Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 350/2008 – Phone center Lombardia discriminazione extracomunitari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 sui centri di telefonia in sede fissa (i cosiddetti phone center), nella sua quasi totalità. La legge imponeva requisiti molto stringenti — soprattutto igienico-sanitari — che in pratica colpivano quasi esclusivamente i gestori extracomunitari, violando la libertà di iniziativa economica e la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    I phone center sono esercizi commerciali dove i clienti possono telefonare verso l’estero a prezzi contenuti: un servizio utilizzato prevalentemente da cittadini stranieri residenti in Italia per contattare i familiari nel paese d’origine. La Regione Lombardia aveva adottato nel 2006 una legge che subordinava l’apertura e la gestione di tali centri a una serie di autorizzazioni comunali e a requisiti igienico-sanitari molto dettagliati, con l’obbligo per i gestori già in attività di adeguarsi entro un anno a pena di chiusura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV di Milano, con dieci ordinanze ha impugnato gli artt. 1, 4, 8, 9 e 12 della legge regionale n. 6/2006, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Le censure principali riguardavano: la classificazione della materia come «commercio» regionale (art. 1), il sistema di autorizzazione comunale generalizzata (art. 4), i nuovi requisiti igienico-sanitari a effetto retroattivo (art. 8), e la disciplina dell’adeguamento forzato delle strutture già esistenti (artt. 9 e 12).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9 e 12 della legge regionale e, ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953, ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità alle restanti disposizioni della stessa legge, in quanto inscindibilmente connesse con quelle caducate. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 8, commi 1 e 2, per vizi di motivazione delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Una legge regionale non può disciplinare in modo tale da ostacolare, di fatto, l’attività economica di categorie di soggetti definite in base alla loro provenienza o residenza, giacché ciò interferisce con la materia dell’immigrazione, riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. b, Cost.), e viola la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.

    Domande e risposte

    Un comune può vietare l’apertura di phone center?

    No, salvo che le ragioni del divieto siano fondate su esigenze di ordine pubblico, sicurezza o salute concretamente dimostrate e siano applicate senza discriminazioni basate sulla nazionalità o provenienza dei gestori.

    Perché la Regione non poteva legiferare in materia?

    La legge formalmente disciplinava il commercio (materia regionale), ma nella sostanza introduceva requisiti che incidevano sull’immigrazione e sulla condizione degli stranieri, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.

    Cosa è l’art. 27 della legge n. 87/1953 e perché è stato applicato?

    L’art. 27 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità a norme non direttamente impugnate ma inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime. Nel caso di specie, una volta cadute le disposizioni portanti della legge, le restanti risultavano prive di autonoma applicabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 349/2008 – Appello PM sentenze proscioglimento restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha restituito gli atti a otto Corti d’appello (Palermo, Torino, Lecce sezione Taranto, Brescia e Bari) che avevano sollevato questione di legittimità sull’art. 593 c.p.p. come novellato dalla legge Pecorella, nella parte in cui limitava l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento. La restituzione è conseguenza del mutamento del quadro normativo dopo la sentenza n. 26/2007 della stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    Anche questa ordinanza riguarda la legge 20 febbraio 2006, n. 46 (legge Pecorella) e la sua limitazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Mentre la n. 348 riguardava le ordinanze della Corte d’appello di Cagliari, la n. 349 raccoglie le questioni identiche sollevate da altre Corti d’appello di diverse città italiane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello di Palermo, Torino, Lecce (sez. Taranto), Brescia e Bari hanno impugnato l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla l. n. 46/2006) e l’art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione. La critica comune: sottrarre al PM lo strumento dell’appello sulle assoluzioni avrebbe creato una disparità irragionevole con l’imputato, che può invece sempre appellare le condanne.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito gli otto giudizi e ha ordinato la restituzione degli atti a tutte le Corti d’appello rimettenti. Come per la n. 348, la ragione è l’intervento medio tempore della sentenza n. 26 del 2007 che aveva già parzialmente modificato la normativa impugnata, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza delle questioni residue.

