Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 315/2008 – Proroga regionale tassa automobilistica termine decadenza

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, che prorogava i termini di recupero delle tasse automobilistiche del 1999. Questione analoga era già stata decisa con sentenza di accoglimento n. 296 del 2003 relativa a una norma regionale del Piemonte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva prorogato, con legge finanziaria 2002, il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999, estendendolo fino al 31 dicembre 2003. Un contribuente aveva eccepito la prescrizione/decadenza triennale prevista dalla norma statale (art. 5 del d.l. n. 953/1982). La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, nella parte in cui proroga i termini di recupero delle tasse automobilistiche oltre il termine triennale previsto dalla norma statale interposta (art. 5 del d.l. n. 953/1982).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La questione era stata già sostanzialmente decisa dalla sentenza n. 296 del 2003, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale piemontese sostanzialmente identica. Il rimettente avrebbe dovuto trarre le conseguenze di tale precedente già nella sede del giudizio a quo, applicando direttamente il principio già affermato dalla Corte.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato l’illegittimità di una norma sostanzialmente identica a quella impugnata, il giudice rimettente deve trarne le conseguenze nel giudizio pendente, non sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. La nuova questione è inammissibile per difetto di rilevanza o per omessa valutazione del precedente.

    Domande e risposte

    Le regioni possono prorogare i termini delle tasse automobilistiche?

    No. Le tasse automobilistiche sono tributi di competenza regionale, ma la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sistema tributario). Le regioni non possono modificare i termini fissati dalla legge statale.

    Quale è il termine per il recupero delle tasse auto?

    L’art. 5 del d.l. n. 953/1982 fissa un termine triennale di decadenza per il recupero delle tasse automobilistiche dovute dal 1 gennaio 1983. Il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    Cosa succede se la regione supera il termine statale?

    La Corte ha già dichiarato (sentenza n. 296/2003 per la Regione Piemonte) che la proroga regionale dei termini di recupero delle tasse auto è incostituzionale perché invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria. Le norme regionali analoghe sono inefficaci.

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  • Corte cost. n. 314/2008 – Contraddittorio spese processuali quantum liquidazione

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Le norme vigenti già garantiscono adeguate forme di tutela e controllo sulla liquidazione delle spese.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione sostenendo che la condanna al pagamento delle spese processuali venga emessa senza che la parte condannata possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni sul quantum. Secondo il rimettente, il giudice emetterebbe una condanna inaudita altera parte per importi a volte superiori al valore della causa stessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali prima della condanna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le norme impugnate non violano né il principio del contraddittorio né il diritto di difesa. La liquidazione delle spese processuali da parte del giudice è soggetta a controllo: le tariffe professionali fissano i limiti, il giudice deve motivare eventuali riduzioni rispetto alla nota spese, e la sentenza è impugnabile anche sul punto delle spese. Il sistema offre adeguate garanzie senza richiedere un ulteriore contraddittorio specifico sul quantum.

    Il principio

    La liquidazione delle spese processuali non richiede un contraddittorio specifico sul quantum perché è soggetta a limiti tariffari vincolanti e a obbligo di motivazione in caso di riduzione. La parte soccombente è nelle condizioni di conoscere i parametri di liquidazione e di impugnare la sentenza anche sul punto delle spese.

    Domande e risposte

    Come vengono liquidate le spese processuali?

    Il giudice liquida le spese processuali nella sentenza, condannando la parte soccombente al rimborso. La liquidazione avviene applicando le tariffe professionali (oggi i parametri del d.m. n. 55/2014), tenendo conto del valore della causa e dell’attività svolta.

    La parte condannata può contestare l’importo delle spese?

    Sì. La condanna alle spese può essere contestata in appello (o in cassazione per vizi di motivazione). La parte può anche chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore, e il giudice può compensare le spese in tutto o in parte per giusti motivi.

    Cosa dice il principio del contraddittorio sulle spese?

    Secondo la Corte, il principio del contraddittorio non impone che ciascuna parte possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni prima della sentenza. È sufficiente che esistano meccanismi di controllo (tariffe, motivazione, impugnazione) a tutela della parte condannata.

