Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 304/2008 – Cessata materia contendere contratti trasporto pubblico Sicilia

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    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso una norma regionale che prorogava i contratti di affidamento provvisorio del trasporto pubblico locale. La norma impugnata era stata nel frattempo abrogata dall’Assemblea regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 26 gennaio 2008, che mediante rinvio al Regolamento (CE) n. 1370/2007 prorogava automaticamente fino al 3 dicembre 2019 i contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale, senza espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di appalti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa regionale siciliana (d.d.l. n. 665-721-724) per violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 14 del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana). La norma prorogava ope legis i contratti di trasporto pubblico senza gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti pubblici.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, l’Assemblea regionale siciliana ha abrogato la disposizione impugnata, eliminando la norma censurata dall’ordinamento regionale. Venuto meno l’oggetto del ricorso, non vi è più motivo di decidere nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, l’abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, purché la norma abrogata non abbia ancora prodotto effetti irreversibili.

    Domande e risposte

    Cosa è la «cessata materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dal ricorrente. La Corte prende atto che non vi è più nulla da decidere.

    Perché la norma siciliana era contestata?

    La norma prevedeva una proroga automatica dei contratti di trasporto pubblico fino al 2019 senza obbligo di gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti che impongono procedure competitive per l’affidamento di servizi pubblici.

    Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

    Sì. In Sicilia, a differenza delle altre regioni, il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali è esercitato dal Commissario dello Stato, che può impugnare le deliberazioni legislative prima della promulgazione.

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  • Corte cost. n. 303/2008 – Restituzione atti legge fallimentare termine reclamo

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    La Corte Costituzionale restituisce gli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché rivaluti la rilevanza della questione sollevata sull’art. 119, comma 2, della legge fallimentare, alla luce delle sopravvenute modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui il termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorreva dalla data di affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data di comunicazione ai creditori agevolmente identificabili. La questione era relativa a un caso in cui il reclamo era stato presentato dopo la scadenza del termine, poiché il decreto di chiusura non era mai stato comunicato alla reclamante.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorra, per i creditori agevolmente identificabili, dall’affissione anziché dalla comunicazione del medesimo decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata modificata dall’art. 109 del d.lgs. n. 5/2006 e dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 169/2007, che hanno riformato la disciplina delle procedure concorsuali. Il rimettente deve verificare se tali modifiche incidano sulla rilevanza della questione originariamente sollevata.

    Il principio

    Quando interviene uno ius superveniens che modifica la norma oggetto di questione di costituzionalità pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto di chiusura del fallimento?

    Il decreto di chiusura del fallimento è il provvedimento con cui il tribunale dichiara conclusa la procedura fallimentare. Contro di esso i soggetti legittimati possono proporre reclamo entro il termine di legge, che tradizionalmente decorreva dall’affissione alla porta del tribunale.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La restituzione degli atti è un provvedimento con cui la Corte Costituzionale rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, perché una modifica normativa sopravvenuta potrebbe aver cambiato il quadro giuridico. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    La riforma del diritto fallimentare del 2006-2007 ha risolto il problema?

    La riforma organica della legge fallimentare (d.lgs. n. 5/2006, corretto dal d.lgs. n. 169/2007) ha modificato la disciplina della chiusura del fallimento e dei relativi termini di impugnazione. La Corte rimette al giudice di Napoli la valutazione se le nuove norme abbiano eliminato il vizio denunciato.

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  • Corte cost. n. 360/2008 – Conflitto attribuzioni Sgarbi insindacabilità parlamentare ammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti di due magistrati. La fase di ammissibilità apre la strada all’esame nel merito del conflitto.

