati del circolo.

    Cosa è l’accesso condizionato?

    L’accesso condizionato è il sistema tecnologico che permette la ricezione di trasmissioni televisive (o altri servizi digitali) solo a chi dispone di un decoder o smart card autorizzati dal distributore. La normativa europea (direttiva 98/84/CE) e nazionale vietano l’elusione abusiva di tali sistemi.

    Che differenza c’è tra uso privato e uso in ambito associativo?

    L’uso privato riguarda la fruizione individuale in ambito strettamente domestico. La trasmissione a soci di un circolo, anche se “non commerciale” in senso stretto, costituisce una forma di comunicazione a terzi che necessita di accordo con il distributore del servizio criptato.

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  • Corte cost. n. 33/2008 – Recidiva reiterata e comparazione circostanze attenuanti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale che vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Le questioni — sollevate da più giudici — difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta “ex Cirielli”) aveva modificato l’art. 69 del codice penale, vietando al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Più tribunali (Roma, Prato, Firenze, Torino) avevano sollevato la questione ritenendo il divieto eccessivamente rigido.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri: artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Roma (tre ordinanze), Tribunale di Prato (tre ordinanze), Tribunale di Firenze, Corte d’Appello di Torino, GIP di Torino, GIP di Prato.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in un unico giudizio. La Corte non entra nel merito perché le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione: alcune non illustrano adeguatamente la rilevanza nel giudizio principale, altre non sviluppano sufficientemente i profili di non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’adeguatezza della motivazione delle ordinanze di rimessione è requisito imprescindibile di ammissibilità. Il giudice rimettente deve spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio (rilevanza) e illustrare i profili di contrasto con la Costituzione in modo non generico (non manifesta infondatezza).

    Domande e risposte

    Cosa cambiò la legge n. 251/2005 sul giudizio di comparazione?

    Prima della riforma il giudice poteva sempre valutare se le attenuanti fossero più gravi, equivalenti o meno gravi rispetto alle aggravanti. La legge del 2005 vietò questa valutazione discrezionale nel caso di recidiva reiterata, imponendo l’applicazione della pena dell’aggravante in ogni caso.

    Perché i giudici ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti si traduceva in una pena automaticamente più severa senza consentire al giudice di valutare le specifiche circostanze del caso, in contrasto con i principi di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    La Corte si è mai pronunciata nel merito su questa norma?

    Sì: con la sentenza n. 251 del 2012 la Corte ha poi dichiarato parzialmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in riferimento ad alcune fattispecie.

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  • Corte cost. n. 32/2008 – Residenza quinquennale edilizia popolare Lombardia

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. La materia è di competenza residuale regionale e il requisito di residenza prolungata non è irragionevole secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge regionale n. 7/2005, l’obbligo per chi vuole accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di avere residenza o attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni. Il TAR Lombardia aveva censurato la norma ritenendola discriminatoria nei confronti dei cittadini non radicati da lungo tempo nella regione, inclusi gli immigrati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 41-bis, della legge Regione Lombardia n. 1/2000, introdotto dalla l.r. n. 7/2005. Parametri evocati: artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117 (commi 1, 2 lett. m, e 3) e 120 della Costituzione. Rimettente: TAR Lombardia, nel ricorso di alcune richiedenti escluse dalla graduatoria ERP del Comune di Busnago.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità della questione sui parametri artt. 117, primo comma, e 120 Cost. per carenza di motivazione. Manifesta infondatezza per le restanti censure: l’ERP rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); il requisito di residenza continuativa non è irragionevole; le funzioni giurisdizionali non risultano compromesse dalla norma regionale.

    Il principio

    Il requisito di residenza prolungata per l’accesso a benefici regionali come l’ERP non viola l’art. 3 Cost. se si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire e realizza un equilibrato bilanciamento tra valori costituzionali in gioco. La Regione ha competenza residuale in materia di criteri di assegnazione degli alloggi ERP.

    Domande e risposte

    La norma discriminava gli immigrati?

    Il TAR e i sindacati intervenienti sostenevano di sì, perché il requisito quinquennale rendeva di fatto impossibile l’accesso agli immigrati extra-UE di recente arrivo. La Corte ha ritenuto il requisito non irragionevole, rinviando alla propria giurisprudenza precedente.

    Perché la materia è regionale?

    L’edilizia residenziale pubblica non compare tra le materie elencate nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost., rientrando quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma.

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP)?