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  • Corte cost. n. 313/2008 – Riforma rito societario delega legislativa eccesso

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 (delega per la riforma del diritto societario) e degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario), sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione per presunto eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, nel corso di giudizi promossi da privati nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, aveva sollevato questione sulla legittimità della delega con cui il Parlamento aveva autorizzato il Governo a introdurre il nuovo rito societario (d.lgs. n. 5/2003). Il rimettente sosteneva che la legge delega non avesse indicato principi e criteri direttivi sufficienti, consentendo al Governo di creare a suo arbitrio un rito completamente nuovo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 «nella parte in cui non indica i principi e criteri direttivi» per il rito societario di primo grado e, per derivazione, degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto identiche questioni erano già state oggetto di precedenti pronunce di inammissibilità. Le questioni si appuntano più sul sistema complessivo che su specifiche norme, senza sviluppare adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Questioni identiche erano state dichiarate inammissibili in precedenti ordinanze.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che si appunta sull’intero sistema normativo piuttosto che su specifiche disposizioni, e che ripropone questioni già dichiarate inammissibili dalla Corte senza addurre argomenti nuovi, è inammissibile per difetto di adeguata motivazione e per la sua eccessiva generalità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’eccesso di delega?

    L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo emanato dal Governo va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega parlamentare. L’art. 76 della Costituzione richiede che le leggi delega indichino tali principi; la loro assenza o insufficienza può rendere incostituzionale la delega stessa.

    Cos’era il rito societario?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario, bancario e di intermediazione finanziaria, caratterizzato da uno scambio preventivo di atti scritti. È stato poi abrogato dalla riforma del 2009.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il giudice rimettente attaccava «più un sistema che su norme» specifiche, senza indicare in che modo le singole disposizioni impugnate eccedessero i criteri della delega. Inoltre, la stessa questione era già stata dichiarata inammissibile in precedenti occasioni.

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  • Corte cost. n. 312/2008 – Impignorabilità beni strumentali associazioni culturali

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui non estende il limite di impignorabilità relativa ai beni strumentali delle associazioni culturali. La questione è carente di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento esecutivo nei confronti di un circolo culturale (Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing), il Tribunale di Siena aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c., che limita la pignorabilità degli strumenti e oggetti indispensabili all’esercizio del lavoro individuale del debitore, senza prevedere analoga tutela per i beni delle associazioni culturali dove si esercitano diritti fondamentali della personalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non estende il limite di impignorabilità relativa agli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente ha proposto un’equiparazione semplicistica tra la tutela degli strumenti di lavoro del singolo e quella dei beni strumentali di associazioni culturali, senza sviluppare adeguatamente la motivazione sulla comparabilità delle situazioni e sull’equivalenza dei diritti in gioco. La questione è inammissibile per difetto di adeguata argomentazione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente propone un’equiparazione tra situazioni diverse senza sviluppare un’adeguata motivazione sulla comparabilità delle situazioni e sulla ragionevolezza dell’estensione richiesta. La mera affermazione che due diritti siano «equivalenti» non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni impignorabili in modo relativo?

    L’art. 515 c.p.c. prevede che alcuni beni del debitore siano pignorabili solo in misura limitata (fino a un quinto del loro valore presunto), quando gli altri beni non siano sufficienti. Rientrano in questa categoria gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all’esercizio della professione o del lavoro del debitore.

    Le associazioni culturali possono subire l’esecuzione forzata?

    Sì. Le associazioni riconosciute e non riconosciute sono soggetti di diritto e possono essere assoggettate all’esecuzione forzata per i loro debiti. La normativa non prevede generali esenzioni a favore delle associazioni culturali o di altro tipo.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente argomentato perché i beni strumentali di un’associazione culturale debbano essere equiparati agli strumenti di lavoro di un singolo lavoratore. L’equiparazione tra diritto al lavoro e diritto di associazione culturale richiedeva un’argomentazione più articolata.

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  • Corte cost. n. 311/2008 – Competenza statale ordine precedenze cariche pubbliche cerimonie

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    La Corte Costituzionale dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, e annulla il relativo regolamento regionale del 15 novembre 2007. La materia appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva adottato un regolamento che disciplinava l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali, modificando le posizioni protocollari stabilite dal d.P.C.M. del 14 aprile 2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale regolamento davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la materia fosse di competenza esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. La Regione non può disciplinare le precedenze protocollari perché incide su materie di esclusiva competenza statale: politica estera, rapporti con le confessioni religiose, ordinamento degli uffici statali.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e annulla il regolamento regionale. L’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche è una delle più tradizionali prerogative dello Stato, che incide su materie di sua competenza esclusiva. La Regione non può ridefinire unilateralmente le posizioni protocollari delle cariche statali, delle rappresentanze diplomatiche estere e delle autorità religiose, né modificare la gerarchia tra cariche nazionali e locali.