    Di cosa si tratta

    L’on. Vittorio Sgarbi, in alcuni articoli di stampa, aveva espresso giudizi duramente critici su due magistrati (Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni) a seguito dell’arresto del senatore Lino Jannuzzi da esse disposto. Il Tribunale di Monza stava procedendo penalmente contro Sgarbi per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati, con delibera del 12 settembre 2007, aveva dichiarato che le opinioni di Sgarbi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni di Sgarbi e l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per applicare l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Le frasi contestate — che accusavano i magistrati di ignoranza della legge — non sarebbero riconducibili a tipiche attività parlamentari.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha solo valutato l’ammissibilità del conflitto: ha accertato che sussistevano i requisiti soggettivo (un organo giurisdizionale e un organo parlamentare) e oggettivo (la delibera della Camera interferiva con il potere giurisdizionale del Tribunale). Ha quindi dichiarato ammissibile il conflitto e ha ordinato la notifica alla Camera dei deputati per avviare la fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo giurisdizionale contesta a un ramo del Parlamento di aver esercitato, dichiarando l’insindacabilità ex art. 68 Cost., un potere che spettava invece all’autorità giudiziaria. La fase di ammissibilità serve a verificare che il conflitto sia configurabile in astratto, senza ancora pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa guarentigia tutela la libertà di mandato parlamentare ma non copre le dichiarazioni prive di nesso con le funzioni legislative o di controllo.

    Cosa si intende per «nesso funzionale»?

    Il nesso funzionale è il collegamento tra le dichiarazioni extra moenia (fuori dal Parlamento) di un parlamentare e l’attività svolta in seno alle assemblee o nelle commissioni. Senza questo nesso, l’insindacabilità non si estende a quanto detto fuori dalle aule parlamentari.

    Come si è concluso il conflitto nel merito?

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità; la pronuncia nel merito è avvenuta in un momento successivo con una sentenza separata della Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 302/2008 – Appello parte civile sentenze proscioglimento

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 1, della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. I giudici rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche alternative prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 ha modificato profondamente il sistema delle impugnazioni penali, abrogando tra l’altro la possibilità per la parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento. Il Tribunale di Sondrio e il Tribunale di Reggio Emilia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tale riforma leda i diritti della parte civile che voglia impugnare una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la parte civile possa proporre appello nei casi di cui all’art. 576 c.p.p. Il Tribunale di Reggio Emilia ha invece impugnato l’art. 10, comma 1, della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. I rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche diverse da quelle praticate, idonee a superare i vizi di costituzionalità denunciati. La Corte ricorda che la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile in precedenti ordinanze (n. 226, 155 e 3 del 2008, n. 32 del 2007).

    Il principio

    Il giudice rimettente è tenuto a sperimentare tutte le soluzioni interpretative disponibili prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. La mancata verifica di percorsi ermeneutici alternativi rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    La parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento?

    Dopo la riforma della legge n. 46/2006, la parte civile non può appellare in via autonoma le sentenze di proscioglimento. Può tuttavia proporre impugnazione nei casi residui previsti dall’art. 576 c.p.p., e la questione sul loro esatto ambito applicativo è stata ritenuta dalla Corte risolvibile in via interpretativa.

    Cosa significa che la questione è «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la questione presenta un vizio procedurale così evidente da non richiedere neppure un esame nel merito della costituzionalità. Nel caso specifico, i tribunali rimettenti non avevano prima tentato di interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione.

    Quale norma disciplina l’appello della parte civile nel processo penale?

    L’art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre appello contro le sentenze di condanna ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che riguardano i propri interessi civili. La legge n. 46/2006 ha ulteriormente ristretto l’appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

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  • Corte cost. n. 359/2008 – Interrogatorio garanzia aggravamento misura cautelare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogare l’imputato quando la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p., nella fase tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Quando una misura cautelare (ad esempio gli arresti domiciliari) viene aggravata — ad esempio sostituita con la custodia in carcere — perché l’imputato ha violato le prescrizioni imposte, sorge la questione se l’imputato abbia diritto a essere sentito dal giudice prima che l’aggravamento produca effetti, tramite l’istituto dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. Il caso riguardava un aggravamento disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha impugnato l’art. 294, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p. nella fase inter-grado. Secondo il rimettente, l’aggravamento ex art. 276, comma 1, è una misura altamente discrezionale, non dissimile dall’applicazione ex novo di una misura cautelare, e quindi richiederebbe l’interrogatorio come garanzia del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. L’art. 294 c.p.p. non si applica nell’ipotesi di aggravamento della misura cautelare ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p.: in quel caso l’imputato ha già potuto difendersi nel procedimento principale e dispone degli strumenti impugnatori per contestare il provvedimento di aggravamento, che costituiscono garanzia sufficiente del diritto di difesa.