    Il principio

    Quando più giudici rimettono alla Corte la stessa questione e la Corte ha già parzialmente deciso su di essa con altra sentenza, il giudice delle leggi riunisce i giudizi e restituisce gli atti a ciascun rimettente perché riesamini caso per caso se le norme residue, nel testo risultante dalle modifiche, siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

    Domande e risposte

    Perché tante Corti d’appello hanno sollevato la stessa questione?

    La legge Pecorella trovava applicazione in tutti i procedimenti di appello proposti dal PM prima della sua entrata in vigore; ogni Corte d’appello investita di un simile appello era tenuta a sollevare la questione di costituzionalità se la riteneva fondata.

    Cosa cambiava tra l’art. 593 vecchio e nuovo?

    Prima della legge n. 46/2006, il PM poteva appellare liberamente le sentenze di proscioglimento. La novella aveva limitato tale facoltà ai soli casi in cui fossero sopravvenute nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado.

    La questione è stata poi definitivamente risolta?

    Sì: con la sentenza n. 26 del 2007 la Corte aveva già ripristinato in parte l’appello del PM; successivamente il legislatore è intervenuto più volte a rimodulare la disciplina delle impugnazioni penali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 348/2008 – Inappellabilità sentenze proscioglimento e parità delle parti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva sollevato in diciassette ordinanze la questione di legittimità della legge Pecorella (l. n. 46/2006) nella parte in cui eliminava l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. La restituzione segnala che nel frattempo era intervenuto un mutamento rilevante del quadro normativo o giurisprudenziale.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46, nota come «legge Pecorella», aveva limitato fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione pronunciate dal giudice di primo grado. Le Corti d’appello investite dei relativi giudizi si sono trovate a dover dichiarare inammissibili gli appelli già proposti dalla pubblica accusa, sollevando di conseguenza numerose questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con diciassette ordinanze sostanzialmente identiche, ha impugnato gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46 del 2006 in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo che eliminare l’appello del PM sulle assoluzioni creasse una disparità irragionevole tra le parti processuali e compromettesse il principio del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello rimettente, riunendo i diciassette giudizi. La restituzione è conseguenza della sentenza n. 26 del 2007 con cui la Corte stessa aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale la legge Pecorella, modificando il quadro normativo di riferimento e imponendo al giudice a quo di rivalutare la rilevanza delle questioni residue.

    Il principio

    Quando la Corte costituzionale ha già emesso una pronuncia che incide sul quadro normativo oggetto di un’altra questione pendente, restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo assetto. In questo caso la sentenza n. 26/2007 aveva già modificato la disciplina dell’appello del PM.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge Pecorella sull’appello del PM?

    La legge n. 46/2006 aveva eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento o a seguito di giudizio abbreviato, consentendo tale appello solo in presenza di nuove prove sopravvenute.

    Perché diciassette ordinanze su un’unica questione?

    Ogni appello pendente dinanzi alla Corte d’appello costituisce un giudizio autonomo; il giudice rimettente ha sollevato la questione di costituzionalità in ciascuno di essi separatamente, anche se con motivazione identica.

    Cosa è successo alla legge Pecorella dopo queste vicende?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge, ripristinando alcune facoltà di appello del PM. Successivamente il legislatore ha ulteriormente modificato la disciplina.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 347/2008 – Custodia cautelare estera e termini di fase