    Sono le soglie minime di servizi sociali e civili garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale dallo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La Corte ha escluso che la disciplina dei criteri di assegnazione ERP rientri in questa categoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2008 – Sanzione doganale costruzioni in prossimità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Civitavecchia sull’art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 374/1990 in materia di sanzioni doganali per costruzioni in prossimità della linea doganale. Il difetto di rilevanza è assoluto: lo stesso giudice rimettente aveva già accertato in concreto la “prossimità” contestata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Civitavecchia contestava l’indeterminatezza del concetto di “prossimità alla linea doganale” usato dall’art. 19 del d.lgs. 374/1990 per fondare una sanzione amministrativa a carico di chi costruisce senza autorizzazione vicino al confine doganale (in questo caso, lungo il lido del mare). Il giudice riteneva che la norma lasciasse eccessiva discrezionalità all’amministrazione doganale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Parametri: artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 23 (riserva di legge relativa in materia di sanzioni) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Civitavecchia, nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento per costruzione abusiva in zona doganale.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza. Il giudice a quo, pur dubitando della determinatezza del concetto di “prossimità”, aveva già affermato che “non può dubitarsi della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito, essendo incontestata la realizzazione degli immobili su terreno apparentemente “prossimo” alla linea doganale”. Ciò significa che il giudice aveva dimostrato nei fatti di poter interpretare e applicare la norma censurata.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata quando il giudice rimettente ha già dato dimostrazione — nella stessa ordinanza di rimessione — di saper interpretare e applicare la norma al caso concreto. L’accoglimento non modificherebbe l’esito del giudizio principale, rendendo la questione priva di rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la linea doganale?

    La linea doganale è il confine entro cui si esercita il controllo doganale; per i tratti costieri coincide con il lido del mare. L’art. 1 del T.U. delle norme doganali (d.P.R. n. 43/1973) ne fornisce la definizione.

    Perché il giudice aveva dubitato della norma?

    Perché il termine “prossimità” non è quantificato in metri o in altro modo preciso, lasciando all’amministrazione doganale la determinazione caso per caso, con possibile disparità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.

    Qual è il meccanismo dell’inammissibilità per difetto di rilevanza?

    Se l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio a quo, la questione è irrilevante e la Corte non può pronunciarsi nel merito. È uno strumento processuale che evita decisioni astratte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2008 – Proroga piani regolatori ASI Campania restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania, poiché nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 314/2007 che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle stesse norme regionali campane sulla proroga dei piani regolatori delle aree industriali. Il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Campania stava giudicando su ricorsi in materia espropriativa per la realizzazione di insediamenti produttivi e infrastrutture nell’agglomerato industriale Aversa-Nord (Carinaro). Aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, l. reg. Campania n. 16/1998, come interpretato dall’art. 77, comma 2, l. reg. Campania n. 10/2001, che prorogava per un triennio i piani regolatori scaduti delle aree industriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, comma 9, l. reg. Campania n. 16/1998 e dell’art. 77, comma 2, l. reg. Campania n. 10/2001, per violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla proroga dei piani regolatori scaduti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania. La sentenza n. 314 del 20 luglio 2007 aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto delle stesse norme regionali censurate, nella parte relativa alla proroga triennale dei piani regolatori scaduti. A seguito di questa sopravvenienza, il TAR doveva rivalutare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando una sentenza della Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di norme identiche a quelle oggetto di una questione pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione rimanga rilevante o se il giudizio principale possa essere definito alla luce della pronuncia sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)?

    I Consorzi ASI sono enti pubblici territoriali incaricati di realizzare e gestire le infrastrutture nelle aree industriali; adottano piani regolatori propri per disciplinare gli insediamenti produttivi nelle zone di competenza.

    Perché la proroga dei piani scaduti era incostituzionale?

    Secondo la sentenza n. 314/2007, la proroga automatica dei piani regolatori già scaduti violava i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e non garantiva la corretta procedura espropriativa (art. 42 Cost.), mantenendo in vita vincoli urbanistici senza una nuova valutazione della loro attualità e proporzionalità.

    Cosa deve fare il TAR dopo la restituzione degli atti?