    Il principio

    L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. è istituto diverso dal diritto di impugnare il provvedimento cautelare: esso è richiesto nella fase genetica della misura, non necessariamente nel caso di aggravamento di una misura già in atto, per il quale esistono strumenti di controllo adeguati (appello cautelare). La mancata previsione dell’interrogatorio nell’ipotesi di aggravamento non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è l’interrogatorio di garanzia?

    L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’audizione dell’imputato da parte del giudice, obbligatoriamente prevista entro cinque giorni dall’applicazione di una misura coercitiva, per consentire all’interessato di esporre le proprie ragioni e al giudice di verificare la persistenza delle esigenze cautelari.

    Quando si applica l’art. 276, comma 1, c.p.p.?

    L’art. 276, comma 1, c.p.p. consente al giudice di aggravare la misura cautelare o di sostituirla con una più grave quando l’imputato trasgredisce le prescrizioni inerenti alla misura applicata (es. lascia il domicilio senza autorizzazione). È un rimedio sanzionatorio all’inottemperanza.

    L’imputato è privo di garanzie nel caso di aggravamento?

    No: dispone dell’appello cautelare davanti al tribunale del riesame, uno strumento che consente un controllo pieno sulla legittimità e sul merito del provvedimento di aggravamento. La Corte ha ritenuto questo rimedio sufficiente a garantire il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 358/2008 – Indennità di esproprio decurtazione 40% CEDU restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti alle Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino, che avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 sulla decurtazione del 40% dell’indennità di espropriazione, norma già giudicata contraria alla CEDU dalla Grande Camera della Corte EDU. La restituzione è conseguenza delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con cui la Corte aveva ridefinito il ruolo della CEDU nel sistema delle fonti italiane.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 prevedeva che l’indennità di espropriazione per aree edificabili fosse calcolata come media tra il valore di mercato e il reddito dominicale rivalutato, con un’ulteriore riduzione del 40%. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già stabilito, nel caso Scordino c. Italia (29 marzo 2006), che tale meccanismo violava l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (diritto di proprietà), in quanto l’indennità risultante era troppo lontana dal valore di mercato reale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 5-bis d.l. n. 333/1992 in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. La tesi era che il giudice nazionale non potesse disapplicare la norma interna in contrasto con la CEDU (come avviene per i regolamenti UE), ma dovesse sollevare questione di costituzionalità invocando l’art. 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti ai tre giudici rimettenti, riunendo i giudizi. La restituzione è conseguenza delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con cui la Corte stessa aveva definito il rapporto tra CEDU e Costituzione italiana, stabilendo che le norme CEDU — integrate nell’ordinamento tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — non hanno rango costituzionale ma funzionano da parametro interposto. I rimettenti dovevano rivalutare le proprie questioni alla luce di questo nuovo quadro.

    Il principio

    Le norme della CEDU, ratificate dall’Italia, hanno rango di legge ordinaria ma condizionano la legittimità costituzionale delle leggi statali tramite l’art. 117, primo comma, Cost. Il giudice nazionale che rileva un contrasto tra una legge interna e la CEDU non può disapplicare la legge, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Questo sistema era stato chiarito nelle fondamentali sentenze nn. 348 e 349 del 2007.

    Domande e risposte

    Perché il giudice non può semplicemente disapplicare la legge italiana contraria alla CEDU?

    Perché la CEDU non è un atto dell’Unione europea: per i regolamenti UE vale il principio della primautà diretta, ma la CEDU è un trattato internazionale ratificato con legge ordinaria. Per disapplicare una legge italiana occorre che essa sia incostituzionale, e solo la Corte costituzionale può dichiararlo.