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Napoli perché valutasse se il periodo di custodia cautelare scontato all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba computarsi anche ai fini dei termini ordinari di fase previsti dall’art. 303, commi 1 e 3, del codice di procedura penale. La questione era stata sollevata in due procedimenti distinti a carico di imputati arrestati in Olanda e in esecuzione di mandati italiani.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) consente a uno Stato membro dell’Unione europea di chiedere la consegna di un ricercato che si trova in un altro Stato membro. Quando la persona è arrestata all’estero in attesa della consegna, trascorre un periodo di detenzione fuori dall’Italia. La questione è se quel tempo vada conteggiato anche per il calcolo dei termini massimi di fase della custodia cautelare in Italia, oppure solo ai fini del termine complessivo massimo come già previsto dall’art. 33 della legge n. 69 del 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha impugnato l’art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del MAE sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase ordinari di cui all’art. 303, commi 1 e 3, cod. proc. pen. I parametri invocati erano gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione: eguaglianza, libertà personale e diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente (Tribunale di Napoli), riuniti i due giudizi. Ciò significa che la Corte ha rilevato un elemento sopravvenuto o un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale che imponeva al giudice a quo di rivalutare la rilevanza della questione prima che essa potesse essere esaminata nel merito.

    Il principio

    La restituzione degli atti al rimettente è un esito processuale che sospende il giudizio costituzionale e impone al giudice di primo grado di verificare se la questione rimanga rilevante alla luce delle novità sopravvenute. Nel caso del MAE, la Corte aveva già in precedenza (sentenza n. 253 del 2004) dichiarato illegittima la norma che non computava la detenzione all’estero per estradizione nei termini di fase, creando così un precedente rilevante per la valutazione da rimettere al giudice.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è detenuto all’estero in esecuzione di un MAE?

    Il tempo di custodia cautelare scontato fuori dall’Italia può influire sul computo dei termini di fase; tuttavia l’esito definitivo dipende dalla rivalutazione che il giudice rimettente è tenuto a compiere dopo la restituzione degli atti.

    Qual è la differenza tra termini di fase e termini massimi?

    I termini di fase (art. 303, commi 1 e 3, c.p.p.) limitano la durata della custodia in ciascun grado del procedimento; i termini massimi assoluti fissano invece il tetto complessivo oltre il quale la misura cessa automaticamente. L’art. 33 l. n. 69/2005 computava già la detenzione estera solo sui termini massimi.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

    La restituzione avviene quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o giurisprudenziali che il giudice di merito deve valutare per accertare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 346/2008 – Indennità giudiziaria magistrate e congedo maternità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte esamina se sia incostituzionale escludere le donne magistrato dal percepire l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio per maternità, mentre le dipendenti delle cancellerie hanno tale diritto. La questione riguarda il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 prevede una speciale «indennità giudiziaria» per il personale di magistratura. Nella versione anteriore alla riforma del 2004, tale indennità non veniva erogata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Per contro, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (dipendenti contrattualizzati) già percepiva l’indennità anche durante il congedo di maternità, in virtù di contratti collettivi e regolamenti specifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    TAR Lombardia (tre ordinanze) e TAR Puglia hanno impugnato l’art. 3, primo comma, della l. n. 27 del 1981 nel testo anteriore al 2004, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria alle donne magistrato durante il congedo obbligatorio per maternità, a differenza delle dipendenti delle cancellerie.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva le magistrate dal percepire l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio di maternità. La disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie non è giustificata dalla diversa fonte del rapporto di lavoro (legge per i magistrati, contratto per le cancelliere), poiché la ratio dell’indennità è la stessa per entrambe le categorie.

    Il principio

    Non può essere negata alle donne magistrato l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio di maternità, quando la medesima indennità è riconosciuta al personale delle cancellerie che svolge funzioni analoghe: la mera diversità della fonte regolatrice (legge vs. contratto) non giustifica la discriminazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità giudiziaria?

    È un’emolumento speciale previsto per il personale di magistratura (e per alcune categorie ad esso assimilate) a compensazione della particolarità e della gravosità dell’impegno professionale richiesto.

    Perché le cancelliere la percepivano e le magistrate no?

