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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 199 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 199 CCII – Fascicolo della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale […] viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

    2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.

    3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

    4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

  • Distribuzione utili ai soci: esempi pratici sull’art. 2433 c.c.

    In sintesi

    • Gli utili distribuibili non coincidono sempre con la cassa disponibile.
    • Serve bilancio approvato e verifica di riserve e vincoli.
    • Distribuire troppo può esporre società e amministratori.
    • I dividendi hanno anche conseguenze fiscali per i soci.
    • La delibera deve essere coerente con patrimonio e liquidità.

    Prima degli esempi: utile contabile, cassa e dividendo sono cose diverse

    L’art. 2433 c.c. disciplina la distribuzione degli utili ai soci nelle società per azioni, con principi rilevanti anche per leggere correttamente la logica delle distribuzioni societarie.

    Nella pratica molti soci guardano solo al saldo banca. Ma distribuire utili richiede bilancio, riserve, vincoli, eventuali perdite e sostenibilità finanziaria.

    La decisione ha anche effetti fiscali: ritenute, dichiarazioni, flussi verso holding, soci persone fisiche e pianificazione patrimoniale.

    Prima di deliberare dividendi

    • bilancio approvato;
    • utile distribuibile;
    • riserve vincolate;
    • perdite pregresse;
    • cassa prospettica.

    Caso 1: utile alto ma cassa bassa

    Scenario. La società ha utile di bilancio ma molti crediti non incassati.

    Come si legge in pratica. Distribuire può creare tensione finanziaria. Serve separare risultato economico e flusso di cassa.

    Controlli

    • utile;
    • crediti;
    • debiti;
    • cassa;
    • scadenze.

    Caso 2: riserve da non toccare

    Scenario. I soci vogliono distribuire riserve senza verificarne natura e vincoli.

    Come si legge in pratica. Le riserve non sono tutte uguali. Va controllata origine, disponibilità e trattamento fiscale.

    Riserve

    • legale;
    • straordinaria;
    • versamenti soci;
    • vincoli;
    • fiscalità.

    Caso 3: holding che riceve dividendi

    Scenario. Una holding familiare riceve dividendi dalla società operativa.

    Come si legge in pratica. La distribuzione va coordinata con fiscalità, investimenti, finanziamenti soci e obiettivi patrimoniali.

    Pianificazione

    • catena societaria;
    • quota;
    • ritenute;
    • impieghi;
    • delibera.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di distribuire utili o dividendi: valuta impatto fiscale, cassa e patrimonio soci.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Se c’è cassa posso distribuire?

    Non basta, serve utile o riserva distribuibile.

    Le riserve sono tutte disponibili?

    No.

    I dividendi hanno fiscalità?

    Sì, per soci e società.

    La holding cambia analisi?

    Sì, spesso.

  • Art. 1 IRAP – Istituzione dell’imposta

    Art. 1 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Istituzione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. È istituita l’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni. 2. L’imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

  • Articolo 198 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 198 CCII – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.

    2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale […]. Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile.

  • Articolo 39 Imposta di Registro

    Art. 39 Imp. Reg. – Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

  • Articolo 119 Legge Fallimentare

    Art. 119 L. Fall. – Decreto di chiusura

    Decreto di chiusura

  • Art. 64 T.U.B.: Albo

    Art. 64 T.U.B.: Albo

    Art. 64 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

    3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l’iscrizione nell’albo è subordinata all’autorizzazione indicata all’articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell’albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

    4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.”

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  • Articolo 197 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 197 CCII – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.

    2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.

  • Articolo 118 Legge Fallimentare

    Art. 118 L. Fall. – Casi di chiusura

    Casi di chiusura

  • Articolo 196 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 196 CCII – Inventario di altri beni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

    2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.