    Come è stato risolto il problema dell’indennità di esproprio?

    Con la legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) il legislatore aveva già modificato la disciplina dell’indennità di espropriazione, abrogando il meccanismo della decurtazione del 40% e avvicinando l’indennità al valore venale del bene. Questo spiega anche la restituzione degli atti: i giudici rimettenti dovevano verificare se la nuova disciplina risolvesse il problema.

    Cosa sono le sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale?

    Sono le sentenze fondamentali con cui la Corte ha definito il ruolo della CEDU nel sistema delle fonti italiane: norma interposta rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., che consente di dichiarare incostituzionale una legge interna contrastante con la Convenzione, previa verifica della conformità della norma CEDU con la Costituzione stessa.

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  • Corte cost. n. 357/2008 – Beneficio amianto pensionati già in quiescenza inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 sull’amianto, nella parte in cui esclude il beneficio della rivalutazione contributiva (coefficiente 1,5) per i lavoratori già in pensione all’entrata in vigore della legge, anche se successivamente riconosciuti affetti da malattia professionale causata dall’amianto. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ravenna.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia e ha previsto, all’art. 13, comma 7, un beneficio previdenziale: le settimane di contributi versati durante il periodo di esposizione all’amianto vengono moltiplicate per il coefficiente 1,5, con un incremento dell’anzianità contributiva e quindi della pensione. Questo beneficio, però, si applicava solo ai lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992): chi era già andato in pensione prima di quella data ne era escluso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992, nella parte in cui non si applica ai lavoratori che erano già pensionati al 28 aprile 1992 ma che abbiano successivamente ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale da amianto. Il parametro erano gli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente distinto tra il comma 7 (rivalutazione contributiva per chi è ancora in servizio) e il comma 8 (benefici diversi per i lavoratori esposti) della medesima norma, né aveva dimostrato perché la disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori in servizio fosse irragionevole alla luce della specifica finalità della norma.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non argomenta in modo specifico e autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare genericamente i parametri costituzionali. È necessario che il rimettente dimostri concretamente il contrasto tra la norma e la Costituzione, distinguendo le diverse ipotesi normative rilevanti.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al beneficio del coefficiente 1,5 per l’amianto?

    Ai sensi dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992 (come interpretato dalla giurisprudenza), i lavoratori che abbiano prestato attività in luoghi con presenza di amianto per almeno dieci anni e che fossero ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge o abbiano avuto il riconoscimento dell’esposizione lavorativa.

    Un pensionato che scopre di avere una malattia da amianto può chiedere la rivalutazione?

    Secondo la norma e la giurisprudenza al momento della pronuncia, no: il beneficio del comma 7 era riservato a chi non era ancora in pensione al 28 aprile 1992. Il comma 8 prevede benefici diversi ma anch’essi con limitazioni simili.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna non aveva sufficientemente motivato perché la norma fosse incostituzionale: senza una motivazione adeguata, la Corte non può procedere all’esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 356/2008 – Proroga termini accertamento condono fiscale 2002

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da due Commissioni tributarie provinciali sull’art. 10 della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002), che prorogava di due anni i termini di decadenza per l’accertamento fiscale nei confronti dei contribuenti che non avevano aderito al condono. Le ordinanze di rimessione presentavano vizi che ne impedivano l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 (art. 10, l. n. 289/2002, come modificato dal d.l. n. 282/2002) aveva introdotto un condono fiscale per i periodi d’imposta 1997-2001. Per i contribuenti che non vi avevano aderito, la stessa norma prorogava di due anni i normali termini entro cui l’Agenzia delle Entrate poteva notificare avvisi di accertamento. Due società avevano impugnato gli avvisi di accertamento sostenendo che tale proroga fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone e Cosenza avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10 della l. n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, contestando la proroga dei termini di accertamento come meccanismo ingiustamente penalizzante per chi non aveva aderito al condono. La questione della Commissione di Frosinone riguardava anche una società in amministrazione straordinaria, per la quale si poneva il problema se l’Erario potesse avvalersi della proroga senza aver fatto valere il proprio credito nello stato passivo della procedura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate. Le ordinanze di rimessione presentavano carenze motivazionali e difetti nella descrizione della rilevanza e del quadro normativo applicabile. In particolare, alcune questioni erano riferite ad annualità per le quali la proroga non trovava applicazione, mentre altre erano formulate in modo generico.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere compiutamente il fatto di causa, le norme applicabili e le ragioni per cui la norma impugnata è rilevante e non manifestamente infondata. Carenze su questi punti rendono la questione inammissibile senza esame nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la proroga dei termini di accertamento era contestata?