    Il principio

    La disciplina del protocollo e dell’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche è materia di competenza esclusiva statale, in quanto incide sulle relazioni internazionali, sui rapporti con le confessioni religiose e sull’ordinamento degli uffici dello Stato. Le regioni non possono intervenire neppure per le cerimonie di carattere locale.

    Domande e risposte

    Cosa è il protocollo istituzionale?

    Il protocollo istituzionale è l’insieme delle norme che regolano l’ordine di precedenza tra le autorità nelle cerimonie ufficiali. In Italia è disciplinato dal d.P.C.M. del 14 aprile 2006, che fissa la gerarchia tra presidente della Repubblica, presidenti delle Camere, presidente del Consiglio, ministri, autorità locali e rappresentanze diplomatiche.

    Le regioni possono avere proprie norme di protocollo?

    No, secondo questa sentenza. La materia è riservata allo Stato perché coinvolge la politica estera (posizione delle autorità diplomatiche), i rapporti con le confessioni religiose e l’ordinamento delle cariche statali. La regolazione unilaterale da parte di una regione viola le competenze esclusive dello Stato.

    Cosa aveva fatto la Regione Marche?

    Il regolamento regionale aveva, tra l’altro, anteposto il Sindaco in sede ai Ministri, equiparato Vice Ministri e Sottosegretari agli Assessori regionali, e ridefinito la posizione protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle rappresentanze diplomatiche. Tutte modifiche che la Corte ha ritenuto inammissibili.

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  • Corte cost. n. 310/2008 – Competenza estradizione imputati minorenni Corte d’appello

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p. nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello ordinaria, e non alla sezione per i minorenni, la competenza a decidere sull’estradizione di soggetti che erano minorenni al momento dei fatti per cui l’estradizione è richiesta.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione relativa alla competenza a decidere sull’estradizione di V. G., soggetto che era minorenne all’epoca dei fatti per i quali la Romania chiedeva l’estradizione (danneggiamento e furto aggravato). Il ricorrente sosteneva che la competenza spettasse alla sezione minorenni della Corte d’appello, con le maggiori garanzie previste dalla normativa sul processo minorile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello, e non alla sezione minorenni, la competenza sull’estradizione di soggetti minorenni all’epoca dei fatti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il sistema vigente non impone necessariamente che la procedura di estradizione per fatti commessi da minorenni sia di competenza della sezione minorenni della Corte d’appello. Le garanzie per i minori sono assicurate dalla giurisprudenza di legittimità, che nega l’estradizione quando l’ordinamento straniero non assicura tutele processuali e sostanziali adeguate. La scelta del giudice competente rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La competenza in materia di estradizione per reati commessi da minorenni non è costituzionalmente imposta in capo alla sezione minorenni della Corte d’appello. La tutela del minore nel procedimento di estradizione è assicurata dalla valutazione sostanziale delle garanzie offerte dallo Stato richiedente, non dalla mera attribuzione della competenza al giudice specializzato.

    Domande e risposte

    Chi decide sull’estradizione in Italia?

    La Corte d’appello nel cui distretto si trova la persona di cui è richiesta l’estradizione decide sulla richiesta avanzata dallo Stato straniero. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 700 ss. del codice di procedura penale.

    Ci sono tutele speciali per i minorenni nell’estradizione?

    Sì. La giurisprudenza italiana nega l’estradizione quando lo Stato richiedente non garantisce ai minori un trattamento differenziato e mitigato rispetto agli adulti, sia sul piano processuale che sanzionatorio. L’Italia rifiuta l’estradizione se il minore rischia di essere giudicato e detenuto come un adulto.

    Cosa si intende per «minorenne all’epoca dei fatti»?

    Per minorenne all’epoca dei fatti si intende chi non aveva ancora compiuto diciotto anni quando ha commesso il reato per cui l’estradizione è richiesta, anche se al momento della procedura di estradizione è già diventato maggiorenne.