    Perché il rapporto di lavoro delle cancelliere era regolato da contratti collettivi che ne garantivano il pagamento anche in maternità, mentre la legge che disciplina lo stato giuridico dei magistrati non prevedeva tale estensione.

    La norma è stata poi modificata?

    Sì: l’art. 1, comma 325, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) ha eliminato l’esclusione, riconoscendo alle magistrate il diritto all’indennità anche durante il congedo di maternità a decorrere dal 1° gennaio 2005.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 345/2008 – Proroga cambiali agrarie Regione Siciliana, inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge regionale siciliana che prorogava le passività agricole: il rimettente non ha motivato adeguatamente né la rilevanza nel giudizio né i parametri costituzionali asseritamente violati.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 28 del 2000 aveva previsto che gli istituti di credito prorogassero al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo già scadute o in scadenza entro il 30 giugno 2001. La norma era stata invocata in giudizi civili davanti alla Corte d’appello di Milano, dove due titolari di un’azienda agricola si opponevano a un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un istituto di credito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha impugnato l’art. 1 della l.r. Sicilia n. 28 del 2000, evocando vagamente l’art. 3 della Costituzione senza precisare in quale senso fosse violato il principio di uguaglianza, né aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma regionale siciliana in un giudizio celebrato davanti a un tribunale lombardo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per due ordini di ragioni: il rimettente non ha motivato sufficientemente la rilevanza della legge regionale siciliana nel giudizio pendente a Milano, e non ha specificato in quale senso l’art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, limitandosi a una vaga evocazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica tanto sulla rilevanza della questione quanto sulla non manifesta infondatezza: la genericità nella indicazione del parametro costituzionale e la mancata dimostrazione della rilevanza determinano l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cambiali agrarie?

    Sono titoli di credito emessi nel contesto del credito agrario, utilizzati tradizionalmente per finanziare le attività delle aziende agricole. Le «passività agricole» sono i debiti contratti con gli istituti di credito agrario.

    Perché la questione è sorta davanti alla Corte d’appello di Milano?

    Perché i debitori sostenevano che il contratto di mutuo fosse stato concluso a Palermo e che quindi si applicasse la legge regionale siciliana. La questione se una legge regionale possa applicarsi in un giudizio fuori dalla Regione è di per sé complessa.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché il rimettente ha omesso di spiegare perché la legge siciliana fosse applicabile nel giudizio milanese e in che senso il principio di uguaglianza fosse violato, rendendo impossibile per la Corte esaminare il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 344/2008 – Contributi previdenziali sui rimborsi rette scuola dell’infanzia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte esamina se sia incostituzionale assoggettare a contribuzione previdenziale i rimborsi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti per le rette delle scuole dell’infanzia, quando analoghi rimborsi per gli asili nido siano esenti: la questione pone il problema della parità di trattamento tra strutture educative diverse.

    Di cosa si tratta

    L’art. 51 del TUIR (già art. 48) esclude dal reddito di lavoro dipendente — e quindi dall’imponibile previdenziale — le somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza degli asili nido da parte dei figli dei dipendenti. Tuttavia la stessa agevolazione non era prevista per i rimborsi delle rette delle scuole dell’infanzia (ex scuole materne, dai 3 ai 6 anni). L’INPS aveva contestato a Chiesi Farmaceutici S.p.A. di non aver assoggettato a contribuzione i rimborsi erogati per le scuole dell’infanzia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Parma ha impugnato il combinato disposto dell’art. 12, secondo comma, della l. n. 153 del 1969 e dell’art. 51, lett. f-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva l’esenzione contributiva anche ai rimborsi per le scuole dell’infanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che nemmeno i rimborsi delle rette delle scuole dell’infanzia concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. La distinzione tra asili nido e scuole dell’infanzia è irragionevole perché entrambe le strutture assolvono funzioni equivalenti di cura e istruzione dei figli e agevolano la partecipazione al lavoro dei genitori.