    Perché si sosteneva che penalizzasse i contribuenti più virtuosi (quelli che non avevano aderito al condono) rispetto a chi aveva scelto la sanatoria, e che allungare i termini di accertamento solo per i non-condonanti violasse il principio di eguaglianza.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione?

    Significa che la questione presenta vizi talmente evidenti — ad esempio difetto di rilevanza o motivazione insufficiente — da non richiedere una trattazione approfondita nel merito; la Corte la respinge in forma semplificata.

    La proroga biennale era illegittima o no?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: la questione è stata respinta per ragioni processuali. La questione sostanziale sulla proroga dei termini di accertamento legata al condono 2002 è rimasta senza risposta definitiva in questa sede.

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  • Corte cost. n. 354/2008 – Rimborso spese sanitarie all’estero strutture non specializzate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che limita il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero ai soli centri di altissima specializzazione, escludendo le strutture ordinarie estere anche nei casi di urgenza assoluta. La legge n. 595/1985, come interpretata dalla Corte di cassazione, non viola gli artt. 3 e 32 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina italiana, durante un soggiorno in Messico, aveva dovuto subire un ricovero d’urgenza con intervento di tracheotomia a causa di un edema polmonare. Al rientro in Italia aveva chiesto alla ASL competente il rimborso delle spese sostenute. La domanda era stata respinta perché la legge n. 595/1985 consente il rimborso delle prestazioni sanitarie ottenute all’estero solo se erogate da «centri di altissima specializzazione» per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia, categoria nella quale non rientrava la struttura messicana.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge n. 595/1985, come integrato dai dd.mm. del 1989 e del 1993, nella parte in cui non consente il rimborso per prestazioni sanitarie urgenti ottenute all’estero in strutture non classificate come «centri di altissima specializzazione», anche quando quelle prestazioni fossero l’unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. I parametri erano gli artt. 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il sistema normativo vigente già prevedeva, attraverso una lettura sistematica della disciplina, la possibilità di rimborso in caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza per cittadini italiani già all’estero, a prescindere dalla natura del centro. L’interpretazione restrittiva adottata dalla Cassazione rimettente non era l’unica possibile; pertanto, non vi era un vizio di incostituzionalità della norma in sé.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata quando la norma censurata ammette un’interpretazione costituzionalmente orientata che supera il dubbio sollevato. Se la disciplina può essere letta in modo da garantire il diritto alla salute (art. 32 Cost.) anche nei casi di urgenza assoluta all’estero, non occorre dichiararne l’incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Un italiano che si ammala urgentemente all’estero può ottenere il rimborso dal SSN?

    Sì, in caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza per cittadini già presenti all’estero, il sistema normativo (d.m. 3 novembre 1989, art. 7) consente il rimborso anche senza previa autorizzazione e anche se la struttura non è un centro di altissima specializzazione.

    Cosa sono i «centri di altissima specializzazione» ai fini del rimborso?

    Sono strutture sanitarie estere di eccellenza in settori specifici dove le prestazioni non sono ottenibili in Italia, individuate da un elenco ministeriale. Il rimborso ordinario è riservato alle prestazioni erogate da tali centri su autorizzazione preventiva.

    Perché la questione era stata sollevata dalla Cassazione e non da un TAR?