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  • Corte cost. n. 309/2008 – Conversione pignoramento termine preclusione retroattività

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p.c. e della norma transitoria sulla conversione del pignoramento, nella parte in cui fissano un termine più stringente per l’istanza di conversione applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo civile del 2005-2006 ha modificato l’art. 495 c.p.c., anticipando il termine entro cui il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro). Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ha dubitato della costituzionalità della norma transitoria che rendeva la nuova disciplina applicabile anche alle procedure esecutive già pendenti, privando il debitore di un diritto già maturato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 495 c.p.c. e dell’art. 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 35/2005, nella parte in cui la nuova disciplina restrittiva si applicava retroattivamente anche alle procedure per cui non era ancora stata emessa l’ordinanza di vendita.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’applicazione della nuova disciplina alle procedure pendenti non viola né l’art. 3 né l’art. 24 della Costituzione. Il legislatore può modificare le norme processuali con efficacia immediata anche per i procedimenti in corso, salvo che ciò non determini un sacrificio sproporzionato di diritti già definitivamente acquisiti. Nel caso di specie, il debitore non aveva ancora esercitato il diritto alla conversione e la nuova disciplina è ragionevole nel contesto della riforma del processo esecutivo.

    Il principio

    Le norme processuali possono avere efficacia immediata anche sui procedimenti pendenti, in applicazione del principio tempus regit actum. Una norma processuale retroattiva viola la Costituzione solo se incide in modo sproporzionato su posizioni giuridiche già definitivamente acquisite, non quando interviene su una facoltà non ancora esercitata.

    Domande e risposte

    Cosa è la conversione del pignoramento?

    La conversione del pignoramento è il diritto del debitore esecutato di chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (pari al credito + spese + interessi). Permette al debitore di evitare la vendita forzata dei beni.

    Quando va chiesta la conversione?

    Secondo il testo riformato dell’art. 495 c.p.c., l’istanza di conversione deve essere presentata prima che sia disposta la vendita o assegnazione dei beni. Il vecchio regime consentiva di presentarla fino al giorno della vendita.

    Le norme processuali possono applicarsi retroattivamente?

    Sì, in linea di principio. Il principio tempus regit actum implica che le norme processuali si applicano subito, anche ai procedimenti in corso. Il limite sta nel non poter sacrificare irragionevolmente diritti già definitivamente acquisiti.

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  • Corte cost. n. 308/2008 – Revoca automatica assegnazione casa familiare nuova convivenza

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    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, che prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza o matrimonio del genitore assegnatario, a condizione che tale norma sia interpretata nel rispetto dell’interesse del figlio minore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso aveva introdotto l’art. 155-quater c.c., che prevedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare al genitore che instaurasse una nuova convivenza o contraesse un nuovo matrimonio. Diversi tribunali avevano dubitato della costituzionalità di tale revoca automatica, che escludeva ogni valutazione dell’interesse dei figli minori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Ragusa hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c. nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualsiasi valutazione dell’interesse del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, «nei sensi di cui in motivazione». La norma è costituzionalmente legittima a condizione di essere interpretata in modo conforme all’art. 30 della Costituzione: la revoca dell’assegnazione non opera mai automaticamente, ma deve essere sempre subordinata a una valutazione giudiziale dell’interesse del minore. Il giudice può e deve verificare se la revoca sia o meno nell’interesse del figlio.

    Il principio

    L’assegnazione della casa familiare è un istituto finalizzato alla tutela dell’interesse dei figli minori. Anche quando sopravvenga una nuova convivenza o un nuovo matrimonio del genitore assegnatario, il giudice deve sempre valutare se la revoca corrisponda all’interesse del minore, non potendo essa operare in modo puramente automatico.

    Domande e risposte

    Cosa accade alla casa familiare dopo la separazione?

    In caso di separazione o divorzio con figli minori, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario dei figli, anche se non ne è proprietario. L’assegnazione tutela l’interesse dei figli a mantenere l’ambiente domestico.

    Il genitore assegnatario perde la casa se si risposa?

    Secondo l’art. 155-quater c.c. (oggi trasfuso nell’art. 337-sexies), la nuova convivenza o il nuovo matrimonio del genitore assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione. Tuttavia, la Corte precisa che la revoca non è automatica: il giudice deve sempre verificare l’interesse del figlio minore.

    L’interesse del minore prevale sempre?