    Il TAR deve verificare se, alla luce della sentenza n. 314/2007 che ha dichiarato le norme incostituzionali, vi sia ancora una questione di legittimità pendente da decidere, ovvero se i ricorrenti possano già ottenere tutela applicando la pronuncia di incostituzionalità già emessa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2008 – Arbitrato opere pubbliche calamità naturali restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Collegio arbitrale di Napoli, poiché nel corso del giudizio è sopravvenuta la legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) che ha introdotto il divieto di arbitrato per tutti gli appalti pubblici. Il mutamento del quadro normativo imponeva al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Collegio arbitrale di Napoli stava esaminando una controversia tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile di Napoli sull’esecuzione di opere pubbliche di ricostruzione post-calamità. Il Collegio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano il ricorso all’arbitrato per le controversie relative a opere pubbliche rientranti in programmi di ricostruzione dopo calamità naturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono il ricorso all’arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali (art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998; art. 8, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 354/1999; art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 15/2003).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza. La sopravvenuta legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 19-22, l. n. 244/2007) aveva introdotto, con effetto dal 1° agosto 2008, il divieto generale di arbitrato per tutte le controversie derivanti da appalti pubblici, modificando radicalmente il quadro normativo in cui si inserivano le norme censurate.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione ma prima della decisione, sopravviene una norma che modifica il quadro normativo rilevante, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente per valutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del nuovo contesto normativo.

    Domande e risposte

    Perché è vietato l’arbitrato per le opere di ricostruzione post-calamità?

    Il legislatore aveva ritenuto che le controversie relative a tali opere – finanziate con fondi pubblici di emergenza – meritassero una tutela particolare con il ricorso esclusivo al giudice ordinario, per garantire maggiore controllo sull’uso delle risorse pubbliche.

    Cosa ha previsto la legge finanziaria 2008 sull’arbitrato?

    L’art. 3, commi 19-22, della l. n. 244/2007 ha esteso il divieto di arbitrato a tutte le controversie derivanti da appalti pubblici, abrogando il sistema previgente che consentiva l’arbitrato per la generalità degli appalti pubblici.

    Cosa accade quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

    Il giudice deve riesaminare se la questione di legittimità costituzionale originariamente sollevata mantenga rilevanza nel giudizio in corso, alla luce delle modifiche normative sopravvenute; se la questione è divenuta irrilevante, deve revocare l’ordinanza di rimessione e definire il giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2008 – Insindacabilità parlamentare Gasparri dichiarazioni su magistrato Forleo

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP del Tribunale di Roma, dichiarando che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri sulla magistrata Maria Clementina Forleo e annullando la relativa delibera. Le dichiarazioni non erano riconducibili ad atti parlamentari tipici dello stesso deputato.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato dichiarazioni alle agenzie di stampa e con un comunicato del Ministero delle Comunicazioni (gennaio-febbraio 2005) definendo «irresponsabile» la magistrata Forleo, che aveva emesso un provvedimento in un processo per terrorismo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GIP aveva proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione ex art. 37 l. n. 87/1953 contro la Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità adottata nella seduta dell’8 febbraio 2006 violasse le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poiché le dichiarazioni di Gasparri non potevano essere ricondotte a atti parlamentari tipici dello stesso deputato ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità. Non erano stati indicati atti parlamentari tipici dello stesso deputato Gasparri, anteriori o contestuali alle dichiarazioni, ai quali queste ultime potessero essere riferite. Le interrogazioni richiamate erano posteriori alle dichiarazioni incriminate, e comunque appartenevano ad altri parlamentari: il nesso funzionale deve essere verificato con riguardo alla stessa persona, non al gruppo parlamentare. La delibera della Camera è stata annullata.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni; le dichiarazioni extra moenia sono insindacabili solo se sono la riproduzione o la divulgazione di opinioni già espresse in un atto parlamentare tipico del medesimo parlamentare, anteriore o contestuale alle dichiarazioni stesse.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «atto parlamentare tipico»?

    Sono gli atti formali compiuti dal parlamentare nell’esercizio del suo mandato: interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, dichiarazioni in aula. La loro identificazione è necessaria per valutare il nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia.

    Perché le interrogazioni degli altri deputati non erano rilevanti?

    La Corte ha più volte affermato che il nesso funzionale va verificato rispetto agli atti dello stesso parlamentare, non di altri componenti del gruppo: non esiste un’«insindacabilità di gruppo».

    Le dichiarazioni di Gasparri erano state fatte come ministro?

    Sì, il comunicato del 6 febbraio 2005 proveniva dal Ministero delle Comunicazioni di cui Gasparri era titolare. La Corte ha tuttavia valutato le dichiarazioni in base al loro contenuto, escludendo che costituissero divulgazione di atti parlamentari dello stesso Gasparri.

    Norme collegate