    Perché la controversia riguardava il rapporto tra la cittadina e la ASL (un rapporto di lavoro pubblico, all’epoca di competenza del giudice ordinario) e la Cassazione, investita del ricorso in ultima istanza, aveva ritenuto che la norma applicabile fosse costituzionalmente dubbia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 353/2008 – Regione Emilia-Romagna rievocazioni storiche estinzione processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Emilia-Romagna n. 19/2007, che autorizzava la Regione ad aderire all’Associazione delle rievocazioni storiche (AERRS). L’estinzione è la conseguenza della rinuncia al ricorso, probabilmente determinata dal chiarimento della questione in sede di merito o da accordi tra le parti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale n. 19/2007 dell’Emilia-Romagna autorizzava la Regione ad aderire all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), la quale promuove manifestazioni culturali in cui città e paesi rievocano eventi storici locali. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale sostenendo che la finalità di «tutela» del patrimonio culturale, indicata nella norma, rientrasse nella competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo censurava l’art. 1, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2007 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). L’argomento principale era che la tutela dei beni culturali spettasse esclusivamente allo Stato e che la norma regionale, nel richiamare tale finalità, avesse invaso la competenza statale senza rispettare i meccanismi di coordinamento previsti dal Codice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale segue alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, eventualmente accettata dalla Regione. Ciò implica che la norma regionale rimane in vigore senza una pronuncia nel merito da parte della Corte.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, avviato dallo Stato contro una legge regionale, il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso. Se la Regione accetta la rinuncia o non vi si oppone, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni sollevate. La legge regionale impugnata rimane pertanto in vigore.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali?

    La tutela dei beni culturali è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.); la valorizzazione è invece competenza concorrente tra Stato e Regioni. Una legge regionale che invade la sfera della tutela viola il riparto costituzionale di competenze.

    Cosa sono le rievocazioni storiche dell’AERRS?

    L’AERRS è un’associazione che raggruppa comuni e enti locali dell’Emilia-Romagna impegnati nell’organizzazione di rievocazioni di eventi storici locali. Si tratta di manifestazioni di interesse prevalentemente culturale e turistico.

    L’estinzione del processo significa che la legge era legittima?

    No: l’estinzione non è una pronuncia nel merito. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità o illegittimità della legge; ha solo preso atto della rinuncia al ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 352/2008 – Sospensione Cuffaro presidente Sicilia competenza statale

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    La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana, dichiarando che spettava allo Stato — e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri — adottare il decreto con cui era stata accertata la sospensione di Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato regionale, ai sensi della legge antimafia, a seguito della sua condanna penale non definitiva.

    Di cosa si tratta

    Il 18 gennaio 2008 il Tribunale di Palermo aveva condannato Salvatore Cuffaro, allora Presidente della Regione siciliana, per rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale. In applicazione dell’art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990 (legge antimafia), che prevede la sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche in caso di condanna non definitiva per determinati reati, il Presidente del Consiglio aveva adottato un decreto che accertava tale sospensione. Cuffaro, nel frattempo, aveva già rassegnato le dimissioni. La Regione Siciliana ha impugnato il decreto davanti alla Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzioni, sostenendo che lo statuto speciale regolasse autonomamente la materia e che il decreto fosse inapplicabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 8, 9 e 10 del R.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana), sostenendo che lo status del Presidente della Regione siciliana fosse integralmente regolato dallo statuto speciale e che la legge statale n. 55/1990 non potesse trovare applicazione nei confronti di una figura disciplinata da norme di rango costituzionale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto presidenziale di sospensione. La legge n. 55/1990 è applicabile anche al Presidente della Regione siciliana, in quanto la materia della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso è di esclusiva competenza statale e i meccanismi di sospensione da cariche pubbliche per condanne penali rispondono a esigenze di ordine pubblico che prevalgono sull’autonomia statutaria regionale.

    Il principio

    Lo statuto speciale di una Regione a autonomia differenziata non può sottrarre i titolari di cariche regionali all’applicazione delle norme statali in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La legge antimafia, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche in caso di condanna non definitiva per determinati reati, trova applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 55/1990 sulla sospensione dalle cariche?