    Il principio

    Non è ragionevole trattare in modo diverso, ai fini contributivi, i rimborsi aziendali per la frequenza degli asili nido rispetto a quelli per le scuole dell’infanzia: la sostanziale equivalenza delle funzioni svolte dalle due tipologie di strutture educative impone un trattamento fiscale e previdenziale uniforme.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra asilo nido e scuola dell’infanzia?

    L’asilo nido accoglie bambini da 0 a 3 anni; la scuola dell’infanzia (ex scuola materna) accoglie bambini da 3 a 6 anni. Entrambe consentono ai genitori di lavorare e svolgono funzioni educative complementari.

    Cosa aveva fatto la società Chiesi Farmaceutici?

    Aveva erogato ai dipendenti rimborsi per le rette delle scuole dell’infanzia frequentate dai loro figli, non assoggettandoli a contribuzione previdenziale — analogamente a quanto previsto per gli asili nido — e l’INPS aveva contestato il mancato versamento dei contributi.

    Cosa cambia per le imprese dopo questa sentenza?

    I rimborsi erogati ai dipendenti per le rette delle scuole dell’infanzia non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, al pari di quelli per gli asili nido, riducendo il costo del lavoro per le aziende che adottano questo beneficio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 343/2008 – Prescrizione ex-Cirielli, ultrattività nei giudizi in appello

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli) che esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione più brevi nei processi già in fase di appello: la questione era già stata esaminata e respinta dalla sentenza n. 72/2008.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli) ha riformato il regime della prescrizione dei reati, introducendo termini spesso più brevi. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, stabilisce che i nuovi termini più favorevoli non si applicano ai processi già in fase di impugnazione (appello o Cassazione) alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005). La Corte d’Appello di Bari sosteneva che questa limitazione violasse il principio di uguaglianza, poiché applicava la legge più favorevole soltanto ai processi ancora in primo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’Appello di Bari ha impugnato l’art. 10, comma 3, della l. n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’applicazione della nuova disciplina della prescrizione nei processi già in fase di appello.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 72 del 2008, pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato infondata la medesima questione: la scelta di non estendere retroattivamente i nuovi termini di prescrizione ai processi già in appello tutela l’efficienza processuale e la salvaguardia delle attività già compiute, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può graduare nel tempo l’applicazione di norme penali più favorevoli (nel caso, termini di prescrizione più brevi), evitando la loro applicazione retroattiva ai processi già in fase avanzata, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cos’è la prescrizione del reato?

    È l’istituto che estingue il reato quando, dal suo commettimento, è decorso un certo periodo di tempo senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La legge ex-Cirielli ha ridotto i termini per molti reati.

    Perché il rimettente riteneva ingiusta la regola transitoria?

    Perché imputati in appello con reati già prescritti secondo i nuovi termini non potevano beneficiarne, mentre imputati ancora in primo grado sì, creando — secondo il rimettente — una discriminazione irragionevole.

    Perché la Corte ha confermato la costituzionalità?

    Perché la scelta di non disperdere le attività processuali già compiute è razionale e tutela l’efficienza del sistema giudiziario, rientrando nella discrezionalità legislativa in materia penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 342/2008 – Depositi GPL, competenza Stato e Regione Abruzzo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte esamina la legislazione regionale dell’Abruzzo sui depositi di GPL: in parte accoglie il ricorso del Governo, dichiarando illegittime le norme regionali che aggravavano gli obblighi procedimentali in contrasto con la normativa statale di semplificazione; in altra parte dichiara il ricorso estinto per rinuncia parziale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva emanato due leggi (n. 16 del 2007 e n. 34 del 2007) che prevedevano per i nuovi depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità non superiore a 13 mc. l’obbligo di denuncia di inizio attività (DIA) corredata da documentazione, in aggiunta alle procedure già previste dalla normativa statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato le norme per eccesso di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16/2007, e gli artt. 39 e 74 della l.r. Abruzzo n. 34/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali aggiungessero oneri burocratici già eliminati dalla legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara parzialmente l’illegittimità delle norme regionali: la DIA aggiuntiva imposta dalla Regione Abruzzo per i depositi GPL di piccola dimensione è in contrasto con la normativa statale (d.lgs. n. 128/2006) che aveva qualificato tale installazione come «attività edilizia libera» soggetta a semplice comunicazione, in violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e semplificazione. Per le norme della l.r. n. 34/2007 il processo si estingue per rinuncia parziale al ricorso.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre oneri procedimentali aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dalla normativa statale di semplificazione, quando ciò si traduca in una disparità di trattamento delle imprese e in un aggravio della libertà di iniziativa economica contrario ai principi di concorrenza la cui tutela è riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i depositi di GPL?

