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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge sul divorzio che fissava come foro esclusivo per i procedimenti contenziosi il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Tale criterio era irragionevole perché poteva risultare privo di qualsiasi collegamento effettivo con i coniugi e i figli minori e comprometteva il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

L’art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), modificato nel 2005, stabiliva che il foro competente per i procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio fosse il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Nel caso concreto, i coniugi non risiedevano più in quel luogo da molti anni, rendendo il criterio del tutto avulso dalla realtà.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui individua come foro esclusivo il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, con esclusione di ogni altro criterio alternativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, quale criterio alternativo di competenza territoriale, la residenza o il domicilio del convenuto. Il criterio dell’ultima residenza comune come foro esclusivo viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza, l’art. 24 Cost. per le difficoltà che crea all’esercizio del diritto di difesa del convenuto, e l’art. 111 Cost. per contrasto con il giusto processo.

Il principio

I criteri di competenza territoriale in materia di status personale non possono essere talmente rigidi da risultare privi di qualsiasi collegamento effettivo con le parti del giudizio. Deve sempre essere previsto almeno un criterio alternativo che garantisca al convenuto di essere giudicato in un foro ad esso ragionevolmente collegato.

Domande e risposte

Cosa succede dopo questa sentenza per i procedimenti di divorzio?

Accanto al foro dell’ultima residenza comune dei coniugi, è ora possibile adire il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto, garantendo un effettivo collegamento tra il foro e le parti del giudizio.

Perché il foro dell’ultima residenza comune era irragionevole?

Perché quando i coniugi si separano si trasferiscono altrove, e imporre loro di agire davanti al tribunale del luogo dove hanno vissuto insieme — magari molti anni prima — crea difficoltà pratiche e processuali senza alcuna utilità concreta per il buon andamento del giudizio.

Il criterio dell’ultima residenza comune viene abolito?

No: la Corte non lo ha eliminato ma lo ha reso alternativo, affiancandogli il foro del convenuto. I coniugi potranno quindi scegliere il tribunale più appropriato tra i due criteri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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