    L’art. 15 della legge n. 55/1990 (modificato dalla legge n. 16/1992 e successive) prevede la sospensione di diritto dalle cariche di governo, regionali e locali per chi riporti una condanna non definitiva per una serie di reati, tra cui quelli di tipo mafioso e altri gravi reati contro la pubblica amministrazione.

    Perché la Regione Siciliana riteneva inapplicabile la sospensione?

    La difesa regionale sosteneva che lo statuto speciale siciliano disciplinasse in modo autonomo e completo lo status del Presidente della Regione, e che pertanto una legge ordinaria statale non potesse incidere su tale posizione senza modificare lo statuto stesso.

    Il decreto era ancora rilevante visto che Cuffaro si era dimesso?

    Sì, perché il decreto accertava la sospensione con effetto retroattivo dal 18 gennaio 2008, data della condanna, e poteva avere conseguenze giuridiche su atti adottati in quel periodo. Inoltre, la questione di principio sulla competenza statale aveva rilievo generale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 351/2008 – Spoils system e reintegra dirigenti pubblici Lazio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Lazio che, dopo che la precedente normativa sullo spoils system era stata già dichiarata illegittima dalla Corte stessa, consentiva alla Giunta di offrire un semplice «equo indennizzo» ai dirigenti decaduti, anziché reintegrarli nella carica. La reintegrazione è un diritto inderogabile dei dirigenti colpiti da uno spoils system incostituzionale.

    Di cosa si tratta

    Lo spoils system è il meccanismo per cui i dirigenti degli enti pubblici decadono automaticamente dalla carica all’insediamento del nuovo governo regionale, consentendo alla nuova maggioranza politica di nominare i propri fiduciari. La Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionali alcune leggi regionali che introducevano questo sistema; la Regione Lazio aveva poi adottato una legge (n. 8/2007) per gestire le conseguenze, prevedendo che la Giunta potesse scegliere tra la reintegra e il pagamento di un indennizzo economico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, investito dell’appello cautelare di un direttore generale di ASL decaduto per spoils system, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale Lazio n. 8/2007, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. La critica: consentire alla Giunta di sostituire la reintegra con un indennizzo, specie quando il rapporto fosse stato interrotto da più di sei mesi, azzerava la tutela giurisdizionale e il diritto al lavoro del dirigente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale Lazio n. 8/2007. La legge, consentendo di sostituire la reintegra con un indennizzo, privava i dirigenti illegittimamente rimossi del diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, diritto che la stessa Corte aveva affermato come conseguenza necessaria della dichiarazione di incostituzionalità dello spoils system.

    Il principio

    Quando una norma di legge che ha determinato la perdita di un posto di lavoro viene dichiarata incostituzionale, la conseguenza giuridica necessaria è la reintegrazione del lavoratore nella posizione perduta. Una norma successiva che sostituisce tale diritto con un mero indennizzo economico viola gli artt. 3 e 97 Cost., perché impedisce il ripristino della legalità costituzionale e svuota di contenuto la tutela giurisdizionale effettiva.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «spoils system» nel contesto italiano?

    Nel contesto italiano, lo spoils system indica meccanismi normativi che fanno cessare automaticamente l’incarico dei dirigenti pubblici al cambio della giunta o del governo, rendendo la continuità dell’incarico dipendente dalla fiducia politica della nuova maggioranza.

    Perché la reintegra e non l’indennizzo?

    Perché il dirigente era stato rimosso in base a una norma incostituzionale: la situazione giuridica deve essere ripristinata come se quella norma non fosse mai esistita, il che significa rimettere il dirigente nel suo posto, non pagarlo per non occuparlo.

    La Regione Lazio poteva legiferare in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti?

    No: la materia dell’ordinamento civile, compreso il regime dei contratti di lavoro, rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Una legge regionale che incide su tale rapporto viola quel riparto di competenze.

    Norme collegate