    Sono serbatoi interrati o fuori terra che contengono gas di petrolio liquefatto utilizzato per riscaldamento, cucina o uso industriale. Quelli di piccola capacità (fino a 13 mc.) sono molto diffusi nelle aree non metanizzate.

    Perché la Regione aveva imposto la DIA?

    Per ragioni di sicurezza e controllo del territorio, ma la normativa statale aveva già classificato l’installazione come attività libera soggetta a semplice comunicazione, rendendo l’ulteriore obbligo regionale incompatibile con la disciplina nazionale.

    Cosa succede per le norme della l.r. n. 34/2007?

    Il Presidente del Consiglio ha parzialmente rinunciato al ricorso ed è intervenuta la Regione accettando la rinuncia: per quella parte il giudizio si è estinto senza pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 341/2008 – Patente a punti e disparità di trattamento infrazioni stradali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla decurtazione di punti dalla patente per una specifica infrazione del codice della strada: il rimettente non aveva esplorato adeguatamente la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione che avrebbe eliminato la pretesa disparità di trattamento.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada (art. 126-bis) prevede la decurtazione di punti dalla patente per determinate infrazioni. Un automobilista aveva contestato di subire la decurtazione di dieci punti per aver violato l’art. 148, comma 11 (sorpasso irregolare), mentre la più grave violazione del comma 14 dello stesso articolo non comportava alcuna decurtazione di punti, pur essendo sanzionata più pesantemente sul piano pecuniario e con la sospensione della patente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e la tabella allegata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la decurtazione di dieci punti per l’infrazione di cui all’art. 148, comma 11, ma non per la più grave infrazione di cui al comma 14.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente non ha verificato se l’interpretazione letterale della tabella allegata all’art. 126-bis ammettesse una lettura diversa, né ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza. La Corte rileva inoltre che le due infrazioni presentano caratteristiche diverse che possono razionalmente giustificare una differente modulazione delle sanzioni accessorie.

    Il principio

    Il legislatore può modulare in modo differenziato le sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente) per infrazioni del codice della strada di diversa natura, senza che tale differenziazione costituisca necessariamente una violazione del principio di uguaglianza, purché le scelte siano razionalmente giustificabili.

    Domande e risposte

    Come funziona la patente a punti?

    La patente di guida è associata a un punteggio iniziale di venti punti. Ogni infrazione grave comporta la perdita di un certo numero di punti; esaurito il punteggio, la patente viene revocata.

    Qual era la disparità denunciata?