    Sì, secondo la Corte l’art. 30 della Costituzione impone che l’interesse del minore sia sempre valutato e che nessun automatismo possa escludere tale valutazione. Il giudice ha il potere di mantenere l’assegnazione anche in caso di nuova convivenza se ciò è nell’interesse del figlio.

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  • Corte cost. n. 307/2008 – Insindacabilità parlamentare opinioni Berlusconi conflitto attribuzioni

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    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo. La Corte accerta che le dichiarazioni non erano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Silvio Berlusconi era imputato del reato di diffamazione per dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione radiofonica nel novembre 1999, nelle quali aveva accusato il gruppo editoriale La Repubblica di aver «barattato l’impunità» del suo editore Carlo Caracciolo. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Secondo la Corte, le dichiarazioni dell’on. Berlusconi alla trasmissione radiofonica «Radio anch’io» non erano riconducibili all’esercizio di attività tipicamente parlamentari né costituivano una divulgazione esterna di atti parlamentari. Mancava pertanto il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione non si estende a qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma richiede un nesso funzionale tra l’opinione espressa e l’esercizio del mandato parlamentare. Le dichiarazioni rese in trasmissioni radiotelevisive di carattere non parlamentare non godono di questa copertura se non vi è un collegamento con atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, non personale: protegge solo ciò che è direttamente connesso all’esercizio del mandato.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale (come un giudice) ritiene che un altro organo (come il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza. Nel caso delle insindacabilità parlamentari, il giudice che vuole procedere penalmente contro un parlamentare può impugnare davanti alla Corte la delibera di insindacabilità della Camera.

    Qual è il criterio per stabilire se una dichiarazione è parlamentare?

    La Corte richiede un «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari oppure devono consistere nella divulgazione all’esterno di atti compiuti nel contesto parlamentare. Non basta che l’autore sia un parlamentare.

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  • Corte cost. n. 306/2008 – Indennità accompagnamento stranieri senza carta soggiorno

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui subordinano l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno, escludendo così i non autosufficienti totali privi del requisito reddituale.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina albanese in stato di coma vegetativo a seguito di incidente stradale si era vista rifiutare l’indennità di accompagnamento dall’INPS perché, pur possedendo i requisiti sanitari e risiedendo legalmente in Italia da più di sei anni, non era titolare della carta di soggiorno. Quest’ultima richiedeva a sua volta un requisito reddituale che la donna, non potendo lavorare, non poteva soddisfare. Il Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui condizionano l’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, escludendo gli stranieri totalmente non autosufficienti.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate. Il requisito della carta di soggiorno per ottenere l’indennità di accompagnamento introduce una discriminazione irragionevole a danno degli stranieri totalmente invalidi, che per la loro condizione sono strutturalmente impossibilitati a soddisfare il requisito reddituale. La norma contrasta con i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute.

    Il principio

    Le prestazioni assistenziali destinate a persone in condizione di totale non autosufficienza, come l’indennità di accompagnamento, non possono essere negate agli stranieri regolarmente soggiornanti per il solo fatto che essi non dispongono di redditi sufficienti a ottenere la carta di soggiorno. Tale esclusione viola gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento?

    L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore di persone totalmente invalide che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non dipende dal reddito del richiedente.

    Cosa richiedeva la norma agli stranieri?

    La legge finanziaria 2001 (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000) aveva limitato l’accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno (poi divenuta permesso CE per soggiornanti di lungo periodo), che a sua volta richiedeva un requisito reddituale.

    Questa sentenza vale ancora oggi?

    Sì, il principio è stato confermato e rafforzato da successive pronunce. Le prestazioni assistenziali destinate ai totalmente invalidi spettano agli stranieri regolarmente soggiornanti, senza poter essere condizionate a requisiti di lungo soggiorno o di reddito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 305/2008 – Testimonianza indiretta polizia giudiziaria dichiarazioni non verbalizzate

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p., escludendo così le dichiarazioni raccolte senza verbalizzazione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, la Corte di cassazione aveva sollevato questione sulla norma che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria. Il nodo riguardava le dichiarazioni di una fonte informale, riferite a verbale dalla polizia ma non previamente verbalizzate con le formalità di legge. La norma, come interpretata dalla giurisprudenza, non era chiara se il divieto valesse anche per tali dichiarazioni non formali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 627, comma 3, del codice di procedura penale. La questione riguardava se il divieto di testimonianza indiretta degli agenti di p.g. si applicasse anche alle dichiarazioni acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni anche quando acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Il divieto di testimonianza indiretta deve applicarsi uniformemente, indipendentemente dal rispetto delle formalità di verbalizzazione.

