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Autore: Andrea Marton

  • Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1 bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. (2) 1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesisten- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 9 ti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (3) 1 quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. 0a), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Articolo 19 Ter Revisione Legale

    Art. 19 Ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui: a) all’articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale; b) all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 1 e 5, all’articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. L’articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2), del TUF. 1 bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l’articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.

  • Patto di famiglia e passaggio generazionale: esempi pratici sull’art. 768-bis c.c.

    In sintesi

    • Il patto di famiglia serve a programmare passaggio di azienda o partecipazioni.
    • Non è una donazione improvvisata.
    • Eredi, liquidazioni e valori vanno gestiti prima del conflitto.
    • La fiscalità deve essere valutata insieme a governance e patrimonio.
    • Funziona meglio quando famiglia e impresa sono mappate.

    Prima degli esempi: passare l’azienda richiede regole prima delle emozioni

    L’art. 768-bis c.c. introduce il patto di famiglia, strumento pensato per trasferire azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con partecipazione dei soggetti coinvolti.

    Nella pratica è utile quando l’imprenditore vuole evitare che il passaggio generazionale diventi conflitto successorio, ma richiede valutazioni su eredi, quote, liquidazioni, governance e fiscalità.

    Prima dell’atto serve una mappa completa di società, immobili, debiti, ruoli dei figli, valore dell’azienda e risorse per liquidare chi non entra.

    Prima del patto

    • azienda/quote;
    • eredi;
    • valore;
    • liquidazioni;
    • governance futura.

    Caso 1: un figlio lavora in azienda, l’altro no

    Scenario. Il padre vuole trasferire la SRL al figlio operativo ma tutelare l’altro.

    Come si legge in pratica. Serve valutare quote, liquidazione e risorse. Il problema è insieme familiare, societario e fiscale.

    Famiglia

    • quote;
    • ruoli;
    • valore;
    • liquidazione;
    • accordi.

    Caso 2: azienda con immobili dentro

    Scenario. La società operativa possiede anche immobili non strumentali.

    Come si legge in pratica. Prima del patto può servire riorganizzare patrimonio e governance. Trasferire tutto insieme può creare squilibri.

    Patrimonio

    • immobili;
    • società;
    • debiti;
    • eredi;
    • scissione possibile.

    Caso 3: eredi litigiosi e azienda redditizia

    Scenario. L’imprenditore teme che dopo la morte i figli blocchino la gestione.

    Come si legge in pratica. Il patto può dare stabilità, ma richiede consenso informato, valori difendibili e regole societarie coerenti.

    Governance

    • statuto;
    • patti;
    • amministratore;
    • valore;
    • liquidazioni.

    Quando chiedere una verifica

    Per passaggi generazionali, holding familiari o patti di famiglia: mappa azienda, eredi e fiscalità prima dell’atto.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il patto di famiglia serve solo alle grandi aziende?

    No, anche a imprese familiari strutturate.

    Devono partecipare gli eredi?

    Lo strumento richiede coinvolgimento dei soggetti previsti.

    Conta la fiscalità?

    Sì, va valutata prima.

    Serve stimare l’azienda?

    Sì, in modo difendibile.

  • Art. 62 T.U.B.: Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B.: Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. – Idoneita’ degli esponenti.

    In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa’ finanziaria e la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

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  • Articolo 202 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 202 CCII – Effetti della domanda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.

  • Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    Art. 2 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Si vedano gli artt. 10 e 12, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

  • Articolo 122 Legge Fallimentare

    Art. 122 L. Fall. – Concorso dei vecchi e nuovi creditori

    Concorso dei vecchi e nuovi creditori

  • Art. 2 Antiriciclaggio – Finalità e principi (1)

    Art. 2 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Finalità e principi (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 2 14 di distruzione di massa (2). Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. 3. L’azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. 4. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. 6 bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 (3), del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto). – 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 15 presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. b), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “e del regolamento (UE) 2018/1725” sono state inserite dall’art. 50, comma 1, lett. b), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenze delle regioni e degli enti locali

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

  • Art. 2 IRAP – Presupposto dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Presupposto dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (1) diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. (2) L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. 1 bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla con- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 3-4 6 venzione con il Servizio sanitario nazionale. (3) Note: (1) Le parole “autonomamente organizzata” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 125, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016.