    L’art. 148, comma 14 (sorpasso con visibilità ridotta o in curva) era sanzionato più duramente di quello del comma 11 sia sul piano pecuniario sia con la sospensione della patente, ma non comportava la decurtazione di punti, al contrario dell’infrazione meno grave.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il rimettente non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza e non aveva esplorato possibili interpretazioni conformi alla Costituzione del testo normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 340/2008 – Cessazione automatica incarichi dirigenziali e cambio governo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma che disponeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla p.a. dopo il voto di fiducia al Governo: il rimettente non aveva individuato una norma direttamente applicabile alla fattispecie concreta in modo da rendere la questione rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 262 del 2006 aveva ampliato il novero dei dirigenti il cui incarico cessa automaticamente dopo il voto di fiducia al nuovo Governo (i cosiddetti incarichi «apicali»): la modifica aveva esteso la regola anche ai dirigenti esterni ai ruoli ministeriali e alle agenzie fiscali. Una norma transitoria aveva poi previsto la cessazione immediata degli incarichi già in essere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha impugnato l’art. 2, commi 159, 160 e 161, del d.l. n. 262 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione, denunciando che la cessazione automatica degli incarichi violasse le garanzie dei lavoratori e il principio di buon andamento della p.a.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Il rimettente si è concentrato sulla norma transitoria (comma 161), che aveva determinato concretamente la cessazione degli incarichi nel caso specifico, ma aveva esteso il quesito anche ai commi 159 e 160 (norme «a regime»), senza dimostrarne la rilevanza diretta nel giudizio. La mancata delimitazione del thema decidendum rende il ricorso inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve delimitare con precisione l’oggetto della questione di legittimità costituzionale alle sole norme effettivamente applicabili alla fattispecie concreta: l’impugnazione di norme prive di diretta rilevanza nel giudizio rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli incarichi dirigenziali «apicali»?

    Sono gli incarichi di direzione delle strutture di vertice delle amministrazioni (Segretari generali, Capi dipartimento, direttori generali) conferiti dal Governo, che per loro natura devono essere rinnovati a ogni cambio di esecutivo.

    Perché la cessazione automatica interessa anche i dirigenti esterni?

    Perché il d.l. n. 262/2006 ha esteso la regola, precedentemente limitata ai vertici, anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ministeriali, cioè a professionisti e manager assunti temporaneamente dalla p.a.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il rimettente ha incluso nel quesito anche norme non direttamente applicabili al giudizio concreto, rendendo il ricorso eccessivamente generico e quindi inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 339/2008 – Riesame sequestro probatorio e persona offesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’omesso avviso alla persona offesa dell’udienza di riesame del sequestro probatorio: la persona offesa non è parte del processo penale e la sua esclusione da certe fasi rientra nella discrezionalità del legislatore, né lede il suo diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, l’art. 324 c.p.p. disciplina il riesame del sequestro probatorio. Il rimettente contestava che la norma non prevedesse l’avviso alla persona offesa (e al suo difensore) della data dell’udienza di riesame, creando — a suo avviso — una disparità irragionevole rispetto agli altri soggetti processuali che tale avviso ricevono.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia ha impugnato l’art. 324 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la notifica dell’avviso dell’udienza di riesame del sequestro probatorio anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La persona offesa dal reato non è una parte processuale in senso tecnico: i poteri processuali a lei attribuiti dal codice sono limitati e circoscritti. La sua eventuale mancata partecipazione a una fase del processo penale non lede il suo diritto di difesa, potendo essa esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno nella sede propria.

    Il principio

    La persona offesa dal reato gode di poteri processuali ridotti rispetto all’imputato e al pubblico ministero: l’omessa previsione di un suo avviso per l’udienza di riesame del sequestro probatorio rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il suo diritto di difesa, restando intatta la tutela giurisdizionale civile.

    Domande e risposte

    Cos’è il sequestro probatorio?

    È un provvedimento del giudice che vincola beni o documenti necessari per le indagini o per il processo. Può essere chiesto dal pubblico ministero e contestato (mediante riesame) dagli interessati.

    La persona offesa può impugnare il sequestro?

    In linea di principio no: l’art. 324 c.p.p. legittima al riesame principalmente l’indagato e il titolare dei beni, non la persona offesa, che assume un ruolo più limitato nel procedimento penale.

    Come può tutelare i propri diritti la persona offesa?

    Attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale o, in alternativa, promuovendo autonomamente l’azione civile per il risarcimento del danno.

    Norme collegate