    Il principio

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni altrui si applica a prescindere dalle modalità di acquisizione delle stesse. Escludere dal divieto le dichiarazioni non verbalizzate crea un’ingiustificata disparità di trattamento e consente di eludere le garanzie del contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cos’è la testimonianza indiretta (o de relato)?

    La testimonianza indiretta è la deposizione di chi non ha percepito direttamente i fatti, ma riferisce ciò che gli è stato raccontato da altri. Nel processo penale, essa è soggetta a rigide limitazioni per garantire il contraddittorio sulla prova.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché limitava il divieto alle sole dichiarazioni verbalizzate secondo le formalità di legge, consentendo di aggirare il divieto semplicemente non verbalizzando le dichiarazioni. Ciò creava una disparità irragionevole e indeboliva le garanzie del processo accusatorio.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre in dibattimento su ciò che persone informate sui fatti hanno detto loro, indipendentemente dal fatto che tali dichiarazioni siano state o meno verbalizzate. Il divieto ha portata generale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2008 – Accreditamento sanitario Calabria blocco illegittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 18/2004, che bloccava il rilascio di nuovi accreditamenti per strutture sanitarie private fino alla determinazione del fabbisogno regionale. Il blocco indiscriminato violava i principi di ragionevolezza, buon andamento e tutela della salute, impedendo l’accreditamento anche a strutture già autorizzate e in possesso dei requisiti.

    Di cosa si tratta

    L’accreditamento è il provvedimento che consente a una struttura sanitaria privata di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. La Regione Calabria aveva adottato una norma che sospendeva qualsiasi nuovo accreditamento fino a quando non fosse stato definito il fabbisogno regionale di prestazioni specialistiche, con l’unica eccezione delle strutture già incluse in pregresse disposizioni di sanatoria. Una società di diagnostica genetica, già autorizzata dalla Regione, aveva presentato domanda di accreditamento e si era vista opporre un diniego in applicazione di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria, sezione di Catanzaro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, l. reg. Calabria n. 18/2004 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La norma veniva criticata perché imponeva un blocco assoluto e indeterminato nel tempo, senza alcuna valutazione caso per caso dei requisiti della struttura richiedente, in contrasto con la disciplina nazionale sull’accreditamento (d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, comma 3, della legge regionale Calabria n. 18/2004. La norma, imponendo un blocco totale e temporalmente indeterminato degli accreditamenti senza prevedere alcuna valutazione individuale, violava il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e i vincoli derivanti dalla disciplina statale in materia di tutela della salute (art. 117 Cost.).

    Il principio

    Una norma regionale che sospende indefinitamente il rilascio di accreditamenti sanitari, senza consentire alcuna valutazione individuale della struttura richiedente e senza un termine certo per la definizione del fabbisogno, è irragionevole e viola i principi costituzionali di buon andamento e tutela della salute. La pianificazione sanitaria regionale deve avvenire entro termini definiti e non può bloccare a tempo indeterminato l’accesso al sistema delle strutture private già autorizzate.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra autorizzazione e accreditamento sanitario?

    L’autorizzazione è il titolo che consente a una struttura di svolgere attività sanitaria in conformità ai requisiti minimi di sicurezza. L’accreditamento è un ulteriore riconoscimento che consente alla struttura di operare per conto del SSN ed essere remunerata con fondi pubblici.

    Perché il blocco era irragionevole?

    Perché non prevedeva un termine certo entro cui la Regione avrebbe determinato il fabbisogno, lasciando le strutture private in una condizione di incertezza indefinita; e perché non distingueva tra strutture che soddisfacevano i requisiti e strutture che non li soddisfacevano, applicando un divieto uguale a tutti.

    Una Regione può contingentare gli accreditamenti?

    Sì, ma deve farlo con criteri ragionevoli, trasparenti e verificabili, definendo il fabbisogno entro termini certi e garantendo alle strutture interessate la possibilità di partecipare alla procedura di selezione. Un blocco totale e indefinito è invece incostituzionale.

    Norme collegate